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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 11/04/2025, n. 450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 450 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2411/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Angela Casalini ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2411/2024 promossa da:
C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Enrico Gasparini, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Borgo Val di Taro (PR), Via Zanrè, 2, presso lo studio del difensore
ATTORE
Contro
(c.f. ); (c.f. ); Controparte_1 C.F._2 Parte_2 C.F._3 Pt_3
(c.f. ; (c.f. );
[...] C.F._4 Parte_4 C.F._5 Parte_5
(c.f. ); (c.f. )
[...] C.F._6 Parte_6 C.F._7
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Conclusioni parte attrice “ Voglia il Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza ed eccezione respinta: 1) dichiarare che il Sig. ha usucapito ex art. 1158 c.c. la piena ed esclusiva proprietà Parte_7
dei beni immobili indicati in parte narrativa, da intendersi qui integralmente trascritti;
2) ordinare alla
Conservatoria dei Pubblici Registri Immobiliari e all'Ufficio Tecnico Erariale di Parma di procedere alle opportune trascrizioni e valutazioni, con esonero da ogni responsabilità; 3) Vittoria delle spese di lite in caso di opposizione”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato ha convenuto in giudizio innanzi al Parte_1
Tribunale di Parma Controparte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
e al fine di sentir dichiarare l'intervenuto acquisto per usucapione della piena proprietà Parte_6
pagina 1 di 3 degli immobili identificati al Catasto terreni del Comune di BA (PR) loc. Rovina, al Foglio 8, mappale 17; al Foglio 8, mappale 235; Foglio 8, mappale 236; al Foglio 8, mappale 241.
A sostegno delle proprie pretese l'attore ha dedotto che, per oltre venti anni, aveva goduto in via esclusiva degli immobili sopra indicati, esercitando sui medesimi beni una signoria corrispondente al diritto di proprietà.
Con decreto ex art. 171 bis, c.p.c., la Giudice, accertata la regolarità della notifica dell'atto di citazione nei confronti dei convenuti, ne ha dichiarato la contumacia.
Istruita la causa mediante assunzione di prova testimoniale, all'udienza del 1.04.2025 questa è stata trattenuta in decisione ex art. 281 sexies, c.p.c.
****
In punto di diritto si evidenzia che fondamento dell'usucapione è una particolare situazione di fatto, e non un diritto, estrinsecantesi nell'esercizio ininterrotto sulla cosa di una signoria di fatto da parte di colui che, attraverso tale prolungata signoria, si sostituisce al titolare effettivo del diritto, esercitando sul bene un potere di fatto pieno ed esclusivo. Al fine di usucapire il bene posseduto è, però, altrettanto necessario che ricorra il mancato esercizio del diritto da parte del titolare dello stesso, giacché è sufficiente ad escludere che il possesso corrisponda all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale, il compimento, da parte dell'effettivo titolare, di atti che, pur se privi di efficacia interruttiva, manifestino la persistenza della titolarità del diritto.
Ne deriva, quindi, che colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del corpus, ma anche dell'animus; quest'ultimo elemento, tuttavia, può eventualmente essere desunto in via presuntiva dal primo, se vi è stato svolgimento di attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà (v. Cass. sent. n. 15145/2004).
Tanto premesso, nel caso che ci occupa l'attore ha offerto piena prova che, da oltre vent'anni, esercita sugli immobili per cui è causa un possesso pieno ed esclusivo, comportandosi come proprietario e ponendo in essere atti inequivocabilmente tesi ad escludere i proprietari dal godimento degli immobili.
Quanto sostenuto da parte attrice ha trovato conferma nelle dichiarazioni dei testi e _1
, sentiti all'udienza del 1.04.2025. Tes_2
Difatti, il teste vicino di casa di parte attrice, ha dichiarato che da oltre vent'anni il _1
sig. è nel pieno possesso dei terreni per cui è causa e provvede alla cura degli stessi, senza Pt_1
contestazione da parte di terzi. Il teste ha specificato che egli stesso si occupa, gratuitamente, su incarico del sig. del periodico taglio dell'erba. Pt_1
pagina 2 di 3 Del pari, il teste , titolare di un'impresa agricola che opera presso i luoghi di causa, ha Tes_2
riportato che, da oltre vent'anni, parte attrice sfalcia i terreni, curandone la manutenzione, senza alcuna contestazione da parte di terzi.
Deve quindi trovare accoglimento la domanda di parte attrice, che ha provato di aver esercitato sui terreni per cui è causa un possesso pieno, pacifico ed esclusivo per un periodo di tempo superiore al ventennio, comportandosi come proprietario.
Nulla deve essere disposto in relazione alle spese di lite, tenuto conto che i convenuti, non costituendosi, non hanno fatto formale opposizione all'accoglimento della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma, definitivamente decidendo nella causa R.G. n. 2411/2024, promossa da Pt_1
nei confronti di
[...] Controparte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
così provvede: Pt_5 Parte_6
1) Accerta e dichiara l'intervenuto acquisto per usucapione della piena proprietà in capo a Pt_1
degli immobili identificati al Catasto terreni del Comune di BA (PR) loc. Rovina al Foglio 8,
[...]
mappale 17; al Foglio 8, mappale 235; Foglio 8, mappale 236; al Foglio 8, mappale 241;
2) Nulla sulle spese di lite.
Manda al Conservatore dei Registri Immobiliari territorialmente competente per la trascrizione della presente sentenza.
Parma, 11 aprile 2025
La Giudice
dott.ssa Angela Casalini
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Angela Casalini ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2411/2024 promossa da:
C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Enrico Gasparini, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Borgo Val di Taro (PR), Via Zanrè, 2, presso lo studio del difensore
ATTORE
Contro
(c.f. ); (c.f. ); Controparte_1 C.F._2 Parte_2 C.F._3 Pt_3
(c.f. ; (c.f. );
[...] C.F._4 Parte_4 C.F._5 Parte_5
(c.f. ); (c.f. )
[...] C.F._6 Parte_6 C.F._7
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Conclusioni parte attrice “ Voglia il Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza ed eccezione respinta: 1) dichiarare che il Sig. ha usucapito ex art. 1158 c.c. la piena ed esclusiva proprietà Parte_7
dei beni immobili indicati in parte narrativa, da intendersi qui integralmente trascritti;
2) ordinare alla
Conservatoria dei Pubblici Registri Immobiliari e all'Ufficio Tecnico Erariale di Parma di procedere alle opportune trascrizioni e valutazioni, con esonero da ogni responsabilità; 3) Vittoria delle spese di lite in caso di opposizione”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato ha convenuto in giudizio innanzi al Parte_1
Tribunale di Parma Controparte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
e al fine di sentir dichiarare l'intervenuto acquisto per usucapione della piena proprietà Parte_6
pagina 1 di 3 degli immobili identificati al Catasto terreni del Comune di BA (PR) loc. Rovina, al Foglio 8, mappale 17; al Foglio 8, mappale 235; Foglio 8, mappale 236; al Foglio 8, mappale 241.
A sostegno delle proprie pretese l'attore ha dedotto che, per oltre venti anni, aveva goduto in via esclusiva degli immobili sopra indicati, esercitando sui medesimi beni una signoria corrispondente al diritto di proprietà.
Con decreto ex art. 171 bis, c.p.c., la Giudice, accertata la regolarità della notifica dell'atto di citazione nei confronti dei convenuti, ne ha dichiarato la contumacia.
Istruita la causa mediante assunzione di prova testimoniale, all'udienza del 1.04.2025 questa è stata trattenuta in decisione ex art. 281 sexies, c.p.c.
****
In punto di diritto si evidenzia che fondamento dell'usucapione è una particolare situazione di fatto, e non un diritto, estrinsecantesi nell'esercizio ininterrotto sulla cosa di una signoria di fatto da parte di colui che, attraverso tale prolungata signoria, si sostituisce al titolare effettivo del diritto, esercitando sul bene un potere di fatto pieno ed esclusivo. Al fine di usucapire il bene posseduto è, però, altrettanto necessario che ricorra il mancato esercizio del diritto da parte del titolare dello stesso, giacché è sufficiente ad escludere che il possesso corrisponda all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale, il compimento, da parte dell'effettivo titolare, di atti che, pur se privi di efficacia interruttiva, manifestino la persistenza della titolarità del diritto.
Ne deriva, quindi, che colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del corpus, ma anche dell'animus; quest'ultimo elemento, tuttavia, può eventualmente essere desunto in via presuntiva dal primo, se vi è stato svolgimento di attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà (v. Cass. sent. n. 15145/2004).
Tanto premesso, nel caso che ci occupa l'attore ha offerto piena prova che, da oltre vent'anni, esercita sugli immobili per cui è causa un possesso pieno ed esclusivo, comportandosi come proprietario e ponendo in essere atti inequivocabilmente tesi ad escludere i proprietari dal godimento degli immobili.
Quanto sostenuto da parte attrice ha trovato conferma nelle dichiarazioni dei testi e _1
, sentiti all'udienza del 1.04.2025. Tes_2
Difatti, il teste vicino di casa di parte attrice, ha dichiarato che da oltre vent'anni il _1
sig. è nel pieno possesso dei terreni per cui è causa e provvede alla cura degli stessi, senza Pt_1
contestazione da parte di terzi. Il teste ha specificato che egli stesso si occupa, gratuitamente, su incarico del sig. del periodico taglio dell'erba. Pt_1
pagina 2 di 3 Del pari, il teste , titolare di un'impresa agricola che opera presso i luoghi di causa, ha Tes_2
riportato che, da oltre vent'anni, parte attrice sfalcia i terreni, curandone la manutenzione, senza alcuna contestazione da parte di terzi.
Deve quindi trovare accoglimento la domanda di parte attrice, che ha provato di aver esercitato sui terreni per cui è causa un possesso pieno, pacifico ed esclusivo per un periodo di tempo superiore al ventennio, comportandosi come proprietario.
Nulla deve essere disposto in relazione alle spese di lite, tenuto conto che i convenuti, non costituendosi, non hanno fatto formale opposizione all'accoglimento della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma, definitivamente decidendo nella causa R.G. n. 2411/2024, promossa da Pt_1
nei confronti di
[...] Controparte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
così provvede: Pt_5 Parte_6
1) Accerta e dichiara l'intervenuto acquisto per usucapione della piena proprietà in capo a Pt_1
degli immobili identificati al Catasto terreni del Comune di BA (PR) loc. Rovina al Foglio 8,
[...]
mappale 17; al Foglio 8, mappale 235; Foglio 8, mappale 236; al Foglio 8, mappale 241;
2) Nulla sulle spese di lite.
Manda al Conservatore dei Registri Immobiliari territorialmente competente per la trascrizione della presente sentenza.
Parma, 11 aprile 2025
La Giudice
dott.ssa Angela Casalini
pagina 3 di 3