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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 28/10/2025, n. 1534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1534 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa GE Di AN, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo generale 3110 del 2025, e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Parte_1
IO DR e IO SA, giusta procura depositata telematicamente;
-ricorrente-
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa a mezzo funzionario dal dott.
CONTI GIAMPIERO, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c.
-resistente -
Oggetto: retribuzione
Conclusioni: come in atti.
Svolgimento del processo
Con ricorso del 21.8.2025 , docente, adiva il Tribunale di Parte_1
Agrigento in funzione del Giudice del Lavoro esponendo di aver stipulato negli aa.ss. 2021/22, 2022/23 e 2023/24 contratti d'insegnamento a tempo determinato con scadenza al 30/06.
Deduceva di non aver fruito, nel periodo intercorrente tra la data iniziale di ciascun incarico di supplenza e la data fissata dal calendario scolastico regionale come termine delle lezioni, di tutte le ferie spettanti, usufruendo di un numero nettamente inferiori di giorni di riposo. Conveniva in giudizio il chiedendo di Controparte_1
“accertare e dichiarare il diritto della ricorrente, quale docente precaria con contratti di supplenza fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) negli anni scolastici 2021/22, 2022/23 e 2023/24, ad ottenere l'indennità sostitutiva per un numero complessivo di 70,58 giorni di ferie maturate e non godute. accertare e dichiarare l'obbligo – con consequenziale condanna giudiziale – a carico della
1 resistente amministrazione scolastica di corrispondere alla ricorrente la somma di
€ 4.508,69, oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto sino all'integrale soddisfo, a titolo di indennità sostitutiva per n. 70,58 giorni di ferie maturate e non godute negli anni scolastici 2021/22, 2022/23 e 2023/24”. Ritualmente citato in giudizio si costituiva il resistente, il quale deduceva CP_1 variamente l'infondatezza delle ragioni di parte ricorrente insistendo per il rigetto.
La causa, istruita documentalmente, veniva decisa con sentenza all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza del
28.10.2025.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato.
Appare opportuna una breve disamina del quadro normativo applicabile al caso di specie.
L'art. 19, comma 2, del CCNL comparto Scuola 29.11.2007 (quadriennio normativo 2006/2009 e biennio economico 2006/2007) prevedeva che “le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico.
La fruizione delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante, il rapporto di pubblico impiego non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto”.
L'art. 5, comma 8, D.L. n. 95 del 2012 del 06.07.2012, convertito in L. n. 135 del 2012 del 07.08.2012, ha disposto quanto segue: “le ferie … spettanti al personale,
… delle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico …sono obbligatoriamente fruite secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi.
La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro … Eventuali disposizioni normative e contrattuali favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa".
In data 1 gennaio 2013 è entrata in vigore la L. n. 228 del 2012, il cui art. 1, comma 54, secondo cui “il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”.
2 L'art. 1, comma 55, L. n. 228 del 2012 ha aggiunto al già citato art.
5.comma 8, del
D.L. n. 95 del 2012 (ossia alla disposizione relativa al divieto di monetizzazione delle ferie non godute, già in vigore dal 7.7.2012) una clausola derogatoria, secondo cui il divieto di monetizzazione “non si applica al personale docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
Il comma 56 del medesimo art. 1 della predetta legge ha stabilito che le disposizioni di cui al comma 54 (obbligo del godimento delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni) e 55 (rimodulazione del divieto di monetizzazione per i docenti a tempo determinato) non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro e che le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1 settembre
2013.
Ora, mentre l'articolo 5, comma 8, del D.L. 95/2012, convertito in legge 135/2012, nella sua originaria formulazione prevedeva che le ferie dovevano essere godute e non potevano essere monetizzate nemmeno in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, a qualunque causa dovuta, l'art. 1, comma 55, della L. 228/12, aggiunto in calce all'articolo 5, comma 8, del D.L. 95/2012 convertito in legge 135/2012, ha introdotto una deroga per il personale scolastico assunto a tempo determinato, ammettendo la possibilità di sostituire con il corrispondente trattamento economico le ferie di cui questi lavoratori, proprio in ragione della durata limitata del loro rapporto di lavoro, non abbiano potuto usufruire.
Si tratta, dunque, di una norma che modifica la portata del D.L. 95/2012 convertito in legge 135/2012 con riferimento ai contratti a tempo determinato stipulati nella scuola.
Ciò, evidentemente, allo scopo di ricondurre tale normativa all'interno dei principi costituzionali ed eurounitari in materia di diritto alle ferie, secondo cui una normativa nazionale che comprenda la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto) è conforme all''articolo 7 della direttiva 2003/88/CE, in combinazione con l'articolo 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea , purché, però, il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto.
Da quanto detto deriva che:
- a norma dall'art. 1 co. 54 ss. L. 228/12 i docenti (di ruolo e non) sono posti in ferie ex lege nel periodo di sospensione delle lezioni;
- nei periodi nei quali le lezioni sono in corso possono usufruire al massimo di 6 giorni di ferie, se la loro sostituzione non comporta aggravi di spesa;
- negli altri periodi, compresi quelli di sospensione delle lezioni ma non dell'attività didattica (dal 1 settembre all'inizio delle lezioni e dalla fine delle lezioni al 30 settembre) i docenti possono fruire delle ferie senza particolari restrizioni.
Nel caso dei docenti a tempo determinato con contratto con scadenza al 30 giugno il diritto alla monetizzazione delle ferie sussiste ove il docente abbia maturato un
3 numero di giorni di ferie superiore ai giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali sommati ai giorni di ferie eventualmente goduti durante il periodo di normale attività scolastica o successivamente alla cessazione delle lezioni.
Il suddetto diritto alla monetizzazione può essere escluso, alla luce dei principi comunitari di cui si è detto, solo ove l'amministrazione provi di aver adeguatamente informato il docente del diritto a godere delle ferie successivamente alla cessazione delle lezioni e lo abbia invitato ad esercitarlo.
La tutela comunitaria di cui all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, riguarda, comunque, esclusivamente le ferie annuali retribuite che devono essere “di almeno 4 settimane” (per colui che lavora per l'intero anno) e quindi non si estende ad ulteriori periodi di riposo contrattualmente riconosciuti, quali le festività soppresse, che rimangono assoggettate al disposto dell'art. 5, comma 8 del DL
95/2021.
È onere del datore di lavoro assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto, da una parte, se necessario con invitandolo formalmente a fruire delle ferie e, dall'altra, informandolo in modo accurato e in tempo utile di modo che la fruizione delle ferie sia idonea ad apportare all'interessato il ristoro delle energie psico-fisiche cui esse sono volte a contribuire;
nonché del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo (cfr. sentenza rese nelle cause riunite C-569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C-684/16) .
Nel caso di specie, non sussiste prova in atti che il datore di lavoro abbia adottato la diligenza necessaria invitando formalmente il lavoratore alla fruizione delle ferie nei tempi previsti per legge per cui, in assenza di tale documentazione, il CP_1
è tenuto al pagamento dell'indennità sostitutiva per ferie non godute.
Ciò posto, sulla base dei dettagliati conteggi allegati al ricorso (elaborati sulla scorta dei corretti parametri contrattuali), il ricorrente ha maturato per i titoli dedotti un credito di € 4.508,69 per gli anni scolastici 2021/22, 2022/23, 2023/24.
Alla luce di quanto prospettato, il ricorso deve essere dunque accolto, con contestuale accertamento e declaratoria del diritto di parte ricorrente all'indennità sostitutiva per ferie non godute quale differenziale tra i giorni di ferie maturati e i giorni di ferie fruiti, con conseguente condanna della parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente, dell'indennità sostitutiva di ferie non godute per gli anni scolastici indicati in ricorso, per l'importo totale di € 4.508,69, oltre interessi (alla luce della regola limitativa del cumulo degli accessori di cui all'articolo 22, comma
36 legge L. n. 724 del 1994, a tenore del quale dall'1 gennaio 1995 il cumulo di rivalutazione e interessi legali).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo nella misura dei minimi tariffari previsti dallo scaglione di riferimento, vista la serialità del contenzioso.
P.Q.M.
4 Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente all'indennità sostitutiva per ferie non godute;
- condanna il al pagamento in favore di parte Controparte_1 ricorrente, dell'indennità sostitutiva di ferie non godute per gli anni scolastici indicati in ricorso per l'importo totale di € 4.508,69, oltre interessi;
- condanna il al pagamento in favore del Controparte_1 ricorrente delle spese di lite, che liquida in € 1.030,00 oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi ai procuratori antistatari.
Così deciso in Agrigento, 28/10/2025
Il Giudice
GE Di AN
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