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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 24/10/2025, n. 381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 381 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE in persona del Giudice dott. Stefano Poggio
a seguito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile RG n. 34/2023 tra
, nato a [...], in data [...], ( ), Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...], anche in qualità di amministratore della società CP_1 con sede in Bosa, Via Giovanni XXIII, 11, (P.I.//01579230911), proprietaria del ristorante
“YAMAKI”, rappresentato e difeso dagli Avv. Marco Martinez ( ) e CodiceFiscale_2 SY Cucca ( ), per mandato in atti CodiceFiscale_3
- Parte attrice
, (c.f, Parte_2
e P. IV , sede legale in Sassari Via Enrico Costa n. 57, in persona del P.IVA_1 P.IVA_2 Dott. (c.f. , Commissario Straordinario e Legale Rappresentante CP_2 C.F._4 p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Luisa Brundu (c.f. , indirizzo di C.F._5 posta elettronica certificata: per mandato in atti Email_1
- Parte convenuta
*****
Oggetto: opposizione all'ordinanza dirigenziale di ingiunzione n. RO/111/2022, emessa il
05.09.2022 e notificata in data 14.12.2022
*****
CONCLUSIONI DELLE PARTI
ATTORE Piaccia a Codesto On.le Tribunale, contrariis rejectis: Nel merito In via principale: accogliere il ricorso e per l'effetto annullare l'ordinanza n. RO/111/2022, in quanto illegittima e giuridicamente infondata. Con vittoria delle spese, diritti e onorari di lite. In via subordinata, e solo nel caso di mancato accoglimento delle conclusioni spiegate in via principale, piaccia a Codesto On.le Tribunale applicare la sanzione nella misura minima ai sensi dell'art. 11 L.689/81. Con compensazione integrale delle spese di lite.
CONVENUTA 1 In via preliminare
- Rigettare l'avversa istanza di sospensione della Ordinanza Ingiunzione n. RO/111/2022 del 05.09.2022. Nel merito
- Rigettare l'avversa domanda in quanto infondata in fatto e in diritto.
*****
FATTO Con ricorso depositato in data 9 gennaio 2023, il sig. , nella qualità di amministratore Parte_1 della società proprietaria del ristorante “Yamaki”, proponeva opposizione avverso CP_1 l'Ordinanza Dirigenziale di Ingiunzione n. RO/111/2022 emessa il 5 settembre 2022 e notificata il 14 dicembre 2022 dall' , Controparte_3 con la quale gli veniva ingiunto il pagamento della sanzione amministrativa di euro 2.500,00, oltre euro 12,00 per spese di notifica, per un importo complessivo di euro 2.512,00. La sanzione traeva origine dal verbale di accertamento e contestazione di infrazione amministrativa n. 61/2021 e dal verbale di sequestro amministrativo n. 08/2021, redatti in data 20 novembre 2021 a seguito di un controllo congiunto effettuato presso il ristorante “Yamaki” dal personale dell'Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera di Bosa e dell'ASL di competenza. Nel corso dell'ispezione venivano rinvenuti diversi prodotti ittici conservati in un frigo/congelatore a pozzetto, risultati già manipolati. In particolare, si accertava la presenza di code di mazzancolle tropicali e gamberi rossi, già scongelati, sgusciati, confezionati in cellophane e nuovamente ricongelati, nonostante le etichette riportassero l'indicazione che “il prodotto, una volta scongelato, non deve essere ricongelato e deve essere conservato in frigorifero e consumato entro 24 ore previa cottura”. Gli ispettori rilevavano, inoltre, che tali prodotti erano conservati a –20°C, ma erano stati in precedenza scongelati e trasformati in spiedini, e che nel manuale di autocontrollo del ristorante era effettivamente prevista una corretta procedura di trattamento degli alimenti articolata nelle fasi di:
1. scongelamento;
2. preparazione;
3. cottura;
4. eventuale raffreddamento;
5. conservazione a temperatura controllata;
6. ulteriore lavorazione o manipolazione;
7. somministrazione.
Tuttavia, veniva constatata l'aggiunta di una fase di ricongelamento non prevista, in violazione delle disposizioni del Reg. (CE) n. 852/2004, art. 5 e Allegato II, e del D.Lgs. n. 193/2007, art. 6, comma 8, con conseguente elevazione di sanzione amministrativa.
Il ricorrente, con il proprio atto di opposizione, contestava la legittimità dell'ordinanza ingiunzione sostenendo, in sintesi, che:
• la violazione sarebbe stata erroneamente qualificata in riferimento alla disciplina sui prodotti surgelati, mentre nel caso di specie si trattava di prodotti congelati;
• la normativa di cui al Reg. (CE) 852/2004 e all'Allegato II si applicherebbe esclusivamente ai prodotti surgelati, e non ai congelati, disciplinati invece dal D.Lgs. 531/1992;
• vi sarebbe quindi inapplicabilità della norma contestata e conseguente illegittimità della sanzione;
2 • inoltre, veniva evidenziata la differenza tecnologica e commerciale tra surgelamento e congelamento, sostenendo che l'intera procedura sanzionatoria fosse viziata da errore di diritto. In via principale, il ricorrente chiedeva l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con vittoria di spese, diritti e onorari di lite;
in via subordinata, la riduzione della sanzione al minimo edittale ex art. 11 L. 689/1981, con compensazione delle spese. Veniva altresì formulata istanza in via preliminare di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato. Si costituiva in giudizio la Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria di in persona Parte_2 del Commissario Straordinario pro tempore Dott. rappresentata e difesa dagli Avv.ti CP_4 Salvatore A. Miscali e Salvatora Angela Carboni, la quale contestava integralmente il ricorso chiedendone il rigetto. La resistente sosteneva che:
• la distinzione tra prodotto surgelato e congelato fosse irrilevante, in quanto il Reg. (CE) 852/2004 detta principi generali di igiene alimentare applicabili a tutti gli alimenti;
• la violazione contestata attiene al mancato rispetto delle procedure di autocontrollo HACCP e delle norme igieniche di manipolazione, risultate non conformi al piano adottato dall'operatore;
• la presenza di prodotti manipolati, scongelati e ricongelati costituisce violazione materiale accertata e sufficiente per l'irrogazione della sanzione prevista dall'art. 6, comma 8, del D.Lgs. 193/2007;
• gli agenti accertatori avevano correttamente applicato la normativa di settore, constatando l'assenza di tracciabilità e il mancato rispetto delle prescrizioni di etichetta;
• la richiesta di sospensione dell'ordinanza doveva essere respinta per assenza dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora, non essendo stati allegati dal ricorrente elementi idonei a dimostrare un danno grave e irreparabile.
***** MOTIVI DELLA DECISIONE L'ordinanza ingiunzione impugnata contesta all'odierno opponente:
“la "mancata o non corretta applicazione delle procedure di autocontrollo, comprese le procedure di verifica ed informazioni sulla catena alimentare. ln particolare è stata riscontrata la presenza nel frigo/congelatore a pozzo, sito nel locale cucina, per la successiva somministrazione al consumatore finale prodotto con le seguenti informazioni sulle etichette "prodotto congelato che una volta scongelato non deve essere ricongelato e deve essere conservato in frigo e consumato entro le 24 ore previa cottura ... ma gli operatori del ristorante dichiaravano di aver precedentemente manipolato il prodotto, scongelandolo sotto acqua corrente, sgusciandolo e procedendo alla successiva ricongelazione tal quale ed in parte trasformato in spiedini e ricongelato." Gli accertatori ritenevano quindi “la violazione al Reg. CE 85212004, sanzionato dall'articolo 6 comma 8 del Decreto Legislativo 193/2007, per il quale è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000,00 a € 6.000,00, con applicazione di una sanzione in misura ridotta di € 2.000,00”. Premesso che l'opponente nulla cointesta in merito alle circostanze di fatto, vanno respinte le difese dallo stesso dispiegate in punto di diritto per i seguenti motivi:
• Il Reg. 852/2004 non contiene una disciplina differenziata tra “surgelato” e “congelato” in termini tecnici (né temperature, né modalità di congelamento rapido, né indicazioni di etichetta specifiche) ponendo in termini generali il principio per cui La catena del freddo non deve essere interrotta. Le sue disposizioni si applicano a tutti gli alimenti, indipendentemente dal fatto che siano refrigerati, congelati, surgelati — salvo che non intervengano norme più specializzate.
3 • Le questioni tecniche (temperature, trattamento, condizioni per il rapido congelamento, requisiti di integrità del freddo) sono in larga parte demandate a regolamenti settoriali (ad esempio 853/2004 per alimenti di origine animale e norme specifiche su prodotti della pesca), non al 852/2004.
• Il Regolamento (CE) n. 853/2004 – norme igieniche specifiche per alimenti di origine animale
- nell'Allegato III, Sezione VIII, capitolo dedicato ai prodotti della pesca, stabilisce che i prodotti della pesca sottoposti a bonifica mediante congelamento non possono essere ricongelati una volta decongelati;
• L'art. 8 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 110 – attuazione Dir. 89/108/CEE) in materia di etichettatura impone, tra le diciture obbligatorie, “l'avvertenza che il prodotto, una volta scongelato, non deve essere ricongelato …”.
• Il D.Lgs. 531/1992 invocato dal ricorrente risulta abrogato dal D.lgs. 193/2007, correttamente indicato nell'ordinanza ingiunzione qui impugnata, il quale espressamente sanziona il mancato rispetto delle norme di operative interne (cfr. il combinato disposto dei commi 6 e 8 dell'art. 6)1, ciò che in effetti è stato correttamente contestato nel caso di specie.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ex DM 147/22.
PQM
Il Tribunale di Oristano, definitivamente pronunciando nel procedimento RG 34/2023 così decide:
1. Respinge l'opposizione con integrale conferma dell'ordinanza ingiunzione Ro/111/2022 del 5.9.22 Parte_2
2. Condanna l'opponente alla refusione delle spese di lite in favore di
[...]
, che liquida in € Parte_2
2.000,00 per oneri di difesa oltre accessori di legge.
Oristano, 24.10.2025 Il Giudice Stefano Poggio
4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 6. L'operatore del settore alimentare operante ai sensi dei regolamenti (CE) n. 852/2004 e n. 853/2004, a livello diverso da quello della produzione primaria, che omette di predisporre procedure di autocontrollo basate sui principi del sistema HACCP, comprese le procedure di verifica da predisporre ai sensi del regolamento (CE) n. 2073/2005 e quelle in materia di informazioni sulla catena alimentare, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000; ... 8. La mancata o non corretta applicazione dei sistemi e/o delle procedure predisposte ai sensi dei commi 4, 5 e 6 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1000 a euro 6.000.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE in persona del Giudice dott. Stefano Poggio
a seguito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile RG n. 34/2023 tra
, nato a [...], in data [...], ( ), Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...], anche in qualità di amministratore della società CP_1 con sede in Bosa, Via Giovanni XXIII, 11, (P.I.//01579230911), proprietaria del ristorante
“YAMAKI”, rappresentato e difeso dagli Avv. Marco Martinez ( ) e CodiceFiscale_2 SY Cucca ( ), per mandato in atti CodiceFiscale_3
- Parte attrice
, (c.f, Parte_2
e P. IV , sede legale in Sassari Via Enrico Costa n. 57, in persona del P.IVA_1 P.IVA_2 Dott. (c.f. , Commissario Straordinario e Legale Rappresentante CP_2 C.F._4 p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Luisa Brundu (c.f. , indirizzo di C.F._5 posta elettronica certificata: per mandato in atti Email_1
- Parte convenuta
*****
Oggetto: opposizione all'ordinanza dirigenziale di ingiunzione n. RO/111/2022, emessa il
05.09.2022 e notificata in data 14.12.2022
*****
CONCLUSIONI DELLE PARTI
ATTORE Piaccia a Codesto On.le Tribunale, contrariis rejectis: Nel merito In via principale: accogliere il ricorso e per l'effetto annullare l'ordinanza n. RO/111/2022, in quanto illegittima e giuridicamente infondata. Con vittoria delle spese, diritti e onorari di lite. In via subordinata, e solo nel caso di mancato accoglimento delle conclusioni spiegate in via principale, piaccia a Codesto On.le Tribunale applicare la sanzione nella misura minima ai sensi dell'art. 11 L.689/81. Con compensazione integrale delle spese di lite.
CONVENUTA 1 In via preliminare
- Rigettare l'avversa istanza di sospensione della Ordinanza Ingiunzione n. RO/111/2022 del 05.09.2022. Nel merito
- Rigettare l'avversa domanda in quanto infondata in fatto e in diritto.
*****
FATTO Con ricorso depositato in data 9 gennaio 2023, il sig. , nella qualità di amministratore Parte_1 della società proprietaria del ristorante “Yamaki”, proponeva opposizione avverso CP_1 l'Ordinanza Dirigenziale di Ingiunzione n. RO/111/2022 emessa il 5 settembre 2022 e notificata il 14 dicembre 2022 dall' , Controparte_3 con la quale gli veniva ingiunto il pagamento della sanzione amministrativa di euro 2.500,00, oltre euro 12,00 per spese di notifica, per un importo complessivo di euro 2.512,00. La sanzione traeva origine dal verbale di accertamento e contestazione di infrazione amministrativa n. 61/2021 e dal verbale di sequestro amministrativo n. 08/2021, redatti in data 20 novembre 2021 a seguito di un controllo congiunto effettuato presso il ristorante “Yamaki” dal personale dell'Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera di Bosa e dell'ASL di competenza. Nel corso dell'ispezione venivano rinvenuti diversi prodotti ittici conservati in un frigo/congelatore a pozzetto, risultati già manipolati. In particolare, si accertava la presenza di code di mazzancolle tropicali e gamberi rossi, già scongelati, sgusciati, confezionati in cellophane e nuovamente ricongelati, nonostante le etichette riportassero l'indicazione che “il prodotto, una volta scongelato, non deve essere ricongelato e deve essere conservato in frigorifero e consumato entro 24 ore previa cottura”. Gli ispettori rilevavano, inoltre, che tali prodotti erano conservati a –20°C, ma erano stati in precedenza scongelati e trasformati in spiedini, e che nel manuale di autocontrollo del ristorante era effettivamente prevista una corretta procedura di trattamento degli alimenti articolata nelle fasi di:
1. scongelamento;
2. preparazione;
3. cottura;
4. eventuale raffreddamento;
5. conservazione a temperatura controllata;
6. ulteriore lavorazione o manipolazione;
7. somministrazione.
Tuttavia, veniva constatata l'aggiunta di una fase di ricongelamento non prevista, in violazione delle disposizioni del Reg. (CE) n. 852/2004, art. 5 e Allegato II, e del D.Lgs. n. 193/2007, art. 6, comma 8, con conseguente elevazione di sanzione amministrativa.
Il ricorrente, con il proprio atto di opposizione, contestava la legittimità dell'ordinanza ingiunzione sostenendo, in sintesi, che:
• la violazione sarebbe stata erroneamente qualificata in riferimento alla disciplina sui prodotti surgelati, mentre nel caso di specie si trattava di prodotti congelati;
• la normativa di cui al Reg. (CE) 852/2004 e all'Allegato II si applicherebbe esclusivamente ai prodotti surgelati, e non ai congelati, disciplinati invece dal D.Lgs. 531/1992;
• vi sarebbe quindi inapplicabilità della norma contestata e conseguente illegittimità della sanzione;
2 • inoltre, veniva evidenziata la differenza tecnologica e commerciale tra surgelamento e congelamento, sostenendo che l'intera procedura sanzionatoria fosse viziata da errore di diritto. In via principale, il ricorrente chiedeva l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con vittoria di spese, diritti e onorari di lite;
in via subordinata, la riduzione della sanzione al minimo edittale ex art. 11 L. 689/1981, con compensazione delle spese. Veniva altresì formulata istanza in via preliminare di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato. Si costituiva in giudizio la Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria di in persona Parte_2 del Commissario Straordinario pro tempore Dott. rappresentata e difesa dagli Avv.ti CP_4 Salvatore A. Miscali e Salvatora Angela Carboni, la quale contestava integralmente il ricorso chiedendone il rigetto. La resistente sosteneva che:
• la distinzione tra prodotto surgelato e congelato fosse irrilevante, in quanto il Reg. (CE) 852/2004 detta principi generali di igiene alimentare applicabili a tutti gli alimenti;
• la violazione contestata attiene al mancato rispetto delle procedure di autocontrollo HACCP e delle norme igieniche di manipolazione, risultate non conformi al piano adottato dall'operatore;
• la presenza di prodotti manipolati, scongelati e ricongelati costituisce violazione materiale accertata e sufficiente per l'irrogazione della sanzione prevista dall'art. 6, comma 8, del D.Lgs. 193/2007;
• gli agenti accertatori avevano correttamente applicato la normativa di settore, constatando l'assenza di tracciabilità e il mancato rispetto delle prescrizioni di etichetta;
• la richiesta di sospensione dell'ordinanza doveva essere respinta per assenza dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora, non essendo stati allegati dal ricorrente elementi idonei a dimostrare un danno grave e irreparabile.
***** MOTIVI DELLA DECISIONE L'ordinanza ingiunzione impugnata contesta all'odierno opponente:
“la "mancata o non corretta applicazione delle procedure di autocontrollo, comprese le procedure di verifica ed informazioni sulla catena alimentare. ln particolare è stata riscontrata la presenza nel frigo/congelatore a pozzo, sito nel locale cucina, per la successiva somministrazione al consumatore finale prodotto con le seguenti informazioni sulle etichette "prodotto congelato che una volta scongelato non deve essere ricongelato e deve essere conservato in frigo e consumato entro le 24 ore previa cottura ... ma gli operatori del ristorante dichiaravano di aver precedentemente manipolato il prodotto, scongelandolo sotto acqua corrente, sgusciandolo e procedendo alla successiva ricongelazione tal quale ed in parte trasformato in spiedini e ricongelato." Gli accertatori ritenevano quindi “la violazione al Reg. CE 85212004, sanzionato dall'articolo 6 comma 8 del Decreto Legislativo 193/2007, per il quale è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000,00 a € 6.000,00, con applicazione di una sanzione in misura ridotta di € 2.000,00”. Premesso che l'opponente nulla cointesta in merito alle circostanze di fatto, vanno respinte le difese dallo stesso dispiegate in punto di diritto per i seguenti motivi:
• Il Reg. 852/2004 non contiene una disciplina differenziata tra “surgelato” e “congelato” in termini tecnici (né temperature, né modalità di congelamento rapido, né indicazioni di etichetta specifiche) ponendo in termini generali il principio per cui La catena del freddo non deve essere interrotta. Le sue disposizioni si applicano a tutti gli alimenti, indipendentemente dal fatto che siano refrigerati, congelati, surgelati — salvo che non intervengano norme più specializzate.
3 • Le questioni tecniche (temperature, trattamento, condizioni per il rapido congelamento, requisiti di integrità del freddo) sono in larga parte demandate a regolamenti settoriali (ad esempio 853/2004 per alimenti di origine animale e norme specifiche su prodotti della pesca), non al 852/2004.
• Il Regolamento (CE) n. 853/2004 – norme igieniche specifiche per alimenti di origine animale
- nell'Allegato III, Sezione VIII, capitolo dedicato ai prodotti della pesca, stabilisce che i prodotti della pesca sottoposti a bonifica mediante congelamento non possono essere ricongelati una volta decongelati;
• L'art. 8 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 110 – attuazione Dir. 89/108/CEE) in materia di etichettatura impone, tra le diciture obbligatorie, “l'avvertenza che il prodotto, una volta scongelato, non deve essere ricongelato …”.
• Il D.Lgs. 531/1992 invocato dal ricorrente risulta abrogato dal D.lgs. 193/2007, correttamente indicato nell'ordinanza ingiunzione qui impugnata, il quale espressamente sanziona il mancato rispetto delle norme di operative interne (cfr. il combinato disposto dei commi 6 e 8 dell'art. 6)1, ciò che in effetti è stato correttamente contestato nel caso di specie.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ex DM 147/22.
PQM
Il Tribunale di Oristano, definitivamente pronunciando nel procedimento RG 34/2023 così decide:
1. Respinge l'opposizione con integrale conferma dell'ordinanza ingiunzione Ro/111/2022 del 5.9.22 Parte_2
2. Condanna l'opponente alla refusione delle spese di lite in favore di
[...]
, che liquida in € Parte_2
2.000,00 per oneri di difesa oltre accessori di legge.
Oristano, 24.10.2025 Il Giudice Stefano Poggio
4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 6. L'operatore del settore alimentare operante ai sensi dei regolamenti (CE) n. 852/2004 e n. 853/2004, a livello diverso da quello della produzione primaria, che omette di predisporre procedure di autocontrollo basate sui principi del sistema HACCP, comprese le procedure di verifica da predisporre ai sensi del regolamento (CE) n. 2073/2005 e quelle in materia di informazioni sulla catena alimentare, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000; ... 8. La mancata o non corretta applicazione dei sistemi e/o delle procedure predisposte ai sensi dei commi 4, 5 e 6 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1000 a euro 6.000.