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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 05/09/2025, n. 520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 520 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SAVONA
Sezione CIVILE in composizione monocratica nella persona della dr.ssa Laura Serra, in funzione di
Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 1915/2023, promossa con atto di citazione
DA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ) e ( ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 rappresentate e difese dall'avv.to DELFINO PAOLO, come da procura allegata all'atto di citazione depositato telematicamente
PARTE ATTRICE
CONTRO
(C.F./P.IVA ), rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dagli avv.ti CAVAZZINI MATTEO e PIERLUIGI PESCE, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: mancato rispetto della normativa in tema di distanze - immissioni rumorose, vibrazioni e scuotimenti oltre la normale tollerabilità – risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale.
CONCLUSIONI: i procuratori delle parti, nel termine assegnato, hanno depositato note
Pagina nr. 1 scritte contenti la precisazione delle conclusioni, come di seguito riportate:
Per parte attrice:
"Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, accertato che il complesso edilizio della convenuta è stato costruito in violazione delle norme sulle distanze tra immobili confinanti, dichiarare tenuta e conseguentemente condannare la , in Controparte_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Arcole (VR), Stradone
Padovana 8, 1) a demolire in tutto o in parte il complesso edilizio edificato in Pietra
Ligure (SV) Viale Riviera, adibito a supermercato, e ad arretrarlo a 10 mt. dalle pareti finestrate dell'edificio di Via Moilastrini 32 e a 5 mt. dai fondi finitimi di proprietà di e comunque nel rispetto delle normative in materia di distanze di cui Parte_1 all'art. 873 c.c., al D.M. 1444/1968 e ad ogni altra normativa vigente in materia;
2) a demolire comunque, in tutto o in parte, la rampa di accesso in cemento armato con relativo muro di delimitazione esterno e pannelli fonoassorbenti costruiti a distanza non regolamentare dal muro di contenimento del giardino della Sig.ra e dal Parte_1 finestrato del condominio, e a piantumare lungo l'intero lato prospiciente il Cond.
Mirasole alberi di alto fusto, nel rispetto delle distanze di legge e dei regolamenti comunali, come da progetto approvato;
3) ad adottare tutte le misure necessarie per il rispetto dei limiti di legge in materia di immissioni acustiche, vibrazioni e scuotimenti, derivanti dalle operazioni di carico e scarico effettuate nelle ore diurne e notturne dei anche festivi sulle aree esterne, in particolare sulla rampa di accesso e nel posteggio adiacente le proprietà private delle odierne attrici;
4) a risarcire in ogni caso alle Signore
e tutti i danni patrimoniali patiti e patiendi in conseguenza Pt_1 Pt_3 Pt_2 dei fatti di cui in narrativa, derivanti dal deprezzamento degli immobili di rispettive proprietà, come quantificati nella documentazione prodotta e che qui si riportano:- per la Sig.ra nella misura pari al 40% del prezzo dell'ultimo rogito notarile (€ Pt_1
230.000,00 x 40% = € 92.000,00: docc. 6 e 7);- per la Sig.ra nella misura pari Pt_2 al 30% del prezzo dell'ultimo rogito notarile (€ 260.000,00 x 30% = € 78.000,00: doc.
8);- per la Sig.ra nella misura del 30% del prezzo del valore di mercato di € Pt_3
160.000,00 (€ 160.000,00 x 30% = € 48.000,00: doc. 9), o in quelle altre somme risultanti dall'espletata istruttoria;
5) a risarcire alle Signore e Pt_1 Pt_3
tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti e patiendi in conseguenza Pt_2 dei fatti di causa e derivanti dalla violazione della normativa vigente in materia di immissioni acustiche, vibrazioni e scuotimenti, nella misura determinanda dal Giudice
Pagina nr. 2 in via equitativa secondo le risultanze dell'espletata istruttoria, tenuto conto del fatto che CP_ il supermercato della inaugurato a maggio 2023, esercita attività da CP_1 almeno due anni, e comunque in una somma non inferiore ad € 20.000,00 per ciascuna delle attrici;
6) vinte le spese di giudizio per esborsi e compensi, oltre spese generali ed accessori di legge;
7) spese di CTU e di CTP ad integrale carico della convenuta”.
Per parte convenuta:
“Respingersi le domande tutte proposte ex adverso;
in ogni caso: spese e competenze, oltre rimborso spese generali e accessori di legge, anche del procedimento di mediazione, integralmente rifuse;
in via istruttoria: senza che ciò comporti l'inversione dell'onere della prova, si insiste per l'ammissione di prova per testi sulle seguenti CP_ circostanze: 2) vero che la rampa di carico/scarico del punto vendita di Pietra
Ligure, viale Riviera, è dotata di prese elettriche, come risulta dalle fotografie che si mostrano al teste (doc. 4); 7) vero che, all'interno della rampa di carico/scarico, presso CP_ il punto vendita di Pietra Ligure, viale Riviera, la movimentazione delle merci avviene mediante l'uso di transpallet elettrici/manuali, che sono dotati di ruote gommate. Si indicano a testi il Sig. da EN (SV), la Sig.ra Tes_1 Tes_2 da HE SA TO (SV) ed il Sig. da RI
[...] Testimone_3
(TO); - rinnovano la richiesta convocazione del consulente tecnico d'ufficio a chiarimenti già formulata all'udienza del 14 marzo 2025.”
****************
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte, Parte_1
e hanno adito il Tribunale di Savona esponendo che: Parte_2 Parte_3
- le attrici sono proprietarie, rispettivamente, di un appartamento al piano terra con balcone, terreno adibito a giardino e box pertinenziale ( , di un Parte_1 appartamento al secondo piano con balcone e box pertinenziale ( ) e di Parte_2 un appartamento al secondo piano con balcone ( , in comproprietà con il Parte_3 fratello e la madre ) facenti parte del “Condominio Persona_1 Parte_4
Mirasole” sito in Pietra Ligure (SV), via Moilastrini n. 32;
- detti immobili sono prospicienti a un terreno su cui ha realizzato un Controparte_1 edificio adibito a supermercato, edificato a partire dall'autunno del 2022 e inaugurato nel maggio 2023;
- sul lato nord di detto edificio, in prossimità dei muri di contenimento dei giardini del
Pagina nr. 3 condominio e in particolare di quello di proprietà è stata costruita una rampa Pt_1 carrabile esterna in cemento per collegare l'area antistante il supermercato con la zona di carico e scarico;
- per tutta la sua lunghezza, la rampa è stata realizzata a una distanza inferiore di m 3 dal confine e, nel tratto iniziale, essa dista circa cm 80 dal muro di contenimento del giardino di proprietà Pt_1
- tra il muro esterno che delimita la rampa e il muro di contenimento dei giardini privati vi è uno scalino ribassato di circa 75 cm rispetto alla quota dei giardini, che costituisce una nuova costruzione e che riduce la sicurezza e la privacy delle zone private;
- sul muro che delimita la rampa, ad eccezione del tratto prospiciente il giardino di proprietà sono state installate delle barriere fonoassorbenti, collocate a circa m Pt_1
6 dalle pareti finestrate degli immobili delle attrici, ovvero a una distanza inferiore a quella di m 10 prevista dalla legge;
- le barriere fonoassorbenti, il muro su cui le medesime sono infisse e la rampa sono state pertanto costruite in violazione della disciplina sulle distanze di cui all'art. 873 c.c.
e al D.M. n. 1444/1968;
- inoltre, durante la giornata vengono effettuate più volte operazioni di carico e scarico di merce da mezzi pesanti, che sostano circa cinquanta minuti tenendo i motori accesi e svolgono le consegne tra le 6:00 e le 23:00 circa;
- i disagi maggiori derivano dalle manovre dei mezzi che accedono alla rampa in retromarcia, con l'avvisatore acustico in funzione;
- i muletti e gli altri mezzi utilizzati per lo scarico delle merci emettono continui rumori transitando sulle pedane metalliche;
- dette operazioni producono grave inquinamento acustico, oltre a vibrazioni e scuotimenti del terreno;
- la costruzione e le aree esterne risultano difformi al progetto approvato dal Comune di
Pietra Ligure;
- il progetto prevedeva la piantumazione di alberature di alto fusto in corrispondenza del confine con i giardini privati, che non è mai stata realizzata;
- la nuova costruzione ha apportato alle attrici danni patrimoniali e non patrimoniali, dovuti sia al deprezzamento dei rispettivi immobili sia alle immissioni di rumori provenienti dalla rampa di accesso per le operazioni di carico e scarico.
Tutto ciò premesso, le attrici hanno agito per ottenere la condanna di Controparte_1
Pagina nr. 4 demolire, in tutto o in parte, il complesso adibito a supermercato, o comunque la rampa di accesso in cemento armato con relativo muro di delimitazione esterno e pannelli fonoassorbenti;
ad adottare le misure necessarie al rispetto dei limiti di legge in materia di immissioni acustiche, vibrazioni e scuotimenti derivanti dalle operazioni di carico e scarico e al risarcimento dei danni patrimoniali derivati dal deprezzamento degli immobili di loro proprietà e dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dalla violazione della normativa vigente in materia di immissioni acustiche vibrazioni scuotimenti, da quantificare in via equitativa.
Va evidenziato che le conclusioni di parte attrice, precisate con nota del 12.5.2025 e sopra riportate, contengono modifiche - invero non sostanziali - rispetto a quelle di cui alla prima memoria ex art. 171 ter c.p.c., nonché una domanda nuova (relativa alla condanna di Lidl alla piantumazione di alberature ad alto fusto) che, in quanto tardiva, non può trovare ingresso in questo giudizio. Restano pertanto ferme le conclusioni di cui alla prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. di parte attrice.
Si è costituita in giudizio a socio unico, la quale ha replicato alle avverse Controparte_1 argomentazioni che:
- le opere realizzate sono conformi ai progetti autorizzati dall'amministrazione comunale e hanno ottenuto l'agibilità; in ogni caso, eventuali contestazioni in merito esulano dalla giurisdizione del giudice civile e sono contestabili soltanto in sede amministrativa;
- la domanda di parte attrice avente ad oggetto la demolizione del complesso edilizio è infondata, posto che le doglianze formulate riguardano unicamente la rampa, il suo muro di delimitazione esterno e i pannelli fonoassorbenti installati sopra il medesimo;
- tuttavia, la rampa di accesso alla zona di carico e scarico è completamente interrata rispetto al piano di campagna dell'area di proprietà di pertanto la Controparte_1 medesima non è soggetta al rispetto delle norme sulle distanze legali di cui all'art. 873
c.c. che, secondo la giurisprudenza, si applicano alle costruzioni erette sopra il suolo, che da esso sporgono stabilmente;
- solo una porzione del muretto esterno della rampa e dei sovrastanti pannelli fonoassorbenti è antistante all'edificio condominiale delle attrici, ovvero a quella che va dall'inizio della rampa sino a poco dopo il punto in cui la stessa, proseguendo parallela all'edificio della convenuta, si allontana dal confine tra le due proprietà;
- il muretto e i sovrastanti pannelli fonoassorbenti non possono essere qualificati come
Pagina nr. 5 costruzioni, ma costituiscono un accorgimento tecnico costruttivo prescritto dal
Regolamento edilizio del Comune di Pietra Ligure o, al più, possono essere qualificati come recinzione, la cui altezza (m 2,71 dal piano di campagna dell'immobile di CP_ proprietà è rispettosa dei limiti di legge di cui all'art. 878 c.c.;
- in ogni caso, l'art. 873 c.c. e il D.M. 1444/1968 prescrivono la distanza minima tra fabbricati, ma non prevedono la distanza dal confine;
- quanto alle immissioni rumorose provenienti dalla rampa, i rilievi del tecnico di parte attrice non rappresentano l'attuale stato acustico dei luoghi, poiché sono stati effettuati prima dell'installazione della parte superiore della barriera fonoassorbente e sono stati condotti in uno spazio temporale limitato rispetto al periodo di riferimento;
- le operazioni di carico e scarico si svolgono, di norma, in orario diurno e durante le medesime i camion non tengono i motori accesi, posto che la rampa è dotata di collegamenti elettrici. Inoltre, non è vero che l'allarme del punto vendita venga azionato più volte nel corso della giornata.
La convenuta ha concluso per il rigetto delle domande attoree.
La causa è stata istruita mediante espletamento di ctu ed escussione di testimoni.
All'esito, all'udienza dell'11/07/2025, è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c.
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La domanda delle attrici è parzialmente fondata, nei limiti e per le ragioni che di seguito si espongono.
Sul rispetto della normativa in materia di distanze da parte di Controparte_1
In relazione alla lamentata violazione delle distanze legali, le attrici hanno correttamente qualificato la rampa e le barriere fonoassorbenti realizzate da come CP_1 costruzioni.
Al riguardo, giova in primo luogo osservare che, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, ancora di recente ribadito: “in tema di distanze legali, esiste, ai sensi dell'art. 873 c.c., una nozione unica di costruzione, consistente in qualsiasi opera non completamente interrata avente i caratteri della solidità e immobilizzazione rispetto al suolo, indipendentemente dalla tecnica costruttiva adoperata. I regolamenti comunali, pertanto, essendo norme secondarie, non possono modificare tale nozione codicistica, sia pure al limitato fine del computo delle distanze legali, poiché il rinvio contenuto nella seconda parte dell'art. 873 c.c., ai regolamenti
Pagina nr. 6 locali è circoscritto alla sola facoltà di stabilire una distanza maggiore.” (Cass, Civ, sez II, ord. n. 1264/2023 n. 4937/2025).
A tale proposito, la Suprema Corte ha chiarito che “qualora sia accertata la violazione delle distanze tra costruzioni, è preclusa al giudice ogni indagine sull'idoneità dell'intercapedine ad arrecare pregiudizio per l'igiene e la salubrità dell'ambiente che le norme sulle distanze intendono impedire, in quanto la legge, imponendo l'osservanza di determinate distanze, ha ritenuto che soltanto queste valgano presuntivamente a soddisfare le esigenze di sicurezza ed igiene”; di conseguenza, “in caso di costruzione realizzata senza l'osservanza delle distanze legali o regolamentari, al giudice non è lasciato alcun margine di discrezionalità nell'applicazione della disciplina in materia per equo contemperamento degli appositi interessi e, pertanto, deve essere ordinata incondizionatamente la riduzione in pristino, ancorché questa possa incidere sulle parti dell'edificio regolari”. (Cass Civ, sez. II, ord. n. 1264/2023).
Pertanto, ogni manufatto avente le caratteristiche indicate dalla Corte di Cassazione soggiace alla disciplina sulle distanze dettata dall'art. 873 c.c., finalizzata a tutelare l'igiene pubblica evitando la formazione di intercapedini anguste e insalubri.
A mente dell'articolo, le costruzioni su fondi finitimi, che non siano unite o aderenti, devono essere tenute a una distanza non minore di tre metri, fatta salva la possibilità, per i regolamenti locali, di stabilire una distanza maggiore: nel Comune di Pietra
Ligure, a seguito dell'approvazione della variante al PRG, la distanza tra le costruzioni non può essere inferiore a cinque metri. CP_ Sul punto, le risultanze dell'espletata ctu hanno evidenziato che: - sulla proprietà a destra della rampa e costituente parte integrante della stessa, è stato costruito un muretto che emerge di circa cm 50 rispetto al piano di campagna;
- tra il medesimo e il muretto di delimitazione della proprietà è stata creata un'intercapedine, larga circa CP_2 cm 35 nella parte di accesso alla rampa, riempita di sassi bianchi;
- sul muretto di delimitazione della rampa si trovano due diversi tipi di barriere per la schermatura del rumore: nel primo tratto la barriera ha un'altezza di circa m 2 (m 2,5 sul livello del piano di campagna, considerando anche la quota del muretto), mentre nel secondo tratto
è alta circa m 3,5 (m 4 sul livello del piano di campagna, considerando anche la quota del muretto).
Conseguentemente, come correttamente affermato dall'ausiliario, con valutazione che viene integralmente condivisa, i manufatti in oggetto soggiacciono ai vincoli stabiliti
Pagina nr. 7 dalla legge in materia di distanze, precisando che: - il muretto perimetrale della rampa, parte della rampa stessa e non interrato, costituisce una costruzione stabile e ancorata al suolo, che forma altresì un'intercapedine con il muretto di confine del condominio;
-
l'art. 95 del Regolamento edilizio del Comune di Pietra Ligure non esclude dal rispetto della normativa in materia di distanze le opere realizzate al fine di adottare soluzioni tecnologiche in grado di abbattere l'impatto acustico;
- nel caso di specie detta normativa va applicata anche alle barriere fonoassorbenti, poiché il ctu ha chiarito che si tratta di manufatti “ancorati stabilmente al suolo, aventi caratteristiche di solidità e con un'altezza maggiore di tre metri”, precisando a tal proposito che “anche la porzione di pannellatura più bassa, presente all'inizio della rampa risulta essere una costruzione stabile ed ancorata al suolo essendo fissata al muro.”
Pertanto, sia la rampa comprensiva del muretto, sia le barriere fonoassorbenti devono essere considerate a tutti gli effetti costruzioni e conseguentemente soggiacenti alla disciplina sulle distanze legali.
Tanto chiarito, va in primis incidentalmente ribadito che il presente giudizio non può che riguardare e vagliare la lesione dei diritti delle attrici, sotto il profilo civilistico, nei rapporti tra privati, mentre resta ad esso necessariamente estranea la conformità urbanistica del progetto realizzato, riservata alla giurisdizione amministrativa.
Dunque, per un verso, risulta rispettato il disposto di cui all'art. 9, n. 2 del D.M. n.
1444/1968, che prescrive la distanza minima di m 10 tra pareti finestrate e pareti di CP_ edifici antistanti, posto che l'edificio costruito da è a una distanza superiore a 10 metri dalle pareti finestrate del Condominio Mirasole.
Sotto tale profilo, pertanto, la domanda di parte attrice circa la demolizione, totale o CP_ parziale, dell'edificio è infondata e deve essere respinta.
Al contrario, non risulta rispettata la distanza minima tra costruzioni: l'ausiliario ha, infatti, accertato che la rampa e il muro su cui si trovano le barriere fonoassorbenti avrebbero dovuto essere realizzati in aderenza, oppure a m 5 dal confine, in conformità
a quanto prescritto per la zona in oggetto dalla normativa del Comune di Pietra Ligure.
Le conclusioni del ctu – da intendersi qui integralmente richiamate – sono condivise dalla scrivente giudice per congruità e logicità, poiché basate sull'esame obiettivo dello stato dei luoghi.
Al contrario, non paiono apprezzabili le osservazioni mosse dal ctp di parte convenuta, CP_ il quale ha affermato che: - il muretto in cemento armato costruito da non è
Pagina nr. 8 soggetto alla normativa sulle distanze, poiché risulta realizzato sostanzialmente in aderenza al muro condominiale, e il distaccamento tra i medesimi, la cui misura è compresa tra m 0,35 e m 1,02, non può essere considerato un'intercapedine; - detto manufatto, non costituendo parte di un edificio, è un “muro isolato”, sottoposto alla disciplina dell'art. 878 c.c., che lo esclude dal computo della distanza indicata dall'art. 873 c.c.; - le pannellature non sono soggette alla disciplina sulle distanze, poiché si tratta di impianti o volumi tecnici.
Tali osservazioni non sono condivise.
Quanto al primo argomento, la disciplina delle costruzioni in aderenza si rinviene nell'art. 877 c.c., che consente al vicino, senza chiedere la comunione del muro posto sul confine, di costruire sul confine stesso in aderenza, ma senza appoggiare la sua fabbrica a quella preesistente.
Secondo la Corte di Cassazione, non è configurabile una costruzione in aderenza ex art. 877 c.c. quando tra i manufatti residui un'intercapedine, dovendo in tal caso applicarsi la disciplina generale sulle distanze di cui all'art. 873 c.c., o le diverse previsioni dei regolamenti locali (Cass. Civ., sez. II, ord. n. 12702/2024). E' fatto salvo il caso di intercapedini modeste, che derivino da mere anomalie edificatorie e siano agevolmente colmabili senza appoggi o spinte sul manufatto preesistente (Cass. Civ, sez, II, ord.
26042/2024).
Nel caso in oggetto, le risultanze della ctu hanno accertato che il muretto edificato da CP_ non può considerarsi costruito in aderenza, poiché tra il medesimo e il muro di contenimento dei giardini condominiali vi è una vera e propria intercapedine, che non è riconducibile a un'anomalia edificatoria.
Circa la seconda osservazione, il ctu ha compiutamente evidenziato che il muretto perimetrale della rampa, in quanto parte della stessa, “costituisce una costruzione stabile ed ancorata al suolo che per di più forma un'intercapedine con il muretto di confine del Condominio”, con conseguente applicazione dell'art. 873 c.c. e non dell'art. 878 c.c.
Anche il terzo assunto appare del tutto irrilevante, sia in considerazione del disposto di cui all'art. 95 del Regolamento edilizio del Comune di Pietra Ligure, sia in quanto le barriere fonoassorbenti risultano infisse su una costruzione realizzata in violazione della normativa sulle distanze che, pertanto non può essere mantenuta.
Pertanto, accertata la violazione delle distanze tra costruzioni, deve essere CP_1
Pagina nr. 9 condannata a ripristinare la conformità dei manufatti alle norme di legge. In concreto, secondo quanto indicato dal CTU, la società convenuta deve in alternativa (anche sulla base di quanto verrà oltre specificato con riferimento alle immissioni rumorose): o demolire ed arretrare le opere sopra descritte a 5 metri dal confine, o eliminare tutte le costruzioni che emergono rispetto al piano di campagna.
Sulle immissioni rumorose
L' 844 c.c., nel segnare il limite nella “normale tollerabilità”, lascia al giudice il potere discrezionale di “contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà”, tenendo altresì conto della “priorità di un determinato uso”.
La Corte di Cassazione ha affermato che “nei rapporti tra privati, il limite di tollerabilità delle immissioni rumorose non è mai assoluto, ma relativo alla situazione ambientale, variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti, e non può prescindere dalla rumorosità di fondo”. Da ciò deriva che “spetta, pertanto, al giudice di merito accertare in concreto il superamento della normale tollerabilità e individuare gli accorgimenti idonei a ricondurre le emissioni nell'ambito della stessa” (Cass., ord. 21479/2024).
Nell'operare tale valutazione, il giudice non può fare a meno di verificare l'esistenza di norme specifiche antinquinamento, che facciano salve le immissioni in ragioni del preminente interesse pubblico.
E ciò in quanto “è consolidato il principio che differenzia – quanto ad oggetto, finalità e sfera di applicazione – la disciplina contenuta nel codice civile dalla normativa di diritto pubblico: l'una posta a presidio del diritto di proprietà e volta a disciplinare i rapporti di natura patrimoniale tra i privati proprietari di fondi vicini;
l'altra diretta – con riferimento ai rapporti tra i privati e la p.a. – alla tutela igienico-sanitaria delle persone o comunità esposte” (Corte Cost. ord. 103/2011).
Al contrario, il potere discrezionale dell'autorità giudiziaria si esaurisce laddove le immissioni eccedano non solo i livelli sanciti secondo il criterio della normale tollerabilità giurisprudenziale, ma anche quelli della cosiddetta accettabilità amministrativa, ovvero dei limiti posti da normative di settore a tutela della collettività stessa.
Come affermato dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti,
“mentre è senz'altro illecito il superamento dei livelli di accettabilità stabiliti dalle leggi e dai regolamenti che, disciplinando le attività produttive, fissano nell'interesse
Pagina nr. 10 della collettività le modalità di rilevamento dei rumori ed i limiti massimi di tollerabilità, l'eventuale rispetto degli stessi non può far considerare senz'altro lecite le immissioni, dovendo il giudizio sulla loro tollerabilità formularsi alla stregua dei principi di cui all'art. 844 c.c. , tenendo presente, fra l'altro, la vicinanza dei luoghi e i possibili effetti dannosi per la salute delle immissioni” (Cass. 939/2011).
Ne deriva, in altri termini, che se all'interprete non è di certo consentito superare il limite legale imposto dalla normativa di settore, che si assume tenere in adeguato conto gli interessi pubblicistici della produzione a fronte di quelli privatistici della proprietà, allo stesso è invece rimesso un margine di discrezione di valutazione unicamente ove, sempre nel rispetto dei limiti normativi di riferimento, l'immissione lamentata produca comunque in concreto conseguenze pregiudizievoli che si pongono in contrasto con la normale tollerabilità di cui all'art. 844 c.c.
Ed infatti, i parametri fissati dalle norme speciali a tutela dell'ambiente forniscono un minimum di tutela, costituiscono cioè criteri minimali di partenza al fine di stabilire l'intollerabilità delle immissioni che li eccedano, sicché da essi il giudice può discostarsi solo per assicurare una tutela più estesa al privato, ove pervenga cioè ad un giudizio di intollerabilità ex art. 844 c.c. in presenza di immissioni che, pur in quanto contenute nei limiti di legge, risultino nel caso concreto e per la particolarità della situazione atti ad arrecare un sensibile pregiudizio al privato (così in termini Cass.
17281/05).
Del resto, la ratio sottesa a tale principio è del tutto evidente e condivisibile, presupponendo che nel necessario bilanciamento di interessi in gioco – privatistico a tutela della proprietà – e pubblicistico – a tutela delle ragioni di produzione, l'interprete non possa spingersi a legittimare una situazione contra legem, rimanendo invece salvo il suo potere discrezionale solo all'interno dell'alveo applicativo della norma di settore.
Sicché nel contemperamento delle esigenze della produzione con le ragioni della proprietà occorre tener conto che “l'interpretazione costituzionalmente orientata della normativa di cui all'art. 844 c.c. impone al giudice di considerare prevalente la tutela della qualità della vita e della salute, nel contemperamento delle esigenze della produzione con le ragioni della proprietà, indipendentemente dalla priorità di un determinato uso” (così Cass. Civ, sez. II, n. 6906/2019).
Poste dette premesse, all'esito dell'istruttoria svolta in corso di giudizio risulta dimostrato che, durante le operazioni di carico e scarico, le immissioni acustiche
Pagina nr. 11 all'interno degli appartamenti delle attrici “superano sia i limiti amministrativi legati alla misura del differenziale che quelli della normale tollerabilità”.
Il ctu ha preliminarmente chiarito che: “ … se per la valutazione del supero del limite differenziale è ammissibile considerare periodi di misura di circa 10 minuti che pertanto mediano eventuali picchi di rumore risultando così nell'intervallo considerato un valore di livello equivalente medio, per la valutazione del supero della normale tollerabilità il periodo di valutazione del rumore deve essere correlato all'evento rumoroso che ha l'impatto più rilevante e come tale disturba al fine di valutarne la tollerabilità. In questa fattispecie si inquadrano quindi non solo i rumori derivanti dal motore del camion TIR che è particolarmente intenso durante le operazioni di ingresso
e di uscita dalla rampa e dal cicalino della retromarcia, rumori che perdurano per alcuni minuti, ma anche i rumori legati alle operazioni di carico e scarico che sono caratterizzati da elevati picchi di rumorosità legati al transito delle ruote dei transpallet sui pianali di carico dei camion e anche sul transito della rampa metallica di giunzione tra il pianale del camion e la pavimentazione esterna della rampa di carico e non di meno il rumore dei gruppi frigo del camion.”
Richiamando l'elaborato peritale per i dettagli delle rilevazioni fonometriche - effettuate CP_ in accordo con la convenuta il giorno 20.3.2024 -, da intendersi in questa sede integralmente richiamate, si evidenzia in particolare che: - alle ore 16:42, a finestre aperte, sono stati rilevati superi del limite della normale tollerabilità fino a 30 dB;
- alle ore 21.53, sul balcone, è stato registrato il valore di 83,6 dB(A), definito dal ctu
“veramente elevato”, con un supero di oltre 40 dB;
tra le 22.20 e le 22.24, a finestre chiuse, i picchi di rumore dovuti al transito dei transpallet sul pianale del camion superano la normale tollerabilità di oltre 20 dB.
Quanto al valore limite differenziale (pari a 5dB per il periodo diurno e a 3dB per quello notturno) il ctu ha accertato che: - tra le 16:40 e le 16:50, a finestre aperte, è stato rilevato un supero di 16 dB, che sale oltre i 20 dB partendo dal rumore residuo calcolato tra le 20.20 e le 20.40; il limite è stato superato anche con l'arrivo di un camion alle
21.03; - il limite differenziale notturno è stato superato anche a finestre chiuse.
Inoltre, pur non avendo effettuato, per volontà delle parti, il rilievo strumentale delle vibrazioni, il ctu ha riferito di averle percepite in alcune fasi delle operazioni, “poiché le frequenze basse del rumore prodotto dal motore del camion ha messo in vibrazione alcuni componenti edilizi dell'abitazione della signora il livello Parte_5
Pagina nr. 12 supera talvolta gli 80dB(A) all'esterno e quindi l'energia che colpisce i serramenti è tale da poterli fare entrare in vibrazione con notevole disagio per gli occupanti dell'alloggio.”
I rilievi sono stati effettuati nell'appartamento più esposto, ma il ctu ha precisato che, data l'entità dei livelli di rumore misurati, i risultati sono estensibili agli alloggi di proprietà delle altre attrici.
Pertanto, tutte le misurazioni eseguite presso l'abitazione di proprietà in orario Pt_1 diurno e notturno, con finestre sia aperte, sia chiuse, hanno riscontrato evidenti superi dei limiti: conseguentemente, tali immissioni sono tout court illegittime, senza che ne possa essere discrezionalmente valutata la tollerabilità in concreto da parte del giudice.
A tale proposito va comunque rilevato che, anche alla luce dei video prodotti in atti, risulta evidente l'impatto che le operazioni di carico e scarico hanno sulla qualità della vita degli occupanti degli alloggi: durante le medesime, i mezzi si trovano in prossimità delle finestre e, come anche constatato dal ctu, le barriere realizzate per l'insonorizzazione, seppure fortemente impattanti dal punto di vista estetico, non sono efficaci, anche perché “la sorgente ha un livello tale che risulta impossibile raggiungere il rispetto dei limiti differenziali “.
L'insostenibilità dei rumori appare ampiamente confermata anche all'esito dell'istruttoria orale.
genero dell'attrice , ha dichiarato di aver frequentato Testimone_4 Parte_2
l'alloggio della suocera fino a settembre 2023 (quando l'immobile è stato venduto) e ha dichiarato che: “Non so quantificare i camion, mediamente erano due camion al giorno se non di più. Io mi recavo generalmente nei week end e quindi posso dire che le operazioni avvenivano anche nei festivi.” - “Noi ci lamentavamo e un autista mi aveva detto che era necessario lasciare i motori accesi perché il camion conteneva beni deperibili ed andava quindi refrigerato. Non mi ricordo se i motori erano lasciati accesi in tutte le operazioni di scarico ma sicuramente mi ricordo la circostanza.
L'avvisatore acustico si accende automaticamente all'avvio della retromarcia e io mi ricordo che i camion ne erano dotati.”
figlia dell'attrice ha affermato di vivere nell'alloggio Testimone_5 Parte_1 di proprietà della madre e ha dichiarato: “Sicuramente la mattina il camion arriva fisso verso le 5.30/6.00 e va avanti a scaricare fino alle 7.00. Se arriva prima delle 6.00, aspetta le 6.00, e poi inizia la manovra per infilarsi nella rampa che è piuttosto di
Pagina nr. 13 misura. La manovra per noi è il momento peggiore perché corrisponde a tremori e vibrazioni, e nella marcia indietro attiva il cicalino. La manovra è piuttosto complicata, il camion deve fare diversi passaggi e prende spesso anche 20 – 30 minuti.” E inoltre:
“Dopo la mattina, normalmente c'è un altro scarico che mi è capitato di vedere nell'arco della giornata. Spesso poi anche la sera tra le 21.00 e le 22.00. Sicuramente lo scarico serale c'è ancora, non è regolare come quello della mattina ma capita.
Indistintamente gli scarichi avvengono anche il sabato e la domenica, con la stessa cadenza.” - “La parte iniziale delle manovre è sicuramente quella che a livello di rumore dà più fastidio. Poi durante la fase di scarico, spesso il motore rimane comunque acceso, come in folle, suppongo per questioni di temperatura, ma in questa fase ci sono altri rumori che sono predominanti e quindi il rumore resta secondario”. - CP_
“Posso dire che il parcheggio di non è chiuso ma accessibile a chiunque, quindi, spesso e soprattutto d'estate capita che restino autovetture e piccoli van parcheggiati la notte. Questo complica ulteriormente la manovra dei camion per entrare nella rampa perché hanno ancora minor spazio.”
ex marito di si reca presso l'alloggio di quest'ultima Testimone_6 Parte_1 per fare visita alla figlia, sporadicamente nel periodo invernale e con più frequenza in quello estivo, quando si ferma anche un mese. Egli ha dichiarato: “Per il periodo che dormo lì, posso dire che arrivano spessissimo alle 5.30/6 di mattina, aspettano fino alle
6 e poi fanno la manovra che a volte dura diverso tempo, anche 15 – 20 minuti, e capita pure di più. Durante il giorno è raro, e la sera succede spessissimo, verso le 21.00.
Questo avviene tutti i giorni, anche festivi.” - “Anche il motore resta acceso fino a che
è completata la manovra. Poi non so se sia spento ma si sente poco durante lo scarico.
A me gli autisti avevano detto che hanno i frigoriferi e non possono spegnere. Non tutti però, alcuni spengono”. Quanto al parcheggio di Lidl, egli ha affermato che, a volte, la sera “restano parcheggiati privati”.
Tutti i testi di parte attrice hanno poi confermato che i mezzi, durante le operazioni di retromarcia, azionano l'avvisatore acustico.
Va altresì considerato che le dichiarazioni rese dai testimoni citati dalla convenuta non sono atte a smentire quelle dei testi di parte attrice. CP_
capo filiale a Pietra Ligure, ha dichiarato che: “Il primo camion Testimone_2 arriva dopo le 6.30 del mattino e il secondo camion che non arriva tutti i giorni, dipende, dalle 14.00 alle 18.00. La domenica arriva solo il camion al mattino, dalle
Pagina nr. 14
6.30 alle 9.30 a seconda dell'orario”- “Dalla rampa i camion scendono in retromarcia” - “Le operazioni di carico e scarico hanno sempre la stessa frequenza per tutti i periodo dell'anno”.
La teste, pur dichiarando che le consegne effettuate intorno alle ore 23:00 di cui ai video prodotti da parte attrice devono considerarsi eccezioni legate al primo periodo di apertura, ha confermato che l'orario deputato alle consegne è compreso tra le 6.00 e le
22.00. CP_ Anche i testi , responsabile dei trasporti e , capo area Testimone_3 Tes_1
CP_
hanno confermato che a Pietra Ligure le consegne avvengono tutti i giorni tra le
6.00/6.30 e le 22.00, e hanno altresì dichiarato che, seppur non usualmente, vengono effettuate anche tre volte al giorno.
Quanto ai motori dei camion, la teste ha dichiarato che vengono spenti una Tes_2 volta ultimate le manovre di accesso alla rampa, quando i mezzi vengono collegati alle prese elettriche ivi presenti, e i testi e hanno confermato che i vettori Tes_3 Tes_1 hanno indicazione di spegnere i motori una volta posizionato il mezzo sulla rampa.
Tuttavia, la circostanza non appare dirimente, posto che i testi di parte attrice hanno dichiarato che, una volta iniziate le operazioni di carico e scarico, l'eventuale motore rimasto acceso non costituisce la principale fonte di rumore;
anche la ctu ha evidenziato che, in questa fase, l'impatto maggiore è dato dai transpallet in transito e dai gruppi frigo dei camion. CP_ Pertanto, l'istruttoria orale ha evidenziato che: - presso la filiale di Pietra Ligure le consegne avvengono tutti i giorni, quasi sempre più volte al giorno, festivi compresi;
- ogni giorno viene effettuata la consegna del mattino, prevista tra le 6 e le 6.30; - al fine di effettuare le consegne, i camion e gli autoarticolati devono muoversi in retromarcia, con conseguente inserimento dell'apposito avvisatore acustico;
- le operazioni richiedono un tempo piuttosto lungo, posto che la sola manovra di accesso alla rampa dura almeno 15/20 minuti.
E' evidente, quindi, che i rumori provocati dalle operazioni di carico e scarico, che la ctu ha accertato essere superiori al limite non solo della normale tollerabilità ma della accettabilità amministrativa, sono prolungati e particolarmente invasivi, in quanto gli occupanti degli alloggi sono costretti a subirli quotidianamente la mattina presto, in orario deputato al riposo, e spesso anche una seconda volta e una terza volta, durante le ore pomeridiane o serali, con evidenti ricadute negative sulla qualità della vita.
Pagina nr. 15 Il ctu ha riferito che le trattative condotte dalle parti al fine di individuare misure idonee a ricondurre le immissioni entro la soglia della normale tollerabilità non sono approdate a un risultato utile. CP_ ha infatti proposto la realizzazione di un tunnel di insonorizzazione, con isolamento sia interno sia laterale, nella parte relativa al fianco del piazzale. Tale soluzione non è però percorribile, poiché la medesima non consentirebbe il rispetto né del limite differenziale né di quello di normale tollerabilità, come accertato approfonditamente dal
CTU. Inoltre, occorre rammentare che la rampa è stata costruita in violazione della normativa sulle distanze, per cui, a maggior ragione, la relativa copertura andrebbe ad estendere tale illegittimità.
Neppure può essere tenuta in conto la soluzione prospettata da parte convenuta solo nell'ambito della comparsa conclusionale (utilizzo di camion elettrici a minor impatto acustico con operazioni di carico e scarico tra le 8.00 e le 20.00), in quanto è stata proposta del tutto tardivamente, ben oltre la fine delle operazioni peritali. Tuttavia, considerato che si tratta di una mera ipotesi, non suffragata da effettivi riscontri e della quale non si è in alcun modo in grado di valutare l'effettiva idoneità a risolvere la problematica immissiva, si ritiene che la rimessione della causa in istruttoria a tale fine avrebbe comportato unicamente una inutile dilatazione delle tempistiche processuali, pregiudicando il diritto delle attrici ad ottenere in tempi ragionevolmente certi adeguata tutela.
Deve, pertanto, rilevarsi che l'unica soluzione che il CTU ha valutato idonea a ripristinare la normale tollerabilità delle immissioni consiste nello spostamento della zona di carico e scarico sul lato opposto della costruzione, ove è presente la viabilità principale verso l'autostrada, poiché in tal modo, l'attività rumorosa si svolgerebbe in una zona acustica di classe IV, con limiti di livello equivalente ponderato superiori a quelli della zona in cui la rampa si trova attualmente, che è in classe III, ed a distanza congrua dalle abitazioni delle attrici.
Parte convenuta ha contestato la fattibilità di tale soluzione, eccependo ostacoli di carattere anche tecnico ed amministrativo, che tuttavia in questa sede non sono pertinenti.
Ed invero, al fine di assicurare alle attrici la tutela reale invocata, è necessario e sufficiente inibire l'utilizzo della rampa per le operazioni di carico e scarico e per la sosta dei camion. Le modalità tecniche ed operative con le quali poi LIDL deciderà di
Pagina nr. 16 modificare la propria organizzazione interna al fine di dare esecuzione alla presente sentenza vengono rimesse alla medesima convenuta, non occorrendo in questa sede disporre specificamente al riguardo. CP_ In definitiva, deve essere condannata a non utilizzare la rampa né per l'accesso e la sosta di mezzi veicolari né per le operazioni di carico e scarico, fermi restando i necessari aggiustamenti dei luoghi per assicurare il rispetto delle distanze legali.
Sul risarcimento del danno patrimoniale derivante dal deprezzamento degli immobili
Deve a questo punto rilevarsi che le attrici, in conseguenza delle immissioni subite, hanno proposto una domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.
Entrambe sono infondate, per le ragioni di seguito esposte.
Relativamente alla prima, le attrici hanno in particolare lamentato che, prima della realizzazione del supermercato, gli appartamenti di loro proprietà erano più appetibili, poiché godevano di una vista migliore, erano più soleggiati e non subivano immissioni rumorose.
In particolare, la richiesta di risarcimento del danno patrimoniale non è motivata né dal mancato rispetto delle distanze, né dalle immissioni di rumore intollerabili: in comparsa conclusionale le attrici hanno affermato espressamente che le relazioni dalle medesime prodotte quantificano il deprezzamento degli immobili “solo ed esclusivamente in conseguenza della costruzione del complesso edilizio di , che all'epoca non CP_1 era ancora aperto al pubblico, e non in conseguenza dei disturbi procurati dalle immissioni o della vicinanza dei manufatti ai confini per la violazione della normativa sulle distanze”.
Tuttavia, sotto un primo profilo, non può che rilevarsi che il supermercato è stato realizzato e costruito legittimamente, all'esito di autorizzazione da parte delle competenti autorità amministrative.
La realizzazione del supermercato, in quanto legittima, non può ontologicamente fondare il diritto al risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., che ha come presupposto un fatto doloso o colposo, commesso in violazione di norme di legge, da cui derivi un danno che, proprio per questo, diviene “ingiusto”.
D'altro lato, sarebbe stato in astratto configurabile un pregiudizio patrimoniale derivante dal mancato rispetto delle distanze e dalle immissioni intollerabili, in quanto tali elementi – proprio per la loro illegittimità – sono suscettibili di ristoro.
Pagina nr. 17 Tuttavia, nel momento in cui, per effetto della presente sentenza, viene meno lo stesso fatto dannoso, mediante l'eliminazione delle difformità rispetto alle distanze legali tra costruzioni e la riduzione delle immissioni rumorose nell'alveo della normale tollerabilità, è evidente che la situazione concreta, in quanto nuovamente conforme a legittimità, non può condurre ad una deminutio patrimoniale meritevole di tutela risarcitoria.
Sul risarcimento del danno non patrimoniale da immissioni rumorose intollerabili
Anche la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale è priva di fondamento e deve essere rigettata.
Le propagazioni di rumore che superano la soglia della normale tollerabilità costituiscono un fatto illecito tale da giustificare, in via cumulativa, l'adozione sia della tutela inibitoria prevista ai sensi dell'art. 844 c.c., avente carattere reale e natura negatoria, sia di quella apprestata dalla clausola generale di cui all'art. 2043 c.c., consistente nel risarcimento del danno cagionato dalle immissioni.
I presupposti per l'applicazione delle due norme sono, tuttavia, differenti: - quanto alla prima, rileva esclusivamente l'elemento oggettivo consistente nell'immissione di rumore che superi la normale tollerabilità; - la seconda, invece, presuppone l'accertamento dell'elemento oggettivo dell'illecito, consistente nella materialità della condotta attiva o omissiva, dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa, del danno concretamente ed in conseguenza derivante da tale condotta.
Nel caso di specie, come già argomentato, la domanda attorea merita accoglimento con riferimento al primo dei profili riportati;
al contrario, le attrici non hanno fornito alcuna prova in relazione alla lesione di diritti costituzionalmente garantiti che tali immissioni hanno provocato.
Nello specifico, relativamente alla risarcibilità del pregiudizio subito a seguito delle immissioni intollerabili, trova applicazione il principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui il danno non patrimoniale conseguente ad immissioni illecite
è risarcibile, indipendentemente dalla sussistenza di un danno biologico documentato, quando sia riferibile alla lesione del diritto al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria abitazione e del diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane, trattandosi di diritti costituzionalmente garantiti, la cui tutela è ulteriormente rafforzata dall'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, norma alla quale il giudice interno è tenuto ad uniformarsi a seguito della cd.
Pagina nr. 18 "comunitarizzazione" della DU (Cass. SS. UU. 2611/2017; Cass. Sez. 3, Sentenza n.
20927 del 16/10/2015).
Tuttavia, nel caso di specie non si rinvengono le sopra illustrate esigenze di tutela.
Innanzitutto, risulta in atti che nessuna delle attrici vive negli alloggi de quo, poiché risiede a Genova, a Pietra Ligure, ma presso altro Parte_1 Parte_3 indirizzo, e a Torino (anche prima della vendita dell'alloggio di Parte_2
Pietra Ligure).
Inoltre, non è stato fornito alcun elemento atto a dimostrare se, e in quale misura, le attrici abbiano fruito o fruiscano degli alloggi, quante e quali notti o mattine abbiano subito un disturbo al riposo, quali giornate festive sarebbero state compromesse a causa delle attività poste di essere da LIDL.
La carenza di tali allegazioni rende impossibile pervenire ad una valutazione, ancorché equitativa, del danno.
Infatti, per consolidata giurisprudenza, la valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. presuppone che il danneggiato provi non solo il danno nella sua ontologica esistenza, ma anche i parametri per pervenire ad una sua commisurazione, che diversamente si tramuterebbe in una mera valutazione arbitraria, trascendente i limiti della discrezionalità concessa al potere giudicante.
A tale proposito la Suprema Corte, confermando il suo costante orientamento, ha affermato che: “la valutazione equitativa presuppone che il danno sia certo nella sua esistenza ontologica (Cass. 19/12/2011, n. 27447), cioè che la “sussistenza di un danno risarcibile nell'an debeatur sia stata dimostrata ovvero sia incontestata” (Cass.
04/04/2017 n. 8622). Ne consegue che, ove la prova del danno non sia stata raggiunta, non può chiedersi al giudice di creare i presupposti logici e normativi per la liquidazione del danno richiesto (Cass. 04/08/2017, n. 19447). Non solo: al danneggiato si chiede di provare i parametri per una liquidazione equitativa e le ragioni che gli hanno impedito l'accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili all'illecito, rendendo il danno di difficile o impossibile quantificazione.” (Cass civ, sez IV, ord. n. 8941/2022).
Dando applicazione di tali principi, si osserva che le attrici non hanno fornito nessuna indicazione utile a parametrare in termini monetari il pregiudizio subito, precludendo al giudice la valutazione equitativa richiesta.
Sulle spese processuali
Pagina nr. 19 Le spese di lite seguono il principio della soccombenza. Pertanto, ai sensi dell'art. 92
c.p.c., vengono compensate nella misura di ½ e poste a carico di parte convenuta nella ulteriore porzione della metà, in quanto le domande delle attrici sono state accolte solo parzialmente.
Le spese sono liquidate in dispositivo in base ai parametri indicati dal DM 147/2022, con aumento del 10% per l'assistenza di più soggetti aventi la stessa posizione processuale ex art. 4, comma 2, DM n. 55/2014, tenuto conto del valore indeterminato della causa dichiarato in citazione, della media complessità delle questioni giuridiche trattate, dell'attività difensiva in concreto svolta, e dunque facendo applicazione degli importi medi di riferimento.
Le spese di ctu, come liquidate in corso di causa, devono essere poste definitivamente a carico di parte convenuta, rimasta soccombente in relazione alle domande che hanno reso necessario l'espletamento dell'accertamento tecnico.
Non può, infine, essere accolta la richiesta di parte attrice di rimborso delle spese del ctp, in quanto non documentate (al riguardo, si rammenta che la Suprema Corte – da ultimo con ordinanza n. 1135 del 16/01/2023 – è granitica nel sostenere che le spese per la consulenza tecnica di parte, che ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, purché si dimostri di averle effettivamente sostenute, ipotesi non ricorrente nel caso di specie).
P.Q.M.
il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
1) accertato che la rampa di accesso alla zona di carico e scarico del supermercato CP_ di Pietra Ligure, viale Riviera, e il muro in cemento a destra della rampa alla cui sommità sono realizzate le barriere fonoassorbenti sono stati edificati in violazione dei limiti di legge in materia di distanze tra costruzioni rispetto al confine con il
Condominio Mirasole, condanna alternativamente a: o demolire ed arretrare CP_1 tali opere a 5 metri dal confine, o a eliminare le medesime opere nella porzione in cui emergono rispetto al piano di campagna;
2) accertata l'intollerabilità delle immissioni rumorose che interessano gli appartamenti di proprietà delle attrici, provenienti dalla rampa e derivanti dalle operazioni di carico e scarico di mezzi, condanna a socio unico a non Controparte_1 utilizzare la rampa per l'accesso e la sosta di veicoli a motore e per le operazioni di
Pagina nr. 20 carico e scarico merci;
3) rigetta le ulteriori domande attoree;
4) pone definitivamente a carico di a socio unico le spese di C.T.U., Controparte_1 come liquidate in corso di causa;
5) compensa per ½ le spese di lite;
6) condanna a socio unico al pagamento in favore di Controparte_1 Pt_1
e della restante quota di ½ delle spese
[...] Parte_2 Parte_3 processuali, che liquida in complessivi € 545 per esborsi ed in euro 5.973,00 per compensi (pari ad ½ di 11.946), oltre al 15% dei compensi per rimborso forfettario spese generali, I.V.A. (se non recuperabile in virtù del regime fiscale della parte) e
C.P.A.
Sentenza per legge esecutiva.
Savona, 5.9.2025
Il Giudice
Dr.ssa Laura Serra
Pagina nr. 21
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SAVONA
Sezione CIVILE in composizione monocratica nella persona della dr.ssa Laura Serra, in funzione di
Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 1915/2023, promossa con atto di citazione
DA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ) e ( ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 rappresentate e difese dall'avv.to DELFINO PAOLO, come da procura allegata all'atto di citazione depositato telematicamente
PARTE ATTRICE
CONTRO
(C.F./P.IVA ), rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dagli avv.ti CAVAZZINI MATTEO e PIERLUIGI PESCE, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: mancato rispetto della normativa in tema di distanze - immissioni rumorose, vibrazioni e scuotimenti oltre la normale tollerabilità – risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale.
CONCLUSIONI: i procuratori delle parti, nel termine assegnato, hanno depositato note
Pagina nr. 1 scritte contenti la precisazione delle conclusioni, come di seguito riportate:
Per parte attrice:
"Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, accertato che il complesso edilizio della convenuta è stato costruito in violazione delle norme sulle distanze tra immobili confinanti, dichiarare tenuta e conseguentemente condannare la , in Controparte_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Arcole (VR), Stradone
Padovana 8, 1) a demolire in tutto o in parte il complesso edilizio edificato in Pietra
Ligure (SV) Viale Riviera, adibito a supermercato, e ad arretrarlo a 10 mt. dalle pareti finestrate dell'edificio di Via Moilastrini 32 e a 5 mt. dai fondi finitimi di proprietà di e comunque nel rispetto delle normative in materia di distanze di cui Parte_1 all'art. 873 c.c., al D.M. 1444/1968 e ad ogni altra normativa vigente in materia;
2) a demolire comunque, in tutto o in parte, la rampa di accesso in cemento armato con relativo muro di delimitazione esterno e pannelli fonoassorbenti costruiti a distanza non regolamentare dal muro di contenimento del giardino della Sig.ra e dal Parte_1 finestrato del condominio, e a piantumare lungo l'intero lato prospiciente il Cond.
Mirasole alberi di alto fusto, nel rispetto delle distanze di legge e dei regolamenti comunali, come da progetto approvato;
3) ad adottare tutte le misure necessarie per il rispetto dei limiti di legge in materia di immissioni acustiche, vibrazioni e scuotimenti, derivanti dalle operazioni di carico e scarico effettuate nelle ore diurne e notturne dei anche festivi sulle aree esterne, in particolare sulla rampa di accesso e nel posteggio adiacente le proprietà private delle odierne attrici;
4) a risarcire in ogni caso alle Signore
e tutti i danni patrimoniali patiti e patiendi in conseguenza Pt_1 Pt_3 Pt_2 dei fatti di cui in narrativa, derivanti dal deprezzamento degli immobili di rispettive proprietà, come quantificati nella documentazione prodotta e che qui si riportano:- per la Sig.ra nella misura pari al 40% del prezzo dell'ultimo rogito notarile (€ Pt_1
230.000,00 x 40% = € 92.000,00: docc. 6 e 7);- per la Sig.ra nella misura pari Pt_2 al 30% del prezzo dell'ultimo rogito notarile (€ 260.000,00 x 30% = € 78.000,00: doc.
8);- per la Sig.ra nella misura del 30% del prezzo del valore di mercato di € Pt_3
160.000,00 (€ 160.000,00 x 30% = € 48.000,00: doc. 9), o in quelle altre somme risultanti dall'espletata istruttoria;
5) a risarcire alle Signore e Pt_1 Pt_3
tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti e patiendi in conseguenza Pt_2 dei fatti di causa e derivanti dalla violazione della normativa vigente in materia di immissioni acustiche, vibrazioni e scuotimenti, nella misura determinanda dal Giudice
Pagina nr. 2 in via equitativa secondo le risultanze dell'espletata istruttoria, tenuto conto del fatto che CP_ il supermercato della inaugurato a maggio 2023, esercita attività da CP_1 almeno due anni, e comunque in una somma non inferiore ad € 20.000,00 per ciascuna delle attrici;
6) vinte le spese di giudizio per esborsi e compensi, oltre spese generali ed accessori di legge;
7) spese di CTU e di CTP ad integrale carico della convenuta”.
Per parte convenuta:
“Respingersi le domande tutte proposte ex adverso;
in ogni caso: spese e competenze, oltre rimborso spese generali e accessori di legge, anche del procedimento di mediazione, integralmente rifuse;
in via istruttoria: senza che ciò comporti l'inversione dell'onere della prova, si insiste per l'ammissione di prova per testi sulle seguenti CP_ circostanze: 2) vero che la rampa di carico/scarico del punto vendita di Pietra
Ligure, viale Riviera, è dotata di prese elettriche, come risulta dalle fotografie che si mostrano al teste (doc. 4); 7) vero che, all'interno della rampa di carico/scarico, presso CP_ il punto vendita di Pietra Ligure, viale Riviera, la movimentazione delle merci avviene mediante l'uso di transpallet elettrici/manuali, che sono dotati di ruote gommate. Si indicano a testi il Sig. da EN (SV), la Sig.ra Tes_1 Tes_2 da HE SA TO (SV) ed il Sig. da RI
[...] Testimone_3
(TO); - rinnovano la richiesta convocazione del consulente tecnico d'ufficio a chiarimenti già formulata all'udienza del 14 marzo 2025.”
****************
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte, Parte_1
e hanno adito il Tribunale di Savona esponendo che: Parte_2 Parte_3
- le attrici sono proprietarie, rispettivamente, di un appartamento al piano terra con balcone, terreno adibito a giardino e box pertinenziale ( , di un Parte_1 appartamento al secondo piano con balcone e box pertinenziale ( ) e di Parte_2 un appartamento al secondo piano con balcone ( , in comproprietà con il Parte_3 fratello e la madre ) facenti parte del “Condominio Persona_1 Parte_4
Mirasole” sito in Pietra Ligure (SV), via Moilastrini n. 32;
- detti immobili sono prospicienti a un terreno su cui ha realizzato un Controparte_1 edificio adibito a supermercato, edificato a partire dall'autunno del 2022 e inaugurato nel maggio 2023;
- sul lato nord di detto edificio, in prossimità dei muri di contenimento dei giardini del
Pagina nr. 3 condominio e in particolare di quello di proprietà è stata costruita una rampa Pt_1 carrabile esterna in cemento per collegare l'area antistante il supermercato con la zona di carico e scarico;
- per tutta la sua lunghezza, la rampa è stata realizzata a una distanza inferiore di m 3 dal confine e, nel tratto iniziale, essa dista circa cm 80 dal muro di contenimento del giardino di proprietà Pt_1
- tra il muro esterno che delimita la rampa e il muro di contenimento dei giardini privati vi è uno scalino ribassato di circa 75 cm rispetto alla quota dei giardini, che costituisce una nuova costruzione e che riduce la sicurezza e la privacy delle zone private;
- sul muro che delimita la rampa, ad eccezione del tratto prospiciente il giardino di proprietà sono state installate delle barriere fonoassorbenti, collocate a circa m Pt_1
6 dalle pareti finestrate degli immobili delle attrici, ovvero a una distanza inferiore a quella di m 10 prevista dalla legge;
- le barriere fonoassorbenti, il muro su cui le medesime sono infisse e la rampa sono state pertanto costruite in violazione della disciplina sulle distanze di cui all'art. 873 c.c.
e al D.M. n. 1444/1968;
- inoltre, durante la giornata vengono effettuate più volte operazioni di carico e scarico di merce da mezzi pesanti, che sostano circa cinquanta minuti tenendo i motori accesi e svolgono le consegne tra le 6:00 e le 23:00 circa;
- i disagi maggiori derivano dalle manovre dei mezzi che accedono alla rampa in retromarcia, con l'avvisatore acustico in funzione;
- i muletti e gli altri mezzi utilizzati per lo scarico delle merci emettono continui rumori transitando sulle pedane metalliche;
- dette operazioni producono grave inquinamento acustico, oltre a vibrazioni e scuotimenti del terreno;
- la costruzione e le aree esterne risultano difformi al progetto approvato dal Comune di
Pietra Ligure;
- il progetto prevedeva la piantumazione di alberature di alto fusto in corrispondenza del confine con i giardini privati, che non è mai stata realizzata;
- la nuova costruzione ha apportato alle attrici danni patrimoniali e non patrimoniali, dovuti sia al deprezzamento dei rispettivi immobili sia alle immissioni di rumori provenienti dalla rampa di accesso per le operazioni di carico e scarico.
Tutto ciò premesso, le attrici hanno agito per ottenere la condanna di Controparte_1
Pagina nr. 4 demolire, in tutto o in parte, il complesso adibito a supermercato, o comunque la rampa di accesso in cemento armato con relativo muro di delimitazione esterno e pannelli fonoassorbenti;
ad adottare le misure necessarie al rispetto dei limiti di legge in materia di immissioni acustiche, vibrazioni e scuotimenti derivanti dalle operazioni di carico e scarico e al risarcimento dei danni patrimoniali derivati dal deprezzamento degli immobili di loro proprietà e dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dalla violazione della normativa vigente in materia di immissioni acustiche vibrazioni scuotimenti, da quantificare in via equitativa.
Va evidenziato che le conclusioni di parte attrice, precisate con nota del 12.5.2025 e sopra riportate, contengono modifiche - invero non sostanziali - rispetto a quelle di cui alla prima memoria ex art. 171 ter c.p.c., nonché una domanda nuova (relativa alla condanna di Lidl alla piantumazione di alberature ad alto fusto) che, in quanto tardiva, non può trovare ingresso in questo giudizio. Restano pertanto ferme le conclusioni di cui alla prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. di parte attrice.
Si è costituita in giudizio a socio unico, la quale ha replicato alle avverse Controparte_1 argomentazioni che:
- le opere realizzate sono conformi ai progetti autorizzati dall'amministrazione comunale e hanno ottenuto l'agibilità; in ogni caso, eventuali contestazioni in merito esulano dalla giurisdizione del giudice civile e sono contestabili soltanto in sede amministrativa;
- la domanda di parte attrice avente ad oggetto la demolizione del complesso edilizio è infondata, posto che le doglianze formulate riguardano unicamente la rampa, il suo muro di delimitazione esterno e i pannelli fonoassorbenti installati sopra il medesimo;
- tuttavia, la rampa di accesso alla zona di carico e scarico è completamente interrata rispetto al piano di campagna dell'area di proprietà di pertanto la Controparte_1 medesima non è soggetta al rispetto delle norme sulle distanze legali di cui all'art. 873
c.c. che, secondo la giurisprudenza, si applicano alle costruzioni erette sopra il suolo, che da esso sporgono stabilmente;
- solo una porzione del muretto esterno della rampa e dei sovrastanti pannelli fonoassorbenti è antistante all'edificio condominiale delle attrici, ovvero a quella che va dall'inizio della rampa sino a poco dopo il punto in cui la stessa, proseguendo parallela all'edificio della convenuta, si allontana dal confine tra le due proprietà;
- il muretto e i sovrastanti pannelli fonoassorbenti non possono essere qualificati come
Pagina nr. 5 costruzioni, ma costituiscono un accorgimento tecnico costruttivo prescritto dal
Regolamento edilizio del Comune di Pietra Ligure o, al più, possono essere qualificati come recinzione, la cui altezza (m 2,71 dal piano di campagna dell'immobile di CP_ proprietà è rispettosa dei limiti di legge di cui all'art. 878 c.c.;
- in ogni caso, l'art. 873 c.c. e il D.M. 1444/1968 prescrivono la distanza minima tra fabbricati, ma non prevedono la distanza dal confine;
- quanto alle immissioni rumorose provenienti dalla rampa, i rilievi del tecnico di parte attrice non rappresentano l'attuale stato acustico dei luoghi, poiché sono stati effettuati prima dell'installazione della parte superiore della barriera fonoassorbente e sono stati condotti in uno spazio temporale limitato rispetto al periodo di riferimento;
- le operazioni di carico e scarico si svolgono, di norma, in orario diurno e durante le medesime i camion non tengono i motori accesi, posto che la rampa è dotata di collegamenti elettrici. Inoltre, non è vero che l'allarme del punto vendita venga azionato più volte nel corso della giornata.
La convenuta ha concluso per il rigetto delle domande attoree.
La causa è stata istruita mediante espletamento di ctu ed escussione di testimoni.
All'esito, all'udienza dell'11/07/2025, è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c.
****************
La domanda delle attrici è parzialmente fondata, nei limiti e per le ragioni che di seguito si espongono.
Sul rispetto della normativa in materia di distanze da parte di Controparte_1
In relazione alla lamentata violazione delle distanze legali, le attrici hanno correttamente qualificato la rampa e le barriere fonoassorbenti realizzate da come CP_1 costruzioni.
Al riguardo, giova in primo luogo osservare che, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, ancora di recente ribadito: “in tema di distanze legali, esiste, ai sensi dell'art. 873 c.c., una nozione unica di costruzione, consistente in qualsiasi opera non completamente interrata avente i caratteri della solidità e immobilizzazione rispetto al suolo, indipendentemente dalla tecnica costruttiva adoperata. I regolamenti comunali, pertanto, essendo norme secondarie, non possono modificare tale nozione codicistica, sia pure al limitato fine del computo delle distanze legali, poiché il rinvio contenuto nella seconda parte dell'art. 873 c.c., ai regolamenti
Pagina nr. 6 locali è circoscritto alla sola facoltà di stabilire una distanza maggiore.” (Cass, Civ, sez II, ord. n. 1264/2023 n. 4937/2025).
A tale proposito, la Suprema Corte ha chiarito che “qualora sia accertata la violazione delle distanze tra costruzioni, è preclusa al giudice ogni indagine sull'idoneità dell'intercapedine ad arrecare pregiudizio per l'igiene e la salubrità dell'ambiente che le norme sulle distanze intendono impedire, in quanto la legge, imponendo l'osservanza di determinate distanze, ha ritenuto che soltanto queste valgano presuntivamente a soddisfare le esigenze di sicurezza ed igiene”; di conseguenza, “in caso di costruzione realizzata senza l'osservanza delle distanze legali o regolamentari, al giudice non è lasciato alcun margine di discrezionalità nell'applicazione della disciplina in materia per equo contemperamento degli appositi interessi e, pertanto, deve essere ordinata incondizionatamente la riduzione in pristino, ancorché questa possa incidere sulle parti dell'edificio regolari”. (Cass Civ, sez. II, ord. n. 1264/2023).
Pertanto, ogni manufatto avente le caratteristiche indicate dalla Corte di Cassazione soggiace alla disciplina sulle distanze dettata dall'art. 873 c.c., finalizzata a tutelare l'igiene pubblica evitando la formazione di intercapedini anguste e insalubri.
A mente dell'articolo, le costruzioni su fondi finitimi, che non siano unite o aderenti, devono essere tenute a una distanza non minore di tre metri, fatta salva la possibilità, per i regolamenti locali, di stabilire una distanza maggiore: nel Comune di Pietra
Ligure, a seguito dell'approvazione della variante al PRG, la distanza tra le costruzioni non può essere inferiore a cinque metri. CP_ Sul punto, le risultanze dell'espletata ctu hanno evidenziato che: - sulla proprietà a destra della rampa e costituente parte integrante della stessa, è stato costruito un muretto che emerge di circa cm 50 rispetto al piano di campagna;
- tra il medesimo e il muretto di delimitazione della proprietà è stata creata un'intercapedine, larga circa CP_2 cm 35 nella parte di accesso alla rampa, riempita di sassi bianchi;
- sul muretto di delimitazione della rampa si trovano due diversi tipi di barriere per la schermatura del rumore: nel primo tratto la barriera ha un'altezza di circa m 2 (m 2,5 sul livello del piano di campagna, considerando anche la quota del muretto), mentre nel secondo tratto
è alta circa m 3,5 (m 4 sul livello del piano di campagna, considerando anche la quota del muretto).
Conseguentemente, come correttamente affermato dall'ausiliario, con valutazione che viene integralmente condivisa, i manufatti in oggetto soggiacciono ai vincoli stabiliti
Pagina nr. 7 dalla legge in materia di distanze, precisando che: - il muretto perimetrale della rampa, parte della rampa stessa e non interrato, costituisce una costruzione stabile e ancorata al suolo, che forma altresì un'intercapedine con il muretto di confine del condominio;
-
l'art. 95 del Regolamento edilizio del Comune di Pietra Ligure non esclude dal rispetto della normativa in materia di distanze le opere realizzate al fine di adottare soluzioni tecnologiche in grado di abbattere l'impatto acustico;
- nel caso di specie detta normativa va applicata anche alle barriere fonoassorbenti, poiché il ctu ha chiarito che si tratta di manufatti “ancorati stabilmente al suolo, aventi caratteristiche di solidità e con un'altezza maggiore di tre metri”, precisando a tal proposito che “anche la porzione di pannellatura più bassa, presente all'inizio della rampa risulta essere una costruzione stabile ed ancorata al suolo essendo fissata al muro.”
Pertanto, sia la rampa comprensiva del muretto, sia le barriere fonoassorbenti devono essere considerate a tutti gli effetti costruzioni e conseguentemente soggiacenti alla disciplina sulle distanze legali.
Tanto chiarito, va in primis incidentalmente ribadito che il presente giudizio non può che riguardare e vagliare la lesione dei diritti delle attrici, sotto il profilo civilistico, nei rapporti tra privati, mentre resta ad esso necessariamente estranea la conformità urbanistica del progetto realizzato, riservata alla giurisdizione amministrativa.
Dunque, per un verso, risulta rispettato il disposto di cui all'art. 9, n. 2 del D.M. n.
1444/1968, che prescrive la distanza minima di m 10 tra pareti finestrate e pareti di CP_ edifici antistanti, posto che l'edificio costruito da è a una distanza superiore a 10 metri dalle pareti finestrate del Condominio Mirasole.
Sotto tale profilo, pertanto, la domanda di parte attrice circa la demolizione, totale o CP_ parziale, dell'edificio è infondata e deve essere respinta.
Al contrario, non risulta rispettata la distanza minima tra costruzioni: l'ausiliario ha, infatti, accertato che la rampa e il muro su cui si trovano le barriere fonoassorbenti avrebbero dovuto essere realizzati in aderenza, oppure a m 5 dal confine, in conformità
a quanto prescritto per la zona in oggetto dalla normativa del Comune di Pietra Ligure.
Le conclusioni del ctu – da intendersi qui integralmente richiamate – sono condivise dalla scrivente giudice per congruità e logicità, poiché basate sull'esame obiettivo dello stato dei luoghi.
Al contrario, non paiono apprezzabili le osservazioni mosse dal ctp di parte convenuta, CP_ il quale ha affermato che: - il muretto in cemento armato costruito da non è
Pagina nr. 8 soggetto alla normativa sulle distanze, poiché risulta realizzato sostanzialmente in aderenza al muro condominiale, e il distaccamento tra i medesimi, la cui misura è compresa tra m 0,35 e m 1,02, non può essere considerato un'intercapedine; - detto manufatto, non costituendo parte di un edificio, è un “muro isolato”, sottoposto alla disciplina dell'art. 878 c.c., che lo esclude dal computo della distanza indicata dall'art. 873 c.c.; - le pannellature non sono soggette alla disciplina sulle distanze, poiché si tratta di impianti o volumi tecnici.
Tali osservazioni non sono condivise.
Quanto al primo argomento, la disciplina delle costruzioni in aderenza si rinviene nell'art. 877 c.c., che consente al vicino, senza chiedere la comunione del muro posto sul confine, di costruire sul confine stesso in aderenza, ma senza appoggiare la sua fabbrica a quella preesistente.
Secondo la Corte di Cassazione, non è configurabile una costruzione in aderenza ex art. 877 c.c. quando tra i manufatti residui un'intercapedine, dovendo in tal caso applicarsi la disciplina generale sulle distanze di cui all'art. 873 c.c., o le diverse previsioni dei regolamenti locali (Cass. Civ., sez. II, ord. n. 12702/2024). E' fatto salvo il caso di intercapedini modeste, che derivino da mere anomalie edificatorie e siano agevolmente colmabili senza appoggi o spinte sul manufatto preesistente (Cass. Civ, sez, II, ord.
26042/2024).
Nel caso in oggetto, le risultanze della ctu hanno accertato che il muretto edificato da CP_ non può considerarsi costruito in aderenza, poiché tra il medesimo e il muro di contenimento dei giardini condominiali vi è una vera e propria intercapedine, che non è riconducibile a un'anomalia edificatoria.
Circa la seconda osservazione, il ctu ha compiutamente evidenziato che il muretto perimetrale della rampa, in quanto parte della stessa, “costituisce una costruzione stabile ed ancorata al suolo che per di più forma un'intercapedine con il muretto di confine del Condominio”, con conseguente applicazione dell'art. 873 c.c. e non dell'art. 878 c.c.
Anche il terzo assunto appare del tutto irrilevante, sia in considerazione del disposto di cui all'art. 95 del Regolamento edilizio del Comune di Pietra Ligure, sia in quanto le barriere fonoassorbenti risultano infisse su una costruzione realizzata in violazione della normativa sulle distanze che, pertanto non può essere mantenuta.
Pertanto, accertata la violazione delle distanze tra costruzioni, deve essere CP_1
Pagina nr. 9 condannata a ripristinare la conformità dei manufatti alle norme di legge. In concreto, secondo quanto indicato dal CTU, la società convenuta deve in alternativa (anche sulla base di quanto verrà oltre specificato con riferimento alle immissioni rumorose): o demolire ed arretrare le opere sopra descritte a 5 metri dal confine, o eliminare tutte le costruzioni che emergono rispetto al piano di campagna.
Sulle immissioni rumorose
L' 844 c.c., nel segnare il limite nella “normale tollerabilità”, lascia al giudice il potere discrezionale di “contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà”, tenendo altresì conto della “priorità di un determinato uso”.
La Corte di Cassazione ha affermato che “nei rapporti tra privati, il limite di tollerabilità delle immissioni rumorose non è mai assoluto, ma relativo alla situazione ambientale, variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti, e non può prescindere dalla rumorosità di fondo”. Da ciò deriva che “spetta, pertanto, al giudice di merito accertare in concreto il superamento della normale tollerabilità e individuare gli accorgimenti idonei a ricondurre le emissioni nell'ambito della stessa” (Cass., ord. 21479/2024).
Nell'operare tale valutazione, il giudice non può fare a meno di verificare l'esistenza di norme specifiche antinquinamento, che facciano salve le immissioni in ragioni del preminente interesse pubblico.
E ciò in quanto “è consolidato il principio che differenzia – quanto ad oggetto, finalità e sfera di applicazione – la disciplina contenuta nel codice civile dalla normativa di diritto pubblico: l'una posta a presidio del diritto di proprietà e volta a disciplinare i rapporti di natura patrimoniale tra i privati proprietari di fondi vicini;
l'altra diretta – con riferimento ai rapporti tra i privati e la p.a. – alla tutela igienico-sanitaria delle persone o comunità esposte” (Corte Cost. ord. 103/2011).
Al contrario, il potere discrezionale dell'autorità giudiziaria si esaurisce laddove le immissioni eccedano non solo i livelli sanciti secondo il criterio della normale tollerabilità giurisprudenziale, ma anche quelli della cosiddetta accettabilità amministrativa, ovvero dei limiti posti da normative di settore a tutela della collettività stessa.
Come affermato dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti,
“mentre è senz'altro illecito il superamento dei livelli di accettabilità stabiliti dalle leggi e dai regolamenti che, disciplinando le attività produttive, fissano nell'interesse
Pagina nr. 10 della collettività le modalità di rilevamento dei rumori ed i limiti massimi di tollerabilità, l'eventuale rispetto degli stessi non può far considerare senz'altro lecite le immissioni, dovendo il giudizio sulla loro tollerabilità formularsi alla stregua dei principi di cui all'art. 844 c.c. , tenendo presente, fra l'altro, la vicinanza dei luoghi e i possibili effetti dannosi per la salute delle immissioni” (Cass. 939/2011).
Ne deriva, in altri termini, che se all'interprete non è di certo consentito superare il limite legale imposto dalla normativa di settore, che si assume tenere in adeguato conto gli interessi pubblicistici della produzione a fronte di quelli privatistici della proprietà, allo stesso è invece rimesso un margine di discrezione di valutazione unicamente ove, sempre nel rispetto dei limiti normativi di riferimento, l'immissione lamentata produca comunque in concreto conseguenze pregiudizievoli che si pongono in contrasto con la normale tollerabilità di cui all'art. 844 c.c.
Ed infatti, i parametri fissati dalle norme speciali a tutela dell'ambiente forniscono un minimum di tutela, costituiscono cioè criteri minimali di partenza al fine di stabilire l'intollerabilità delle immissioni che li eccedano, sicché da essi il giudice può discostarsi solo per assicurare una tutela più estesa al privato, ove pervenga cioè ad un giudizio di intollerabilità ex art. 844 c.c. in presenza di immissioni che, pur in quanto contenute nei limiti di legge, risultino nel caso concreto e per la particolarità della situazione atti ad arrecare un sensibile pregiudizio al privato (così in termini Cass.
17281/05).
Del resto, la ratio sottesa a tale principio è del tutto evidente e condivisibile, presupponendo che nel necessario bilanciamento di interessi in gioco – privatistico a tutela della proprietà – e pubblicistico – a tutela delle ragioni di produzione, l'interprete non possa spingersi a legittimare una situazione contra legem, rimanendo invece salvo il suo potere discrezionale solo all'interno dell'alveo applicativo della norma di settore.
Sicché nel contemperamento delle esigenze della produzione con le ragioni della proprietà occorre tener conto che “l'interpretazione costituzionalmente orientata della normativa di cui all'art. 844 c.c. impone al giudice di considerare prevalente la tutela della qualità della vita e della salute, nel contemperamento delle esigenze della produzione con le ragioni della proprietà, indipendentemente dalla priorità di un determinato uso” (così Cass. Civ, sez. II, n. 6906/2019).
Poste dette premesse, all'esito dell'istruttoria svolta in corso di giudizio risulta dimostrato che, durante le operazioni di carico e scarico, le immissioni acustiche
Pagina nr. 11 all'interno degli appartamenti delle attrici “superano sia i limiti amministrativi legati alla misura del differenziale che quelli della normale tollerabilità”.
Il ctu ha preliminarmente chiarito che: “ … se per la valutazione del supero del limite differenziale è ammissibile considerare periodi di misura di circa 10 minuti che pertanto mediano eventuali picchi di rumore risultando così nell'intervallo considerato un valore di livello equivalente medio, per la valutazione del supero della normale tollerabilità il periodo di valutazione del rumore deve essere correlato all'evento rumoroso che ha l'impatto più rilevante e come tale disturba al fine di valutarne la tollerabilità. In questa fattispecie si inquadrano quindi non solo i rumori derivanti dal motore del camion TIR che è particolarmente intenso durante le operazioni di ingresso
e di uscita dalla rampa e dal cicalino della retromarcia, rumori che perdurano per alcuni minuti, ma anche i rumori legati alle operazioni di carico e scarico che sono caratterizzati da elevati picchi di rumorosità legati al transito delle ruote dei transpallet sui pianali di carico dei camion e anche sul transito della rampa metallica di giunzione tra il pianale del camion e la pavimentazione esterna della rampa di carico e non di meno il rumore dei gruppi frigo del camion.”
Richiamando l'elaborato peritale per i dettagli delle rilevazioni fonometriche - effettuate CP_ in accordo con la convenuta il giorno 20.3.2024 -, da intendersi in questa sede integralmente richiamate, si evidenzia in particolare che: - alle ore 16:42, a finestre aperte, sono stati rilevati superi del limite della normale tollerabilità fino a 30 dB;
- alle ore 21.53, sul balcone, è stato registrato il valore di 83,6 dB(A), definito dal ctu
“veramente elevato”, con un supero di oltre 40 dB;
tra le 22.20 e le 22.24, a finestre chiuse, i picchi di rumore dovuti al transito dei transpallet sul pianale del camion superano la normale tollerabilità di oltre 20 dB.
Quanto al valore limite differenziale (pari a 5dB per il periodo diurno e a 3dB per quello notturno) il ctu ha accertato che: - tra le 16:40 e le 16:50, a finestre aperte, è stato rilevato un supero di 16 dB, che sale oltre i 20 dB partendo dal rumore residuo calcolato tra le 20.20 e le 20.40; il limite è stato superato anche con l'arrivo di un camion alle
21.03; - il limite differenziale notturno è stato superato anche a finestre chiuse.
Inoltre, pur non avendo effettuato, per volontà delle parti, il rilievo strumentale delle vibrazioni, il ctu ha riferito di averle percepite in alcune fasi delle operazioni, “poiché le frequenze basse del rumore prodotto dal motore del camion ha messo in vibrazione alcuni componenti edilizi dell'abitazione della signora il livello Parte_5
Pagina nr. 12 supera talvolta gli 80dB(A) all'esterno e quindi l'energia che colpisce i serramenti è tale da poterli fare entrare in vibrazione con notevole disagio per gli occupanti dell'alloggio.”
I rilievi sono stati effettuati nell'appartamento più esposto, ma il ctu ha precisato che, data l'entità dei livelli di rumore misurati, i risultati sono estensibili agli alloggi di proprietà delle altre attrici.
Pertanto, tutte le misurazioni eseguite presso l'abitazione di proprietà in orario Pt_1 diurno e notturno, con finestre sia aperte, sia chiuse, hanno riscontrato evidenti superi dei limiti: conseguentemente, tali immissioni sono tout court illegittime, senza che ne possa essere discrezionalmente valutata la tollerabilità in concreto da parte del giudice.
A tale proposito va comunque rilevato che, anche alla luce dei video prodotti in atti, risulta evidente l'impatto che le operazioni di carico e scarico hanno sulla qualità della vita degli occupanti degli alloggi: durante le medesime, i mezzi si trovano in prossimità delle finestre e, come anche constatato dal ctu, le barriere realizzate per l'insonorizzazione, seppure fortemente impattanti dal punto di vista estetico, non sono efficaci, anche perché “la sorgente ha un livello tale che risulta impossibile raggiungere il rispetto dei limiti differenziali “.
L'insostenibilità dei rumori appare ampiamente confermata anche all'esito dell'istruttoria orale.
genero dell'attrice , ha dichiarato di aver frequentato Testimone_4 Parte_2
l'alloggio della suocera fino a settembre 2023 (quando l'immobile è stato venduto) e ha dichiarato che: “Non so quantificare i camion, mediamente erano due camion al giorno se non di più. Io mi recavo generalmente nei week end e quindi posso dire che le operazioni avvenivano anche nei festivi.” - “Noi ci lamentavamo e un autista mi aveva detto che era necessario lasciare i motori accesi perché il camion conteneva beni deperibili ed andava quindi refrigerato. Non mi ricordo se i motori erano lasciati accesi in tutte le operazioni di scarico ma sicuramente mi ricordo la circostanza.
L'avvisatore acustico si accende automaticamente all'avvio della retromarcia e io mi ricordo che i camion ne erano dotati.”
figlia dell'attrice ha affermato di vivere nell'alloggio Testimone_5 Parte_1 di proprietà della madre e ha dichiarato: “Sicuramente la mattina il camion arriva fisso verso le 5.30/6.00 e va avanti a scaricare fino alle 7.00. Se arriva prima delle 6.00, aspetta le 6.00, e poi inizia la manovra per infilarsi nella rampa che è piuttosto di
Pagina nr. 13 misura. La manovra per noi è il momento peggiore perché corrisponde a tremori e vibrazioni, e nella marcia indietro attiva il cicalino. La manovra è piuttosto complicata, il camion deve fare diversi passaggi e prende spesso anche 20 – 30 minuti.” E inoltre:
“Dopo la mattina, normalmente c'è un altro scarico che mi è capitato di vedere nell'arco della giornata. Spesso poi anche la sera tra le 21.00 e le 22.00. Sicuramente lo scarico serale c'è ancora, non è regolare come quello della mattina ma capita.
Indistintamente gli scarichi avvengono anche il sabato e la domenica, con la stessa cadenza.” - “La parte iniziale delle manovre è sicuramente quella che a livello di rumore dà più fastidio. Poi durante la fase di scarico, spesso il motore rimane comunque acceso, come in folle, suppongo per questioni di temperatura, ma in questa fase ci sono altri rumori che sono predominanti e quindi il rumore resta secondario”. - CP_
“Posso dire che il parcheggio di non è chiuso ma accessibile a chiunque, quindi, spesso e soprattutto d'estate capita che restino autovetture e piccoli van parcheggiati la notte. Questo complica ulteriormente la manovra dei camion per entrare nella rampa perché hanno ancora minor spazio.”
ex marito di si reca presso l'alloggio di quest'ultima Testimone_6 Parte_1 per fare visita alla figlia, sporadicamente nel periodo invernale e con più frequenza in quello estivo, quando si ferma anche un mese. Egli ha dichiarato: “Per il periodo che dormo lì, posso dire che arrivano spessissimo alle 5.30/6 di mattina, aspettano fino alle
6 e poi fanno la manovra che a volte dura diverso tempo, anche 15 – 20 minuti, e capita pure di più. Durante il giorno è raro, e la sera succede spessissimo, verso le 21.00.
Questo avviene tutti i giorni, anche festivi.” - “Anche il motore resta acceso fino a che
è completata la manovra. Poi non so se sia spento ma si sente poco durante lo scarico.
A me gli autisti avevano detto che hanno i frigoriferi e non possono spegnere. Non tutti però, alcuni spengono”. Quanto al parcheggio di Lidl, egli ha affermato che, a volte, la sera “restano parcheggiati privati”.
Tutti i testi di parte attrice hanno poi confermato che i mezzi, durante le operazioni di retromarcia, azionano l'avvisatore acustico.
Va altresì considerato che le dichiarazioni rese dai testimoni citati dalla convenuta non sono atte a smentire quelle dei testi di parte attrice. CP_
capo filiale a Pietra Ligure, ha dichiarato che: “Il primo camion Testimone_2 arriva dopo le 6.30 del mattino e il secondo camion che non arriva tutti i giorni, dipende, dalle 14.00 alle 18.00. La domenica arriva solo il camion al mattino, dalle
Pagina nr. 14
6.30 alle 9.30 a seconda dell'orario”- “Dalla rampa i camion scendono in retromarcia” - “Le operazioni di carico e scarico hanno sempre la stessa frequenza per tutti i periodo dell'anno”.
La teste, pur dichiarando che le consegne effettuate intorno alle ore 23:00 di cui ai video prodotti da parte attrice devono considerarsi eccezioni legate al primo periodo di apertura, ha confermato che l'orario deputato alle consegne è compreso tra le 6.00 e le
22.00. CP_ Anche i testi , responsabile dei trasporti e , capo area Testimone_3 Tes_1
CP_
hanno confermato che a Pietra Ligure le consegne avvengono tutti i giorni tra le
6.00/6.30 e le 22.00, e hanno altresì dichiarato che, seppur non usualmente, vengono effettuate anche tre volte al giorno.
Quanto ai motori dei camion, la teste ha dichiarato che vengono spenti una Tes_2 volta ultimate le manovre di accesso alla rampa, quando i mezzi vengono collegati alle prese elettriche ivi presenti, e i testi e hanno confermato che i vettori Tes_3 Tes_1 hanno indicazione di spegnere i motori una volta posizionato il mezzo sulla rampa.
Tuttavia, la circostanza non appare dirimente, posto che i testi di parte attrice hanno dichiarato che, una volta iniziate le operazioni di carico e scarico, l'eventuale motore rimasto acceso non costituisce la principale fonte di rumore;
anche la ctu ha evidenziato che, in questa fase, l'impatto maggiore è dato dai transpallet in transito e dai gruppi frigo dei camion. CP_ Pertanto, l'istruttoria orale ha evidenziato che: - presso la filiale di Pietra Ligure le consegne avvengono tutti i giorni, quasi sempre più volte al giorno, festivi compresi;
- ogni giorno viene effettuata la consegna del mattino, prevista tra le 6 e le 6.30; - al fine di effettuare le consegne, i camion e gli autoarticolati devono muoversi in retromarcia, con conseguente inserimento dell'apposito avvisatore acustico;
- le operazioni richiedono un tempo piuttosto lungo, posto che la sola manovra di accesso alla rampa dura almeno 15/20 minuti.
E' evidente, quindi, che i rumori provocati dalle operazioni di carico e scarico, che la ctu ha accertato essere superiori al limite non solo della normale tollerabilità ma della accettabilità amministrativa, sono prolungati e particolarmente invasivi, in quanto gli occupanti degli alloggi sono costretti a subirli quotidianamente la mattina presto, in orario deputato al riposo, e spesso anche una seconda volta e una terza volta, durante le ore pomeridiane o serali, con evidenti ricadute negative sulla qualità della vita.
Pagina nr. 15 Il ctu ha riferito che le trattative condotte dalle parti al fine di individuare misure idonee a ricondurre le immissioni entro la soglia della normale tollerabilità non sono approdate a un risultato utile. CP_ ha infatti proposto la realizzazione di un tunnel di insonorizzazione, con isolamento sia interno sia laterale, nella parte relativa al fianco del piazzale. Tale soluzione non è però percorribile, poiché la medesima non consentirebbe il rispetto né del limite differenziale né di quello di normale tollerabilità, come accertato approfonditamente dal
CTU. Inoltre, occorre rammentare che la rampa è stata costruita in violazione della normativa sulle distanze, per cui, a maggior ragione, la relativa copertura andrebbe ad estendere tale illegittimità.
Neppure può essere tenuta in conto la soluzione prospettata da parte convenuta solo nell'ambito della comparsa conclusionale (utilizzo di camion elettrici a minor impatto acustico con operazioni di carico e scarico tra le 8.00 e le 20.00), in quanto è stata proposta del tutto tardivamente, ben oltre la fine delle operazioni peritali. Tuttavia, considerato che si tratta di una mera ipotesi, non suffragata da effettivi riscontri e della quale non si è in alcun modo in grado di valutare l'effettiva idoneità a risolvere la problematica immissiva, si ritiene che la rimessione della causa in istruttoria a tale fine avrebbe comportato unicamente una inutile dilatazione delle tempistiche processuali, pregiudicando il diritto delle attrici ad ottenere in tempi ragionevolmente certi adeguata tutela.
Deve, pertanto, rilevarsi che l'unica soluzione che il CTU ha valutato idonea a ripristinare la normale tollerabilità delle immissioni consiste nello spostamento della zona di carico e scarico sul lato opposto della costruzione, ove è presente la viabilità principale verso l'autostrada, poiché in tal modo, l'attività rumorosa si svolgerebbe in una zona acustica di classe IV, con limiti di livello equivalente ponderato superiori a quelli della zona in cui la rampa si trova attualmente, che è in classe III, ed a distanza congrua dalle abitazioni delle attrici.
Parte convenuta ha contestato la fattibilità di tale soluzione, eccependo ostacoli di carattere anche tecnico ed amministrativo, che tuttavia in questa sede non sono pertinenti.
Ed invero, al fine di assicurare alle attrici la tutela reale invocata, è necessario e sufficiente inibire l'utilizzo della rampa per le operazioni di carico e scarico e per la sosta dei camion. Le modalità tecniche ed operative con le quali poi LIDL deciderà di
Pagina nr. 16 modificare la propria organizzazione interna al fine di dare esecuzione alla presente sentenza vengono rimesse alla medesima convenuta, non occorrendo in questa sede disporre specificamente al riguardo. CP_ In definitiva, deve essere condannata a non utilizzare la rampa né per l'accesso e la sosta di mezzi veicolari né per le operazioni di carico e scarico, fermi restando i necessari aggiustamenti dei luoghi per assicurare il rispetto delle distanze legali.
Sul risarcimento del danno patrimoniale derivante dal deprezzamento degli immobili
Deve a questo punto rilevarsi che le attrici, in conseguenza delle immissioni subite, hanno proposto una domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.
Entrambe sono infondate, per le ragioni di seguito esposte.
Relativamente alla prima, le attrici hanno in particolare lamentato che, prima della realizzazione del supermercato, gli appartamenti di loro proprietà erano più appetibili, poiché godevano di una vista migliore, erano più soleggiati e non subivano immissioni rumorose.
In particolare, la richiesta di risarcimento del danno patrimoniale non è motivata né dal mancato rispetto delle distanze, né dalle immissioni di rumore intollerabili: in comparsa conclusionale le attrici hanno affermato espressamente che le relazioni dalle medesime prodotte quantificano il deprezzamento degli immobili “solo ed esclusivamente in conseguenza della costruzione del complesso edilizio di , che all'epoca non CP_1 era ancora aperto al pubblico, e non in conseguenza dei disturbi procurati dalle immissioni o della vicinanza dei manufatti ai confini per la violazione della normativa sulle distanze”.
Tuttavia, sotto un primo profilo, non può che rilevarsi che il supermercato è stato realizzato e costruito legittimamente, all'esito di autorizzazione da parte delle competenti autorità amministrative.
La realizzazione del supermercato, in quanto legittima, non può ontologicamente fondare il diritto al risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., che ha come presupposto un fatto doloso o colposo, commesso in violazione di norme di legge, da cui derivi un danno che, proprio per questo, diviene “ingiusto”.
D'altro lato, sarebbe stato in astratto configurabile un pregiudizio patrimoniale derivante dal mancato rispetto delle distanze e dalle immissioni intollerabili, in quanto tali elementi – proprio per la loro illegittimità – sono suscettibili di ristoro.
Pagina nr. 17 Tuttavia, nel momento in cui, per effetto della presente sentenza, viene meno lo stesso fatto dannoso, mediante l'eliminazione delle difformità rispetto alle distanze legali tra costruzioni e la riduzione delle immissioni rumorose nell'alveo della normale tollerabilità, è evidente che la situazione concreta, in quanto nuovamente conforme a legittimità, non può condurre ad una deminutio patrimoniale meritevole di tutela risarcitoria.
Sul risarcimento del danno non patrimoniale da immissioni rumorose intollerabili
Anche la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale è priva di fondamento e deve essere rigettata.
Le propagazioni di rumore che superano la soglia della normale tollerabilità costituiscono un fatto illecito tale da giustificare, in via cumulativa, l'adozione sia della tutela inibitoria prevista ai sensi dell'art. 844 c.c., avente carattere reale e natura negatoria, sia di quella apprestata dalla clausola generale di cui all'art. 2043 c.c., consistente nel risarcimento del danno cagionato dalle immissioni.
I presupposti per l'applicazione delle due norme sono, tuttavia, differenti: - quanto alla prima, rileva esclusivamente l'elemento oggettivo consistente nell'immissione di rumore che superi la normale tollerabilità; - la seconda, invece, presuppone l'accertamento dell'elemento oggettivo dell'illecito, consistente nella materialità della condotta attiva o omissiva, dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa, del danno concretamente ed in conseguenza derivante da tale condotta.
Nel caso di specie, come già argomentato, la domanda attorea merita accoglimento con riferimento al primo dei profili riportati;
al contrario, le attrici non hanno fornito alcuna prova in relazione alla lesione di diritti costituzionalmente garantiti che tali immissioni hanno provocato.
Nello specifico, relativamente alla risarcibilità del pregiudizio subito a seguito delle immissioni intollerabili, trova applicazione il principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui il danno non patrimoniale conseguente ad immissioni illecite
è risarcibile, indipendentemente dalla sussistenza di un danno biologico documentato, quando sia riferibile alla lesione del diritto al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria abitazione e del diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane, trattandosi di diritti costituzionalmente garantiti, la cui tutela è ulteriormente rafforzata dall'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, norma alla quale il giudice interno è tenuto ad uniformarsi a seguito della cd.
Pagina nr. 18 "comunitarizzazione" della DU (Cass. SS. UU. 2611/2017; Cass. Sez. 3, Sentenza n.
20927 del 16/10/2015).
Tuttavia, nel caso di specie non si rinvengono le sopra illustrate esigenze di tutela.
Innanzitutto, risulta in atti che nessuna delle attrici vive negli alloggi de quo, poiché risiede a Genova, a Pietra Ligure, ma presso altro Parte_1 Parte_3 indirizzo, e a Torino (anche prima della vendita dell'alloggio di Parte_2
Pietra Ligure).
Inoltre, non è stato fornito alcun elemento atto a dimostrare se, e in quale misura, le attrici abbiano fruito o fruiscano degli alloggi, quante e quali notti o mattine abbiano subito un disturbo al riposo, quali giornate festive sarebbero state compromesse a causa delle attività poste di essere da LIDL.
La carenza di tali allegazioni rende impossibile pervenire ad una valutazione, ancorché equitativa, del danno.
Infatti, per consolidata giurisprudenza, la valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. presuppone che il danneggiato provi non solo il danno nella sua ontologica esistenza, ma anche i parametri per pervenire ad una sua commisurazione, che diversamente si tramuterebbe in una mera valutazione arbitraria, trascendente i limiti della discrezionalità concessa al potere giudicante.
A tale proposito la Suprema Corte, confermando il suo costante orientamento, ha affermato che: “la valutazione equitativa presuppone che il danno sia certo nella sua esistenza ontologica (Cass. 19/12/2011, n. 27447), cioè che la “sussistenza di un danno risarcibile nell'an debeatur sia stata dimostrata ovvero sia incontestata” (Cass.
04/04/2017 n. 8622). Ne consegue che, ove la prova del danno non sia stata raggiunta, non può chiedersi al giudice di creare i presupposti logici e normativi per la liquidazione del danno richiesto (Cass. 04/08/2017, n. 19447). Non solo: al danneggiato si chiede di provare i parametri per una liquidazione equitativa e le ragioni che gli hanno impedito l'accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili all'illecito, rendendo il danno di difficile o impossibile quantificazione.” (Cass civ, sez IV, ord. n. 8941/2022).
Dando applicazione di tali principi, si osserva che le attrici non hanno fornito nessuna indicazione utile a parametrare in termini monetari il pregiudizio subito, precludendo al giudice la valutazione equitativa richiesta.
Sulle spese processuali
Pagina nr. 19 Le spese di lite seguono il principio della soccombenza. Pertanto, ai sensi dell'art. 92
c.p.c., vengono compensate nella misura di ½ e poste a carico di parte convenuta nella ulteriore porzione della metà, in quanto le domande delle attrici sono state accolte solo parzialmente.
Le spese sono liquidate in dispositivo in base ai parametri indicati dal DM 147/2022, con aumento del 10% per l'assistenza di più soggetti aventi la stessa posizione processuale ex art. 4, comma 2, DM n. 55/2014, tenuto conto del valore indeterminato della causa dichiarato in citazione, della media complessità delle questioni giuridiche trattate, dell'attività difensiva in concreto svolta, e dunque facendo applicazione degli importi medi di riferimento.
Le spese di ctu, come liquidate in corso di causa, devono essere poste definitivamente a carico di parte convenuta, rimasta soccombente in relazione alle domande che hanno reso necessario l'espletamento dell'accertamento tecnico.
Non può, infine, essere accolta la richiesta di parte attrice di rimborso delle spese del ctp, in quanto non documentate (al riguardo, si rammenta che la Suprema Corte – da ultimo con ordinanza n. 1135 del 16/01/2023 – è granitica nel sostenere che le spese per la consulenza tecnica di parte, che ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, purché si dimostri di averle effettivamente sostenute, ipotesi non ricorrente nel caso di specie).
P.Q.M.
il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
1) accertato che la rampa di accesso alla zona di carico e scarico del supermercato CP_ di Pietra Ligure, viale Riviera, e il muro in cemento a destra della rampa alla cui sommità sono realizzate le barriere fonoassorbenti sono stati edificati in violazione dei limiti di legge in materia di distanze tra costruzioni rispetto al confine con il
Condominio Mirasole, condanna alternativamente a: o demolire ed arretrare CP_1 tali opere a 5 metri dal confine, o a eliminare le medesime opere nella porzione in cui emergono rispetto al piano di campagna;
2) accertata l'intollerabilità delle immissioni rumorose che interessano gli appartamenti di proprietà delle attrici, provenienti dalla rampa e derivanti dalle operazioni di carico e scarico di mezzi, condanna a socio unico a non Controparte_1 utilizzare la rampa per l'accesso e la sosta di veicoli a motore e per le operazioni di
Pagina nr. 20 carico e scarico merci;
3) rigetta le ulteriori domande attoree;
4) pone definitivamente a carico di a socio unico le spese di C.T.U., Controparte_1 come liquidate in corso di causa;
5) compensa per ½ le spese di lite;
6) condanna a socio unico al pagamento in favore di Controparte_1 Pt_1
e della restante quota di ½ delle spese
[...] Parte_2 Parte_3 processuali, che liquida in complessivi € 545 per esborsi ed in euro 5.973,00 per compensi (pari ad ½ di 11.946), oltre al 15% dei compensi per rimborso forfettario spese generali, I.V.A. (se non recuperabile in virtù del regime fiscale della parte) e
C.P.A.
Sentenza per legge esecutiva.
Savona, 5.9.2025
Il Giudice
Dr.ssa Laura Serra
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