Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 01/04/2025, n. 1362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1362 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Francesco De Giorgi
Alla udienza del 01/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 5001/2024 R.G. promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv.GENTILE ANTONIO e A.Pedota Parte_1 giusta procura in atti
RICORRENTE
contro
:
rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv ALBEROTANZA ANGELA ex art. 417 bis cpc
RESISTENTE
Oggetto: opposizione ordinanza ingiunzione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 15.4.2024, il ricorrente proponeva opposizione in proprio e quale ex rappresentante legale della avverso l'ordinanza ingiunzione 114/24 Controparte_2 emessa dall' con cui veniva ingiunto alla Controparte_3 società il pagamento della somma comprensiva di sanzioni e interessi di €43.648,09 per l'attività lavorativa svolta da lavoratori che formalmente erano dipendenti della e dalla CP_4 Controparte_5
Tali società avevano infatti stipulato contratto di appalto di servizi con la
LE RL (di cui era legale rappresentante il ricorrente sig. ) Parte_1 per servizio di pulizie che secondo quanto sostenuto dagli ispettori simulava una
L' aveva ritenuto che l'impiego dei lavoratori da parte delle due società CP_1 pertanto celasse una somministrazione illecita di manodopera, con conseguente applicazione della sanzione di cui all'art. 18 co. 2 D.lgs. 276/03.
Il ricorrente contestava tali conclusioni affermando la legittimità del contratto di appalto e concludeva pertanto con la richiesta di annullare l'ordinanza opposta. Co Si costituiva in giudizio l' , il quale contestava gli assunti della ricorrente e concludeva per il rigetto dell'opposizione.
Tanto premesso, l'opposizione è infondata e va rigettata per i motivi che seguono.
In via preliminare va disattesa l'eccezione di tardività per violazione dell'art. 14
l.n.689/81.
Tale norma è relativa al superamento del termine di 90 giorni per la conclusione del procedimento, atteso che in materia di sanzioni amministrative nel caso di mancata contestazione immediata dalla violazione, l'attività di accertamento dell'illecito non coincide con il momento in cui viene acquisito il fatto nella sua materialità, ma deve comprendere anche il tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti e afferenti gli elementi, oggettivi e soggettivi, della infrazione, e, quindi, della fase finale di deliberazione correlata alla complessità delle indagini finalizzate a verificare l'esistenza della infrazione e ad acquisire compiuta conoscenza della condotta illecita. In caso di contrasto sul punto, compete al giudice di merito, determinare il tempo ragionevolmente necessario alla P.A., per giungere a una simile, completa, conoscenza individuando il dies a quo di decorrenza del termine di decadenza
(art. 14, comma 2, l. n. 689 del 1981). Pertanto, assumono rilievo tutte le complesse attività finalizzate all'accertamento, tra cui rientrano non solo gli atti di indagine effettuati, ma anche il tempo necessario all'amministrazione per valutare e ponderare adeguatamente gli elementi già acquisiti, onde ritenerne l'incidenza e la sufficienza ai fini della completa disamina di tutti gli aspetti del caso (cfr. Cass.
n.3712/24; n. 20977/24).
Ne deriva che nel caso in esame l'amministrazione ha dovuto compiere numerosi atti, ivi compreso l'ascolto dei lavoratori e dello stesso prima di ritenere Pt_1 completo il fatto da contestare;
non vi è stata inerzia ma solo esecuzione di atti finalizzati all'accertamento. Non applicabile poi tale norma alla notifica dell'ordinanza che è intervenuta tempestivamente prima dello spirare del termine prescrizionale.
Quanto al merito, deve ricordarsi che con il d.lgs 276/03 è venuto meno il divieto generalizzato di interposizione e di appalto nelle prestazioni di lavoro, prima contemplato dalla l. 1369/60, senza però giungere ad una piena liberalizzazione dell'interposizione di manodopera che, ad oggi, è consentita nei limiti della somministrazione di lavoro svolta da un'agenzia autorizzata.
Pertanto, il legislatore, per evitare che nella pratica il contratto di appalto, avente ad oggetto la fornitura di servizi e di prestazioni lavorative, fosse utilizzato per occultare forme di interposizione illecita di manodopera (non riconducibili alla somministrazione di lavoro svolta da un'agenzia autorizzata) ha individuato una serie di requisiti che devono sussistere affinchè l'appalto possa considerarsi lecito.
A tale proposito gli artt. 1665 c.c. e 29 d.lgs. 276/03 prevedono che “il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'art. 1655 c.c., si distingue dalla somministrazione di lavoro per l'organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio dei poteri organizzativi e direttivi nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per l'assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio di impresa”.
Da tale disposizione si desume che mentre negli appalti leciti l'appaltatore è effettivamente in possesso di una propria organizzazione di uomini e mezzi con la quale eseguire il servizio o l'opera appaltati, nelle forme illecite l'appaltatore è un
“finto imprenditore” che si interpone tra lavoratori e committente al solo scopo di consentire a quest'ultimo di ottenere prestazioni di lavoro senza assumere direttamente i lavoratori.
Tale ricostruzione è condivisa anche dalla giurisprudenza che, per distinguere l'appalto da una mera interposizione illecita, ha tradizionalmente individuato due requisiti indispensabili: l'esistenza in capo all'appaltatore di una reale organizzazione di mezzi (ovvero l'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, in caso di appalti a bassa intensità di capitale) nonché l'assunzione del rischio d'impresa. Con la precisazione che ciò che rileva è l'autonomia gestionale dell'impresa appaltatrice rispetto a quella committente sicché ove essa risulti carente di tale autonomia si configura una somministrazione di lavoro illecita in quanto effettuata da soggetto non autorizzato
(cfr.Cass. n. 14087/13).
Premessa la necessaria sussistenza di tali requisiti ai fini della liceità del contratto di appalto, graverà sull'Amministrazione l'onere di provare la insussistenza in concreto del potere direttivo e organizzativo dell'appaltatore sui lavoratori da esso impiegati nonché la mancata assunzione del rischio di impresa allo scopo di giustificare la sanzione irrogata.
Infatti, in tema di ripartizione dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione all'ordinanza ingiunzione, spetta all'istituto, e non all'opponente, la prova dei fatti che costituiscono il fondamento della richiesta di pagamento. A tal fine i verbali redatti dai dagli ispettori del lavoro possono costituire prova sufficiente delle circostanze riferite dai lavoratori al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori (cfr. Trib., Trapani, sez. lav., n. 482/21; Cass. civ. sez. lav.,
n.23800/14; Cass. civ., sez. VI, ord. n. 1921/19). Con Ebbene, nel caso di specie, l' ha fornito prova adeguata e sufficiente per ritenere integrati gli estremi dell'illecito contestato.
In primo luogo, dalla documentazione allegata e dai verbali delle dichiarazioni rese in sede ispettiva, emerge la mancanza di autonomia gestionale ed operativa in capo alle società e (appaltatrici) e, di conseguenza, la CP_4 Controparte_5 mancata assunzione del rischio di impresa, da intendersi come responsabilità per le conseguenze derivanti da autonome scelte imprenditoriali.
Dall'istruttoria svolta in sede amministrativa si evince che le due società non possedevano un'autonoma dotazione di mezzi tale da consentire loro di svolgere in autonomia la propria attività imprenditoriale sul mercato. E difatti come affermato dalle lavoratori escussi le società non fornivano loro gli strumenti di lavoro;
concordi sono state le dichiarazioni nel riferire che tutto il necessario per l'esercizio della prestazione era fornito dalla LE: tutti hanno inoltre riferito che anche se assunti dalle due società su indicate avevano la tuta di lavoro con il marchio della
LE e che anche tutto ciò che era necessario per effettuare le pulizie era fornito dalla medesima società.
Tutti i lavoratori sentiti dagli ispettori hanno riferito che le direttive le ricevevano direttamente da ovvero da suoi delegati mentre non conoscevano i Parte_1 legali rappresentanti delle altre società; anche il contratto era stato firmato con il
(cfr. dichiarazioni rese agli ispettori da tutti i lavoratori e allegate al fascicolo Pt_1 resistente).
E' stato anche riferito che le busta paga provenivano dalla LE e che lo stesso in alcuni casi aveva detto che l'assunzione era formalmente con altra Pt_1 società ma che nulla cambiava quanto all'effettivo datore di lavoro (basti pesare che in alcuni casi i lavoratori solo dopo tempo si erano accorti di essere formalmente assunti per altra società).
Di fronte alla univocità e concordanza delle dichiarazioni rese in sede ispettiva, ritiene lo scrivente che le dichiarazioni rese in sede di testimonianza da alcuni dei lavoratori, già sentiti dagli ispettori, sono da ritenersi poco attendibili.
Occorre infatti ribadire che la dichiarazione rilasciata dai testimoni agli ispettori in epoca più vicina al verificarsi dei fatti è certamente più genuina di quella rilasciata in istruttoria a distanza di anni;
si è in presenza di un contrasto tra le dichiarazioni rese in sede ispettiva e quelle quali testi insanabile, tale da rasentare la falsità di quanto dichiarato nel processo ove si considerino non solo le pregeresse dichiarazioni rese dai testi agli ispettori, ma anche il contenuto univoco di tutte le altre dichiarazioni rese dagli altri lavoratori agli ispettori che inducono a ritenere quali veritiere le dichiarazioni che i testi ebbero a rendere agli ispettori.
Pertanto, ritiene lo scrivente che difettano i requisiti per consentire di ritenere lecito l'appalto. E difatti oltre alla circostanza che tutte le direttive erano date dal ricorrente, l'elemento dirimente al fine di ritenere la simulazione dell'appalto è
l'assoluta mancanza di mezzi forniti dalla società appaltante.
In buona sostanza le due società si sono limitate a mettere a disposizione della
LE le prestazioni lavorative dei lavoratori senza fornire alcun servizio: non vi era alcun rischio d'impresa per l'appaltante.
Nel senso del deficit di autonomia gestionale e della mancanza di assunzione di rischio di impresa depone anche la già evidenziata totale assenza di mezzi per l'espletamento del servizio di pulizia oggetto dell'appalto.
L'istruttoria svolta dagli ispettori ha evidenziato anche la mancanza dell'ulteriore requisito richiesto a livello normativo e giurisprudenziale per la liceità dell'appalto, ossia l'esercizio di un potere organizzativo e direttivo da parte dell'appaltante sui lavoratori impiegati nell'appalto. Giova ribadire che dall'istruttoria amministrativa emerge che i lavoratori erano privi di una propria, seppur minima organizzazione imprenditoriale, dal momento che si servivano di materiale messo a disposizione non dalla datrice di lavoro ma dalla Co LE (cfr. dichiarazioni all.verb nel fasc. ). CP_1
Alla luce delle motivazioni esposte si ritengono, pertanto, integrati gli estremi della somministrazione illecita di lavoro con riguardo ai lavoratori impiegate dal ricorrente nell'appalto con la e con la stante la carenza dei CP_4 Controparte_5 requisiti di liceità dell'appalto di cui all'art 29 co 1 d.lgs. 276/03.
Parimenti fondate sono le contestazioni mosse dagli ispettori per infedeli registrazioni sul lul di trasferte e rimborsi spese non documentati per i lavoratori, non oggetto di somministrazione, della LE.
La società registrava infatti l'effettuazione di trasferte in realtà non effettuate per eludere la dovuta contribuzione.
Giova ricordare che la nozione di trasferta e di trasfertismo si ricava dall'art. 51 commi 5 e 6 del TUIR, che prevedono che:
"5. Le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente lire 90.000 al giorno, elevate a lire 150.000 per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto;
in caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il limite è ridotto di un terzo. Il limite è ridotto di due terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto. In caso di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni fuori del territorio comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto, nonchè i rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o missioni, fino all'importo massimo giornaliero di lire 30.000, elevate a lire
50.000 per le trasferte all'estero. Le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore, concorrono a formare il reddito.
6. Le indennità e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori tenuti per contratto all'espletamento delle attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi, anche se corrisposte con carattere di continuità, le indennità di navigazione e di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo, nonchè le indennità di cui all'articolo 133 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare. Con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, possono essere individuate categorie di lavoratori e condizioni di applicabilità della presente disposizione".
Ciò posto, sostiene il ricorrente che i propri dipendenti prestavano attività lavorativa presso i cantieri lontani dalla sede della società; di qui il riconoscimento di una somma a titolo di trasferta.
Va evidenziato che è stato verificato che i dipendenti espletavano la loro attività abitualmente presso il luogo di lavoro indicato quale luogo della trasferta.
In ogni caso va ricordato che secondo l'orientamento consolidato della Corte di cassazione (cfr. Cass.5289/14, 4837/13, 18237/13, 20388/13), la distinzione tra la nozione di trasferta e di trasfertismo va ricavata avendo riguardo non alla natura della prestazione (in movimento o meno) ma al fatto che il trasfertista sia obbligato in base al contratto a lavorare in luoghi sempre variabili (ancorché fissi e non in movimento), senza avere una sede fissa;
mentre il lavoratore in trasferta è solo quello che si muove dalla propria sede fissa.
La distinzione non inerisce ai contenuti della prestazione lavorativa, bensì alle ragioni dello spostamento territoriale in relazione al reale contenuto del contratto di lavoro. Talché non può essere accolta la tesi secondo cui i lavoratori trasferisti sarebbero soltanto quelli la cui attività consiste in una prestazione resa in movimento sul territorio (in itinere). Al contrario, l'ipotesi del c.d. trasfertismo ricorre nei casi in cui il lavoratore sia contrattualmente obbligato a rendere la propria prestazione in luoghi diversi, per il tipo e per le caratteristiche dell'impresa nella cui organizzazione egli è inserito. Mentre la fattispecie della trasferta presuppone la predeterminazione di un luogo fisso di esplicazione dell'attività lavorativa ed un provvisorio ed occasionale mutamento del luogo stesso, in base a scelte imprenditoriali di carattere contingente.
Va ribadito che nel caso in esame i lavoratori della ricorrente avevano una sede di lavoro fissa coincidente con quella in cui esercitavano la propria attività come confermato dai lavoratori stessi i quali hanno negato di aver mai svolto trasferte (la lavoratrice dice anche la voce trasferta serviva a mascherare il pagamento di Tes_1 ore di straordinario). Va dunque ritenuto che quanto corrisposto a titolo di trasferta e non documentato non può che ritenersi come retribuzione assoggettabile a contribuzione come correttamente ritenuto dagli ispettori.
Le spese seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014.
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona del dott.Francesco De Giorgi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto AP , nei Pt_1 confronti , così Controparte_7 provvede:
1. Rigetta il ricorso.
2. Condanna la parte ricorrente- al pagamento delle spese e compensi di causa che liquida, in €3.200,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Bari,01/04/2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Francesco De Giorgi