Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 04/06/2025, n. 442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 442 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
sezione c i v i l e
ruolo famiglie e persone
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Gabriella Lupoli Presidente ( rel.\est.)
Dr.ssa Claudia De Santi Giudice
Dr.ssa Giulia Orefice Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al RGC 747\21, riservata in decisione dal 19.2.2025, con termini ex art 190 cpc ridotti, avente ad oggetto: dichiarazione giudiziale di paternità, vertente
TRA
), in proprio e nella qualità di Parte_1 C.F._1 madre esercente la responsabilità genitoriale sulla minore nata a [...] Persona_1 Valentia il 10.02.2014 ( ), rappresentate, difese ed elett.te dom.te C.F._2 presso lo studio dell'avv.to Nicola Brosio - giusta procura in atti-
attore
E
nato a [...] il [...] res.te in Limbadi (VV ) - Controparte_1
- rappresentato, difeso ed elett.te dom.to presso lo studio dell'avv.to C.F._3 Francesco Di Mundo - giusta procura in atti convenuto nonché
Pubblico Ministero – sede - intervenuto
Conclusioni : come atti e verbali di ausa
Svolgimento del processo
Pag. 1 a 8
[...]
, conveniva in giudizio il convenuto onde sentire: Per_1
1) accertare e dichiarare che è il padre naturale della piccola Controparte_2 [...]
e, per l'effetto, ordinare all'Ufficiale di stato civile del Comune di San Calogero la prescritta Per_1 annotazione nel relativo atto di nascita;
2) autorizzare, a norma dell'art. 262 cc, la minore ad assumere il cognome paterno aggiungendolo a quello della madre, con ordine all'Ufficiale di Stato civile di provvedere a quanto di sua competenza;
3) emettere, ai sensi dell'art. 277 cc, i provvedimenti che si ritengono necessari per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione del minore;
4) condannare il Sig. al versamento, in favore della ricorrente, di un importo Controparte_2 determinato equitativamente a titolo di rimborso per il mantenimento sin dalla nascita della minore, indicativamente quantificato in €. 50.000,00;
5) determinare l'importo dell'assegno di mantenimento mensile a carico del Controparte_2 con condanna dello stesso al versamento di quanto determinato in favore della minore. Con vittoria di spese ed onorari del giudizio
L'PO premetteva di essere stata legata sentimentalmente al convenuto negli anni 2012 e 2013, relazione durante la quale intratteneva rapporti intimi dai quali è stata concepita la bambina;
di aver comunicato la gravidanza al compagno il quale, dopo una fase di iniziale di euforia, ha opposto un netto rifiuto all'assunzione di qualsiasi responsabilità nei confronti della nascitura a causa dei cattivi rapporti con la famiglia dell'attrice; che dopo la nascita della figlia (in VV il 10.02.2014) il si eclissava totalmente fino a non riconoscere la bambina che, CP_2 peraltro, è affetta da gravi patologie psicofisiche;
che anche le recenti sollecitazioni non sortivano alcun effetto ( cfr. missiva del 7.3.2021); che la madre ha sempre, e tuttora, provveduto da sola a tutte le necessità della figlia .
A sostegno di quanto dedotto instava per prove dichiarative e per la ctu genetica.
Si costituiva il resistente il quale, in via preliminare eccepiva il difetto di legittimazione attiva dell'attrice per attestarsi unicamente in capo al figlio stante la natura personalissima e intrasmissibile dell'azione.
Nel merito, non contestava che negli anni 2012 e 2013 aveva avuto una relazione sentimentale con l'attrice seppur caratterizzata da continui litigi e interruzioni a causa della continua interferenza dei suoi genitori, riconoscendo altresì di essere stato informato della gravidanza dopo la fine della relazione dalla stessa alla quale partecipava che era sua Per_1 intenzione di chiedere, alla nascita della piccola, l'esame del DNA poiché il motivo dell'interruzione definitiva della relazione doveva ricondursi alla scoperta di messaggi tra la ed una terza persona con la quale la prima aveva una relazione da tempo;
che il Per_1 giorno della nascita, gli fu impedito di vedere la bambina e da allora continuò ad insistere affinché fosse effettuate il test del DNA dal cui esito positivo sarebbe discesa l'assunzione di tutte le responsabilità verso la minore;
che il netto rifiuto opposto dalla madre, faceva maturare nel OV la quasi certezza di non essere padre biologico della piccola;
che negli anni a seguire la madre e i suoi genitori gli impedivano di cercare ed avvicinarsi alla piccola.
Su tale scorta, instava per il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, il riconoscimento a titolo di risarcimento danni morali (in € 15.000,00) posto che l'atteggiamento tenuto dalla parte attrice provocava nel convenuto sofferenza e sconvolgimento esistenziale e familiare non avendo potuto godere della presenza di un figlio e potuto di comportarsi da
Pag. 2 a 8 genitore ovvero godere di quel sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla rassicurazione quotidiana dei rapporti tra padre e figlia.
A sostegno non articolava alcun mezzo istruttorio, non contestava quelli prodotti né si opponeva a quelli richiesti da controparte.
Respinta l'eccezione sul difetto di legittimazione attiva (come da ordinanza a verbale del 10.5.2022 in atti); disposta ctu genetica;
rinviata più volte la trattazione per sostituzione ctu;
depositata infine a relazione consulenziale e preso atto che il convenuto si è volontariamente sottratto all'accertamento; sulla precisazione delle conclusioni, la causa era riservata per la decisione collegiale dal 19.2.2025 con termini ex art 190 cpc ridotti.
Le parti depositavano le rispettive memorie conclusionali.
Il PM concludeva il 21.2.2025
Motivi della decisione
1. Sullo status
La domanda principale è fondata e va accolta.
Osserva il Collegio come in subiecta materia viga il principio della libertà delle prove e come la mancanza della prova genetica non sia totalmente ostativa e preclusiva dell'accertamento giudiziale invocato, dovendosi ribadire il principio sancito dall'art. 269 c.c. della libertà e parità delle prove e del libero convincimento del giudice in forza dei quali tutti i mezzi di prova hanno pari valore e il giudice non è tenuto a seguire alcun ordine gerarchico, cronologico o assiologico nella ammissione, assunzione e valutazione delle prove per converso ampiamente esperibili e liberamente valutabili dal giudice, per cui, in conclusione, la dichiarazione della madre pur non costituendo di per sé prove di detta paternità, “possono concorrere alla formazione del convincimento da parte del giudice del merito, ove siano suffragate da altre circostanze, anche presuntive, ivi incluso quindi il comportamento processuale del convenuto” (Cass. civ. sez. 1 2/12/1985 n. 6015; Cass civ. sez I, 09/06/2005 n.12166); “ai fini dell'accertamento della paternità naturale può essere utilizzato ogni mezzo di prova (art. 269 co 2 c.c.) anche di valore probatorio soltanto indiziario (Cass. Sez. I 29.10.2013 n. 24361); “la prova della paternità e maternità può essere data con ogni mezzo da intendersi quali elementi presuntivi purché siano gravi, univoci e concordanti - liberamente valutabili dal giudice al pari del rifiuto opposto ingiustificatamente alla sottoposizione alla prova genetica (ex multis sez I 9727\10; Cass., 29.5.1998 n. 5333; sez I 27392\05).
L'art. 269 c.c. nella sua attuale formulazione, che consente di utilizzare ogni mezzo di prova, non pone alcun limite in ordine ai mezzi attraverso i quali può essere dimostrata siffatta paternità, onde il giudice di merito, dotato di ampio potere discrezionale al riguardo, può legittimamente fondare il proprio convincimento sulla effettiva sussistenza di un rapporto di filiazione anche su risultanze istruttorie dotate di valore puramente indiziario, senza che assuma carattere di indefettibilità neppure la dimostrazione dell'esistenza di rapporti sessuali tra la madre ed il preteso padre durante il periodo del concepimento;
aspetti entrambi che, per inciso, nel caso di specie non sono stati negati tantomeno è stata fornita prova del contrario.
Deve osservarsi che, ferma l'inviolabilità della persona e l'incoercibilità del prelievo medesimo, nel giudizio diretto ad ottenere una sentenza dichiarativa della paternità o della maternità naturale, il rifiuto ingiustificato di sottoporsi ad indagini ematologiche costituisce un comportamento valutabile, da parte del giudice, ai sensi del già citato art. 116 co 2 cpc, anche in assenza di prova di rapporti sessuali tra le parti, in quanto proprio la mancanza di prove oggettive assolutamente certe e ben difficilmente acquisibili circa la natura dei rapporti tra le stesse parti intercorsi e circa l'effettivo concepimento ad opera del preteso genitore naturale,
Pag. 3 a 8 se non consente di fondare la dichiarazione di paternità sulla sola dichiarazione della madre e sull'esistenza di rapporti con il presunto padre all'epoca del concepimento, non esclude che il giudice possa desumere, appunto, argomenti di prova dal comportamento processuale dei soggetti coinvolti ed, in particolare, dal rifiuto del preteso padre di sottoporsi agli accertamenti biologici, potendo persino trarre la dimostrazione della fondatezza della domanda esclusivamente dalla condotta processuale di quest'ultimo, globalmente considerata e posta in opportuna correlazione con le dichiarazioni della madre (Cass. n. 18224 del 2006).
Non può, infatti, negarsi che di fronte ad un'indagine tecnica risolutiva e, peraltro, non invasiva, il rifiuto volontario di sottoporvisi da parte di un soggetto capace di autodeterminarsi è il frutto di una scelta non coercibile, ma certamente suscettibile di essere valutata ai sensi dell'art. 116 cpc. in modo tendenzialmente coerente con il grado di efficacia probatoria dell'esame, e non alla stregua di un qualunque altro comportamento processuale omissivo della parte (Cass. sez. I, 31/07/2015, n. 16226, sez. I, 6/07/2015, n. 13885; sez. I, 19/11/2012, n. 20235; n. 17773 del 19/07/2013 n. 12971 del 2012).
Tanto premesso, la condotta processuale globalmente assunta dal convenuto e il rifiuto assolutamente ingiustificato del medesimo di sottoporsi al test del DNA costituiscono validi elementi che concorrono a ritenere fondata la domanda proposta.
Al riguardo va osservato come il resistente non ha inteso sottoporsi agli accertamenti diagnostici disposti dal Tribunale senza alcuna valida giustificazione, semplicemente non presentandosi;
non abbia inoltre fornito alcuna dimostrazione delle circostanze fattuali dedotte a contrario, non avendo affatto richiesto prove tendenzialmente idonee a comprovare l'esistenza contemporanea di un'altra relazione della ricorrente;
la fondatezza dei suoi dubbi circa la paternità, la richiesta più volte rivolta alla compagna di effettuare il test genetico ed infine i rifiuti da questa asseritamente opposti.
Tali circostanze sono del tutto sfornite di prova e alcun concreto elemento è stato allegato per poter ritenere anche solo plausibile che il concepimento della bambina sia stato il frutto di una concomitante relazione intrattenuta dall'attrice con un terzo - peraltro solo genericamente dedotta - mentre va ribadito che il resistente non ha smentito l'esistenza della propria relazione e i rapporti intimi con l'attrice in epoca coerente al concepimento tantomeno è stata fornita prova del contrario.
Si aggiunga che ulteriori argomenti si traggono dalle stesse deduzioni del resistente ovvero sia dall'interesse manifestato verso la bambina provando a cercarla ad avvicinarsi ….., dolendosi della privazione relazionale ed affettiva impostagli e dei rifiuti opposti alla sua richiesta di prova genetica che in questa sede aveva tuttavia l'opportunità di ottenere dall'attrice, conseguendone altresì il rigetto della domanda spiegata in via riconvenzionale (Cass sez. 1, Sent.n. 2640 del 21/02/2003 ; sez. I 24/07/2012, n. 12971; sez. I 21/02/2014, n. 4175, Sez. 1, Sent. 12166 del 09/06/2005).
Osserva il Collegio che in ogni caso alcun rilievo possa essere attribuito alla volontarietà e consapevolezza del concepimento;
invero, per consolidato orientamento di legittimità, l'art. 269 c.c. attribuisce la paternità naturale in base al mero dato biologico, senza alcun riguardo alla volontà contraria alla procreazione del presunto padre;
la paternità è attribuita come conseguenza giuridica del concepimento, sicché è esclusivamente decisivo l'elemento biologico e, non occorrendo anche una cosciente volontà di procreare, nessuna rilevanza può attribuirsi al "disvolere" del presunto padre, ponendosi in contrasto una diversa interpretazione con l'art. 30 Cost., fondato sul principio della responsabilità che necessariamente accompagna ogni comportamento potenzialmente procreativo (ex multis Cass sez. I, 25/09/2013, n.21882).
Pag. 4 a 8 Alla luce del sopraesposto quadro probatorio, ritiene il Tribunale che la domanda dell'attrice sia fondata e che pertanto deve essere dichiarato che è figlia Persona_1 del convenuto Controparte_1
Sulle domande accessorie
2) sulla domanda di attribuzione del cognome paterno
La richiesta di aggiungere il cognome del padre appare rispondente all'interesse della minore (cl. 2014) che in tal modo conserverà il cognome originario già divenuto segno distintivo della sua identità personale ed identificativo all'interno e all'esterno del nucleo familiare di appartenenza.
Invero, con l'attribuzione del cognome paterno, aggiungerà un tassello Per_1 importante per la definizione della sua personalità, tuttavia, la consolidata identificazione con il cognome materno in molteplici contesti socio\ relazionali (scuola, amicizie, attività extrascolastiche...) con relativa spendita di detto cognome, depongono per l'aggiunta del cognome paterno posponendolo a quello materno secondo l'ordine E- OV.
3) sulla domanda di contributo di mantenimento
Dall'affermazione della paternità biologica discende l'acquisizione dello status di figlio con effetto ex tunc con correlato dovere\obbligo del padre di mantenere, istruire e educare la figlia conformemente ai precetti ordinamentali ex artt. 30 Cost. - artt 147, 148, 337ter e ss. c.c.
Invero, l'obbligo del genitore naturale di concorrere al mantenimento del figlio nasce proprio al momento della sua nascita, anche se la procreazione sia stata successivamente accertata con sentenza, producendo la sentenza dichiarativa della filiazione naturale gli effetti del riconoscimento e comportando per il genitore, ai sensi dell'art. 261 c.c., tutti i doveri propri della procreazione legittima, incluso quello del mantenimento ai sensi dell'art. 148 c.c
L'obbligazione, trova la sua ragione giustificatrice nello status di genitore, la cui efficacia retroattiva è datata appunto al momento della nascita del figlio (Cass. sez. 6-3, 16/02/2015, n. 3079; sez. 1, 6/11/2009 n. 23630), per cui l'obbligo dei genitori di mantenere i figli sussiste per il solo fatto di averli generati e prescinde da qualsiasi domanda giudiziale, con la ulteriore conseguenza che, anche nell'ipotesi in cui al momento della nascita il figlio sia riconosciuto da uno solo dei genitori, tenuto perciò a provvedere per intero al suo mantenimento, per ciò stesso non viene meno l'obbligo dell'altro genitore per il periodo anteriore alla pronuncia della dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale, proprio perché il diritto del figlio naturale ad essere mantenuto, istruito ed educato, nei confronti di entrambi i genitori, è sorto fin dalla sua nascita (ex multis Cass., sez. 1, 22/11/2013, n. 26205; sez. 1, 10/4/2012, n. 5652; sez. 1, 20/12/2011, n. 27653;sez. 1, 14/05/2003, n. 7386; sez. 1, 3/11/2006, n. 23596) .
La sentenza dichiarativa della filiazione naturale, in conclusione, produce ex tunc gli effetti del riconoscimento (tardivo) e quindi, a norma dell'art. 261 cc, comporta da parte del genitore tutti i doveri e tutti i diritti propri della procreazione matrimoniale, incluso quello del mantenimento ex art. 148 c.c
È noto che l'art 30 della Costituzione, con disposizione di immediato valore precettivo, stabilisce il dovere e il diritto dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli anche se nati fuori dal matrimonio e che l'art. 277 co 2 c.c., in tale ottica, statuisce che il giudice competente a conoscere dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità, è altresì competente ad emettere i provvedimenti opportuni per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione dei minori stessi e per la tutela dei loro interessi patrimoniali, quali misure conseguenziali al riconoscimento del rapporto di filiazione.
Pag. 5 a 8 Ciò posto, le crescenti esigenze della minore tipiche dell'età preadolescenziale (11 anni) peraltro affetta da patologia, anche questa non contestate dal convenuto, depongono per la fissazione della misura dell'assegno di mantenimento in euro 300,00 mensili oltre rivalutazione annuale e al 50% delle spese straordinarie come da vigente protocollo Tribunale
\ COA di VV dalla data di introduzione del presente giudizio .
4) sulla domanda di contributo economico pregresso - domanda di regresso
Al genitore che, avendo fatto il riconoscimento, ha provveduto da solo e per intero al mantenimento del figlio è riconosciuto il diritto al rimborso da parte del genitore inadempiente della quota delle spese a tale titolo sostenute nel periodo antecedente alla dichiarazione, esercitando azione di regresso - secondo le regole generali del rapporto tra condebitori solidali - nei confronti del soggetto del quale è stata accertata la paternità (ex multis Cass. 16657/2014; n. 5652/2012; n. 22506/2010; sez I n. 15063\2000).
Va in primo luogo evidenziato che la relativa domanda è senza dubbio proponibile anche prima del passaggio in giudicato della sentenza di dichiarazione giudiziale della paternità (che produce gli stessi effetti del riconoscimento con decorrenza dalla nascita del figlio), fermo restando che l'esecuzione del titolo richiede la preventiva definitività della sentenza di accertamento dello status (Cass. 1745/2016; Cass. 17914/2010; Cass. 23596/2006).
Trattasi, in particolare, di obbligazione diretta ad indennizzare il genitore per gli esborsi sostenuti da solo e ai fini della determinazione della somma dovuta può essere utilizzato pacificamente il criterio dell'equità, costituendo esso criterio di valutazione del pregiudizio non solo in ipotesi di responsabilità extracontrattuale ma anche con riguardo ad indennizzi o indennità previste in genere dalla legge (Cass. 11351/2004).
Facendo applicazione di suddetto criterio equitativo per determinare l'importo, non altrimenti quantificabile nel suo preciso ammontare, occorrerà verificare nel caso di specie, in via presuntiva e in mancanza di specifiche allegazioni processuali, le spese sostenute in concreto o presumibilmente affrontate, valorizzando le seguenti circostanze, riconosciute e comunque non contestate dalle parti: l'attrice è madre di altri tre figli avuti dal successivo matrimonio e, per stessa ammissione del convenuto, …. la sig.ra ed il suo attuale Per_1 compagno dal quale ha avuto ulteriori figli vivono di lavori saltuari e non godono di stabilità economica”, sottintendendo all'evidenza di avere egli maggiori possibilità.
Su tale scorta è possibile ricostruire la misura degli esborsi sostenuti dall'attrice secondo criteri di comune esperienza, tenuto conto delle molteplici esigenze della figlia da soddisfare dal momento della nascita sino all'attualità e del livello socioeconomico delle parti.
Orbene, valutati tutti i suindicati elementi, l'anzidetto tenore di vita delle parti e le esigenze della figlia (cl. 2014) che nel tempo sono inevitabilmente aumentate, appare equo porre a carico del convenuto un esborso medio mensile, rivalutato all'attualità, di euro 200,00 dalla nascita della figlia sino alla presente decisione, in considerazione dei via via sempre maggiori necessità correlate alla nascita, crescita,patoloie e all'inevitabile aumento delle necessità della figlia.
Sulla base delle anzidette considerazioni, il convenuto deve essere condannato al pagamento in favore del convenuto la complessiva somma di euro 27.200,00 all'attualità, oltre interessi dalla sentenza al soddisfo, a titolo di rimborso delle spese da quest'ultima sostenute per il mantenimento della figlia . Per_1
5) Sulla domada di ulteriori provvediementi nell'interesse della prole
Pag. 6 a 8 In materia di filiazione il giudice, ai sensi dell'art 277 co 2 c.c., può anche dare i provvedimenti che stima utili per l'affidamento e dunque anche disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore.
Sempre nell'ottica del superiore interesse del minore la giurisprudenza ha elaborato, il regime dell'affidamento esclusivo rafforzato c.d. affidamento c.d. super esclusivo consentito dall'art. 337 quater c.c. deducendolo dall'inciso “salvo che non sia diversamente stabilito”, inserito prima della disposizione per cui “le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori, così approdando alla derogabilità del regime di affidamento esclusivo, in favore di uno ancora più stringente;
invero il regime esclusivo, lascia comunque in capo al genitore non affidatario la possibilità di adottare, insieme al genitore affidatario, le decisioni di maggiore importanza per la prole mentre la clausola di riserva testé citata, permette al genitore “affidatario rafforzato” di adottare, di fatto, tutte le decisioni inerenti il minore, senza la consultazione, né tantomeno il consenso, dell'altro genitore .
Trattasi di extrema ratio a cui ricorrere per la disciplina di casi - come quello di specie - onde scongiurare il pericolo di pregiudizio per il minore medesimo nel cui superiore e preminente interesse si stabilisce un unico centro decisionale ma tempestivo e funzionante.
Nel caso in esame, ritiene il Collegio che il conclamato, perdurante ed assoluto disinteresse del padre alla vita della minore, la totale estraneità alla sua vita e, di contro, l'incontestabile riconoscimento della madre quale unico, esclusivo e consolidato punto di riferimento e di conoscenza della vita della figlia, depongano, allo stato, per il regime dell'affidamento c.d. super esclusivo in favore della madre poiché maggiormente conforme all'interesse della minore che resterà collocata presso la genitrice .
6) spese processuali.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 147/22, tenuto conto del valore non determinabile della controversia, applicando i parametri minimi per le fasi studio, introduttiva e istruttoria e decisionale, in ragione della non particolare complessità delle questioni trattate e dell'attività effettivamente espletata nelle differenti fasi processuali;
oltre al compenso CTU posto a carico del convenuto come da seprato decreto.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in primo grado nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1) accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che nata a [...] Persona_1 Valentia il 10.02.2014 (anno 2014, numero 2, parte II, serie B) è figlia di CP_1 nato a [...] il [...];
[...]
2) dispone che a sia aggiunto il cognome paterno a quello Persona_1 CP_2 materno, posponendo il primo al secondo nell'ordine E- OV;
3) Obbliga a corrispondere a quale CP_2 CP_1 Parte_1 contributo al mantenimento della figlia minore , la somma di euro 300,00 da Per_1 corrispondersi, con modalità tracciabile, entro il giorno cinque di ogni mese oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT\Foi e al 50% delle spese straordinarie come da vigente protocollo Tribunale \COA di Vibo Valentia;
Pag. 7 a 8 4) condanna a pagare, in favore di Controparte_1 Parte_1
a titolo di rimborso, pro quota, delle spese sostenute da quest'ultima per il mantenimento della figlia , la somma di euro 27.200,00 oltre accessori fino all'effettivo soddisfo Per_1
5) Dispone l'affido c.d super esclusivo della minore alla madre con collocamento presso costei;
6) Rigetta nel resto
7) condanna il convenuto alla rifusione delle spese processuali che si liquidano in complessivi € 3809, 00 per compensi professionali (oltre rimborso forfetario spese al 15 %, Iva e Cpa come per legge) oltre al compenso al Ctu come da separato decreto;
8) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San Calogero ( V.V.) di annotare la presente sentenza in calce all'atto di nascita : anno 2014, numero 2, parte II, serie B
9) manda alla Cancelleria gli adempimenti di comepetenza 26 maggio 2205
Così deciso in Vibo Vaelntia, nella CC del 26 maggio 2025
La Presidente dott.ssa Gabriella Lupoli
Pag. 8 a 8