Articolo 36 della Legge 26 luglio 1961, n. 709
Articolo 35Articolo 37
Versione
24 agosto 1961
Art. 36.
Il militare di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in congedo puo' trovarsi:
a) in servizio temporaneo;
b) in congedo illimitato.
Il militare in servizio temporaneo e' soggetto alle leggi ed ai regolamenti vigenti per la categoria, di militari cui apparteneva all'atto della cessazione dal servizio, in quanto siano applicabili.
Il militare in congedo illimitato e' soggetto alle disposizioni di legge e di regolamento riflettenti il grado, la disciplina ed il controllo della forza in congedo.
Entrata in vigore il 24 agosto 1961