Sentenza breve 15 gennaio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza breve 15/01/2021, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 15/01/2021
N. 00056/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01090/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1090 del 2020, proposto da
Consorzio Integra Societa Cooperativa, rappresentato e difeso dagli avvocati Massimo Frontoni e Gianluca Luzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giovanni Manoni in Venezia-Mestre, via F. S. Fapanni n. 37;
contro
Azienda Mobilità e Trasporti - Amt s.p.a., rappresentata e difesa dagli avvocati Chiara Cacciavillani, Giovanni Maccagnani e Antonio Sala, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Comune di Verona, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni R. Caineri e Fulvia Squadroni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Verona, piazza Brà 1;
per l'annullamento
previa sospensione cautelare dei seguenti atti e provvedimenti
1) della nota prot. P-0002938 del 05.10.2020 di AMT S.p.A. avente ad oggetto “risoluzione del contratto di appalto per la progettazione esecutiva, esecuzione dei lavori e fornitura dei veicoli per la realizzazione di un sistema di trasporto pubblico di tipo filoviario per la città di Verona (contratto sottoscritto il 5 settembre 2012 tra A.t.i. con mandataria -ora- Consorzio Integra e A.m.t. e relativi atti integrativi e modificativi n. 1 del 18 settembre 2014, e n. 2 dell'8 agosto 2018)”;
2) della delibera del Consiglio di Amministrazione di AMT S.p.a. del 29 settembre 2020, ignoto il contenuto, citata nella comunicazione di risoluzione del 5 ottobre 2020 completa di eventuali allegati, pareri tecnici o legali, amministrativi;
3) della “proposta del RUP”, ignoti gli estremi, citata nella comunicazione di risoluzione del 5 ottobre 2020, completa di eventuali allegati, pareri tecnici e/o legali, amministrativi;
4) nonché per l'annullamento di tutti gli altri atti o provvedimenti anteriori, presupposti, connessi e consequenziali di estremi ignoti, poiché non conosciuti, lesivi degli interessi e diritti della ricorrente ATI.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Verona e di Azienda Mobilità e Trasporti - Amt S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2021 il dott. Stefano Mielli e uditi per le parti i difensori in modalità videoconferenza come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato:
- che con il ricorso in epigrafe sono impugnati gli atti adottati dalla stazione appaltante nell’ambito di una controversia insorta tra le parti avente ad oggetto un appalto per la progettazione esecutiva, l’esecuzione dei lavori e la fornitura dei veicoli per la realizzazione di un sistema di trasporto pubblico di tipo filoviario per la città di Verona;
- che la parte ricorrente con memoria depositata in giudizio l’8 gennaio 2021, ha dichiarato che è venuto meno l’interesse alla definizione nel merito del ricorso;
- che la dichiarazione del difensore di sopravvenuta carenza di interesse del proprio assistito alla decisione del ricorso comporta l'improcedibilità dell'impugnazione, non potendo in tal caso, in omaggio al principio dispositivo, il giudice decidere la controversia nel merito ( ex pluribus cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 27 novembre 2020, n. 7447);
- che pertanto è necessario dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
- che il venir meno dell’interesse alla definizione nel merito del ricorso, come è emerso nel corso della trattazione orale, si inscrive nell’ambito di un accordo transattivo intervenuto tra le parti e ciò giustifica l’integrale compensazione delle spese di giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi da remoto il 13 gennaio 2021 in modalità videoconferenza, con l’intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere, Estensore
Filippo Dallari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefano Mielli | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO