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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 12/02/2025, n. 204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 204 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Nr. 2029/2024 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Alessandra Pesci Giudice dott.ssa Cristina Bandiera Giudice rel. ed est.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2029/2024 R.G., introdotta con ricorso depositato in data 30/04/2024 da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
Con l'avv. GALLINA CHIARA
- ricorrente -
nei confronti di
(C.F. CP_1 C.F._2
Con l'avv. STOCCO MARIAGRAZIA
- resistente -
e con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
Avente ad oggetto: Separazione giudiziale
Causa trattenuta in decisione con ordinanza del 6.2.2025, sulle seguenti conclusioni:
Per parte ricorrente e parte resistente: come da note congiunte depositate il 5.2.2025
Per il Pubblico Ministero: -
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
− Con il ricorso riportato in epigrafe, agiva nei confronti di , con cui Parte_1 CP_1
Per_ allegava di aver contratto matrimonio il 16.10.2004, relazione da cui nascevano i figli (il Per 4.11.2004), e (il 4.11.2011). Allegava:
1 - essersi progressivamente incrinato il rapporto tra le parti a far data dal trasferimento del nucleo presso la nonna paterna dei minori, avvenuto nel 2021; Per_
- che dal momento del trasferimento il resistente cambiava atteggiamento verso lei e la figlia diventando talvolta aggressivo e violento;
- di aver abbandonato con i figli la casa coniugale nel luglio 2023 a seguito di un episodio in cui
, durante un litigio, avrebbe strattonato e schiaffeggiato la figlia;
CP_1
- di essersi rivolta a un centro antiviolenza per ricevere supporto;
- di essersi trasferita con i figli a Treviso in immobile condotto in locazione mentre il resistente rimaneva ad abitare nell'ex casa coniugale;
- che dal momento del trasferimento il resistente nulla versava per i figli se non l'importo una tantum di 300 €;
- che il resistente continuava a frequentare il figlio senza riuscire invece a riallacciare un rapporto con la figlia. Per Chiedeva quindi pronunciarsi la separazione dal marito con affido esclusivo a sé di regolamentazione del diritto di visita del padre previa Consulenza Tecnica d'Ufficio e statuizione a Per carico del resistente dell'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario del figlio versando entro il giorno 15 di ogni mese l'importo di € 500,00, con rivalutazione annuale ISTAT, oltre al 50 % delle spese straordinarie, come da Protocollo del Tribunale di Treviso e con obbligo di contribuire al Per_ mantenimento di con € 300,00 mensili oltre al 50 % delle spese straordinarie nel caso di decisione della stessa di continuare gli studi. Assegno unico e detrazioni fiscali interamente a proprio favore.
Chiedeva, inoltre, che fosse posto a carico del marito un assegno di mantenimento di € 200,00 mensili a proprio favore fino al reperimento da parte propria di occupazione economica atta a garantirle un'entrata di almeno € 1.000,00 mensili.
− Si costituiva il 12.7.2024 contestando quanto allegato da parte ricorrente, aderendo CP_1 alla domanda di separazione e chiedendo l'assegnazione a sé della casa familiare, l'affido condiviso di Per con turni di permanenza a settimane alterne presso ciascun genitore o, in via subordinata, il collocamento prevalente presso la madre e la regolamentazione del proprio diritto di visita con obbligo a proprio carico di contribuire al mantenimento ordinario del figlio con l'importo di € 200,00 mensili, rivalutabili ISTAT oltre al 50 % delle spese straordinarie, come da Protocollo del Tribunale di Treviso.
Assegno unico al 50 % tra le parti.
− Le parti comparivano personalmente all'udienza del 12.9.2024 e venivano sentite dal Giudice che all'esito formulava alle stesse proposta conciliativa per regolamentare in via provvisoria e urgente la situazione;
proposta che veniva accettata da entrambe.
2 Visto l'accordo provvisorio raggiunto dalle parti e la richiesta congiunta di emissione di sentenza parziale, il Giudice tratteneva la causa in decisione riservandosi all'esito l'adozione dei provvedimenti istruttori.
− La separazione tra le parti veniva pronunciata con sentenza n. 1613/2024 dell'intestato Tribunale.
− Dopo la rimessione della causa sul ruolo, con ordinanza del 19.9.2024, il Giudice conferiva incarico ai
Servizi sociali territorialmente competenti per la presa in carico del nucleo.
− Successivamente, all'udienza del 21.1.2025 il Giudice, vista la relazione dei Servizi e sentiti i difensori delle parti, formulava alle stesse proposta conciliativa.
− All'esito, con ordinanza del 6.2.2025, preso atto dell'intervenuto raggiungimento di un accordo e vista la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero, che nulla opponeva, tratteneva la causa in decisione e si riservava di riferire al Collegio.
***
− Il Collegio, visto l'accordo intervenuto tra le parti e rilevato che le condizioni concordate risultano prive di profili di illegittimità e conformi all'interesse dei figli, oltre che congrue rispetto agli esiti dell'istruttoria espletata, ritiene di accogliere le stesse, con spese del presente procedimento interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2029/2024, R.G., richiamata la sentenza parziale n. 1613/2024 con cui è stata pronunciata la separazione tra i coniugi, provvede in conformità alle condizioni concordate dalle parti, che di seguito si riportano integralmente: Per
“- affido condiviso del figlio Per
- collocamento prevalente di presso la madre;
- il padre terrà con sé il minore secondo il seguente calendario: Per SETTIMANA 1: dal martedì alle ore 17.30/18 quando il papà prenderà dall'abitazione materna e fino al giovedì mattina quando ne curerà il riaccompagno a scuola. Per SETTIMANA 2: dal martedì alle ore 17.30/18 quando il papà prenderà dall'abitazione materna e fino al Per mercoledì mattina quando ne curerà il riaccompagno a scuola e dal venerdì ore 17.30/18 quando il papà prenderà dall'abitazione materna e fino alla domenica sera quando ne curerà il riaccompagno tra le ore 20.30/21.
-il minore, inoltre, trascorrerà sette giorni con ciascuno dei genitori durante le vacanze natalizie, alternativamente di anno in anno dal 24 al 30 dicembre e dal 30 dicembre al 6 gennaio, con sospensione dell'alternanza ordinaria dei fine- settimana e successiva ripresa della stessa in riferimento all'organizzazione del week-end precedente l'interruzione; -sabato
e domenica di Pasqua con il genitore con cui non ha trascorso il Natale e Pasquetta e giorno successivo (con riaccompagnamento a scuola la mattina) con l'altro genitore.
3 -Vacanze estive a settimane alternate presso ciascuno dei genitori, partendo con quello con cui non ha trascorso il fine settimana conclusivo del calendario ordinario. Con possibilità per ciascuno dei genitori di passare con il minore fino a due settimane consecutive da comunicare all'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno.
- Avvio di un percorso di sostegno alla genitorialità da parte di entrambi i coniugi, con apertura anche alla Per_ figlia maggiorenne se interessata e, quindi, consenziente a riprendere un rapporto con il padre.
- Monitoraggio del nucleo da parte dei Servizi Sociali e, in particolare, del calendario delle visite e della situazione scolastica del minore, per mesi 6 con deposito di relazione al Giudice Tutelare in caso di opportunità/emergere di criticità.
- Avvio di un percorso psicologico di sostegno al minore.
- Contributo al mantenimento del minore: con decorrenza dal mese di maggio 2024, CP_1 corrisponderà a , entro il giorno 15 di ogni mese, a titolo di concorso al mantenimento del figlio minore Parte_1
Per l'importo mensile di € 500,00, con rivalutazione annuale ISTAT, in caso di percezione dell'AU al 50 % tra le parti
o l'importo mensile di 400,00, sempre rivalutabili ISTAT, in caso di percezione dell'AU al 100 % a favore di Pt_1
- Le spese straordinarie, come da Protocollo del Tribunale di Treviso, vengono poste per il 70 % a capo di
[...]
e per il restante 30% a carico di . CP_1 Parte_1
- Contributo al mantenimento della signor : il signor inoltre, alla luce dell'attuale disparità Pt_1 CP_1 reddituale tra i coniugi, corrisponderà alla moglie entro il giorno 15 di ogni mese, con decorrenza dal luglio 2024, quale contributo al suo mantenimento, l'importo mensile di € 100,00, somma soggetta a rivalutazione ISTAT;
Per_
- niente sarà versato provvisoriamente dal padre per la figlia data l'attuale occupazione lavorativa della stessa;
- il padre dà atto della propria disponibilità a sostenere la figlia con un assegno di mantenimento e per le spese straordinarie, laddove la stessa decidesse di riprendere gli studi, purché adeguatamente e preventivamente informato;
- spese di lite compensate. Per
- Le parti dichiarano di prestare acquiescenza alla sentenza e di rinunciare all'ascolto del figlio minore ”
- Dà atto che i coniugi hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
- Spese di lite interamente compensate.
- Dispone la trasmissione di copia della presente sentenza ai Servizi Sociali territorialmente competenti per quanto statuito in parte dispositiva.
Così deciso in Treviso nella Camera di Consiglio dell'11/02/2025
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
Il Giudice relatore dott.ssa Cristina Bandiera
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