TRIB
Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 09/04/2025, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore - Prima Sezione Civile - così composto: dott.ssa Enrica de Sire Presidente dott. Simone Iannone Giudice dott.ssa Jone Galasso Giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1185 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
T R A
, rappresentata e difesa dall'Avv. Caterina Strianese ed elettivamente Parte_1
domiciliata in San Valentino Torio alla via A. Diaz n. 35; parte ricorrente
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Lagioia ed elettivamente domiciliato CP_1
presso in Brusciano alla via Camillo Cucca n.218;
parte ricorrente
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore interventore ex lege
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI: come da atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e esponevano di aver contratto matrimonio civile in Parte_1 CP_1 data 24.08.2020 e che dall'unione coniugale non erano nati figli. Esponevano, inoltre, che la convivenza matrimoniale era divenuta intollerabile e, pertanto, chiedevano pronunciarsi la separazione con accoglimento delle condizioni indicate nel ricorso congiunto.
All'udienza del 01.04.2025 (celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.), le parti rassegnavano le proprie conclusioni e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
Tanto premesso, la domanda di separazione è fondata e va accolta.
Invero, è agevole presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venir meno della comunione materiale e spirituale, che deve costantemente presiedere all'unione coniugale.
In ordine ai provvedimenti accessori, il Tribunale ritiene di adottarli in conformità a quanto le parti hanno concordato nel ricorso congiunto depositato nella cancelleria di questo Tribunale in data 07.08.2024, risultando dette condizioni adeguate a regolare i rapporti tra le parti. Il
Tribunale si limita a dare atto di quanto concordato tra le parti al punto n. 4), evidenziando che la regolamentazione delle modalità di visita del cane non rientra nell'ambito dell'oggetto del presente giudizio (limitato alla disciplina dello status e alla regolamentazione delle condizioni di affidamento dei figli ove presenti).
Attesa la proposizione congiunta dell'istanza, non ricorrono i presupposti di cui all'art. 91 c.p.c. per l'adozione di alcun provvedimento in punto di spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. omologa la separazione di e , coniugi per Parte_1 CP_1 matrimonio celebrato in data 24.08.2020 in Sarno (atto n. 8 parte I del registro degli atti di matrimonio del predetto comune nell'anno 2020);
2. ordina che la presente sentenza sia annotata ai sensi dell'art. 69 di cui al D.P.R. n.
396/2000 e successive modificazioni ed integrazioni a cura dell'Ufficiale di Stato civile competente ex lege per l'annotazione delle pronunce di separazione;
3. dispone in conformità a quanto stabilito dalle parti nel ricorso congiunto depositato nel fascicolo telematico di causa in data 07.08.2024;
4. nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Nocera Inferiore, nella camera di consiglio del 03.04.2025. Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Jone Galasso dott.ssa Enrica de Sire