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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 01/04/2025, n. 341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 341 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1393/2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai magistrati:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1393/2018 R.G. vertente tra
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Parte_2 P.IVA_1
pro-tempore, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Fabio Iiritano e Vincenzo Iiritano;
appellanti
e
(C.F.: ), quale cessionaria della Controparte_1 P.IVA_2 [...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Filippo Maria La Scala;
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 83/2018 del Tribunale di Cosenza, pubblicata il 12.01.2018, avente ad oggetto azione di simulazione e revocatoria ordinaria
Conclusioni delle parti: come in atti
1 FATTO e DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo e secondo grado
1.1. Con atto di citazione notificato in data 22.4.2009 la Parte_3
conveniva in giudizio il sig. e la
[...] Parte_1 [...]
in persona del suo amministratore unico sig.ra , Parte_2 CP_3
dinanzi al Tribunale di Cosenza – Sez. distaccata di Acri, per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare, in via principale, la simulazione assoluta, e quindi la totale nullità/inefficacia, ovvero, in subordine ed in alternativa
l'inefficacia nei confronti della ex art. 2901 Parte_3
c.c., dell'atto di compravendita a rogito del notaio dr. di Rende Persona_1
(CS), in data 28.4.2004, rep. n. 273729/45781 – trascritto presso l'Agenzia del
Territorio, Ufficio Provinciale di Reggio Emilia – Servizio di Pubblicità Immobiliare in data 10.5.2004, Reg. Gen. n. 12830, Reg. Pert. N. 7413 ed anche Reg. Gen. n.
12829 e Reg. Part. N. 7412, e presso l'Agenzia del Territorio, Ufficio Provinciale di
Varese – Servizio di Pubblicità Immobiliare in data 14.5.2004, Reg. Gen. n. 10815,
Reg. Part. N. 6718 – avente ad oggetto i seguenti immobili: in Comune di Reggio
Emilia, Catasto Fabbricati, foglio 123, part. 321, sub 6, cat. C/3, mq 38; foglio 123, part. 322, sub 1, catr. X;
foglio 123, part. 321, sub 7, cat. A/5, vani 6; foglio 123, part. 322, sub 2, cat. X,; foglio 123, part. 321, sub. 5, cat. A/5, vani 3; tutti alla via Mascagni;
in Comune di Varese, Catasto Fabbricati, foglio 18, part.
7368, sub. 5, cat. A/3, vani 6,5, alla via Gasparotto, numero civico 18; ordinare la trascrizione dell'emananda sentenza e l'annotazione della stessa in margine alle predette trascrizioni;
con vittoria delle spese del giudizio”.
A sostegno della domanda deduceva di essere creditrice del sig. Parte_1 dell'ingente somma di € 250.472,08, oltre interessi legali maturati e maturandi, in virtù del decreto ingiuntivo n. 531/2004 emesso dal Tribunale Civile di Ravenna il
3.6.2004 a suo danno in qualità di fideiussore della società Costruzioni Generali
S.G.L. 2000, poi dichiarata fallita;
che l'opposizione avverso il predetto decreto proposta dal sig. era stata rigettata con sentenza n. 81/2008 appellata dal Pt_1
debitore; che con atto notarile del 28.04.2004 il predetto sig. aveva venduto Pt_1
alla società gli immobili sopra elencati;
che socie della Parte_2
predetta società erano e;
che alla data della Parte_4 CP_3
vendita in questione la Cassa di Risparmio era già receduta dai rapporti intercorsi con la Costruzioni Generali S.G.L. ed aveva, fin da febbraio 2004, costituito in mora
2 i garanti e;
che appariva chiaro che Pt_1 Per_2 CP_3 Parte_4
l'atto di apparente trasferimento dei beni aveva l'unico scopo di cercare di sottrarre i predetti beni alla garanzia patrimoniale di così pregiudicando le Parte_1
ragioni della che la natura simulata della vendita era resa evidente sia dai CP_2
soggetti tra i quali era intercorsa, sia perché la non aveva consistenza e Pt_2
capacità economico-finanziaria per compiere tali acquisti;
che comunque il sig. Pt_1
e la erano consapevoli che con la citata vendita avrebbero arrecato Pt_2
pregiudizio alle ragioni della CP_2
Con due distinte comparse di costituzione e risposta depositate rispettivamente all'udienza del 6.11.2009 ed all'udienza del 4.12.2009 si costituivano il sig.
e la chiedendo il rigetto della domanda Parte_1 Parte_2
attrice.
Con sentenza n. 83/2018 il Tribunale adito, in accoglimento della domanda attrice, così statuiva: - dichiara la nullità, per le ragioni di cui in motivazione, della compravendita, per atto del notaio dr. di Rende (CS), in data Persona_1
28.4.2004, rep. n. 273729/45781 – trascritto presso l'Agenzia del Territorio, Ufficio
Provinciale di Reggio Emilia – Servizio di Pubblicità Immobiliare in data 10.5.2004,
Reg. Gen. n. 12830, Reg. Pert. N. 7413 ed anche Reg. Gen. n. 12829 e Reg. Part. N.
7412, e presso l'Agenzia del Territorio, Ufficio Provinciale di Varese – Servizio di
Pubblicità Immobiliare in data 14.5.2004, Reg. Gen. n. 10815, Reg. Part. N. 6718 – avente ad oggetto i seguenti immobili: in Comune di Reggio Emilia, Catasto
Fabbricati, foglio 123, part. 321, sub 6, cat. C/3, mq 38; foglio 123, part. 322, sub
1, catr. X;
foglio 123, part. 321, sub 7, cat. A/5, vani 6; foglio 123, part. 322, sub 2, cat. X,; foglio 123, part. 321, sub. 5, cat. A/5, vani 3; tutti alla via Mascagni;
in
Comune di Varese, Catasto Fabbricati, foglio 18, part. 7368, sub. 5, cat. A/3, vani
6,5, alla via Gasparotto, numero civico 18. - Ordina ai predetti CC.RR.II., ognuno per la loro competenza, la trascrizione ed annotazione della presente sentenza. -
Condanna i convenuti, in solido, al pagamento in favore dell'attrice, delle spese di lite che liquida in € 808,00 per spese ed in € 4.000,00 per compenso professionale, oltre IVA, Cap e spese generalli come per legge.
Il Tribunale riteneva fondata la domanda di parte attrice di declaratoria di simulazione assoluta del contratto di vendita intercorso tra i convenuti essendo emerso dalla documentazione prodotta dalla e segnatamente dai bilanci della CP_2
che detta società non aveva la disponibilità di somme atte a far fronte Pt_2
3 all'acquisto in questione, risultando inattiva negli anni 2003 e 2004; e che d'altra parte i convenuti neppure avevano allegato il prezzo di compravendita degli immobili né le modalità di corresponsione dello stesso. Evidenziava, poi, che le socie della non solo erano strette parenti di ma risultavano Pt_2 Parte_1 anch'esse fideiussori della società Costruzioni Generali S.G.L. 2000.
1.2. Avverso detta sentenza proponevano appello, con citazione notificata il
09.07.2018, e la lamentandone la Parte_1 Parte_2
carenza di motivazione in ordine alla prova della stante la mancata produzione del documento contrattuale di cui era stata chiesta la nullità, con conseguente impossibilità per il Giudice di primo grado di accertare le clausole contrattuali e, comunque, gli accordi tra le parti, e stante anche l'assenza del grave pregiudizio economico derivante dall'atto impugnato, atteso che la Controparte_2 aveva già incassato somme per €450.000,00 ricavati dalla vendita di altri
[...]
appartamenti di proprietà del sig. . Pt_1
Si costituiva con comparsa depositata in data 05.12.2018 la nella Controparte_1
qualità di cessionaria della che eccepiva in via Controparte_2 preliminare l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. e nel merito ne chiedeva il rigetto in quanto infondato in fatto e in diritto.
Con ordinanza del 28.12.2018, resa a scioglimento della riserva assunta alla prima udienza dell'11.12.2018, la Corte dichiarava inammissibile l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata formulata dall'appellante e fissava l'udienza del 28.01.2020 per la precisazione delle conclusioni.
Seguivano alcuni rinvii per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
Con provvedimento del 29.10.2024 il Consigliere Istruttore assegnava alle parti i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza dell'11.02.2025 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
4 § 2. Le questioni preliminari
2.1. L'eccezione di inammissibilità del gravame ex art. 348-bis c.p.c. nel testo vigente ratione temporis (per non avere l'impugnazione una ragionevole probabilità di essere accolta) deve essere disattesa.
Occorre al riguardo evidenziare che, essendo stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, la Corte ha implicitamente ritenuto che non vi fossero i presupposti per la pronuncia di un'ordinanza di inammissibilità ai sensi degli artt. 348-bis e 348- ter c.p.c.. La ragionevole probabilità di non accoglimento dell'appello, presa in considerazione dalle norme, è quella che deriva da una valutazione del giudice prima facie, in funzione della anticipata definizione delle impugnazioni palesemente infondate che, come tali, non meritino di pervenire alla fase decisionale ordinaria.
Pertanto, qualora il giudice ritenga fin da subito che il gravame non abbia ragionevole probabilità di accoglimento, ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza;
diversamente, quando, come nel caso di specie, la causa sia invece trattenuta in decisione, non persiste più alcuno spazio per la pronuncia ex art. 348-bis e ter c.p.c..
§ 3. Le valutazioni della Corte
3.1. Con l'unico motivo parte appellante denuncia il difetto di motivazione della sentenza impugnata con riguardo alla prova della simulazione assoluta del contratto di compravendita del 28.04.2004.
Il motivo è infondato.
Nel caso in esame la prova della simulazione emerge dalle seguenti circostanze: la stipula del contratto subito dopo che la banca aveva costituito in mora i fideiussori;
l'incapacità economico-finanziaria della società acquirente resa evidente dal fatto che dai bilanci essa risultava inattiva negli anni 2003 e 2004; gli stretti rapporti di parentela tra l'alienante e le socie della anch'esse fideiussori della Pt_2
Costruzioni Generali S.G.L. 2000.
A fronte di tali elementi, di carattere presuntivo, dimostrativi della fittizietà del trasferimento, incombeva sull'acquirente l'onere della prova dell'effettivo pagamento del prezzo (ex plurimis Cass. 18347/24: “Ove l'azione di simulazione, proposta dal creditore di una delle parti di una compravendita immobiliare, si fondi su elementi presuntivi che, in ottemperanza all'art. 2697 c.c., indichino il carattere fittizio dell'alienazione, l'acquirente ha l'onere di provare l'effettivo pagamento del prezzo, potendosi, in mancanza, trarre elementi di valutazione circa il carattere apparente del contratto;
tale onere probatorio non può, tuttavia, ritenersi
5 soddisfatto dalla dichiarazione relativa al versamento del prezzo contenuta nel rogito notarile, in quanto il creditore che agisce in simulazione è terzo rispetto ai contraenti”).
Come correttamente rilevato dal primo giudice non è stato fornito alcun elemento probatorio utile circa l'effettivo pagamento del prezzo pattuito, neppure in minima parte.
In tale contesto la mancata produzione dell'atto di compravendita risulta assolutamente irrilevante ai fini dell'assolvimento dell'onere della prova gravante sull'attrice, avendo la stessa prodotto la nota di trascrizione del contratto e non essendo in contestazione il fatto storico della vendita.
Quanto al rilievo circa l'assenza di grave pregiudizio per la Banca, si osserva che la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che con riguardo all'azione di simulazione proposta dal creditore del simulato alienante, a norma dell'art. 1416 comma 2 c.c., il pregiudizio del creditore stesso è ravvisabile in presenza di una diminuzione quantitativa o variazione qualitativa del patrimonio del debitore, che renda più incerto, difficile, o comunque oneroso il soddisfacimento (in tal senso, ex plurimis, Sez. I, 5 marzo 2008, n. 5961; Cass. Civ., Sez. II, 18 febbraio 1991, n.
1690).
E' evidente che se la vendita è, in quanto simulata, non accompagnata da un effettivo incasso del prezzo, ciò costituisce di certo un pregiudizio per il creditore, che si vede sia sottratto (apparentemente) il bene immobile a garanzia patrimoniale generica, sia privato del versamento dell'equivalente monetario.
Né d'altra parte gli appellanti hanno offerto prova del dedotto avvenuto incasso da parte della della somma di €450.000,00 quale provento della vendita di CP_4
altri immobili del . Pt_1
La sentenza impugnata deve essere, quindi, confermata.
§ 4. Le spese processuali
4.1. Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, sulla base dei parametri minimi, stante la semplicità delle questioni trattate.
Atteso il rigetto integrale del gravame, ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
6
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
e in persona del legale Pt_1 Parte_2 Parte_5
rappresentante pro-tempore, con citazione notificata il 09.07.2018, nei confronti di in persona del legale rappresentante pro-tempore, avverso la Controparte_1
sentenza del Tribunale di Cosenza n. 83/2018 pubblicata il 12.01.2018, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
b) condanna parte appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese del presente grado che liquida in euro 3.100,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 10.03.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai magistrati:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1393/2018 R.G. vertente tra
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Parte_2 P.IVA_1
pro-tempore, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Fabio Iiritano e Vincenzo Iiritano;
appellanti
e
(C.F.: ), quale cessionaria della Controparte_1 P.IVA_2 [...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Filippo Maria La Scala;
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 83/2018 del Tribunale di Cosenza, pubblicata il 12.01.2018, avente ad oggetto azione di simulazione e revocatoria ordinaria
Conclusioni delle parti: come in atti
1 FATTO e DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo e secondo grado
1.1. Con atto di citazione notificato in data 22.4.2009 la Parte_3
conveniva in giudizio il sig. e la
[...] Parte_1 [...]
in persona del suo amministratore unico sig.ra , Parte_2 CP_3
dinanzi al Tribunale di Cosenza – Sez. distaccata di Acri, per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare, in via principale, la simulazione assoluta, e quindi la totale nullità/inefficacia, ovvero, in subordine ed in alternativa
l'inefficacia nei confronti della ex art. 2901 Parte_3
c.c., dell'atto di compravendita a rogito del notaio dr. di Rende Persona_1
(CS), in data 28.4.2004, rep. n. 273729/45781 – trascritto presso l'Agenzia del
Territorio, Ufficio Provinciale di Reggio Emilia – Servizio di Pubblicità Immobiliare in data 10.5.2004, Reg. Gen. n. 12830, Reg. Pert. N. 7413 ed anche Reg. Gen. n.
12829 e Reg. Part. N. 7412, e presso l'Agenzia del Territorio, Ufficio Provinciale di
Varese – Servizio di Pubblicità Immobiliare in data 14.5.2004, Reg. Gen. n. 10815,
Reg. Part. N. 6718 – avente ad oggetto i seguenti immobili: in Comune di Reggio
Emilia, Catasto Fabbricati, foglio 123, part. 321, sub 6, cat. C/3, mq 38; foglio 123, part. 322, sub 1, catr. X;
foglio 123, part. 321, sub 7, cat. A/5, vani 6; foglio 123, part. 322, sub 2, cat. X,; foglio 123, part. 321, sub. 5, cat. A/5, vani 3; tutti alla via Mascagni;
in Comune di Varese, Catasto Fabbricati, foglio 18, part.
7368, sub. 5, cat. A/3, vani 6,5, alla via Gasparotto, numero civico 18; ordinare la trascrizione dell'emananda sentenza e l'annotazione della stessa in margine alle predette trascrizioni;
con vittoria delle spese del giudizio”.
A sostegno della domanda deduceva di essere creditrice del sig. Parte_1 dell'ingente somma di € 250.472,08, oltre interessi legali maturati e maturandi, in virtù del decreto ingiuntivo n. 531/2004 emesso dal Tribunale Civile di Ravenna il
3.6.2004 a suo danno in qualità di fideiussore della società Costruzioni Generali
S.G.L. 2000, poi dichiarata fallita;
che l'opposizione avverso il predetto decreto proposta dal sig. era stata rigettata con sentenza n. 81/2008 appellata dal Pt_1
debitore; che con atto notarile del 28.04.2004 il predetto sig. aveva venduto Pt_1
alla società gli immobili sopra elencati;
che socie della Parte_2
predetta società erano e;
che alla data della Parte_4 CP_3
vendita in questione la Cassa di Risparmio era già receduta dai rapporti intercorsi con la Costruzioni Generali S.G.L. ed aveva, fin da febbraio 2004, costituito in mora
2 i garanti e;
che appariva chiaro che Pt_1 Per_2 CP_3 Parte_4
l'atto di apparente trasferimento dei beni aveva l'unico scopo di cercare di sottrarre i predetti beni alla garanzia patrimoniale di così pregiudicando le Parte_1
ragioni della che la natura simulata della vendita era resa evidente sia dai CP_2
soggetti tra i quali era intercorsa, sia perché la non aveva consistenza e Pt_2
capacità economico-finanziaria per compiere tali acquisti;
che comunque il sig. Pt_1
e la erano consapevoli che con la citata vendita avrebbero arrecato Pt_2
pregiudizio alle ragioni della CP_2
Con due distinte comparse di costituzione e risposta depositate rispettivamente all'udienza del 6.11.2009 ed all'udienza del 4.12.2009 si costituivano il sig.
e la chiedendo il rigetto della domanda Parte_1 Parte_2
attrice.
Con sentenza n. 83/2018 il Tribunale adito, in accoglimento della domanda attrice, così statuiva: - dichiara la nullità, per le ragioni di cui in motivazione, della compravendita, per atto del notaio dr. di Rende (CS), in data Persona_1
28.4.2004, rep. n. 273729/45781 – trascritto presso l'Agenzia del Territorio, Ufficio
Provinciale di Reggio Emilia – Servizio di Pubblicità Immobiliare in data 10.5.2004,
Reg. Gen. n. 12830, Reg. Pert. N. 7413 ed anche Reg. Gen. n. 12829 e Reg. Part. N.
7412, e presso l'Agenzia del Territorio, Ufficio Provinciale di Varese – Servizio di
Pubblicità Immobiliare in data 14.5.2004, Reg. Gen. n. 10815, Reg. Part. N. 6718 – avente ad oggetto i seguenti immobili: in Comune di Reggio Emilia, Catasto
Fabbricati, foglio 123, part. 321, sub 6, cat. C/3, mq 38; foglio 123, part. 322, sub
1, catr. X;
foglio 123, part. 321, sub 7, cat. A/5, vani 6; foglio 123, part. 322, sub 2, cat. X,; foglio 123, part. 321, sub. 5, cat. A/5, vani 3; tutti alla via Mascagni;
in
Comune di Varese, Catasto Fabbricati, foglio 18, part. 7368, sub. 5, cat. A/3, vani
6,5, alla via Gasparotto, numero civico 18. - Ordina ai predetti CC.RR.II., ognuno per la loro competenza, la trascrizione ed annotazione della presente sentenza. -
Condanna i convenuti, in solido, al pagamento in favore dell'attrice, delle spese di lite che liquida in € 808,00 per spese ed in € 4.000,00 per compenso professionale, oltre IVA, Cap e spese generalli come per legge.
Il Tribunale riteneva fondata la domanda di parte attrice di declaratoria di simulazione assoluta del contratto di vendita intercorso tra i convenuti essendo emerso dalla documentazione prodotta dalla e segnatamente dai bilanci della CP_2
che detta società non aveva la disponibilità di somme atte a far fronte Pt_2
3 all'acquisto in questione, risultando inattiva negli anni 2003 e 2004; e che d'altra parte i convenuti neppure avevano allegato il prezzo di compravendita degli immobili né le modalità di corresponsione dello stesso. Evidenziava, poi, che le socie della non solo erano strette parenti di ma risultavano Pt_2 Parte_1 anch'esse fideiussori della società Costruzioni Generali S.G.L. 2000.
1.2. Avverso detta sentenza proponevano appello, con citazione notificata il
09.07.2018, e la lamentandone la Parte_1 Parte_2
carenza di motivazione in ordine alla prova della stante la mancata produzione del documento contrattuale di cui era stata chiesta la nullità, con conseguente impossibilità per il Giudice di primo grado di accertare le clausole contrattuali e, comunque, gli accordi tra le parti, e stante anche l'assenza del grave pregiudizio economico derivante dall'atto impugnato, atteso che la Controparte_2 aveva già incassato somme per €450.000,00 ricavati dalla vendita di altri
[...]
appartamenti di proprietà del sig. . Pt_1
Si costituiva con comparsa depositata in data 05.12.2018 la nella Controparte_1
qualità di cessionaria della che eccepiva in via Controparte_2 preliminare l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. e nel merito ne chiedeva il rigetto in quanto infondato in fatto e in diritto.
Con ordinanza del 28.12.2018, resa a scioglimento della riserva assunta alla prima udienza dell'11.12.2018, la Corte dichiarava inammissibile l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata formulata dall'appellante e fissava l'udienza del 28.01.2020 per la precisazione delle conclusioni.
Seguivano alcuni rinvii per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
Con provvedimento del 29.10.2024 il Consigliere Istruttore assegnava alle parti i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza dell'11.02.2025 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
4 § 2. Le questioni preliminari
2.1. L'eccezione di inammissibilità del gravame ex art. 348-bis c.p.c. nel testo vigente ratione temporis (per non avere l'impugnazione una ragionevole probabilità di essere accolta) deve essere disattesa.
Occorre al riguardo evidenziare che, essendo stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, la Corte ha implicitamente ritenuto che non vi fossero i presupposti per la pronuncia di un'ordinanza di inammissibilità ai sensi degli artt. 348-bis e 348- ter c.p.c.. La ragionevole probabilità di non accoglimento dell'appello, presa in considerazione dalle norme, è quella che deriva da una valutazione del giudice prima facie, in funzione della anticipata definizione delle impugnazioni palesemente infondate che, come tali, non meritino di pervenire alla fase decisionale ordinaria.
Pertanto, qualora il giudice ritenga fin da subito che il gravame non abbia ragionevole probabilità di accoglimento, ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza;
diversamente, quando, come nel caso di specie, la causa sia invece trattenuta in decisione, non persiste più alcuno spazio per la pronuncia ex art. 348-bis e ter c.p.c..
§ 3. Le valutazioni della Corte
3.1. Con l'unico motivo parte appellante denuncia il difetto di motivazione della sentenza impugnata con riguardo alla prova della simulazione assoluta del contratto di compravendita del 28.04.2004.
Il motivo è infondato.
Nel caso in esame la prova della simulazione emerge dalle seguenti circostanze: la stipula del contratto subito dopo che la banca aveva costituito in mora i fideiussori;
l'incapacità economico-finanziaria della società acquirente resa evidente dal fatto che dai bilanci essa risultava inattiva negli anni 2003 e 2004; gli stretti rapporti di parentela tra l'alienante e le socie della anch'esse fideiussori della Pt_2
Costruzioni Generali S.G.L. 2000.
A fronte di tali elementi, di carattere presuntivo, dimostrativi della fittizietà del trasferimento, incombeva sull'acquirente l'onere della prova dell'effettivo pagamento del prezzo (ex plurimis Cass. 18347/24: “Ove l'azione di simulazione, proposta dal creditore di una delle parti di una compravendita immobiliare, si fondi su elementi presuntivi che, in ottemperanza all'art. 2697 c.c., indichino il carattere fittizio dell'alienazione, l'acquirente ha l'onere di provare l'effettivo pagamento del prezzo, potendosi, in mancanza, trarre elementi di valutazione circa il carattere apparente del contratto;
tale onere probatorio non può, tuttavia, ritenersi
5 soddisfatto dalla dichiarazione relativa al versamento del prezzo contenuta nel rogito notarile, in quanto il creditore che agisce in simulazione è terzo rispetto ai contraenti”).
Come correttamente rilevato dal primo giudice non è stato fornito alcun elemento probatorio utile circa l'effettivo pagamento del prezzo pattuito, neppure in minima parte.
In tale contesto la mancata produzione dell'atto di compravendita risulta assolutamente irrilevante ai fini dell'assolvimento dell'onere della prova gravante sull'attrice, avendo la stessa prodotto la nota di trascrizione del contratto e non essendo in contestazione il fatto storico della vendita.
Quanto al rilievo circa l'assenza di grave pregiudizio per la Banca, si osserva che la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che con riguardo all'azione di simulazione proposta dal creditore del simulato alienante, a norma dell'art. 1416 comma 2 c.c., il pregiudizio del creditore stesso è ravvisabile in presenza di una diminuzione quantitativa o variazione qualitativa del patrimonio del debitore, che renda più incerto, difficile, o comunque oneroso il soddisfacimento (in tal senso, ex plurimis, Sez. I, 5 marzo 2008, n. 5961; Cass. Civ., Sez. II, 18 febbraio 1991, n.
1690).
E' evidente che se la vendita è, in quanto simulata, non accompagnata da un effettivo incasso del prezzo, ciò costituisce di certo un pregiudizio per il creditore, che si vede sia sottratto (apparentemente) il bene immobile a garanzia patrimoniale generica, sia privato del versamento dell'equivalente monetario.
Né d'altra parte gli appellanti hanno offerto prova del dedotto avvenuto incasso da parte della della somma di €450.000,00 quale provento della vendita di CP_4
altri immobili del . Pt_1
La sentenza impugnata deve essere, quindi, confermata.
§ 4. Le spese processuali
4.1. Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, sulla base dei parametri minimi, stante la semplicità delle questioni trattate.
Atteso il rigetto integrale del gravame, ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
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P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
e in persona del legale Pt_1 Parte_2 Parte_5
rappresentante pro-tempore, con citazione notificata il 09.07.2018, nei confronti di in persona del legale rappresentante pro-tempore, avverso la Controparte_1
sentenza del Tribunale di Cosenza n. 83/2018 pubblicata il 12.01.2018, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
b) condanna parte appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese del presente grado che liquida in euro 3.100,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 10.03.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
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