Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. V, sentenza 04/05/2026, n. 2160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2160 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02160/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01811/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1811 del 2024, proposto da
OM RO & C. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Pietro Ferraris e Enzo Robaldo, con domicilio eletto presso il loro studio in Milano, piazza Eleonora Duse n.4;
contro
Provincia di Lodi, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Angela Sarli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Milano, via Freguglia, 1;
nei confronti
Comune di Borgo San Giovanni, Arpa Lombardia, Ats della Città Metropolitana di Milano, Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Lodi, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- in parte qua della Determinazione del Dirigente dell’U.O.4 della Provincia di Lodi n. REGDE/405/2024 del 22 aprile 2024, avente ad oggetto “OM RO & c. s.r.l., con sede legale ed impianto in Comune di Borgo San Giovanni (LO), Cascina Colombera. Rinnovo dell'autorizzazione Unica ex art. 208 del d.lgs. 152/06 rilasciata con determinazione dirigenziale n. REGDE /433/2011 del 31/03/2011 e s.m.i., con contestuale autorizzazione alla realizzazione di modifiche non sostanziali, per l'esercizio delle operazioni di recupero (R5, R13) di rifiuti speciali non pericolosi, presso l'impianto sito in Comune di Borgo San Giovanni (LO), Cascina Colombera. Adeguamento al Decreto del ministero della transizione ecologica del 27/09/2022 n. 152” e del relativo allegato A;
- della nota del Dipartimento dello Sviluppo sostenibile del Ministero dell’Ambiente di risposta ad interpello in materia ambientale prot. 147877, del 25 novembre 2022;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Lodi e del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 aprile 2026 il dott. NO LI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato:
- che con il ricorso in epigrafe la società ricorrente impugna la prescrizione apposta all’autorizzazione Unica al recupero rifiuti rilasciata ai sensi dell’art. 208 del D.lgs. n. 152 del 2006 dalla Provincia di Lodi con determinazione del 22 aprile 2024;
- che la predetta autorizzazione ha consentito la possibilità di recuperare i rifiuti da attività di costruzione e demolizione di cui al codice EER 17 05 04, con la prescrizione che tali rifiuti non avrebbero potuto provenire da siti soggetti a procedure di bonifica e, comunque, tutti i rifiuti della categoria avrebbero dovuto essere conformi ai valori soglia di cui alla colonna A della Tabella 1 dell’Allegato V alla parte IV del D.lgs. 152/2006;
- che con memoria depositata in giudizio il 19 marzo 2026 la parte ricorrente ha dichiarato che è venuto meno l’interesse alla definizione nel merito del ricorso;
- che pertanto il ricorso deve essere definito in rito con una sentenza di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse;
- che infatti, per costante giurisprudenza, per il principio dispositivo che permea il processo amministrativo, a fronte dell’espressa dichiarazione della parte ricorrente di non avere più alcun interesse alla decisione del ricorso, il giudice deve dichiarare l'improcedibilità del ricorso per difetto di interesse, in quanto non può sostituirsi alla parte ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire (ex plurimis cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 1° ottobre 2025, n. 7679; Consiglio di Stato, Sez. II, 26 maggio 2025, n. 4575);
- che la Provincia di Lodi, costituitasi in giudizio, chiede, per il principio della soccombenza virtuale, la condanna delle spese della parte ricorrente, in quanto la prescrizione oggetto di contestazione doveva considerarsi legittima in base ad una corretta interpretazione della normativa allora vigente;
- che il Collegio ritiene che le peculiarità della controversia giustifichino la compensazione delle spese di giudizio, tenuto conto che oggetto di contestazione è una prescrizione la cui correttezza sul piano tecnico è stata definitivamente chiarita dal sopravvenuto - rispetto all’autorizzazione impugnata - DM 28 giugno 2024, n. 127 (secondo il quale “Non sono altresì ammessi alla produzione di aggregato recuperato rifiuti identificati dal Codice Eer 17 05 04 provenienti da siti contaminati sottoposti a procedimento di bonifica”);
- che pertanto il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse a spese compensate;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
NO LI, Presidente, Estensore
Silvana Bini, Consigliere
Concetta Plantamura, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| NO LI |
IL SEGRETARIO