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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 24/09/2025, n. 1670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1670 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE di MESSINA
VERBALE di UDIENZA (art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 24 del mese di Settembre dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.U. presso il Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott. Francesco Catanese, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 5914/22 R.G..
È comparsa, per l'attrice, l'avv. Cristina TERAMO anche per delega dell'avv.
Alfonso TERAMO la quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa.
Chiede l'accoglimento della domanda, con condanna del convenuto al pagamento delle spese giudiziali, secondo quanto stabilito da Cass. n. 28700/23.
IL G.U. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c..
Le parti discutono oralmente la causa.
IL G.U.
esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 TRIBUNALE di MESSINA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MESSINA Prima sezione civile
Il giudice del Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott. Francesco Catanese, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5914 del Registro Generale Contenzioso 2022
TRA
nata a [...] il [...] e residente in S. Alessio Siculo, Parte_1
Via Consolare Valeria, n. 75, c.f. , elettivamente domiciliata in C.F._1
Messina, Via Centonze, n. 152, presso lo studio dell'avv. Alfonso TERAMO che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Cristina TERAMO ATTORE
CONTRO
CONVENUTO CONTUMACE Controparte_1
avente per OGGETTO: violazione distanze legali e actio negatoria servitutis.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto del presente procedimento è la domanda, formulata da nei Parte_1
confronti di finalizzata alla condanna del convenuto alla realizzazione Controparte_1
di apposito schermo formato da pannelli di vetro opaco retinato o di altro materiale idoneo ad impedire l'esercizio di qualsiasi veduta dal parapetto della terrazza/veranda di sua proprietà alla seconda elevazione f.t. dello stabile e lungo tutto il suo sviluppo orizzontale e parallelo al confine con la corte di pertinenza del fabbricato dell'attrice, previa affermazione
2 TRIBUNALE di MESSINA del diritto dell'attrice di opporsi alla servitù di veduta illegittimamente esercitata dal convenuto dall'immobile di sua proprietà.
L'attrice ha premesso di essere proprietaria di un immobile per civile abitazione con annessa corte sito in Sant'Alessio Siculo, via Consolare Valeria, n. 75, censito in catasto al foglio 4, particella 365, confinante con l'immobile di proprietà del convenuto, censito in catasto al foglio 4, particella n. 637, sub 7, posto al primo piano (seconda elevazione fuori terra) di uno stabile a tre elevazioni fuori terra.
La prima elevazione del predetto immobile risulta costruita sul confine verso l'immobile dell'attrice mentre la seconda, censita al foglio 4, particella n. 637, sub. 7, seppur arretrata da quel confine, vi prospetta con un lastrico solare annesso all'immobile dal quale vi si accede e che, fino a circa 5 anni addietro, era delimitato da un parapetto sormontato da una paratia in legno costituente un valido schermo che impediva qualsiasi veduta sul sottostante terreno, di proprietà dell'attrice.
Deterioratosi lo schermo a suo tempo realizzato dal per il tipo di materiale CP_1
impiegato (legno) e per effetto degli agenti atmosferici, il convenuto aveva provveduto alla sua rimozione nell'anno 2016 sostituendolo con un diverso tipo di schermo, certamente non idoneo allo scopo, costituito da una rete in tessuto (normalmente utilizzata a protezione dei ponteggi impiantati nei cantieri edili) sostenuta da un'intelaiatura di paletti in ferro infissi nel parapetto di quel terrazzo e distanziati di circa metri 1,50 uno dall'altro.
Ritenendo lo schermo provvisorio non idoneo ad impedire la veduta sul fondo sottostante di sua proprietà, l'attrice ne ha chiesto al convenuto la sostituzione con altro di diversa tipologia;
in assenza di riscontro positivo ha agìto in giudizio al fine di tutelare i propri diritti.
Affermata la ritualità della notifica eseguita nei confronti del convenuto per il principio sancito in Cass. Civ. n. 12134/24 (v. anche Cass. Civ., n. 1615/25) del quale va dichiarata la contumacia, può affermarsi la fondatezza della domanda attorea.
In punto di fatto, la situazione dei luoghi è quella descritta, anche fotograficamente, nella relazione di consulenza tecnica d'ufficio.
L'immobile del convenuto è posto sul confine ma la terrazza/veranda del convenuto affaccia direttamente sul terreno dell'attrice e la veduta che si esercita non è ostacolata dalla 3 TRIBUNALE di MESSINA presenza di alcuno schermo e/o barriera idonei ad impedire l'inspectio e la prospectio sul fondo altrui.
L'art. 905, comma 1 e 2, c.c. prevedono che “Non si possono aprire vedute dirette verso il fondo chiuso o non chiuso e neppure sopra il tetto del vicino, se tra il fondo di questo e la faccia esteriore del muro in cui si aprono le vedute dirette non vi è la distanza di un metro e mezzo.
Non si possono parimenti costruire balconi o altri sporti, terrazze, lastrici solari e simili, muniti di parapetto che permetta di affacciarsi sul fondo del vicino, se non vi è la distanza di un metro e mezzo tra questo fondo e la linea esteriore di dette opere.”.
In merito al criterio di calcolo della distanza legale, la Corte di Cassazione ha affermato che “Nell'ipotesi in cui il fondo su cui insiste il fabbricato sul quale si vuole aprire una veduta e quello confinante, edificato o non, sul quale la stessa è destinata ad essere esercitata, siano siti a livelli o a piani diversi, la distanza minima di m. 1,50 che la veduta deve rispettare dal confine del fondo finitimo, ai sensi dell'art. 905, comma 1, c.c., deve essere misurata tra la soglia della veduta, o faccia esteriore del muro in cui la stessa si apre, ed il piano ideale elevato perpendicolarmente sulla linea di confine tra i due fondi.” (v. Cass. Civ., sent. n. 2533/17).
È evidente che, applicando la metodologia indicata dalla Corte, la distanza tra la faccia esteriore del muro della terrazza/veranda del convenuto ed il terreno dell'attrice non è stata rispettata talché sussiste, allo stato, una condizione di asservimento del fondo dell'attrice in favore di quello dominante del convenuto il quale dal suo immobile esercita una servitù di veduta non legittima, stante il mancato rispetto delle distanze legali.
Per quanto concerne, poi, i rimedi idonei ad impedire l'esercizio abusivo di una servitù di veduta, la Corte di legittimità ha affermato che “L'eliminazione delle vedute abusive può essere realizzata non solo mediante la demolizione delle porzioni immobiliari per mezzo delle quali si realizza la violazione lamentata, ma anche attraverso la predisposizione di idonei accorgimenti che impediscano di esercitare la veduta sul fondo altrui o attraverso l'arretramento della costruzione, che il giudice può disporre, in alternativa alla demolizione, senza incorrere nel vizio di ultrapetizione, essendo tale
4 TRIBUNALE di MESSINA decisione contenuta nella più ampia domanda di demolizione.” (v. Cass. Civ., ord. n.
23184/20).
Nel caso in esame, il parapetto della terrazza/veranda del convenuto è, allo stato, sormontato da uno scheletro in ferro al quale era, presumibilmente, ancorato il telo verde cui ha fatto riferimento l'attrice nell'atto di citazione.
La soluzione non può essere, ovviamente, l'arretramento dell'immobile del convenuto alla distanza legale bensì, più ragionevolmente, l'apposizione sulla terrazza/veranda dell'immobile del convenuto, lungo tutto il suo sviluppo orizzontale e parallelo al confine con la corte di pertinenza del fabbricato dell'attrice, di una schermatura di altezza pari a mt. 1,65 misurata dal piano di calpestio della terrazza/veranda o della diversa altezza, se collocata sul parapetto, che raggiunga comunque mt. 1,65 – di altezza tale, cioè, da impedire il comodo affaccio di una persona di media altezza (v. Cass. Civ., sent. n. 15885/05; 8009/12; ord. n. 346/17) – da realizzarsi con materiale opaco stabilmente ancorato al suolo o al parapetto o con un reticolato in plastica a maglia stretta al quale appoggiare siepi o rampicanti o con qualsivoglia altro mezzo equipollente, che impediscano sia la vista che l'affaccio sul fondo sottostante;
il tutto da eseguirsi nel termine di gg. 120 dalla notificazione della presente sentenza.
CONDANNA ALLE SPESE.
Le spese di lite seguono soccombenza;
vanno poste a carico del convenuto, calcolate sulla base del valore indeterminabile basso – non potendosi utilizzare il criterio dell'art. 15
c.p.c. – e liquidate in favore dell'attore in complessivi € 7.964,00 di cui € 264,00 per spese vive ed € 7.700,00 per compensi di avvocato di cui € 1.800,00 per la fase di studio, €
1.200,00 per la fase introduttiva, € 1.800,00 per la fase istruttoria e € 2.900,00 per la fase decisoria, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, oltre spese vive della mediazione.
Le spese ed onorari di C.T.U., già liquidati in atti, vanno posti a carico delle parti in solido nei rapporti esterni e definitivamente a carico del convenuto soccombente nei rapporti interni e ne va disposta la rifusione in favore dell'attrice, ove da questa anticipati.
P.Q.M.
5 TRIBUNALE di MESSINA Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
1) accoglie la domanda avanzata da nei confronti di Parte_1 [...]
; CP_1
2) per l'effetto, accerta e dichiara l'insussistenza di alcuna servitù di veduta a favore del fondo del convenuto ed a carico del fondo dell'attrice e che l'attrice ha diritto di impedire tale servitù;
3) conseguentemente, condanna all'apposizione sulla Controparte_1
terrazza/veranda dell'immobile di sua proprietà, lungo tutto il suo sviluppo orizzontale e parallelo al confine con la corte di pertinenza del fabbricato dell'attrice, di una schermatura di altezza pari a mt. 1,65 misurata dal piano di calpestio della terrazza/veranda o della diversa altezza, se collocata sul parapetto, che raggiunga comunque mt. 1,65, da realizzarsi con materiale opaco stabilmente ancorato o con un reticolato in plastica a maglia stretta al quale appoggiare siepi o rampicanti o con qualsivoglia altro mezzo equipollente, che impediscano sia la vista che l'affaccio sul fondo sottostante, il tutto da eseguirsi nel termine di gg. 120 dalla notificazione della presente sentenza;
4) condanna alla rifusione delle spese del giudizio in favore Controparte_1
di che liquida in complessivi € 7.964,00 di cui € 264,00 per spese vive ed € Parte_1
7.700,00 per compensi di avvocato di cui € 1.800,00 per la fase di studio, € 1.200,00 per la fase introduttiva, € 1.800,00 per la fase istruttoria e € 2.900,00 per la fase decisoria, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, oltre spese vive della mediazione;
5) pone le spese ed onorari di C.T.U., già liquidati in atti, a carico delle parti in solido nei rapporti esterni e definitivamente a carico del convenuto soccombente nei rapporti interni e ne dispone la rifusione in favore dell'attrice, ove da questa anticipati.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, lì 24.09.2025.
Il Giudice
(dott. Francesco CATANESE)
6
VERBALE di UDIENZA (art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 24 del mese di Settembre dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.U. presso il Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott. Francesco Catanese, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 5914/22 R.G..
È comparsa, per l'attrice, l'avv. Cristina TERAMO anche per delega dell'avv.
Alfonso TERAMO la quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa.
Chiede l'accoglimento della domanda, con condanna del convenuto al pagamento delle spese giudiziali, secondo quanto stabilito da Cass. n. 28700/23.
IL G.U. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c..
Le parti discutono oralmente la causa.
IL G.U.
esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 TRIBUNALE di MESSINA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MESSINA Prima sezione civile
Il giudice del Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott. Francesco Catanese, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5914 del Registro Generale Contenzioso 2022
TRA
nata a [...] il [...] e residente in S. Alessio Siculo, Parte_1
Via Consolare Valeria, n. 75, c.f. , elettivamente domiciliata in C.F._1
Messina, Via Centonze, n. 152, presso lo studio dell'avv. Alfonso TERAMO che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Cristina TERAMO ATTORE
CONTRO
CONVENUTO CONTUMACE Controparte_1
avente per OGGETTO: violazione distanze legali e actio negatoria servitutis.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto del presente procedimento è la domanda, formulata da nei Parte_1
confronti di finalizzata alla condanna del convenuto alla realizzazione Controparte_1
di apposito schermo formato da pannelli di vetro opaco retinato o di altro materiale idoneo ad impedire l'esercizio di qualsiasi veduta dal parapetto della terrazza/veranda di sua proprietà alla seconda elevazione f.t. dello stabile e lungo tutto il suo sviluppo orizzontale e parallelo al confine con la corte di pertinenza del fabbricato dell'attrice, previa affermazione
2 TRIBUNALE di MESSINA del diritto dell'attrice di opporsi alla servitù di veduta illegittimamente esercitata dal convenuto dall'immobile di sua proprietà.
L'attrice ha premesso di essere proprietaria di un immobile per civile abitazione con annessa corte sito in Sant'Alessio Siculo, via Consolare Valeria, n. 75, censito in catasto al foglio 4, particella 365, confinante con l'immobile di proprietà del convenuto, censito in catasto al foglio 4, particella n. 637, sub 7, posto al primo piano (seconda elevazione fuori terra) di uno stabile a tre elevazioni fuori terra.
La prima elevazione del predetto immobile risulta costruita sul confine verso l'immobile dell'attrice mentre la seconda, censita al foglio 4, particella n. 637, sub. 7, seppur arretrata da quel confine, vi prospetta con un lastrico solare annesso all'immobile dal quale vi si accede e che, fino a circa 5 anni addietro, era delimitato da un parapetto sormontato da una paratia in legno costituente un valido schermo che impediva qualsiasi veduta sul sottostante terreno, di proprietà dell'attrice.
Deterioratosi lo schermo a suo tempo realizzato dal per il tipo di materiale CP_1
impiegato (legno) e per effetto degli agenti atmosferici, il convenuto aveva provveduto alla sua rimozione nell'anno 2016 sostituendolo con un diverso tipo di schermo, certamente non idoneo allo scopo, costituito da una rete in tessuto (normalmente utilizzata a protezione dei ponteggi impiantati nei cantieri edili) sostenuta da un'intelaiatura di paletti in ferro infissi nel parapetto di quel terrazzo e distanziati di circa metri 1,50 uno dall'altro.
Ritenendo lo schermo provvisorio non idoneo ad impedire la veduta sul fondo sottostante di sua proprietà, l'attrice ne ha chiesto al convenuto la sostituzione con altro di diversa tipologia;
in assenza di riscontro positivo ha agìto in giudizio al fine di tutelare i propri diritti.
Affermata la ritualità della notifica eseguita nei confronti del convenuto per il principio sancito in Cass. Civ. n. 12134/24 (v. anche Cass. Civ., n. 1615/25) del quale va dichiarata la contumacia, può affermarsi la fondatezza della domanda attorea.
In punto di fatto, la situazione dei luoghi è quella descritta, anche fotograficamente, nella relazione di consulenza tecnica d'ufficio.
L'immobile del convenuto è posto sul confine ma la terrazza/veranda del convenuto affaccia direttamente sul terreno dell'attrice e la veduta che si esercita non è ostacolata dalla 3 TRIBUNALE di MESSINA presenza di alcuno schermo e/o barriera idonei ad impedire l'inspectio e la prospectio sul fondo altrui.
L'art. 905, comma 1 e 2, c.c. prevedono che “Non si possono aprire vedute dirette verso il fondo chiuso o non chiuso e neppure sopra il tetto del vicino, se tra il fondo di questo e la faccia esteriore del muro in cui si aprono le vedute dirette non vi è la distanza di un metro e mezzo.
Non si possono parimenti costruire balconi o altri sporti, terrazze, lastrici solari e simili, muniti di parapetto che permetta di affacciarsi sul fondo del vicino, se non vi è la distanza di un metro e mezzo tra questo fondo e la linea esteriore di dette opere.”.
In merito al criterio di calcolo della distanza legale, la Corte di Cassazione ha affermato che “Nell'ipotesi in cui il fondo su cui insiste il fabbricato sul quale si vuole aprire una veduta e quello confinante, edificato o non, sul quale la stessa è destinata ad essere esercitata, siano siti a livelli o a piani diversi, la distanza minima di m. 1,50 che la veduta deve rispettare dal confine del fondo finitimo, ai sensi dell'art. 905, comma 1, c.c., deve essere misurata tra la soglia della veduta, o faccia esteriore del muro in cui la stessa si apre, ed il piano ideale elevato perpendicolarmente sulla linea di confine tra i due fondi.” (v. Cass. Civ., sent. n. 2533/17).
È evidente che, applicando la metodologia indicata dalla Corte, la distanza tra la faccia esteriore del muro della terrazza/veranda del convenuto ed il terreno dell'attrice non è stata rispettata talché sussiste, allo stato, una condizione di asservimento del fondo dell'attrice in favore di quello dominante del convenuto il quale dal suo immobile esercita una servitù di veduta non legittima, stante il mancato rispetto delle distanze legali.
Per quanto concerne, poi, i rimedi idonei ad impedire l'esercizio abusivo di una servitù di veduta, la Corte di legittimità ha affermato che “L'eliminazione delle vedute abusive può essere realizzata non solo mediante la demolizione delle porzioni immobiliari per mezzo delle quali si realizza la violazione lamentata, ma anche attraverso la predisposizione di idonei accorgimenti che impediscano di esercitare la veduta sul fondo altrui o attraverso l'arretramento della costruzione, che il giudice può disporre, in alternativa alla demolizione, senza incorrere nel vizio di ultrapetizione, essendo tale
4 TRIBUNALE di MESSINA decisione contenuta nella più ampia domanda di demolizione.” (v. Cass. Civ., ord. n.
23184/20).
Nel caso in esame, il parapetto della terrazza/veranda del convenuto è, allo stato, sormontato da uno scheletro in ferro al quale era, presumibilmente, ancorato il telo verde cui ha fatto riferimento l'attrice nell'atto di citazione.
La soluzione non può essere, ovviamente, l'arretramento dell'immobile del convenuto alla distanza legale bensì, più ragionevolmente, l'apposizione sulla terrazza/veranda dell'immobile del convenuto, lungo tutto il suo sviluppo orizzontale e parallelo al confine con la corte di pertinenza del fabbricato dell'attrice, di una schermatura di altezza pari a mt. 1,65 misurata dal piano di calpestio della terrazza/veranda o della diversa altezza, se collocata sul parapetto, che raggiunga comunque mt. 1,65 – di altezza tale, cioè, da impedire il comodo affaccio di una persona di media altezza (v. Cass. Civ., sent. n. 15885/05; 8009/12; ord. n. 346/17) – da realizzarsi con materiale opaco stabilmente ancorato al suolo o al parapetto o con un reticolato in plastica a maglia stretta al quale appoggiare siepi o rampicanti o con qualsivoglia altro mezzo equipollente, che impediscano sia la vista che l'affaccio sul fondo sottostante;
il tutto da eseguirsi nel termine di gg. 120 dalla notificazione della presente sentenza.
CONDANNA ALLE SPESE.
Le spese di lite seguono soccombenza;
vanno poste a carico del convenuto, calcolate sulla base del valore indeterminabile basso – non potendosi utilizzare il criterio dell'art. 15
c.p.c. – e liquidate in favore dell'attore in complessivi € 7.964,00 di cui € 264,00 per spese vive ed € 7.700,00 per compensi di avvocato di cui € 1.800,00 per la fase di studio, €
1.200,00 per la fase introduttiva, € 1.800,00 per la fase istruttoria e € 2.900,00 per la fase decisoria, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, oltre spese vive della mediazione.
Le spese ed onorari di C.T.U., già liquidati in atti, vanno posti a carico delle parti in solido nei rapporti esterni e definitivamente a carico del convenuto soccombente nei rapporti interni e ne va disposta la rifusione in favore dell'attrice, ove da questa anticipati.
P.Q.M.
5 TRIBUNALE di MESSINA Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
1) accoglie la domanda avanzata da nei confronti di Parte_1 [...]
; CP_1
2) per l'effetto, accerta e dichiara l'insussistenza di alcuna servitù di veduta a favore del fondo del convenuto ed a carico del fondo dell'attrice e che l'attrice ha diritto di impedire tale servitù;
3) conseguentemente, condanna all'apposizione sulla Controparte_1
terrazza/veranda dell'immobile di sua proprietà, lungo tutto il suo sviluppo orizzontale e parallelo al confine con la corte di pertinenza del fabbricato dell'attrice, di una schermatura di altezza pari a mt. 1,65 misurata dal piano di calpestio della terrazza/veranda o della diversa altezza, se collocata sul parapetto, che raggiunga comunque mt. 1,65, da realizzarsi con materiale opaco stabilmente ancorato o con un reticolato in plastica a maglia stretta al quale appoggiare siepi o rampicanti o con qualsivoglia altro mezzo equipollente, che impediscano sia la vista che l'affaccio sul fondo sottostante, il tutto da eseguirsi nel termine di gg. 120 dalla notificazione della presente sentenza;
4) condanna alla rifusione delle spese del giudizio in favore Controparte_1
di che liquida in complessivi € 7.964,00 di cui € 264,00 per spese vive ed € Parte_1
7.700,00 per compensi di avvocato di cui € 1.800,00 per la fase di studio, € 1.200,00 per la fase introduttiva, € 1.800,00 per la fase istruttoria e € 2.900,00 per la fase decisoria, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, oltre spese vive della mediazione;
5) pone le spese ed onorari di C.T.U., già liquidati in atti, a carico delle parti in solido nei rapporti esterni e definitivamente a carico del convenuto soccombente nei rapporti interni e ne dispone la rifusione in favore dell'attrice, ove da questa anticipati.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, lì 24.09.2025.
Il Giudice
(dott. Francesco CATANESE)
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