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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 05/12/2025, n. 1277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1277 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 11198/2025 V.G.
Tribunale di Padova
Volontaria Giurisdizione
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Volontaria Giurisdizione, composto dai signori Magistrati: dott. Barbara De Munari Presidente rel. dott. Luisa Bettio Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 11198/2025 V.G. promosso con ricorso congiunto depositato in data 7.11.2025 da
, nata a [...] il [...], con l'avv. Bortolotto Monica Parte_1
e
, nato a [...] il [...], con l'avv. Galioto Parte_2
EP BE ricorrenti con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero in punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio per i ricorrenti: “1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 09.07.2011 in Padova dai Sig.ri e Parte_1
e trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Parte_2
Padova al n. 132 – parte II – serie A – anno 2011.
2) Assegnare la casa coniugale -di proprietà di entrambi i coniugi-, con i relativi arredi e corredi, alla Sig.ra che vi risiederà con i figli. Parte_1
3) Affidare i figli e in via condivisa ad entrambi i genitori, i Per_1 Per_2 quali collaboreranno nell'interesse dei figli ad assumere congiuntamente tutte le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute degli stessi. Nello spirito della reciproca fiducia, entrambi i genitori s'impegnano, per i periodi in cui i figli saranno collocati presso l'altro genitore, ad avere misura e moderazione quanto a colloqui telefonici ed eventuali incontri con i figli, al fine di non invadere la sfera privata dell'ex coniuge. Entrambi i genitori, sempre nello stesso spirito, s'impegnano a non assumere iniziative che coinvolgano i figli in incontri, anche brevi, al di fuori dei tempi di collocamento, senza aver prima consultato o avvisato l'altro genitore.
4) Disporre che il Sig. versi mensilmente alla Sig.ra , Parte_2 Parte_1 entro il giorno cinque di ogni mese, quale contributo al mantenimento ordinario dei due figli, la somma di € 204,20 mensili (€ 102,10 per ciascun figlio). Ciascuno dei genitori si farà carico del 50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche e ricreative relative ai figli, come individuate da Protocollo in vigore presso il
Tribunale di Padova e concordate, se necessario, con eventuale rimborso di tale quota a favore di quello che le avrà anticipate. Ognuno dei genitori, nel periodo in cui i figli saranno collocati presso di sé, provvederà all'acquisto di abbigliamento e scarpe secondo necessità, sì che la spesa annua a ciò destinata sia suddivisa a metà tra i genitori. La Sig.ra pagherà la mensa scolastica relativa al figlio Pt_1
e il Sig. quella relativa alla figlia . Per_1 Pt_2 Per_2
5) L'Assegno Unico e Universale sarà riscosso al 50% da ciascuno dei genitori.
6) I figli e saranno collocati a settimane alterne presso Per_1 Per_2 ciascuno dei genitori con prelievo da scuola nella giornata del venerdì e sino al venerdì mattina della settimana successiva. Qualora vi fosse la necessità, per impegni dei figli o di uno dei genitori, di apportare estemporanea modifica ai tempi di permanenza dei figli come già stabiliti in via generale, i genitori avranno cura di confrontarsi, rendendosi reciprocamente disponibili ad eventuali spostamenti, senza frapporre ingiustificati ostacoli.
7) I periodi di vacanza saranno così disciplinati:
- Alternativamente quindici giorni con la madre e quindici giorni con il padre durante le vacanze estive, nel periodo compreso tra il 01 luglio e il 31 agosto.
- Una settimana durante le vacanze natalizie, con alternanza annuale delle due settimane -dal 25 dicembre al 31 dicembre pomeriggio e dal 31 dicembre pomeriggio al 06 gennaio-, con la precisazione, tuttavia che quello dei genitori che non trascorrerà con i figli il giorno di Natale potrà tenerli con sé il giorno della
Vigilia con pernotto. L'alternanza prevista per il periodo natalizio sarà rispettata a prescindere e con eventuale modifica del calendario -settimanale alternato- ordinario. - Tre giorni durante le vacanze pasquali, da concordarsi tra i genitori di anno in anno un mese prima dell'inizio delle vacanze, con alternanza annuale dei giorni di
Pasqua e Lunedì dell'Angelo.
8) Le spese legali del presente procedimento saranno integralmente compensate tra le parti”.
FATTO E DIRITTO
I signori e hanno contratto matrimonio in Parte_1 Parte_2 data 9.7.2011 a Padova, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di Padova al n. 132, Parte II, Serie A, dell'anno 2011.
Nel giudizio di separazione i coniugi sono comparsi dinanzi al Giudice del. del
Tribunale di Padova in data 19.7.2023 e la separazione è stata omologata con decreto del 7.9.2023, depositato in pari data.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett.
b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Giudice del. del Tribunale di Padova.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi, e di quelli dei figli (nato il [...]) e Persona_3 [...]
(nata il [...]), minorenni e non economicamente autosufficienti, e Per_4 le condizioni sono prive di profili di illegittimità, delle stesse va preso atto.
Alla luce della natura, della concorde volontà delle parti e dell'esito del procedimento le spese di lite sono compensate.
P.Q.M.
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1
matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Parte_2 comune di Padova al n. 132, Parte II, Serie A, dell'anno 2011;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto delle condizioni di divorzio congiuntamente presentate dalle parti, come sopra riportate;
4. spese di lite compensate. Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 04.12.2025 .
Il Presidente rel. dott.ssa Barbara De Munari
Tribunale di Padova
Volontaria Giurisdizione
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Volontaria Giurisdizione, composto dai signori Magistrati: dott. Barbara De Munari Presidente rel. dott. Luisa Bettio Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 11198/2025 V.G. promosso con ricorso congiunto depositato in data 7.11.2025 da
, nata a [...] il [...], con l'avv. Bortolotto Monica Parte_1
e
, nato a [...] il [...], con l'avv. Galioto Parte_2
EP BE ricorrenti con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero in punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio per i ricorrenti: “1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 09.07.2011 in Padova dai Sig.ri e Parte_1
e trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Parte_2
Padova al n. 132 – parte II – serie A – anno 2011.
2) Assegnare la casa coniugale -di proprietà di entrambi i coniugi-, con i relativi arredi e corredi, alla Sig.ra che vi risiederà con i figli. Parte_1
3) Affidare i figli e in via condivisa ad entrambi i genitori, i Per_1 Per_2 quali collaboreranno nell'interesse dei figli ad assumere congiuntamente tutte le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute degli stessi. Nello spirito della reciproca fiducia, entrambi i genitori s'impegnano, per i periodi in cui i figli saranno collocati presso l'altro genitore, ad avere misura e moderazione quanto a colloqui telefonici ed eventuali incontri con i figli, al fine di non invadere la sfera privata dell'ex coniuge. Entrambi i genitori, sempre nello stesso spirito, s'impegnano a non assumere iniziative che coinvolgano i figli in incontri, anche brevi, al di fuori dei tempi di collocamento, senza aver prima consultato o avvisato l'altro genitore.
4) Disporre che il Sig. versi mensilmente alla Sig.ra , Parte_2 Parte_1 entro il giorno cinque di ogni mese, quale contributo al mantenimento ordinario dei due figli, la somma di € 204,20 mensili (€ 102,10 per ciascun figlio). Ciascuno dei genitori si farà carico del 50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche e ricreative relative ai figli, come individuate da Protocollo in vigore presso il
Tribunale di Padova e concordate, se necessario, con eventuale rimborso di tale quota a favore di quello che le avrà anticipate. Ognuno dei genitori, nel periodo in cui i figli saranno collocati presso di sé, provvederà all'acquisto di abbigliamento e scarpe secondo necessità, sì che la spesa annua a ciò destinata sia suddivisa a metà tra i genitori. La Sig.ra pagherà la mensa scolastica relativa al figlio Pt_1
e il Sig. quella relativa alla figlia . Per_1 Pt_2 Per_2
5) L'Assegno Unico e Universale sarà riscosso al 50% da ciascuno dei genitori.
6) I figli e saranno collocati a settimane alterne presso Per_1 Per_2 ciascuno dei genitori con prelievo da scuola nella giornata del venerdì e sino al venerdì mattina della settimana successiva. Qualora vi fosse la necessità, per impegni dei figli o di uno dei genitori, di apportare estemporanea modifica ai tempi di permanenza dei figli come già stabiliti in via generale, i genitori avranno cura di confrontarsi, rendendosi reciprocamente disponibili ad eventuali spostamenti, senza frapporre ingiustificati ostacoli.
7) I periodi di vacanza saranno così disciplinati:
- Alternativamente quindici giorni con la madre e quindici giorni con il padre durante le vacanze estive, nel periodo compreso tra il 01 luglio e il 31 agosto.
- Una settimana durante le vacanze natalizie, con alternanza annuale delle due settimane -dal 25 dicembre al 31 dicembre pomeriggio e dal 31 dicembre pomeriggio al 06 gennaio-, con la precisazione, tuttavia che quello dei genitori che non trascorrerà con i figli il giorno di Natale potrà tenerli con sé il giorno della
Vigilia con pernotto. L'alternanza prevista per il periodo natalizio sarà rispettata a prescindere e con eventuale modifica del calendario -settimanale alternato- ordinario. - Tre giorni durante le vacanze pasquali, da concordarsi tra i genitori di anno in anno un mese prima dell'inizio delle vacanze, con alternanza annuale dei giorni di
Pasqua e Lunedì dell'Angelo.
8) Le spese legali del presente procedimento saranno integralmente compensate tra le parti”.
FATTO E DIRITTO
I signori e hanno contratto matrimonio in Parte_1 Parte_2 data 9.7.2011 a Padova, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di Padova al n. 132, Parte II, Serie A, dell'anno 2011.
Nel giudizio di separazione i coniugi sono comparsi dinanzi al Giudice del. del
Tribunale di Padova in data 19.7.2023 e la separazione è stata omologata con decreto del 7.9.2023, depositato in pari data.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett.
b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Giudice del. del Tribunale di Padova.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi, e di quelli dei figli (nato il [...]) e Persona_3 [...]
(nata il [...]), minorenni e non economicamente autosufficienti, e Per_4 le condizioni sono prive di profili di illegittimità, delle stesse va preso atto.
Alla luce della natura, della concorde volontà delle parti e dell'esito del procedimento le spese di lite sono compensate.
P.Q.M.
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1
matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Parte_2 comune di Padova al n. 132, Parte II, Serie A, dell'anno 2011;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto delle condizioni di divorzio congiuntamente presentate dalle parti, come sopra riportate;
4. spese di lite compensate. Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 04.12.2025 .
Il Presidente rel. dott.ssa Barbara De Munari