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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 17/03/2025, n. 481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 481 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VIBO VALENTIA
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 1792/2017, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. MARTELLI FRANCESCO Parte_1
ricorrente
E
rappresentato Controparte_1
e difeso dall'avv. LOJACONO ANNA MARIA
Resistente
Controparte_2
rappresentata e difesa dagli avv.ti ANGELO PANDOLFO E
[...]
SILVIA LUCANTONI
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso notificato nei termini di legge, il dott. proponeva Parte_1
opposizione avverso la cartella di pagamento n. 13 92017 00 040 34 91 3000, notificata in data 25/08/2017, relativa al contributo soggettivo, integrativo e di maternità previso dalla Cassa Nazionale Assistenza e Previdenza dei Dottori Commercialisti. A sostegno della propria domanda, il ricorrente deduceva l'irregolarità della notifica della cartella e l'illegittimità del credito, sostenendo di non essere iscritto alla Cassa Nazionale di
Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti, in quanto, con delibera n. 432 del
1 27/09/2007, la stessa aveva dichiarato la sua non iscrivibilità per Controparte_2
incompatibilità.
2. Tuttavia, solo in data 21/07/2011, la comunicava al dott. la sua iscrizione CP_2 Pt_1
d'ufficio, retrodatandola al 01/01/2006. In data 05/03/2013, la provvedeva a CP_2
iscrivere a ruolo somme relative ai contributi dovuti per gli anni 2006, 2007, 2008,
2009, 2010, 2011 e 2012.
3. Si costituiva in giudizio la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori
Commercialisti, eccependo che il ricorrente aveva presentato domanda di iscrizione alla
Cassa con decorrenza 01/01/1997. Tuttavia, sulla base di documentazione ottenuta dall' , la rilevava la possibile sussistenza di cause di Controparte_1 CP_2
incompatibilità, in quanto il ricorrente risultava socio amministratore della società
MAGIP SNC di Controparte_3
4. Per tale ragione, la richiedeva all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma, in CP_2 data 31/01/2001, una verifica sull'effettiva incompatibilità del ricorrente. Con successiva comunicazione dell'11/07/2005, la reiterava la richiesta di CP_2 accertamento. Con provvedimento dell'11/06/2007, il Consiglio dell'Ordine dei
Commercialisti di Roma accertava la sussistenza di una causa di incompatibilità all'esercizio della professione, in ragione della carica di socio amministratore della suddetta società.
5. Di conseguenza, la deliberava di accertare l'esercizio della professione in CP_2
condizioni di incompatibilità per il periodo 1996-2004, escludendo la possibilità di iscrizione per tale arco temporale. L'incompatibilità cessava ad ottobre 2005 e, da quel momento, il ricorrente risultava iscrivibile quindi decorreva la sua iscrizione alla CP_2
già avanzata in data
6. Si costituiva in giudizio anche Equitalia, chiedendo il rigetto della domanda.
7. L'udienza di discussione – calendarizzata per l'11.3.2025 – è stata frattanto sostituita dalla modalità della trattazione scritta della causa – ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. – all'esito della quale la causa viene trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
8. Dall'analisi della documentazione agli atti emerge che il dott. ha Parte_1
volontariamente presentato domanda di iscrizione alla e non ha mai richiesto né CP_2 la sospensione né la revoca della propria iscrizione. L'unico periodo in cui la sua iscrizione è stata esclusa è stato dal 1996 al 2004, a causa di incompatibilità accertata con delibera dell'Ordine dei Commercialisti di Roma.
2 9. Dal 2005, cessata la causa di incompatibilità, il ricorrente risultava iscrivibile e, di fatto,
è stato iscritto d'ufficio dalla a decorrere dal 01/01/2006, senza che vi fosse mai CP_2 stata successivamente una revoca o una cancellazione dell'iscrizione.
10. Di conseguenza, il ricorrente era tenuto al versamento dei contributi previdenziali per gli anni oggetto della cartella impugnata. L'atto impugnato risulta pertanto legittimo e il credito contributivo dovuto.
11. La condotta delle parti e le questioni trattate, verifica l'opportunità di optare per la integrale compensazione delle spese
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita:
1. Rigetta il ricorso proposto dal dott. ; Parte_1
2. Conferma la legittimità della cartella di pagamento n. 13 92017 00 040 34 91 3000;
3. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € [IMPORTO], oltre accessori di legge, in favore della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei
Dottori Commercialisti e di Controparte_4
Così deciso, 17/03/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
3
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 1792/2017, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. MARTELLI FRANCESCO Parte_1
ricorrente
E
rappresentato Controparte_1
e difeso dall'avv. LOJACONO ANNA MARIA
Resistente
Controparte_2
rappresentata e difesa dagli avv.ti ANGELO PANDOLFO E
[...]
SILVIA LUCANTONI
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso notificato nei termini di legge, il dott. proponeva Parte_1
opposizione avverso la cartella di pagamento n. 13 92017 00 040 34 91 3000, notificata in data 25/08/2017, relativa al contributo soggettivo, integrativo e di maternità previso dalla Cassa Nazionale Assistenza e Previdenza dei Dottori Commercialisti. A sostegno della propria domanda, il ricorrente deduceva l'irregolarità della notifica della cartella e l'illegittimità del credito, sostenendo di non essere iscritto alla Cassa Nazionale di
Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti, in quanto, con delibera n. 432 del
1 27/09/2007, la stessa aveva dichiarato la sua non iscrivibilità per Controparte_2
incompatibilità.
2. Tuttavia, solo in data 21/07/2011, la comunicava al dott. la sua iscrizione CP_2 Pt_1
d'ufficio, retrodatandola al 01/01/2006. In data 05/03/2013, la provvedeva a CP_2
iscrivere a ruolo somme relative ai contributi dovuti per gli anni 2006, 2007, 2008,
2009, 2010, 2011 e 2012.
3. Si costituiva in giudizio la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori
Commercialisti, eccependo che il ricorrente aveva presentato domanda di iscrizione alla
Cassa con decorrenza 01/01/1997. Tuttavia, sulla base di documentazione ottenuta dall' , la rilevava la possibile sussistenza di cause di Controparte_1 CP_2
incompatibilità, in quanto il ricorrente risultava socio amministratore della società
MAGIP SNC di Controparte_3
4. Per tale ragione, la richiedeva all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma, in CP_2 data 31/01/2001, una verifica sull'effettiva incompatibilità del ricorrente. Con successiva comunicazione dell'11/07/2005, la reiterava la richiesta di CP_2 accertamento. Con provvedimento dell'11/06/2007, il Consiglio dell'Ordine dei
Commercialisti di Roma accertava la sussistenza di una causa di incompatibilità all'esercizio della professione, in ragione della carica di socio amministratore della suddetta società.
5. Di conseguenza, la deliberava di accertare l'esercizio della professione in CP_2
condizioni di incompatibilità per il periodo 1996-2004, escludendo la possibilità di iscrizione per tale arco temporale. L'incompatibilità cessava ad ottobre 2005 e, da quel momento, il ricorrente risultava iscrivibile quindi decorreva la sua iscrizione alla CP_2
già avanzata in data
6. Si costituiva in giudizio anche Equitalia, chiedendo il rigetto della domanda.
7. L'udienza di discussione – calendarizzata per l'11.3.2025 – è stata frattanto sostituita dalla modalità della trattazione scritta della causa – ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. – all'esito della quale la causa viene trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
8. Dall'analisi della documentazione agli atti emerge che il dott. ha Parte_1
volontariamente presentato domanda di iscrizione alla e non ha mai richiesto né CP_2 la sospensione né la revoca della propria iscrizione. L'unico periodo in cui la sua iscrizione è stata esclusa è stato dal 1996 al 2004, a causa di incompatibilità accertata con delibera dell'Ordine dei Commercialisti di Roma.
2 9. Dal 2005, cessata la causa di incompatibilità, il ricorrente risultava iscrivibile e, di fatto,
è stato iscritto d'ufficio dalla a decorrere dal 01/01/2006, senza che vi fosse mai CP_2 stata successivamente una revoca o una cancellazione dell'iscrizione.
10. Di conseguenza, il ricorrente era tenuto al versamento dei contributi previdenziali per gli anni oggetto della cartella impugnata. L'atto impugnato risulta pertanto legittimo e il credito contributivo dovuto.
11. La condotta delle parti e le questioni trattate, verifica l'opportunità di optare per la integrale compensazione delle spese
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita:
1. Rigetta il ricorso proposto dal dott. ; Parte_1
2. Conferma la legittimità della cartella di pagamento n. 13 92017 00 040 34 91 3000;
3. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € [IMPORTO], oltre accessori di legge, in favore della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei
Dottori Commercialisti e di Controparte_4
Così deciso, 17/03/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
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