CA
Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/06/2025, n. 3376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3376 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE III^ CIVILE in composizione collegiale, nelle persone di:
Dott. Michele Caccese Presidente
Dott.ssa Maria Cristina Rizzi Consigliere
Dott. Fernando Amoroso Giudice Ausiliario Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1783/2020 del ruolo generale, promossa da
(C.F.: ), in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti
Federica Sandulli (C.F.: ) e Fabio Preziosi C.F._1
(C.F.: ) ed elettivamente domiciliata presso i C.F._2
rispettivi indirizzi PEC: Email_1
Email_2
APPELLANTE contro
(C.F.: ), Controparte_1 C.F._3 CP_2
(C.F.: ), (C.F.: C.F._4 CP_3
, (C.F.: ), C.F._5 Parte_2 C.F._6
tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Paolo Trapanese (C.F.:
), presso il cui studio, in Napoli, alla Via R. C.F._7
Bracco, n. 15/A, sono elettivamente domiciliati;
APPELLATI – APPELLANTI INCIDENTALI avverso la sentenza n. 1656/2020, resa dal G.U. del Tribunale di Napoli, pubblicata il 14.02.2020 e non notificata.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. E' stata impugnata, con atto notificato il 29.05.2020, la sentenza evidenziata in epigrafe, con la quale il G.U. del Tribunale di Napoli, adito da dante causa degli odierni appellati, in Parte_3
accoglimento parziale della domanda attorea, diretta alla ripetizione dell'indebito scaturente da plurimi rapporti bancari, ha condannato la convenuta al pagamento dei seguenti importi: “- condanna Pt_1
parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice della somma di euro 274377,95 oltre interessi legali dai singoli pagamenti degli interessi connessi alle rate;
- condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice della somma di euro 2208,47 oltre interessi legali dai singoli pagamenti degli interessi connessi alle rate;
- condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice della somma di euro 534,98 oltre interessi legali dalla chiusura del conto
52622 ed euro 414,70 oltre interessi legali dalla chiusura del conto
45272; - condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice della somma di euro 100.057,68 oltre interessi legali dalla chiusura del conto 454.21 sino al soddisfo” (V. dispositivo sentenza impugnata).
2. Con il gravame, affidato a nove ordini di motivi, la appellante Pt_1
ha lamentato: erroneo rigetto dell'eccezione di estinzione del giudizio,
a seguito della interruzione per morte del procuratore di parte convenuta, perché riassunto dal procuratore dell'originario attore, quando questi era già deceduto al momento della Parte_3
riassunzione e, dunque, in difetto di procura (primo motivo); erroneo rigetto dell'eccezione di prescrizione con riferimento alle pretese creditorie inerenti al C/C n. 454.21 ed al rapporto di mutuo del
27.10.1994 (secondo motivo); violazione dell'art. 2697 c.c., per omessa produzione in giudizio di tutti gli estratti di C/C (terzo motivo); erronea declaratoria di illegittimità della c.m.s. (quarto motivo); erronea declaratoria di parziale nullità del rapporto di C/C per usura sopravvenuta (quinto motivo); inattendibilità delle risultanze della ctu, in quanto non rispettose dei criteri di indagine dettati in sede di conferimento dell'incarico (sesto motivo); erronea declaratoria di parziale nullità dei mutui dedotti in lite, per anatocismo sugli interessi di mora (settimo motivo); inammissibilità della domanda di ripetizione con riferimento al mutuo del 09.02.2000, perché pendente al momento della proposizione della domanda (ottavo motivo); violazione dell'art. 2033 c.c., quanto alla decorrenza degli interessi sulle somme liquidate a titolo di ripetizione (nono motivo).
3. Hanno resistito gli appellati, quali aventi causa dell'originario attore,
spiegando, a loro volta, gravame incidentale, affidato a Parte_3
cinque ordini di motivi: erronea declaratoria di intervenuta prescrizione delle rimesse solutorie, giammai documentate dalla convenuta Pt_1
e, comunque, insussistenti, perché, se calcolate sui saldi rettificati e non già su quelli banca, tutte le rimesse risultavano ripristinatorie
(primo motivo); erroneo rigetto dell'eccezione di nullità, per indeterminatezza, del tasso debitore (secondo motivo); erroneo rigetto dell'eccezione di nullità del mutuo solutorio del 09.02.2000 (terzo motivo); erronea declaratoria di inammissibilità della domanda di ripetizione con riferimento al rapporto di C/C n. 385/89, perché ancora pendente alla data di proposizione della domanda (quarto motivo); in via condizionata all'accoglimento del terzo motivo di gravame principale, erroneo rigetto dell'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. della sequenza integrale degli estratti di C/C (quinto motivo).
4. Con sentenza non definitiva n. 3816/2024, pubblicata il 30.09.2024, la Corte, disattesi i primi otto motivi di gravame principale, in accoglimento del nono ed in parziale riforma della sentenza impugnata, ha disposto la decorrenza degli interessi legali sulle somme oggetto di condanna in danno della a far data dalla Pt_1
domanda al soddisfo.
In accoglimento del primo motivo di gravame incidentale, disattesi il secondo ed il terzo ed assorbiti il quarto ed il quinto, ha disposto, con separata e contestuale ordinanza, supplemento istruttorio, demandando al CTU già nominato in primo grado, Dott. Per_1
la ricostruzione dei rapporti di C/C n. 389.89 e di C/C n.
[...]
454.21, tenendo conto, “ai fini della individuazione di eventuali rimesse solutorie (prescritte), i saldi rettificati, epurati dagli illegittimi addebiti, e non già i saldi banca, e secondo i criteri di imputazione di cui ai principi fissati da Cass. n. 9141/2020”.
5. Acquisita la relazione peritale, all'udienza del 30.04.2025, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti, la causa è stata trattenuta per la decisione, con assegnazione dei termini (ridotti: 20 gg. + 20 gg.) per il deposito di conclusionali e repliche.
6. Al Collegio non resta che prendere atto delle conclusioni rassegnate dal CTU nella relazione peritale in atti, statuendo di conseguenza.
Ed invero, il CTU incaricato ha esaurientemente riscontrato (con argomentazioni logico-giuridiche senz'altro condivisibili) i quesiti integrativi sottopostogli dalla Corte, evidenziando, quanto al rapporto di C/C n. 385/89, un saldo di € 9.785,66 “(a favore del correntista ) come da estratti conto dall'insorgere del rapporto fino al 06.06.2009 come saldo finale del conto ricalcolato dal CTU adottando i seguenti criteri;
senza cms, esclusione della capitalizzazione , mancato rispetto della delibera CICR , spese come da contratto” (V. pag. 3 della relazione peritale).
Quanto al C/C n. 454.21, “il saldo corretto senza considerare la prescrizione, con saldi ricalcolati aventi natura ripristinatoria, dall'insorgere del rapporto fino al 21.06.2010 (data chiusura del conto) come saldo finale del conto ricalcolato dal CTU adottando i seguenti criteri Tasso interesse passivo convenzione scritta, SENZA
CAPITALIZZAZIONE tutto il periodo, SENZA CMS, senza prescrizione è pari ad € + 470.896,52 a favore del correntista” (V. pagg. 2 e 3 della relazione peritale).
Lo stesso CTU ha, inoltre, preso posizione in ordine alle osservazioni sollevate dalla appellante, evidenziando, in ordine alla Pt_1
mancanza di alcuni estratti conto intermedi, che la tematica doveva ritenersi superata all'esito della richiamata sentenza non definitiva e, comunque, non oggetto della indagine peritale demandata con l'ordinanza istruttoria.
Quanto al rapporto di C/C n. 385/89 ed in ordine all'asserito difetto di riscontro probatorio degli affidamenti, “… questo CTU rappresenta che per tale conto in atti vi è convenzione scritta di apertura di conto corrente acceso in data 26.03.1993. In particolare è indicato un tasso debitore per apertura di credito del 22,50%. Orbene se si esaminano i limiti di fido concessi il correntista non ha mai superato i limiti e pertanto senza prescrizione il saldo è di +€ 9.785,66 come nei precedenti elaborati” (V. pag. 3 della relazione peritale).
7. In definitiva, in accoglimento del primo motivo di gravame incidentale, il credito degli odierni appellati nei confronti di
[...]
va rideterminato in complessivi € 470.896,52, quanto al Parte_1
rapporto di C/C n. 454.21, con l'aggiunta di ulteriori € 9.785,66, quale saldo di C/C n. 385/89, ferma la liquidazione degli ulteriori importi per come operata, con riferimento agli altri rapporti dedotti in lite, dal
Tribunale nella sentenza impugnata, che va, sul punto, confermata.
8. Le spese del presente grado, tenuto conto della parziale reciproca soccombenza, vanno compensate inter partes in ragione di 1/3 ed i residui 2/3 vanno posti a carico dell'appellante principale, quale parte prevalentemente soccombente.
Dette spese, tenuto conto del decisum (di poco inferiore ai 400 mila euro), dell'attività svolta dai procuratori delle parti e dei parametri
(medi) di cui al D.M. n. 147/2022, si liquidano, per l'intero, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto notificato il 29.05.2020, da nei Parte_1
confronti di , , e Controparte_1 CP_3 CP_2 Pt_2
, nonché, sull'appello incidentale promosso da questi ultimi
[...]
avverso la sentenza n. 1656/2020, pronunciata dal G.U. del Tribunale di Napoli, così provvede:
− In accoglimento del primo motivo di gravame incidentale, ferma la liquidazione degli importi già riconosciuti in favore degli appellati con la sentenza impugnata, in parziale riforma di quest'ultima, condanna l'appellante al pagamento dell'ulteriore somma di € 380.410,16, di cui € 370.838,84, a titolo di differenza della somma già liquidata per € 100.057,68, quale saldo di C/C
n. 454.21, ed € 9.785,66, quale saldo di C/C n. 385/89;
− In accoglimento del nono motivo di gravame principale, dispone che tutte le somme dovute dalla appellante in favore degli Pt_1
appellati siano maggiorate degli interessi legali, a far data dalla domanda al soddisfo;
− Compensa inter partes ed in ragione di 1/3, le spese del presente grado e condanna l'appellante principale al pagamento, in favore degli appellati, dei residui 2/3, che liquida, per l'intero, in complessivi € 20.119,00, oltre costo CU, rimborso spese forfettario al 15%, Cassa Avv.ti ed IVA, se dovuta;
− Pone definitivamente a carico delle parti, nei limiti di 1/3 e per pari quota, le spese di ctu;
mentre i residui 2/3 vanno posti a carico esclusivo dell'appellante principale;
ferma la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del CTU.
Così deciso, in Napoli, nella Camera di Consiglio del 24.06.2025.
Il Giudice Ausiliario Est. Il Presidente
Dott. Fernando Amoroso Dott. Michele Caccese