Sentenza 16 maggio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 16/05/2022, n. 780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 780 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/05/2022
N. 00780/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01199/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1199 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Carone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Prefettura di Lecce in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliata in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento
del provvedimento del Dirigente Area I - Vice Prefetto, Responsabile dell'Area I. Ordine e Sicurezza Pubblica e Tutela della Legalità Territoriale Dottoressa Paola Mauro, prot. -OMISSIS- del 18.06.2021, notificato in data successiva, di rigetto dell'istanza di revoca del decreto prefettizio di divieto di detenzione di armi e munizioni adottato nel 2005;
e per il risarcimento
dei danni subiti in via forfettaria, ovvero in quella somma che sarà ritenuta di giustizia.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Prefettura di Lecce;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 aprile 2022 la dott.ssa Patrizia Moro e udito per il ricorrente l’avv.to A. Carone;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.E’ impugnato l’epigrafato provvedimento dirigenziale prot. -OMISSIS- datato 18.06.2021 emesso dalla Prefettura di Lecce, con il quale è stata rigettata l’istanza, formulata dall’odierno ricorrente, di revoca del decreto prefettizio di divieto di detenzione di armi e munizioni adottato nel 2005.
1.1.A sostegno del ricorso sono rassegnate le censure di seguito rubricate.
ILLEGITTIMITÀ DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO PER VIOLAZIONE DI LEGGE CON RIFERIMENTO ALL’ART. 3 E 10, DELLA LEGGE n. 241/1990, E DEGLI ARTT. 11 E 43 DEL R.D. n. 773/1931, IN RELAZIONE ALL’ART. 43 T.U.L.P.S. – DIFETTO E/O OMISSIONE DI MOTIVAZIONE – DIFETTO DI ISTRUTTORIA - LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA - MOTIVAZIONE APPARENTE – MANCATA CONSIDERAZIONE DEGLI SCRITTI DIFENSIVI. ABUSO DI POTERE SOTTO VARI ASPETTI, IN PARTICOLARE MANCATA ATTUALITÀ E CONCRETEZZA DELLE ESIGENZE CAUTELARI A DISTANZA DI 15 ANNI DALL’ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI DIVIETO DI DETENZIONE ARMI.
1.1. Il 17.08.2021 si è costituita in giudizio l’Avvocatura Distrettuale dello Stato per il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Lecce.
1.2. Con decreto n. 63/2021, pubblicato il 7.12.2021, la Commissione per il patrocinio a spese dello Stato istituita presso questo Tribunale ha accolto l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato proposta dal ricorrente.
All’esito della pubblica udienza del 13 aprile 2022 la causa è stata trattenuta per la decisione.
2. Il ricorso è manifestamente infondato nel merito e deve essere integralmente respinto.
2.1. Con un primo ordine di censure, il ricorrente deduce il deficit motivazionale, sotto i profili rubricati, del provvedimento prefettizio impugnato.
Osserva, il Tribunale, che l’art. 11 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (“Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza”) dispone che: “Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:
1° a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
2° a chi è sottoposto all’ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.
Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello stato o contro l’ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all’autorità, e a chi non tenga una buona condotta.
Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione”.
Ciò premesso, occorre, subito, sottolineare “come il nostro ordinamento sia ispirato a regole limitative della diffusione e possesso dei mezzi di offesa, tant’è che i provvedimenti che ne consentono la detenzione ed utilizzo vengono ad assumere - su un piano di eccezionalità - connotazioni concessorie di una prerogativa che esula dall’ordinaria sfera soggettiva delle persone” (T.A.R. Campania, Salerno, Sezione Prima, 19 settembre 2018, n. 1296).
Per giurisprudenza pacifica, “l’autorizzazione alla detenzione e al porto d’armi postulano che il beneficiario osservi una condotta di vita improntata alla piena osservanza delle norme penali e di quelle poste a tutela dell’ordine pubblico, nonché delle regole di civile convivenza” (Consiglio di Stato, Sezione Terza, 11 marzo 2015, n. 1270): sicchè <<il giudizio di “non affidabilità” è giustificabile anche>> (e persino) “in situazioni che non hanno dato luogo a condanne penali o misure di pubblica sicurezza, ma a situazioni genericamente non ascrivibili a “buona condotta” (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 5398 del 14 ottobre 2014, n. 4666 del 19 settembre 2013; Sezione Terza, cit., 11 marzo 2015, n. 1270).
In definitiva, la competente Autorità di Pubblica Sicurezza può senz’altro valutare l’assenza di piena affidabilità a un corretto uso delle armi, anche in relazione a fatti, pure se estranei alla gestione delle armi, munizioni e materie esplodenti, ma che comunque non rendano meritevoli di ottenere o di mantenere la licenza di polizia, non occorrendo al riguardo un giudizio di pericolosità sociale dell’interessato (Cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 3 maggio 2016, n. 1727; Sez. III, 7 marzo 2016, n. 922; Sez. III, 1° agosto 2014, n. 4121; Sez. III, 12 giugno 2014, n. 2987; T.A.R. Campania, Salerno, Sezione Prima, 4 settembre 2018, n. 1244).
Quanto, poi, all’ampiezza del potere amministrativo di revoca - o di riesame della stessa - esercitato, “il rapporto giuridico che scaturisce dal rilascio di detta autorizzazione di polizia resta pur sempre subordinato, in tutto il suo svolgimento, alla coincidenza con l’interesse pubblico, rimesso appunto alla valutazione discrezionale della P.A., il cui giudizio non può essere sindacato se non sotto il profilo del rispetto dei canoni di ragionevolezza e della coerenza” (Consiglio Stato, sez. VI, 20 luglio 2006, n. 4604; T.A.R. Toscana, Firenze, Sezione Seconda, 10 marzo 2017, n. 375); sussiste, infatti, “nei predetti casi una ampia discrezionalità con riguardo all’apprezzamento di tutti gli elementi dai quali poter dedurre, in un giudizio prognostico, la piena affidabilità del soggetto istante che aspiri al rilascio, al rinnovo e al mantenimento del titolo di polizia, essendo sufficiente, ai fini de quibus, “un’erosione anche minima dell’affidabilità del soggetto” (cfr. Consiglio di Stato, Sezione Terza, 2 luglio 2014, n. 3341), sicchè “al giudice amministrativo non compete sostituirsi all’autorità amministrativa nel valutare, a sua volta, se il soggetto sia più o meno affidabile, bensì solo verificare se l’autorità amministrativa, decidendo come ha deciso sulla base degli elementi a sua disposizione, sia incorsa nei vizi di travisamento dei fatti o manifesta illogicità” (T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sezione Prima, 3 ottobre 2018, n. 1680).
2.2. Applicando le suindicate coordinate normative e giurisprudenziali, osserva il Collegio che, nella fattispecie concreta dedotta in giudizio, il provvedimento prefettizio impugnato è esente dai vizi di legittimità prospettati da parte ricorrente, tenuto conto, da un lato, dell’ampia discrezionalità spettante in “subiecta materia” all’Autorità di Pubblica Sicurezza e, dall’altro, della significativa, per quanto sintetica, (corretta) motivazione che lo sorregge.
In particolare, già nella comunicazione dei motivi ostativi ex.art. l0-bis della Legge n.241/1990, formulata dalla Prefettura di Lecce in ordine alla istanza di revoca del decreto di divieto di detenzione di armi e munizioni adottato nel 2005, quest’ultima rilevava, a sostegno del diniego, che “ la condanna per il reato di violenza sessuale continuata nei confronti di persona minore di anni 10, l’invocato patteggiamento della pena, l’intervenuta riabilitazione penale nonché la buona condotta non sono elementi dimostrativi in grado di superare il giudizio negativo formulato nei suoi confronti ”.
Osserva, in proposito, il Tribunale che con sentenza -OMISSIS-, il Tribunale di Lecce (Sezione dei Giudici per le Indagini Preliminari), ha “applicato ex art.444 e ss .c.p. sull’accordo delle parti ,” al ricorrente “ la pena di quattro anni e mesi sei di reclusione per il reato di cui agli artt. 81, 609 bis comma primo, 609 ter comma primo n.1, 609 ter ultimo comma e 609 septies comma quarto n.1 c.p. per avere, più volte, costretto con violenza 4 minori infraquattordicenni a subire atti sessuali ”.
Da tanto discende come, nel caso in esame, il giudizio di inaffidabilità alla detenzione delle armi espresso nell’atto gravato risulta non solo ricostruibile nel suo iter logico-giuridico, ma anche coerente nelle premesse e nelle conclusioni, avuto riguardo ai gravissimi delitti posti in essere dal ricorrente, e quindi esercitato mediante un corretto e proporzionato esercizio del potere amministrativo (ampiamente discrezionale) spettante in subiecta materia all’Autorità di p.s..
2.4. Quanto alle circostanze prese in esame dall’Autorità prefettizia, con particolare riferimento alla natura delle condotte (invero, esecrabili) poste in essere dal ricorrente, e alle asserite risalenti circostanze di tempo e di fatto in cui esse si collocano, avendo lo stesso ottenuto la riabilitazione ed avendo provveduto al risarcimento delle parti offese, rileva, il Tribunale, che la giurisprudenza amministrativa ha accertato l’insussistenza di una posizione di diritto soggettivo in relazione all’ottenimento ed alla conservazione del permesso di detenzione di armi in deroga al generale divieto di cui all’art. 699 c.p. e di cui all’art. 4, comma 1, l. 18 aprile 1970, -OMISSIS- (Corte Costituzionale n. 440 del 1993; Consiglio di Stato, sez. III, n. 2974 del 2018; n. 3502 del 2018), vieppiù considerando che l’asserito risarcimento di poche migliaia di euro risulta effettuato per reati - rivolti contro minori - di rilevanza sociale e morale particolarmente gravi.
Orbene, ai sensi degli artt. 11, 39 e 43 del T.u.l.p.s. n. 773/1931, l’Amministrazione può legittimamente fondare il giudizio di “non affidabilità” del titolare del porto d’armi valorizzando il verificarsi di situazioni genericamente non ascrivibili alla “buona condotta” dell’interessato, non rendendosi necessario al riguardo né un giudizio di pericolosità sociale del soggetto né un comprovato abuso nell’utilizzo delle armi (Consiglio Stato, sez. III, n. 2987 del 2014; n. 4121 del 2014; n. 4518 del 2016; sez. VI, n. 107 del 2017; sez. III, n. 2404 del 2017; n. 4955 del 2018; n. 6812 del 2018) in quanto, ai fini del diniego di rilascio della licenza (e anche ai fini del riesame della licenza medesima), l’Autorità di Pubblica Sicurezza può apprezzare discrezionalmente, quali indici rivelatori della possibilità d’abuso delle armi, fatti o episodi anche privi di rilievo penale, purché l’apprezzamento non sia irrazionale e sia motivato in modo congruo (Consiglio Stato, sez. VI, n. 107 del 2017; sez. III, n. 2974 del 2018; n. 3502 del 2018), trattandosi di un provvedimento privo di intento sanzionatorio o punitivo, avente natura cautelare al fine di prevenire possibili abusi nell’uso delle armi a tutela delle esigenze di incolumità di tutti i consociati (Consiglio di Stato, sez. III, n. 2974 del 2018); da tanto consegue l’irrilevanza dell’avvenuto patteggiamento ai sensi dell’art.444 c.p.p. (comunque non dimostrativo dell’innocenza dell’imputato) e dell’assenza degli effetti della relativa decisione penale nei giudizi civili e amministrativi.
Orbene, il particolare rigore nell’apprezzamento delle circostanze suindicate ai fini dell’affidabilità nell’uso delle armi risulta del tutto giustificato dalla finalità perseguita dall’Amministrazione di ridurre drasticamente il rischio e prevenire con fermezza eventi negativi per l’ordine pubblico e la sicurezza.
2.5.Quanto all’esame delle memorie difensive formulate dal ricorrente ai sensi dell’art.10-bis della L. n. 241/1990, secondo quieti principi giurisprudenziali, l’Amministrazione procedente non ha l’obbligo di una formale e analitica confutazione delle osservazioni presentate a seguito della comunicazione dei motivi ostativi, essendo sufficientemente adeguata, alla luce dell'art. 3 della stessa legge, un’esternazione motivazionale che renda, nella sostanza, percepibile la ragione del mancato adeguamento dell’azione amministrativa alle loro deduzioni partecipative (ex multis T.A.R. Calabria - Catanzaro, sez. I, 7 novembre 2012, n.1041; T.A.R. Campania - Napoli, n.3072 del 2012); e, nella specie, appare evidente che l’Autorità prefettizia resistente abbia valutato le osservazioni presentate dall’interessato nell’ambito del procedimento amministrativo (come dimostrata il fatto che la stessa - con nota prot. -OMISSIS-del 12 febbraio 2020 - ha chiesto un nuovo parere in proposito alla Questura di Lecce che, a sua volta, - con nota prot. -OMISSIS-del 13 febbraio 2020 - ha confermato il precedente parere negativo -OMISSIS- del 12 novembre 2019), e che le abbia infine disattese intendendo confermare le ragioni del rigetto dell’istanza proposta, in considerazione della sussistenza della condanna per il reato di violenza sessuale continuata anche nei confronti di persone minori di anni 10, ritenendo (condivisibilmente e correttamente) che l’invocato patteggiamento della pena, l’intervenuta riabilitazione penale nonché l’asserita buona condotta serbata dopo la condanna (elementi rappresentati dal ricorrente nelle osservazioni ex art. 10-bis della Legge n. 241/1990) non fossero elementi dimostrativi in grado di superare il giudizio (fortemente) negativo precedentemente formulato.
2.6. Ciò premesso, il Collegio ritiene che, in assenza di profili di illogicità, erroneità e deficit istruttori e motivazionali, l'Amministrazione resistente, abbia legittimamente e correttamente valutato i requisiti soggettivi riguardanti il ricorrente anche alla luce delle circostanze oggettive delle gravissime condotte dallo stesso poste in essere, sfociate nella condanna penale descritta in narrativa, certamente rappresentative della personalità dell’istante (non esente da mende) ai fini del giudizio di non (piena) affidabilità del predetto ai fini della detenzione delle armi.
2.7. L’acclarata legittimità del provvedimento impugnato comporta la reiezione alla della coeva domanda risarcitoria (peraltro genericamente proposta), stante l’insussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi all’uopo necessari.
3. In definitiva, il provvedimento impugnato risulta esente dalle censure rassegnate nel ricorso, il quale deve quindi essere integralmente respinto.
3.1. Stante la manifesta infondatezza della pretesa azionata dalla parte ricorrente, il Tribunale revoca l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, provvisoriamente disposta (dall’apposita Commissione costituita presso questo T.A.R) con decreto n. 63/2021.
Le spese del giudizio, ex art.91 c.p.c., seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore delle Amministrazioni resistenti, liquidate in complessivi € 1.500,00, oltre accessori di legge.
Dispone la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, provvisoriamente disposta dalla apposita Commissione costituita presso questo T.A.R. con decreto n.63/2021, pubblicato il 7.12.2021.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 13 aprile 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Giovanni Gallone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Patrizia Moro | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.