Sentenza 16 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/01/2025, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
Procedimento Unitario n.1081 - 1/2024
TRIBUNALE DI ROMA
Sezione XIV Civile
Il Tribunale di Roma - Sezione XIV Civile, nelle persone dei Magistrati:
Dott. Giorgio Jachia Presidente
Dott.ssa Angela Coluccio Giudice
Dott.ssa Caterina Bordo Giudice rel.
riunito in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex artt. 37 e ss. D. Lgs. n. 14/19 iscritto al n. 1081-1 del Registro Generale
Procedimento Unitario dell'anno 2024
NEI CONFRONTI DI
in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F. Controparte_1
), con sede in Roma alla Via Raffaele Costi n. 24/26, elettivamente domiciliata in P.IVA_1
Roma alla Via Tibullo n. 20 presso lo studio dell'avv. Francesco Migliorati che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso,
RICORRENTE IN PROPRIO
E
1) ; 2) ; 3) ; 4) Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
5) , elettivamente domiciliati in Roma alla Via Controparte_5 Parte_1
Avezzana n. 2/B presso lo studio dell'avv. Massimo Cammarota che li rappresenta e difende in virtù di procure in calce al ricorso,
RICORRENTI
Con ricorso depositato l'11/7/2024 ha chiesto dichiararsi l'apertura della Controparte_1
propria liquidazione giudiziale, deducendo che “in conseguenza di una elevata esposizione debitoria
(… pari ad Euro 2.491.342,97) … e di contro un inadeguato attivo circolante e assenza di disponibilità finanziaria nel breve termine, si trova … in stato di crisi finanziaria irreversibile e non
è più in grado di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni sia nel breve termine che nei prossimi anni futuri” e che “il proprio stato di insolvenza è in particolare desumibile dai bilanci regolarmente approvati e depositati in CCIAA per le annualità 2022, 2021,2020, …, oltre che dalla intimazione di pagamento della per cartelle di pagamento e relative Controparte_6
iscrizioni a ruolo) n. 09720249064746410000 per un ammontare di Euro 905.785,79 per imposte erariali e contributi non versati, emessa in data 03 maggio 2024”.
Con ricorso depositato il 7/10/2024 anche Controparte_2 Controparte_3 CP_4
, e hanno chiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione
[...] Controparte_7 Parte_1
giudiziale di Controparte_1
Ciò premesso, ricorrono i presupposti e le condizioni per la dichiarazione dell'apertura liquidazione giudiziale della società di cui in epigrafe.
Ed invero sussiste la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27 D. Lgs. n. 14/19, atteso che la sede della società resistente trovasi in Roma alla Via Raffaele Costi n. 24/26, comune posto all'interno del relativo circondario, e non ricorrono elementi per individuare una eventuale, diversa sede.
La parte istante deve essere considerata un imprenditore commerciale e come tale assoggettabile alla procedura di liquidazione giudiziale in quanto si è accertato che l'attività esercitata ha ad oggetto la produzione, commercio e posa in opera di tendaggi, drappeggi e parato tessile, articoli tessili per l'arredamento, tenso-strutture e gazebo per l'esterno, mobili e accessori per l'arredamento, nonchè la fornitura degli articoli suddetti per strutture alberghiere, enti, comunità e pubblica amministrazione, sicché essa risulta tra quelle di cui all'art. 2195 c.c. e rientra, pertanto,
nella previsione normativa di cui all'art. 1 D. Lgs. n. 14/19.
Va poi evidenziato che, ai sensi dell'art. 121 D. Lgs. n. 14/19, grava sul debitore provare la sussistenza congiunta dei tre requisiti indicati all'art 2, co. 1 lett. d) D. Lgs. n. 14/19, laddove al contrario dalla stessa documentazione depositata dalla società emerge il superamento dei valori di cui alla predetta disposizione normativa.
L'impresa inoltre risulta avere un indebitamento superiore alla previsione di cui all'art. 49, co. 5 D.
Lgs. n. 14/19, sussistendo debiti per un ammontare di oltre € 2.400.000,00, di cui € 669.969,07 di natura tributaria ed € 516.766,35 di natura previdenziale.
Quanto al requisito dell'insolvenza, va rammentato in punto di diritto che lo stato d'insolvenza,
richiesto ai fini della pronuncia dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale, costituisce situazione obiettiva dipendente da impotenza economica, sussistente quando l'imprenditore stesso non sia in grado di adempiere regolarmente, tempestivamente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, essendo venute meno le condizioni di liquidità e di credito nelle quali un'impresa deve operare;
e tale insolvenza non è esclusa dalla circostanza che l'attivo superi il passivo e che non esistano conclamati inadempimenti esteriormente apprezzabili, atteso che il significato oggettivo dell'insolvenza, che è quello rilevante agli effetti dell'art. 2, co. 1 lett. b) D. Lgs. n. 14/19,
deriva da una valutazione circa le condizioni economiche necessarie all'esercizio di attività
economiche, si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa e si esprime nell'incapacità di produrre beni con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa, nonché nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio.
Orbene, nel caso di specie, l'insolvenza della società istante è desumibile dalla mancanza di beni immobili e mobili registrati in capo alla stessa, da un patrimonio netto negativo di € 225.548,00 al
31/12/2022, dalla crisi di liquidità, dall'ingiustificato inadempimento delle obbligazioni contratte con i ricorrenti eControparte_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_7 , aventi natura di crediti da lavoro dipendente, dai tentativi infruttuosi di recupero Parte_1
forzoso del credito posti in essere dai medesimi e dall'esistenza di rilevanti debiti tributari e contributivi.
Va, quindi, dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale di Controparte_1
P.Q.M.
letti gli artt. 1, 2 e 49 D. Lgs. n. 14/19,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale di (C.F. , con sede in Controparte_1 P.IVA_1
Roma alla Via Raffaele Costi n. 24/26;
NOMINA
Giudice Delegato alla procedura la dott.ssa Caterina Bordo;
NOMINA
Curatore della procedura di liquidazione giudiziale il dott. ; CP_8
ORDINA
al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c., i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 D. Lgs. n. 14/19;
STABILISCE
che si procederà all'esame dello stato passivo davanti al Giudice Delegato all'udienza dell'1/4/2025
ore 10.00;
ASSEGNA
ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo per la presentazione delle domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 D. Lgs. n. 14/19 ovvero mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore indicato nell'avviso di cui all'art. 200 D. Lgs. n. 14/19;
AUTORIZZA
il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal D. Lgs. n. 127/15;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
DISPONE
che a cura della Cancelleria siano eseguite le formalità di cui all'art. 45 D. Lgs. n. 14/19.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 15/1/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente