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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/11/2025, n. 6585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6585 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SETTIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
MA IA RI Presidente
MA Speranza Ferrara Consigliere relatore
Paolo Caliman Consigliere ausiliario
Riunita in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di diritti reali in grado di appello iscritta al n. 1203 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025, trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 24.09.2025, a seguito di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., e vertente
TRA
(C.F. Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata, anche in indirizzo telematico, presso l'avvocato Marisa
LE (C.F. ), che la rappresenta e difende per delega in atti C.F._2
- APPELLANTE
E
(codice fiscale e partita iva ), in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore; elettivamente domiciliata, anche in indirizzo telematico, presso l'avvocato Alessandra Ludovisi ( ), che la C.F._3 rappresenta e difende per delega in atti - APPELLATA-
NONCHE'
Controparte_2
in persona del Presidente legale rapp.te pro
[...] tempore; elettivamente domiciliato, anche in indirizzo telematico, presso l'avvocato
BR VE ( e l'avvocato Pietro Volpicelli C.F._4
r.g. n. 1 ( ), che lo rappresentano e difendono per procura in atti – C.F._5
APPELLATO-
OGGETTO: appello proposto da , nei confronti della società Parte_1
e dell' CP_1 CP_3 Controparte_2
avverso la sentenza del Tribunale Ordinario di Velletri
[...]
n.2629/2024, resa tra le parti il 20.12.2024, a definizione del giudizio iscritto al n.r.g.
471/2009, promosso da nei confronti della società e Parte_1 CP_1 CP_3 dell' Controparte_4
contrattuale- risarcimento danni-
[...]
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
conviene in giudizio, dinanzi al primo giudice, e Parte_1 Controparte_1
l' Controparte_2 rassegnando le seguenti conclusioni.
<< (…): 1) IN VIA PRINCIPALE accertare e dichiarare, nulla e/o annullabile e/o
inefficace nei confronti dell'attrice e/o comunque revocare l'ORDINANZA DI
AFFRANCAZIONE emessa in data 29/11/2010, dal Tribunale di Velletri (…), nel giudizio RG. n. 3659/10, REP n. 3009, Cron. n. 4176, con la quale veniva disposta
l'affrancazione del terreno edificatorio sito in Artena distinto al N.C.T. al foglio 22
PARTICELLA 465 della superficie complessiva di mq 1000 a favore della
[...] in persona del Legale Rappresentante IG. , con Controparte_5 CP_6 conseguente ordine alla Conservatoria dei Registri immobiliari di ora Agenzia CP_4 delle Entrate di cancellare la relativa trascrizione a favore della Società CP_1
(trascrizione del 11.03.2013 Registro Particolare 843 Registro Generale 1137 e
[...] rettifica trascrizione del 19.03.2013 Registro Particolare 920 Registro Generale 1248)
2) IN VIA PRINCIPALE ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 1453 c.c., dichiarare la risoluzione contratto preliminare di compravendita sottoscritto dalle parti acquirente e venditore in data 09/06/2010, per inadempimento dell'acquirente IG. n. CP_6
q. di legale rappresentante della , il quale non ha mai Controparte_7 corrisposto alla IG. la restante somma di € 65.000,00, a seguito Parte_1 dell'intervenuta sentenza di affrancazione a suo favore del terreno edificatorio, distinto in catasto terreni al Fg. 22, particella n. 465, di mq. 1000; 3) IN VIA PRINCIPALE accertare e dichiarare che soltanto la IG.ra è titolare dell'utile Parte_1 dominio del terreno sopra descritto. 4) IN VIA PRINCIPALE In conseguenza di quanto
r.g. n. 2 sopra, condannare in solido la n persona del legale Controparte_5 rappresentante e l' Controparte_2
a corrispondere alla a titolo di risarcimento dei danni
[...] Parte_1 patiti la somma di € 65.000,00 per danno emergente pari al residuo prezzo di acquisto mai corrisposto dalla parte acquirente alla parte venditrice, nonché́ l'ulteriore somma di Euro 42.000,00 per lucro cessante, essendosi verificato un danno da perdita di chance ai fini della vendita del terreno de quo. Danni tutti imputabili sia all'inadempimento della sia alla colposa, negligente ed Controparte_5 imprudente condotta giuridica tenuta dall' Controparte_8 durante il procedimento di affrancazione del
[...] terreno de quo. 5) IN VIA SUBORDINATA. Soltanto in subordine nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto delle sopra richiamate richieste punti 1-2-3, Voglia il
Tribunale adito condannare in persona del legale Controparte_7 rappresentante a pagare alla IG.ra la somma di Euro 65.000,00 quale Pt_1 residuo prezzo di acquisto per la compravendita de quo, somma mai saldata alla IG.ra
. 6) IN OGNI CASO condannare i convenuti al pagamento delle spese, Parte_1 diritti ed onorari del presente giudizio in favore dell'attrice.>>
Premesso di essere, dal 1966, titolare del diritto di enfiteusi avente ad oggetto il terreno in Artena, distinto al N.C.T. al foglio 22, particella 465 della superficie complessiva di mq 1000, di proprietà dell' Clero della Controparte_2 Controparte_2
Diocesi di e nel proporre l'opposizione di terzo ai sensi dell'art. 404 CP_9 comma 1 c.p.c. avverso l'anzidetta ordinanza di affrancazione, pronunciata inter alios e lesiva dei diritti dell'opponente, , a sostegno delle riportate conclusioni, Parte_1 allega.
- Il 09.06.2010, di avere sottoscritto, con la società convenuta. un preliminare di compravendita per il trasferimento del diritto di enfiteusi, al prezzo complessivo di euro 105.000,00, di cui, alla data del 26.04.2021, le è stato corrisposto l'importo di euro 40.000,00, con l'accordo che la restante somma di euro
65.000,00, sarebbe stata versata dopo l'affrancazione del fondo e all'esito del relativo procedimento giudiziario.
- Per l'art. 5 del contratto, l'acquirente sarebbe stato immesso nel possesso del bene dopo il pagamento totale del prezzo.
- Per l'art. 6 del contratto, la società avrebbe intrapreso per il riconoscimento della proprietà per intervenuta affrancazione e/o
r.g. n. 3 usucapione e contestualmente provvederà al pagamento dell'intero prezzo>> e la non si sarebbe opposta alla domanda di affrancazione e/o Pt_1 usucapione.
- Di aver appreso, in data 05.12.2019, molto dopo il versamento dell'ultimo anticipo del prezzo di vendita (26.04.2012) e contrariamente a quanto rappresentato dalla società, che questa è divenuta proprietaria del terreno, avendo ottenuto l'ordinanza di affrancazione, in data 29.11.2010 (all'esito del giudizio celebratosi dinanzi al Tribunale di Velletri, iscritto al n.r.g. 3659/2010 e del quale non è stata parte) , ciò nonostante, non ha saldato il Parte_1 prezzo di acquisto del diritto (euro 65.000,00), in violazione degli accordi assunti con la sottoscrizione del contratto.
- L'ordinanza di affrancazione è illegittima, in quanto emessa in favore di un soggetto diverso della titolare del diritto di enfiteusi, non vantando, la società, alcun titolo per accedere a tale istituto, con conseguente danno patrimoniale per la deducente, restante parte del prezzo di vendita pattuito pari ad euro 65.000, e dall'altro nella impossibilità giuridica e di fatto di poter realizzare oggi il medesimo prezzo di acquisto (euro 105.000) convenuto nel 2010>>.
La società si costituisce e rassegna le seguenti conclusioni.
<< a) In via preliminare rigettare la domanda di parte attrice in ordine alla istanza di
sospensione dell'esecuzione ex art. 407 c.p.c., in quanto inammissibile, improponibile, nonché́ infondata in fatto ed in diritto;
b) Nel merito rigettare integralmente la domanda di parte attrice in quanto inammissibile, improponibile, nonché́ infondata in fatto ed in diritto, con le consequenziali statuizioni di legge;
c) Accertare e dichiarare la temerarietà̀ della lite proposta, ex art. 96 cpc, e , per l'effetto, condannare parte attrice al risarcimento di tutti i danni, da quantificarsi in corso di causa e/o liquidarsi in via equitativa;
d) Condannare, in ogni caso, parte attrice al pagamento delle spese del presente giudizio;
(…)>>.
A sostegno delle riportate conclusioni, la società allega: la scrittura privata del
09.06.2010 trasferisce il diritto di enfiteusi;
conformemente agli accordi assunti con la scrittura privata in oggetto (art. 6), di aver introdotto domanda affrancazione, accolta con la ordinanza del 29.11.2010; diversamente dalla allegazione difensiva di Parte_1
, costei conosce l'esito della domanda di affrancazione da epoca antecedente al
[...]
r.g. n. 4 05.12.2019, tanto che dalla ordinanza di affrancazione, la società, nuova proprietaria del terreno, ha sempre provveduto al pagamento dell'IMU e della TASI;
di aver contattato in diverse occasioni per entrare nel possesso del fondo e Parte_1 corrispondere il saldo del prezzo di vendita del diritto di affrancazione, sempre con esito negativo;
versando il fondo in stato di abbandono ed essendo accessibile, di averne preso possesso nel dicembre del 2019; , privatasi del diritto di enfiteusi Parte_1 per effetto della citata scrittura privata, non era legittimata a prendere parte del giudizio di affrancazione e non è titolare di un diritto tutelabile in sede di opposizione di terzo ex art. 404 comma 1 c.p.c.; la domanda di risoluzione del contratto di cessione del diritto di enfiteusi concretizza un inammissibile ampliamento del thema decidendum, lì dove, invece, il giudizio di opposizione deve limitarsi esclusivamente al medesimo oggetto del procedimento svoltosi in assenza dell'opponente, in ogni caso rispetto a tale contratto è la ad essere inadempiente, per non aver consegnato il bene sino al Pt_1
2019 e per non aver richiesto il pagamento del saldo del prezzo di vendita;
la domanda di vendetta è contraddittoria in quanto da un lato richiede la risoluzione del Pt_1 contratto ex art. 1453 cc, dall'altro lato, avanza richiesta di risarcimento del danno emergente e del lucro cessante, richiedendo di fatto la medesima prestazione economica che avrebbe potuto pretendere tramite richiesta di risarcimento in forma specifica.
L' si Controparte_2 costituisce e rassegna le seguenti conclusioni: decadenza dal proporre l'azione di opposizione di terzo per decorrenza del termine di legge ex art. 325 cpc;
in subordine: dichiarare l'estromissione dell
[...]
del Clero della per tutte le ragioni in atti Controparte_2 CP_2 Parte_2 specificate;
Nel merito: rigettare la domanda proposta dall'attore poiché́ infondata in fatto e in diritto per tutte le ragioni di cui in narrativa;
In ogni caso, condannare la
IGnora alla condanna ex art. 96 cpc. Con vittoria di spese e Parte_1 competenze di giudizio. >>.
A sostegno delle riportate conclusioni, l' Controparte_10 allega di essere rimasto estraneo all'accordo del
[...]
09.06.2010; di essere stato convenuto in giudizio dalla società che ha azionato detta scrittura privata;
la non configurabilità, a proprio carico, di un comportamento colposo, negligente o imprudente;
la tardività della opposizione.
La sentenza di primo grado definisce, come di seguito, la controversia.
r.g. n. 5 << (…) sulla domanda di revocazione proposta da
contro
Parte_1 CP_1
[... ed relativa alla o.d.a. il 12.11.2010 emessa, ogni Controparte_11 diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa e reietta, così provvede: dichiara inammissibile e comunque infondata la domanda;
condanna parte opponente alla rifusione in favore delle altre parti delle spese di lite, liquidate in euro 5 mila, oltre accessori di legge in favore di ciascuna di esse. >>
Di seguito, le ragioni della decisione.
- La ammissibilità̀ della opposizione di terzo avverso la decisione, divenuta irrevocabile, emessa tra altri soggetti, che si assume pregiudizievole dei propri diritti e frutto di dolo o collusione a proprio danno fra le parti del giudizio, richiede l'allegazione e la prova delle circostanze relative alla scoperta della esistenza del provvedimento (che nella specie viene anche pubblicato nell'albo del Comune ove trovasi il fondo affrancato e dove anche la opponente vive e risiede), del dolo o della collusione, e il conseguente rispetto del termine ex art.325 c.p.c. per proporre opposizione ( giorni trenta, decorrente dalla scoperta, appunto, del dolo o collusione, o dalla conoscenza, comunque, del provvedimento), tenuto conto che, nello specifico, oggetto della ordinanza opposta è un fondo detenuto da fino a poco prima della Parte_1 emissione;
che la ordinanza è stata emessa nel 2010, nello stesso anno in cui il diritto è stato ceduto alla società. La conoscenza di tali circostanze deve essere compiuta ed effettiva, ovverossia reale e concreta, dunque, il termine per proporre opposizione decorre dal momento in cui la parte opponente acquisti effettiva conoscenza dell'atto processuale pregiudizievole e frutto di collusione o dolo ai suoi danni, “ ciò̀ in caso in cui si ignoravano gli estremi del giudizio ed i suoi risvolti (…) (questione che nella specie neppure si pone alla luce di quanto sopra rilevato in ordine ai rapporti fra la ed il n.q.). Pt_1 CP_6
- Per l'art. 6 del contratto di locazione, era a conoscenza e ha Parte_1 anche autorizzato la società a esercitare l'affrancazione, con la conseguenza che si esclude che la conoscenza della esistenza del procedimento di affrancazione sia intervenuta solo a gennaio 2020 e si esclude la mala fede della società̀, con conseguente non configurabilità dei presupposti per agire attraverso l'azione opposizione di terzo ex art. 404, I comma c.p.c.
r.g. n.
6 - Essendo intervenuta la cessione del diritto, non è litisconsorte Parte_1 necessaria pretermessa dal procedimento per l'affrancazione esitato nella ordinanza opposta.
- Il comportamento della società̀ è conforme al dettato normativo e agli accordi assunti con la scrittura privata.
- non è titolare, inoltre, di un diritto autonomo ed incompatibile Parte_1 sul bene, pregiudicato dal provvedimento “inter alios” avverso il quale ci si oppone, in quanto ha ceduto tale diritto per mezzo della richiamata scrittura privata.
- Seppure tutto quanto detto sia già̀ di per sé sufficiente a confutare la correttezza dell'azione avanzata da parte attrice, vi è di più̀.
- La proposta opposizione di terzo ordinaria di cui al comma I dell'art. 404 c.p.c. è preclusa dalla “estinzione del diritto di per effetto della Parte_1 scrittura privata il 09.06.2010 con la quale ha ceduto alla società il proprio utile dominio sul terreno”, con la conseguenza che non è ravvisabile un pregiudizio attuale per i diritti di che neppure nel procedimento Parte_1 esitato nell'ordinanza opposta avrebbe potuto far valere il suo diritto, già̀ precedentemente ceduto.
- L'azione è tardiva rispetto al termine di cui all'art.396 c.p.c.: secondo la allegazione di la conoscenza della esistenza dei presupposti è Parte_1 avvenuta il 16.01.2020, allorquando le è stata comunicata la esistenza della ordinanza, ma la notizia deve ritenersi acquisita il 18.02.2019, con la missiva dell'avvocato Caschera, e l'azione è stata introdotta solo nel gennaio dell'anno successivo.
- L'azione di risoluzione contrattuale (che riguarda un atto esterno ed estraneo a quello oggetto del giudizio revocando) e l'azione risarcitoria avanzata nell'ambito dell'opposizione di terzo ai sensi dell'art. 404 I comma c.p.c. avverso ordinanza di affrancazione devono essere proposte in altra sede e ricorrendone i presupposti di ammissibilità.
- Spese di lite, regolate secondo soccombenza.
Con l'atto di appello, rassegna le seguenti conclusioni. Parte_1
<< (…): 1) IN VIA PRINCIPALE, previa declaratoria di piena ammissibilità̀
dell'azione proposta in primo grado dalla odierna appellante, accertare e dichiarare,
r.g. n. 7 nulla e/o annullabile e/o inefficace nei confronti dell'attrice e/o comunque revocare
l'ORDINANZA DI AFFRANCAZIONE emessa in data 29/11/2010, dal Tribunale di
Velletri in persona del Giudice Dott. Di Lallo, nel giudizio RG. n. 3659/10, REP n.
3009, Cron. n. 4176, con la quale veniva disposta l'affrancazione del terreno edificatorio sito in Artena distinto al N.C.T. al foglio 22 PARTICELLA 465 della superficie complessiva di mq 1000 a favore della in Controparte_7 persona del Legale Rappresentante IG. , con conseguente ordine alla CP_6
Conservatoria dei Registri immobiliari di ora Agenzia delle Entrate di CP_4 cancellare la relativa trascrizione a favore della Società (trascrizione Controparte_1 del 11.03.2013 Registro Particolare 843 Registro Generale 1137 e rettifica trascrizione del 19.03.2013 Registro Particolare 920 Registro Generale 1248) 2) IN VIA
PRINCIPALE previa declaratoria di piena ammissibilità̀ dell'azione proposta in primo grado dalla odierna appellante, ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 1453 c.c., dichiarare la risoluzione contratto preliminare di compravendita sottoscritto dalle parti acquirente e venditore in data 09/06/2010, per inadempimento dell'acquirente IG.
n. q. di legale rappresentante della , il CP_6 Controparte_7 quale non ha mai corrisposto alla IG. la restante somma di € Parte_1
65.000,00, a seguito dell'intervenuta sentenza di affrancazione a suo favore del terreno edificatorio, distinto in catasto terreni al Fg. 22, particella n. 465, di mq. 1000; 3) IN
VIA PRINCIPALE previa declaratoria di piena ammissibilità̀ dell'azione proposta in primo grado dalla odierna appellante, accertare e dichiarare che soltanto la IG.ra
era ed è titolare dell'utile dominio (diritto di enfiteusi) del Parte_1 terreno sopra descritto. 4) IN VIA PRINCIPALE In conseguenza di quanto sopra, condannare in solido la in persona del legale Controparte_7 rappresentante e l' Controparte_2
a corrispondere alla a titolo di risarcimento dei danni
[...] Parte_1 patiti la somma di € 65.000,00 per danno emergente pari al residuo prezzo di acquisto mai corrisposto dalla parte acquirente alla parte venditrice, nonché́ l'ulteriore somma di Euro 42.000,00 per lucro cessante, essendosi verificato un danno da perdita di chance ai fini della vendita del terreno de quo. Danni tutti imputabili sia all'inadempimento della Società sia alla colposa, negligente ed Controparte_1 imprudente condotta giuridica tenuta dall' . Per il Sostentamento del Controparte_2
Clero DE durante il procedimento di affrancazione del Controparte_2 terreno de quo.
r.g. n. 8 5) IN VIA SUBORDINATA. Soltanto in subordine nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto delle sopra richiamate richieste punti 1-2-3, Voglia il Tribunale adito condannare in persona del legale rappresentante a Controparte_7 pagare alla IG.ra la somma di Euro 65.000,00 quale residuo prezzo di Pt_1 acquisto per la compravendita de quo, somma mai saldata alla IG.ra . Parte_1
6) IN OGNI CASO condannare i convenuti al pagamento delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio in favore del sottoscritto procuratore e difensore che si dichiara antistatario.>>
Costituendosi nel giudizio di appello, la società rassegna le seguenti conclusioni: <in via pregiudiziale e preliminare: dichiarare inammissibile e/o improponibile l'appello per decadenza dall'azione, ai sensi degli artt.li 325 e 326 c.p.c.; - nel merito: dichiarare inammissibile e comunque respingere integralmente e rigettare perché́ destituito di fondamento giuridico e fattuale l'appello proposto da , con Parte_1 conferma della sentenza (…) in quanto conforme a diritto e correttamente motivata;
rigettare dunque integralmente la domanda di parte appellante in quanto inammissibile, improponibile, nonché́ infondata in fatto ed in diritto, con le consequenziali statuizioni di legge;
- accertare e dichiarare la temerarietà̀ della lite proposta, ex art. 96 cpc, e per l'effetto condannare parte appellante al risarcimento di tutti i danni, da quantificarsi in corso di causa e/o liquidarsi in via equitativa;
- In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa (…) >>.
Costituendosi nel giudizio di appello, l' rassegna le seguenti Controparte_2 conclusioni: terzo per decorrenza del termine di legge ex art. 325 cpc;
l'estromissione dell
[...] per tutte le Controparte_12 ragioni in atti specificate;
rigettare l'appello proposto dall'attore poiché́ infondato in fatto e in diritto per tutte le ragioni di cui in narrativa;
In ogni caso, condannare la
IGnora alla condanna ex art. 96 cpc. >> Parte_1
articola tre motivi di appello. Parte_1
1) Vi si censura la decisione nella parte in cui accerta la decadenza dall'azione per mancato rispetto del termine di 30 giorni previsto dall'art. 325 c.p.c. e dall'art.
r.g. n. 9 326 c.p.c., riconducendo la domanda alla previsione dell'art. 404 comma 2 c.p.c.
(opposizione di terzo revocatoria).
A tal fine, l'appellante sostiene la errata qualificazione dell'azione e trattarsi, diversamente da quanto ritenuto in sentenza, di opposizione di terzo disciplinata dal comma 1 del citato art. 404 c.p.c. (opposizione di terzo ordinaria) che, a differenza della ipotesi disciplinata dal comma 2 del medesimo articolo, non è soggetta a termine di decadenza.
Aggiunge l'appellante, di aver avuto conoscenza dell'avvenuta affrancazione solo il 03.01.2020, non essendo stata parte del giudizio di affrancazione e non avendo ricevuto notifica della relativa ordinanza;
che la condotta della Società e dell' è dolosa e collusiva ( viola l'accordo economico, seppure di natura CP_2 preliminare e privo della forma necessaria a trasferire il diritto;
esclude la dal giudizio per l'affrancazione, introdotto prima del reale Pt_1 trasferimento del diritto;
non comunica l'ordinanza di affrancazione e non corrisponde il saldo del prezzo pattuito); di essere stata vittoriosa nel giudizio possessorio introdotto nei confronti della società (cfr. ord. 13.10.2021) e di aver ottenuto il sequestro giudiziario del terreno ottenuto il 12.04.2021.
2) Vi si censura la decisione nella parte in cui qualifica la scrittura privata del
06.06.2010 come contratto definitivo di vendita del diritto di enfiteusi, piuttosto che quale mero contratto preliminare e a tal fine richiama la previsione degli artt.
1, 4 e 5 del contratto.
3) Vi si censura la decisione nella parte in cui ritiene che la lettera dell'avv.
Ludovisi del 05.12.2019 e la lettera dell'avv. Caschera del 18.02.2019 sono idonee a portare la appellante a conoscenza della intervenuta affrancazione del terreno, laddove in tali lettere ci si limita genericamente a richiamare la qualità, della società, di proprietaria del fondo, laddove Pt_1 chiedeva al notizie circa il prosieguo della vendita, questo rispondeva che CP_6 ancora non erano maturi i tempi, e ogni volta che venivano chiesti i restanti soldi egli riferiva che vi avrebbe provveduto solo alla fine.>>
L'appello è meritevole di accoglimento nei limiti di cui di seguito, che non incidono sulla decisione di merito.
I motivi di appello sub 1) e sub 3).
r.g. n. 10 Attengono entrambi alla tempestività della opposizione (esclusa in sentenza); vengono valutati congiuntamente e sono meritevoli di accoglimento.
La opposizione di terzo “revocatoria” ritenuta in sentenza è quella concessa ai terzi – creditori o aventi causa di una delle parti – che soffrirebbero un pregiudizio di fatto, quando la sentenza sfavorevole al loro debitore o dante causa sia stata pronunciata a loro danno (cioè a danno del creditore o avente causa) per effetto di dolo o collusione tra le parti;
richiede oltre agli elementi di cui all'art. 163 cpc e all'indicazione della sentenza impugnata, anche l'indicazione del giorno in cui il terzo è venuto a conoscenza del dolo e della collusione, e della relativa prova e a differenza di quella ordinaria, in base al nuovo testo dell'art. 325 cpc, va proposta entro il termine di 30 giorni, che decorre dal giorno in cui il terzo è venuto a conoscenza del dolo o della collusione.
Nel concreto, tuttavia, in ciò accogliendo le censure dell'appellante sul punto, si verte nella diversa ipotesi della opposizione ordinaria, che è concessa ai terzi che siano titolari di un diritto assolutamente incompatibile col diritto dichiarato nella sentenza pronunciata inter alios, ovvero di un diritto dipendente dal titolo in base al quale il diritto dichiarato nella sentenza fu fatto valere, tale è infatti la prospettazione di che allega sostanzialmente di essere unica titolare della posizione Parte_1 legittimante la domanda che la società si è vista accogliere con la ordinanza di affrancazione.
Tale opposizione ordinaria non è soggetta a termini, con la conseguenza che la impugnazione della ordinanza di affrancazione è ammissibile.
Motivo di appello sub 3)
Non ha pregio.
Con la scrittura privata in oggetto “trasferisce” (come già accertato Parte_1 con la sentenza impugnata) e non “si impegna a trasferire” (come sostiene l'appellante con la censura in esame), l'utile dominio che la società appellata ha azionato dinanzi al tribunale di Velletri con la domanda di affrancazione accolta dalla ordinanza opposta nel presente giudizio.
Deve darsi atto del fatto che terminologia utilizzata nella scrittura privata è contraddittoria.
Pur titolata, la scrittura, “preliminare di vendita”, le parti del contratto vengono indicate in epigrafe come “parte venditrice” e “parte acquirente” (non, dunque, come parte promittente venditrice e parte promittente acquirente).
r.g. n. 11 In talune previsioni del contratto si fa riferimento all'assunzione dell'obbligo a vendere tipico del preliminare ( art. 1) e alla promessa di vendita ( art. 3 del contratto), mentre in altre previsioni si fa riferimento alla diversa ipotesi della “vendita” del diritto ( art. 4 del contratto, in cui si legge :” La suddetta proprietà viene trasferita all'acquirente nello stato di fatto e di diritto come attualmente trovasi (…)” ; art.5 del contratto , in cui si legge:” La parte acquirente entrerà nel pieno e pacifico possesso materiale e giuridico del terreno a seguito del pagamento totale del prezzo dovuto).
Il tenore complessivo dell'atto e gli impegni assunti dalle parti, tuttavia, depongono per un contratto di trasferimento del diritto.
In tal senso le condizioni previste all'art.2) del contratto relative al pagamento del prezzo:
Il prezzo è convenuto in complessivi euro 105.000,00.
Euro 5000,00 le parti danno atto essere stati già versati alla data di sottoscrizione della scrittura privata.
Euro 15.000,00 le parti danno atto essere portati in due assegni bancari consegnati alla data di sottoscrizione del contratto.
La residua parte del prezzo, pari a euro 85.000, si pattuisce che sarebbero stati corrisposti” all'avvenuta sentenza di affrancazione e/o di usucapione” evidentemente da parte della società.
La società, per agire in giudizio, non poteva che far valere il diritto oggetto della scrittura privata in esame che, dunque, deve ritenersi che le parti abbiano, con tale scrittura, inteso trasferire, diversamente non potendosi ipotizzare l'accesso della società alla procedura di affrancazione.
Ulteriore conferma della natura traslativa della scrittura privata è la previsione dell'art. 6) del contratto in ordine alle modalità per l'eliminazione del livello gravante sugli immobili il conseguente trasferimento della piena proprietà alla società.
L'art. 6 prevede che la società avrebbe intrapreso la causa civile per il riconoscimento della proprietà per intervenuta affrancazione, contestualmente provvedendo al pagamento dell'intero prezzo, impegnandosi la venditrice alla sottoscrizione di qualsiasi atto necessario anche ai fini della presentazione della domanda di affrancazione da parte della società.
D'altra parte, la stessa lamenta di non aver ricevuto informazioni in Parte_1 ordine all'avvenuto acquisto della proprietà all'esito della attivazione della procedura di affrancazione e di non aver ricevuto il saldo del prezzo pattuito.
r.g. n. 12 Ciò detto, la pronuncia di merito, in punto di rigetto della opposizione di terzo non è inficiata dalle censure dell'appellante.
Quanto ai profili di inadempimento contrattuale allegati.
Non hanno ingresso nel presente giudizio.
Il giudizio di opposizione di terzo, infatti, non può tradursi in una revisione o sostituzione della decisione impugnata, ma deve limitarsi a verificare la sussistenza del dedotto pregiudizio al diritto del terzo (cfr. Cass. n.28213/2019) e l'opposizione di terzo
è circoscritta al riesame dell'effetto pregiudizievole della pronuncia impugnata (cfr.
Cass. n.1206/1996).
Domanda delle appellate di condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
La favorevole valutazione della domanda di risarcimento da responsabilità processuale aggravata, di cui all'art. 96, primo comma, cod. proc. civ., con riguardo alla quale pure deve darsi atto del fatto che reca in sé una necessaria indeterminatezza quanto agli effetti lesivi immediatamente discendenti dall'improvvida iniziativa giudiziale, impone, comunque, una, sia pur generica, allegazione della "direzione" dei supposti danni che nel concreto difetta che nel concreto difetta in mancanza di una adeguata indicazione di profili di danno che non possano ritenersi adeguatamente compensati dalla regolamentazione delle spese di lite.
La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della "potestas agendi" con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte.
Ne consegue che la condanna al pagamento della somma equitativamente determinata, che pure non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, impone il necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede
(consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza).
Nel concreto, la pur ritenuta infondatezza della domanda di revocazione, di per sé non è sufficiente all'accoglimento della domanda in esame non configurando, tout- court, prova della pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria.
Spese di lite.
r.g. n. 13 Il rigetto della domanda, meramente accessoria, ex art. 96 c.p.c., a fronte dell'integrale accoglimento di quella di merito proposta dalla stessa parte, non configura una ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, né in primo grado né in appello, sicché non può giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (cfr. Cass. n.
9532 del 12/04/2017; n. 18036 del 06/06/2022).
Seguono la soccombenza e si liquidano ex dm 55/2014, come da dispositivo (valore della causa: euro 65.000,00; compensi tra minimi e medi, in ragione dell'attività di difesa svolta nelle diverse fasi del presente giudizio;
esclusa la fase istruttoria, che non c'è stata).
Ulteriore contributo.
Trattandosi di causa iscritta a ruolo successivamente al 31 gennaio 2013, occorre dare atto del fatto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR
n.115/2002 come introdotto dall'art. 1, comma 17, L.n.228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello, come in atti proposto da Parte_1
, nei confronti della società Immobilarte a r.l. e dell'
[...] [...]
avverso la sentenza del Controparte_2
Tribunale Ordinario di Velletri n.2629/2024, resa tra le parti il 20.12.2024, a definizione del giudizio iscritto al n.r.g. 471/2009, promosso da nei confronti della Parte_1 società Immobilarte a r.l. e dell' Controparte_4
ogni diversa conclusione disattesa, così provvede:
[...]
- Respinge l'appello.
- Condanna a rifondere, a e all' Parte_1 Controparte_1 [...]
le Controparte_2 spese di lite che liquida, per ciascuna delle due parti appellate, in euro 6.000,00 per compensi oltre a rimborso forfettario (15%), IVA e CPA come per legge e distrae, limitatamente a quelle liquidate all' , in favore Controparte_2 dell'avvocato BR VE e dell'avvocato Pietro Volpicelli, difensori dichiaratisi antistatari.
- Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del
DPR n.115/2002 come introdotto dall'art. 1, comma 17, L.n.228/2012, per il r.g. n. 14 versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Roma, 29.10.2025
Il Consigliere estensore
MA Speranza Ferrara Il Presidente
MA IA RI
r.g. n. 15