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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 14/03/2025, n. 448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 448 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2187/2020 segue verbale dell'udienza del 14.3.25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, nella persona del la dott.ssa Ottavia Urto, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c. nella causa iscritta al N.R.G. 2187/2020, avente ad oggetto: opposizione
a decreto ingiuntivo
TRA
(P.IVA.: ), in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, come da procura in calce al ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo , congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avvocati Vittorio De Franco e
Ileana De Santis, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, sito in Catanzaro, Via Milelli n. 34
-PARTE OPPONENTE –
CONTRO
(P.IVA.: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, come da procura in calce alla memoria di costituzione, dall'Avv. Mariateresa Camastra, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in alla Via CP_1
Roma Vico III n. 4
pagina 1 di 14
Proc. N.R.G.A.C. 2187/2020 - PARTE OPPOSTA –
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da scritti difensivi e verbale dell'udienza del 14.03.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.06.2020 regolarmente notificato, la
[...]
ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 198/2020 emesso dal Tribunale di Catanzaro, con il quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore del di , della CP_1 CP_1 somma di € 54.001,17, oltre accessori di legge e spese del proced imento monitorio – credito derivante dal mancato pagamento dei canoni di locazione relativi all'immobile sito nel Comune di e concesso in CP_1 locazione all'odierna opponente.
L'opponente premetteva: che con contratto del 18.07.2000, rep. n. 8, registrato in Catanzaro al n. 2818 , serie 1, il Comune Controparte_1 concedeva in locazione l'immobile di sua proprietà alla la Parte_1 quale lo utilizzava quale sede della denominata “La Ginestra Pt_2
Hospital”; che l'immobile oggetto del contratto era stato realizzato per ospitare una struttura sociosanitaria, ma che tuttavia era rimasto a lungo inutilizzato, di talché la aveva dovuto effettuare dei lavori di Pt_1 adeguamento e rinnovamento dei locali , il cui costo era stato portato in compensazione con i canoni di locazione dovuti , come pattuito;
che la conduttrice, nel corso del lungo rapporto contrattuale, aveva altresì provveduto ad effettuare ed anticipare il costo anche degli ulteriori lavori di manutenzione straordinaria via via resisi necessari, portando in compensazione con i canoni di locazione anche tali costi;
che in data 5 agosto 2016, il Servizio Prevenzione Igiene e Sicurezza Ambienti di Lavoro
(S.P.I.S.A.L.) dell' , all'esito di un sopralluogo presso i Controparte_2 locali della aveva riscontrato e contestato alcune violazioni in merito Pt_2 alla normativa in materia di prevenzione infortuni e di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro;
che, in particolare, gli Ufficiali di P.G. intervenuti e pagina 2 di 14
Proc. N.R.G.A.C. 2187/2020 l'assistente tecnico dello accertavano che l'edificio non possedeva la CP_3 stabilità e la solidità “che corrispondono al loro tipo d'impiego e alle caratteristiche ambientali” e che l'immobile non poteva considerarsi ben asciutto e difeso contro l'umidità; che essi disponevano che il datore di lavoro doveva provvedere ad effettuare le riparazioni delle lesioni, nonché allegare una perizia asseverata sulla solidità della struttura e l'assenza di pericolo di crollo e doveva rimuovere sia le scrostature che le cause che le avevano determinate, lavori da eseguire entro 90 giorni dalla consegna del verbale;
che, nel predetto verbale, si informava il contravventore che se avesse ottemperato alle prescrizioni nel termine fissato, sarebbe stato ammesso al pagamento della sanzione amministrativa in forma ridotta ed il procedimento penale sarebbe stato archiviato;
che i lavori da effettuare dovevano considerarsi di manutenzione straordinaria e come tali dovevano essere effettuati dal Comune proprietario dell'immobile; che il Sindaco del
Comune veniva notiziato delle problematiche , affinché potesse provvedere ad effettuare tali lavori, ma gli incontri con lo stesso e con gli altri membri della giunta non sortivano effetto alcuno in merito alla pianificazione degli interventi, così che la società si vedeva costretta a provvedere ad eseguire a proprie spese alcuni interventi – tuttavia non risolutivi - e a domandare Contr all'ufficio dell' due proroghe del termine originariamente concesso;
che, per tali ragioni, la società trasferiva l'intera attività socio-sanitaria presso altra struttura a partire dal 30 settembre 2017; che dal 1° ottobre 2017 fino alla cessazione del rapporto locativo nel 2019, l'Amministrazione non Contr effettuava i lavori prescritti dall' , impedendo di fatto alla società opponente di riprendere il godimento dell'immobile.
Tanto premesso, la eccepiva l'inadempimento dell'Ente Parte_1 locatore ai sensi degli artt. 1218, 1460 e 1575 c.c., deducendo che l'impossibilità totale del godimento del bene, a causa delle carenze strutturali non sanate e della non conformità dell'immobile alla disciplina in materia di sicurezza sul lavoro , avrebbe determinato il venir meno del diritto del concedente a pretendere la controprestazione, legittimando la sospensione del pagamento del canone da parte del la conduttrice.
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Proc. N.R.G.A.C. 2187/2020 Domandava, inoltre, in via riconvenzionale, il risarcimento dei danni asseritamente cagionati dalla condotta inadempiente del
[...]
: più segnatamente, secondo la prospettazione di parte CP_1 opponente, a causa delle criticità rilevate dallo , la società aveva CP_3 dovuto sopportare l'irrogazione della sanzione amministrativa da parte C de 'ASP nonché i costi delle opere di adeguamento della struttura e d aveva perso una quota importante della sua capacità recettiva, atteso che l'accorpamento delle due sedi aziendali aveva determinato il venir meno di ben 40 posti letto.
Infine, domandava la condanna dell'Ente opposto al pagamento dell'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale ai sensi dell'art. 34 L. n. 392/1978, atteso che l'anticipata cessazione del godimento dell'immobile avrebbe altresì impedito il rinnovo della convenzione con il
Comune di . CP_1
In virtù di quanto innanzi esposto , la ha formulato le Parte_1 seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per le ragioni di cui in narrativa a. revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n . 198/2020 del 18/02/2020 emesso dal
Tribunale Civile di Catanzaro nell'ambito del procedimento R.G. n.
6460/2019; b. accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa sottesa al
d.i. opposto con ogni conseguenza di legge;
in via riconvenzionale: c. accertare e dichiarare l'inadempimento del e per Controparte_1
l'effetto condannarlo al risarcimento del danno nella misura risultante dall'istruttoria o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia;
d. condannare il Comune opposto al pagamento dell'indennità di cui all'art.
34 della l. n. 392/1978 nella misura di legge . Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.”
Si costituiva in giudizio il , che deduceva Controparte_1
l'infondatezza dell'opposizione avversaria, rilevando: che, in primo luogo, la stessa opponente non aveva smentito di essere morosa dei canoni di locazione posti a fondamento del ricorso monitorio;
che il contratto di concessione in uso stipulato tra il e la Controparte_1 Pt_1
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Proc. N.R.G.A.C. 2187/2020 disciplinava, all'art. 6, l'esecuzione da parte della società Pt_1 concessionaria dei primi lavori di manutenzione straordinaria, prevedendone l'esecuzione a carico “una tantum” dell'impresa concessionaria e con oneri a carico del mediante Controparte_1 scomputo del 70% dei primi canoni di concessione sino al saldo;
che, con atto del Consiglio Comunale n. 26 del 18.12.2012, era stata approvata una modifica parziale dell'art. 6, disponendosi che, a causa delle difficoltà economiche ed operative dell'Ente, si prevedeva “una generale possibilità di esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria da parte dell'affidatario e non solo una tantum e nel rispetto della procedura prevista dall'art. 6 del contratto”; che, per tali ragioni, non può ritenersi sussistere alcun inadempimento del Comune concedente;
che, quanto ai danni domandati in via riconvenzionale, la documentazione prodotta dalla controparte appare insufficiente nonché in parte inconferente, atteso che l'unica fattura afferente ai lavori eseguiti sull'immobile comunale non specifica alcunché in ordine al tipo di intervento effettuato, mentre le altre fatture concernono lavori effettuati su altro immobile di proprietà dell'opponente; che la società concessionaria non aveva trasmesso al il verbale elevato dallo con ciò impedendo all'Ente di CP_1 CP_3 partecipare al sopralluogo e di interloquire sulle contestazioni;
che dalle contestazioni contenute nel verbale emergerebbe che i lavori da effettuare non potevano essere ritenuti di straordinaria amministrazione;
che non era dovuta alcuna indennità per perdita di avviamento commerciale, in quanto non vi era stata risoluzione anticipata del contratto, ma lo stesso era giunto a scadenza naturale e la società non aveva formalizzato alcuna richiesta di rinnovo della concessione.
Per tali ragioni, il rassegnava le seguenti Controparte_1 conclusioni: “Voglia l'On. Tribunale adito, contrariis reiectis: in via preliminare, concedere la provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo opposto;
nel merito, rigettare tutte le avversarie domande, ivi compresa
l'avversa domanda riconvenzionale, poiché inammissibili ed infondate sia in fatto che in diritto per i motivi sopra indicati e per l'effetto confermare
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Proc. N.R.G.A.C. 2187/2020 il Decreto Ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari.”
Il precedente G.I. rigettava la richiesta di provvisoria esecuzione e concedeva termine di 15 giorni per l'instaurazione del procedimento di mediazione obbligatoria.
Esperita con esito negativo la procedura media -conciliativa (cfr. verbale negativo di mediazione), la causa veniva istruita mediante prova per testi.
In data 27/06/2023, la causa veniva riassegnata allo scriven te magistrato, che la rinviava all'odierna udienza per la discussione ai sensi dell'art. 429
c.p.c.
***
L'opposizione è infondata e non merita, pertanto, accoglimento.
Com'è noto, il soggetto che agisce in giudizio per l'adempimento di una prestazione contrattuale deve fornire la prova del titolo costitutivo del suo diritto, limitandosi ad allegare l'inadempimento o l'inesatta esecuzione della prestazione ad opera della controparte, su cui invece incombe l'onere di dimostrare il fatto estintivo costituito dall'adempimento e/o dall'esatta esecuzione della prestazione resa (Cass. civ., 13533/2001; Cass. civ.,
10261/2000).
Parte opposta ha soddisfatto l'onere probatorio sulla stessa gravante, avendo prodotto in giudizio il contratto di locazione ed avendo allegando l'inadempimento dell'opponente – circostanza non contestata – consistito nell'omesso pagamento delle mensilità relative ai mesi da ottobre 2017 sino al luglio 2019, in virtù del quale il Comune di ha ottenuto il CP_1 decreto ingiuntivo opposto.
La dal canto suo, non ha contestato la morosità , Parte_1 essendosi limitata a giustificare la sospensione del pagamento dei canoni di locazione alla luce del presunto inadempimento del locatore, il quale, a suo avviso, avrebbe omesso di eseguire la manutenzione straordinaria sull'immobile, determinandone l'inutilizzabilità e costringendo la società Parte conduttrice a trasferire la sede aziendale della altrove al fine di poter continuare l'attività socio-sanitaria in sicurezza e non subire ulteriori pagina 6 di 14
Proc. N.R.G.A.C. 2187/2020 sanzioni, dopo quella irrogata dall' con verbale del Controparte_2
5.08.2016.
Tuttavia, parte opponente non ha fornito prova di quanto asserito.
Sul punto, secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza della Suprema
Corte, l'art. 1460 c.c. prevede una forma di autotutela che consente al conduttore, in presenza di un inadempimento del locatore, di sospendere legittimamente la sua prestazione, nel rispetto del canone della buona fede oggettiva, con la precisazione che in tema di locazione di immobili, il conduttore può sollevare l'eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c. non solo quando venga completamente a mancare la prestazione della controparte, ma anche nel caso in cui dall'inesatto adempimento del locatore derivi una riduzione del godimento del bene locato, purché la sospensione, totale o parziale, del pagamento del canone risulti giustificata dall'oggettiva proporzione dei rispettivi inade mpimenti, riguardata con riferimento al complessivo equilibrio sinallagmatico del contratto e all'obbligo di comportarsi secondo buona fede.
Se, infatti, da un lato la cd. exceptio inadimpleti contracuts di cui all'art. 1460 c.c. legittima la sospensione totale o parziale dell'adempimento soltanto quando venga completamente a mancare la prestazione della controparte, dall'altro, la cd. exceptio non rite adimpleti contractus, ex art. 1460, 2 comma, c.c., postula la proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti, da valutare in relazione all'intero equilibrio del contratto ed alla buona fede.
Più segnatamente, l'art. 1460 c.c. prevede una forma di autotutela che attiene alla fase esecutiva e non genetica del rapporto, consentendo al conduttore, in presenza di un inadempimento del locatore, di sospendere la sua prestazione nel rispetto del canone della buona fede oggettiva, senza la necessità di adire il giudice ai sensi dell'art. 1578 c.c., che offre al conduttore una tutela contro i vizi della cosa locata esi stenti al momento della consegna, il che presuppone l'accertamento giudiziale dell'inadempimento del locatore ai propri obblighi ed incide direttamente sulla fonte dell'obbligazione (Cass. civ. n. 16890/2021; Cass. civ. n.
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Proc. N.R.G.A.C. 2187/2020 16917/2019; Cass. civ. n. 22039/2 017).
Per stabilire in concreto, dunque, se l'eccezione di inadempimento sia stata sollevata in buona fede oppure no, il giudice di merito deve verificare “se la condotta della parte inadempiente, avuto riguardo all'incidenza sulla funzione economico-sociale del contratto, abbia influito sull'equilibrio sinallagmatico dello stesso, in rapporto all'interesse perseguito dalla parte, e perciò abbia legittimato, casualmente e proporzionalmente la sospensione dell'adempimento dell'altra parte (Cass. 04/02/2009, n. 2720;
v. anche Cass. 10/11/2003, 16822)”.
La buona fede oggettiva esige, altresì, che “la difesa sia proporzionale all'offesa”, per cui soltanto un inadempimento integrale legittima una sospensione integrale della prestazione corrispettiva (Cass. civ. ord.
16917/2012).
Alla luce dei principi giurisprudenziali richiamati, s'impone innanzitutto una valutazione circa il verificarsi o meno di uno squilibrio sinallagmatico del rapporto contrattuale in esame, eventualmente causato da un'accertata condotta inadempiente di parte locatrice, tale da giustificare - avuto riguardo alla funzione economica del contratto - la sospensione totale, di fatto posta in essere da parte conduttrice, dell'obbligazione avente ad oggetto la corresponsione dei canoni di locazione;
poi la verifica che la sospensione dell'obbligazione contrattuale del la conduttrice sia sorretta da buona fede e, comunque, proporzionale all'inadempimento della controparte.
Da ciò consegue che laddove il conduttore abbia in ogni caso continuato a godere dell'immobile, nonostante la presenza dei vizi e, quindi, abbia comunque ricevuto la prestazione, non p ossa sospendere l'intera sua prestazione, perché in questo caso mancherebbe la proporzionalità tra i due inadempimenti.
Laddove, invece, i problemi che presenta il cespite riducano la fruibilità del bene stesso, è possibile una sospensione, come una riduzione del canone, laddove siano conformi a buona fede ovvero proporzionali all'inadempimento del locatore.
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Proc. N.R.G.A.C. 2187/2020 Ebbene, passando alla valutazione del caso specifico, del tutto indimostrata
è rimasta l'allegazione di parte opponente in merito a l mancato godimento dell'immobile causato dall'inerzia di parte locatrice, la quale non si sarebbe attivata per risolvere i problemi riscontrati dallo dell' CP_3 [...]
, a seguito del sopralluogo eseguito in data 5.08.2016. CP_2
A tale proposito è bene innanzitutto precisare che il contratto stipulato tra le parti, all'art. 6 prevede che “L'ordinaria manutenzione dell'immobile e del parco antistante è a totale carico della Ditta aggiudicataria;
mentre quella straordinaria è a carico dell'Amministrazione Comunale, a norma di legge”.
Nel caso di specie, non risulta dagli atti del presente g iudizio e dall'istruttoria svolta che gli interventi da realizzare sull'immobile locato rientrassero nella manutenzione straordinaria e, dunque, fossero a carico dell' convenuto. CP_5
Più precisamente, nel verbale dello in atti (cfr. all. n. 4 della CP_3 produzione di parte opponente) sono stati indicati una serie di interventi che non possono che ricondursi all'ordinaria manutenzione dell'immobile, atteso che non riguardano la rinnovazione e sostituzione di parti strutturali e portanti dell'edificio: tra le prescrizioni impartite, vi è la riparazione delle lesioni presenti sui muri, la rimozione di scrostature dell'intonaco determinate dall'umidità, il ripristino delle pareti e dei soffitti mediante tinteggiatura a tinta chiara.
Nel predetto verbale, si prescriveva, inoltre, alla società odierna opponente di mantenere la temperatura nei luoghi di lavoro adeguata all'organismo umano durante il tempo di lavoro, di sottoporre gli ambienti a regolare pulitura per assicurare condizioni igieniche adeguate e di modificare la porta di accesso alla camera mortuaria per impedire l'intrusione di animali che avrebbero potuto compromettere le condizioni igieniche della stessa.
Quanto alla stabilità dell'edificio, il verbale dello , pur avendo CP_3 accertato la presenza di lesioni sui muri, non prescrive alcun intervento sullo stabile, né accerta l'inagibilità dello stesso, limitandosi ad ordinare alla di richiedere la consulenza di un tecnico abilitato che Parte_1
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Proc. N.R.G.A.C. 2187/2020 attesti, mediante una perizia asseverata, la solidità della struttura e l'assenza di pericoli di crollo.
La stessa opponente, nelle note depositate in data 23.01.2025, rileva che gli ufficiali di P.G. e i tecnici dello hanno soltanto “messo in CP_3 discussione la solidità della struttura” - e non accertato l'instabilità della stessa.
Parimenti, in relazione alla presenza di umidità, non vi è prova che i fenomeni infiltrativi dipendano da cause strutturali.
Non risulta, inoltre, agli atti del giudizio qualsivoglia ulteriore produzione probatoria dalla quale possa evincersi la necessità - nell'ottobre 2017 - di interventi di manutenzione straordinaria sull'immobile locato per cui è causa.
Ed invero, gli articoli di giornale prodotti dalla oltre a Parte_1 non specificare la tipologia di interventi di cui necessitava l'immobile de quo, sono stati pubblicati nel 2020 e nel 2022 e, per tanto, non offrono alcun elemento di prova in relazione alle condizioni dell'edificio al momento della sospensione, da parte dell'opponente, del canone di locazione, ovvero nell'ottobre dell'anno 2017.
Allo stesso modo, del tutto irrilevante appare la circostanza che siano stati stanziati i fondi del PNRR destinati al Comune di per la CP_1 ristrutturazione dell'immobile locato, atteso che si tratta di circostanz e successive (2022-2023) e che, in ogni caso, non vi è prova degli specifici interventi programmati.
Non solo parte opponente non ha dato prova dell'instabilità della costruzione, ma non ha dimostrato che dalle infiltrazioni e dalle altre criticità riscontrate sia derivata un'inservibilità anche solo parziale dell'immobile (che comunque non avrebbe mai giustificato la totale sospensione del pagamento del canone).
Inoltre, nessun rilievo può ascriversi alla circostanza che il
[...]
fosse a conoscenza o meno dell'elevazione del verbale, atteso che CP_1 non vi è prova che i lavori da effettuare fossero di straordinaria amministrazione e come tali a carico del locatore.
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Proc. N.R.G.A.C. 2187/2020 Deve, pertanto, concludersi che la conduttrice ha illegittimamente sospeso la corresponsione del canone di locazione in favore del Comune di
. CP_1
Ne consegue il rigetto dell'opposizione e, per l'effetto, la conferma del decreto ingiuntivo n. 198/2020.
Appare infondata la domanda riconvenzionale di parte opponente volta alla condanna dell'opposto al risarcimento dei danni asseritamente subiti a causa dell'inadempimento della controparte.
Difatti, appurato che non vi è stato alcun inadempimento contrattuale da parte del , ne consegue il rigetto della domanda Controparte_1 risarcitoria formulata dall'opponente.
Parte opponente ha altresì domandato in via riconvenzionale la condanna della controparte a corrisponderle l'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale.
La domanda è fondata per le ragioni di seguito indicate.
Giova premettere che l'indennità di avviamento commerciale assolve ad una funzione riparatoria, mirando a compensare i disagi e i costi che il conduttore dovrà affrontare, a causa della volontà di recesso del locatore, per la perdita della sede in cui svolge la propria attività commerciale.
La Suprema Corte, al riguardo, ha chiarito che il diritto all'indennità per la perdita di avviamento commerciale consegue “automaticamente ed in misura prestabilita alla cessazione del contratto di locazione di immobile ad uso diverso da quello di abitazione, senza che sia necessaria la sussistenza in concreto dell'avviamento e della sua perdita o senza che rilevi la circostanza che il conduttore, successivamente alla disdetta del contratto, abbia cessato di svolgere ogni attività nell'immobile locato prima della cessazione del rapporto” (cfr. Cass. n. 7528/2009; n.
12279/2000).
Presupposti per il riconoscimento del diritto all'indennità sono, dunque, la sussistenza di una locazione ad uso non abitativo , la scadenza del contratto per finita locazione e la destinazione dell'immobile locato ad attività che comportino contatti diretti con il pubblico degli utenti e dei consumatori .
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Proc. N.R.G.A.C. 2187/2020 In particolare, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità , occorre che “l'immobile locato sia effettivamente destinato ad attività che comportino il contatto con il pubblico e che, quindi, sia aperto alla frequentazione diretta ed indifferenziata dei clienti, che abbiano necessità ed interesse ad entrare in contatto con l'impresa.
A tal fine grava sul conduttore l'onere di fornire con qualsiasi mezzo la prova della relativa situazione di fatto, sempre che siffatta frequentazione non risulti implicitamente in virtù del notorio, dalla destinazione dell'immobile ad attività che necessariamente la implichi” (cfr. Cass. n.
12884/2012; Cass. n. 12278/10).
In ogni caso, in virtù di quanto previsto dall'art. 34, L. 392/1978 (Legge equo canone), il locatore non è tenuto a corrispondere l'indennità di avviamento se il rapporto di locazione è cessato a causa di ris oluzione per inadempimento, disdetta o recesso del conduttore o per effetto di una delle procedure previste dal R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (Legge fallimentare).
Nel caso di specie, non può revocarsi in dubbio che l'immobile condotto in locazione dalla fosse destinato allo svolgimento di Parte_1 un'attività commerciale, considerata anche la capacità recettiva della R.S.A.
“La Ginestra Hospital”.
Trattasi, inoltre, in maniera evidente, di attività che implica necessariamente il contatto con il pubblico . Queste ultime circostanze peraltro non sono state oggetto di contestazione da parte del CP_1 opposto.
Nella fattispecie, il rapporto di locazione intercorso tra le parti pacificamente non si è sciolto per inadempimento o recesso unilaterale del conduttore, ma per scadenza del termine contrattualmente convenuto .
Si osserva, inoltre, che nel contratto di locazione oggetto del giudizio è pattuita, all'art. 2, una durata di anni diciannove, rinnovabile previo accordo tra le parti per uguale periodo.
Parte opponente ha provato di aver manifestato alla controparte, nei termini contrattualmente stabiliti, la volontà di rinnovare la locazio ne prossima alla scadenza (cfr. all.ti 11 e 12 della produzione di parte opponente),
pagina 12 di 14
Proc. N.R.G.A.C. 2187/2020 producendo le missive inoltrate al in data 13 ottobre Controparte_1
2017 e 9 aprile 2018 (sul punto si precisa che l'opposto, non solo non ha contestato di aver ricevuto le predette missive, ma ha anche prodotto la sua missiva di riscontro a quella della datata 13 ottobre 2017, Parte_1 cfr. all. “Lettera prot 4393 del 23102017”).
Alla luce di quanto rilevato, non vi è dubbio che la mancata rinnovazione del contratto di locazione non sia dipesa dalla volontà o dalla iniziativa della conduttrice.
Pertanto, atteso che risulta provato che in data 19/07/2019 il contratto di locazione ad uso commerciale stipulato tra le parti si è risolto per cause diverse da quelle che ai sensi del primo comma dell'art. 34 della L. n.
392/1978 ostano all'insorgenza de l diritto all'indennità di avviamento commerciale in capo alla parte conduttrice, ne consegue che parte opponente ha diritto all'indennità pari ad € 44.931,78, corrispondente all'ultimo canone di locazione (€ 2.496,21, cfr. “sollecito pagamento canoni scaduti” della produzione di parte opposta) moltiplicato per n. 18 mensilità.
Su tale somma sono dovuti gli interessi dalla data di sca denza del contratto sino al soddisfo.
Non può, invece, essere riconosciuta la rivalutazione monetaria. La giurisprudenza ha, infatti, specificato che “l'indennità in oggetto ha natura di debito di valuta (atteso che la legge quantifica il suddetto debito in una precisa somma di denaro pari a un determinato numero di mensilità del canone) e non di valore, con la conseguenza che l'indennità è soggetta al principio nominalistico e quindi nella determina zione della stessa va esclusa la rivalutazione monetaria” (Cass. n. 12090/1998 e Cass. n.
5265/1993).
Le spese del presente giudizio vanno compensate in quanto le parti sono reciprocamente soccombenti .
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattes a ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
pagina 13 di 14
Proc. N.R.G.A.C. 2187/2020 1) Rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo e conferma il Decreto
Ingiuntivo n. 198/2020, emesso dal Tribunale di Catanzaro il 18/0 2/2020
e lo dichiara esecutivo;
2) Rigetta la domanda risarcitoria spiegata da parte opponente;
3) Condanna il al pagamento, in favore Controparte_1 della , dell'importo di € 44.931,78, a Parte_1 titolo di indennità di avviamento commerciale ex art. 34 della Legge n.
392/1978, oltre interessi al tasso legale dalla data di scadenza del contratto (19/07/2019) fino all'effettivo soddisfo;
4) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti .
Così deciso, in Catanzaro il 14.03.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ottavia Urto
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Proc. N.R.G.A.C. 2187/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, nella persona del la dott.ssa Ottavia Urto, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c. nella causa iscritta al N.R.G. 2187/2020, avente ad oggetto: opposizione
a decreto ingiuntivo
TRA
(P.IVA.: ), in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, come da procura in calce al ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo , congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avvocati Vittorio De Franco e
Ileana De Santis, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, sito in Catanzaro, Via Milelli n. 34
-PARTE OPPONENTE –
CONTRO
(P.IVA.: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, come da procura in calce alla memoria di costituzione, dall'Avv. Mariateresa Camastra, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in alla Via CP_1
Roma Vico III n. 4
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Proc. N.R.G.A.C. 2187/2020 - PARTE OPPOSTA –
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da scritti difensivi e verbale dell'udienza del 14.03.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.06.2020 regolarmente notificato, la
[...]
ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 198/2020 emesso dal Tribunale di Catanzaro, con il quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore del di , della CP_1 CP_1 somma di € 54.001,17, oltre accessori di legge e spese del proced imento monitorio – credito derivante dal mancato pagamento dei canoni di locazione relativi all'immobile sito nel Comune di e concesso in CP_1 locazione all'odierna opponente.
L'opponente premetteva: che con contratto del 18.07.2000, rep. n. 8, registrato in Catanzaro al n. 2818 , serie 1, il Comune Controparte_1 concedeva in locazione l'immobile di sua proprietà alla la Parte_1 quale lo utilizzava quale sede della denominata “La Ginestra Pt_2
Hospital”; che l'immobile oggetto del contratto era stato realizzato per ospitare una struttura sociosanitaria, ma che tuttavia era rimasto a lungo inutilizzato, di talché la aveva dovuto effettuare dei lavori di Pt_1 adeguamento e rinnovamento dei locali , il cui costo era stato portato in compensazione con i canoni di locazione dovuti , come pattuito;
che la conduttrice, nel corso del lungo rapporto contrattuale, aveva altresì provveduto ad effettuare ed anticipare il costo anche degli ulteriori lavori di manutenzione straordinaria via via resisi necessari, portando in compensazione con i canoni di locazione anche tali costi;
che in data 5 agosto 2016, il Servizio Prevenzione Igiene e Sicurezza Ambienti di Lavoro
(S.P.I.S.A.L.) dell' , all'esito di un sopralluogo presso i Controparte_2 locali della aveva riscontrato e contestato alcune violazioni in merito Pt_2 alla normativa in materia di prevenzione infortuni e di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro;
che, in particolare, gli Ufficiali di P.G. intervenuti e pagina 2 di 14
Proc. N.R.G.A.C. 2187/2020 l'assistente tecnico dello accertavano che l'edificio non possedeva la CP_3 stabilità e la solidità “che corrispondono al loro tipo d'impiego e alle caratteristiche ambientali” e che l'immobile non poteva considerarsi ben asciutto e difeso contro l'umidità; che essi disponevano che il datore di lavoro doveva provvedere ad effettuare le riparazioni delle lesioni, nonché allegare una perizia asseverata sulla solidità della struttura e l'assenza di pericolo di crollo e doveva rimuovere sia le scrostature che le cause che le avevano determinate, lavori da eseguire entro 90 giorni dalla consegna del verbale;
che, nel predetto verbale, si informava il contravventore che se avesse ottemperato alle prescrizioni nel termine fissato, sarebbe stato ammesso al pagamento della sanzione amministrativa in forma ridotta ed il procedimento penale sarebbe stato archiviato;
che i lavori da effettuare dovevano considerarsi di manutenzione straordinaria e come tali dovevano essere effettuati dal Comune proprietario dell'immobile; che il Sindaco del
Comune veniva notiziato delle problematiche , affinché potesse provvedere ad effettuare tali lavori, ma gli incontri con lo stesso e con gli altri membri della giunta non sortivano effetto alcuno in merito alla pianificazione degli interventi, così che la società si vedeva costretta a provvedere ad eseguire a proprie spese alcuni interventi – tuttavia non risolutivi - e a domandare Contr all'ufficio dell' due proroghe del termine originariamente concesso;
che, per tali ragioni, la società trasferiva l'intera attività socio-sanitaria presso altra struttura a partire dal 30 settembre 2017; che dal 1° ottobre 2017 fino alla cessazione del rapporto locativo nel 2019, l'Amministrazione non Contr effettuava i lavori prescritti dall' , impedendo di fatto alla società opponente di riprendere il godimento dell'immobile.
Tanto premesso, la eccepiva l'inadempimento dell'Ente Parte_1 locatore ai sensi degli artt. 1218, 1460 e 1575 c.c., deducendo che l'impossibilità totale del godimento del bene, a causa delle carenze strutturali non sanate e della non conformità dell'immobile alla disciplina in materia di sicurezza sul lavoro , avrebbe determinato il venir meno del diritto del concedente a pretendere la controprestazione, legittimando la sospensione del pagamento del canone da parte del la conduttrice.
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Proc. N.R.G.A.C. 2187/2020 Domandava, inoltre, in via riconvenzionale, il risarcimento dei danni asseritamente cagionati dalla condotta inadempiente del
[...]
: più segnatamente, secondo la prospettazione di parte CP_1 opponente, a causa delle criticità rilevate dallo , la società aveva CP_3 dovuto sopportare l'irrogazione della sanzione amministrativa da parte C de 'ASP nonché i costi delle opere di adeguamento della struttura e d aveva perso una quota importante della sua capacità recettiva, atteso che l'accorpamento delle due sedi aziendali aveva determinato il venir meno di ben 40 posti letto.
Infine, domandava la condanna dell'Ente opposto al pagamento dell'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale ai sensi dell'art. 34 L. n. 392/1978, atteso che l'anticipata cessazione del godimento dell'immobile avrebbe altresì impedito il rinnovo della convenzione con il
Comune di . CP_1
In virtù di quanto innanzi esposto , la ha formulato le Parte_1 seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per le ragioni di cui in narrativa a. revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n . 198/2020 del 18/02/2020 emesso dal
Tribunale Civile di Catanzaro nell'ambito del procedimento R.G. n.
6460/2019; b. accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa sottesa al
d.i. opposto con ogni conseguenza di legge;
in via riconvenzionale: c. accertare e dichiarare l'inadempimento del e per Controparte_1
l'effetto condannarlo al risarcimento del danno nella misura risultante dall'istruttoria o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia;
d. condannare il Comune opposto al pagamento dell'indennità di cui all'art.
34 della l. n. 392/1978 nella misura di legge . Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.”
Si costituiva in giudizio il , che deduceva Controparte_1
l'infondatezza dell'opposizione avversaria, rilevando: che, in primo luogo, la stessa opponente non aveva smentito di essere morosa dei canoni di locazione posti a fondamento del ricorso monitorio;
che il contratto di concessione in uso stipulato tra il e la Controparte_1 Pt_1
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Proc. N.R.G.A.C. 2187/2020 disciplinava, all'art. 6, l'esecuzione da parte della società Pt_1 concessionaria dei primi lavori di manutenzione straordinaria, prevedendone l'esecuzione a carico “una tantum” dell'impresa concessionaria e con oneri a carico del mediante Controparte_1 scomputo del 70% dei primi canoni di concessione sino al saldo;
che, con atto del Consiglio Comunale n. 26 del 18.12.2012, era stata approvata una modifica parziale dell'art. 6, disponendosi che, a causa delle difficoltà economiche ed operative dell'Ente, si prevedeva “una generale possibilità di esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria da parte dell'affidatario e non solo una tantum e nel rispetto della procedura prevista dall'art. 6 del contratto”; che, per tali ragioni, non può ritenersi sussistere alcun inadempimento del Comune concedente;
che, quanto ai danni domandati in via riconvenzionale, la documentazione prodotta dalla controparte appare insufficiente nonché in parte inconferente, atteso che l'unica fattura afferente ai lavori eseguiti sull'immobile comunale non specifica alcunché in ordine al tipo di intervento effettuato, mentre le altre fatture concernono lavori effettuati su altro immobile di proprietà dell'opponente; che la società concessionaria non aveva trasmesso al il verbale elevato dallo con ciò impedendo all'Ente di CP_1 CP_3 partecipare al sopralluogo e di interloquire sulle contestazioni;
che dalle contestazioni contenute nel verbale emergerebbe che i lavori da effettuare non potevano essere ritenuti di straordinaria amministrazione;
che non era dovuta alcuna indennità per perdita di avviamento commerciale, in quanto non vi era stata risoluzione anticipata del contratto, ma lo stesso era giunto a scadenza naturale e la società non aveva formalizzato alcuna richiesta di rinnovo della concessione.
Per tali ragioni, il rassegnava le seguenti Controparte_1 conclusioni: “Voglia l'On. Tribunale adito, contrariis reiectis: in via preliminare, concedere la provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo opposto;
nel merito, rigettare tutte le avversarie domande, ivi compresa
l'avversa domanda riconvenzionale, poiché inammissibili ed infondate sia in fatto che in diritto per i motivi sopra indicati e per l'effetto confermare
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Proc. N.R.G.A.C. 2187/2020 il Decreto Ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari.”
Il precedente G.I. rigettava la richiesta di provvisoria esecuzione e concedeva termine di 15 giorni per l'instaurazione del procedimento di mediazione obbligatoria.
Esperita con esito negativo la procedura media -conciliativa (cfr. verbale negativo di mediazione), la causa veniva istruita mediante prova per testi.
In data 27/06/2023, la causa veniva riassegnata allo scriven te magistrato, che la rinviava all'odierna udienza per la discussione ai sensi dell'art. 429
c.p.c.
***
L'opposizione è infondata e non merita, pertanto, accoglimento.
Com'è noto, il soggetto che agisce in giudizio per l'adempimento di una prestazione contrattuale deve fornire la prova del titolo costitutivo del suo diritto, limitandosi ad allegare l'inadempimento o l'inesatta esecuzione della prestazione ad opera della controparte, su cui invece incombe l'onere di dimostrare il fatto estintivo costituito dall'adempimento e/o dall'esatta esecuzione della prestazione resa (Cass. civ., 13533/2001; Cass. civ.,
10261/2000).
Parte opposta ha soddisfatto l'onere probatorio sulla stessa gravante, avendo prodotto in giudizio il contratto di locazione ed avendo allegando l'inadempimento dell'opponente – circostanza non contestata – consistito nell'omesso pagamento delle mensilità relative ai mesi da ottobre 2017 sino al luglio 2019, in virtù del quale il Comune di ha ottenuto il CP_1 decreto ingiuntivo opposto.
La dal canto suo, non ha contestato la morosità , Parte_1 essendosi limitata a giustificare la sospensione del pagamento dei canoni di locazione alla luce del presunto inadempimento del locatore, il quale, a suo avviso, avrebbe omesso di eseguire la manutenzione straordinaria sull'immobile, determinandone l'inutilizzabilità e costringendo la società Parte conduttrice a trasferire la sede aziendale della altrove al fine di poter continuare l'attività socio-sanitaria in sicurezza e non subire ulteriori pagina 6 di 14
Proc. N.R.G.A.C. 2187/2020 sanzioni, dopo quella irrogata dall' con verbale del Controparte_2
5.08.2016.
Tuttavia, parte opponente non ha fornito prova di quanto asserito.
Sul punto, secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza della Suprema
Corte, l'art. 1460 c.c. prevede una forma di autotutela che consente al conduttore, in presenza di un inadempimento del locatore, di sospendere legittimamente la sua prestazione, nel rispetto del canone della buona fede oggettiva, con la precisazione che in tema di locazione di immobili, il conduttore può sollevare l'eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c. non solo quando venga completamente a mancare la prestazione della controparte, ma anche nel caso in cui dall'inesatto adempimento del locatore derivi una riduzione del godimento del bene locato, purché la sospensione, totale o parziale, del pagamento del canone risulti giustificata dall'oggettiva proporzione dei rispettivi inade mpimenti, riguardata con riferimento al complessivo equilibrio sinallagmatico del contratto e all'obbligo di comportarsi secondo buona fede.
Se, infatti, da un lato la cd. exceptio inadimpleti contracuts di cui all'art. 1460 c.c. legittima la sospensione totale o parziale dell'adempimento soltanto quando venga completamente a mancare la prestazione della controparte, dall'altro, la cd. exceptio non rite adimpleti contractus, ex art. 1460, 2 comma, c.c., postula la proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti, da valutare in relazione all'intero equilibrio del contratto ed alla buona fede.
Più segnatamente, l'art. 1460 c.c. prevede una forma di autotutela che attiene alla fase esecutiva e non genetica del rapporto, consentendo al conduttore, in presenza di un inadempimento del locatore, di sospendere la sua prestazione nel rispetto del canone della buona fede oggettiva, senza la necessità di adire il giudice ai sensi dell'art. 1578 c.c., che offre al conduttore una tutela contro i vizi della cosa locata esi stenti al momento della consegna, il che presuppone l'accertamento giudiziale dell'inadempimento del locatore ai propri obblighi ed incide direttamente sulla fonte dell'obbligazione (Cass. civ. n. 16890/2021; Cass. civ. n.
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Proc. N.R.G.A.C. 2187/2020 16917/2019; Cass. civ. n. 22039/2 017).
Per stabilire in concreto, dunque, se l'eccezione di inadempimento sia stata sollevata in buona fede oppure no, il giudice di merito deve verificare “se la condotta della parte inadempiente, avuto riguardo all'incidenza sulla funzione economico-sociale del contratto, abbia influito sull'equilibrio sinallagmatico dello stesso, in rapporto all'interesse perseguito dalla parte, e perciò abbia legittimato, casualmente e proporzionalmente la sospensione dell'adempimento dell'altra parte (Cass. 04/02/2009, n. 2720;
v. anche Cass. 10/11/2003, 16822)”.
La buona fede oggettiva esige, altresì, che “la difesa sia proporzionale all'offesa”, per cui soltanto un inadempimento integrale legittima una sospensione integrale della prestazione corrispettiva (Cass. civ. ord.
16917/2012).
Alla luce dei principi giurisprudenziali richiamati, s'impone innanzitutto una valutazione circa il verificarsi o meno di uno squilibrio sinallagmatico del rapporto contrattuale in esame, eventualmente causato da un'accertata condotta inadempiente di parte locatrice, tale da giustificare - avuto riguardo alla funzione economica del contratto - la sospensione totale, di fatto posta in essere da parte conduttrice, dell'obbligazione avente ad oggetto la corresponsione dei canoni di locazione;
poi la verifica che la sospensione dell'obbligazione contrattuale del la conduttrice sia sorretta da buona fede e, comunque, proporzionale all'inadempimento della controparte.
Da ciò consegue che laddove il conduttore abbia in ogni caso continuato a godere dell'immobile, nonostante la presenza dei vizi e, quindi, abbia comunque ricevuto la prestazione, non p ossa sospendere l'intera sua prestazione, perché in questo caso mancherebbe la proporzionalità tra i due inadempimenti.
Laddove, invece, i problemi che presenta il cespite riducano la fruibilità del bene stesso, è possibile una sospensione, come una riduzione del canone, laddove siano conformi a buona fede ovvero proporzionali all'inadempimento del locatore.
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Proc. N.R.G.A.C. 2187/2020 Ebbene, passando alla valutazione del caso specifico, del tutto indimostrata
è rimasta l'allegazione di parte opponente in merito a l mancato godimento dell'immobile causato dall'inerzia di parte locatrice, la quale non si sarebbe attivata per risolvere i problemi riscontrati dallo dell' CP_3 [...]
, a seguito del sopralluogo eseguito in data 5.08.2016. CP_2
A tale proposito è bene innanzitutto precisare che il contratto stipulato tra le parti, all'art. 6 prevede che “L'ordinaria manutenzione dell'immobile e del parco antistante è a totale carico della Ditta aggiudicataria;
mentre quella straordinaria è a carico dell'Amministrazione Comunale, a norma di legge”.
Nel caso di specie, non risulta dagli atti del presente g iudizio e dall'istruttoria svolta che gli interventi da realizzare sull'immobile locato rientrassero nella manutenzione straordinaria e, dunque, fossero a carico dell' convenuto. CP_5
Più precisamente, nel verbale dello in atti (cfr. all. n. 4 della CP_3 produzione di parte opponente) sono stati indicati una serie di interventi che non possono che ricondursi all'ordinaria manutenzione dell'immobile, atteso che non riguardano la rinnovazione e sostituzione di parti strutturali e portanti dell'edificio: tra le prescrizioni impartite, vi è la riparazione delle lesioni presenti sui muri, la rimozione di scrostature dell'intonaco determinate dall'umidità, il ripristino delle pareti e dei soffitti mediante tinteggiatura a tinta chiara.
Nel predetto verbale, si prescriveva, inoltre, alla società odierna opponente di mantenere la temperatura nei luoghi di lavoro adeguata all'organismo umano durante il tempo di lavoro, di sottoporre gli ambienti a regolare pulitura per assicurare condizioni igieniche adeguate e di modificare la porta di accesso alla camera mortuaria per impedire l'intrusione di animali che avrebbero potuto compromettere le condizioni igieniche della stessa.
Quanto alla stabilità dell'edificio, il verbale dello , pur avendo CP_3 accertato la presenza di lesioni sui muri, non prescrive alcun intervento sullo stabile, né accerta l'inagibilità dello stesso, limitandosi ad ordinare alla di richiedere la consulenza di un tecnico abilitato che Parte_1
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Proc. N.R.G.A.C. 2187/2020 attesti, mediante una perizia asseverata, la solidità della struttura e l'assenza di pericoli di crollo.
La stessa opponente, nelle note depositate in data 23.01.2025, rileva che gli ufficiali di P.G. e i tecnici dello hanno soltanto “messo in CP_3 discussione la solidità della struttura” - e non accertato l'instabilità della stessa.
Parimenti, in relazione alla presenza di umidità, non vi è prova che i fenomeni infiltrativi dipendano da cause strutturali.
Non risulta, inoltre, agli atti del giudizio qualsivoglia ulteriore produzione probatoria dalla quale possa evincersi la necessità - nell'ottobre 2017 - di interventi di manutenzione straordinaria sull'immobile locato per cui è causa.
Ed invero, gli articoli di giornale prodotti dalla oltre a Parte_1 non specificare la tipologia di interventi di cui necessitava l'immobile de quo, sono stati pubblicati nel 2020 e nel 2022 e, per tanto, non offrono alcun elemento di prova in relazione alle condizioni dell'edificio al momento della sospensione, da parte dell'opponente, del canone di locazione, ovvero nell'ottobre dell'anno 2017.
Allo stesso modo, del tutto irrilevante appare la circostanza che siano stati stanziati i fondi del PNRR destinati al Comune di per la CP_1 ristrutturazione dell'immobile locato, atteso che si tratta di circostanz e successive (2022-2023) e che, in ogni caso, non vi è prova degli specifici interventi programmati.
Non solo parte opponente non ha dato prova dell'instabilità della costruzione, ma non ha dimostrato che dalle infiltrazioni e dalle altre criticità riscontrate sia derivata un'inservibilità anche solo parziale dell'immobile (che comunque non avrebbe mai giustificato la totale sospensione del pagamento del canone).
Inoltre, nessun rilievo può ascriversi alla circostanza che il
[...]
fosse a conoscenza o meno dell'elevazione del verbale, atteso che CP_1 non vi è prova che i lavori da effettuare fossero di straordinaria amministrazione e come tali a carico del locatore.
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Proc. N.R.G.A.C. 2187/2020 Deve, pertanto, concludersi che la conduttrice ha illegittimamente sospeso la corresponsione del canone di locazione in favore del Comune di
. CP_1
Ne consegue il rigetto dell'opposizione e, per l'effetto, la conferma del decreto ingiuntivo n. 198/2020.
Appare infondata la domanda riconvenzionale di parte opponente volta alla condanna dell'opposto al risarcimento dei danni asseritamente subiti a causa dell'inadempimento della controparte.
Difatti, appurato che non vi è stato alcun inadempimento contrattuale da parte del , ne consegue il rigetto della domanda Controparte_1 risarcitoria formulata dall'opponente.
Parte opponente ha altresì domandato in via riconvenzionale la condanna della controparte a corrisponderle l'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale.
La domanda è fondata per le ragioni di seguito indicate.
Giova premettere che l'indennità di avviamento commerciale assolve ad una funzione riparatoria, mirando a compensare i disagi e i costi che il conduttore dovrà affrontare, a causa della volontà di recesso del locatore, per la perdita della sede in cui svolge la propria attività commerciale.
La Suprema Corte, al riguardo, ha chiarito che il diritto all'indennità per la perdita di avviamento commerciale consegue “automaticamente ed in misura prestabilita alla cessazione del contratto di locazione di immobile ad uso diverso da quello di abitazione, senza che sia necessaria la sussistenza in concreto dell'avviamento e della sua perdita o senza che rilevi la circostanza che il conduttore, successivamente alla disdetta del contratto, abbia cessato di svolgere ogni attività nell'immobile locato prima della cessazione del rapporto” (cfr. Cass. n. 7528/2009; n.
12279/2000).
Presupposti per il riconoscimento del diritto all'indennità sono, dunque, la sussistenza di una locazione ad uso non abitativo , la scadenza del contratto per finita locazione e la destinazione dell'immobile locato ad attività che comportino contatti diretti con il pubblico degli utenti e dei consumatori .
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Proc. N.R.G.A.C. 2187/2020 In particolare, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità , occorre che “l'immobile locato sia effettivamente destinato ad attività che comportino il contatto con il pubblico e che, quindi, sia aperto alla frequentazione diretta ed indifferenziata dei clienti, che abbiano necessità ed interesse ad entrare in contatto con l'impresa.
A tal fine grava sul conduttore l'onere di fornire con qualsiasi mezzo la prova della relativa situazione di fatto, sempre che siffatta frequentazione non risulti implicitamente in virtù del notorio, dalla destinazione dell'immobile ad attività che necessariamente la implichi” (cfr. Cass. n.
12884/2012; Cass. n. 12278/10).
In ogni caso, in virtù di quanto previsto dall'art. 34, L. 392/1978 (Legge equo canone), il locatore non è tenuto a corrispondere l'indennità di avviamento se il rapporto di locazione è cessato a causa di ris oluzione per inadempimento, disdetta o recesso del conduttore o per effetto di una delle procedure previste dal R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (Legge fallimentare).
Nel caso di specie, non può revocarsi in dubbio che l'immobile condotto in locazione dalla fosse destinato allo svolgimento di Parte_1 un'attività commerciale, considerata anche la capacità recettiva della R.S.A.
“La Ginestra Hospital”.
Trattasi, inoltre, in maniera evidente, di attività che implica necessariamente il contatto con il pubblico . Queste ultime circostanze peraltro non sono state oggetto di contestazione da parte del CP_1 opposto.
Nella fattispecie, il rapporto di locazione intercorso tra le parti pacificamente non si è sciolto per inadempimento o recesso unilaterale del conduttore, ma per scadenza del termine contrattualmente convenuto .
Si osserva, inoltre, che nel contratto di locazione oggetto del giudizio è pattuita, all'art. 2, una durata di anni diciannove, rinnovabile previo accordo tra le parti per uguale periodo.
Parte opponente ha provato di aver manifestato alla controparte, nei termini contrattualmente stabiliti, la volontà di rinnovare la locazio ne prossima alla scadenza (cfr. all.ti 11 e 12 della produzione di parte opponente),
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Proc. N.R.G.A.C. 2187/2020 producendo le missive inoltrate al in data 13 ottobre Controparte_1
2017 e 9 aprile 2018 (sul punto si precisa che l'opposto, non solo non ha contestato di aver ricevuto le predette missive, ma ha anche prodotto la sua missiva di riscontro a quella della datata 13 ottobre 2017, Parte_1 cfr. all. “Lettera prot 4393 del 23102017”).
Alla luce di quanto rilevato, non vi è dubbio che la mancata rinnovazione del contratto di locazione non sia dipesa dalla volontà o dalla iniziativa della conduttrice.
Pertanto, atteso che risulta provato che in data 19/07/2019 il contratto di locazione ad uso commerciale stipulato tra le parti si è risolto per cause diverse da quelle che ai sensi del primo comma dell'art. 34 della L. n.
392/1978 ostano all'insorgenza de l diritto all'indennità di avviamento commerciale in capo alla parte conduttrice, ne consegue che parte opponente ha diritto all'indennità pari ad € 44.931,78, corrispondente all'ultimo canone di locazione (€ 2.496,21, cfr. “sollecito pagamento canoni scaduti” della produzione di parte opposta) moltiplicato per n. 18 mensilità.
Su tale somma sono dovuti gli interessi dalla data di sca denza del contratto sino al soddisfo.
Non può, invece, essere riconosciuta la rivalutazione monetaria. La giurisprudenza ha, infatti, specificato che “l'indennità in oggetto ha natura di debito di valuta (atteso che la legge quantifica il suddetto debito in una precisa somma di denaro pari a un determinato numero di mensilità del canone) e non di valore, con la conseguenza che l'indennità è soggetta al principio nominalistico e quindi nella determina zione della stessa va esclusa la rivalutazione monetaria” (Cass. n. 12090/1998 e Cass. n.
5265/1993).
Le spese del presente giudizio vanno compensate in quanto le parti sono reciprocamente soccombenti .
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattes a ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
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Proc. N.R.G.A.C. 2187/2020 1) Rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo e conferma il Decreto
Ingiuntivo n. 198/2020, emesso dal Tribunale di Catanzaro il 18/0 2/2020
e lo dichiara esecutivo;
2) Rigetta la domanda risarcitoria spiegata da parte opponente;
3) Condanna il al pagamento, in favore Controparte_1 della , dell'importo di € 44.931,78, a Parte_1 titolo di indennità di avviamento commerciale ex art. 34 della Legge n.
392/1978, oltre interessi al tasso legale dalla data di scadenza del contratto (19/07/2019) fino all'effettivo soddisfo;
4) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti .
Così deciso, in Catanzaro il 14.03.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ottavia Urto
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