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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 14/02/2025, n. 305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 305 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1135/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonella Allegra Presidente relatore dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere dott. Anna Orlandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1135/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Annamaria Guidetti e dell'avv Matteo Gaccioli , Parte_1 elettivamente domiciliata presso lo studio dei predetti difensori, in VIA RADICI NORD N. 64,
CASTELLARANO (RE)
APPELLANTE contro
, con il patrocinio dell'avv. ORI SABRINA, elettivamente Controparte_1
domiciliato presso lo studio del predetto difensore, in PIAZZA SPALLANZANI N. 13, SCANDIANO
(RE)
In punto a: Appello avverso la sentenza del Tribunale di IO EM n. 676/2024 emessa il 6 giugno
2024 e pubblicata il 12 giugno 202, notificata il 20 giugno 2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1- Con sentenza in data 6- 12 giugno 2024 il Tribunale di IO EM, all'esito dell'istruttoria e del parziale accordo raggiunto dalle parti in ordine all'affidamento condiviso, alla collocazione presso la madre e ai giorni individuati per la frequentazione paterna, ha così regolato fra i genitori pagina 1 di 6 e le condizioni di affidamento, Controparte_1 Parte_1
frequentazione e mantenimento relative ai figli minori e , nati rispettivamente il 13 marzo Per_1 Per_2
2019 e il 21 settembre 2021:
1) Dispone l'affidamento condiviso dei due figli minori e ad entrambi i genitori, Per_1 Per_2
con loro collocamento prevalente presso la madre;
il padre potrà vedere e tenere con sé i figli:
- nella settimana in cui ha il turno di lavoro al mattino, il martedì ed il venerdì dalle ore 16:00
alle ore 20:30;
- nella settimana in cui invece ha il turno di lavoro al pomeriggio, il martedì ed il giovedì dalle ore 16:00 alle ore 20:30, nonché nel week end dal sabato mattina sino alla domenica sera alle ore 20:30, con pernottamento del sabato.
Salvi diversi accordi tra i genitori, nei pomeriggi infrasettimanali in cui i figli staranno con il padre, sarà quest'ultimo che andrà a prendere i figli, mentre sarà la madre che provvederà a riprenderli presso la casa paterna. Nei fine settimana di sua spettanza, sarà il padre che si occuperà di andare a prendere e di riportare i figli presso la casa della madre.
Il padre potrà inoltre tenere i figli metà delle festività natalizie alternando di anno in anno con la madre Natale e Capodanno, metà delle vacanze pasquali alternando di anno in anno la Pasqua e il Lunedì dell'Angelo, e, durante le vacanze estive, due settimane anche non consecutive da concordarsi tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno. In caso di disaccordo, la madre sceglierà negli anni pari ed il padre negli anni dispari.
2) Assegna a la casa familiare, sita in via San Giuseppe n. 14, Baiso (RE). Parte_1
3) Pone a carico del padre, a decorrere dal deposito del ricorso, l'obbligo di versare alla madre un importo mensile per il mantenimento ordinario dei due figli pari ad € 500,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da corrispondere entro il giorno 10 di ogni mese, oltre al
50% delle spese straordinarie disciplinate come da aggiornato protocollo per la famiglia in uso pagina 2 di 6 presso il Tribunale di IO EM.
4) Condanna la resistente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite, che liquida in € 3.809,00 per compenso, oltre Iva e Cpa come per legge e rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso ex art. 2 del D.M. 55/2014.
2- Avverso tale decisione ha proposto appello , contestando il capo relativo al Parte_1
mantenimento quanto disposto al capo 3) in ordine al contributo al mantenimento dei figli minori stabilito a carico del padre in favore della madre, insistendo per il riconoscimento dell'importo di euro
500 per ciascuno dei figli, nonché per il riconoscimento del rimborso anche delle spese di mensa e sostenute per i farmaci da banco (non previste come tali dal Protocollo aggiornato del Tribunale di
IO EM); ha chiesto inoltre la modifica del capo 1) nella parte in cui ha posto a suo carico l'bbligo di riprenderli dalla casa paterna nei giorni infrasettimanali;
ha infine contestato la decisione impugnata per averla condannata alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla controparte.
A sostegno della sua prima richiesta ha contestato la decisione impugnata per non aver adeguatamente valutato le risultanze istruttorie relative ai redditi di entrambe le parti e comunque per l'inadeguatezza degli importi stabiliti, tenuto conto della riduzione della sua retribuzione nell'ultimo anno, riduzione determinata dalla necessità di ridurre l'orario di lavoro per poter meglio accudire alla prole.
Si è costituito resistendo all'appello e chiedendone il rigetto. Controparte_1
E' intervenuto in giudizio il Procuratore Generale, esprimendo parere favorevole all'accoglimento della richiesta di aumento del contributo di mantenimento in misura complessiva di Euro 600,00
mensili (Euro 300 per ciascun figlio), anche in considerazione degli oneri di accompagnamento imposti alla appellante ed a diversa ripartizione, alla stessa più favorevole, delle spese di lite.
All'udienza del 19 dicembre 2024 sono comparsi i difensori delle parti e hanno insistito nelle rispettive richieste e la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
3- Preliminarmente si osserva che, contrariamente a quanto disposto dall'art 473 bis 12 c.p.c. CP_1
non ha prodotto le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni in primo grado, e tanto meno ha
[...]
pagina 3 di 6 prodotto gli aggiornamenti, avendo soltanto in primo grado allegato le certificazioni uniche del datore di lavoro, che, com'è noto, non costituiscono dichiarazioni fiscali, né rappresentano per intero la condizione reddituale dell'interessato, ma attestano la retribuzione versata dal datore di lavoro che l'ha corrisposta. Non risulta provato poi in che misura gli eventuali permessi fruiti dal padre nei giorni in cui hai figli con sé influiscano sui suoi redditi.
Per contro la ha prodotto in primo grado i Mod 730 del 2022 e 2023 (relativi agli anni Parte_1
fiscali 2021 e 2022), ma in questo grado, pur avendone l'obbligo ai sensi dell'art. 473 bis 31, ultimo comma, non ha prodotto la documentazione fiscale aggiornata, limitandosi ad esibire due buste paga
(non idonee a comprovare la condizione reddituale complessiva dell'appellante), e non ha documentato la riduzione dell'orario di lavoro e tantomeno la necessità di tale contrazione per ragioni attinenti all'accudimento dei bambini.
Ciò nondimeno, considerando l'ultimo reddito mensile (730/2023, redditi 2022) medio documentato dalla madre pari a euro 1.086 circa e quello paterno di almeno circa 2.190 circa (per quanto risulta dal
CUD 2023 (relativo solo alle retribuzioni da Ferrari, al netto dell'imposta netta e delle addizionali),
tenuto conto del fatto che entrambi i genitori vivono in un'abitazione (la la casa familiare a Parte_1
lei assegnata;
nella casa della propria madre) e pagato a metà il rateo di mutuo di circa Controparte_1
288,0 per ciascuno, si ritiene necessario rideterminare il contributo paterno stabilito dal Tribunale,
tenendo conto della collocazione dei minori presso la madre e della loro più prolungata permanenza presso di lei, nonché delle funzioni di cura e accudimento prevalentemente esercitate.
Com'è noto, infatti, l'entità del contributo al mantenimento attuale va determinata secondo i parametri
di cui all'art 337 ter c.c sulla base dei redditi dei genitori , delle esigenze attuali dei figli, del tenore di
vita goduto in costanza di convivenza, dei termini di permanenza di entrambi i genitori nonché dei
compiti anche domestici degli stessi
L'obbligazione al mantenimento consiste in un dovere di natura patrimoniale da intendersi in senso ampio, tanto da ricomprendere non solo i bisogni alimentari, bensì quanto necessario per la cura,
pagina 4 di 6 l'assistenza morale e materiale.
Tenuto conto dell'evidente divario fra i redditi dei genitori, per quanto documentato, del debito per il mutuo gravante su entrambi, delle spese di trasporto parimenti gravose per entrambi (ancorchè
maggiormente sul padre, le ci condizioni sono più floride) ma doverosamente anche sulla madre, e ancora, considerato che gravano maggiormente sulla madre le spese di mensa e dei farmaci da banco –
ricomprese nel contributo ordinario secondo quanto previsto dalla giurisprudenza e dal Protocollo in essere presso il Tribunale di IO EM (dal quale non vi è motivo di discostarsi in difetto di accordo) - si ritiene congruo un importo mensile di 300 euro per ciascun figlio (annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT dei prezzi medi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati), così come domandato dal Procuratore Generale, oltre al godimento per intero dell'assegno unico in capo alla madre, genitore prevalente.
4- La riforma del decreto impugnato determina l'obbligo del giudice di appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, alla stregua dell'esito finale della lite.
L'accoglimento delle domande di primo grado del ricorrente (in punto di affidamento, collocamento e frequentazione) in vista dell'interesse dei minori, e le determinazioni in materia economica in misura differente da quanto richiesto da ciascuna delle parti inducono a ritenere equa l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti per entrambi i gradi di giudizio, restando così assorbito l'ultimo motivo d'appello.
P.Q.M.
1) In parziale accoglimento dell'appello, dispone che versi a Controparte_1
a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori e , la Parte_1 Per_2 Per_1
somma mensile di 300,00 euro per ciascuno (per complessivi euro 600 al mese) annualmente rivalutabili, con decorrenza dalla data della domanda in primo grado e prima rivalutazione al gennaio 2025;
2) Dispone inoltre che la madre, genitrice collocataria, percepisca per intero l'assegno unico;
3) ferma nel resto l'impugnata sentenza, dispone la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
pagina 5 di 6 Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 19 dicembre 2024
Il Presidente estensore dott. Antonella Allegra
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonella Allegra Presidente relatore dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere dott. Anna Orlandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1135/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Annamaria Guidetti e dell'avv Matteo Gaccioli , Parte_1 elettivamente domiciliata presso lo studio dei predetti difensori, in VIA RADICI NORD N. 64,
CASTELLARANO (RE)
APPELLANTE contro
, con il patrocinio dell'avv. ORI SABRINA, elettivamente Controparte_1
domiciliato presso lo studio del predetto difensore, in PIAZZA SPALLANZANI N. 13, SCANDIANO
(RE)
In punto a: Appello avverso la sentenza del Tribunale di IO EM n. 676/2024 emessa il 6 giugno
2024 e pubblicata il 12 giugno 202, notificata il 20 giugno 2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1- Con sentenza in data 6- 12 giugno 2024 il Tribunale di IO EM, all'esito dell'istruttoria e del parziale accordo raggiunto dalle parti in ordine all'affidamento condiviso, alla collocazione presso la madre e ai giorni individuati per la frequentazione paterna, ha così regolato fra i genitori pagina 1 di 6 e le condizioni di affidamento, Controparte_1 Parte_1
frequentazione e mantenimento relative ai figli minori e , nati rispettivamente il 13 marzo Per_1 Per_2
2019 e il 21 settembre 2021:
1) Dispone l'affidamento condiviso dei due figli minori e ad entrambi i genitori, Per_1 Per_2
con loro collocamento prevalente presso la madre;
il padre potrà vedere e tenere con sé i figli:
- nella settimana in cui ha il turno di lavoro al mattino, il martedì ed il venerdì dalle ore 16:00
alle ore 20:30;
- nella settimana in cui invece ha il turno di lavoro al pomeriggio, il martedì ed il giovedì dalle ore 16:00 alle ore 20:30, nonché nel week end dal sabato mattina sino alla domenica sera alle ore 20:30, con pernottamento del sabato.
Salvi diversi accordi tra i genitori, nei pomeriggi infrasettimanali in cui i figli staranno con il padre, sarà quest'ultimo che andrà a prendere i figli, mentre sarà la madre che provvederà a riprenderli presso la casa paterna. Nei fine settimana di sua spettanza, sarà il padre che si occuperà di andare a prendere e di riportare i figli presso la casa della madre.
Il padre potrà inoltre tenere i figli metà delle festività natalizie alternando di anno in anno con la madre Natale e Capodanno, metà delle vacanze pasquali alternando di anno in anno la Pasqua e il Lunedì dell'Angelo, e, durante le vacanze estive, due settimane anche non consecutive da concordarsi tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno. In caso di disaccordo, la madre sceglierà negli anni pari ed il padre negli anni dispari.
2) Assegna a la casa familiare, sita in via San Giuseppe n. 14, Baiso (RE). Parte_1
3) Pone a carico del padre, a decorrere dal deposito del ricorso, l'obbligo di versare alla madre un importo mensile per il mantenimento ordinario dei due figli pari ad € 500,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da corrispondere entro il giorno 10 di ogni mese, oltre al
50% delle spese straordinarie disciplinate come da aggiornato protocollo per la famiglia in uso pagina 2 di 6 presso il Tribunale di IO EM.
4) Condanna la resistente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite, che liquida in € 3.809,00 per compenso, oltre Iva e Cpa come per legge e rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso ex art. 2 del D.M. 55/2014.
2- Avverso tale decisione ha proposto appello , contestando il capo relativo al Parte_1
mantenimento quanto disposto al capo 3) in ordine al contributo al mantenimento dei figli minori stabilito a carico del padre in favore della madre, insistendo per il riconoscimento dell'importo di euro
500 per ciascuno dei figli, nonché per il riconoscimento del rimborso anche delle spese di mensa e sostenute per i farmaci da banco (non previste come tali dal Protocollo aggiornato del Tribunale di
IO EM); ha chiesto inoltre la modifica del capo 1) nella parte in cui ha posto a suo carico l'bbligo di riprenderli dalla casa paterna nei giorni infrasettimanali;
ha infine contestato la decisione impugnata per averla condannata alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla controparte.
A sostegno della sua prima richiesta ha contestato la decisione impugnata per non aver adeguatamente valutato le risultanze istruttorie relative ai redditi di entrambe le parti e comunque per l'inadeguatezza degli importi stabiliti, tenuto conto della riduzione della sua retribuzione nell'ultimo anno, riduzione determinata dalla necessità di ridurre l'orario di lavoro per poter meglio accudire alla prole.
Si è costituito resistendo all'appello e chiedendone il rigetto. Controparte_1
E' intervenuto in giudizio il Procuratore Generale, esprimendo parere favorevole all'accoglimento della richiesta di aumento del contributo di mantenimento in misura complessiva di Euro 600,00
mensili (Euro 300 per ciascun figlio), anche in considerazione degli oneri di accompagnamento imposti alla appellante ed a diversa ripartizione, alla stessa più favorevole, delle spese di lite.
All'udienza del 19 dicembre 2024 sono comparsi i difensori delle parti e hanno insistito nelle rispettive richieste e la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
3- Preliminarmente si osserva che, contrariamente a quanto disposto dall'art 473 bis 12 c.p.c. CP_1
non ha prodotto le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni in primo grado, e tanto meno ha
[...]
pagina 3 di 6 prodotto gli aggiornamenti, avendo soltanto in primo grado allegato le certificazioni uniche del datore di lavoro, che, com'è noto, non costituiscono dichiarazioni fiscali, né rappresentano per intero la condizione reddituale dell'interessato, ma attestano la retribuzione versata dal datore di lavoro che l'ha corrisposta. Non risulta provato poi in che misura gli eventuali permessi fruiti dal padre nei giorni in cui hai figli con sé influiscano sui suoi redditi.
Per contro la ha prodotto in primo grado i Mod 730 del 2022 e 2023 (relativi agli anni Parte_1
fiscali 2021 e 2022), ma in questo grado, pur avendone l'obbligo ai sensi dell'art. 473 bis 31, ultimo comma, non ha prodotto la documentazione fiscale aggiornata, limitandosi ad esibire due buste paga
(non idonee a comprovare la condizione reddituale complessiva dell'appellante), e non ha documentato la riduzione dell'orario di lavoro e tantomeno la necessità di tale contrazione per ragioni attinenti all'accudimento dei bambini.
Ciò nondimeno, considerando l'ultimo reddito mensile (730/2023, redditi 2022) medio documentato dalla madre pari a euro 1.086 circa e quello paterno di almeno circa 2.190 circa (per quanto risulta dal
CUD 2023 (relativo solo alle retribuzioni da Ferrari, al netto dell'imposta netta e delle addizionali),
tenuto conto del fatto che entrambi i genitori vivono in un'abitazione (la la casa familiare a Parte_1
lei assegnata;
nella casa della propria madre) e pagato a metà il rateo di mutuo di circa Controparte_1
288,0 per ciascuno, si ritiene necessario rideterminare il contributo paterno stabilito dal Tribunale,
tenendo conto della collocazione dei minori presso la madre e della loro più prolungata permanenza presso di lei, nonché delle funzioni di cura e accudimento prevalentemente esercitate.
Com'è noto, infatti, l'entità del contributo al mantenimento attuale va determinata secondo i parametri
di cui all'art 337 ter c.c sulla base dei redditi dei genitori , delle esigenze attuali dei figli, del tenore di
vita goduto in costanza di convivenza, dei termini di permanenza di entrambi i genitori nonché dei
compiti anche domestici degli stessi
L'obbligazione al mantenimento consiste in un dovere di natura patrimoniale da intendersi in senso ampio, tanto da ricomprendere non solo i bisogni alimentari, bensì quanto necessario per la cura,
pagina 4 di 6 l'assistenza morale e materiale.
Tenuto conto dell'evidente divario fra i redditi dei genitori, per quanto documentato, del debito per il mutuo gravante su entrambi, delle spese di trasporto parimenti gravose per entrambi (ancorchè
maggiormente sul padre, le ci condizioni sono più floride) ma doverosamente anche sulla madre, e ancora, considerato che gravano maggiormente sulla madre le spese di mensa e dei farmaci da banco –
ricomprese nel contributo ordinario secondo quanto previsto dalla giurisprudenza e dal Protocollo in essere presso il Tribunale di IO EM (dal quale non vi è motivo di discostarsi in difetto di accordo) - si ritiene congruo un importo mensile di 300 euro per ciascun figlio (annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT dei prezzi medi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati), così come domandato dal Procuratore Generale, oltre al godimento per intero dell'assegno unico in capo alla madre, genitore prevalente.
4- La riforma del decreto impugnato determina l'obbligo del giudice di appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, alla stregua dell'esito finale della lite.
L'accoglimento delle domande di primo grado del ricorrente (in punto di affidamento, collocamento e frequentazione) in vista dell'interesse dei minori, e le determinazioni in materia economica in misura differente da quanto richiesto da ciascuna delle parti inducono a ritenere equa l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti per entrambi i gradi di giudizio, restando così assorbito l'ultimo motivo d'appello.
P.Q.M.
1) In parziale accoglimento dell'appello, dispone che versi a Controparte_1
a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori e , la Parte_1 Per_2 Per_1
somma mensile di 300,00 euro per ciascuno (per complessivi euro 600 al mese) annualmente rivalutabili, con decorrenza dalla data della domanda in primo grado e prima rivalutazione al gennaio 2025;
2) Dispone inoltre che la madre, genitrice collocataria, percepisca per intero l'assegno unico;
3) ferma nel resto l'impugnata sentenza, dispone la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
pagina 5 di 6 Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 19 dicembre 2024
Il Presidente estensore dott. Antonella Allegra
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