CA
Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/12/2025, n. 4969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4969 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Napoli, seconda sezione civile, in persona dei magistrati:
- dr.ssa Alessandra Piscitiello - Presidente -
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - Consigliere -
- dr.ssa Paola Martorana - Consigliere relatore -
all'esito dell'udienza di discussione del 15 ottobre 2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art.437
c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3167/2023 R.G. e vertente
TRA
(c.f. , in persona del legale rappresentante p.t. sig. Parte_1 P.IVA_1
, rappresentata e difesa, giusta procura in calce, dall'Avv.Giuseppe Parte_2
RN (c.f. ) presso il cui studio in Benevento alla via Appia C.F._1
Piano Cappelle n. 150 è elettivamente domiciliata
APPELLANTE
CONTRO
-R.F. n. 2/2019 del Tribunale di Benevento, con sede legale Controparte_1 in Ceppaloni (BN) alla via Bosco n. 1 (P.I. , in persona del Curatore dott.ssa P.IVA_2
, con studio in Benevento alla via del Pomerio n. 7 (C.F. CP_2 C.F._2
- sentenza
[...]
- 1 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
A783T), elettivamente domiciliato in Benevento al Viale Raffaele De Caro n. 2 presso lo studio dell'Avv. Luigi Tedeschi (c.f. ) C.F._3
APPELLATO
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con sentenza n.1208/2023, il Tribunale di Benevento, provvedendo sull'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n.358/2021, con il quale era stato ingiunto all'opponente il pagamento di € 43.920,00 - a titolo di canoni dovuti Parte_1
e non corrisposti, in favore della locatrice dal gennaio 2015 fino al Controparte_1 fallimento di quest'ultima, avvenuto il 7 febbraio 2019, in virtù del contratto di locazione sottoscritto il 04.01.2015 e registrato il 22.01.2015, avente ad oggetto l'immobile sito in Ceppaloni alla (nel N.C.E.U. riportato al Foglio Parte_3
n.12, particella n.681 CAT D07) - la rigettava, condannando parte opponente alla refusione delle spese processuali, liquidate in € 4357,50, oltre rimborso forfettario al
15%, Cpa e Iva come per legge.
Segnatamente, il Giudice di prime cure riteneva infondata l'opposizione escludendo che la conduttrice avesse fornito prova certa del pagamento dei canoni, intervenuto a suo dire mediante l'emissione di effetti cambiari.
Per un verso, infatti, la debitrice aveva prodotto soltanto copie di tali cambiali, senza depositare gli originali. Per altro verso, prestando adesione all'orientamento della giurisprudenza di legittimità che reputa insufficiente ai fini della prova dell'estinzione del debito la produzione di cambiali ed assegni, data la loro natura astratta, il Tribunale osservava che la parte opponente non aveva assolto all'onere di provare il collegamento tra i titoli prodotti e il credito azionato. Da ciò la superfluità delle richieste istruttorie articolate, in quanto volte a provare che le cambiali erano state successivamente girate dalla locatrice per la copertura di debiti contratti con alcuni fornitori, ma non il legame tra i titoli e il rapporto controverso.
Osservava inoltre che, non solo gli importi delle cambiali non corrispondevano a quelli previsti nel contratto di locazione, ove era stato pattuito un canone fisso mensile, comprensivo di Iva, di € 915,00, ma anche l'importo complessivo portato da tali titoli, pari ad € 36.213,00 era inferiore all'entità dei canoni complessivamente
RGn°3167/2023 - sentenza
- 2 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda dovuti, per € 43.920,00. A ciò andava aggiunto che, anche qualora i pagamenti fossero stati eseguiti con cambiali, sarebbero stati comunque inefficaci, in quanto dal
21 aprile 2017 l'immobile risultava sottoposto a pignoramento e quindi i canoni avrebbero dovuto essere versati al custode nominato e non alla società fallita.
Il giudice di prime cure rigettava, altresì, l'eccezione di compensazione tra il credito azionato dalla curatela in via monitoria e la pretesa creditoria vantata dall'opponente, che assumeva di aver sostenuto i costi di lavori di manutenzione straordinaria previamente concordati con l'opposta, per € 10.357,80, richiamando la previsione normativa di cui all'art. 1592 c.c. – che esclude il diritto del conduttore ad un'indennità per i miglioramenti apportati alla cosa locata, prevedendo esclusivamente, ove vi sia il consenso del locatore, un'indennità pari alla minor somma tra l'importo della spesa e il valore del risultato utile al tempo della riconsegna- risultando appunto carente la prova di un'autorizzazione dei lavori da parte della parte locatrice, indispensabile ai fini dell'ottenimento del rimborso ex art. 1592 cc.
2. Avverso tale pronuncia, con ricorso depositato in data 5 luglio 2023, ha spiegato appello la deducendo a sostegno due motivi, previa richiesta di Parte_1
sospensione della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado, instando pertanto per la riforma della sentenza n.1208/2023, con accoglimento di tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado e vittoria delle spese di lite.
3. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 30 ottobre 2023, si è costituito in giudizio il fallimento indicato in epigrafe, che ha resistito al gravame concludendo per il suo rigetto, con vittoria di spese.
4. Preliminarmente deve essere affermata, all'esito di verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello, risultando rispettato il termine di decadenza di trenta giorni previsto dall'art. 325 c.p.c.. atteso che la sentenza gravata è stata notificata in data 6 giugno
2023 e l'atto introduttivo del presente giudizio di appello risulta depositato in data 5 luglio 2023, nel rispetto del predetto termine breve.
5. Tanto debitamente precisato, l'appello è infondato e deve essere rigettato per le motivazioni di seguito esposte.
RGn°3167/2023 - sentenza
- 3 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Merita in primo luogo di essere disatteso il primo motivo di gravame – intitolato
“infondatezza del credito ex adverso azionato – violazione dell'art.115 c.p.c.” - con cui l'impugnante ha censurato la sentenza di primo grado per violazione del principio di non contestazione ex art. 115 cpc.
Con tale motivo, la società appellante ha protestato che il contratto di locazione stipulato con la prevedeva espressamente che il pagamento del canone CP_1 annuo potesse avvenire tramite rilascio di effetti cambiari e che la conduttrice aveva versato i canoni tramite le cambiali prodotte in atti.
La ha pertanto sostenuto che, al momento della dichiarazione di Parte_1 fallimento, il credito era inesistente o già estinto, né le copie delle cambiali erano state contestate tempestivamente dalla controparte, per cui ai sensi dell'art. 2719 cc dovevano considerarsi riconosciute. Ha poi richiamato il principio di non contestazione e la sua idoneità a rendere non abbisognevoli di prova i fatti non controversi.
Le doglianze non colgono nel segno.
Il motivo di gravame, nell'invocare l'efficacia probatoria delle cambiali prodotte in copia, in quanto non disconosciute né fatte oggetto di contestazione, quanto alla loro conformità all'originale, e nel dedurre la piena disponibilità dell'impugnante alla produzione degli originali, effettivamente avvenuta all'udienza di discussione del 15 ottobre 2025, non tiene conto della pluralità di argomenti spesi dal Tribunale a fondamento della statuizione in esame, con cui è stato escluso che con i titoli prodotti la conduttrice avesse provato il pagamento dei canoni.
Il Giudice di prime cure, infatti, nel richiamare l'orientamento espresso in materia dalla Suprema Corte, ha ritenuto che la parte opponente non avesse assolto all'onere di provare il collegamento tra i titoli prodotti e il credito azionato. Ha inoltre evidenziato che sia gli importi risultanti dalle singole cambiali che l'importo complessivo delle stesse divergessero dall'ammontare del canone mensile e di quelli complessivamente dovuti. Da ciò la superfluità delle richieste istruttorie articolate, in quanto volte a provare che le cambiali erano state successivamente girate dalla locatrice per la copertura di debiti contratti con alcuni fornitori, ma non il legame tra i titoli e il rapporto controverso.
RGn°3167/2023 - sentenza
- 4 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Tale ratio decidendi integra piana applicazione del consolidato insegnamento della
Corte nomofilattica (Cass. sez. 3, sentenza n. 20134 del 18/10/2005; Cass. sez. 2, sentenza n. 3194 del 18/02/2016; Cass. sez. 3, sentenza n. 3008 del 28/02/2012) , alla cui stregua “il principio secondo cui, quando il convenuto per il pagamento di un debito dimostri di aver corrisposto una somma di denaro idonea all'estinzione del medesimo, spetta al creditore, il quale sostenga che il pagamento sia da imputare all'estinzione di un debito diverso, allegare e provare di quest'ultimo l'esistenza, nonché la sussistenza delle condizioni necessarie per la dedotta diversa imputazione, non può trovare applicazione nel caso in cui il debitore eccepisca l'estinzione del debito fatto valere in giudizio per effetto dell'emissione (o girata) di cambiali andate a buon fine, atteso che, implicando tale emissione (o girata) la presunzione di un rapporto fondamentale idoneo a giustificare la nascita di un'obbligazione cartolare, resta a carico del debitore convenuto l'onere di superare tale presunzione, dimostrando il collegamento tra il precedente debito azionato ed il successivo debito cartolare, con la conseguente estinzione del primo per effetto del pagamento delle cambiali”.
Trattasi di ratio decidendi - evidentemente di per sé sola idonea a sorreggere la conclusione raggiunta, in ordine all'inidoneità dei titoli cambiari prodotti a comprovare il pagamento dei canoni locativi- che la parte impugnante non si è in alcun modo fatta carico di censurare.
Orbene, secondo un principio assolutamente pacifico in tema di impugnazioni, ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l'annullamento della sentenza. (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 18641 del 27/07/2017).
Secondo il consolidato insegnamento della Suprema Corte, infatti, la sentenza del giudice di merito, la quale, dopo aver aderito ad una prima ragione di decisione, esamini ed accolga anche una seconda ragione, al fine di sostenere la decisione anche nel caso in cui la prima possa risultare erronea, non incorre nel vizio di
RGn°3167/2023 - sentenza
- 5 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda contraddittorietà della motivazione, il quale sussiste nel diverso caso di contrasto di argomenti confluenti nella stessa "ratio decidendi", né contiene, quanto alla "causa petendi" alternativa o subordinata, un mero "obiter dictum", insuscettibile di trasformarsi nel giudicato. Detta sentenza, invece, configura una pronuncia basata su due distinte "rationes decidendi", ciascuna di per sé sufficiente a sorreggere la soluzione adottata, con il conseguente onere dell'appellante di impugnarle entrambe, a pena di inammissibilità dell'impugnazione. (Cass. sez. 3, sentenza n.
21490 del 07/11/2005; Cass. sez. 3, sentenza n. 10815 del 18/04/2019).
In difetto di adeguata censura delle conclusioni raggiunte dal primo Giudice, in ordine alla carenza di prova idonea del collegamento dell'emissione delle cambiali con l'adempimento dell'obbligazione di pagamento dei canoni locativi, e dell'irrilevanza delle istanze istruttorie articolate, in quanto inidonee a suffragare un tale collegamento, si rivelano evidentemente irrilevanti gli argomenti spesi nel primo motivo. Il principio di non contestazione, di cui discorre ampiamente l'impugnante, infatti, risulta invocato non per affermare che un tale collegamento sarebbe pacifico – circostanza che invero va indubitabilmente esclusa, avendo la parte appellata sempre negato, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, che mediante le cambiali in questione fosse intervenuto il pagamento dei canoni – ma esclusivamente per affermare che le cambiali prodotte in copia erano conformi agli originali, e cioè per contestare solo una delle rationes decidendi poste alla base della statuizione.
6. Con il secondo motivo di gravame – intitolato “nullità/annullabilità della sentenza gravata per omessa ammissione delle richieste istruttorie tempestivamente formulate dalla parte opponente odierna appellante”- la società impugnante, dopo aver dedotto che non era intervenuto alcun pagamento, nei confronti della società locatrice, successivamente al pignoramento dell'immobile, poiché il corrispettivo della locazione era stato corrisposto anticipatamente a mezzo effetti cambiari rilasciati alla società locataria, girati dalla società fallita in pagamento ai propri creditori, ed onorati alle singole scadenze dalla conduttrice, ha censurato la sentenza di primo grado per non aver accolto l'eccezione di compensazione relativa al debito
RGn°3167/2023 - sentenza
- 6 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda della locatrice “per interventi di manutenzione straordinaria convenuti, eseguiti e fatturati”.
Ha poi richiamato il principio secondo cui, in caso di riparazioni urgenti a cui è tenuto il locatore, il conduttore ha diritto al rimborso della spesa ove abbia avvisato il locatore. Al riguardo, secondo quanto dedotto dall'impugnante, non solo era stata prodotta la fattura relativa ai lavori eseguiti, ma era stata articolata anche una prova orale, che il primo Giudice erroneamente non aveva ammesso.
L'assunto non può essere condiviso.
Invero la società opponente, nel giudizio di prime cure, senza in alcun modo prospettare l'urgenza delle riparazioni, e l'applicabilità della norma di cui all'art. 1577 c.c. – che appunto prevede il diritto al rimborso delle riparazioni urgenti eseguite dal conduttore, che ne abbia dato contemporaneamente avviso al locatore – si limitava genericamente a dedurre di aver anche eseguito interventi di manutenzione straordinaria sul capannone locato, convenuti con la per CP_1
l'importo di €10.357,80, giusta fattura data 1 gennaio 2018 n. 03/2018 , “per eliminare le infiltrazioni di acqua dal tetto ed il conseguente allagamento”, esborso che, secondo quanto convenuto, andava portato in compensazione con il canone di locazione stabilito contrattualmente.
Tale prospettazione, oltre ad essere evidentemente incompatibile con il dedotto anticipato pagamento dei canoni, mediante le cambiali, in epoca antecedente al pignoramento, risalente al 21 aprile 2017, non trova adeguato supporto istruttorio.
Come correttamente precisato dal Tribunale, infatti, richiamando la giurisprudenza della Corte di Cassazione, il diritto del conduttore alla indennità per i miglioramenti della cosa locata presuppone che le relative opere siano state eseguite con il consenso del locatore, consenso che, importando cognizione dell'entità, anche economica, e della convenienza delle opere, non può essere implicito, né può desumersi da atti di tolleranza, ma deve concentrarsi in una chiara e in equivoca manifestazione di volontà volta ad approvare le eseguite innovazioni ( cfr.
Cassazione civile, sez. II, 09/10/2013, n. 22986).
Pertanto, ove il conduttore chieda l'indennità per i miglioramenti apportati alla cosa locata ex art. 1592 c.c., grava su di lui l'onere della prova del consenso del locatore
RGn°3167/2023 - sentenza
- 7 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda ai miglioramenti, costituendo tale consenso fatto costitutivo del preteso diritto
(Sentenza n. 17861 del 22/08/2007; sentenza n. 14/2017; Cass. n.15317/2019).
Sulla scorta di tale condivisibile premessa, reputa questa Corte distrettuale pienamente corretta la conclusione a cui è pervenuto il primo Giudice, nel ritenere non adeguatamente provato tale consenso.
Evidentemente generica è, infatti, ai fini che interessano, la richiesta di prova formulata al riguardo dall'impugnante nel giudizio di primo grado: l'unico capo di prova testimoniale articolato sul punto ( capo n.2), ponendo riferimento ad interventi di manutenzione straordinaria sul capannone locato convenuti con la per CP_1
l'importo di € 10.357,80, di cui alla fattura del n. 03/2018, del 1 gennaio 2018, importo che “si stabiliva che doveva essere trattenuto in compensazione dalla conduttrice sui canoni di locazione a scadere”, è invero eccessivamente generico, non chiarendo né tra chi sia intervenuto un tale accordo di compensazione né, tanto meno, quando lo stesso sia intervenuto – ed in particolare se in epoca antecedente o successiva al pignoramento del 21.4.2017- e quale fosse l'entità dei canoni ancora dovuti alla data di un tale accordo.
Carenze, queste, che appaiono tanto più significative ove si consideri che, come pure evidenziato dal primo Giudice, l'importo di € 10.357,80 non è pari alla differenza tra l'importo dei i canoni residui dovuti e richiesti dall'opponente in sede di ricorso monitorio (per € 43.920,00) e l'importo complessivo delle cambiali prodotte dall'opponente (€ 36.213,00).
Per il complesso delle considerazioni che precedono, l'impugnazione proposta non può che essere integralmente disattesa, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
7. La soccombenza dell'appellante governa le spese di lite relative al presente grado di giudizio che, in applicazione dei parametri medi di cui al D.M. n.147 del 2022, tenuto conto delle fasi in cui l'attività processuale è stata effettivamente svolta, si liquidano come da dispositivo che segue.
8. Essendo stato rigettato l'appello, deve darsi atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile ai
RGn°3167/2023 - sentenza
- 8 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico della parte appellante.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del Tribunale di Benevento n. 1208 del 2023:
1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2) Condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite relative al presente grado in favore del fallimento appellato, che liquida nell'importo di € 6.946,00 per compenso professionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Iva e CPA come per legge;
3) dà atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio
2002, n. 115, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente procedimento, a carico della parte appellante.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 15 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Paola Martorana dott.ssa Alessandra Piscitiello
RGn°3167/2023 - sentenza
- 9 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Napoli, seconda sezione civile, in persona dei magistrati:
- dr.ssa Alessandra Piscitiello - Presidente -
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - Consigliere -
- dr.ssa Paola Martorana - Consigliere relatore -
all'esito dell'udienza di discussione del 15 ottobre 2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art.437
c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3167/2023 R.G. e vertente
TRA
(c.f. , in persona del legale rappresentante p.t. sig. Parte_1 P.IVA_1
, rappresentata e difesa, giusta procura in calce, dall'Avv.Giuseppe Parte_2
RN (c.f. ) presso il cui studio in Benevento alla via Appia C.F._1
Piano Cappelle n. 150 è elettivamente domiciliata
APPELLANTE
CONTRO
-R.F. n. 2/2019 del Tribunale di Benevento, con sede legale Controparte_1 in Ceppaloni (BN) alla via Bosco n. 1 (P.I. , in persona del Curatore dott.ssa P.IVA_2
, con studio in Benevento alla via del Pomerio n. 7 (C.F. CP_2 C.F._2
- sentenza
[...]
- 1 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
A783T), elettivamente domiciliato in Benevento al Viale Raffaele De Caro n. 2 presso lo studio dell'Avv. Luigi Tedeschi (c.f. ) C.F._3
APPELLATO
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con sentenza n.1208/2023, il Tribunale di Benevento, provvedendo sull'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n.358/2021, con il quale era stato ingiunto all'opponente il pagamento di € 43.920,00 - a titolo di canoni dovuti Parte_1
e non corrisposti, in favore della locatrice dal gennaio 2015 fino al Controparte_1 fallimento di quest'ultima, avvenuto il 7 febbraio 2019, in virtù del contratto di locazione sottoscritto il 04.01.2015 e registrato il 22.01.2015, avente ad oggetto l'immobile sito in Ceppaloni alla (nel N.C.E.U. riportato al Foglio Parte_3
n.12, particella n.681 CAT D07) - la rigettava, condannando parte opponente alla refusione delle spese processuali, liquidate in € 4357,50, oltre rimborso forfettario al
15%, Cpa e Iva come per legge.
Segnatamente, il Giudice di prime cure riteneva infondata l'opposizione escludendo che la conduttrice avesse fornito prova certa del pagamento dei canoni, intervenuto a suo dire mediante l'emissione di effetti cambiari.
Per un verso, infatti, la debitrice aveva prodotto soltanto copie di tali cambiali, senza depositare gli originali. Per altro verso, prestando adesione all'orientamento della giurisprudenza di legittimità che reputa insufficiente ai fini della prova dell'estinzione del debito la produzione di cambiali ed assegni, data la loro natura astratta, il Tribunale osservava che la parte opponente non aveva assolto all'onere di provare il collegamento tra i titoli prodotti e il credito azionato. Da ciò la superfluità delle richieste istruttorie articolate, in quanto volte a provare che le cambiali erano state successivamente girate dalla locatrice per la copertura di debiti contratti con alcuni fornitori, ma non il legame tra i titoli e il rapporto controverso.
Osservava inoltre che, non solo gli importi delle cambiali non corrispondevano a quelli previsti nel contratto di locazione, ove era stato pattuito un canone fisso mensile, comprensivo di Iva, di € 915,00, ma anche l'importo complessivo portato da tali titoli, pari ad € 36.213,00 era inferiore all'entità dei canoni complessivamente
RGn°3167/2023 - sentenza
- 2 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda dovuti, per € 43.920,00. A ciò andava aggiunto che, anche qualora i pagamenti fossero stati eseguiti con cambiali, sarebbero stati comunque inefficaci, in quanto dal
21 aprile 2017 l'immobile risultava sottoposto a pignoramento e quindi i canoni avrebbero dovuto essere versati al custode nominato e non alla società fallita.
Il giudice di prime cure rigettava, altresì, l'eccezione di compensazione tra il credito azionato dalla curatela in via monitoria e la pretesa creditoria vantata dall'opponente, che assumeva di aver sostenuto i costi di lavori di manutenzione straordinaria previamente concordati con l'opposta, per € 10.357,80, richiamando la previsione normativa di cui all'art. 1592 c.c. – che esclude il diritto del conduttore ad un'indennità per i miglioramenti apportati alla cosa locata, prevedendo esclusivamente, ove vi sia il consenso del locatore, un'indennità pari alla minor somma tra l'importo della spesa e il valore del risultato utile al tempo della riconsegna- risultando appunto carente la prova di un'autorizzazione dei lavori da parte della parte locatrice, indispensabile ai fini dell'ottenimento del rimborso ex art. 1592 cc.
2. Avverso tale pronuncia, con ricorso depositato in data 5 luglio 2023, ha spiegato appello la deducendo a sostegno due motivi, previa richiesta di Parte_1
sospensione della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado, instando pertanto per la riforma della sentenza n.1208/2023, con accoglimento di tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado e vittoria delle spese di lite.
3. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 30 ottobre 2023, si è costituito in giudizio il fallimento indicato in epigrafe, che ha resistito al gravame concludendo per il suo rigetto, con vittoria di spese.
4. Preliminarmente deve essere affermata, all'esito di verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello, risultando rispettato il termine di decadenza di trenta giorni previsto dall'art. 325 c.p.c.. atteso che la sentenza gravata è stata notificata in data 6 giugno
2023 e l'atto introduttivo del presente giudizio di appello risulta depositato in data 5 luglio 2023, nel rispetto del predetto termine breve.
5. Tanto debitamente precisato, l'appello è infondato e deve essere rigettato per le motivazioni di seguito esposte.
RGn°3167/2023 - sentenza
- 3 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Merita in primo luogo di essere disatteso il primo motivo di gravame – intitolato
“infondatezza del credito ex adverso azionato – violazione dell'art.115 c.p.c.” - con cui l'impugnante ha censurato la sentenza di primo grado per violazione del principio di non contestazione ex art. 115 cpc.
Con tale motivo, la società appellante ha protestato che il contratto di locazione stipulato con la prevedeva espressamente che il pagamento del canone CP_1 annuo potesse avvenire tramite rilascio di effetti cambiari e che la conduttrice aveva versato i canoni tramite le cambiali prodotte in atti.
La ha pertanto sostenuto che, al momento della dichiarazione di Parte_1 fallimento, il credito era inesistente o già estinto, né le copie delle cambiali erano state contestate tempestivamente dalla controparte, per cui ai sensi dell'art. 2719 cc dovevano considerarsi riconosciute. Ha poi richiamato il principio di non contestazione e la sua idoneità a rendere non abbisognevoli di prova i fatti non controversi.
Le doglianze non colgono nel segno.
Il motivo di gravame, nell'invocare l'efficacia probatoria delle cambiali prodotte in copia, in quanto non disconosciute né fatte oggetto di contestazione, quanto alla loro conformità all'originale, e nel dedurre la piena disponibilità dell'impugnante alla produzione degli originali, effettivamente avvenuta all'udienza di discussione del 15 ottobre 2025, non tiene conto della pluralità di argomenti spesi dal Tribunale a fondamento della statuizione in esame, con cui è stato escluso che con i titoli prodotti la conduttrice avesse provato il pagamento dei canoni.
Il Giudice di prime cure, infatti, nel richiamare l'orientamento espresso in materia dalla Suprema Corte, ha ritenuto che la parte opponente non avesse assolto all'onere di provare il collegamento tra i titoli prodotti e il credito azionato. Ha inoltre evidenziato che sia gli importi risultanti dalle singole cambiali che l'importo complessivo delle stesse divergessero dall'ammontare del canone mensile e di quelli complessivamente dovuti. Da ciò la superfluità delle richieste istruttorie articolate, in quanto volte a provare che le cambiali erano state successivamente girate dalla locatrice per la copertura di debiti contratti con alcuni fornitori, ma non il legame tra i titoli e il rapporto controverso.
RGn°3167/2023 - sentenza
- 4 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Tale ratio decidendi integra piana applicazione del consolidato insegnamento della
Corte nomofilattica (Cass. sez. 3, sentenza n. 20134 del 18/10/2005; Cass. sez. 2, sentenza n. 3194 del 18/02/2016; Cass. sez. 3, sentenza n. 3008 del 28/02/2012) , alla cui stregua “il principio secondo cui, quando il convenuto per il pagamento di un debito dimostri di aver corrisposto una somma di denaro idonea all'estinzione del medesimo, spetta al creditore, il quale sostenga che il pagamento sia da imputare all'estinzione di un debito diverso, allegare e provare di quest'ultimo l'esistenza, nonché la sussistenza delle condizioni necessarie per la dedotta diversa imputazione, non può trovare applicazione nel caso in cui il debitore eccepisca l'estinzione del debito fatto valere in giudizio per effetto dell'emissione (o girata) di cambiali andate a buon fine, atteso che, implicando tale emissione (o girata) la presunzione di un rapporto fondamentale idoneo a giustificare la nascita di un'obbligazione cartolare, resta a carico del debitore convenuto l'onere di superare tale presunzione, dimostrando il collegamento tra il precedente debito azionato ed il successivo debito cartolare, con la conseguente estinzione del primo per effetto del pagamento delle cambiali”.
Trattasi di ratio decidendi - evidentemente di per sé sola idonea a sorreggere la conclusione raggiunta, in ordine all'inidoneità dei titoli cambiari prodotti a comprovare il pagamento dei canoni locativi- che la parte impugnante non si è in alcun modo fatta carico di censurare.
Orbene, secondo un principio assolutamente pacifico in tema di impugnazioni, ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l'annullamento della sentenza. (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 18641 del 27/07/2017).
Secondo il consolidato insegnamento della Suprema Corte, infatti, la sentenza del giudice di merito, la quale, dopo aver aderito ad una prima ragione di decisione, esamini ed accolga anche una seconda ragione, al fine di sostenere la decisione anche nel caso in cui la prima possa risultare erronea, non incorre nel vizio di
RGn°3167/2023 - sentenza
- 5 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda contraddittorietà della motivazione, il quale sussiste nel diverso caso di contrasto di argomenti confluenti nella stessa "ratio decidendi", né contiene, quanto alla "causa petendi" alternativa o subordinata, un mero "obiter dictum", insuscettibile di trasformarsi nel giudicato. Detta sentenza, invece, configura una pronuncia basata su due distinte "rationes decidendi", ciascuna di per sé sufficiente a sorreggere la soluzione adottata, con il conseguente onere dell'appellante di impugnarle entrambe, a pena di inammissibilità dell'impugnazione. (Cass. sez. 3, sentenza n.
21490 del 07/11/2005; Cass. sez. 3, sentenza n. 10815 del 18/04/2019).
In difetto di adeguata censura delle conclusioni raggiunte dal primo Giudice, in ordine alla carenza di prova idonea del collegamento dell'emissione delle cambiali con l'adempimento dell'obbligazione di pagamento dei canoni locativi, e dell'irrilevanza delle istanze istruttorie articolate, in quanto inidonee a suffragare un tale collegamento, si rivelano evidentemente irrilevanti gli argomenti spesi nel primo motivo. Il principio di non contestazione, di cui discorre ampiamente l'impugnante, infatti, risulta invocato non per affermare che un tale collegamento sarebbe pacifico – circostanza che invero va indubitabilmente esclusa, avendo la parte appellata sempre negato, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, che mediante le cambiali in questione fosse intervenuto il pagamento dei canoni – ma esclusivamente per affermare che le cambiali prodotte in copia erano conformi agli originali, e cioè per contestare solo una delle rationes decidendi poste alla base della statuizione.
6. Con il secondo motivo di gravame – intitolato “nullità/annullabilità della sentenza gravata per omessa ammissione delle richieste istruttorie tempestivamente formulate dalla parte opponente odierna appellante”- la società impugnante, dopo aver dedotto che non era intervenuto alcun pagamento, nei confronti della società locatrice, successivamente al pignoramento dell'immobile, poiché il corrispettivo della locazione era stato corrisposto anticipatamente a mezzo effetti cambiari rilasciati alla società locataria, girati dalla società fallita in pagamento ai propri creditori, ed onorati alle singole scadenze dalla conduttrice, ha censurato la sentenza di primo grado per non aver accolto l'eccezione di compensazione relativa al debito
RGn°3167/2023 - sentenza
- 6 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda della locatrice “per interventi di manutenzione straordinaria convenuti, eseguiti e fatturati”.
Ha poi richiamato il principio secondo cui, in caso di riparazioni urgenti a cui è tenuto il locatore, il conduttore ha diritto al rimborso della spesa ove abbia avvisato il locatore. Al riguardo, secondo quanto dedotto dall'impugnante, non solo era stata prodotta la fattura relativa ai lavori eseguiti, ma era stata articolata anche una prova orale, che il primo Giudice erroneamente non aveva ammesso.
L'assunto non può essere condiviso.
Invero la società opponente, nel giudizio di prime cure, senza in alcun modo prospettare l'urgenza delle riparazioni, e l'applicabilità della norma di cui all'art. 1577 c.c. – che appunto prevede il diritto al rimborso delle riparazioni urgenti eseguite dal conduttore, che ne abbia dato contemporaneamente avviso al locatore – si limitava genericamente a dedurre di aver anche eseguito interventi di manutenzione straordinaria sul capannone locato, convenuti con la per CP_1
l'importo di €10.357,80, giusta fattura data 1 gennaio 2018 n. 03/2018 , “per eliminare le infiltrazioni di acqua dal tetto ed il conseguente allagamento”, esborso che, secondo quanto convenuto, andava portato in compensazione con il canone di locazione stabilito contrattualmente.
Tale prospettazione, oltre ad essere evidentemente incompatibile con il dedotto anticipato pagamento dei canoni, mediante le cambiali, in epoca antecedente al pignoramento, risalente al 21 aprile 2017, non trova adeguato supporto istruttorio.
Come correttamente precisato dal Tribunale, infatti, richiamando la giurisprudenza della Corte di Cassazione, il diritto del conduttore alla indennità per i miglioramenti della cosa locata presuppone che le relative opere siano state eseguite con il consenso del locatore, consenso che, importando cognizione dell'entità, anche economica, e della convenienza delle opere, non può essere implicito, né può desumersi da atti di tolleranza, ma deve concentrarsi in una chiara e in equivoca manifestazione di volontà volta ad approvare le eseguite innovazioni ( cfr.
Cassazione civile, sez. II, 09/10/2013, n. 22986).
Pertanto, ove il conduttore chieda l'indennità per i miglioramenti apportati alla cosa locata ex art. 1592 c.c., grava su di lui l'onere della prova del consenso del locatore
RGn°3167/2023 - sentenza
- 7 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda ai miglioramenti, costituendo tale consenso fatto costitutivo del preteso diritto
(Sentenza n. 17861 del 22/08/2007; sentenza n. 14/2017; Cass. n.15317/2019).
Sulla scorta di tale condivisibile premessa, reputa questa Corte distrettuale pienamente corretta la conclusione a cui è pervenuto il primo Giudice, nel ritenere non adeguatamente provato tale consenso.
Evidentemente generica è, infatti, ai fini che interessano, la richiesta di prova formulata al riguardo dall'impugnante nel giudizio di primo grado: l'unico capo di prova testimoniale articolato sul punto ( capo n.2), ponendo riferimento ad interventi di manutenzione straordinaria sul capannone locato convenuti con la per CP_1
l'importo di € 10.357,80, di cui alla fattura del n. 03/2018, del 1 gennaio 2018, importo che “si stabiliva che doveva essere trattenuto in compensazione dalla conduttrice sui canoni di locazione a scadere”, è invero eccessivamente generico, non chiarendo né tra chi sia intervenuto un tale accordo di compensazione né, tanto meno, quando lo stesso sia intervenuto – ed in particolare se in epoca antecedente o successiva al pignoramento del 21.4.2017- e quale fosse l'entità dei canoni ancora dovuti alla data di un tale accordo.
Carenze, queste, che appaiono tanto più significative ove si consideri che, come pure evidenziato dal primo Giudice, l'importo di € 10.357,80 non è pari alla differenza tra l'importo dei i canoni residui dovuti e richiesti dall'opponente in sede di ricorso monitorio (per € 43.920,00) e l'importo complessivo delle cambiali prodotte dall'opponente (€ 36.213,00).
Per il complesso delle considerazioni che precedono, l'impugnazione proposta non può che essere integralmente disattesa, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
7. La soccombenza dell'appellante governa le spese di lite relative al presente grado di giudizio che, in applicazione dei parametri medi di cui al D.M. n.147 del 2022, tenuto conto delle fasi in cui l'attività processuale è stata effettivamente svolta, si liquidano come da dispositivo che segue.
8. Essendo stato rigettato l'appello, deve darsi atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile ai
RGn°3167/2023 - sentenza
- 8 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico della parte appellante.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del Tribunale di Benevento n. 1208 del 2023:
1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2) Condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite relative al presente grado in favore del fallimento appellato, che liquida nell'importo di € 6.946,00 per compenso professionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Iva e CPA come per legge;
3) dà atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio
2002, n. 115, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente procedimento, a carico della parte appellante.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 15 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Paola Martorana dott.ssa Alessandra Piscitiello
RGn°3167/2023 - sentenza
- 9 -