Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 25/02/2025, n. 389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 389 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 596/2018
Tribunale Ordinario di Latina
II Sezione Civile
Addì 25.2.2025 innanzi al Giudice dr.ssa Laura Gigante, chiamata la causa:
Parte_1
c/
Controparte_1
sono comparsi:
per l'appellante l'avv. Barbara Brugnettini in sostituzione dell'avv. MARTINI
ANNA RITA
per l'avv. DE ANGELIS LUIGI Controparte_1
Cont per 'avv. Rachele Ambrosio sono presenti ai fini della pratica forense i dott.ri Controparte_3
, Controparte_4 CP_5
L'avv. Brugnettini si riporta alle note illustrative in atti. Chiede la riforma integrale della sentenza di primo grado che inopinatamente distingue tra cane randagio e cane vagante. L'avv. De Angelis si riporta alle note illustrative. Co Rappresenta che sulla base della normativa la vigilanza spetta alla e che il tratto stradale non è di competenza del né sono mai arrivate CP_1 segnalazioni di animali randagi. L'avv. Ambrosio si riporta alle note illustrative. Impugna e contesta quanto ex adverso dedotto. Deduce che l'accalappiamento è demandato alla asl su segnalazione dell'ente preposto o dalla cittadinanza. Chiede pertanto il rigetto dell'appello.
IL GIUDICE
A seguito della discussione orale delle parti, decide la causa come da separata sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, allegata al presente verbale.
È verbale
Il Giudice
Dr.ssa Laura Gigante
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Latina – Seconda Sezione Civile - in persona del Giudice
Istruttore in funzione di giudice monocratico dott.ssa Laura Gigante ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. R.G. 596/2018 avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Latina n. 731/2017 in materia di risarcimento danni a cose, decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., vertente
TRA
, rapp.to e difeso, in virtù di procura a margine dell'atto di Parte_1
citazione di primo grado, dall'avv. Anna Rita Martini, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Ugo Pernigotti sito in Latina, in piazza
Roma n.4
APPELLANTE
E
in persona del sindaco p.t., rapp.to e difeso, giusta Controparte_1
deliberazione di Giunta Comunale n. 76 dell'11.5.2018, in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Luigi De Angelis, presso il cui studio elettivamente domicilia in Sezze (LT), in piazza De
Magistris n.11
APPELLATO
NONCHÈ
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa, in Controparte_6
virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv.
Rachele Ambrosio ed elettivamente domiciliata presso la sede dell'ente in
Latina, alla via P.L. Nervi – Centro Direzionale Latina Fiori, Torre 2G Girasoli
2 APPELLATO
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, Parte_1
impugnava la sentenza del Giudice di Pace di Latina, dott.ssa Maria
[...]
Luce Stefania Stasi, n. 731/2017, emessa in data 28.06.2017, al fine di ottenerne la riforma.
A tal fine, deduceva che erroneamente la sentenza di prime cure aveva rigettato la domanda ritenendo non sussistente la responsabilità solidale degli odierni appellati per i danni cagionati al proprio autoveicolo, in conseguenza del sinistro scaturito dall'improvviso attraversamento di un cane randagio.
Si costituiva ritualmente in giudizio il eccependo Controparte_1 preliminarmente l'inammissibilità dell'atto introduttivo in quanto generico, nonché eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva. Nel merito, deduceva l'infondatezza della domanda attorea, in quanto non poteva essere addebitata al appellato la responsabilità per il sinistro avvenuto e, CP_1
inoltre, deduceva la non provata natura randagia del cane.
Si costituiva l' la quale preliminarmente Controparte_6 deduceva l'inammissibilità dell'atto di appello in quanto generico. Nel merito, esponeva che la stessa doveva andare esente da responsabilità per il sinistro avvenuto, in quanto, non poteva esserle imputato alcun comportamento colposo per il danno subito dall'appellante.
Prodotta la documentazione, acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 25.02.2025, svoltasi la discussione orale, la causa era decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
L'appello è infondato nei termini di cui alla seguente motivazione.
Correttamente il giudice di prime cure ha ritenuto insussistente il diritto dell'odierno appellante al risarcimento del danno per il sinistro de quo.
Orbene nel corso dell'istruttoria espletata nel giudizio di primo grado è emerso che vi sia stato l'improvviso attraversamento di un cane, del quale è stato impossibile evitare l'investimento.
3 Tuttavia detta circostanza per sé sola è insufficiente per imputare agli odierni appellati le conseguenze lesive dell'episodio occorso.
Si evidenzia, in proposito, che non è stata tempestivamente allegata e, comunque, non comprovata, la pregressa registrazione della presenza, nella zona, di animali liberi in grado di mettere a repentaglio l'incolumità dei veicoli in transito né l'inoltro di pregresse segnalazioni della stessa agli enti che, solo ove tempestivamente informati sulla concreta esposizione a pericolo degli utenti di quella specifica area territoriale, sarebbero stato posti in condizione di porre in essere tutti gli interventi di propria competenza a tutela degli interessi in esame (sulla necessità che l'azienda sanitaria venga informata della comparsa delle fonti di pericolo per la sicurezza dei consociati che è obbligato a neutralizzare si veda, in motivazione, Cass.3965/2014).
La più recente giurisprudenza ha, infatti, chiarito che ai danni provocati da cani randagi si applica la responsabilità ex. art. 2043 cc, che l'ente preposto alla vigilanza si individua sulla scorta della normativa regionale e che l'attore/danneggiato deve allegare e provare, anche con presunzioni, la regola di condotta violata dal soggetto tenuto al servizio di controllo del randagismo, mentre quest'ultimo deve dimostrare la scriminante civile. (Cass. Sez. III, sentenza numero 5339 del 28/02/2024).
La Corte coglie l'occasione per evidenziare la differenza tra la responsabilità in esame e quella per danni provocati da animali selvatici;
alla prima, infatti si applica il diverso regime definitivamente elaborato fin da Cass.
7969/20, costantemente ribadito in seguito, a mente del quale pur essendo disciplinata dalla regola generale di cui all'art. 2043 c.c., la responsabilità trova fondamento, prima ancora che nell'accertamento della colpa dell'ente preposto, in quello, preliminare, dell'esistenza in capo ad esso di un obbligo giuridico avente ad oggetto lo svolgimento di un'attività vincolata in base alla legge (la cattura dell'animale randagio) “non possono trovare applicazione le regole di cui all'art. 2052 cod. civ., in considerazione della natura stessa di detti animali
e dell'impossibilità di ritenere sussistente un rapporto di proprietà o di uso in relazione ad essi, da parte dei soggetti della pubblica amministrazione
4 preposti alla gestione del fenomeno del randagismo” (cfr. altresì Cass.
17060/18, 18954/2017, e 31957/18).
Il danneggiato deve allegare e dimostrare il contenuto della condotta obbligatoria esigibile dall'ente e la riconducibilità dell'evento dannoso al mancato adempimento di tale condotta obbligatoria, in base ai principi sulla causalità omissiva.
Entro questo perimetro va verificato il tipo di comportamento esigibile volta per volta dal sì da dedurne la eventuale responsabilità sulla base CP_1 dello scarto tra la condotta concreta e la condotta esigibile, quest'ultima individuata secondo i criteri della prevedibilità e della evitabilità e della mancata adozione di tutte le precauzioni idonee a mantenere entro l'alea normale il rischio connaturato al fenomeno del randagismo.
Nel caso di specie, premessa la prevedibilità dell'attraversamento della strada da parte di un animale randagio, la esistenza di un obbligo in capo all'ente comunale di impedirne il verificarsi avrebbe dovuto essere valutata secondo criteri di ragionevole esigibilità, tenendo conto che, per imputare a titolo di colpa un evento dannoso, non basta che esso sia prevedibile, ma occorre anche che esso sia evitabile in quel determinato momento ed in quella particolare situazione con uno sforzo proporzionato alle capacità dell'agente.
In particolare, per dichiarare sussistente la responsabilità dell'ente preposto è necessaria la prova dell'esigibilità di uno specifico comportamento attivo idoneo, ove opportunamente adottato, ad evitare l'evento, ad esempio provando che era stata segnalata al comune la presenza abituale di animali randagi nel luogo dell'incidente, lontano dalle vie cittadine, ma rientrante nel territorio di competenza dell'ente preposto, ovvero che vi fossero state nella zona richieste d'intervento dei servizi di cattura e di ricovero, demandati alla Cont e al rimaste inevase. CP_1
Pertanto è onere del danneggiato “provare, anche per presunzioni,
l'esistenza di segnalazioni o richieste di intervento per la presenza abituale di cani, qualificabili come randagi, valorizzato da questa Corte con pronuncia dalla quale il collegio non intende discostarsi (Cass. 31/07/2017, n. 18954),
5 rimane a valle dell'onere del soggetto tenuto per legge alla predisposizione di un servizio di recupero di cani randagi abbastanza articolato di provare di essersi attivato rispetto all'onere cautelare previsto dalla normativa regionale.” (Cass. Sez. III, sentenza numero 5339 del 28/02/2024).
Orbene, dall'istruttoria espletata nell'ambito del giudizio di primo grado, risulta che l'attore non ha adempiuto all'onere della prova di dimostrare il comportamento doveroso omesso da parte degli enti convenuti idoneo a neutralizzare il rischio del sinistro in concreto avvenuto ai danni di parte attrice.
Pertanto, correttamente il giudice di prime cure ha ritenuto la domanda non sufficientemente provata.
Ogni ulteriore questione pur prospettata dalle parti è assorbita dalla presente motivazione.
L'appello, pertanto, deve essere rigettato e la sentenza di primo grado integralmente confermata.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modif. dalla L. n. 228 del 2012, (entrata in vigore il 13 gennaio 2013) sussistono i presupposti perché la parte appellante, totalmente soccombente, versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale, a norma del comma 1 bis.
Le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, in ragione della fase temporale in cui si è esaurita l'attività processuale, seguono il criterio della soccombenza e si ispirano ai valori minimi dello scaglione di riferimento (scaglione tra 1.101,00
e 5.200,00), concretamente rapportati alla natura e complessità delle questioni trattate nonché all'attività processuale e difensiva effettivamente espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina – Seconda Sezione Civile – definitivamente pronunziandosi, così provvede:
a) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza n. 731/2017
6 Giudice di Pace di Latina;
b) condanna parte appellante alla refusione delle spese di lite del presente grado di giudizio, in favore degli appellati e Controparte_1 [...]
che si liquidano in complessivi euro 1.278,00 per CP_6
compensi, in favore di ciascuna parte, oltre rimborso spese generali al
15%, IVA, CPA, se dovute, come per legge;
c) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. dell'art. 13, comma 1 quater del DPR n. 115/2012, introdotto dalla legge 24 dicembre 2012 n.
228 (entrata in vigore il 13 gennaio 2013) perché la parte appellante principale, totalmente soccombente, versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale, a norma del comma 1 bis.
Così deciso in Latina il 25.2.2025
Il Giudice
Dott.ssa Laura Gigante
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