Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 04/06/2025, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
n. 1427/2025 R.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE DI ROVIGO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco -Presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -Giudice- dott. Nicola Del Vecchio -Giudice-
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento di separazione consensuale n. 1427/2025 R.V.G. promosso ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c.
da
1) Parte_1 nato ad [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente a[...] int. 3 professione: insegnante reddito: euro 26.040,00 netti nell'anno d'imposta 2023 con gli Avv.ti Carla Bianchi e Andrea Minozzi presso cui ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente a[...], int. 1 professione: insegnante reddito: euro 21.071,00 netti nell'anno d'imposta 2023 con l'Avv. Lucia Albertin presso cui ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio ad TE (PD) il 10-7-2010 (anno 2010, Numero 22, Parte II, Serie A)
in regime patrimoniale di comunione legale dei beni
1
CONCLUSIONI Per i ricorrenti 1) I figli minori saranno affidati ai genitori in modo condiviso con collocamento presso l'abitazione della madre, in TE (PD), via Rana Cà Mori n. 47, int.
1. A seguito della firma del presente riscorso, il sig. si impegna a recarsi in Pt_1
Comune per procedere al cambio della residenza dei figli minori presso l'abitazione della madre. 2) I figli frequenteranno i genitori in modo paritetico, secondo un calendario da redigersi ogni anno, in base agli impegni lavorativi dei genitori e alle attività di e . Per il corrente anno, salvo diversi accordi, i bambini staranno Per_2 Per_1 presso il padre:
- a weekend alternati, dal venerdì all'uscita da scuola al lunedì mattina, quando accompagnerà i figli a scuola;
- due pomeriggi infrasettimanali, da stabilire annualmente in base all'orario di lavoro dei genitori, che in quest'anno scolastico sono il martedì, dall'uscita da scuola fino all'accompagnamento a scuola il giorno seguente, e il mercoledì, dall'uscita da scuola fino all'accompagnamento a scuola il giovedì mattina;
- metà delle festività natalizie, alternando di anno in anno il periodo dalla fine della scuola comprensivo del Natale e quello successivo fino all'inizio della scuola comprensivo del Capodanno, avendo cura che i bambini possano trascorrere la sera e la notte della Vigilia di Natale con il genitore con cui non trascorrono il giorno di Natale;
- le vacanze di carnevale o le festività pasquali ad anni alterni;
- durante le vacanze estive, i figli trascorreranno con ciascun genitore due o tre settimane anche non consecutive in periodi da concordare ogni anno entro e non oltre il 15 maggio;
- durante le ulteriori festività scolastiche e nel tempo di sospensione dalle lezioni (in cui i figli non saranno in vacanza con i genitori), i genitori si accorderanno di volta in volta, avendo cura che i tempi di permanenza dei figli presso ciascuno di loro siano equamente ripartiti e tenendo conto delle esigenze specifiche di e Per_2 di . Per_1
3) Ciascun genitore sosterrà in maniera diretta il mantenimento dei figli nei tempi di permanenza dei medesimi presso di sé; i minori risulteranno fiscalmente a carico di ciascun genitore nella misura del 50%.
4) L'assegno unico per i figli sarà percepito dalla madre nella misura del 100%.
5) I genitori sosterranno al 50% le spese straordinarie per i figli secondo il Protocollo del Tribunale di Padova che entrambi i genitori dichiarano di conoscere. Il genitore obbligato, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare l'eventuale proprio dissenso per iscritto (via WhatsApp e/o E-mail) entro 15 giorni dalla richiesta. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa straordinaria per la prole.
2 Il sig. sosterrà le spese straordinarie per i figli fino a quando la signora Pt_1
non percepirà l'assegno unico per i figli e, comunque, non oltre il mese di Pt_2 giugno 2025, ad eccezione delle spese per lo psicologo di e della Per_1 psicomotricità per che saranno divise a metà fra i genitori. Per_2
6) I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti.
7) Le parti dichiarano di avere già definito ogni questione relativa allo scioglimento della comunione e alla vendita della casa in proprietà e nulla hanno reciprocamente a pretendere a tale titolo.
8) I genitori si scambiano reciprocamente il consenso per il rilascio ed il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per i figli.
Ragioni della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 16-4-2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte nelle conclusioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno altresì chiesto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473bis. 51, comma terzo, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Gli atti sono stati comunicati ex artt. 70 e 71 c.p.c. al P.M.
La domanda avente ad oggetto la separazione personale dei ricorrenti merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la conformità degli accordi alla legge e ritenuto che la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento dei figli e Per_1 Per_2 non siano in contrasto con l'interesse morale e materiale degli stessi, reputa sussistenti i presupposti di legge per la omologazione degli accordi raggiunti dai coniugi.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473bis. 4 c.p.c.) tenuto conto del contenuto delle condizioni della separazione.
Spese di lite compensate
p.q.m.
definitivamente decidendo nel procedimento n. 1427/2025 R.V.G.,
3 - dichiara la separazione personale dei coniugi ed Parte_1 [...]
, i quali hanno contratto matrimonio ad TE (PD) il 10-7-2010, e Pt_2 li autorizza a vivere separati;
- manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di TE (PD), affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
- omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle conclusioni in epigrafe, da intendersi qui trascritte;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso a Rovigo, il 4 giugno 2025
Il Presidente estensore
Paola Di Francesco
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