CGT1
Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Frosinone, sez. II, sentenza 15/01/2026, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Frosinone |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 27/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
GALLI CE, Presidente
CI CE, EL
MISITI VITTORIO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1072/2024 depositato il 21/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - ON
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 047202400037831 IVA-ALTRO 2019
- PIGNORAMENTO n. 047202400037831 IVA-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 551/2025 depositato il
31/12/2025 Richieste delle parti:
Verificata l'identità della parte intervenuta;
Verificato il corretto funzionamento della connessione;
si inizia l'udienza di discussione
Le parti si riportano alle rispettive conclusioni in atti.
La Corte si riserva di decidere
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 21.11.2024, ritualmente notificato alla Agenzia delle Entrate RI, e tempestivamente depositato, la Ricorrente_1 Srl adiva questa CGT onde ottenere l'annullamento dell'atto di pignoramento presso terzi notificato in data 15.11.2024.
A motivo del gravame deduceva: 1) l'atto originava da cartelle ed avvisi di accertamento che non erano mai stati notificati ad esso contribuente;
2) conseguente prescrizione di tutti i crediti tributari portati da tali mai notificati atti;
3) decadenza dall'azione di riscossione ex art. 25 DPR 602/1973.
Concludeva pertanto parte ricorrente chiedendo di annullare tutti gli atti impugnati.
L'Agenzia delle Entrate RI si costituivano in giudizio producendo la relata di notifica di tutte le cartelle e gli avvisi di accertamento impugnati, e deducendo che per la maggior parte di esse nel 2023 era stata anche formulata istanza di rateizzazione.
Invocava pertanto il rigetto del ricorso.
Alla odierna udienza, la Corte ha deciso come da dispositivo di seguito trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
L'atto impugnato fonda su plurime cartelle ed avvisi notificati fra il 2022 ed il 2024.
Nel costituirsi in giudizio la resistente ha prodotto copia delle relate di notifica delle cartelle esattoriali sottese alle impugnate ingiunzioni nonché successivi atti di intimazione ad esse relativi.
Tali relate non palesano vizio alcuno nel procedimento notificatorio, peraltro eseguito a mezzo PEC. E vizi di sorta non sono stati, invero, neppure in concreto prospettati dal ricorrente, che si è limitato ad una generica ed astratta contestazione preventiva della omessa notifica delle cartelle senza enucleare specifici e riscontrabili vizi che attengano i singoli procedimenti.
Talché dimostrata è la regolarità processuale di tali notificazioni. E dalla ritualità di tali notifiche e discende un duplice effetto che riguarda sia l'eccepita prescrizione che l'ambito delle eccezioni proponibili in tale sede.
Il processo tributario è infatti strutturato secondo le regole proprie del processo impugnatorio di provvedimenti autoritativi e, in particolare, di quelli enumerati all'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n.
546, per cui l'oggetto del giudizio, da promuovere nei confronti del soggetto che ha emanato l'atto, è circoscritto agli elementi della sequenza procedimentale propria del provvedimento impugnato, con rigida preclusione di qualsiasi contestazione coinvolgente fasi precedenti;
ne deriva che la legittimità di un atto a contenuto concreto ed autonomamente impugnabile davanti al giudice adito, non reso oggetto di diretta ed autonoma impugnazione, non è suscettibile di delibazione in base a cognizione meramente incidentale, essendo consentita la disapplicazione (e, quindi, la cognizione meramente incidentale) solo di atti e provvedimenti a contenuto normativo o generale Sez. 5, Sentenza n. 9183 del 21/04/2011).
Da ciò consegue che la legittimità di un atto a contenuto concreto ed autonomamente impugnabile, non reso oggetto di diretta ed autonoma impugnazione, non è suscettibile di delibazione in base a cognizione meramente incidentale in sede di impugnativa di altro atto successivo della sequenza: ognuno degli atti impugnabili può essere oggetto di gravame solo per vizi propri, salvo che non si tratti di atti presupposti non notificati (in tema Cass. Sez. 5, Sentenza n. 21082 del 13/10/2011, Rv. 619785; cfr., più di recente,
Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 13102 del 24/05/2017, Rv. 644261 – 01, a mente della quale “In tema di contenzioso tributario, posto che, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, ognuno degli atti impugnabili può essere oggetto di gravame solo per vizi propri, salvo che non si tratti di atti presupposti non notificati, non è ammissibile l'impugnazione della cartella di pagamento per dolersi di vizi inerenti agli avvisi di accertamento già notificati e non opposti nei termini”).
Dunque, posto che tutti i vizi di cui al ricorso (prescrizione e decadenza) potevano e dovevano essere dedotti con la impugnativa delle cartelle ovvero, da ultimo, con quella delle intimazioni successive, non possono più essere dedotti in questa sede.
Ed anche gli atti interruttivi di cui si è detto, compiuti negli anni 2022 e 2023, escludono che sia maturata ad oggi alcuna prescrizione.
S'impone pertanto il rigetto del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte resistente liquidate in euro 5.000,00.
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
GALLI CE, Presidente
CI CE, EL
MISITI VITTORIO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1072/2024 depositato il 21/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - ON
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 047202400037831 IVA-ALTRO 2019
- PIGNORAMENTO n. 047202400037831 IVA-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 551/2025 depositato il
31/12/2025 Richieste delle parti:
Verificata l'identità della parte intervenuta;
Verificato il corretto funzionamento della connessione;
si inizia l'udienza di discussione
Le parti si riportano alle rispettive conclusioni in atti.
La Corte si riserva di decidere
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 21.11.2024, ritualmente notificato alla Agenzia delle Entrate RI, e tempestivamente depositato, la Ricorrente_1 Srl adiva questa CGT onde ottenere l'annullamento dell'atto di pignoramento presso terzi notificato in data 15.11.2024.
A motivo del gravame deduceva: 1) l'atto originava da cartelle ed avvisi di accertamento che non erano mai stati notificati ad esso contribuente;
2) conseguente prescrizione di tutti i crediti tributari portati da tali mai notificati atti;
3) decadenza dall'azione di riscossione ex art. 25 DPR 602/1973.
Concludeva pertanto parte ricorrente chiedendo di annullare tutti gli atti impugnati.
L'Agenzia delle Entrate RI si costituivano in giudizio producendo la relata di notifica di tutte le cartelle e gli avvisi di accertamento impugnati, e deducendo che per la maggior parte di esse nel 2023 era stata anche formulata istanza di rateizzazione.
Invocava pertanto il rigetto del ricorso.
Alla odierna udienza, la Corte ha deciso come da dispositivo di seguito trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
L'atto impugnato fonda su plurime cartelle ed avvisi notificati fra il 2022 ed il 2024.
Nel costituirsi in giudizio la resistente ha prodotto copia delle relate di notifica delle cartelle esattoriali sottese alle impugnate ingiunzioni nonché successivi atti di intimazione ad esse relativi.
Tali relate non palesano vizio alcuno nel procedimento notificatorio, peraltro eseguito a mezzo PEC. E vizi di sorta non sono stati, invero, neppure in concreto prospettati dal ricorrente, che si è limitato ad una generica ed astratta contestazione preventiva della omessa notifica delle cartelle senza enucleare specifici e riscontrabili vizi che attengano i singoli procedimenti.
Talché dimostrata è la regolarità processuale di tali notificazioni. E dalla ritualità di tali notifiche e discende un duplice effetto che riguarda sia l'eccepita prescrizione che l'ambito delle eccezioni proponibili in tale sede.
Il processo tributario è infatti strutturato secondo le regole proprie del processo impugnatorio di provvedimenti autoritativi e, in particolare, di quelli enumerati all'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n.
546, per cui l'oggetto del giudizio, da promuovere nei confronti del soggetto che ha emanato l'atto, è circoscritto agli elementi della sequenza procedimentale propria del provvedimento impugnato, con rigida preclusione di qualsiasi contestazione coinvolgente fasi precedenti;
ne deriva che la legittimità di un atto a contenuto concreto ed autonomamente impugnabile davanti al giudice adito, non reso oggetto di diretta ed autonoma impugnazione, non è suscettibile di delibazione in base a cognizione meramente incidentale, essendo consentita la disapplicazione (e, quindi, la cognizione meramente incidentale) solo di atti e provvedimenti a contenuto normativo o generale Sez. 5, Sentenza n. 9183 del 21/04/2011).
Da ciò consegue che la legittimità di un atto a contenuto concreto ed autonomamente impugnabile, non reso oggetto di diretta ed autonoma impugnazione, non è suscettibile di delibazione in base a cognizione meramente incidentale in sede di impugnativa di altro atto successivo della sequenza: ognuno degli atti impugnabili può essere oggetto di gravame solo per vizi propri, salvo che non si tratti di atti presupposti non notificati (in tema Cass. Sez. 5, Sentenza n. 21082 del 13/10/2011, Rv. 619785; cfr., più di recente,
Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 13102 del 24/05/2017, Rv. 644261 – 01, a mente della quale “In tema di contenzioso tributario, posto che, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, ognuno degli atti impugnabili può essere oggetto di gravame solo per vizi propri, salvo che non si tratti di atti presupposti non notificati, non è ammissibile l'impugnazione della cartella di pagamento per dolersi di vizi inerenti agli avvisi di accertamento già notificati e non opposti nei termini”).
Dunque, posto che tutti i vizi di cui al ricorso (prescrizione e decadenza) potevano e dovevano essere dedotti con la impugnativa delle cartelle ovvero, da ultimo, con quella delle intimazioni successive, non possono più essere dedotti in questa sede.
Ed anche gli atti interruttivi di cui si è detto, compiuti negli anni 2022 e 2023, escludono che sia maturata ad oggi alcuna prescrizione.
S'impone pertanto il rigetto del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte resistente liquidate in euro 5.000,00.