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Sentenza 28 marzo 2024
Sentenza 28 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 28/03/2024, n. 1308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1308 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2024 |
Testo completo
N. R.G. 4059/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisabetta Bernardel ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4059/2018 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. FERRUCCI CIRO, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. FERRUCCI CIRO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROMANO CP_1 P.IVA_2
VINCENZO, elettivamente domiciliato in VIA FERRANTE IMPARATO 23 -
80100 NAPOLI presso il difensore avv. ROMANO VINCENZO
CONVENUTO
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2 P.IVA_3
BALLETTA ELISABETTA, elettivamente domiciliato in VIA S. LUCIA 8,
NAPOLI presso il difensore avv. BALLETTA ELISABETTA
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
All'udienza del 19.09.2023 le parti concludevano come da verbale ed il
Giudice tratteneva la causa in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 24.04.2018 la Parte_2 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 931/2018
[...] emesso dal Tribunale di Santa Maria C.V. in data 20.03.2018 e notificato il
23.03.2018, con il quale le veniva ingiunto di pagare alla società la CP_1 somma di € 664.906,15 iva inclusa, oltre interessi e spese della procedura a titolo di compenso per lavori eseguiti in suo favore. A sostegno dell'opposizione deduceva di essere un ente a finanza totalmente derivata, priva dunque delle risorse necessarie per far fronte a progetti ed opere regionali, tanto che i lavori in questione erano stati previsti ed appaltati con Decreto Dirigenziale della CP_2
n. 815 del 21.11.2014, finanziamento
[...] Org_1
2007/2013, D.G.R.C n. 148 del 27.05.2013, avente ad oggetto "Studio del rischio sismico sul territorio della per l'importo pari Parte_2 ad € 2.246.000,00. Esponeva, altresì, di aver provveduto con propria determinazione n. 73 del 07.12.2015, a seguito di regolare gara d'appalto, ad approvare il quadro economico dell'intervento per l'importo di € 2.228.004,65 e che, con successivo DDRC n. 2127 dell'11.12.2015, la avesse Controparte_2 liquidato solo l'importo di € 1.485.364,56, riproponendo il beneficio, in ottemperanza alla delibera di Giunta n. 62/2016 Organizzazione_2
" 2007-2013". Deduceva dunque che, con contratto Organizzazione_3 del 17.12.2015, e successivo atto di sottomissione del 29.12.2015 veniva stipulato l'appalto con la società regolarmente eseguiti nei termini CP_1 convenuti, comprensivi di indagini geognostiche, prove in sito ed in laboratorio, indagini geofisiche, analisi geoambientali di risorse e rischi, analisi strutture esistenti, etc. Affermava di aver corrisposto le somme versate dalla per il CP_2 solo primo SAL, pari ad € 1.306.864,00 IVA inclusa, non anche il saldo, in quanto non corrisposto dalla che, con nota prot. n. 0649639 del 04.10.2017 CP_2 comunicava inaspettatamente l'avvio del procedimento di rettifica finanziaria con un correttivo del 25% al contratto di appalto de quo, per un importo pari ad €
373.289,65, oltre IVA. Eccepiva, poi, che nel caso in esame non poteva essere azionato il procedimento monitorio per carenza dei presupposti di cui agli artt.
633 e seguenti c.p.c. e l'erronea liquidazione dell'IVA, da porsi a carico della committenza, nonché degli interessi, non sussistendo la mora ed i suoi presupposti, avendo, la stazione appaltante, adempiuto a tutti gli obblighi di legge, non essendo dunque imputabili alla stessa eventuali ritardi. Chiedeva dunque l'autorizzazione a chiamare in causa la al fine di ottenere, in Controparte_2 caso di accoglimento della domanda del ricorrente, la condanna della al CP_2 pagamento, ed essere tenuta indenne da qualsivoglia onere e/o spesa. Concludeva chiedendo “dichiarare nullo ed inefficace il decreto ingiuntivo opposto n.
931/2018 D.I. n. 1682/18 R.G., emesso dal Tribunale di S. Maria C.V. in data
20.03.2018; in linea subordinata per la condanna della al Controparte_2 pagamento di quanto risulterà effettivamente provato e dovuto alla società opposta, con la devoluzione degli effetti ingiuntivi e degli ordini di pagamento a carico del terzo chiamato, tenendo indenne la opponente da Parte_2 ogni condanna al versamento di somme per le causali de quibus;
per l'effetto, sempre in accoglimento dell'opposizione, revocare e/o rendere nullo ed improduttivo di effetti giuridici il decreto ingiuntivo n. 931/2018 per tutto quanto sopra esposto e, comunque, per la condanna della al pagamento di ogni CP_2 somma relativa ai titoli ed alle causali in esame;
il tutto con vittoria di spese e compensi di causa con attribuzione al difensore antistatario”.
Con comparsa di risposta depositata il 05.10.2018, si costituiva la società affermando la fondatezza del proprio credito, provato dal CP_1
Contratto di appalto sottoscritto il 17.12.2015 rep. 695 con cui veniva affidato alla
(formata dall'ATI avente come capogruppo mandataria la soc. CP_1 Co AV e la ) il progetto relativo allo “studio Org_4 Persona_1 del rischio sismico sul territorio della Parte_2 Parte_2 dell'importo netto complessivo di €. 1.547.069,32 – oltre IVA – di cui €.
1.498.577,33 x importo lavori ed €. 48.491,99 per costi della sicurezza ex D. Lgs
n.81/2008, lavori eseguiti, collaudati e contabilizzati. Affermava di aver emesso quattro fatture (per n. 3 SAL e saldo lavori) con l'applicazione del regime del c.d. reverse charge. Concludeva chiedendo, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo “il rigetto dell'opposizione e conferma del decreto ingiuntivo n. 931/2018, con condanna dell'opponente alla refusione in favore dell'opposta delle spese e competenze del presente giudizio, oltre spese generali, iva e cpa, nella misura di legge”.
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva in giudizio la la Controparte_2 quale, eccependo preliminarmente la propria estraneità ai fatti di causa, e la infondatezza della domanda di manleva dell'opponente, non essedo affatto veritiera l'assenza di una autonomia finanziaria della alla luce Parte_2 della normativa di settore (D.lgs. 504/1992, L. 191/2009 e TUEL). Deduceva che il finanziamento dovesse essere erogato in misura pari al 30% a titolo di anticipazione, successive rate del 20% ed il 10% a saldo, tuttavia tale andamento non è stato consentito a causa del grave ritardo nell'aggiudicazione della gara, avvenuta il 12.10.2015, essendo previsto quale termine di ammissibilità della spesa il 31.12.2015 ed alla necessaria rettifica dovuta alla mancata pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale. Concludeva dunque chiedendo dichiarare la carenza di legittimazione passiva della e disporre Controparte_2 la sua estromissione;
in via preliminare dichiarare la nullità o inammissibilità della domanda e dell'atto di citazione;
nel merito rigettare la domanda poiché infondata e non provata;
in subordine, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto ovvero rideterminare la somma residua sul progetto ammesso a finanziamento.
Nel corso del giudizio di opposizione la parte opponente corrispondeva alla la complessiva somma di €. 475.869,29 – trattenendo l'IVA per CP_1
l'importo di €. 104.691,24 - regime c.d. reverse charge – in conto del maggiore importo imponibile di €. 545.005,04 – con residuo a saldo di €. 69.135,75 oltre IVA di €. 15.209,86 - regime c.d. reverse charge. Pagamento avvenuto a seguito del trasferimento regionale disposto in favore della Parte_2 con DDR n. 40 del 23.05.2019.
[...]
La causa, ritenuta matura per la decisione veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 19.9.2023. All'udienza di precisazione delle conclusioni la società CP_1 chiedeva, quindi, dichiarare cessata la materia del contendere fino alla concorrenza dell'importo imponibile di €. 475.869,29 – oltre ad € 104.691,24 per
IVA - regime c.d. reverse charge – e, per l'effetto, condannare l'ingiunta al pagamento del saldo di €. 84.345,61, di Parte_2 cui €. 69.135,75 a titolo di saldo imponibile ed € 15.209,86 per IVA - regime c.d. reverse charge - oltre interessi convenzionali previsti dagli artt. 141, 142 e 143 del
Codice degli Appalti di cui al DPR n. 207/2010 sulla sorte capitale – imponibile di €. 545.005,04 – tenuto conto dei due pagamenti parziali sopra indicati da imputare, ex art. 1194 c.c., prima alle spese, poi agli interessi maturati e la differenza in conto capitale.
La deduceva quindi la sopravvenuta Parte_2 integrale cessazione della materia del contendere, assorbente di tutto il dovuto per i lavori de quibus, come effettivamente contabilizzati e definitivamente determinati dalla Ente Finanziatore realmente obbligato per Controparte_2
l'opera di interesse collettivo, realizzata nel territorio matesino per il solo tramite della (organismo a finanza derivata). Concludeva, quindi, Parte_2 rilevando la infondatezza e la genericità della domanda di condanna per l'ulteriore importo di € 69.135,75 oltre iva, formulata, ma non provata, in sede di conclusionale dalla Opposta e reiterando l'istanza di condanna della CP_2 nel caso di accoglimento della domanda di condanna dei residui
[...] pagamenti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata cessata la materia del contendere per la somma corrisposta in corso di causa, dovendo invece entrare nel merito della spiegata opposizione per quanto riguarda il residuo importo di € 69.135,75.
Ebbene l'opposizione, limitatamente a tale importo, va rigettata per quanto di ragione.
Occorre innanzitutto osservare che l'opposizione si fonda sulla non debenza della somma residua ivi indicata, in ragione della rettifica che la Controparte_2 con nota prot. n. 0649639 del, 04.10.2017, avrebbe operato in danno della concernente una riduzione del 25% del prezzo dedotto nel Parte_2 contratto di appalto de quo, in ragione della condotta asseritamente negligente tenuta dalla nell'espletamento della gara di appalto. Parte_2
Ebbene, appare priva di pregio la motivazione posta a fondamento di tale non debenza, non essendo, peraltro, neppure prevista dal Contratto di Appalto, alcuna clausola concernente l'indicazione di siffatta condizione.
Si osserva infatti che in fattispecie analoghe la Suprema Corte ha affermato che non basta eccepire che la prestazione non possa eseguirsi per fatto del terzo, ma occorre dimostrare l'assenza di colpa con l'uso della diligenza spiegata per rimuovere l'ostacolo frapposto da altri all'esatto adempimento (Cass. n. 22580 del
2014 e n.4214 del 2012). In tema di responsabilità da ritardo del committente
(nella specie: il nei pagamenti degli acconti e del saldo quale CP_3 corrispettivo delle opere eseguite nell'ambito di rapporto di appalto pubblico, in favore dell'appaltatore, causato dal ritardo nell'erogazione del finanziamento da parte di altro ente pubblico (nella specie: la non può essere esclusa la CP_2 responsabilità del debitore per il ritardato pagamento in quanto i fatti, in apparenza ascrivibili (a monte) al soggetto terzo-finanziatore, restano imputabili al committente-debitore in mancanza di una convenzione ulteriore, con la quale l'ente finanziatore garantisca al committente la tempestiva erogazione del finanziamento (Cass. Civ. n. 21180/2018). Ebbene, tale principio, espresso nell'ambito del diritto agli interessi da ritardo dovuti per effetto della ritardata erogazione del finanziamento, può analogicamente applicarsi anche in ambito di riduzione del compenso dovuto ad un atto adottato successivamente dall'ente finanziatore, peraltro per una condotta, ritenuta dallo stesso non conforme, imputabile al solo committente.
Circostanza, quella in concreto verificatasi, che non risulta oggetto di alcuna pattuizione contrattuale. Ed anzi il contratto di appalto prevede espressamente il rispetto dell'obbligo della copertura finanziaria indicata a pagina 4, (ripresa negli artt.
1 - cfr pag. 7 – e 3 - cfr pag. 8 . Forma e tempi dei pagamenti: - art. 6 – pagamenti in acconti : a stati di avanzamento;
- art. 7 – pagamenti a saldo: all'ultimazione lavori e redazione del conto finale e, comunque, entro 90 gg dall'emissione del certificato di collaudo e regolare esecuzione;
- art. 8 – Ritardo nei pagamenti – interessi legali e moratori nella misura e con le modalità previsti dagli artt.141, 142 e 143 del Codice degli appalti, ex DPR, 207/2010 (diffide del
22/12/2016 e del 14/07/2017).
Da un punto di vista ordinamentale, le Comunità Montane, specificamente individuate dalla Legge Regionale, sono costituite da una associazione di Comuni, la cui finanza è generalmente costituita da trasferimenti correnti dallo Stato e dalla
Regione; quota dei Comuni che fanno parte della Comunità montana;
tasse e diritti per servizi pubblici;
trasferimenti comunitari, statali e regionali per spese di investimento;
trasferimenti dalla Regione, dalla Provincia e dai Comuni per l'esercizio di funzioni attribuite o delegate;
altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;
ricorso al credito nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione statale per gli Enti locali (contrazione di mutui presso la Cassa Depositi e Prestiti); altre entrate. Ciò detto, appare dunque ultronea la difesa assunta dalla Parte_2
secondo cui, essendo un ente a finanza derivata, non potrebbe essere
[...] condannata al pagamento di somme ulteriori rispetto al finanziamento ricevuto dalla per l'appalto di interesse, considerato, peraltro, che nel Controparte_2 caso di specie la riduzione del finanziamento è stata disposta dalla CP_2 per fatti imputabili alla che, certamente, non
[...] Parte_2 possono essere riversati sull'appaltatore che in alcun modo ha concorso a siffatte irregolarità.
Passando al quantum, si ritiene che per effetto dell'applicabilità del c.d. reverse charge, la sia creditrice nei confronti della CP_1 Parte_2
della somma imponibile di €. 69.135,75, in quanto €. 15.209,86 per
[...]
IVA debbono gravare direttamente sulla committente, obbligata nell'ambito di tale inversione, al versamento diretto all'Erario.
Sono altresì dovuti gli interessi in misura convenzionale, ex artt. 141, 142 e 143 del Codice degli Appalti di cui al DPR n. 207/2010 sulla sorte capitale – imponibile di €. 545.005,04 – decorrenti, dalle date dei pagamenti avvenuti in corso di causa.
Passando alla domanda di manleva spiegata dall'opponente nei confronti della la stessa può ritenersi fondata limitatamente agli interessi Controparte_2 maturati sulle somme imponibili, a causa del ritardo nella corresponsione del finanziamento e dunque del pagamento in favore dell'appaltatrice, atteso che la stessa ha riconosciuto la debenza delle dette somme limitatamente CP_2 all'ammontare del 75% del prezzo d'appalto.
Diversamente, considerata l'insindacabilità da parte di questo Giudice della determina del 4.10.2017 - stante la giurisdizione del Giudice Amministrativo - con cui la ha applicato un correttivo del 25% alla quota di Controparte_2 finanziamento per ragioni imputabili alla in sede di gara di Parte_2 appalto, non può ritenersi dovuta dalla tale somma. CP_2
In conclusione, alla luce dell'intervenuto pagamento parziale, il decreto ingiuntivo va revocato e la condannata al pagamento della somma di € Parte_2
69.135,75, oltre interessi convenzionali calcolati sulla somma imponibile di €
545.005,04 decorrente dalle date di pagamento effettuate. la Controparte_2 va condannata a manlevare la delle somme che dovrà Parte_2 corrispondere alla limitatamente agli interessi convenzionali, ex artt. CP_1
141, 142 e 143 del Codice degli Appalti di cui al DPR n. 207/2010, calcolati sulla somma imponibile di € 545.005,04 decorrente dalle date di pagamento sino al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico della Parte_2
e della in solido tra loro, nella misura liquidata in dispositivo, Controparte_2 tenuto conto dei parametri medi previsti per lo scaglione di riferimento dal D.M.
55/2014, aggiornato al D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. Dichiara cessata la materia del contendere limitatamente ai pagamenti effettuati in corso di giudizio per la somma di € 475.869,29 e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 931 emesso dal Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere il 20.03.2018;
2. Condanna la al pagamento in favore Parte_2 di della somma di € 69.135,75 oltre interessi convenzionali, CP_1 ex artt. 141, 142 e 143 del Codice degli Appalti di cui al DPR n.
207/2010, calcolati sulla somma imponibile di € 545.005,04 decorrente dalle date di pagamento sino al soddisfo;
3. Condanna la a manlevare la Controparte_2 Parte_2 alle somme che dovrà corrispondere alla
[...] CP_1 limitatamente agli interessi convenzionali, ex artt. 141, 142 e 143 del
Codice degli Appalti di cui al DPR n. 207/2010, calcolati sulla somma imponibile di € 545.005,04 decorrente dalle date di pagamento sino al soddisfo;
4. Condanna la e la Parte_2 Controparte_2 in solido tra loro, alla refusione delle spese processuali in favore della che si liquidano in € 14.103,00 per onorari, oltre spese CP_1 generali ed accessori di legge, da distrarsi a favore del difensore dichiaratosi anticipatario. Santa Maria Capua Vetere, 27 marzo 2024
Il Giudice dott. Elisabetta Bernardel
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisabetta Bernardel ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4059/2018 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. FERRUCCI CIRO, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. FERRUCCI CIRO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROMANO CP_1 P.IVA_2
VINCENZO, elettivamente domiciliato in VIA FERRANTE IMPARATO 23 -
80100 NAPOLI presso il difensore avv. ROMANO VINCENZO
CONVENUTO
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2 P.IVA_3
BALLETTA ELISABETTA, elettivamente domiciliato in VIA S. LUCIA 8,
NAPOLI presso il difensore avv. BALLETTA ELISABETTA
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
All'udienza del 19.09.2023 le parti concludevano come da verbale ed il
Giudice tratteneva la causa in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 24.04.2018 la Parte_2 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 931/2018
[...] emesso dal Tribunale di Santa Maria C.V. in data 20.03.2018 e notificato il
23.03.2018, con il quale le veniva ingiunto di pagare alla società la CP_1 somma di € 664.906,15 iva inclusa, oltre interessi e spese della procedura a titolo di compenso per lavori eseguiti in suo favore. A sostegno dell'opposizione deduceva di essere un ente a finanza totalmente derivata, priva dunque delle risorse necessarie per far fronte a progetti ed opere regionali, tanto che i lavori in questione erano stati previsti ed appaltati con Decreto Dirigenziale della CP_2
n. 815 del 21.11.2014, finanziamento
[...] Org_1
2007/2013, D.G.R.C n. 148 del 27.05.2013, avente ad oggetto "Studio del rischio sismico sul territorio della per l'importo pari Parte_2 ad € 2.246.000,00. Esponeva, altresì, di aver provveduto con propria determinazione n. 73 del 07.12.2015, a seguito di regolare gara d'appalto, ad approvare il quadro economico dell'intervento per l'importo di € 2.228.004,65 e che, con successivo DDRC n. 2127 dell'11.12.2015, la avesse Controparte_2 liquidato solo l'importo di € 1.485.364,56, riproponendo il beneficio, in ottemperanza alla delibera di Giunta n. 62/2016 Organizzazione_2
" 2007-2013". Deduceva dunque che, con contratto Organizzazione_3 del 17.12.2015, e successivo atto di sottomissione del 29.12.2015 veniva stipulato l'appalto con la società regolarmente eseguiti nei termini CP_1 convenuti, comprensivi di indagini geognostiche, prove in sito ed in laboratorio, indagini geofisiche, analisi geoambientali di risorse e rischi, analisi strutture esistenti, etc. Affermava di aver corrisposto le somme versate dalla per il CP_2 solo primo SAL, pari ad € 1.306.864,00 IVA inclusa, non anche il saldo, in quanto non corrisposto dalla che, con nota prot. n. 0649639 del 04.10.2017 CP_2 comunicava inaspettatamente l'avvio del procedimento di rettifica finanziaria con un correttivo del 25% al contratto di appalto de quo, per un importo pari ad €
373.289,65, oltre IVA. Eccepiva, poi, che nel caso in esame non poteva essere azionato il procedimento monitorio per carenza dei presupposti di cui agli artt.
633 e seguenti c.p.c. e l'erronea liquidazione dell'IVA, da porsi a carico della committenza, nonché degli interessi, non sussistendo la mora ed i suoi presupposti, avendo, la stazione appaltante, adempiuto a tutti gli obblighi di legge, non essendo dunque imputabili alla stessa eventuali ritardi. Chiedeva dunque l'autorizzazione a chiamare in causa la al fine di ottenere, in Controparte_2 caso di accoglimento della domanda del ricorrente, la condanna della al CP_2 pagamento, ed essere tenuta indenne da qualsivoglia onere e/o spesa. Concludeva chiedendo “dichiarare nullo ed inefficace il decreto ingiuntivo opposto n.
931/2018 D.I. n. 1682/18 R.G., emesso dal Tribunale di S. Maria C.V. in data
20.03.2018; in linea subordinata per la condanna della al Controparte_2 pagamento di quanto risulterà effettivamente provato e dovuto alla società opposta, con la devoluzione degli effetti ingiuntivi e degli ordini di pagamento a carico del terzo chiamato, tenendo indenne la opponente da Parte_2 ogni condanna al versamento di somme per le causali de quibus;
per l'effetto, sempre in accoglimento dell'opposizione, revocare e/o rendere nullo ed improduttivo di effetti giuridici il decreto ingiuntivo n. 931/2018 per tutto quanto sopra esposto e, comunque, per la condanna della al pagamento di ogni CP_2 somma relativa ai titoli ed alle causali in esame;
il tutto con vittoria di spese e compensi di causa con attribuzione al difensore antistatario”.
Con comparsa di risposta depositata il 05.10.2018, si costituiva la società affermando la fondatezza del proprio credito, provato dal CP_1
Contratto di appalto sottoscritto il 17.12.2015 rep. 695 con cui veniva affidato alla
(formata dall'ATI avente come capogruppo mandataria la soc. CP_1 Co AV e la ) il progetto relativo allo “studio Org_4 Persona_1 del rischio sismico sul territorio della Parte_2 Parte_2 dell'importo netto complessivo di €. 1.547.069,32 – oltre IVA – di cui €.
1.498.577,33 x importo lavori ed €. 48.491,99 per costi della sicurezza ex D. Lgs
n.81/2008, lavori eseguiti, collaudati e contabilizzati. Affermava di aver emesso quattro fatture (per n. 3 SAL e saldo lavori) con l'applicazione del regime del c.d. reverse charge. Concludeva chiedendo, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo “il rigetto dell'opposizione e conferma del decreto ingiuntivo n. 931/2018, con condanna dell'opponente alla refusione in favore dell'opposta delle spese e competenze del presente giudizio, oltre spese generali, iva e cpa, nella misura di legge”.
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva in giudizio la la Controparte_2 quale, eccependo preliminarmente la propria estraneità ai fatti di causa, e la infondatezza della domanda di manleva dell'opponente, non essedo affatto veritiera l'assenza di una autonomia finanziaria della alla luce Parte_2 della normativa di settore (D.lgs. 504/1992, L. 191/2009 e TUEL). Deduceva che il finanziamento dovesse essere erogato in misura pari al 30% a titolo di anticipazione, successive rate del 20% ed il 10% a saldo, tuttavia tale andamento non è stato consentito a causa del grave ritardo nell'aggiudicazione della gara, avvenuta il 12.10.2015, essendo previsto quale termine di ammissibilità della spesa il 31.12.2015 ed alla necessaria rettifica dovuta alla mancata pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale. Concludeva dunque chiedendo dichiarare la carenza di legittimazione passiva della e disporre Controparte_2 la sua estromissione;
in via preliminare dichiarare la nullità o inammissibilità della domanda e dell'atto di citazione;
nel merito rigettare la domanda poiché infondata e non provata;
in subordine, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto ovvero rideterminare la somma residua sul progetto ammesso a finanziamento.
Nel corso del giudizio di opposizione la parte opponente corrispondeva alla la complessiva somma di €. 475.869,29 – trattenendo l'IVA per CP_1
l'importo di €. 104.691,24 - regime c.d. reverse charge – in conto del maggiore importo imponibile di €. 545.005,04 – con residuo a saldo di €. 69.135,75 oltre IVA di €. 15.209,86 - regime c.d. reverse charge. Pagamento avvenuto a seguito del trasferimento regionale disposto in favore della Parte_2 con DDR n. 40 del 23.05.2019.
[...]
La causa, ritenuta matura per la decisione veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 19.9.2023. All'udienza di precisazione delle conclusioni la società CP_1 chiedeva, quindi, dichiarare cessata la materia del contendere fino alla concorrenza dell'importo imponibile di €. 475.869,29 – oltre ad € 104.691,24 per
IVA - regime c.d. reverse charge – e, per l'effetto, condannare l'ingiunta al pagamento del saldo di €. 84.345,61, di Parte_2 cui €. 69.135,75 a titolo di saldo imponibile ed € 15.209,86 per IVA - regime c.d. reverse charge - oltre interessi convenzionali previsti dagli artt. 141, 142 e 143 del
Codice degli Appalti di cui al DPR n. 207/2010 sulla sorte capitale – imponibile di €. 545.005,04 – tenuto conto dei due pagamenti parziali sopra indicati da imputare, ex art. 1194 c.c., prima alle spese, poi agli interessi maturati e la differenza in conto capitale.
La deduceva quindi la sopravvenuta Parte_2 integrale cessazione della materia del contendere, assorbente di tutto il dovuto per i lavori de quibus, come effettivamente contabilizzati e definitivamente determinati dalla Ente Finanziatore realmente obbligato per Controparte_2
l'opera di interesse collettivo, realizzata nel territorio matesino per il solo tramite della (organismo a finanza derivata). Concludeva, quindi, Parte_2 rilevando la infondatezza e la genericità della domanda di condanna per l'ulteriore importo di € 69.135,75 oltre iva, formulata, ma non provata, in sede di conclusionale dalla Opposta e reiterando l'istanza di condanna della CP_2 nel caso di accoglimento della domanda di condanna dei residui
[...] pagamenti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata cessata la materia del contendere per la somma corrisposta in corso di causa, dovendo invece entrare nel merito della spiegata opposizione per quanto riguarda il residuo importo di € 69.135,75.
Ebbene l'opposizione, limitatamente a tale importo, va rigettata per quanto di ragione.
Occorre innanzitutto osservare che l'opposizione si fonda sulla non debenza della somma residua ivi indicata, in ragione della rettifica che la Controparte_2 con nota prot. n. 0649639 del, 04.10.2017, avrebbe operato in danno della concernente una riduzione del 25% del prezzo dedotto nel Parte_2 contratto di appalto de quo, in ragione della condotta asseritamente negligente tenuta dalla nell'espletamento della gara di appalto. Parte_2
Ebbene, appare priva di pregio la motivazione posta a fondamento di tale non debenza, non essendo, peraltro, neppure prevista dal Contratto di Appalto, alcuna clausola concernente l'indicazione di siffatta condizione.
Si osserva infatti che in fattispecie analoghe la Suprema Corte ha affermato che non basta eccepire che la prestazione non possa eseguirsi per fatto del terzo, ma occorre dimostrare l'assenza di colpa con l'uso della diligenza spiegata per rimuovere l'ostacolo frapposto da altri all'esatto adempimento (Cass. n. 22580 del
2014 e n.4214 del 2012). In tema di responsabilità da ritardo del committente
(nella specie: il nei pagamenti degli acconti e del saldo quale CP_3 corrispettivo delle opere eseguite nell'ambito di rapporto di appalto pubblico, in favore dell'appaltatore, causato dal ritardo nell'erogazione del finanziamento da parte di altro ente pubblico (nella specie: la non può essere esclusa la CP_2 responsabilità del debitore per il ritardato pagamento in quanto i fatti, in apparenza ascrivibili (a monte) al soggetto terzo-finanziatore, restano imputabili al committente-debitore in mancanza di una convenzione ulteriore, con la quale l'ente finanziatore garantisca al committente la tempestiva erogazione del finanziamento (Cass. Civ. n. 21180/2018). Ebbene, tale principio, espresso nell'ambito del diritto agli interessi da ritardo dovuti per effetto della ritardata erogazione del finanziamento, può analogicamente applicarsi anche in ambito di riduzione del compenso dovuto ad un atto adottato successivamente dall'ente finanziatore, peraltro per una condotta, ritenuta dallo stesso non conforme, imputabile al solo committente.
Circostanza, quella in concreto verificatasi, che non risulta oggetto di alcuna pattuizione contrattuale. Ed anzi il contratto di appalto prevede espressamente il rispetto dell'obbligo della copertura finanziaria indicata a pagina 4, (ripresa negli artt.
1 - cfr pag. 7 – e 3 - cfr pag. 8 . Forma e tempi dei pagamenti: - art. 6 – pagamenti in acconti : a stati di avanzamento;
- art. 7 – pagamenti a saldo: all'ultimazione lavori e redazione del conto finale e, comunque, entro 90 gg dall'emissione del certificato di collaudo e regolare esecuzione;
- art. 8 – Ritardo nei pagamenti – interessi legali e moratori nella misura e con le modalità previsti dagli artt.141, 142 e 143 del Codice degli appalti, ex DPR, 207/2010 (diffide del
22/12/2016 e del 14/07/2017).
Da un punto di vista ordinamentale, le Comunità Montane, specificamente individuate dalla Legge Regionale, sono costituite da una associazione di Comuni, la cui finanza è generalmente costituita da trasferimenti correnti dallo Stato e dalla
Regione; quota dei Comuni che fanno parte della Comunità montana;
tasse e diritti per servizi pubblici;
trasferimenti comunitari, statali e regionali per spese di investimento;
trasferimenti dalla Regione, dalla Provincia e dai Comuni per l'esercizio di funzioni attribuite o delegate;
altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;
ricorso al credito nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione statale per gli Enti locali (contrazione di mutui presso la Cassa Depositi e Prestiti); altre entrate. Ciò detto, appare dunque ultronea la difesa assunta dalla Parte_2
secondo cui, essendo un ente a finanza derivata, non potrebbe essere
[...] condannata al pagamento di somme ulteriori rispetto al finanziamento ricevuto dalla per l'appalto di interesse, considerato, peraltro, che nel Controparte_2 caso di specie la riduzione del finanziamento è stata disposta dalla CP_2 per fatti imputabili alla che, certamente, non
[...] Parte_2 possono essere riversati sull'appaltatore che in alcun modo ha concorso a siffatte irregolarità.
Passando al quantum, si ritiene che per effetto dell'applicabilità del c.d. reverse charge, la sia creditrice nei confronti della CP_1 Parte_2
della somma imponibile di €. 69.135,75, in quanto €. 15.209,86 per
[...]
IVA debbono gravare direttamente sulla committente, obbligata nell'ambito di tale inversione, al versamento diretto all'Erario.
Sono altresì dovuti gli interessi in misura convenzionale, ex artt. 141, 142 e 143 del Codice degli Appalti di cui al DPR n. 207/2010 sulla sorte capitale – imponibile di €. 545.005,04 – decorrenti, dalle date dei pagamenti avvenuti in corso di causa.
Passando alla domanda di manleva spiegata dall'opponente nei confronti della la stessa può ritenersi fondata limitatamente agli interessi Controparte_2 maturati sulle somme imponibili, a causa del ritardo nella corresponsione del finanziamento e dunque del pagamento in favore dell'appaltatrice, atteso che la stessa ha riconosciuto la debenza delle dette somme limitatamente CP_2 all'ammontare del 75% del prezzo d'appalto.
Diversamente, considerata l'insindacabilità da parte di questo Giudice della determina del 4.10.2017 - stante la giurisdizione del Giudice Amministrativo - con cui la ha applicato un correttivo del 25% alla quota di Controparte_2 finanziamento per ragioni imputabili alla in sede di gara di Parte_2 appalto, non può ritenersi dovuta dalla tale somma. CP_2
In conclusione, alla luce dell'intervenuto pagamento parziale, il decreto ingiuntivo va revocato e la condannata al pagamento della somma di € Parte_2
69.135,75, oltre interessi convenzionali calcolati sulla somma imponibile di €
545.005,04 decorrente dalle date di pagamento effettuate. la Controparte_2 va condannata a manlevare la delle somme che dovrà Parte_2 corrispondere alla limitatamente agli interessi convenzionali, ex artt. CP_1
141, 142 e 143 del Codice degli Appalti di cui al DPR n. 207/2010, calcolati sulla somma imponibile di € 545.005,04 decorrente dalle date di pagamento sino al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico della Parte_2
e della in solido tra loro, nella misura liquidata in dispositivo, Controparte_2 tenuto conto dei parametri medi previsti per lo scaglione di riferimento dal D.M.
55/2014, aggiornato al D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. Dichiara cessata la materia del contendere limitatamente ai pagamenti effettuati in corso di giudizio per la somma di € 475.869,29 e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 931 emesso dal Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere il 20.03.2018;
2. Condanna la al pagamento in favore Parte_2 di della somma di € 69.135,75 oltre interessi convenzionali, CP_1 ex artt. 141, 142 e 143 del Codice degli Appalti di cui al DPR n.
207/2010, calcolati sulla somma imponibile di € 545.005,04 decorrente dalle date di pagamento sino al soddisfo;
3. Condanna la a manlevare la Controparte_2 Parte_2 alle somme che dovrà corrispondere alla
[...] CP_1 limitatamente agli interessi convenzionali, ex artt. 141, 142 e 143 del
Codice degli Appalti di cui al DPR n. 207/2010, calcolati sulla somma imponibile di € 545.005,04 decorrente dalle date di pagamento sino al soddisfo;
4. Condanna la e la Parte_2 Controparte_2 in solido tra loro, alla refusione delle spese processuali in favore della che si liquidano in € 14.103,00 per onorari, oltre spese CP_1 generali ed accessori di legge, da distrarsi a favore del difensore dichiaratosi anticipatario. Santa Maria Capua Vetere, 27 marzo 2024
Il Giudice dott. Elisabetta Bernardel