Art. 19.
Il primo comma dell'articolo 28 della legge 27 dicembre 1953, n. 968 , e' sostituito dal seguente:
"Per i danni ai beni previsti alle lettere b), c) e d) dell'articolo 4 della presente legge qualora l'entita' del danno valutato ai prezzi vigenti al 30 giugno 1943 superi i 5 milioni di lire, sulle ulteriori quote eccedenti le lire 5 milioni, 10 milioni, 15 milioni, il relativo importo e' ridotto rispettivamente a meta', ad un terzo, ad un quarto.
Nessun indennizzo e' concesso per le ulteriori quote eccedenti le lire 20 milioni di danno valutato come sopra".
Il primo comma dell'articolo 28 della legge 27 dicembre 1953, n. 968 , e' sostituito dal seguente:
"Per i danni ai beni previsti alle lettere b), c) e d) dell'articolo 4 della presente legge qualora l'entita' del danno valutato ai prezzi vigenti al 30 giugno 1943 superi i 5 milioni di lire, sulle ulteriori quote eccedenti le lire 5 milioni, 10 milioni, 15 milioni, il relativo importo e' ridotto rispettivamente a meta', ad un terzo, ad un quarto.
Nessun indennizzo e' concesso per le ulteriori quote eccedenti le lire 20 milioni di danno valutato come sopra".