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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 22/12/2025, n. 4720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4720 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18416/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Vincenzo Liso ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 18416/2016 R.G. promossa da:
(C.F. con il patrocinio degli avv. Parte_1 C.F._1
LLNI NI e D'GO RE ( ) VIA MELO DA C.F._2
BARI 166 70122 BARI;
, con elezione di domicilio in VIA DANTE ALIGHIERI , 33
BARI presso l'avv. LLNI NI;
ATTORE
contro
:
, (C.F. ), con il patrocinio degli avv. SILVESTRI Controparte_1 P.IVA_1
IL e , con elezione di domicilio in Indirizzo Telematico, presso l'avv.
SILVESTRI IL;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta autorizzate ed allegate al verbale d'udienza del 25/05/2025, che qui si intendono richiamate, e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art 190 c.p.c..
Motivi della decisione
Premesso che a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 69 del 18 giugno 2009, applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data del 4 luglio 2009 e con particolare riferimento al novellato art. 132, n. 4, c.p.c. che prevede in luogo della “concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto della decisione” la sola “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione pagina 1 di 6 anche con riferimento a precedenti conformi”, la presente sentenza, risulta omessa dell'esposizione dello svolgimento del processo ed è limitata alle sole “ragioni” di fatto e di diritto che suffragano la decisione medesima.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 23.11.2016, il proponeva Parte_1
opposizione al decreto ingiuntivo n. 3901/2016 emesso dal Tribunale di Bari il
03.10.2016 su ricorso di per il pagamento di Euro 11.190,17 oltre Controparte_1
accessori, derivante da contratto di finanziamento n. 06037/0590687 originariamente stipulato il 28.02.2006 con San Paolo Banco di Napoli S.p.A. per l'importo di Euro
23.052,00.
In dettaglio l'odierno opponente deduceva: (i) difetto di legittimazione attiva della cessionaria per carenza di prova della cessione;
(ii) usurarietà pattizia originaria del contratto;
(iii) nullità del piano di ammortamento per violazione dell'art. 117 TUB;
(iv) erroneità del TAEG indicato in contratto.
Si costituiva contestando integralmente le eccezioni chiedendo la Controparte_1
conferma del decreto ingiuntivo.
All'udienza del 02.05.2017 il Giudice non concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e disponeva CTU contabile, nominando la Dott.ssa Persona_1
Nelle more del giudizio variava la denominazione sociale in Controparte_1 CP_2
[...]
Espletata l'istruttoria con la CTU tecnico contabile la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art 190 c.p.c. alla udienza del 25/05/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va affrontata la eccepita legittimazione attiva della cessionaria
La prima questione da esaminare attiene al difetto di legittimazione attiva eccepito dall'opponente nei confronti di (già . CP_2 Controparte_1
Va ricordato che è jus recptum che in caso di azione volta a far valere un credito da parte di soggetto che si qualifichi cessionario dello stesso, occorre distinguere tra la prova della notificazione della cessione al debitore ceduto, ai sensi dell'art. 1264 c.c., che rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente ed è del tutto estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa del pagina 2 di 6 credito, e la prova dell'effettiva stipulazione del contratto di cessione.1
Nel caso di specie, l'opposta ha prodotto: il contratto di cessione del credito intercorso tra e Banco di Napoli S.p.A.; l'atto di diffida del 11.03.2016 notificato Controparte_1
al debitore;
la cambiale rilasciata a garanzia del finanziamento con girata a favore di
Controparte_1
Tale documentazione, non oggetto di specifica contestazione da parte dell'opponente, dimostra in maniera inequivocabile la legittimazione attiva dell'odierna opposta ad agire in giudizio per tutelare le ragioni di credito derivanti dalla cessione. Il contratto di cessione, avendo natura consensuale, si perfeziona con lo scambio del consenso tra cedente e cessionario, attribuendo a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo.
Ne consegue che l'eccezione di difetto di legittimazione attiva non è meritevole di accoglimento e, quindi, deve pertanto essere respinta.
Passando al merito della vicenda e sulla violazione dell'art. 117 TUB per erroneità del
TAEG, l'opponente deduce che il TAEG effettivamente applicato al finanziamento
(10,988%) sia superiore a quello indicato in contratto (9%), con conseguente applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117 comma 7 TUB.
La CTU, che lo scrivente condivide apieno, ha effettivamente accertato tale discrepanza, confermando che "il TAEG del contratto in discussione è pari al 10,988%" mentre "il TAEG indicato in contratto del 9%" risultava erroneo. Il consulente ha precisato che "per il calcolo di tale indicatore sono state utilizzate tutte le spese ed i costi indicati in contratto" e che "le polizze sono state incluse poiché indicate nel contratto", specificando tuttavia che "ove il Giudice ritenga che tali polizze non rientrino nel TEG lo stesso sarebbe pari al 9,103%".
Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che "in tema di contratti bancari,
l'indice sintetico di costo (ISC), corrispondente al tasso annuo effettivo globale (TAEG),
è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento: la mancata indicazione dell'indice, dunque, di per sé non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del costo globale di esso".2
Il TAEG svolge una funzione meramente informativa finalizzata a rappresentare il costo complessivo del finanziamento e la sua errata indicazione non determina la nullità del contratto o delle clausole relative agli interessi, non rientrando tale ipotesi nelle previsioni dell'art. 117, commi 4, 6 e 7, del TUB.
Sul punto è stato chiarito che "la discrepanza dedotta non rientra nelle nozioni di 'tassi, prezzi e condizioni' cui esclusivamente fa riferimento l'art. 117 comma 6 TUB" e "la sanzione della nullità per la mancata o non corretta indicazione del TAEG è prevista esclusivamente per il caso del credito al consumo nell'ambito della cui disciplina l'art. 125 bis comma 6 TUB, come introdotta dal D.L.vo nr.141/2010".3
Nel caso di specie, il contratto è stato stipulato nel 2006, anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 125-bis TUB (19 settembre 2010), per cui trova applicazione la disciplina previgente che non contemplava sanzioni per l'errata indicazione del TAEG.
Passando quindi ad esaminare la eccepita nullità del piano di ammortamento si evidenzia che parte opponente contesta la validità del piano di ammortamento applicato, deducendo violazione del divieto di anatocismo e mancanza di trasparenza per l'omessa indicazione del sistema di ammortamento utilizzato.
Sul punto, la questione è stata definitivamente risolta dalle Sezioni Unite della
Cassazione con la sentenza n. 15130 del 29 maggio 2024, che ha stabilito che "la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti".
Quanto al preteso anatocismo, le Sezioni Unite hanno chiarito che "il piano di ammortamento alla francese, con capitalizzazione composta degli interessi, non produce anatocismo, in quanto la quota di interessi viene calcolata sin dall'inizio sull'intero capitale erogato e successivamente sul capitale residuo, senza che gli interessi maturino su altri interessi".4 Come precisato dalla giurisprudenza, "la capitalizzazione composta utilizzata nella formula matematica per il calcolo della rata costante che consente la chiusura finanziaria dell'operazione è estranea al campo di applicazione dell'art. 1283 c.c. e del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo".
Nel sistema di ammortamento alla francese, "la quota interessi di ogni rata è calcolata esclusivamente sull'ammontare del debito residuo del periodo precedente costituito dal capitale dovuto al netto dell'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, senza che gli interessi passivi delle rate pregresse costituiscano base di calcolo nella rata corrente".
Lo stesso CTU ha confermato l'assenza di anatocismo, rilevando che nel contratto in esame "l'ammortamento all'italiana presenta un capitale residuo sempre più contenuto rispetto a quello francese" e che "la differenza degli interessi è pari ad euro 467,10 a vantaggio del soggetto finanziato", differenza che deriva dalla diversa struttura matematica dei due sistemi e non da capitalizzazione anatocistica.
Anche tale eccezione va rigettata.
Passando poi alla eccepita usurarietà dei tassi non può sottacersi come la CTU ha accertato che il tasso soglia per il periodo di riferimento (1° gennaio - 31 marzo 2006) era pari al 14,715%, mentre il TAEG contrattuale era del 9%, risultando pertanto ampiamente inferiore alla soglia usuraria.
Come rilevato dal consulente tecnico, "il tasso soglia è pari al 14,715% e pertanto superiore al TAEG contrattuale. Anche il tasso di mora, pari al 10,250% (maggiorazione di due punti percentuali del tasso debitore) è inferiore al tasso soglia pro tempore vigente pari al 14,715%".
L'eccezione di usurarietà deve pertanto essere respinta.
Da ultimo passando alla quantificazione del credito deve rilevarsi come alla luce delle considerazioni svolte, deve escludersi l'applicazione del tasso sostitutivo invocato dall'opponente. Ne consegue che il credito vantato dalla cessionaria risulta pertanto correttamente quantificato in Euro 11.190,17, come indicato nel decreto ingiuntivo.
Anche sotto tal ultimo profilo l'opposizione non è meritevole di accoglimento e va
esecuzione del contratto, costituendo una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato. La mancata indicazione nel contratto della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, né per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti.” pagina 5 di 6 rigettato
Alla liquidazione degli onorari occorre procedere ai sensi del D.M. 10.03.2014 n. 55
(aggiornati al D.M. n°147 del 2022), stante quanto dispone l'art. 6 del suddetto decreto
“Le disposizioni di cui al presente decreto regolamentare si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore” (23 ottobre 2022) ed in forza dell'ormai consolidato principio secondo cui “i nuovi parametri di liquidazione delle spese processuali … si applicano in tutti i casi in cui la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del cita-to decreto purché, a tale data, l'attività difensiva non sia ancora completata;
invece, essi non operano, quando la liquidazione venga effettuata dopo l'esaurimento dell'attività difensiva, come nel caso della liquidazione delle spese relative ad un grado o fase precedente da parte del giudice della impugnazione o del rinvio” (Cass. n. 17577/2018), assumendo come scaglione di riferimento, a norma dell'art. 17 c.p.c., quello corrispondente al credito come risultante dall'atto di citazione.
Considerate le questioni giuridiche trattate ed il comportamento processuale tenuto dalla parte opposta, giustifica la applicazione dei valori medi degli onorari che vengono liquidati in base al seguente prospetto.
Scaglione: da €. 5.201,00 a €. 26.000,00 fasi valore medi importo liquidato studio €.
875,00, Introduttiva €. 740,00 Trattazione €. 1.600,00, Decisoria €. 1.620,00 Totale €.
4.835,00 oltre al rimborso forfettario spese generali al 15%, Iva e CPA.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da
[...]
così provvede: Pt_2
- RIGETTA l'opposizione proposta da;
Parte_1
- CONFERMA in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 3901/2016 emesso dal
Tribunale di Bari il 03.10.2016 dichiarandone l'esecutorietà;
- NA l'opponente al pagamento delle spese processuali in favore di che liquida in € 4.835,00 per diritti e onorari, oltre spese generali Controparte_1
nella misura del 15%, IVA e contributo previdenziale come per legge.
Pone definitivamente a carico del le spese di CTU. Parte_1
Bari, 22 dicembre 2025 Il Giudice
dott. Vincenzo Liso
pagina 6 di 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 25911 del 22 settembre 2025 2 Tribunale civile Cagliari sentenza n. 99 del 18 gennaio 2025 pagina 3 di 6 3 Tribunale civile Salerno sentenza n. 1568 del 08 aprile 2025 4 Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 18835 del 10 luglio 2025 “in tema di mutuo bancario con piano di ammortamento alla francese, l'utilizzo di tale sistema non comporta automaticamente l'applicazione di interessi anatocistici, occorrendo invece accertare in concreto se il piano di ammortamento applichi o meno tali interessi. Il regime di capitalizzazione composta del rimborso operante nel sistema alla francese non implica l'effetto anatocistico, dovendo escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo. Quando gli interessi corrispettivi costituenti quota di ciascuna rata mensile del mutuo sono calcolati mediante applicazione del tasso pattuito sulla sola sorte capitale residua della somma mutuata e non su altri interessi, non vi è capitalizzazione degli interessi corrispettivi né violazione dell'art. 1283 c.c. La capitalizzazione composta è del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta in pagina 4 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Vincenzo Liso ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 18416/2016 R.G. promossa da:
(C.F. con il patrocinio degli avv. Parte_1 C.F._1
LLNI NI e D'GO RE ( ) VIA MELO DA C.F._2
BARI 166 70122 BARI;
, con elezione di domicilio in VIA DANTE ALIGHIERI , 33
BARI presso l'avv. LLNI NI;
ATTORE
contro
:
, (C.F. ), con il patrocinio degli avv. SILVESTRI Controparte_1 P.IVA_1
IL e , con elezione di domicilio in Indirizzo Telematico, presso l'avv.
SILVESTRI IL;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta autorizzate ed allegate al verbale d'udienza del 25/05/2025, che qui si intendono richiamate, e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art 190 c.p.c..
Motivi della decisione
Premesso che a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 69 del 18 giugno 2009, applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data del 4 luglio 2009 e con particolare riferimento al novellato art. 132, n. 4, c.p.c. che prevede in luogo della “concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto della decisione” la sola “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione pagina 1 di 6 anche con riferimento a precedenti conformi”, la presente sentenza, risulta omessa dell'esposizione dello svolgimento del processo ed è limitata alle sole “ragioni” di fatto e di diritto che suffragano la decisione medesima.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 23.11.2016, il proponeva Parte_1
opposizione al decreto ingiuntivo n. 3901/2016 emesso dal Tribunale di Bari il
03.10.2016 su ricorso di per il pagamento di Euro 11.190,17 oltre Controparte_1
accessori, derivante da contratto di finanziamento n. 06037/0590687 originariamente stipulato il 28.02.2006 con San Paolo Banco di Napoli S.p.A. per l'importo di Euro
23.052,00.
In dettaglio l'odierno opponente deduceva: (i) difetto di legittimazione attiva della cessionaria per carenza di prova della cessione;
(ii) usurarietà pattizia originaria del contratto;
(iii) nullità del piano di ammortamento per violazione dell'art. 117 TUB;
(iv) erroneità del TAEG indicato in contratto.
Si costituiva contestando integralmente le eccezioni chiedendo la Controparte_1
conferma del decreto ingiuntivo.
All'udienza del 02.05.2017 il Giudice non concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e disponeva CTU contabile, nominando la Dott.ssa Persona_1
Nelle more del giudizio variava la denominazione sociale in Controparte_1 CP_2
[...]
Espletata l'istruttoria con la CTU tecnico contabile la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art 190 c.p.c. alla udienza del 25/05/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va affrontata la eccepita legittimazione attiva della cessionaria
La prima questione da esaminare attiene al difetto di legittimazione attiva eccepito dall'opponente nei confronti di (già . CP_2 Controparte_1
Va ricordato che è jus recptum che in caso di azione volta a far valere un credito da parte di soggetto che si qualifichi cessionario dello stesso, occorre distinguere tra la prova della notificazione della cessione al debitore ceduto, ai sensi dell'art. 1264 c.c., che rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente ed è del tutto estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa del pagina 2 di 6 credito, e la prova dell'effettiva stipulazione del contratto di cessione.1
Nel caso di specie, l'opposta ha prodotto: il contratto di cessione del credito intercorso tra e Banco di Napoli S.p.A.; l'atto di diffida del 11.03.2016 notificato Controparte_1
al debitore;
la cambiale rilasciata a garanzia del finanziamento con girata a favore di
Controparte_1
Tale documentazione, non oggetto di specifica contestazione da parte dell'opponente, dimostra in maniera inequivocabile la legittimazione attiva dell'odierna opposta ad agire in giudizio per tutelare le ragioni di credito derivanti dalla cessione. Il contratto di cessione, avendo natura consensuale, si perfeziona con lo scambio del consenso tra cedente e cessionario, attribuendo a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo.
Ne consegue che l'eccezione di difetto di legittimazione attiva non è meritevole di accoglimento e, quindi, deve pertanto essere respinta.
Passando al merito della vicenda e sulla violazione dell'art. 117 TUB per erroneità del
TAEG, l'opponente deduce che il TAEG effettivamente applicato al finanziamento
(10,988%) sia superiore a quello indicato in contratto (9%), con conseguente applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117 comma 7 TUB.
La CTU, che lo scrivente condivide apieno, ha effettivamente accertato tale discrepanza, confermando che "il TAEG del contratto in discussione è pari al 10,988%" mentre "il TAEG indicato in contratto del 9%" risultava erroneo. Il consulente ha precisato che "per il calcolo di tale indicatore sono state utilizzate tutte le spese ed i costi indicati in contratto" e che "le polizze sono state incluse poiché indicate nel contratto", specificando tuttavia che "ove il Giudice ritenga che tali polizze non rientrino nel TEG lo stesso sarebbe pari al 9,103%".
Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che "in tema di contratti bancari,
l'indice sintetico di costo (ISC), corrispondente al tasso annuo effettivo globale (TAEG),
è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento: la mancata indicazione dell'indice, dunque, di per sé non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del costo globale di esso".2
Il TAEG svolge una funzione meramente informativa finalizzata a rappresentare il costo complessivo del finanziamento e la sua errata indicazione non determina la nullità del contratto o delle clausole relative agli interessi, non rientrando tale ipotesi nelle previsioni dell'art. 117, commi 4, 6 e 7, del TUB.
Sul punto è stato chiarito che "la discrepanza dedotta non rientra nelle nozioni di 'tassi, prezzi e condizioni' cui esclusivamente fa riferimento l'art. 117 comma 6 TUB" e "la sanzione della nullità per la mancata o non corretta indicazione del TAEG è prevista esclusivamente per il caso del credito al consumo nell'ambito della cui disciplina l'art. 125 bis comma 6 TUB, come introdotta dal D.L.vo nr.141/2010".3
Nel caso di specie, il contratto è stato stipulato nel 2006, anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 125-bis TUB (19 settembre 2010), per cui trova applicazione la disciplina previgente che non contemplava sanzioni per l'errata indicazione del TAEG.
Passando quindi ad esaminare la eccepita nullità del piano di ammortamento si evidenzia che parte opponente contesta la validità del piano di ammortamento applicato, deducendo violazione del divieto di anatocismo e mancanza di trasparenza per l'omessa indicazione del sistema di ammortamento utilizzato.
Sul punto, la questione è stata definitivamente risolta dalle Sezioni Unite della
Cassazione con la sentenza n. 15130 del 29 maggio 2024, che ha stabilito che "la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti".
Quanto al preteso anatocismo, le Sezioni Unite hanno chiarito che "il piano di ammortamento alla francese, con capitalizzazione composta degli interessi, non produce anatocismo, in quanto la quota di interessi viene calcolata sin dall'inizio sull'intero capitale erogato e successivamente sul capitale residuo, senza che gli interessi maturino su altri interessi".4 Come precisato dalla giurisprudenza, "la capitalizzazione composta utilizzata nella formula matematica per il calcolo della rata costante che consente la chiusura finanziaria dell'operazione è estranea al campo di applicazione dell'art. 1283 c.c. e del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo".
Nel sistema di ammortamento alla francese, "la quota interessi di ogni rata è calcolata esclusivamente sull'ammontare del debito residuo del periodo precedente costituito dal capitale dovuto al netto dell'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, senza che gli interessi passivi delle rate pregresse costituiscano base di calcolo nella rata corrente".
Lo stesso CTU ha confermato l'assenza di anatocismo, rilevando che nel contratto in esame "l'ammortamento all'italiana presenta un capitale residuo sempre più contenuto rispetto a quello francese" e che "la differenza degli interessi è pari ad euro 467,10 a vantaggio del soggetto finanziato", differenza che deriva dalla diversa struttura matematica dei due sistemi e non da capitalizzazione anatocistica.
Anche tale eccezione va rigettata.
Passando poi alla eccepita usurarietà dei tassi non può sottacersi come la CTU ha accertato che il tasso soglia per il periodo di riferimento (1° gennaio - 31 marzo 2006) era pari al 14,715%, mentre il TAEG contrattuale era del 9%, risultando pertanto ampiamente inferiore alla soglia usuraria.
Come rilevato dal consulente tecnico, "il tasso soglia è pari al 14,715% e pertanto superiore al TAEG contrattuale. Anche il tasso di mora, pari al 10,250% (maggiorazione di due punti percentuali del tasso debitore) è inferiore al tasso soglia pro tempore vigente pari al 14,715%".
L'eccezione di usurarietà deve pertanto essere respinta.
Da ultimo passando alla quantificazione del credito deve rilevarsi come alla luce delle considerazioni svolte, deve escludersi l'applicazione del tasso sostitutivo invocato dall'opponente. Ne consegue che il credito vantato dalla cessionaria risulta pertanto correttamente quantificato in Euro 11.190,17, come indicato nel decreto ingiuntivo.
Anche sotto tal ultimo profilo l'opposizione non è meritevole di accoglimento e va
esecuzione del contratto, costituendo una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato. La mancata indicazione nel contratto della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, né per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti.” pagina 5 di 6 rigettato
Alla liquidazione degli onorari occorre procedere ai sensi del D.M. 10.03.2014 n. 55
(aggiornati al D.M. n°147 del 2022), stante quanto dispone l'art. 6 del suddetto decreto
“Le disposizioni di cui al presente decreto regolamentare si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore” (23 ottobre 2022) ed in forza dell'ormai consolidato principio secondo cui “i nuovi parametri di liquidazione delle spese processuali … si applicano in tutti i casi in cui la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del cita-to decreto purché, a tale data, l'attività difensiva non sia ancora completata;
invece, essi non operano, quando la liquidazione venga effettuata dopo l'esaurimento dell'attività difensiva, come nel caso della liquidazione delle spese relative ad un grado o fase precedente da parte del giudice della impugnazione o del rinvio” (Cass. n. 17577/2018), assumendo come scaglione di riferimento, a norma dell'art. 17 c.p.c., quello corrispondente al credito come risultante dall'atto di citazione.
Considerate le questioni giuridiche trattate ed il comportamento processuale tenuto dalla parte opposta, giustifica la applicazione dei valori medi degli onorari che vengono liquidati in base al seguente prospetto.
Scaglione: da €. 5.201,00 a €. 26.000,00 fasi valore medi importo liquidato studio €.
875,00, Introduttiva €. 740,00 Trattazione €. 1.600,00, Decisoria €. 1.620,00 Totale €.
4.835,00 oltre al rimborso forfettario spese generali al 15%, Iva e CPA.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da
[...]
così provvede: Pt_2
- RIGETTA l'opposizione proposta da;
Parte_1
- CONFERMA in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 3901/2016 emesso dal
Tribunale di Bari il 03.10.2016 dichiarandone l'esecutorietà;
- NA l'opponente al pagamento delle spese processuali in favore di che liquida in € 4.835,00 per diritti e onorari, oltre spese generali Controparte_1
nella misura del 15%, IVA e contributo previdenziale come per legge.
Pone definitivamente a carico del le spese di CTU. Parte_1
Bari, 22 dicembre 2025 Il Giudice
dott. Vincenzo Liso
pagina 6 di 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 25911 del 22 settembre 2025 2 Tribunale civile Cagliari sentenza n. 99 del 18 gennaio 2025 pagina 3 di 6 3 Tribunale civile Salerno sentenza n. 1568 del 08 aprile 2025 4 Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 18835 del 10 luglio 2025 “in tema di mutuo bancario con piano di ammortamento alla francese, l'utilizzo di tale sistema non comporta automaticamente l'applicazione di interessi anatocistici, occorrendo invece accertare in concreto se il piano di ammortamento applichi o meno tali interessi. Il regime di capitalizzazione composta del rimborso operante nel sistema alla francese non implica l'effetto anatocistico, dovendo escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo. Quando gli interessi corrispettivi costituenti quota di ciascuna rata mensile del mutuo sono calcolati mediante applicazione del tasso pattuito sulla sola sorte capitale residua della somma mutuata e non su altri interessi, non vi è capitalizzazione degli interessi corrispettivi né violazione dell'art. 1283 c.c. La capitalizzazione composta è del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta in pagina 4 di 6