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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 10/03/2025, n. 429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 429 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 210/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente
Dott. Caterina Caniato Consigliere
Dott. Martina Gasparini Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione da
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Aurora Buccafusca
Appellante contro
(c.f. e Controparte_1 C.F._2 CP_2
, (c.f. rappresentati e difesi dall'Avv. Lucia
[...] C.F._3
Strano
Appellati
Oggetto: Comunione e condominio - impugnazione delibera comunione ereditaria.
Appello avverso la sentenza n. 2148/22 pubblicata in data 23 dicembre 2022 del
Tribunale di Treviso
CONCLUSIONI
Per parte appellante Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, contrariis rejectis, annullare l'appellata sentenza 23/12/2022 n. 2148 del Tribunale di Treviso e rigettare delle domande azionate da e nella causa decisa da detta sentenza, Controparte_1 Controparte_2
con condanna degli stessi alla rifusione delle spese dei due gradi di giudizio ed alla restituzione a di euro.4.758,21 corrisposta agli stessi in data 12/1/2023 a Parte_1
pagamento delle spese di lite liquidate dalla sentenza oggi appellata con anche il rimborso di euro.200,00 per assolta imposta di registro su di essa.
Per parte appellata
In via preliminare: si chiede l'emanazione di ordinanza ex art. 348 bis c.p.c. e per l'effetto dichiararsi inammissibile l'appello, confermando la impugnata sentenza di primo grado del Tribunale di Treviso n. 2148/2022, perché non ha una ragionevole probabilità di essere accolto anche alla luce della rinuncia all'incarico di amministratore della comunione ereditaria dichiarata da parte all'assemblea del Parte_1
14.02.2023, con condanna alle spese e competenze di lite del presente grado in favore di parte appellata.
Nel merito: qualora l'Ecc.ma Corte d'Appello ritenesse di decidere la presente causa con sentenza si insta per il rigetto del proposto appello perché infondato in fatto ed in diritto e per la conferma integrale della sentenza n. 2148/2022 del Tribunale di Treviso;
con condanna alle spese e competenze di lite del presente grado in favore di parte appellata.
MOTIVAZIONE
Fatto
In data 30 settembre 2021 l'assemblea degli eredi della comunione ereditaria di ER
(composta da , e ) su
[...] Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 convocazione di deliberava in merito alla nomina dell'amministratore Parte_1
nella persona di e al conferimento dei poteri al medesimo . Parte_1
In particolare proponeva sé stesso quale amministratore con i seguenti Parte_1
incarichi:
1) di riscuotere la quota, indicata nel verbale di inventario dell'Eredità, dei saldi creditori riferibili a al momento del decesso, dei conti correnti n. Persona_1
C01/39/010173455 acceso presso la Centromarca Banca cointestato a e Persona_1
pag. 2/11 (portante alla data del decesso un saldo creditore per €.175,00 di cui Parte_1
€.87,50 riferibili alla defunta) e conto corrente n.1000/0006533 acceso presso la Banca
Intesa Sanpaolo s.p.a., cointestato a ed a (portante, alla Persona_1 Persona_2 data del decesso un saldo creditore per €.4.715,25 di cui €.2.357,63 riferibili alla defunta) e di pagare, con il denaro riscosso e con quello acquisito da rendita dei beni caduti in successione, i creditori dell'Eredità, ad eccezione di per i Parte_1
crediti da lui vantati in sede di inventario dell'Eredità fino a quando, a fronte della intervenuta contestazione di essi da parte degli altri eredi, non sarà dato da quest'ultimi il previo loro benestare al pagamento o il suo esser dovuto dall'Eredità non sarà stabilito dall'autorità Giudiziaria con pronuncia di primo grado;
2) di curare per un anno, dal 1/10/2021 al 30/9/2022 con rinnovo tacito dell'incarico per l'anno successivo, l'amministrazione ordinaria dell'Eredità con atti finalizzati alla conservazione, alla normale utilizzazione (come la percezione e la riscossione dei frutti naturali e civili, l'impiego dei redditi, il pagamento dei debiti, la riscossione di capitali,
l'assunzione di obbligazioni, l'acquisto di mobili, la locazione dei beni caduti in successione, la nomina e la revoca di avvocati che rappresentino ed assistano la comunione ereditaria in sede giudiziaria o, comunque, contenziosa) ed al miglior godimento dei beni ereditari, inteso come la più proficua e comoda utilizzazione dei beni ereditari, con potere di agire in giudizio in rappresentanza dei partecipanti alla
Comunione ereditaria anche contro uno dei comunisti
3) di rappresentare la comunione d'Eredità di nel Procedimento di Persona_1
Mediazione n. 21933/dsp avanti la Camera di Conciliazione e Mediazione del Nordest per trattare con la controparte la definizione di un Controparte_3
accordo di mediazione che, previa approvazione da parte dell'assemblea della
Comunione d'Eredità o di tutti i compartecipi alla stessa se necessario, eviti il procedimento giudiziario prospettato nell'istanza di attivazione della predetta procedura di mediazione;
4) di disporre e curare per un anno, dal 1/10/2021 al 30/9/2022 con rinnovo tacito dell'incarico per l'anno successivo, tutte le innovazioni opportune e convenienti, se non necessarie, per la Comunione d'Eredità di dirette al miglioramento dei Persona_1
beni caduti in successione o a renderne più comodo o redditizio il godimento di essi ed
pag. 3/11 ogni altro atto eccedente l'ordinaria amministrazione purché non pregiudichino il godimento di alcuno dei partecipanti e non importino una spesa eccessivamente gravosa e non risultino pregiudizievoli all'interesse di alcuno dei partecipanti, con potere di agire in giudizio in rappresentanza dei partecipanti alla
Comunione ereditaria anche contro uno dei comunisti;
5) di accendere eventuale ipoteca sui beni immobili caduti in successione allo scopo di garantire la restituzione delle somme mutuate per la ricostruzione o per il miglioramento dei beni caduti in successione, con potere di agire in giudizio in rappresentanza dei partecipanti alla Comunione ereditaria anche contro uno dei comunisti;
6) di render conto del suo operato all'assemblea dei partecipanti alla comunione dell'Eredità di , da convocare entro il 15/09/2022; si Persona_1 Parte_1
dichiara disponibile ad accettare l'incarico di mandatario anche "in rem propriam" sopra prospettato con compenso del suo operato da quantificare, una volta approvato il rendiconto annuale da parte dell'assemblea della comunione d'Eredi”
La proposta veniva approvata a maggioranza (voto favorevole di Parte_1
quotista per 4/6 - voti contrari di e quotisti Controparte_1 Controparte_2
ciascuno per 1/6).
Giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato e Controparte_2 [...]
impugnavano ex art.1109 codice civile le delibere assembleari prese in data CP_1
30.09.2021 con specifico riferimento alle proposte del convenuto coerede sig. Pt_1 di cui sub 2, 4 e 5 del verbale d'assemblea, oltre alla deliberazione relativa al
[...]
compenso del nominato amministratore.
Gli attori chiedevano di dichiarare la nullità delle deliberazioni in questione perché ritenute contra legem, in quanto attributive all'amministratore di poteri di cui non avrebbe potuto disporre.
Contestavano, inoltre, l'attribuzione aprioristica del potere di compiere atti generali di gestione contemplati dall'articolo 1108 commi 1 e 4 cod.civ., con particolare riguardo al potere di rappresentanza giudiziale in qualunque sede e anche contro gli stessi comunisti, nonché l'attribuzione di un compenso in quanto non dovuto poiché
pag. 4/11 mandatario in rem propriam e, comunque, perché il compenso all'amministratore non era stato inserito come oggetto dell'ordine del giorno.
Si costituiva ritualmente contestando nel merito le pretese attoree sulla Parte_1
base del rilievo che la delibera era stata approvata con le richieste maggioranze dei comproprietari, di cui lo stesso, in base alle quote di partecipazione alla comunione, era espressione ed eccependo l'inammissibilità della domanda per difetto di interesse ad agire e rilevando l'inammissibilità e l'infondatezza dell'impugnazione in quanto nessuno dei motivi di doglianza dedotti rientrava tra quelli previsti dall'art. 1109 cod.civ.
Con la sentenza n.2148/22 pubblicata in data 23/12/2022 il Tribunale di Treviso accoglieva le domande attoree dichiarando la nullità delle deliberazioni assunte con riferimento alle proposte di cui ai punti 2, 4 e 5 avanzate da e contenute Parte_1
nel verbale di assemblea del 30/09/2021, nonché ogni determinazione sul compenso per l'operato dell'amministratore con condanna del convenuto al rimborso a favore degli attori delle spese di lite.
Il giudice riteneva che “le deliberazioni prese con il voto favorevole del solo sig.
rispetto alle proposte di cui ai punti 2, 4 e 5 avanzate dal medesimo, Parte_1
risultanti dal verbale del 30.09.2021 e impugnate dagli attori, si appalesano in contrasto con la normativa di cui agli artt. 1100 e ss. c.c.” rilevando che “la delibera impugnata attribuisca all'amministratore, per la genericità con la quale è stata formulata, poteri troppo ampi da non poter essere preventivamente circoscritti e determinati, in palese contrasto con la normativa in materia” rilevando che “nel caso di specie non può dirsi esistente alcun regolamento e nessuna indicazione di poteri ed obblighi specifici dell'amministratore, che non possono desumersi neppure dalla delibera impugnata, la quale riporta solo indicazioni generiche e pedissequamente rappresentanti il dettato normativo di riferimento, il quale non può sostituire la volontà dei comunisti”.
Giudizio di appello
Contro la sentenza n.2148/22 del Tribunale di Treviso ha interposto tempestivo appello insistendo per il rigetto delle domande già proposte in primo grado. Parte_1
Si sono costituiti e che hanno chiesto il Controparte_1 Controparte_2
rigetto del gravame con la conferma della sentenza impugnata.
pag. 5/11 All'udienza del 10 dicembre 2024 le parti costituite hanno precisato le conclusioni e successivamente depositato gli scritti conclusivi.
Motivi d'appello
Primo motivo di impugnazione
Con il primo motivo di appello viene censurata l'erroneità della sentenza sotto il profilo dell'ultra petizione ex- art. 112 c.p.c. poiché la domanda di accertamento di nullità svolta dagli attori aveva ad oggetto “solo alcune autonome parti della delibera approvativa della proposta (quelle afferenti i distinti incarichi corrispondenti ai Pt_1
numeri 2, 3, 4, e 5 di detta proposta) e non plurime autonome delibere come il dispositivo e la parte motiva di sentenza appellata fanno supporre erroneamente”.
Secondo motivo di impugnazione.
Con il secondo motivo l'appellante lamenta la nullità della sentenza impugnata per aver accolto, con statuizione sorretta da motivazione contraddittoria e perplessa, domanda attorea inammissibilmente perplessa nell'oggetto . In proposito sottolinea che a pag. 12 dell'atto di citazione si legge: "Pur non essendo chiaro se l'argomento del compenso del amministratore faccia effettivamente parte dell'assunta deliberazione, ad ogni buon conto occorre subito segnalare che - qualora quella sul compenso fosse ritenuta deliberazione assunta - essa è da dichiararsi nulla e o annullabile in quanto..." " ed
"...allorché fosse ritenuto oggetto di delibera anche tale argomento “e nella motivazione della sentenza impugnata "Quanto infine, alla prospettazione di un compenso per l'opera che il presunto amministratore del bene comune presterebbe anche a favore degli altri comunisti per la gestione comune e la rappresentanza, questa deve ritenersi parimenti illegittima. (...) stante il fatto che dalla lettura del verbale assembleare la previsione di un compenso sembra avere genesi da una mera dichiarazione di parte
Terzo motivo d'impugnazione
L'appellante assume la violazione dei principi generali in materia di condizioni dell'azione e dei principi interpretativi dell'art. 100 c.p.c. dettati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di azioni di accertamento assumendo la nullità della sentenza pag. 6/11 impugnata per inammissibilità della domanda accolta in difetto di interesse processuale dei richiedenti tenuto conto che, come tempestivamente eccepito, gli attori avevano inteso chiedere che fosse dichiarata la nullità di alcuni specifici incarichi conferiti in eccesso di potere dall'assemblea al nominato amministratore e non della delibera assembleare che li aveva conferiti.
Ragioni della decisione
La ribadita domanda di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., svolta in sede di precisazione delle conclusioni dal procuratore degli appellati, è priva di fondamento, in quanto preclusa dall'ulteriore svolgimento del processo di appello, sancendo l'art. 348 ter c.p.c. che l'ordinanza di inammissibilità deve essere adottata “prima di procedere alla trattazione” e, dunque, non oltre l'udienza di cui all'art. 350 c.p.c. (cfr.
Cass. 14696/2016, n.10409/2020).
Ciò posto il primo e il secondo motivo d'impugnazione sono infondati. In disparte alla poca chiarezza delle censure è sufficiente rilevare come, diversamente da quanto opinato dal procuratore dell'appellante, vi sia è chiara corrispondenza tra domande formulate dagli attori e dispositivo della sentenza.
Nell'atto di precisazione delle conclusioni in primo grado gli attori chiedevano espressamente “ nel merito Dichiarare nulle e/o annullabili le delibere assunte in data
30 settembre 2021 con specifico riferimento alle proposte del coerede Parte_1
nel verbale pari data risultanti sub 2, 4 e 5 oltre alla deliberazione relativa al compenso dell'operato dell'amministratore perché tutte contra legem” Parte_1
e la sentenza impugnata nel dispositivo specularmente accoglie tale domanda e ” dichiara nulle le deliberazioni assunte con riferimento alle proposte di cui ai punti 2, 4
e 5 avanzate dal sig. e contenute nel verbale di assemblea del Parte_1
30.09.2021, nonché ogni determinazione sul compenso per l'operato dell'amministratore”.
Quanto al secondo motivo è parimenti sufficiente rilevare come nell'atto di precisazione delle conclusioni in primo grado gli attori chiedevano espressamente “ nel merito dichiara nulle le deliberazioni assunte con riferimento alle proposte di cui ai punti 2, 4
e 5 avanzate dal sig. e contenute nel verbale di assemblea del Parte_1
30.09.2021, nonché ogni determinazione sul compenso per l'operato
pag. 7/11 dell'amministratore; e la sentenza impugnata nel dispositivo specularmente accoglie tale domanda ” dichiara nulle le deliberazioni assunte con riferimento alle proposte di cui ai punti 2, 4 e 5 avanzate dal sig. e contenute nel verbale di Parte_1 assemblea del 30.09.2021, nonché ogni determinazione sul compenso per l'operato dell'amministratore”.
Ciò premesso l'appello va accolto in relazione al terzo motivo d'impugnazione che risulta fondato secondo quanto di seguito esposto.
Nella comunione immobiliare pro indiviso le delibere non sono impugnabili per eccesso di potere o conflitto d'interesse ma solo per i motivi ex art. 1109 c.c. Come osservato dalla Suprema Corte l'istituto dell'eccesso di potere assembleare, previsto in ambito societario (art. 2373 c.c.), è applicabile solo in relazione alle deliberazioni dell'assemblea del condominio, mentre non opera per le delibere assunte dai comproprietari, stante l'ontologica diversità delle situazioni afferenti alla comunione del diritto reale di proprietà su un bene immobile ed il condominio negli edifici ( cfr.
Cass.civ. n.2299/2022)
Nel caso di specie la delibera impugnata è stata adottata dall'assemblea dei comunisti, non dei condomini e quindi, ai fini dell'impugnazione, trova applicazione l'art. 1109
c.c. (norma dettata in materia di comunione) e non l'art. 1136 c.c. (disposizione in tema di condominio di edifici). Ebbene nel caso di specie non è stato allegato
1. che la deliberazione è gravemente pregiudizievole alla cosa comune;
2.se tutti i partecipanti non sono stati informati dell'oggetto della delibera (art. 1105 c. 3
c.c.);
3. se la deliberazione relativa a innovazioni o ad altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione è in contrasto con le norme del primo e del secondo comma dell'articolo 1108 c.c., ossia se l'innovazione pregiudica il godimento di qualcuno dei partecipanti o comporta una spesa eccessivamente gravosa.
Nessuna di tali ipotesi appare configurabile nel caso di specie lamentandosi da parte degli attori- odierni appellati solo profili di mero conflitto di interessi o riconducibili all'eccesso di potere.
Gli attori avrebbero dovuto lamentare che la deliberazione impugnata fosse
“gravemente pregiudizievole al bene comune” (come previsto dal succitato art. 1109
pag. 8/11 c.c.) facendo valere un pregiudizio oggettivo. Viceversa, hanno impugnato le delibere assumendone l'illegittimità poiché attributive a priori di un potere di compiere atti di gestione ex art.1108 commi 1 e 4 c.c., attributive del potere di rappresentanza giudiziaria anche contro uno dei comunisti, attributive della rappresentanza per la mediazione e del compenso.
Nè rileva la generica deduzione della contrarietà delle deliberazioni agli interessi dei partecipanti di minoranza tenuto conto che, salvo quanto previsto dell'art. 1105, terzo comma, c.c., la nomina dell'amministratore della comunione da parte dei comunisti non subisce influenze per il fatto che alcuni dei partecipanti non ripongono fiducia verso il mandatario prescelto, operando, in ipotesi del genere, il principio maggioritario.
Va inoltre sottolineato come per l'amministrazione della cosa comune (a cui tutti i partecipanti hanno diritto di concorrere) le decisioni vengono prese a maggioranza calcolata in base al valore delle quote. Per gli atti di ordinaria amministrazione è sufficiente la maggioranza semplice (metà più uno), mentre per gli atti di straordinaria amministrazione e le innovazioni (sempre che ricorrano le condizioni previste dall'art. 1108 c.c.) è richiesta una maggioranza qualificata (2/3). Sempre a maggioranza semplice può essere formato un regolamento per l'ordinaria amministrazione e per il miglior godimento della cosa comune e può essere nominato un amministratore (che può essere uno dei partecipanti o anche un estraneo) (art. 1106 c.c.).
Pertanto, in merito al punto 2 (che prevede la l'amministrazione ordinaria con atti finalizzati alla conservazione e miglior godimento dei beni ereditari) deve rilevarsi che lo stesso riguarda pacificamente l'ordinaria amministrazione, sicché per l'approvazione della relativa delibera è sufficiente la maggioranza dei compartecipanti alla comunione.
Quanto ai punti 4 e 5 deve evidenziarsi che la maggioranza ottenuta nelle delibere impugnate è dei 2/3 e dunque valida anche per le deliberazioni inerenti gli atti di straordinaria amministrazione e le innovazioni (art.1108 c.c.).
Deve ritenersi, pertanto, la legittimità delle delibere impugnate con accoglimento dell'appello e riforma della sentenza impugnata.
Va inoltre accolta la domanda di restituzione a della somma corrisposta Parte_1
per il pagamento delle spese di lite liquidate in sentenza (euro.4.758,21 corrisposta in pag. 9/11 data 12/1/2023) nonché al rimborso di euro.200,00 per il pagamento dell'imposta di registro, oltre agli interessi legali dal pagamento al saldo.
In proposito va evidenziato che nel giudizio in appello, la richiesta di restituzione delle somme pagate alla controparte in esecuzione della decisione di primo grado non configura una domanda nuova, essendo conseguente alla richiesta di modifica della decisione impugnata ( cfr. Cass civ 15457/2020)
Il diritto alla restituzione sorge direttamente in conseguenza della riforma della sentenza, la quale, facendo venir meno ex tunc e definitivamente il titolo delle attribuzioni in base alla prima sentenza, impone di porre la controparte nella medesima situazione in cui si trovava in precedenza. Pertanto, gli interessi legali devono essere riconosciuti dal giorno del pagamento e non da quello della domanda (cfr. Cass civ
16559/2005, n.14178/2009, n.24475/2019)
Conclusioni e spese
La sentenza appellata va dunque integralmente riformata.
In accoglimento del motivo di appello e in riforma della sentenza del Tribunale di
Treviso n.2148/2022 pubblicata il 23.12.2022 va rigettata la domanda proposta da e avverso in relazione alla Controparte_1 Controparte_2 Parte_1
delibera assembleare in data 30.09.2021.
Le spese processuali, relative al primo e al presente giudizio devono essere poste a carico di e , in solido tra loro, secondo la Controparte_1 Controparte_2
regola della soccombenza e vanno liquidate secondo i parametri medi di cui al D.M.
55/14 e vista la nota spese, tenuto conto delle fasi svolte e del valore indeterminabile, complessità bassa, della presente controversia.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando:
1. in riforma della sentenza del Tribunale di Treviso n.2148/2022 pubblicata il
23.12.2022 rigetta la domanda proposta da e Controparte_1 CP_2
avverso in relazione alla delibera assembleare in data
[...] Parte_1
30.09.2021;
pag. 10/11 2. condanna e , in solido tra loro a Controparte_1 Controparte_2
corrispondere a la somma di euro 4.758,21 oltre la somma di Parte_1
euro 200,00 e agli interessi legali dal pagamento al saldo;
3. condanna e , in solido tra loro, alla Controparte_1 Controparte_2
rifusione a favore di delle spese processuali così liquidate Parte_1
- per il primo grado euro 5.800,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali ed oltre Iva e cpa;
- per il presente giudizio euro.6.500,00 per compenso professionale oltre euro
777,00 per spese e al 15% per spese generali ed oltre Iva e cpa;
Cosi deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 4 marzo 2025
IL PRESIDENTE dott. Caterina Passarelli
L'ESTENSORE
dott. Martina Gasparini
pag. 11/11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 210/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente
Dott. Caterina Caniato Consigliere
Dott. Martina Gasparini Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione da
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Aurora Buccafusca
Appellante contro
(c.f. e Controparte_1 C.F._2 CP_2
, (c.f. rappresentati e difesi dall'Avv. Lucia
[...] C.F._3
Strano
Appellati
Oggetto: Comunione e condominio - impugnazione delibera comunione ereditaria.
Appello avverso la sentenza n. 2148/22 pubblicata in data 23 dicembre 2022 del
Tribunale di Treviso
CONCLUSIONI
Per parte appellante Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, contrariis rejectis, annullare l'appellata sentenza 23/12/2022 n. 2148 del Tribunale di Treviso e rigettare delle domande azionate da e nella causa decisa da detta sentenza, Controparte_1 Controparte_2
con condanna degli stessi alla rifusione delle spese dei due gradi di giudizio ed alla restituzione a di euro.4.758,21 corrisposta agli stessi in data 12/1/2023 a Parte_1
pagamento delle spese di lite liquidate dalla sentenza oggi appellata con anche il rimborso di euro.200,00 per assolta imposta di registro su di essa.
Per parte appellata
In via preliminare: si chiede l'emanazione di ordinanza ex art. 348 bis c.p.c. e per l'effetto dichiararsi inammissibile l'appello, confermando la impugnata sentenza di primo grado del Tribunale di Treviso n. 2148/2022, perché non ha una ragionevole probabilità di essere accolto anche alla luce della rinuncia all'incarico di amministratore della comunione ereditaria dichiarata da parte all'assemblea del Parte_1
14.02.2023, con condanna alle spese e competenze di lite del presente grado in favore di parte appellata.
Nel merito: qualora l'Ecc.ma Corte d'Appello ritenesse di decidere la presente causa con sentenza si insta per il rigetto del proposto appello perché infondato in fatto ed in diritto e per la conferma integrale della sentenza n. 2148/2022 del Tribunale di Treviso;
con condanna alle spese e competenze di lite del presente grado in favore di parte appellata.
MOTIVAZIONE
Fatto
In data 30 settembre 2021 l'assemblea degli eredi della comunione ereditaria di ER
(composta da , e ) su
[...] Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 convocazione di deliberava in merito alla nomina dell'amministratore Parte_1
nella persona di e al conferimento dei poteri al medesimo . Parte_1
In particolare proponeva sé stesso quale amministratore con i seguenti Parte_1
incarichi:
1) di riscuotere la quota, indicata nel verbale di inventario dell'Eredità, dei saldi creditori riferibili a al momento del decesso, dei conti correnti n. Persona_1
C01/39/010173455 acceso presso la Centromarca Banca cointestato a e Persona_1
pag. 2/11 (portante alla data del decesso un saldo creditore per €.175,00 di cui Parte_1
€.87,50 riferibili alla defunta) e conto corrente n.1000/0006533 acceso presso la Banca
Intesa Sanpaolo s.p.a., cointestato a ed a (portante, alla Persona_1 Persona_2 data del decesso un saldo creditore per €.4.715,25 di cui €.2.357,63 riferibili alla defunta) e di pagare, con il denaro riscosso e con quello acquisito da rendita dei beni caduti in successione, i creditori dell'Eredità, ad eccezione di per i Parte_1
crediti da lui vantati in sede di inventario dell'Eredità fino a quando, a fronte della intervenuta contestazione di essi da parte degli altri eredi, non sarà dato da quest'ultimi il previo loro benestare al pagamento o il suo esser dovuto dall'Eredità non sarà stabilito dall'autorità Giudiziaria con pronuncia di primo grado;
2) di curare per un anno, dal 1/10/2021 al 30/9/2022 con rinnovo tacito dell'incarico per l'anno successivo, l'amministrazione ordinaria dell'Eredità con atti finalizzati alla conservazione, alla normale utilizzazione (come la percezione e la riscossione dei frutti naturali e civili, l'impiego dei redditi, il pagamento dei debiti, la riscossione di capitali,
l'assunzione di obbligazioni, l'acquisto di mobili, la locazione dei beni caduti in successione, la nomina e la revoca di avvocati che rappresentino ed assistano la comunione ereditaria in sede giudiziaria o, comunque, contenziosa) ed al miglior godimento dei beni ereditari, inteso come la più proficua e comoda utilizzazione dei beni ereditari, con potere di agire in giudizio in rappresentanza dei partecipanti alla
Comunione ereditaria anche contro uno dei comunisti
3) di rappresentare la comunione d'Eredità di nel Procedimento di Persona_1
Mediazione n. 21933/dsp avanti la Camera di Conciliazione e Mediazione del Nordest per trattare con la controparte la definizione di un Controparte_3
accordo di mediazione che, previa approvazione da parte dell'assemblea della
Comunione d'Eredità o di tutti i compartecipi alla stessa se necessario, eviti il procedimento giudiziario prospettato nell'istanza di attivazione della predetta procedura di mediazione;
4) di disporre e curare per un anno, dal 1/10/2021 al 30/9/2022 con rinnovo tacito dell'incarico per l'anno successivo, tutte le innovazioni opportune e convenienti, se non necessarie, per la Comunione d'Eredità di dirette al miglioramento dei Persona_1
beni caduti in successione o a renderne più comodo o redditizio il godimento di essi ed
pag. 3/11 ogni altro atto eccedente l'ordinaria amministrazione purché non pregiudichino il godimento di alcuno dei partecipanti e non importino una spesa eccessivamente gravosa e non risultino pregiudizievoli all'interesse di alcuno dei partecipanti, con potere di agire in giudizio in rappresentanza dei partecipanti alla
Comunione ereditaria anche contro uno dei comunisti;
5) di accendere eventuale ipoteca sui beni immobili caduti in successione allo scopo di garantire la restituzione delle somme mutuate per la ricostruzione o per il miglioramento dei beni caduti in successione, con potere di agire in giudizio in rappresentanza dei partecipanti alla Comunione ereditaria anche contro uno dei comunisti;
6) di render conto del suo operato all'assemblea dei partecipanti alla comunione dell'Eredità di , da convocare entro il 15/09/2022; si Persona_1 Parte_1
dichiara disponibile ad accettare l'incarico di mandatario anche "in rem propriam" sopra prospettato con compenso del suo operato da quantificare, una volta approvato il rendiconto annuale da parte dell'assemblea della comunione d'Eredi”
La proposta veniva approvata a maggioranza (voto favorevole di Parte_1
quotista per 4/6 - voti contrari di e quotisti Controparte_1 Controparte_2
ciascuno per 1/6).
Giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato e Controparte_2 [...]
impugnavano ex art.1109 codice civile le delibere assembleari prese in data CP_1
30.09.2021 con specifico riferimento alle proposte del convenuto coerede sig. Pt_1 di cui sub 2, 4 e 5 del verbale d'assemblea, oltre alla deliberazione relativa al
[...]
compenso del nominato amministratore.
Gli attori chiedevano di dichiarare la nullità delle deliberazioni in questione perché ritenute contra legem, in quanto attributive all'amministratore di poteri di cui non avrebbe potuto disporre.
Contestavano, inoltre, l'attribuzione aprioristica del potere di compiere atti generali di gestione contemplati dall'articolo 1108 commi 1 e 4 cod.civ., con particolare riguardo al potere di rappresentanza giudiziale in qualunque sede e anche contro gli stessi comunisti, nonché l'attribuzione di un compenso in quanto non dovuto poiché
pag. 4/11 mandatario in rem propriam e, comunque, perché il compenso all'amministratore non era stato inserito come oggetto dell'ordine del giorno.
Si costituiva ritualmente contestando nel merito le pretese attoree sulla Parte_1
base del rilievo che la delibera era stata approvata con le richieste maggioranze dei comproprietari, di cui lo stesso, in base alle quote di partecipazione alla comunione, era espressione ed eccependo l'inammissibilità della domanda per difetto di interesse ad agire e rilevando l'inammissibilità e l'infondatezza dell'impugnazione in quanto nessuno dei motivi di doglianza dedotti rientrava tra quelli previsti dall'art. 1109 cod.civ.
Con la sentenza n.2148/22 pubblicata in data 23/12/2022 il Tribunale di Treviso accoglieva le domande attoree dichiarando la nullità delle deliberazioni assunte con riferimento alle proposte di cui ai punti 2, 4 e 5 avanzate da e contenute Parte_1
nel verbale di assemblea del 30/09/2021, nonché ogni determinazione sul compenso per l'operato dell'amministratore con condanna del convenuto al rimborso a favore degli attori delle spese di lite.
Il giudice riteneva che “le deliberazioni prese con il voto favorevole del solo sig.
rispetto alle proposte di cui ai punti 2, 4 e 5 avanzate dal medesimo, Parte_1
risultanti dal verbale del 30.09.2021 e impugnate dagli attori, si appalesano in contrasto con la normativa di cui agli artt. 1100 e ss. c.c.” rilevando che “la delibera impugnata attribuisca all'amministratore, per la genericità con la quale è stata formulata, poteri troppo ampi da non poter essere preventivamente circoscritti e determinati, in palese contrasto con la normativa in materia” rilevando che “nel caso di specie non può dirsi esistente alcun regolamento e nessuna indicazione di poteri ed obblighi specifici dell'amministratore, che non possono desumersi neppure dalla delibera impugnata, la quale riporta solo indicazioni generiche e pedissequamente rappresentanti il dettato normativo di riferimento, il quale non può sostituire la volontà dei comunisti”.
Giudizio di appello
Contro la sentenza n.2148/22 del Tribunale di Treviso ha interposto tempestivo appello insistendo per il rigetto delle domande già proposte in primo grado. Parte_1
Si sono costituiti e che hanno chiesto il Controparte_1 Controparte_2
rigetto del gravame con la conferma della sentenza impugnata.
pag. 5/11 All'udienza del 10 dicembre 2024 le parti costituite hanno precisato le conclusioni e successivamente depositato gli scritti conclusivi.
Motivi d'appello
Primo motivo di impugnazione
Con il primo motivo di appello viene censurata l'erroneità della sentenza sotto il profilo dell'ultra petizione ex- art. 112 c.p.c. poiché la domanda di accertamento di nullità svolta dagli attori aveva ad oggetto “solo alcune autonome parti della delibera approvativa della proposta (quelle afferenti i distinti incarichi corrispondenti ai Pt_1
numeri 2, 3, 4, e 5 di detta proposta) e non plurime autonome delibere come il dispositivo e la parte motiva di sentenza appellata fanno supporre erroneamente”.
Secondo motivo di impugnazione.
Con il secondo motivo l'appellante lamenta la nullità della sentenza impugnata per aver accolto, con statuizione sorretta da motivazione contraddittoria e perplessa, domanda attorea inammissibilmente perplessa nell'oggetto . In proposito sottolinea che a pag. 12 dell'atto di citazione si legge: "Pur non essendo chiaro se l'argomento del compenso del amministratore faccia effettivamente parte dell'assunta deliberazione, ad ogni buon conto occorre subito segnalare che - qualora quella sul compenso fosse ritenuta deliberazione assunta - essa è da dichiararsi nulla e o annullabile in quanto..." " ed
"...allorché fosse ritenuto oggetto di delibera anche tale argomento “e nella motivazione della sentenza impugnata "Quanto infine, alla prospettazione di un compenso per l'opera che il presunto amministratore del bene comune presterebbe anche a favore degli altri comunisti per la gestione comune e la rappresentanza, questa deve ritenersi parimenti illegittima. (...) stante il fatto che dalla lettura del verbale assembleare la previsione di un compenso sembra avere genesi da una mera dichiarazione di parte
Terzo motivo d'impugnazione
L'appellante assume la violazione dei principi generali in materia di condizioni dell'azione e dei principi interpretativi dell'art. 100 c.p.c. dettati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di azioni di accertamento assumendo la nullità della sentenza pag. 6/11 impugnata per inammissibilità della domanda accolta in difetto di interesse processuale dei richiedenti tenuto conto che, come tempestivamente eccepito, gli attori avevano inteso chiedere che fosse dichiarata la nullità di alcuni specifici incarichi conferiti in eccesso di potere dall'assemblea al nominato amministratore e non della delibera assembleare che li aveva conferiti.
Ragioni della decisione
La ribadita domanda di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., svolta in sede di precisazione delle conclusioni dal procuratore degli appellati, è priva di fondamento, in quanto preclusa dall'ulteriore svolgimento del processo di appello, sancendo l'art. 348 ter c.p.c. che l'ordinanza di inammissibilità deve essere adottata “prima di procedere alla trattazione” e, dunque, non oltre l'udienza di cui all'art. 350 c.p.c. (cfr.
Cass. 14696/2016, n.10409/2020).
Ciò posto il primo e il secondo motivo d'impugnazione sono infondati. In disparte alla poca chiarezza delle censure è sufficiente rilevare come, diversamente da quanto opinato dal procuratore dell'appellante, vi sia è chiara corrispondenza tra domande formulate dagli attori e dispositivo della sentenza.
Nell'atto di precisazione delle conclusioni in primo grado gli attori chiedevano espressamente “ nel merito Dichiarare nulle e/o annullabili le delibere assunte in data
30 settembre 2021 con specifico riferimento alle proposte del coerede Parte_1
nel verbale pari data risultanti sub 2, 4 e 5 oltre alla deliberazione relativa al compenso dell'operato dell'amministratore perché tutte contra legem” Parte_1
e la sentenza impugnata nel dispositivo specularmente accoglie tale domanda e ” dichiara nulle le deliberazioni assunte con riferimento alle proposte di cui ai punti 2, 4
e 5 avanzate dal sig. e contenute nel verbale di assemblea del Parte_1
30.09.2021, nonché ogni determinazione sul compenso per l'operato dell'amministratore”.
Quanto al secondo motivo è parimenti sufficiente rilevare come nell'atto di precisazione delle conclusioni in primo grado gli attori chiedevano espressamente “ nel merito dichiara nulle le deliberazioni assunte con riferimento alle proposte di cui ai punti 2, 4
e 5 avanzate dal sig. e contenute nel verbale di assemblea del Parte_1
30.09.2021, nonché ogni determinazione sul compenso per l'operato
pag. 7/11 dell'amministratore; e la sentenza impugnata nel dispositivo specularmente accoglie tale domanda ” dichiara nulle le deliberazioni assunte con riferimento alle proposte di cui ai punti 2, 4 e 5 avanzate dal sig. e contenute nel verbale di Parte_1 assemblea del 30.09.2021, nonché ogni determinazione sul compenso per l'operato dell'amministratore”.
Ciò premesso l'appello va accolto in relazione al terzo motivo d'impugnazione che risulta fondato secondo quanto di seguito esposto.
Nella comunione immobiliare pro indiviso le delibere non sono impugnabili per eccesso di potere o conflitto d'interesse ma solo per i motivi ex art. 1109 c.c. Come osservato dalla Suprema Corte l'istituto dell'eccesso di potere assembleare, previsto in ambito societario (art. 2373 c.c.), è applicabile solo in relazione alle deliberazioni dell'assemblea del condominio, mentre non opera per le delibere assunte dai comproprietari, stante l'ontologica diversità delle situazioni afferenti alla comunione del diritto reale di proprietà su un bene immobile ed il condominio negli edifici ( cfr.
Cass.civ. n.2299/2022)
Nel caso di specie la delibera impugnata è stata adottata dall'assemblea dei comunisti, non dei condomini e quindi, ai fini dell'impugnazione, trova applicazione l'art. 1109
c.c. (norma dettata in materia di comunione) e non l'art. 1136 c.c. (disposizione in tema di condominio di edifici). Ebbene nel caso di specie non è stato allegato
1. che la deliberazione è gravemente pregiudizievole alla cosa comune;
2.se tutti i partecipanti non sono stati informati dell'oggetto della delibera (art. 1105 c. 3
c.c.);
3. se la deliberazione relativa a innovazioni o ad altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione è in contrasto con le norme del primo e del secondo comma dell'articolo 1108 c.c., ossia se l'innovazione pregiudica il godimento di qualcuno dei partecipanti o comporta una spesa eccessivamente gravosa.
Nessuna di tali ipotesi appare configurabile nel caso di specie lamentandosi da parte degli attori- odierni appellati solo profili di mero conflitto di interessi o riconducibili all'eccesso di potere.
Gli attori avrebbero dovuto lamentare che la deliberazione impugnata fosse
“gravemente pregiudizievole al bene comune” (come previsto dal succitato art. 1109
pag. 8/11 c.c.) facendo valere un pregiudizio oggettivo. Viceversa, hanno impugnato le delibere assumendone l'illegittimità poiché attributive a priori di un potere di compiere atti di gestione ex art.1108 commi 1 e 4 c.c., attributive del potere di rappresentanza giudiziaria anche contro uno dei comunisti, attributive della rappresentanza per la mediazione e del compenso.
Nè rileva la generica deduzione della contrarietà delle deliberazioni agli interessi dei partecipanti di minoranza tenuto conto che, salvo quanto previsto dell'art. 1105, terzo comma, c.c., la nomina dell'amministratore della comunione da parte dei comunisti non subisce influenze per il fatto che alcuni dei partecipanti non ripongono fiducia verso il mandatario prescelto, operando, in ipotesi del genere, il principio maggioritario.
Va inoltre sottolineato come per l'amministrazione della cosa comune (a cui tutti i partecipanti hanno diritto di concorrere) le decisioni vengono prese a maggioranza calcolata in base al valore delle quote. Per gli atti di ordinaria amministrazione è sufficiente la maggioranza semplice (metà più uno), mentre per gli atti di straordinaria amministrazione e le innovazioni (sempre che ricorrano le condizioni previste dall'art. 1108 c.c.) è richiesta una maggioranza qualificata (2/3). Sempre a maggioranza semplice può essere formato un regolamento per l'ordinaria amministrazione e per il miglior godimento della cosa comune e può essere nominato un amministratore (che può essere uno dei partecipanti o anche un estraneo) (art. 1106 c.c.).
Pertanto, in merito al punto 2 (che prevede la l'amministrazione ordinaria con atti finalizzati alla conservazione e miglior godimento dei beni ereditari) deve rilevarsi che lo stesso riguarda pacificamente l'ordinaria amministrazione, sicché per l'approvazione della relativa delibera è sufficiente la maggioranza dei compartecipanti alla comunione.
Quanto ai punti 4 e 5 deve evidenziarsi che la maggioranza ottenuta nelle delibere impugnate è dei 2/3 e dunque valida anche per le deliberazioni inerenti gli atti di straordinaria amministrazione e le innovazioni (art.1108 c.c.).
Deve ritenersi, pertanto, la legittimità delle delibere impugnate con accoglimento dell'appello e riforma della sentenza impugnata.
Va inoltre accolta la domanda di restituzione a della somma corrisposta Parte_1
per il pagamento delle spese di lite liquidate in sentenza (euro.4.758,21 corrisposta in pag. 9/11 data 12/1/2023) nonché al rimborso di euro.200,00 per il pagamento dell'imposta di registro, oltre agli interessi legali dal pagamento al saldo.
In proposito va evidenziato che nel giudizio in appello, la richiesta di restituzione delle somme pagate alla controparte in esecuzione della decisione di primo grado non configura una domanda nuova, essendo conseguente alla richiesta di modifica della decisione impugnata ( cfr. Cass civ 15457/2020)
Il diritto alla restituzione sorge direttamente in conseguenza della riforma della sentenza, la quale, facendo venir meno ex tunc e definitivamente il titolo delle attribuzioni in base alla prima sentenza, impone di porre la controparte nella medesima situazione in cui si trovava in precedenza. Pertanto, gli interessi legali devono essere riconosciuti dal giorno del pagamento e non da quello della domanda (cfr. Cass civ
16559/2005, n.14178/2009, n.24475/2019)
Conclusioni e spese
La sentenza appellata va dunque integralmente riformata.
In accoglimento del motivo di appello e in riforma della sentenza del Tribunale di
Treviso n.2148/2022 pubblicata il 23.12.2022 va rigettata la domanda proposta da e avverso in relazione alla Controparte_1 Controparte_2 Parte_1
delibera assembleare in data 30.09.2021.
Le spese processuali, relative al primo e al presente giudizio devono essere poste a carico di e , in solido tra loro, secondo la Controparte_1 Controparte_2
regola della soccombenza e vanno liquidate secondo i parametri medi di cui al D.M.
55/14 e vista la nota spese, tenuto conto delle fasi svolte e del valore indeterminabile, complessità bassa, della presente controversia.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando:
1. in riforma della sentenza del Tribunale di Treviso n.2148/2022 pubblicata il
23.12.2022 rigetta la domanda proposta da e Controparte_1 CP_2
avverso in relazione alla delibera assembleare in data
[...] Parte_1
30.09.2021;
pag. 10/11 2. condanna e , in solido tra loro a Controparte_1 Controparte_2
corrispondere a la somma di euro 4.758,21 oltre la somma di Parte_1
euro 200,00 e agli interessi legali dal pagamento al saldo;
3. condanna e , in solido tra loro, alla Controparte_1 Controparte_2
rifusione a favore di delle spese processuali così liquidate Parte_1
- per il primo grado euro 5.800,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali ed oltre Iva e cpa;
- per il presente giudizio euro.6.500,00 per compenso professionale oltre euro
777,00 per spese e al 15% per spese generali ed oltre Iva e cpa;
Cosi deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 4 marzo 2025
IL PRESIDENTE dott. Caterina Passarelli
L'ESTENSORE
dott. Martina Gasparini
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