Decreto cautelare 5 marzo 2021
Ordinanza cautelare 25 marzo 2021
Sentenza 23 giugno 2021
Rigetto
Sentenza 14 febbraio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, ordinanza cautelare 25/03/2021, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/03/2021
N. 00219/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 219 del 2021, proposto da
NE e Associati S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Riccardo Ruffo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Ulss 1 Dolomiti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Vittorio Miniero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Flashfactory di LT AR & C. AS, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Chiara Cerrone, Jessica Meneghet, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
e adozione misura cautelare ex artt. 55 e 56 cpa
- della deliberazione del Commissario dell'Azienda Ulss n. 1 Dolomiti, n. 106 del 29 gennaio 2021, con cui è stata aggiudicata la gara per la concessione del servizio di gestione degli spazi pubblicitari presso le sedi della predetta Azienda, per 5 anni, alla Flashfactory di LT AR & C. sas – CIG n. 84699041E5 comunicata con nota prot. n. 6274/Prov del 2 febbraio 2021;
- degli atti e dei verbali di gara presupposti, connessi e consequenziali e, in particolare, del verbale della seduta di gara in data 3 novembre 2020 e del verbale di verifica della congruità dell'offerta ex art. 97, co. 1, D. L.vo 50/2016 in data 4.01.2021, nella parte in cui non ha disposto l'esclusione della FlashFactory, nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto, ove stipulato, dalla stazione appaltante con l'aggiudicataria ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 121 e 122 cpa e per l'aggiudicazione a favore della NE & Associati srl della concessione del servizio di gestione degli spazi pubblicitari CIG nr. 84699041E5 con subentro nell'eventuale contratto già stipulato e per il risarcimento del danno.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Flashfactory di LT AR & C. AS e di Azienda Ulss 1 Dolomiti;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visto l’art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020;
Visto l’art. 4 del decreto legge n. 28 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 70 del 2020;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2021 il dott. Alessio Falferi;
Rilevato che non sussistono i presupposti per la concessione della chiesta misura cautelare;
considerato, invero, che le censure di parte ricorrente inerenti la valutazione di congruità dell’offerta dell’aggiudicataria non paiono assistite da profili di fondatezza, atteso che la procedura negoziata in discussione, essendo relativa alla gestione in concessione di spazi pubblicitari dietro pagamento di un canone (e, quindi, rientrante nello schema dei contratti attivi), non è soggetta alla specifica disciplina di cui all’art. 97 del D.Lgs n. 50/2016, né la lex specialis di gara contemplava un espresso richiamo a tale disposizione di legge;
ritenuto che le spese della presente fase del giudizio possano essere compensate tra le parti, stante la particolarità della questione
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), Respinge l’istanza di sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati;
fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 26 maggio 2021.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere, Estensore
Mara Spatuzzi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessio Falferi | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO