Articolo 1616 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1604Articolo 1617
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9 ottobre 2010
Art. 1616. Modalita' per lo scrutinio 1. Nel procedere allo scrutinio per merito comparativo, la Commissione d'avanzamento determina preliminarmente, mediante coefficienti numerici, i criteri di valutazione dei titoli, con riguardo alle qualita' ecclesiastiche, al servizio prestato, agli eventuali particolari incarichi svolti, alla cultura e ai requisiti intellettuali e di preparazione professionale, alle benemerenze di guerra.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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