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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/01/2025, n. 412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 412 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 646/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
- Sezione specializzata in materia di impresa A -
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Giani Presidente Relatore
Elisa Fazzini Giudice
Idamaria Chieffo Giudice
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G. n. 646/2020, promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Pietro Gorgoglione, presso il cui studio sito in Milano, alla Via Luciano Manara,
n. 5, elegge domicilio
ATTORE OPPONENTE contro
(P.IVA , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante e, per essa, la sua procuratrice (P. IVA Controparte_2
, con gli Avv.ti Maria Elisabetta Cirillo e Francesco Cirillo, P.IVA_2
presso il cui studio sito in Monza, alla Via Vittorio Emanuele II, 36, elegge domicilio
CONVENUTA OPPOSTA
*
OGGETTO: Antitrust
pagina 1 di 14 CONCLUSIONI
Per la parte opponente (v. atto depositato l'8.10.2024): Parte_1
In via principale e nel merito: accertare e dichiarare, per le ragioni tutte di cui in narrativa, la nullità della fidejussione prestata dall'opponente, in data
25.07.2012, a favore di Intesa San Paolo SpA nell'interesse della Impianti e
Servizi S.p.A., con tutte le conseguenze di legge, dichiarando – altresì – che il signor ulla deve all'opposta. Pt_1
In subordine nel merito, accertare e dichiarare, per le ragioni tutte di cui in narrativa, la decadenza ex art. 1957 c.c. in cui è incorsa la creditrice, con tutte le conseguenze di legge, ivi inclusa l'estinzione della fideiussione, dichiarando – altresì – che il signor ulla deve all'opposta. Pt_1
In ulteriore subordine nel merito, accertare e dichiarare, per le ragioni tutte di cui in narrativa, l'estinzione ex art. 1955 c.c. con tutte le conseguenze di legge, dichiarando – altresì – che il signor ulla deve all'opposta. Pt_1
Con vittoria di spese e onorari.
In via istruttoria, si insiste per la rimessione in istruttoria della causa affinché il
Giudice, ex articolo 210 c.p.c., ordini alla parte opposta l'esibizione degli estratti conto di tutti i conti correnti accesi dalla presso Parte_2
Banca Intesa San Paolo, filiale di Assago.
*
Per la parte opposta v. atto depositato il 0.10.2024): Controparte_2
“Voglia l'adito Giudice, ogni contraria istanza, sia istruttoria che di merito, eccezione e deduzione respinta, emesse tutte le declaratorie del caso, così statuire:
1. In via principale nel merito: rigettare l'opposizione proposta perché infondata sia in fatto che in diritto, e di conseguenza confermare il decreto ingiuntivo telematico n. 20239/2019, emesso da codesto Giudice in data 23.9.2019, per il pagamento in favore della Banca esponente della somma complessiva di Euro
pagina 2 di 14 39.000,00, oltre interessi e spese come nello stesso indicati, assolvendo pertanto la società comparente da ogni pretesa di controparte;
2. se del caso condannare, sempre con sentenza provvisoriamente esecutiva, la società opponente a pagare in favore della tutte le Controparte_1
somme di cui sub. 1, oltre accessori di interessi indicati nel decreto ingiuntivo opposto, di spese, il costo della sua registrazione, le spese successive occorrende nonché spese generali e oneri fiscali per I.V.A. e C.P.A.
3. Col favore delle spese e compensi del presente giudizio”.
*
MOTIVAZIONE
Il giudizio monitorio
1. Con decreto ingiuntivo n. 20239/2019 del 23/09/2019 (R.G. n. 39407/2019), emesso provvisoriamente esecutivo, il Tribunale di Milano ha ingiunto al sig. di pagare immediatamente in favore di nella Parte_1 Controparte_2
sua qualità di procuratrice di la somma di € 39.000,00, Controparte_1
oltre a interessi come da domanda e le spese della procedura di ingiunzione.
Nel procedimento monitorio, la ricorrente ha allegato di Controparte_2
essere creditrice nei confronti della di Binasco, società Parte_2
debitrice principale, dichiarata fallita dal Tribunale di Pavia con sentenza del
1.6.2016, della complessiva somma pari ad euro 81.916,79, di cui:
- € 34.926,64, al 28.5.2019 per scoperto di conto corrente n. 1000/00000419, acceso in data 5.5.2011 presso (docc. 4 e 5 del fascicolo Controparte_1
monitorio);
- € 46.990,15, al 26.4.2019 per residuo debito del finanziamento di originari
Euro 50.000,00, concesso da in data 26.9.2012 (docc. 6, Controparte_1
pagina 3 di 14 25.07.2012, sino alla concorrenza di € 39.000,00 (doc. 9 del fascicolo monitorio, doc. 2 della citazione).
Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo
2. Il sig. con atto notificato in data 20.12.2019, ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo, chiedendo, in via principale, previo accertamento della violazione, da parte della banca, dell'art. 2, co. 1, lett. a) L.
287/1990, la declaratoria di nullità della fideiussione prestata dall'opponente e la conseguente decadenza della banca creditrice ex art. 1957 c.c.; in via subordinata, l'accertamento della liberazione del fideiussore per fatto del creditore e la conseguente declaratoria di estinzione della fideiussione ai sensi dell'art. 1955 c.c. Ha affermato che:
- le clausole sottoscritte dall'opponente coincidono con le clausole ritenute in contrasto con l'art. 2, comma, 2, lettera a), della legge n. 287/90, con conseguente nullità della fideiussione omnibus oggetto di giudizio;
- la debitrice principale, ossia la era stata dichiarata Parte_2
fallita dal Tribunale di Pavia, in data 1.06.2016; la Banca non risultava essersi insinuata nel fallimento della né avere agito, entro il termine Parte_2
di decadenza, nei confronti del fideiussore con conseguente decadenza dell'Istituto di credito ai sensi dell'art. 1957 c.c.;
- nel periodo intercorrente tra l'aprile 2014 e il febbraio 2015, la società aveva ripianato un debito di € 23.000,00 nei confronti Parte_2
di un soggetto terzo, la società che le aveva Parte_4 notificato un'ingiunzione di pagamento (doc. 3 dell'opponente);
-nel periodo successivo alla revoca degli affidamenti, datata 25.03.2014, la banca non aveva operato alcuna compensazione con i crediti vantati nei confronti della con conseguente liberazione del fideiussore Parte_2
ai sensi dell'art. 1955 c.c.
3. Con comparsa depositata l'11.03.2020, quale Controparte_2
procuratrice di si è costituita in giudizio, chiedendo, in Controparte_1
pagina 4 di 14 via principale, il rigetto dell'opposizione con conseguente conferma del decreto ingiuntivo n. 20239/2019, nonché, in via subordinata, la condanna dell'opponente al pagamento in favore di della somma di Controparte_1
€ 39.000,00.
In particolare, ha dedotto l'assenza e la mancanza di prova Controparte_2
di qualsiasi intesa illecita “a monte”, la validità ed efficacia della garanzia oggetto di giudizio, nonché, con riguardo all'eccezione di liberazione della fideiussione ai sensi dell'art. 1955 c.c., ha prodotto copia dell'e/c del periodo compreso tra il 31.3.2014 ed il 30.6.2014 (doc. n. 3 dell'opposta) a dimostrazione dell'assenza di negoziazione di alcun assegno nel periodo di riferimento.
4. Alla prima udienza di comparizione del 24.11.2020, il Giudice istruttore ha rigettato l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione formulata dall'opponente e ha assegnato i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c.
5. Con memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c., il sig. ha chiesto Parte_1
che il Giudice, ex art. 210 c.p.c., ordinasse alla parte opposta l'esibizione degli estratti di tutti i conti correnti accesi dalla terza debitrice Parte_2
presso Banca Intesa Sanpaolo.
[...]
6. All'esito dello scambio di memorie istruttorie, all'udienza del 24.11.2021, il
Giudice ha rigettato la richiesta istruttoria sopra menzionata poiché esplorativa e ha fissato, per la precisazione delle conclusioni, l'udienza del 13.06.2023, differita d'ufficio, per trasferimento del magistrato, al 16.10.2024, con provvedimento di designazione del nuovo magistrato del 7 ottobre 2024.
Precisate le conclusioni, il Giudice designato ha rimesso la causa in decisione al
Collegio, assegnando alle parti i termini di giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori giorni venti per il deposito delle memorie di replica.
***
Valutazione del Tribunale
pagina 5 di 14 7. L'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal sig. nei Parte_1
confronti di quale procuratrice di Controparte_2 Controparte_1
non è fondata per i motivi di seguito spiegati.
8. Il presente giudizio ha per oggetto la fideiussione omnibus del 25/07/2012 prestata dal sig. per l'importo di € 39.000,00, a garanzia delle Parte_1
obbligazioni della “ nei confronti di Parte_2 Controparte_1
[...]
Le condizioni contrattuali contenute rispettivamente negli artt. 2, 6 e 8 della fideiussione omnibus oggetto di causa, riproducono nella sostanza gli articoli 2
(clausola di reviviscenza), 6 (clausola di rinuncia ai termini dell'art. 1957 c.c.) e
8 (clausola di sopravvivenza) dello schema contrattuale elaborato dall' per CP_3
la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus), censurate con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 dalla Banca d'Italia, all'epoca Autorità Garante per la concorrenza tra istituti di credito, che - all'esito di una attività istruttoria che aveva coperto l'arco temporale da ottobre
2002 a maggio 2005 - ha dichiarato che gli artt. 2, 6 e 8 dello schema della fideiussione omnibus elaborato e diffuso dall' contengono disposizioni CP_3
che “nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'art. 2, comma 2, lettera a) della legge 287/90”.
Il sig. ha chiesto la declaratoria di nullità del contratto di Parte_1
fideiussione omnibus del 25/07/2012, previo accertamento dell'illecito anticoncorrenziale perpetrato dagli istituti di credito in epoca successiva rispetto al provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia e specificamente alla data di stipula della garanzia oggetto di causa (id est, 2012).
Secondo la prospettazione dell'opponente, la nullità del contratto di fideiussione discenderebbe dalla riproduzione al suo interno delle tre clausole (di deroga all'art. 1957 c.c., di “reviviscenza” e di “sopravvivenza”) contenute nel modello di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI, che la Banca d'Italia, con pagina 6 di 14 provvedimento n. 55 del 2005, ha ritenuto contrastante con il divieto di intese anticoncorrenziali previsto dall'art. 2, co. 2, lett. a) della L. n. 287/1990.
Al riguardo, anzitutto, si osserva che la fideiussione omnibus stipulata dall'opponente non rientra nel perimetro di accertamento della Banca d'Italia, in veste di Autorità della concorrenza, essendo successiva di ben sette anni rispetto al periodo interessato dalla menzionata istruttoria.
In linea generale, infatti, occorre ribadire che l'onere della prova dell'illecito anticoncorrenziale grava sulla parte che ne assume l'esistenza, secondo le regole ordinarie del processo civile, ad eccezione dei casi in cui esso sia stato già oggetto di positivo accertamento da parte dell'autorità amministrativa deputata alla vigilanza sul mercato, potendo in tale caso la parte interessata avvalersi di tale prova privilegiata (Cass. n. 3640/2009, seguita poi in senso conforme da
Cass. n. 5941/2011, Cass. n. 5942/2011, Cass. n. 7039/2012 e Cass. n.
11904/2014).
La presente causa, tuttavia, deve essere qualificata come stand alone, poiché, la fideiussione omnibus oggetto di causa si colloca al di fuori del campo di indagine oggetto dell'istruttoria della Banca d'Italia, essendo stata stipulata in data 25/07/2012, dunque, sette anni dopo la conclusione del procedimento culminato nel provvedimento n. 55 del maggio 2005.
Di conseguenza, è la parte che assume la nullità del contratto a dover allegare e dimostrare tutti gli elementi costitutivi dell'illecito e, segnatamente, la perdurante esistenza dell'intesa all'epoca della conclusione del negozio.
Nel caso di specie, l'opponente non ha fornito alcuna prova in merito all'esistenza di un'intesa restrittiva della concorrenza, poiché, oltre a non avere prodotto lo schema A.B.I. e il provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia, non ha formulato in proposito alcuna istanza istruttoria e non ha prodotto documenti volti a dimostrare che, nel periodo di sottoscrizione della fideiussione omnibus oggetto di causa (luglio del 2012), un numero significativo di istituti di credito, all'interno dello stesso mercato, avevano coordinato la propria azione al pagina 7 di 14 fine di sottoporre alla clientela dei modelli uniformi di fideiussione omnibus tali da privare quella stessa clientela del diritto ad una scelta effettiva e non solo apparente tra prodotti alternativi e in reciproca concorrenza.
9. La (ipotetica) nullità parziale della fideiussione omnibus e l'interesse ad agire. L'eccezione ex art. 1957 c.c.
Pur essendo le considerazioni svolte al paragrafo precedente dirimenti, giova altresì osservare quanto segue.
La Suprema Corta a Sezioni Unite, con la nota decisione n. 41994/2021, ha stabilito che i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'autorità garante, in relazione alle condizioni contrastanti con gli art. 2, comma 2, lett. a), l. n. 287/1990 e 101 TFUE (in relazione al perimetro dell'accertamento compiuto), sono parzialmente nulli, ai sensi degli art. 2, comma 3, l. n. 287/1990 e 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la menzionata sentenza, hanno definitivamente risolto il dibattito riguardante la validità delle fidejussioni bancarie omnibus riproduttive dello schema elaborato dall' ritenendole CP_3
sanzionabili con la sola declaratoria di nullità parziale, ritenendo che l'inserimento in un contratto fidejussorio di talune clausole ritenute espressive di un'intesa anticoncorrenziale non sia sufficiente, di per sé, a determinare la nullità dell'intero, applicandosi il disposto 1419, comma 2 c.c., in forza del quale: “La nullità di singole clausole non importa la nullità del contratto, quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative. La nullità delle clausole sub artt. 2, 6 e 9 non potrebbe, comunque, importare la nullità totale del contratto al quale accedono, in applicazione dell'art. 1419, comma 1 c.c., atteso che il garante lo avrebbe sottoscritto a maggior ragione, ove esso fosse stato privo di dette pattuizioni, in quanto a lui più sfavorevoli”.
pagina 8 di 14 La nullità di singole clausole contrattuali, o di parti di esse, si estende all'intero contratto, o a tutta la clausola, “solo ove l'interessato dimostri che la porzione colpita da invalidità non ha un'esistenza autonoma, né persegue un risultato distinto, ma è in correlazione inscindibile con il resto, nel senso che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità” (Cass., 41994/2021; Cass. n. 2314/2016).
Una volta che si ravvisasse, in via ipotetica, la nullità (parziale) delle clausole in contrasto con la disciplina antitrust, escludendosi quella assoluta dell'intero contratto, occorrerebbe interrogarsi sulla portata ed effetti del disposto dell'art. 1957 c.c., avendo l'attore sollevato l'eccezione di decadenza della fideiussione omnibus per decorso dei termini di attivazione verso la debitrice principale, con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo.
Il tribunale osserva che l'eccezione proposta dall'opponente di decadenza ex art. 1957 c.c. non è fondata.
Dalla (ipotetica) nullità parziale della fideiussione per violazione antitrust – giacché l'opponente non ha provato, e neppure allegato, che la fideiussione non sarebbe stata sottoscritta senza l'inserimento delle clausole considerate nulle – deriverebbe esclusivamente la reviviscenza dell'art. 1957 c.c., ma non ne discenderebbe la decadenza.
Infatti, il contratto fideiussorio in esame prevede l'obbligazione a carico del fideiussore «a prima richiesta», con la conseguenza che il creditore non ha l'onere di procedere in via giudiziale, essendo sufficiente una intimazione formale ad adempiere avente gli effetti di messa in mora idonea ad interrompere il decorso del predetto termine dalla scadenza dell'obbligazione.
Per consolidata giurisprudenza di legittimità, in continuità con le pronunce di questo Tribunale, “quante volte il fideiussore sia tenuto al pagamento a prima o a semplice richiesta, o comunque entro un tempo convenzionalmente determinato, il rispetto dell'art. 1957 c.c. da parte del creditore garantito deve ritenersi soddisfatto con la stessa richiesta rivolta al fideiussore entro il termine pagina 9 di 14 di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, con la conseguenza che, una volta tempestivamente effettuata la richiesta di pagamento al fideiussore, il creditore non è più tenuto ad agire giudizialmente contro il debitore”. Infatti, “in una pattuizione contrattuale in cui la garanzia si stabilisce a prima richiesta e, nel contempo, si prevede l'applicazione del primo comma dell'art. 1957 cod. civ., il criterio di esegesi di cui all'art. 1363 cod. civ. impone di leggere il rinvio a detta norma, tanto più se espresso, con un riferimento al termine di cui ad essa e non ad altro dei suoi contenuti, nel senso che il termine debba osservarsi con una mera richiesta stragiudiziale e non con l'inizio dell'azione giurisdizionale, secondo la tradizionale esegesi della norma. Diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare "a prima richiesta" l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio» (Cass. 10574/2003; Cass 13078/ 2008; Cass.
22316/2017).
Nel caso in esame, è pacifico e, altresì, documentato che, la Banca, a mezzo raccomandata munita di avvisi di ricevimento recanti la data del 28.03.2014, ha comunicato al debitore principale e al fideiussore la revoca di tutti i rapporti in essere, intimando il pagamento sia alla debitrice principale, Parte_2
che al fideiussore, odierno opponente (doc. 10 opposta).
[...] Parte_1
Il termine di decadenza è stato perciò rispettato dal creditore con la richiesta di pagamento effettuata nei confronti del fideiussore entro i sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, non essendo necessario che il termine semestrale di cui all'art.1957 c.c. sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare “a prima richiesta”
l'adempimento subordinato all'esercizio di una azione in giudizio.
10. La domanda proposta dal sig. di liberazione del fideiussore Parte_1
ex art. 1955 c.c. non è fondata.
pagina 10 di 14 Quanto all'eccezione concernente la liberazione del fideiussore per fatto del creditore ai sensi dell'art. 1955 c.c., si osserva che, per giurisprudenza consolidata, “il fatto del creditore, rilevante ai sensi dell'art. 1955 c.c. ai fini della liberazione del fideiussore, non può consistere nella mera inazione, ma deve consistere nella violazione di un dovere giuridico imposto dalla legge o nascente dal contratto e integrante un fatto quanto meno colposo, o comunque illecito, dal quale sia derivato un pregiudizio giuridico, non solo economico, che deve concretizzarsi nella perdita del diritto (di surrogazione ex art. 1949
c.c., o di regresso ex art. 1950 c.c.), e non già nella mera maggiore difficoltà di attuarlo per le diminuite capacità satisfattive del patrimonio del debitore”
(Cass. n. 4175/2020).
Il fideiussore che chiede la liberazione della garanzia prestata, invocando l'applicazione dell'art. 1955 c.c. ha l'onere di allegare e provare, in conformità al disposto dell'art. 2697 c.c., che, per una condotta colposa del creditore, ovvero tenuta dallo stesso in violazione degli obblighi impostigli ex lege o ex contractu, sia venuto meno il diritto di credito verso il debitore principale e che sussista un nesso causale tra il fatto ed il pregiudizio.
Nel caso di specie, parte opponente si è limitato ad allegare che sul c/c n.
1000/00000419, di cui al ricorso monitorio, nell'arco degli anni, sarebbero transitate delle somme che costituivano il corrispettivo di prestazioni rese da terzi (in specie, dalla in favore della società Parte_5
Parte_2
Secondo le allegazioni difensive, la banca non avrebbe soddisfatto i propri crediti, a mezzo di compensazione, con le rimesse solutorie affluite sul conto corrente dell'obbligata principale Parte_2
L'eccezione non è fondata.
Innanzitutto, sul piano delle allegazioni, la parte non ha allegato che la banca abbia tenuto una condotta colposa in violazione di obblighi ad essa imposti, per pagina 11 di 14 legge o per contratto, non avendo né allegato né provato che sussistessero le condizioni per operare la compensazione.
In ogni caso, la lacunosa allegazione dell'opponente è documentalmente smentita. Infatti, non vi è prova che gli assegni, emessi tra il 15.5.2014 e il
15.02.2015 da prodotti dall'opponente, sub doc. 3), Parte_2
siano stati negoziati sul conto corrente oggetto della controversia. Al contrario, dall'estratto conto in atti non risulta alcuna annotazione contabile degli importi di cui agli assegni sopra menzionati.
L'istanza istruttoria formulata dall'opponente ex art. 210 c.p.c., volta ad ottenere l'esibizione di tutti gli estratti conto di tutti i conti correnti intrattenuti dalla banca con la debitrice principale ( , è inammissibile Parte_2
perché palesemente esplorativa.
11. Vessatorietà della clausola sub 6) fideiussione
Con comparsa conclusionale depositata il 5.11.2024, il sig. ha Parte_1
eccepito, per la prima volta, la nullità della clausola sub) 6 della fideiussione, che preveda la deroga all'art. 1957 c.c., affermandone la natura vessatoria, in quanto la clausola sarebbe abusiva, ai sensi dell'art. 33, co. 2, lett. t), del Codice del Consumo, comportando una rinuncia da parte del fideiussore a far valere l'estinzione della fideiussione (cfr. 8 della comparsa conclusionale).
La nullità della clausola ex art. 33, co. 2, Cod. Cons. è rilevabile d'ufficio quando emerga dalle produzioni tempestivamente acquisite e non vi siano state violazioni del contraddittorio.
Nel caso di specie, la clausola non è nulla in quanto l'opponente non riveste la qualità di consumatore, giacchè risulta pacificamente che il medesimo, alla data di stipula del contratto di fideiussione de quo, fosse socio e amministratore unico della società debitrice principale (cfr. Docc. 11 e Parte_2
12 dell'opposta).
La persona fisica che abbia rilasciato una fideiussione nell'interesse di una società commerciale può essere qualificata quale consumatore nel solo caso in pagina 12 di 14 cui abbia agito per scopi estranei alla sua attività professionale, ovvero quando non sussistano collegamenti funzionali con detta società, quali, ad esempio,
l'amministrazione di quest'ultima o la partecipazione al suo capitale sociale. Per converso, può essere ritenuta consumatore quando abbia agito per scopi estranei alla sua attività professionale (CGUE 19.11.2015, causa C-74-15 Tarcau;
CGUE
14/09/2016, C-534/15).
La Corte di Giustizia ha chiarito che, ai fini dell' applicazione della disciplina del consumatore, è determinante la qualità dei contraenti, poiché la direttiva
93/13 definisce l'ambito di applicazione della disciplina "consumeristica" con riferimento alla condizione che i contraenti non agiscano nell'ambito della loro attività professionale, essendo “in capo alle parti del contratto di garanzia o di fideiussione che deve essere valutata la qualità in cui queste (le parti) hanno agito» (Corte di Giustizia C-74/15, Tarcau, C-534/15, . La nozione di Per_1
“consumatore”, ai sensi dell'art. 2, lett. b), della direttiva 93/13, ha un carattere oggettivo e va determinata alla luce di un criterio funzionale consistente nel valutare se il rapporto contrattuale in esame rientri nell'ambito di attività estranee all'esercizio di una professione (v. ord. C-74/15, punto 27).
Come statuito dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale, la qualità di amministratore della società garantita assunta dal fideiussore e/o la detenzione di una partecipazione non trascurabile al capitale sociale di tale società - circostanze nel caso di specie ricorrenti- sono senz'altro idonee ad escludere la qualità di consumatore del fideiussore.
Nessun dubbio sussiste quindi che il sig. ha stipulato il contratto Parte_1
di fideiussione omnibus per fini che esulano la sua sfera privata e che attengono, invece, alla sua attività professionale e/o imprenditoriale, escludendo l'operatività delle tutele accordate dalla disciplina consumeristica (artt. 2 e 3, co.
2. Cod. Cons.).
12. Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate, in favore della convenuta opposta, come da pagina 13 di 14 dispositivo, secondo i parametri del D.M. n.55/2014 e modifiche successive
(DM n. 147/2022 del 13.08.2022), tenuto conto del valore della causa ed applicati i valori minimi dello scaglione da € 26.000,00 a € 52.000,00, della non complessità delle questioni trattate e conformemente a quanto richiesto nella nota spese depositata dalla convenuta opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in materia di imprese “A”, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dall'opponente Pt_1
nei confronti della convenuta opposta, ogni altra istanza ed eccezione
[...]
disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 20239/2019 (R.G. 39407/2019) emesso dal Tribunale di
Milano in data 23.09.2019, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
2) condanna l'opponente al pagamento delle spese del presente Parte_1
giudizio di opposizione liquidate, in favore della convenuta opposta, in €
3.809,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e
C.P.A. come per legge
Così deciso in Milano, in data 5 dicembre 2024
Il Presidente estensore dott.ssa Silvia Giani
pagina 14 di 14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
7 e 8 del fascicolo monitorio).
A garanzia dell'adempimento di qualunque obbligazione, presente o futura, a carico della debitrice verso la banca Parte_3 [...]
il sig. ha rilasciato fideiussione omnibus del Controparte_1 Parte_1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
- Sezione specializzata in materia di impresa A -
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Giani Presidente Relatore
Elisa Fazzini Giudice
Idamaria Chieffo Giudice
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G. n. 646/2020, promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Pietro Gorgoglione, presso il cui studio sito in Milano, alla Via Luciano Manara,
n. 5, elegge domicilio
ATTORE OPPONENTE contro
(P.IVA , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante e, per essa, la sua procuratrice (P. IVA Controparte_2
, con gli Avv.ti Maria Elisabetta Cirillo e Francesco Cirillo, P.IVA_2
presso il cui studio sito in Monza, alla Via Vittorio Emanuele II, 36, elegge domicilio
CONVENUTA OPPOSTA
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OGGETTO: Antitrust
pagina 1 di 14 CONCLUSIONI
Per la parte opponente (v. atto depositato l'8.10.2024): Parte_1
In via principale e nel merito: accertare e dichiarare, per le ragioni tutte di cui in narrativa, la nullità della fidejussione prestata dall'opponente, in data
25.07.2012, a favore di Intesa San Paolo SpA nell'interesse della Impianti e
Servizi S.p.A., con tutte le conseguenze di legge, dichiarando – altresì – che il signor ulla deve all'opposta. Pt_1
In subordine nel merito, accertare e dichiarare, per le ragioni tutte di cui in narrativa, la decadenza ex art. 1957 c.c. in cui è incorsa la creditrice, con tutte le conseguenze di legge, ivi inclusa l'estinzione della fideiussione, dichiarando – altresì – che il signor ulla deve all'opposta. Pt_1
In ulteriore subordine nel merito, accertare e dichiarare, per le ragioni tutte di cui in narrativa, l'estinzione ex art. 1955 c.c. con tutte le conseguenze di legge, dichiarando – altresì – che il signor ulla deve all'opposta. Pt_1
Con vittoria di spese e onorari.
In via istruttoria, si insiste per la rimessione in istruttoria della causa affinché il
Giudice, ex articolo 210 c.p.c., ordini alla parte opposta l'esibizione degli estratti conto di tutti i conti correnti accesi dalla presso Parte_2
Banca Intesa San Paolo, filiale di Assago.
*
Per la parte opposta v. atto depositato il 0.10.2024): Controparte_2
“Voglia l'adito Giudice, ogni contraria istanza, sia istruttoria che di merito, eccezione e deduzione respinta, emesse tutte le declaratorie del caso, così statuire:
1. In via principale nel merito: rigettare l'opposizione proposta perché infondata sia in fatto che in diritto, e di conseguenza confermare il decreto ingiuntivo telematico n. 20239/2019, emesso da codesto Giudice in data 23.9.2019, per il pagamento in favore della Banca esponente della somma complessiva di Euro
pagina 2 di 14 39.000,00, oltre interessi e spese come nello stesso indicati, assolvendo pertanto la società comparente da ogni pretesa di controparte;
2. se del caso condannare, sempre con sentenza provvisoriamente esecutiva, la società opponente a pagare in favore della tutte le Controparte_1
somme di cui sub. 1, oltre accessori di interessi indicati nel decreto ingiuntivo opposto, di spese, il costo della sua registrazione, le spese successive occorrende nonché spese generali e oneri fiscali per I.V.A. e C.P.A.
3. Col favore delle spese e compensi del presente giudizio”.
*
MOTIVAZIONE
Il giudizio monitorio
1. Con decreto ingiuntivo n. 20239/2019 del 23/09/2019 (R.G. n. 39407/2019), emesso provvisoriamente esecutivo, il Tribunale di Milano ha ingiunto al sig. di pagare immediatamente in favore di nella Parte_1 Controparte_2
sua qualità di procuratrice di la somma di € 39.000,00, Controparte_1
oltre a interessi come da domanda e le spese della procedura di ingiunzione.
Nel procedimento monitorio, la ricorrente ha allegato di Controparte_2
essere creditrice nei confronti della di Binasco, società Parte_2
debitrice principale, dichiarata fallita dal Tribunale di Pavia con sentenza del
1.6.2016, della complessiva somma pari ad euro 81.916,79, di cui:
- € 34.926,64, al 28.5.2019 per scoperto di conto corrente n. 1000/00000419, acceso in data 5.5.2011 presso (docc. 4 e 5 del fascicolo Controparte_1
monitorio);
- € 46.990,15, al 26.4.2019 per residuo debito del finanziamento di originari
Euro 50.000,00, concesso da in data 26.9.2012 (docc. 6, Controparte_1
pagina 3 di 14 25.07.2012, sino alla concorrenza di € 39.000,00 (doc. 9 del fascicolo monitorio, doc. 2 della citazione).
Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo
2. Il sig. con atto notificato in data 20.12.2019, ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo, chiedendo, in via principale, previo accertamento della violazione, da parte della banca, dell'art. 2, co. 1, lett. a) L.
287/1990, la declaratoria di nullità della fideiussione prestata dall'opponente e la conseguente decadenza della banca creditrice ex art. 1957 c.c.; in via subordinata, l'accertamento della liberazione del fideiussore per fatto del creditore e la conseguente declaratoria di estinzione della fideiussione ai sensi dell'art. 1955 c.c. Ha affermato che:
- le clausole sottoscritte dall'opponente coincidono con le clausole ritenute in contrasto con l'art. 2, comma, 2, lettera a), della legge n. 287/90, con conseguente nullità della fideiussione omnibus oggetto di giudizio;
- la debitrice principale, ossia la era stata dichiarata Parte_2
fallita dal Tribunale di Pavia, in data 1.06.2016; la Banca non risultava essersi insinuata nel fallimento della né avere agito, entro il termine Parte_2
di decadenza, nei confronti del fideiussore con conseguente decadenza dell'Istituto di credito ai sensi dell'art. 1957 c.c.;
- nel periodo intercorrente tra l'aprile 2014 e il febbraio 2015, la società aveva ripianato un debito di € 23.000,00 nei confronti Parte_2
di un soggetto terzo, la società che le aveva Parte_4 notificato un'ingiunzione di pagamento (doc. 3 dell'opponente);
-nel periodo successivo alla revoca degli affidamenti, datata 25.03.2014, la banca non aveva operato alcuna compensazione con i crediti vantati nei confronti della con conseguente liberazione del fideiussore Parte_2
ai sensi dell'art. 1955 c.c.
3. Con comparsa depositata l'11.03.2020, quale Controparte_2
procuratrice di si è costituita in giudizio, chiedendo, in Controparte_1
pagina 4 di 14 via principale, il rigetto dell'opposizione con conseguente conferma del decreto ingiuntivo n. 20239/2019, nonché, in via subordinata, la condanna dell'opponente al pagamento in favore di della somma di Controparte_1
€ 39.000,00.
In particolare, ha dedotto l'assenza e la mancanza di prova Controparte_2
di qualsiasi intesa illecita “a monte”, la validità ed efficacia della garanzia oggetto di giudizio, nonché, con riguardo all'eccezione di liberazione della fideiussione ai sensi dell'art. 1955 c.c., ha prodotto copia dell'e/c del periodo compreso tra il 31.3.2014 ed il 30.6.2014 (doc. n. 3 dell'opposta) a dimostrazione dell'assenza di negoziazione di alcun assegno nel periodo di riferimento.
4. Alla prima udienza di comparizione del 24.11.2020, il Giudice istruttore ha rigettato l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione formulata dall'opponente e ha assegnato i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c.
5. Con memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c., il sig. ha chiesto Parte_1
che il Giudice, ex art. 210 c.p.c., ordinasse alla parte opposta l'esibizione degli estratti di tutti i conti correnti accesi dalla terza debitrice Parte_2
presso Banca Intesa Sanpaolo.
[...]
6. All'esito dello scambio di memorie istruttorie, all'udienza del 24.11.2021, il
Giudice ha rigettato la richiesta istruttoria sopra menzionata poiché esplorativa e ha fissato, per la precisazione delle conclusioni, l'udienza del 13.06.2023, differita d'ufficio, per trasferimento del magistrato, al 16.10.2024, con provvedimento di designazione del nuovo magistrato del 7 ottobre 2024.
Precisate le conclusioni, il Giudice designato ha rimesso la causa in decisione al
Collegio, assegnando alle parti i termini di giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori giorni venti per il deposito delle memorie di replica.
***
Valutazione del Tribunale
pagina 5 di 14 7. L'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal sig. nei Parte_1
confronti di quale procuratrice di Controparte_2 Controparte_1
non è fondata per i motivi di seguito spiegati.
8. Il presente giudizio ha per oggetto la fideiussione omnibus del 25/07/2012 prestata dal sig. per l'importo di € 39.000,00, a garanzia delle Parte_1
obbligazioni della “ nei confronti di Parte_2 Controparte_1
[...]
Le condizioni contrattuali contenute rispettivamente negli artt. 2, 6 e 8 della fideiussione omnibus oggetto di causa, riproducono nella sostanza gli articoli 2
(clausola di reviviscenza), 6 (clausola di rinuncia ai termini dell'art. 1957 c.c.) e
8 (clausola di sopravvivenza) dello schema contrattuale elaborato dall' per CP_3
la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus), censurate con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 dalla Banca d'Italia, all'epoca Autorità Garante per la concorrenza tra istituti di credito, che - all'esito di una attività istruttoria che aveva coperto l'arco temporale da ottobre
2002 a maggio 2005 - ha dichiarato che gli artt. 2, 6 e 8 dello schema della fideiussione omnibus elaborato e diffuso dall' contengono disposizioni CP_3
che “nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'art. 2, comma 2, lettera a) della legge 287/90”.
Il sig. ha chiesto la declaratoria di nullità del contratto di Parte_1
fideiussione omnibus del 25/07/2012, previo accertamento dell'illecito anticoncorrenziale perpetrato dagli istituti di credito in epoca successiva rispetto al provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia e specificamente alla data di stipula della garanzia oggetto di causa (id est, 2012).
Secondo la prospettazione dell'opponente, la nullità del contratto di fideiussione discenderebbe dalla riproduzione al suo interno delle tre clausole (di deroga all'art. 1957 c.c., di “reviviscenza” e di “sopravvivenza”) contenute nel modello di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI, che la Banca d'Italia, con pagina 6 di 14 provvedimento n. 55 del 2005, ha ritenuto contrastante con il divieto di intese anticoncorrenziali previsto dall'art. 2, co. 2, lett. a) della L. n. 287/1990.
Al riguardo, anzitutto, si osserva che la fideiussione omnibus stipulata dall'opponente non rientra nel perimetro di accertamento della Banca d'Italia, in veste di Autorità della concorrenza, essendo successiva di ben sette anni rispetto al periodo interessato dalla menzionata istruttoria.
In linea generale, infatti, occorre ribadire che l'onere della prova dell'illecito anticoncorrenziale grava sulla parte che ne assume l'esistenza, secondo le regole ordinarie del processo civile, ad eccezione dei casi in cui esso sia stato già oggetto di positivo accertamento da parte dell'autorità amministrativa deputata alla vigilanza sul mercato, potendo in tale caso la parte interessata avvalersi di tale prova privilegiata (Cass. n. 3640/2009, seguita poi in senso conforme da
Cass. n. 5941/2011, Cass. n. 5942/2011, Cass. n. 7039/2012 e Cass. n.
11904/2014).
La presente causa, tuttavia, deve essere qualificata come stand alone, poiché, la fideiussione omnibus oggetto di causa si colloca al di fuori del campo di indagine oggetto dell'istruttoria della Banca d'Italia, essendo stata stipulata in data 25/07/2012, dunque, sette anni dopo la conclusione del procedimento culminato nel provvedimento n. 55 del maggio 2005.
Di conseguenza, è la parte che assume la nullità del contratto a dover allegare e dimostrare tutti gli elementi costitutivi dell'illecito e, segnatamente, la perdurante esistenza dell'intesa all'epoca della conclusione del negozio.
Nel caso di specie, l'opponente non ha fornito alcuna prova in merito all'esistenza di un'intesa restrittiva della concorrenza, poiché, oltre a non avere prodotto lo schema A.B.I. e il provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia, non ha formulato in proposito alcuna istanza istruttoria e non ha prodotto documenti volti a dimostrare che, nel periodo di sottoscrizione della fideiussione omnibus oggetto di causa (luglio del 2012), un numero significativo di istituti di credito, all'interno dello stesso mercato, avevano coordinato la propria azione al pagina 7 di 14 fine di sottoporre alla clientela dei modelli uniformi di fideiussione omnibus tali da privare quella stessa clientela del diritto ad una scelta effettiva e non solo apparente tra prodotti alternativi e in reciproca concorrenza.
9. La (ipotetica) nullità parziale della fideiussione omnibus e l'interesse ad agire. L'eccezione ex art. 1957 c.c.
Pur essendo le considerazioni svolte al paragrafo precedente dirimenti, giova altresì osservare quanto segue.
La Suprema Corta a Sezioni Unite, con la nota decisione n. 41994/2021, ha stabilito che i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'autorità garante, in relazione alle condizioni contrastanti con gli art. 2, comma 2, lett. a), l. n. 287/1990 e 101 TFUE (in relazione al perimetro dell'accertamento compiuto), sono parzialmente nulli, ai sensi degli art. 2, comma 3, l. n. 287/1990 e 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la menzionata sentenza, hanno definitivamente risolto il dibattito riguardante la validità delle fidejussioni bancarie omnibus riproduttive dello schema elaborato dall' ritenendole CP_3
sanzionabili con la sola declaratoria di nullità parziale, ritenendo che l'inserimento in un contratto fidejussorio di talune clausole ritenute espressive di un'intesa anticoncorrenziale non sia sufficiente, di per sé, a determinare la nullità dell'intero, applicandosi il disposto 1419, comma 2 c.c., in forza del quale: “La nullità di singole clausole non importa la nullità del contratto, quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative. La nullità delle clausole sub artt. 2, 6 e 9 non potrebbe, comunque, importare la nullità totale del contratto al quale accedono, in applicazione dell'art. 1419, comma 1 c.c., atteso che il garante lo avrebbe sottoscritto a maggior ragione, ove esso fosse stato privo di dette pattuizioni, in quanto a lui più sfavorevoli”.
pagina 8 di 14 La nullità di singole clausole contrattuali, o di parti di esse, si estende all'intero contratto, o a tutta la clausola, “solo ove l'interessato dimostri che la porzione colpita da invalidità non ha un'esistenza autonoma, né persegue un risultato distinto, ma è in correlazione inscindibile con il resto, nel senso che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità” (Cass., 41994/2021; Cass. n. 2314/2016).
Una volta che si ravvisasse, in via ipotetica, la nullità (parziale) delle clausole in contrasto con la disciplina antitrust, escludendosi quella assoluta dell'intero contratto, occorrerebbe interrogarsi sulla portata ed effetti del disposto dell'art. 1957 c.c., avendo l'attore sollevato l'eccezione di decadenza della fideiussione omnibus per decorso dei termini di attivazione verso la debitrice principale, con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo.
Il tribunale osserva che l'eccezione proposta dall'opponente di decadenza ex art. 1957 c.c. non è fondata.
Dalla (ipotetica) nullità parziale della fideiussione per violazione antitrust – giacché l'opponente non ha provato, e neppure allegato, che la fideiussione non sarebbe stata sottoscritta senza l'inserimento delle clausole considerate nulle – deriverebbe esclusivamente la reviviscenza dell'art. 1957 c.c., ma non ne discenderebbe la decadenza.
Infatti, il contratto fideiussorio in esame prevede l'obbligazione a carico del fideiussore «a prima richiesta», con la conseguenza che il creditore non ha l'onere di procedere in via giudiziale, essendo sufficiente una intimazione formale ad adempiere avente gli effetti di messa in mora idonea ad interrompere il decorso del predetto termine dalla scadenza dell'obbligazione.
Per consolidata giurisprudenza di legittimità, in continuità con le pronunce di questo Tribunale, “quante volte il fideiussore sia tenuto al pagamento a prima o a semplice richiesta, o comunque entro un tempo convenzionalmente determinato, il rispetto dell'art. 1957 c.c. da parte del creditore garantito deve ritenersi soddisfatto con la stessa richiesta rivolta al fideiussore entro il termine pagina 9 di 14 di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, con la conseguenza che, una volta tempestivamente effettuata la richiesta di pagamento al fideiussore, il creditore non è più tenuto ad agire giudizialmente contro il debitore”. Infatti, “in una pattuizione contrattuale in cui la garanzia si stabilisce a prima richiesta e, nel contempo, si prevede l'applicazione del primo comma dell'art. 1957 cod. civ., il criterio di esegesi di cui all'art. 1363 cod. civ. impone di leggere il rinvio a detta norma, tanto più se espresso, con un riferimento al termine di cui ad essa e non ad altro dei suoi contenuti, nel senso che il termine debba osservarsi con una mera richiesta stragiudiziale e non con l'inizio dell'azione giurisdizionale, secondo la tradizionale esegesi della norma. Diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare "a prima richiesta" l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio» (Cass. 10574/2003; Cass 13078/ 2008; Cass.
22316/2017).
Nel caso in esame, è pacifico e, altresì, documentato che, la Banca, a mezzo raccomandata munita di avvisi di ricevimento recanti la data del 28.03.2014, ha comunicato al debitore principale e al fideiussore la revoca di tutti i rapporti in essere, intimando il pagamento sia alla debitrice principale, Parte_2
che al fideiussore, odierno opponente (doc. 10 opposta).
[...] Parte_1
Il termine di decadenza è stato perciò rispettato dal creditore con la richiesta di pagamento effettuata nei confronti del fideiussore entro i sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, non essendo necessario che il termine semestrale di cui all'art.1957 c.c. sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare “a prima richiesta”
l'adempimento subordinato all'esercizio di una azione in giudizio.
10. La domanda proposta dal sig. di liberazione del fideiussore Parte_1
ex art. 1955 c.c. non è fondata.
pagina 10 di 14 Quanto all'eccezione concernente la liberazione del fideiussore per fatto del creditore ai sensi dell'art. 1955 c.c., si osserva che, per giurisprudenza consolidata, “il fatto del creditore, rilevante ai sensi dell'art. 1955 c.c. ai fini della liberazione del fideiussore, non può consistere nella mera inazione, ma deve consistere nella violazione di un dovere giuridico imposto dalla legge o nascente dal contratto e integrante un fatto quanto meno colposo, o comunque illecito, dal quale sia derivato un pregiudizio giuridico, non solo economico, che deve concretizzarsi nella perdita del diritto (di surrogazione ex art. 1949
c.c., o di regresso ex art. 1950 c.c.), e non già nella mera maggiore difficoltà di attuarlo per le diminuite capacità satisfattive del patrimonio del debitore”
(Cass. n. 4175/2020).
Il fideiussore che chiede la liberazione della garanzia prestata, invocando l'applicazione dell'art. 1955 c.c. ha l'onere di allegare e provare, in conformità al disposto dell'art. 2697 c.c., che, per una condotta colposa del creditore, ovvero tenuta dallo stesso in violazione degli obblighi impostigli ex lege o ex contractu, sia venuto meno il diritto di credito verso il debitore principale e che sussista un nesso causale tra il fatto ed il pregiudizio.
Nel caso di specie, parte opponente si è limitato ad allegare che sul c/c n.
1000/00000419, di cui al ricorso monitorio, nell'arco degli anni, sarebbero transitate delle somme che costituivano il corrispettivo di prestazioni rese da terzi (in specie, dalla in favore della società Parte_5
Parte_2
Secondo le allegazioni difensive, la banca non avrebbe soddisfatto i propri crediti, a mezzo di compensazione, con le rimesse solutorie affluite sul conto corrente dell'obbligata principale Parte_2
L'eccezione non è fondata.
Innanzitutto, sul piano delle allegazioni, la parte non ha allegato che la banca abbia tenuto una condotta colposa in violazione di obblighi ad essa imposti, per pagina 11 di 14 legge o per contratto, non avendo né allegato né provato che sussistessero le condizioni per operare la compensazione.
In ogni caso, la lacunosa allegazione dell'opponente è documentalmente smentita. Infatti, non vi è prova che gli assegni, emessi tra il 15.5.2014 e il
15.02.2015 da prodotti dall'opponente, sub doc. 3), Parte_2
siano stati negoziati sul conto corrente oggetto della controversia. Al contrario, dall'estratto conto in atti non risulta alcuna annotazione contabile degli importi di cui agli assegni sopra menzionati.
L'istanza istruttoria formulata dall'opponente ex art. 210 c.p.c., volta ad ottenere l'esibizione di tutti gli estratti conto di tutti i conti correnti intrattenuti dalla banca con la debitrice principale ( , è inammissibile Parte_2
perché palesemente esplorativa.
11. Vessatorietà della clausola sub 6) fideiussione
Con comparsa conclusionale depositata il 5.11.2024, il sig. ha Parte_1
eccepito, per la prima volta, la nullità della clausola sub) 6 della fideiussione, che preveda la deroga all'art. 1957 c.c., affermandone la natura vessatoria, in quanto la clausola sarebbe abusiva, ai sensi dell'art. 33, co. 2, lett. t), del Codice del Consumo, comportando una rinuncia da parte del fideiussore a far valere l'estinzione della fideiussione (cfr. 8 della comparsa conclusionale).
La nullità della clausola ex art. 33, co. 2, Cod. Cons. è rilevabile d'ufficio quando emerga dalle produzioni tempestivamente acquisite e non vi siano state violazioni del contraddittorio.
Nel caso di specie, la clausola non è nulla in quanto l'opponente non riveste la qualità di consumatore, giacchè risulta pacificamente che il medesimo, alla data di stipula del contratto di fideiussione de quo, fosse socio e amministratore unico della società debitrice principale (cfr. Docc. 11 e Parte_2
12 dell'opposta).
La persona fisica che abbia rilasciato una fideiussione nell'interesse di una società commerciale può essere qualificata quale consumatore nel solo caso in pagina 12 di 14 cui abbia agito per scopi estranei alla sua attività professionale, ovvero quando non sussistano collegamenti funzionali con detta società, quali, ad esempio,
l'amministrazione di quest'ultima o la partecipazione al suo capitale sociale. Per converso, può essere ritenuta consumatore quando abbia agito per scopi estranei alla sua attività professionale (CGUE 19.11.2015, causa C-74-15 Tarcau;
CGUE
14/09/2016, C-534/15).
La Corte di Giustizia ha chiarito che, ai fini dell' applicazione della disciplina del consumatore, è determinante la qualità dei contraenti, poiché la direttiva
93/13 definisce l'ambito di applicazione della disciplina "consumeristica" con riferimento alla condizione che i contraenti non agiscano nell'ambito della loro attività professionale, essendo “in capo alle parti del contratto di garanzia o di fideiussione che deve essere valutata la qualità in cui queste (le parti) hanno agito» (Corte di Giustizia C-74/15, Tarcau, C-534/15, . La nozione di Per_1
“consumatore”, ai sensi dell'art. 2, lett. b), della direttiva 93/13, ha un carattere oggettivo e va determinata alla luce di un criterio funzionale consistente nel valutare se il rapporto contrattuale in esame rientri nell'ambito di attività estranee all'esercizio di una professione (v. ord. C-74/15, punto 27).
Come statuito dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale, la qualità di amministratore della società garantita assunta dal fideiussore e/o la detenzione di una partecipazione non trascurabile al capitale sociale di tale società - circostanze nel caso di specie ricorrenti- sono senz'altro idonee ad escludere la qualità di consumatore del fideiussore.
Nessun dubbio sussiste quindi che il sig. ha stipulato il contratto Parte_1
di fideiussione omnibus per fini che esulano la sua sfera privata e che attengono, invece, alla sua attività professionale e/o imprenditoriale, escludendo l'operatività delle tutele accordate dalla disciplina consumeristica (artt. 2 e 3, co.
2. Cod. Cons.).
12. Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate, in favore della convenuta opposta, come da pagina 13 di 14 dispositivo, secondo i parametri del D.M. n.55/2014 e modifiche successive
(DM n. 147/2022 del 13.08.2022), tenuto conto del valore della causa ed applicati i valori minimi dello scaglione da € 26.000,00 a € 52.000,00, della non complessità delle questioni trattate e conformemente a quanto richiesto nella nota spese depositata dalla convenuta opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in materia di imprese “A”, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dall'opponente Pt_1
nei confronti della convenuta opposta, ogni altra istanza ed eccezione
[...]
disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 20239/2019 (R.G. 39407/2019) emesso dal Tribunale di
Milano in data 23.09.2019, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
2) condanna l'opponente al pagamento delle spese del presente Parte_1
giudizio di opposizione liquidate, in favore della convenuta opposta, in €
3.809,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e
C.P.A. come per legge
Così deciso in Milano, in data 5 dicembre 2024
Il Presidente estensore dott.ssa Silvia Giani
pagina 14 di 14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
7 e 8 del fascicolo monitorio).
A garanzia dell'adempimento di qualunque obbligazione, presente o futura, a carico della debitrice verso la banca Parte_3 [...]
il sig. ha rilasciato fideiussione omnibus del Controparte_1 Parte_1