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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 03/03/2025, n. 439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 439 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5685/2023
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Carmen Arcellaschi Presidente
Dott.ssa Claudia Bonomi Giudice rel.
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5685/2023 promossa da:
(c.f. ) nata in [...] il Parte_1 C.F._1
16.3.1988, con l'avvocato Annalisa Sallustio ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Via
Rasori n. 9;
RICORRENTE contro
(c.f. ), nato in [...] il [...], con Controparte_1 C.F._2
l'avvocato Paola Mesiano ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano Via Ambrogio Binda
n. 33;
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
OGGETTO: 111011-Divorzio congiunto - SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
pagina 1 di 10 CONCLUSIONI
Per la ricorrente: alla udienza del 10.10.2024 il legale della ricorrente ha chiesto:
- dichiarare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
affido esclusivo dei minori, conferma delle altre condizioni stabilite in sede di separazione.
IN OGNI CASO
- condannare il sig. alla rifusione delle spese di lite. CP_1
Alla udienza del 25.1.2024 le parti avevano formulato le seguenti conclusioni congiunte per la pronuncia di separazione: pronuncia della separazione personale e successiva remissione sul ruolo per la pronuncia di divorzio affido condiviso con collocamento presso la madre la casa coniugale resta nella disponibilità esclusiva del resistente il padre vedrà e terrà con sé i figli a) a fine settimana alternati, dal venerdì dalle ore 19:30 sino all'accompagnamento lunedì mattina a scuola;
b) tutti i lunedì di ogni settimana dall'uscita dalla scuola sino all'accompagnamento a casa della madre entro le ore 19:00;
c) durante le vacanze estive, nei mesi di luglio-agosto, per un numero di 15 giorni consecutivi da concordare con la madre entro e non oltre la fine del mese di aprile di ogni anno, essendo inteso che, in mancanza di accordo, negli anni parti deciderà la madre e negli anni dispari deciderà il padre;
d) durante le festività natalizie, per una settimana consecutiva (o la settimana che va dal 23 dicembre al 30 dicembre primo pomeriggio ovvero la settimana che va dal 30 dicembre primo pomeriggio al 6 gennaio), alternandosi annualmente con la madre;
e) durante le festività pasquali, per due giorni, alternando annualmente con la madre il giorno di Pasqua ed il giorno del Lunedì dell'Angelo;
f) durante le altre festività (Carnevale, Immacolata, Ognissanti, 25 Aprile, 1 Maggio e 2 Giugno) varrà il principio dell'alternanza con la madre.
Le parti specificano che il pernottamento presso la ex casa coniugale è sospeso sino a quando in tale immobile vivranno i soggetti cui il resistente ha subaffittato l'immobile il padre corrisponderà a titolo di contributo al mantenimento dei figli a far data da dicembre 2023 entro il giorno 5 di ogni mese l'importo di euro 600 oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo del
Tribunale di Monza
l'intero importo dell'assegno unico verrà percepito a far data da dicembre 2023 dalla ricorrente pagina 2 di 10 le parti concordano di mantenere in essere il divieto di espatrio e di discutere di volta in volta la possibilità di revocarlo, a seconda delle esigenze di viaggio del resistente spese di lite compensate
Motivi della decisione
Con ricorso ex articolo 473bis.12 c.p.c. la ricorrente allega che dall'unione coniugale con
[...] nascevano i minori (11/06/2011), (25/04/2012), CP_1 Persona_1 Per_2
(13/01/2020), (05/04/2022); che la relazione era da Persona_3 Persona_4 tempo in crisi e le parti avevano vissuto per lungo tempo da separati in casa;
di essersi recentemente trasferita a vivere a Milano con i figli;
che il resistente aveva manifestato la volontà di trasferirsi con i figli in Egitto, nonostante questi ultimi fossero tutti nati in Italia (ad eccezione di , nato a [...] Controparte_1 ma trasferitosi in Italia con i genitori già nel 2012), cresciuti in Italia e ivi frequentassero la scuola e le attività sportive ed extrascolastiche;
esponeva di occuparsi in via esclusiva dei figli, con l'aiuto della famiglia di origine e che il marito li vedeva in modo sporadico;
allegava che il marito aveva posto in vendita la casa coniugale e manifestato la volontà di porre in vendita anche l'attività commerciale di cui era titolare con la moglie (Bar pasticceria); richiedeva ex articolo 473bis.15 c.p.c. che fosse vietato al marito l'espatrio con i figli senza il consenso di entrambi i genitori;
nel merito, domandava la separazione personale e, decorsi i termini di legge, lo scioglimento del matrimonio;
l'affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre;
l'assegnazione alla madre della casa familiare in Cinisello Balsamo;
un contributo di mantenimento dei figli minori a carico del padre di euro 1.200,00 mensili per quattro figli e spese straordinarie al 50%; assegno divorzile a favore della moglie di euro 800,00.
-con provvedimento emesso inaudita altera parte in data 28.7.2023 il Tribunale disponeva il divieto di espatrio senza il consenso di entrambi i genitori dei figli minori della coppia e, previa instaurazione del contraddittorio, fissava udienza per la conferma, modifica o revoca del provvedimento in data 9.8.2023;
- alla udienza del 9.8.2023 il Giudice, rilevato il mancato perfezionamento della notifica, rinviava alla udienza del 30.8.2023;
-alla udienza del 30.8.2023 il procuratore della ricorrente produceva la prova dell'avvenuta notifica al resistente, che non compariva;
la ricorrente dichiarava: attualmente abbiamo una casa in locazione a Milano, con canone mensile di euro 2.500; vivo con i bambini, e il mio compagno. Il mio compagno è architetto libero professionista, il contratto di locazione è intestato ad entrambi, vivo lì dal 1 luglio 2023. Mio marito vive ancora nella casa coniugale, che è intestata a lui, e gravata da mutuo di euro 700 mensili. Ho visto che ha messo in vendita la casa, ma non credo sia già stata venduta. Mio marito vede i bambini circa ogni tre settimane, solo i grandi, ma i piccoli non li tiene mai. Tiene i grandi due o tre ore, li tiene al bar e poi li riporta a casa. Non abbiamo parlato del procedimento, anche se anche lui vuole la separazione, ma pagina 3 di 10 vorrebbe che io rinunciassi a tutti i miei diritti. Abbiamo questo bar che è al 50% ciascuno, ma lui è accomandatario e ci lavora solo lui, lo abbiamo da un anno circa e non so quanti sono i ricavi del bar. Io sto lavorando presso ReMAx e vorrei fare una società con il mio compagno nel campo immobiliare. Dalla collaborazione con ReMAx guadagno 3.000/5.000 euro al mese,
è molto variabile, ma è un contratto di collaborazione che ho iniziato da circa 1 mese. Ho un altro appartamento a Cinisello
Balsamo, che è locato, per 700 euro al mese con contratto regolare, registrato. So che mio marito ha fatto i biglietti per andare in Egitto lui, e i miei figli maggiori, a settembre, e io ho detto che non può portarli in Egitto all'inizio della scuola, facendo saltare loro la scuola, ma lui non è d'accordo. I miei figli maggiori fanno la prima e la seconda media. Avevamo anche appuntamento in questura per il ritiro del permesso di soggiorno, ma lui non è venuto e non me l'hanno dato.
Il resistente non compariva.
Il legale della resistente insisteva per la conferma del provvedimento ex articolo 473bis.15 c.p.c. ed, a scioglimento della riserva, il Giudice disponeva la conferma del provvedimento del 29.7.2023.
Il resistente si costituiva nella fase di merito in data 28.11.2023 domandando la separazione personale e, decorsi i termini di legge, lo scioglimento del matrimonio;
l'affido condiviso dei figli minori, con collocamento prevalente presso la madre;
un contributo al mantenimento dei figli pari ad euro 600,00 mensili;
che l'assegno unico venisse percepito al 100% dalla ricorrente;
il 100% delle spese straordinarie a carico della ricorrente;
che la ricorrente gli trasferisse il diritto di proprietà dell' immobile sito in Cinisello Balsamo, Viale
Maeche n. 2 piano terzo, di cui al NCEU foglio 51, mappale 99, sub 16, categoria A/3 vani 3,5 rendita €
225,96 al figlio minore al compimento del 18° anno di età e di poter rientrare in possesso della casa Per_1 coniugale sita in Cinisello Balsamo Via Luigi Cadorna n. 9; a sostegno delle sue domande, il resistente esponeva che i rapporti fra i coniugi erano sempre stati sereni, che essi non erano separati in casa;
che invero l'ultimo figlio era nato nel 2022 e che nel medesimo anno essi avevano costituito le società di cui erano soci al 50%; che il matrimonio terminava a causa del tradimento della ricorrente;
che a luglio 2023 la ricorrente si trasferiva nell'appartamento condotto in locazione con il nuovo compagno, con canone mensile di euro
2500; di essere un ottimo padre;
di voler potere i figli con sé in Egitto per svago e non in via definitiva;
che il proprio reddito era pari ad euro 2.500,00 circa e era gravato dal pagamento di un mutuo di euro 700,00; che la ricorrente guadagnava circa 4.200,00 euro mensili, comprensivi del reddito da locazione del suo appartamento.
- All'udienza del 30.11.2023 le parti rispettivamente dichiaravano:
vivo a Milano, con il mio compagno, e i miei figli;
la casa è in Persona_5 locazione, con canone mensile di euro 2500. Lavoro con Remax, attualmente sto facendo il corso per avere il patentino, sto facendo una collaborazione quindi attualmente guadagno a provvigione. Il mio compagno fa l'architetto, non conosco il reddito mensile. L'assegno unico credo lo prenda il resistente. Non è vero che tiene i figli due volte la settimana, viene ogni tre settimane, una volta, per pochi minuti.
pagina 4 di 10 vivo nella casa coniugale, che è di mia proprietà, gravata da mutuo di euro 650 Controparte_1 mensili. Sto lavorando nella mia gelateria, con reddito mensile di euro 1500 più o meno. Sto prendendo l'assegno unico di
620/640 euro mensili. Non voglio vendere la casa coniugale, la tengo. Vedo i miei figli due volte alla settimana, non li tengo a dormire.
I legali delle parti chiedevano breve rinvio per valutare ipotesi conciliative;
all'udienza del 25.1.2024 le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: pronuncia della separazione personale e successiva remissione sul ruolo per la pronuncia di divorzio affido condiviso con collocamento presso la madre la casa coniugale resta nella disponibilità esclusiva del resistente il padre vedrà e terrà con sé i figli a) a fine settimana alternati, dal venerdì dalle ore 19:30 sino all'accompagnamento lunedì mattina a scuola;
b) tutti i lunedì di ogni settimana dall'uscita dalla scuola sino all'accompagnamento a casa della madre entro le ore 19:00;
c) durante le vacanze estive, nei mesi di luglio-agosto, per un numero di 15 giorni consecutivi da concordare con la madre entro e non oltre la fine del mese di aprile di ogni anno, essendo inteso che, in mancanza di accordo, negli anni parti deciderà la madre
e negli anni dispari deciderà il padre;
d) durante le festività natalizie, per una settimana consecutiva (o la settimana che va dal 23 dicembre al 30 dicembre primo pomeriggio ovvero la settimana che va dal 30 dicembre primo pomeriggio al 6 gennaio), alternandosi annualmente con la madre;
e) durante le festività pasquali, per due giorni, alternando annualmente con la madre il giorno di Pasqua ed il giorno del Lunedì dell'Angelo;
f) durante le altre festività (Carnevale, Immacolata, Ognissanti, 25 Aprile, 1 Maggio e 2 Giugno) varrà il principio dell'alternanza con la madre.
Le parti specificano che il pernottamento presso la ex casa coniugale è sospeso sino a quando in tale immobile vivranno i soggetti cui il resistente ha subaffittato l'immobile. il padre corrisponderà a titolo di contributo al mantenimento dei figli a far data da dicembre 2023 entro il giorno 5 di ogni mese
l'importo di euro 600 oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo del Tribunale di Monza l'intero importo dell'assegno unico verrà percepito a far data da dicembre 2023 dalla ricorrente le parti concordano di mantenere in essere il divieto di espatrio e di discutere di volta in volta la possibilità di revocarlo, a seconda delle esigenze di viaggio del resistente spese di lite compensate.
Il Collegio pronunciava sentenza di separazione n. 345/2024; la causa veniva quindi rimessa in istruttoria ex articolo 473bis.49 c.p.c.
All'udienza del 24.9.2024 il resistente non compariva;
il legale della ricorrente esponeva che la collega gli avrebbe riferito di aver rinunciato al mandato;
il Giudice disponeva rinvio per consentire la costituzione del resistente con nuovo difensore. pagina 5 di 10 All'udienza del 10.10.2024 il resistente non compariva.
Il legale della ricorrente esponeva che la signora è a termine del parto e dunque non può presenziare, il marito probabilmente è ancora in Egitto, non prende i bambini, non versa mantenimento, non firma documentai nemmeno per la scuola, chiede affido esclusivo anche per le scelte sanitarie, lui prende anche l'assegno unico; chiedeva dunque pronuncia di divorzio, affido esclusivo dei minori e conferma delle altre condizioni stabilite in sede di separazione.
Il Giudice fissava udienza per la discussione della causa e assegnava termini per conclusionali e repliche ex articolo 473bis.28 c.p.c..
*******
Ritenuto che :
-La domanda di divorzio è fondata. Tra i ricorrenti, sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del
Tribunale in sede di separazione (12.12.2023), non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
- viene disposto l'affido esclusivo dei minori alla madre.
La formulazione degli art. 337 bis e segg. del codice civile declina nella normativa primaria il principio della bigenitorialità, inteso quale diritto del figlio ad un rapporto completo e stabile con entrambi i genitori, e ciò anche laddove la famiglia attraversi la fase patologica della separazione ovvero intervenga il divorzio.
Peraltro, come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. sent. n. 24526/2010) una deroga al principio della bigenitorialità, è giustificata soltanto ove risulti una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa di uno o di entrambi i genitori, ovvero un pregiudizio del minore nell'esercizio della genitorialità condivisa.
Nel caso di specie, la ricorrente allega che il resistente sarebbe in Egitto, ed avrebbe dunque interrotto i regolari rapporti con i figli;
egli non avrebbe corrisposto regolarmente il contributo al mantenimento, né le spese straordinarie come pattuiti in sede di separazione.
Le allegazioni della ricorrente paiono confermate dalla vicenda processuale: il resistente, dopo la pronuncia di separazione, ha di fatto abbandonato il giudizio, non ha più partecipato ad alcuna udienza, né depositato atti difensivi, in tal modo manifestando il più completo disinteresse per il procedimento e, dunque, per le sorti del suo rapporto con la prole.
È evidente che nel caso di spese l'esercizio condiviso della responsabilità genitoriale è impossibile, prima ancore che pregiudizievole per i minori, perché la condizione di sostanziale irreperibilità paterna inibisce l'assunzione di determinazioni utili alla loro crescita.
pagina 6 di 10 Di contro non sono emersi elementi che debbano far ritenere pregiudizievole per i minori l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte della madre.
Viene dunque disposto l'affido esclusivo dei minori alla ricorrente.
-Il collocamento viene confermato presso di lei, in quanto genitore con cui i minori hanno sempre vissuto fi dalla disgregazione del nucleo familiare.
-I rapporti con il padre vengono regolamentati come in dispositivo, al fine di garantire continuità agli stessi, in conformità agli accordi di separazione, dei quali la ricorrente ha chiesto conferma.
- Quanto agli aspetti economici, all'udienza del 30.8.2023 e 30.11.2023 la ricorrente ha dichiarato di vivere in locazione con il suo compagno, con canone mensile di euro 2500 e contratto intestato ad entrambi;
che il suo compagno è architetto libero professionista;
di essere socia al 50% del bar del marito, ma di non percepire utile;
di lavorare presso ReMAx e vorrei fare una società con il mio compagno nel campo immobiliare. Dalla collaborazione con ReMAx guadagno 3.000/5.000 euro al mese, è molto variabile, ma è un contratto di collaborazione che ho iniziato da circa 1 mese. Ho un altro appartamento a Cinisello Balsamo, che è locato, per 700 euro al mese con contratto regolare, registrato.
Considerati importi anche minimi per vitto, abbigliamento ed utenze (euro 500) e la metà del canone di locazione (euro 1250) la sua disponibilità mensile residua dopo aver soddisfatto i bisogni essenziali è di almeno 2250 euro.
Ha avuto un figlio dal nuovo compagno;
per effetto degli accordi di separazione, percepisce l'assegno unico al 100% (quando era percepito dal resistente, ammontava ad euro 630 mensili circa).
Ha prodotto dichiarazioni dei redditi della società dalle quali risultano ricavi di 108.000 euro per il 2023 e
158.000 euro per il 2024 e ricavi negativi per 3.000 euro nel 2023 e positivi per 20.000 euro nel 2024.
Il resistente alla udienza del 30.11.2023 ha dichiarato di lavorare nella propria gelateria, con reddito mensile di euro 1500 e di vivere nella casa coniugale di sua proprietà, gravata da mutuo di euro 650 mensili.
Considerati importi simili per vitto, abbigliamento ed utenze la sua disponibilità mensile dopo aver soddisfatto i bisogni essenziali sarebbe stata di euro 350.
Dagli accordi di separazione emerge che egli avrebbe locato la casa coniugale, con canone che non è stato allegato.
È evidente che i redditi dichiarati non sono connotati da attendibilità, in quanto non gli avrebbero consentito di offrire l'importo pattuito in sede di separazione;
tale importo viene confermato, in quanto frutto d'accordo tra le parti e rispondente agli interessi morali e materiali della prole.
-l'intero importo dell'assegno unico continuerà ad essere percepito dalla ricorrente, in ragione dell'affido esclusivo e in conformità agli accordi assunti dalle parti in sede di separazione;
-deve essere confermato il divieto di espatrio dei minori: la ricorrente ha invero prodotto documentazione che lumeggia la volontà del resistente di porre in vendita la casa coniugale (documento 8 ricorrente), nonché il bar di cui le parti sono socie (documentazione prodotta alla udienza del 30.8.2023); ciò sembra comprovare pagina 7 di 10 la volontà di di spogliarsi dei beni detenuti in Italia per trasferirsi in Egitto, quale riferita dalla CP_1 ricorrente;
alla udienza del 10.10.2024 il legale della ricorrente ha peraltro esposto che il resistente sarebbe attualmente in detto Paese.
L'eventuale trasferimento in Egitto con i figli minori determinerebbe la brusca ed ingiustificata interruzione dei rapporti familiari, sociali, amicali e della continuità didattica dei minori, che sono nati in Italia (ad eccezione di , che ivi vive comunque dal 2012) ed ivi cresciuti. Persona_1
Anche in sede di separazione le parti avevano peraltro stabilito tale divieto, con determinazione che non vi sono ragioni sopravvenute per modificare.
Alla luce di tutto quanto precede, in accoglimento della domanda, deve essere confermato il divieto per i figli della coppia di espatriare senza il consenso di entrambi i genitori.
- la natura, l'esito del giudizio, i rapporti tra le parti integrano i presupposti normativi per la compensazione tra le stesse delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella controversia civile n.5685/2023, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
1.pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra nata a Parte_1
EGITTO il 16/03/1988 e nato a [...] il [...] , che Controparte_1 hanno contratto matrimonio in data 22.8.2010 al Cairo;
2. (11/06/2011), (25/04/2012), Per_6 Persona_1 Per_2 Persona_3
(13/01/2020), (05/04/2022) in via esclusiva alla madre;
Persona_4
3. colloca i minori presso la ricorrente;
4. dispone che il resistente possa vedere e tenere con sé i figli a) a fine settimana alternati, dal venerdì dalle ore 19:30 sino all'accompagnamento lunedì mattina a scuola;
b) tutti i lunedì di ogni settimana dall'uscita dalla scuola sino all'accompagnamento a casa della madre entro le ore 19:00; c) durante le vacanze estive, nei mesi di luglio-agosto, per un numero di 15 giorni consecutivi da concordare con la madre entro e non oltre la fine del mese di aprile di ogni anno, essendo inteso che, in mancanza di accordo, negli anni parti deciderà la madre e negli anni dispari deciderà il padre;
d) durante le festività natalizie, per una settimana consecutiva
(o la settimana che va dal 23 dicembre al 30 dicembre primo pomeriggio ovvero la settimana che va dal 30 dicembre primo pomeriggio al 6 gennaio), alternandosi annualmente con la madre;
e) durante le festività pasquali, per due giorni, alternando annualmente con la madre il giorno di Pasqua ed il giorno del Lunedì dell'Angelo; f) durante le altre festività (Carnevale, Ognissanti, 25 Aprile, 1 Maggio e 2 Giugno) Per_7 varrà il principio dell'alternanza con la madre, con la precisazione che il pernottamento presso la ex casa coniugale è sospeso sino a quando in tale immobile vivranno i soggetti cui il resistente ha subaffittato l'immobile. pagina 8 di 10 5. Pone a carico del resistente con decorrenza dicembre 2023 l'importo di euro 600,00, da versarsi alla ricorrente in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità all'anno, a titolo di contributo al mantenimento dei figli (euro 150 ciascuno). Sono comprese in tale ultima somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno, eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre scuola e dopo scuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo da dicembre 2024 e con riferimento al mese di dicembre 2023. Pone inoltre a carico del resistente il 50% delle spese scolastiche, mediche e sportive dei figli, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune)
o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, pagina 9 di 10 oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione);
6. dispone che la ricorrente percepisca il 100% dell'assegno unico per i figli;
7. Dispone il divieto di espatrio senza il consenso di entrambi i genitori dei figli minori Persona_1
(nome) (cognome), nato al Cairo il 11/06/2011 (Codice Fiscale: );
[...] CP_1 C.F._3
(nome) (cognome), nata a [...] il [...] (Codice Fiscale: Per_2 Persona_8
); C.F._4
(nome) (cognome), nata a [...] il [...] (Codice Fiscale: Persona_3 CP_1
); C.F._5
(nome) (cognome), nata a [...] il [...] (Codice Fiscale: Persona_4 CP_1
); C.F._6
8. Autorizza il procuratore della ricorrente a comunicare il presente provvedimento alla Questura territorialmente competente per l'inoltro alla Polizia di frontiera e relative annotazioni;
9. compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 27.2.2025
Il Presidente
Carmen Arcellaschi
Il Giudice est.
Claudia Bonomi
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Carmen Arcellaschi Presidente
Dott.ssa Claudia Bonomi Giudice rel.
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5685/2023 promossa da:
(c.f. ) nata in [...] il Parte_1 C.F._1
16.3.1988, con l'avvocato Annalisa Sallustio ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Via
Rasori n. 9;
RICORRENTE contro
(c.f. ), nato in [...] il [...], con Controparte_1 C.F._2
l'avvocato Paola Mesiano ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano Via Ambrogio Binda
n. 33;
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
OGGETTO: 111011-Divorzio congiunto - SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
pagina 1 di 10 CONCLUSIONI
Per la ricorrente: alla udienza del 10.10.2024 il legale della ricorrente ha chiesto:
- dichiarare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
affido esclusivo dei minori, conferma delle altre condizioni stabilite in sede di separazione.
IN OGNI CASO
- condannare il sig. alla rifusione delle spese di lite. CP_1
Alla udienza del 25.1.2024 le parti avevano formulato le seguenti conclusioni congiunte per la pronuncia di separazione: pronuncia della separazione personale e successiva remissione sul ruolo per la pronuncia di divorzio affido condiviso con collocamento presso la madre la casa coniugale resta nella disponibilità esclusiva del resistente il padre vedrà e terrà con sé i figli a) a fine settimana alternati, dal venerdì dalle ore 19:30 sino all'accompagnamento lunedì mattina a scuola;
b) tutti i lunedì di ogni settimana dall'uscita dalla scuola sino all'accompagnamento a casa della madre entro le ore 19:00;
c) durante le vacanze estive, nei mesi di luglio-agosto, per un numero di 15 giorni consecutivi da concordare con la madre entro e non oltre la fine del mese di aprile di ogni anno, essendo inteso che, in mancanza di accordo, negli anni parti deciderà la madre e negli anni dispari deciderà il padre;
d) durante le festività natalizie, per una settimana consecutiva (o la settimana che va dal 23 dicembre al 30 dicembre primo pomeriggio ovvero la settimana che va dal 30 dicembre primo pomeriggio al 6 gennaio), alternandosi annualmente con la madre;
e) durante le festività pasquali, per due giorni, alternando annualmente con la madre il giorno di Pasqua ed il giorno del Lunedì dell'Angelo;
f) durante le altre festività (Carnevale, Immacolata, Ognissanti, 25 Aprile, 1 Maggio e 2 Giugno) varrà il principio dell'alternanza con la madre.
Le parti specificano che il pernottamento presso la ex casa coniugale è sospeso sino a quando in tale immobile vivranno i soggetti cui il resistente ha subaffittato l'immobile il padre corrisponderà a titolo di contributo al mantenimento dei figli a far data da dicembre 2023 entro il giorno 5 di ogni mese l'importo di euro 600 oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo del
Tribunale di Monza
l'intero importo dell'assegno unico verrà percepito a far data da dicembre 2023 dalla ricorrente pagina 2 di 10 le parti concordano di mantenere in essere il divieto di espatrio e di discutere di volta in volta la possibilità di revocarlo, a seconda delle esigenze di viaggio del resistente spese di lite compensate
Motivi della decisione
Con ricorso ex articolo 473bis.12 c.p.c. la ricorrente allega che dall'unione coniugale con
[...] nascevano i minori (11/06/2011), (25/04/2012), CP_1 Persona_1 Per_2
(13/01/2020), (05/04/2022); che la relazione era da Persona_3 Persona_4 tempo in crisi e le parti avevano vissuto per lungo tempo da separati in casa;
di essersi recentemente trasferita a vivere a Milano con i figli;
che il resistente aveva manifestato la volontà di trasferirsi con i figli in Egitto, nonostante questi ultimi fossero tutti nati in Italia (ad eccezione di , nato a [...] Controparte_1 ma trasferitosi in Italia con i genitori già nel 2012), cresciuti in Italia e ivi frequentassero la scuola e le attività sportive ed extrascolastiche;
esponeva di occuparsi in via esclusiva dei figli, con l'aiuto della famiglia di origine e che il marito li vedeva in modo sporadico;
allegava che il marito aveva posto in vendita la casa coniugale e manifestato la volontà di porre in vendita anche l'attività commerciale di cui era titolare con la moglie (Bar pasticceria); richiedeva ex articolo 473bis.15 c.p.c. che fosse vietato al marito l'espatrio con i figli senza il consenso di entrambi i genitori;
nel merito, domandava la separazione personale e, decorsi i termini di legge, lo scioglimento del matrimonio;
l'affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre;
l'assegnazione alla madre della casa familiare in Cinisello Balsamo;
un contributo di mantenimento dei figli minori a carico del padre di euro 1.200,00 mensili per quattro figli e spese straordinarie al 50%; assegno divorzile a favore della moglie di euro 800,00.
-con provvedimento emesso inaudita altera parte in data 28.7.2023 il Tribunale disponeva il divieto di espatrio senza il consenso di entrambi i genitori dei figli minori della coppia e, previa instaurazione del contraddittorio, fissava udienza per la conferma, modifica o revoca del provvedimento in data 9.8.2023;
- alla udienza del 9.8.2023 il Giudice, rilevato il mancato perfezionamento della notifica, rinviava alla udienza del 30.8.2023;
-alla udienza del 30.8.2023 il procuratore della ricorrente produceva la prova dell'avvenuta notifica al resistente, che non compariva;
la ricorrente dichiarava: attualmente abbiamo una casa in locazione a Milano, con canone mensile di euro 2.500; vivo con i bambini, e il mio compagno. Il mio compagno è architetto libero professionista, il contratto di locazione è intestato ad entrambi, vivo lì dal 1 luglio 2023. Mio marito vive ancora nella casa coniugale, che è intestata a lui, e gravata da mutuo di euro 700 mensili. Ho visto che ha messo in vendita la casa, ma non credo sia già stata venduta. Mio marito vede i bambini circa ogni tre settimane, solo i grandi, ma i piccoli non li tiene mai. Tiene i grandi due o tre ore, li tiene al bar e poi li riporta a casa. Non abbiamo parlato del procedimento, anche se anche lui vuole la separazione, ma pagina 3 di 10 vorrebbe che io rinunciassi a tutti i miei diritti. Abbiamo questo bar che è al 50% ciascuno, ma lui è accomandatario e ci lavora solo lui, lo abbiamo da un anno circa e non so quanti sono i ricavi del bar. Io sto lavorando presso ReMAx e vorrei fare una società con il mio compagno nel campo immobiliare. Dalla collaborazione con ReMAx guadagno 3.000/5.000 euro al mese,
è molto variabile, ma è un contratto di collaborazione che ho iniziato da circa 1 mese. Ho un altro appartamento a Cinisello
Balsamo, che è locato, per 700 euro al mese con contratto regolare, registrato. So che mio marito ha fatto i biglietti per andare in Egitto lui, e i miei figli maggiori, a settembre, e io ho detto che non può portarli in Egitto all'inizio della scuola, facendo saltare loro la scuola, ma lui non è d'accordo. I miei figli maggiori fanno la prima e la seconda media. Avevamo anche appuntamento in questura per il ritiro del permesso di soggiorno, ma lui non è venuto e non me l'hanno dato.
Il resistente non compariva.
Il legale della resistente insisteva per la conferma del provvedimento ex articolo 473bis.15 c.p.c. ed, a scioglimento della riserva, il Giudice disponeva la conferma del provvedimento del 29.7.2023.
Il resistente si costituiva nella fase di merito in data 28.11.2023 domandando la separazione personale e, decorsi i termini di legge, lo scioglimento del matrimonio;
l'affido condiviso dei figli minori, con collocamento prevalente presso la madre;
un contributo al mantenimento dei figli pari ad euro 600,00 mensili;
che l'assegno unico venisse percepito al 100% dalla ricorrente;
il 100% delle spese straordinarie a carico della ricorrente;
che la ricorrente gli trasferisse il diritto di proprietà dell' immobile sito in Cinisello Balsamo, Viale
Maeche n. 2 piano terzo, di cui al NCEU foglio 51, mappale 99, sub 16, categoria A/3 vani 3,5 rendita €
225,96 al figlio minore al compimento del 18° anno di età e di poter rientrare in possesso della casa Per_1 coniugale sita in Cinisello Balsamo Via Luigi Cadorna n. 9; a sostegno delle sue domande, il resistente esponeva che i rapporti fra i coniugi erano sempre stati sereni, che essi non erano separati in casa;
che invero l'ultimo figlio era nato nel 2022 e che nel medesimo anno essi avevano costituito le società di cui erano soci al 50%; che il matrimonio terminava a causa del tradimento della ricorrente;
che a luglio 2023 la ricorrente si trasferiva nell'appartamento condotto in locazione con il nuovo compagno, con canone mensile di euro
2500; di essere un ottimo padre;
di voler potere i figli con sé in Egitto per svago e non in via definitiva;
che il proprio reddito era pari ad euro 2.500,00 circa e era gravato dal pagamento di un mutuo di euro 700,00; che la ricorrente guadagnava circa 4.200,00 euro mensili, comprensivi del reddito da locazione del suo appartamento.
- All'udienza del 30.11.2023 le parti rispettivamente dichiaravano:
vivo a Milano, con il mio compagno, e i miei figli;
la casa è in Persona_5 locazione, con canone mensile di euro 2500. Lavoro con Remax, attualmente sto facendo il corso per avere il patentino, sto facendo una collaborazione quindi attualmente guadagno a provvigione. Il mio compagno fa l'architetto, non conosco il reddito mensile. L'assegno unico credo lo prenda il resistente. Non è vero che tiene i figli due volte la settimana, viene ogni tre settimane, una volta, per pochi minuti.
pagina 4 di 10 vivo nella casa coniugale, che è di mia proprietà, gravata da mutuo di euro 650 Controparte_1 mensili. Sto lavorando nella mia gelateria, con reddito mensile di euro 1500 più o meno. Sto prendendo l'assegno unico di
620/640 euro mensili. Non voglio vendere la casa coniugale, la tengo. Vedo i miei figli due volte alla settimana, non li tengo a dormire.
I legali delle parti chiedevano breve rinvio per valutare ipotesi conciliative;
all'udienza del 25.1.2024 le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: pronuncia della separazione personale e successiva remissione sul ruolo per la pronuncia di divorzio affido condiviso con collocamento presso la madre la casa coniugale resta nella disponibilità esclusiva del resistente il padre vedrà e terrà con sé i figli a) a fine settimana alternati, dal venerdì dalle ore 19:30 sino all'accompagnamento lunedì mattina a scuola;
b) tutti i lunedì di ogni settimana dall'uscita dalla scuola sino all'accompagnamento a casa della madre entro le ore 19:00;
c) durante le vacanze estive, nei mesi di luglio-agosto, per un numero di 15 giorni consecutivi da concordare con la madre entro e non oltre la fine del mese di aprile di ogni anno, essendo inteso che, in mancanza di accordo, negli anni parti deciderà la madre
e negli anni dispari deciderà il padre;
d) durante le festività natalizie, per una settimana consecutiva (o la settimana che va dal 23 dicembre al 30 dicembre primo pomeriggio ovvero la settimana che va dal 30 dicembre primo pomeriggio al 6 gennaio), alternandosi annualmente con la madre;
e) durante le festività pasquali, per due giorni, alternando annualmente con la madre il giorno di Pasqua ed il giorno del Lunedì dell'Angelo;
f) durante le altre festività (Carnevale, Immacolata, Ognissanti, 25 Aprile, 1 Maggio e 2 Giugno) varrà il principio dell'alternanza con la madre.
Le parti specificano che il pernottamento presso la ex casa coniugale è sospeso sino a quando in tale immobile vivranno i soggetti cui il resistente ha subaffittato l'immobile. il padre corrisponderà a titolo di contributo al mantenimento dei figli a far data da dicembre 2023 entro il giorno 5 di ogni mese
l'importo di euro 600 oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo del Tribunale di Monza l'intero importo dell'assegno unico verrà percepito a far data da dicembre 2023 dalla ricorrente le parti concordano di mantenere in essere il divieto di espatrio e di discutere di volta in volta la possibilità di revocarlo, a seconda delle esigenze di viaggio del resistente spese di lite compensate.
Il Collegio pronunciava sentenza di separazione n. 345/2024; la causa veniva quindi rimessa in istruttoria ex articolo 473bis.49 c.p.c.
All'udienza del 24.9.2024 il resistente non compariva;
il legale della ricorrente esponeva che la collega gli avrebbe riferito di aver rinunciato al mandato;
il Giudice disponeva rinvio per consentire la costituzione del resistente con nuovo difensore. pagina 5 di 10 All'udienza del 10.10.2024 il resistente non compariva.
Il legale della ricorrente esponeva che la signora è a termine del parto e dunque non può presenziare, il marito probabilmente è ancora in Egitto, non prende i bambini, non versa mantenimento, non firma documentai nemmeno per la scuola, chiede affido esclusivo anche per le scelte sanitarie, lui prende anche l'assegno unico; chiedeva dunque pronuncia di divorzio, affido esclusivo dei minori e conferma delle altre condizioni stabilite in sede di separazione.
Il Giudice fissava udienza per la discussione della causa e assegnava termini per conclusionali e repliche ex articolo 473bis.28 c.p.c..
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Ritenuto che :
-La domanda di divorzio è fondata. Tra i ricorrenti, sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del
Tribunale in sede di separazione (12.12.2023), non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
- viene disposto l'affido esclusivo dei minori alla madre.
La formulazione degli art. 337 bis e segg. del codice civile declina nella normativa primaria il principio della bigenitorialità, inteso quale diritto del figlio ad un rapporto completo e stabile con entrambi i genitori, e ciò anche laddove la famiglia attraversi la fase patologica della separazione ovvero intervenga il divorzio.
Peraltro, come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. sent. n. 24526/2010) una deroga al principio della bigenitorialità, è giustificata soltanto ove risulti una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa di uno o di entrambi i genitori, ovvero un pregiudizio del minore nell'esercizio della genitorialità condivisa.
Nel caso di specie, la ricorrente allega che il resistente sarebbe in Egitto, ed avrebbe dunque interrotto i regolari rapporti con i figli;
egli non avrebbe corrisposto regolarmente il contributo al mantenimento, né le spese straordinarie come pattuiti in sede di separazione.
Le allegazioni della ricorrente paiono confermate dalla vicenda processuale: il resistente, dopo la pronuncia di separazione, ha di fatto abbandonato il giudizio, non ha più partecipato ad alcuna udienza, né depositato atti difensivi, in tal modo manifestando il più completo disinteresse per il procedimento e, dunque, per le sorti del suo rapporto con la prole.
È evidente che nel caso di spese l'esercizio condiviso della responsabilità genitoriale è impossibile, prima ancore che pregiudizievole per i minori, perché la condizione di sostanziale irreperibilità paterna inibisce l'assunzione di determinazioni utili alla loro crescita.
pagina 6 di 10 Di contro non sono emersi elementi che debbano far ritenere pregiudizievole per i minori l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte della madre.
Viene dunque disposto l'affido esclusivo dei minori alla ricorrente.
-Il collocamento viene confermato presso di lei, in quanto genitore con cui i minori hanno sempre vissuto fi dalla disgregazione del nucleo familiare.
-I rapporti con il padre vengono regolamentati come in dispositivo, al fine di garantire continuità agli stessi, in conformità agli accordi di separazione, dei quali la ricorrente ha chiesto conferma.
- Quanto agli aspetti economici, all'udienza del 30.8.2023 e 30.11.2023 la ricorrente ha dichiarato di vivere in locazione con il suo compagno, con canone mensile di euro 2500 e contratto intestato ad entrambi;
che il suo compagno è architetto libero professionista;
di essere socia al 50% del bar del marito, ma di non percepire utile;
di lavorare presso ReMAx e vorrei fare una società con il mio compagno nel campo immobiliare. Dalla collaborazione con ReMAx guadagno 3.000/5.000 euro al mese, è molto variabile, ma è un contratto di collaborazione che ho iniziato da circa 1 mese. Ho un altro appartamento a Cinisello Balsamo, che è locato, per 700 euro al mese con contratto regolare, registrato.
Considerati importi anche minimi per vitto, abbigliamento ed utenze (euro 500) e la metà del canone di locazione (euro 1250) la sua disponibilità mensile residua dopo aver soddisfatto i bisogni essenziali è di almeno 2250 euro.
Ha avuto un figlio dal nuovo compagno;
per effetto degli accordi di separazione, percepisce l'assegno unico al 100% (quando era percepito dal resistente, ammontava ad euro 630 mensili circa).
Ha prodotto dichiarazioni dei redditi della società dalle quali risultano ricavi di 108.000 euro per il 2023 e
158.000 euro per il 2024 e ricavi negativi per 3.000 euro nel 2023 e positivi per 20.000 euro nel 2024.
Il resistente alla udienza del 30.11.2023 ha dichiarato di lavorare nella propria gelateria, con reddito mensile di euro 1500 e di vivere nella casa coniugale di sua proprietà, gravata da mutuo di euro 650 mensili.
Considerati importi simili per vitto, abbigliamento ed utenze la sua disponibilità mensile dopo aver soddisfatto i bisogni essenziali sarebbe stata di euro 350.
Dagli accordi di separazione emerge che egli avrebbe locato la casa coniugale, con canone che non è stato allegato.
È evidente che i redditi dichiarati non sono connotati da attendibilità, in quanto non gli avrebbero consentito di offrire l'importo pattuito in sede di separazione;
tale importo viene confermato, in quanto frutto d'accordo tra le parti e rispondente agli interessi morali e materiali della prole.
-l'intero importo dell'assegno unico continuerà ad essere percepito dalla ricorrente, in ragione dell'affido esclusivo e in conformità agli accordi assunti dalle parti in sede di separazione;
-deve essere confermato il divieto di espatrio dei minori: la ricorrente ha invero prodotto documentazione che lumeggia la volontà del resistente di porre in vendita la casa coniugale (documento 8 ricorrente), nonché il bar di cui le parti sono socie (documentazione prodotta alla udienza del 30.8.2023); ciò sembra comprovare pagina 7 di 10 la volontà di di spogliarsi dei beni detenuti in Italia per trasferirsi in Egitto, quale riferita dalla CP_1 ricorrente;
alla udienza del 10.10.2024 il legale della ricorrente ha peraltro esposto che il resistente sarebbe attualmente in detto Paese.
L'eventuale trasferimento in Egitto con i figli minori determinerebbe la brusca ed ingiustificata interruzione dei rapporti familiari, sociali, amicali e della continuità didattica dei minori, che sono nati in Italia (ad eccezione di , che ivi vive comunque dal 2012) ed ivi cresciuti. Persona_1
Anche in sede di separazione le parti avevano peraltro stabilito tale divieto, con determinazione che non vi sono ragioni sopravvenute per modificare.
Alla luce di tutto quanto precede, in accoglimento della domanda, deve essere confermato il divieto per i figli della coppia di espatriare senza il consenso di entrambi i genitori.
- la natura, l'esito del giudizio, i rapporti tra le parti integrano i presupposti normativi per la compensazione tra le stesse delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella controversia civile n.5685/2023, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
1.pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra nata a Parte_1
EGITTO il 16/03/1988 e nato a [...] il [...] , che Controparte_1 hanno contratto matrimonio in data 22.8.2010 al Cairo;
2. (11/06/2011), (25/04/2012), Per_6 Persona_1 Per_2 Persona_3
(13/01/2020), (05/04/2022) in via esclusiva alla madre;
Persona_4
3. colloca i minori presso la ricorrente;
4. dispone che il resistente possa vedere e tenere con sé i figli a) a fine settimana alternati, dal venerdì dalle ore 19:30 sino all'accompagnamento lunedì mattina a scuola;
b) tutti i lunedì di ogni settimana dall'uscita dalla scuola sino all'accompagnamento a casa della madre entro le ore 19:00; c) durante le vacanze estive, nei mesi di luglio-agosto, per un numero di 15 giorni consecutivi da concordare con la madre entro e non oltre la fine del mese di aprile di ogni anno, essendo inteso che, in mancanza di accordo, negli anni parti deciderà la madre e negli anni dispari deciderà il padre;
d) durante le festività natalizie, per una settimana consecutiva
(o la settimana che va dal 23 dicembre al 30 dicembre primo pomeriggio ovvero la settimana che va dal 30 dicembre primo pomeriggio al 6 gennaio), alternandosi annualmente con la madre;
e) durante le festività pasquali, per due giorni, alternando annualmente con la madre il giorno di Pasqua ed il giorno del Lunedì dell'Angelo; f) durante le altre festività (Carnevale, Ognissanti, 25 Aprile, 1 Maggio e 2 Giugno) Per_7 varrà il principio dell'alternanza con la madre, con la precisazione che il pernottamento presso la ex casa coniugale è sospeso sino a quando in tale immobile vivranno i soggetti cui il resistente ha subaffittato l'immobile. pagina 8 di 10 5. Pone a carico del resistente con decorrenza dicembre 2023 l'importo di euro 600,00, da versarsi alla ricorrente in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità all'anno, a titolo di contributo al mantenimento dei figli (euro 150 ciascuno). Sono comprese in tale ultima somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno, eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre scuola e dopo scuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo da dicembre 2024 e con riferimento al mese di dicembre 2023. Pone inoltre a carico del resistente il 50% delle spese scolastiche, mediche e sportive dei figli, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune)
o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, pagina 9 di 10 oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione);
6. dispone che la ricorrente percepisca il 100% dell'assegno unico per i figli;
7. Dispone il divieto di espatrio senza il consenso di entrambi i genitori dei figli minori Persona_1
(nome) (cognome), nato al Cairo il 11/06/2011 (Codice Fiscale: );
[...] CP_1 C.F._3
(nome) (cognome), nata a [...] il [...] (Codice Fiscale: Per_2 Persona_8
); C.F._4
(nome) (cognome), nata a [...] il [...] (Codice Fiscale: Persona_3 CP_1
); C.F._5
(nome) (cognome), nata a [...] il [...] (Codice Fiscale: Persona_4 CP_1
); C.F._6
8. Autorizza il procuratore della ricorrente a comunicare il presente provvedimento alla Questura territorialmente competente per l'inoltro alla Polizia di frontiera e relative annotazioni;
9. compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 27.2.2025
Il Presidente
Carmen Arcellaschi
Il Giudice est.
Claudia Bonomi
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