Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 29/05/2025, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAMPOBASSO
N. R.G. 108/2024
La Corte D'Appello di Campobasso, in funzione di giudice del lavoro, in persona dei magistrati:
Dott. Vincenzo Pupilella Presidente
Dott. Rita Pasq CP_1 Curci Consigliere
Consigliere rel. Dott. Elena Quaranta
all'esito del deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.., il cui termine è scaduto il 16.5.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia di II grado n 108/2024 Parte 1 in persona del legale tra rappresentante p.t. assistito e difeso dagli avvocati Ugo NUCCIARONE e Antonella TESTA
appellante e
CP 2 in persona del legale rappresentants p.t. assistita e difesa dall'Avv. Ugo
,
SANGIOVANNI
appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
MOTIVAZIONE
L' Pt 1 ha proposto appello per la riforma della sentenza n.35/24 del Tribunale di Campobasso, giudice del lavoro, resa nella causa iscritta al n.1391/22 (cui sono state riunite quelle iscritte ai n.ri
1392/22 e 1393/22 r.g.l.), depositata il 12/02/2024. esponendo quanto segue:
"Con ricorso depositato il 15/09/2022 innanzi al Tribunale di Campobasso, in funzione di Giudice del lavoro, la CP 2 proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n.OI-000069235,
Eccepiva la ricorrente l'intervenuta prescrizione quinquennale. Contestava, altresì, l'ordinanza ingiunzione notificata, adducendo l'avvenuto pagamento delle ritenute previdenziali dovute.
Assumeva, inoltre, il mancato rispetto del termine di 90 giorni per la contestazione della violazione di cui all'art. 14 della L. n.689/81 e l'inesatta individuazione del soggetto tenuto al pagamento della sanzione.
Chiedeva, pertanto, previa sospensione dell'esecutività dell'ordinanza ingiunzione opposta, declaratoria di intervenuta prescrizione delle somme ingiunte e/o, comunque, di non debenza delle stesse, con vittoria delle spese di lite. In subordine, chiedeva l'applicazione della sanzione nella misura minima.
L'Pt 1 si costituiva ritualmente in giudizio ed impugnava e contestava integralmente il ricorso proposto evidenziandone l'infondatezza. Evidenziava l' Pt 1 l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente in presenza di atti interruttivi compiuti nel quinquennio.
Rilevava, inoltre, la rituale notifica dell'atto di accertamento prodromico dell'ordinanza ingiunzione opposta e la tempestività della notifica dello stesso a conclusione del procedimento di valutazione di tutti i dati afferenti agli elementi oggettivi e soggettivi dell'infrazione.
Rimarcava, poi, l'incompletezza e la tardività dei pagamenti eseguiti dalla Società ricorrente presso l'Agente della Riscossione.
Quanto all'asserita violazione dell'art. 14 della L. n.689/81, l' Pt_1 evidenziava l'inapplicabilità di tale norma alla fattispecie in contestazione e, comunque, la tempestività della notifica dell'atto di accertamento a conclusione del procedimento di valutazione di tutti i dati afferenti agli elementi oggettivi e soggettivi dell'infrazione. L' Pt 1 censurava, altresì, gli assunti della ricorrente circa l'inesatta individuazione dei destinatari della sanzione amministrativa, stante la rituale notifica dell'ordinanza ingiunzione al legale rappresentante della Società ed a quest'ultima obbligata in solido.
Quanto al regime sanzionatorio, l' Pt 1 osservava che, in linea con gli indirizzi del Ministero del
Lavoro, aveva provveduto a rideterminare l'importo delle sanzioni amministrative comminate e, in corso di causa, provvedeva ad ulteriore e più favorevole determinazione degli importi delle sanzioni in applicazione della novella legislativa di cui all'art. 23 del D.L. n.48/23, per cui chiedeva un differimento della decisione per dar modo al ricorrente di valutare l'adesione al pagamento delle sanzioni ulteriormente rideterminate. Con successivo ricorso iscritto al n.1392/22 la CP 2 proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n.OI-000069111, notificata il 17/08/2022, con la quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di € 18.000,00, oltre € 6,60 per spese, per l'omesso versamento, delle ritenute previdenziali ed assistenziali accertato con atto prot. Pt 1 1900.27/04/2017.0042643, notificato in data 03/05/2017.
Con ulteriore ricorso iscritto al n.1393/22, inoltre, la CP 2 impugnava l'ordinanza ingiunzione n.OI-000068839, notificata il 17/08/2022, con la quale le è stato ingiunto il pagamento della somma di € 17.500,00, oltre € 6,60 per spese, per l'omesso versamento, delle ritenute previdenziali ed assistenziali accertato con atto prot. Pt 1 1900.27/04/2017.0042645, notificato in data 03/05/2017.
In tali due ricorsi la Società ricorrente riproponeva le medesime censure svolte nel primo giudizio.
Anche in tali giudizi l' Pt_1 si costituiva ritualmente e contestava le opposizioni proposte ribadendo le proprie argomentazioni difensive. Successivamente le tre cause venivano riunite e decise con la sentenza n.35/24 di cui in epigrafe, con la quale il Tribunale di Campobasso, accoglieva le opposizioni proposte dalla CP 2 e, per l'effetto, disponeva l'annullamento delle tre ordinanze ingiunzioni opposte, con condanna dell' Pt_1 al pagamento delle spese di lite.
Il Tribunale motivava l'accoglimento delle opposizioni nel presupposto della tardiva notifica degli di accertamento della violazione intervenuta - a detta del primo giudice - oltre il termine di 90 giorni di cui all'art. 14 della L. n.689/81, decorrenti, secondo il Tribunale, dalla data di entrata in vigore del D. Lgs. n.8/2016 e, quindi, dal 06/02/2016"
L'appellante censura la sentenza per avere questa ritenuta applicabile, al caso in esame, la decadenza pervista dall'art. 14 della legge n 689 del 1981 mentre la fattispecie si sottrae a tale norma essendo regolata dalla disciplina speciale dettata dall'art 2 comma 1 bis del decreto legge n 463 del 1983 come riformato dall'art 3 comma 6 del dlgvo 15.1.2016 n 8 e dalla disciplina transitoria dettata dagli artt.
8 e 9 del dlgvon 8/2016.
Rileva l'appellante in particolare che l'art 9 del dlgvo n 8/2016 non contiene alcuna previsione di decadenza e di estinzione dell'obbligazione di pagamento quale conseguenza dell'inosservanza del termine fissato per la notificazione degli estremi della violazione. Ne consegue che il termine di 90 giorni, di cui all'art 9 comma 4 citato, entro il quale l'autorità amministrativa notifica gli estremi della violazione non è stato previsto a pena di decadenza, diversamente da quanto avviene nell'art. 14 delle legge n 689 del 1981 norma che è di stretta interpretazione.
Con il secondo motivo l'impugnane rileva che ove anche si volesse ritenere l'applicabilità del termine di decadenza di 90 giorni previsto lo stesso non potrebbe decorrere dalla data di entrata in vigore del dlgvo n 8 del 2016(6.2.2016) ma dalla data, successiva, in cui l' Pt_1 ha completato il procedimento di valutazione di tutti i dati afferenti agli elementi oggettivo e soggettivo dell'illecito amministrativo ed, in particolare che il tempo intercorso tra l'entrata in vigore della nuova legge (6.2.2016) e la data di emissione degli atti di accertamento impugnati (emesse il 27.4.2017) è stato indispensabile per svolgere i complessi accertamenti necessari a verificare la sussistenza dell'illecito amministrativo.
L'appellante ripropone, altresì, le ulteriori difese svolte in primo grado. La CP 3 ha chiesto il rigetto dell'appello.
*****
L'appello è infondato.
I principi sui quali il Tribunale di Campobasso ha fondato l'accoglimento dell'opposizione, oggetto delle censure di parte appellante, trovano piena conferma nella recente sentenza della Corte di
Cassazione n 8748 del 2.4.2025.
La Suprema Corte ha, in particolare, statuito che il termine di 90 giorni posto dall'art 9 comma 4 del dlgvon 8 del 2016 è da considerarsi termine di decadenza dall'esercizio della potestà sanzionatoria e che nel caso, quale quello in esame, di mancata trasmissione degli atti da parte dell'Autorità
Giudiziaria tale termine decorre dal momento dell'entrata in vigore del decreto legislativo.
Nella motivazione la Corte ha precisato che “è il principio di legalità di cui all'art. 23 Cost., in combinato disposto con il diritto di difesa di cui all'art. 24 e il principio di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97, ad imporre all'interprete di ritenere che il termine previsto all'art. 9, comma 4, D.Lgs. n. 8/2016, sia un termine di decadenza: diversamente opinando, infatti, l'" esigenza di contenere nel tempo lo stato di incertezza inevitabilmente connesso alla esplicazione di una speciale prerogativa pubblicistica, quale è quella sanzionatoria, capace di incidere unilateralmente e significativamente sulla situazione giuridica soggettiva dell'incolpato", resterebbe esclusivamente affidata alla previsione del termine di prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni amministrative (art. 28, L. n. 689/1981), che tuttavia, per ampiezza e suscettibilità di interruzione, deve considerarsi "inidoneo a garantire, di per sé solo, la certezza giuridica della posizione dell'incolpato e l'effettività del suo diritto di difesa, che richiedono contiguità temporale tra l'accertamento dell'illecito e l'applicazione della sanzione" (così ancora Corte cost. n. 151 del
2021, cit.)".
La sentenza, inoltre, individua il dies a quo di decorrenza di detto termine nella data di entrata in vigore della nuova legge (6.2.2016) osservando che, “deve logicamente escludersi che l'inerzia nella trasmissione degli atti possa ridondare a danno dell'incolpato, privandolo del diritto alla tempestiva definizione della propria situazione giuridica di fronte alla potestà sanzionatoria della pubblica amministrazione: una simile conclusione si porrebbe infatti diametralmente in contrasto con le esigenze di certezza del diritto e di tutela del diritto di difesa e del buon andamento dell'amministrazione puntualmente evidenziate da Corte cost. n. 151 del 2021, cit., e sarebbe dunque sospettabile di illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 23, 24 e 97 Cost." ed, ancora, che: "fermo restando, infatti, che la previsione di un termine di decadenza da parte del legislatore non può avere effetto retroattivo, non potendo logicamente configurarsi un'ipotesi di estinzione del diritto per mancato esercizio da parte del titolare in assenza di una previa determinazione del termine entro il quale il diritto debba essere esercitato, il necessario bilanciamento tra le esigenze di garantire, da una parte, il conseguimento delle finalità perseguite dal legislatore con l'introduzione del termine decadenziale per l'esercizio della potestà sanzionatoria e di tutelare, dall'altra parte, l'interesse della parte pubblica a non vedersi addebitare un'inerzia ad essa non imputabile può essere assicurato dalla regola di valore generale dell'art. 252 att. c.c., secondo cui quando per l'esercizio di un diritto il codice stabilisce un termine più breve di quello stabilito dalle leggi anteriori, il nuovo termine si applica anche all'esercizio dei diritti sorti anteriormente e alle prescrizioni e usucapioni in corso, ma il nuovo termine decorre dalla data di entrata in vigore della nuova legge".
Ritiene il Collegio di condividere e fare proprie le motivazioni espressa dalla Suprema Corte nella citata sentenza, in forza delle quali l'appello non può trovare accoglimento.
Le spese del secondo grado seguono la soccombenza.
Va, infine, dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del doppio del contributo unificato da parte dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Campobasso, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Campobasso in data 12.2.2024, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa:
Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata.
Condanna l' Pt 1 al pagamento in favore della controparte delle spese del secondo grado che liquida in euro 2.000,00 oltre accessori di legge, con distrazione al procuratore antistatario
Dichiara sussistenti i presupposti per il versamento del doppio del contributo unificato da parte dell'appellante.
Campobasso, 23.5.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Vincenzo Pupilella Dott.ssa Elena Quaranta