Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 20/02/2026, n. 3266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3266 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03266/2026 REG.PROV.COLL.
N. 15867/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15867 del 2025, proposto da AG SI, rappresentato e difeso dall'avvocato Simona Imperato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Nettuno, via Romana, n. 100;
contro
Ministero dell'Interno e Prefettura di Roma, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede domiciliano ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la declaratoria di illegittimità
del silenzio rifiuto formatosi sull'istanza di appuntamento per il primo ingresso e sottoscrizione del contratto di soggiorno nel procedimento n. P-RM/L/Q/2024/124260 tra il datore di lavoro e il sig. SI AG, istanza presentata in data 22 luglio 2024 e reiterata in data 20 giugno 2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Prefettura di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2026 la dott.ssa SI NE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Col ricorso in esame il sig. SI AG ha chiesto, ai sensi dell'art. 117 cod. proc. amm., che si dichiari l’illegittimità del silenzio serbato dalla Prefettura di Roma sull’istanza di appuntamento per il primo ingresso e sottoscrizione del contratto di soggiorno dallo stesso presentata nell’ambito del procedimento n. P-RM/L/Q/2024/124260.
Rappresenta in punto di fatto il ricorrente che: in data 19 aprile 2024 il datore di lavoro ha presentato in suo favore istanza di nulla osta al lavoro subordinato stagionale, ai sensi dell’art. 24 D.lvo 286/98 alla Prefettura di Roma; emesso il nulla osta al lavoro subordinato e ottenuto il rilascio del corrispondente visto, è entrato in data 13 luglio 2024 nel territorio nazionale; entro otto giorni si è recato presso la Prefettura per il primo ingresso, ma non gli è stato dato alcun appuntamento; in data 22 luglio 2024 ha richiesto a mezzo pec alla Prefettura di Roma un appuntamento per il primo ingresso e la sottoscrizione del contratto di soggiorno ai sensi dell’art. 24 d.lgs. 286/98; in data 23 luglio 2024 è stato regolarmente assunto ed ha inviato kit per il rilascio del permesso di soggiorno; l’istanza, inevasa, è stata reiterata con pec del 20 giugno 2025 e a tutt’oggi è rimasta senza riscontro;
Con memoria depositata in data 13 febbraio 2026 l’Amministrazione resistente ha rappresentato di aver inviato al ricorrente, in data 10 febbraio 2026, un preavviso di revoca del nulla osta al lavoro.
Alla camera di consiglio del 17 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato.
A fronte della richiesta avanzata dal ricorrente non risulta, infatti, che l’Amministrazione abbia provveduto alla conclusione del procedimento mediante l’adozione di un provvedimento espresso.
Ciò posto, va ordinato alla Prefettura di Roma di concludere il procedimento entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione, se antecedente, della presente sentenza mediante adozione del provvedimento conclusivo del procedimento, laddove nelle more non sia stato adottato il provvedimento conclusivo del procedimento.
Per l’ipotesi di ulteriore inadempimento da parte dell’Amministrazione, il Collegio nomina sin d’ora quale Commissario ad acta il Capo del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’Interno, il quale, anche a mezzo di funzionario delegato con atto formale, provvederà all’esecuzione della presente sentenza, nei successivi trenta giorni.
Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti, ad eccezione del contributo unificato, da rifondere in favore del difensore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi espressi in motivazione, e per l’effetto condanna la Prefettura di Roma a concludere il procedimento entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione, se antecedente, della presente sentenza, mediante adozione del provvedimento conclusivo del procedimento.
Per l’ipotesi di ulteriore inadempimento da parte dell’Amministrazione, il Collegio nomina sin d’ora quale Commissario ad acta il Capo del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’Interno, il quale, anche a mezzo di funzionario delegato con atto formale, provvederà all’esecuzione della presente sentenza, nei successivi trenta giorni.
Spese di lite compensate, salva la rifusione del contributo unificato in favore del difensore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2026, con l'intervento dei magistrati:
DA VA, Presidente
Giovanni Mercone, Referendario
SI NE, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SI NE | DA VA |
IL SEGRETARIO