Sentenza 6 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 06/02/2025, n. 246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 246 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
SEZIONE II CIVILE in persona del giudice dott. Stefano Fava ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2529/2015 del R.G.A.C., assunta in decisione nell'udienza cartolare del 14 novembre 2024 con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. e vertente
TRA
- rapp.to e difeso dall'Avv. PERNIGOTTI Alessandro ed Parte_1 elett.te dom.to presso il suo studio in Latina Piazza Roma n. 4.;
PARTE ATTRICE-OPPONENTE
E
- - già rappresentata e difesa Controparte_1 CP_2
congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. POLVERINO Luca e dall'Avv. COLUCCINO
Luigi, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dei medesimi sito in Roma, via Adolfo
Ravà n. 75, e presso lo Studio dall'Avv. SERRA Giuseppina in Gaeta, Vico IV Buonomo n.
7
PARTE CONVENUTA-OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Per l'udienza cartolare del 14 novembre 2024 le parti concludevano come da note scritte depositate da intendersi richiamate.
PREMESSO IN FATTO
Con atto di citazione del 5 maggio 2015 proponeva opposizione Parte_1 al decreto ingiuntivo n. 105/15 emesso in data 27.01.2015 con il quale il Tribunale di Latina gli ingiungeva di pagare la somma di euro 21.587,52 per l'inadempimento del contratto di finanziamento in favore della deducendo: CP_2
a) nel mese di marzo 2012 l'opponente aveva richiesto ed ottenuto un prestito personale di € 20.000,00 dalla Società . Il TAN (tasso annuo nominale) ed CP_2
il TAEG (tasso annuo effettivo globale) dichiarato dalla Società Finanziaria erano rispettivamente dell'11.19% il TAN e del 12,69% il TAEG, la durata del prestito di
84 mesi (7 anni) e la rata mensile di € 377,00. Il debitore aveva già versato diverse mensilità per un importo complessivo di € 4.500,00 circa, di cui tuttavia il creditore ometteva di darne atto sia nel suo ricorso ingiuntivo, sia nelle scritture contabili depositate a corredo dell'ingiunzione stessa;
b) l'inattendibilità delle scritture contabili prodotte dalla Società Finanziaria a corredo e sostegno del suo ricorso di ingiunzione, sia per quanto riguarda la loro affidabilità sia riguardo alla loro efficacia probatoria, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 50
D. Lgs 1.9.1993 n. 385 (TUB), in quanto prive dei requisiti richiesti dalla detta normativa;
c) l'incertezza della domanda relativa agli interessi poiché l'opposto non aveva specificato la natura, l'entità ed il tasso applicato. Inoltre nel finanziamento vi era anche la presenza di una polizza assicurativa mai richiesta dal debitore, per un importo complessivo ed aggiuntivo di € 1.590,00, abbinata dal creditore al prestito personale, contenuta in clausole vessatorie e resa obbligatoria al debitore, pena la mancata concessione del prestito stesso. L'abbinamento al prestito della suddetta polizza assicurativa lo aveva reso eccessivamente oneroso per il debitore, e per di più il premio assicurativo non era stato conteggiato e dichiarato nel TAEG dalla Finanziaria pertanto, quest'ultimo, andava ricalcolato aggiungendo il costo della suddetta, con conseguente rideterminazione della quota degli interessi contrattuali del prestito personale, con restituzione della quota degli interessi illegittimamente percepita;
d) la mancata operatività della polizza assicurativa, poiché in data 30.09.2013 veniva licenziato dal suo datore di lavoro e con racc.ta del 05.09.2013 comunicava tale circostanza alla chiedendo pertanto l'intervento dell'assicurazione nel CP_2
pagamento delle rate mensili del finanziamento a far data dal licenziamento e per tutto il periodo contrattualmente previsto nelle relative condizioni generali. Con successiva racc.ta del 03.12.2013, consegnava alla tutta la CP_2
documentazione richiesta ai suddetti fini assicurativi la quale però non provvedeva a soddisfare la sua pretesa. Pertanto chiedeva la revoca o l'annullamento del decreto ingiuntivo per un importo complessivo pari alle 12/36 rate mensili che egli era stato impossibilitato a corrispondere per la perdita del posto di lavoro a seguito del licenziamento e per le quali la Finanziaria / creditrice stante la sua inerzia nel contattare la compagnia assicurativa aveva ottenuto o comunque poteva ottenere il relativo rimborso e/o la relativa indennità da parte dell'assicurazione fatta stipulare con la concessione del prestito personale.
e) contestava le condizioni generali del finanziamento presenti nel contratto al punto
8), paragrafo “ritardo pagamenti” nel quale veniva specificato che in caso di ritardo nei pagamenti o anche nel caso di mancato pagamento (successivo punto 9, che richiamava l'applicazione di quanto previsto al punto 8), erano dovuti dal debitore anche interessi di mora con maggiorazione di 2,1 punti percentuali al TAEG, con cadenza trimestrale, aumentando altresì il relativo risultato di ¼ e con aggiunta di un margine di ulteriori quattro punti percentuali. Inoltre, in simili ipotesi di ritardato o mancato pagamento era prevista anche l'applicazione di una penale nella misura massima del 30% degli importi insoluti. Tali condizioni erano contenute in clausole vessatorie, non oggetto di specifica trattativa con il debitore- consumatore e dattiloscritte con caratteri troppo piccoli;
f) la rideterminazione del TAEG non superiore al tasso soglia usura con inclusione del premio assicurativo non conteggiato nello stesso dalla finanziaria/creditrice, e dei costi connessi ed aggiuntivi previsti in ipotesi di ritardato o mancato pagamento delle rate mensili, quali interessi moratori, penali e rimborsi spese a vario titolo, previsti nella condizioni generali del prestito, con restituzione degli interessi illegittimamente percepiti;
Concludeva pertanto chiedendo “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, per i motivi e le ragioni esposte, annullare e revocare il Decreto Ingiuntivo opposto in quanto tutte le scritture contabili prodotte ed allegate dalla Soc. Finanziaria a corredo del suo ricorso di ingiunzione sono prive di affidabilità e di efficacia probatoria, oltre che carenti dei requisiti di cui all'art. 50 d.lgs.
1.9.1993 n.
385 (TUB), pertanto contestate in toto. In subordine annullare e revocare in tutto o in parte il decreto ingiuntivo opposto, con restituzione delle somme illegittimamente percepite dalla CP_2
relativamente sia alle somme non dovute in quanto coperte da polizza assicurativa per tutto il
[...] periodo di disoccupazione come contrattualmente previsto e legate alla perdita del posto di lavoro, sia relativamente agli interessi contrattuali e/o di mora non dovuti, sia relativamente al costo/premio globale già incassato e relativo all'assicurazione abbinata al finanziamento, in quanto quest'ultimo non è stato conteggiato dalla società Finanziaria nel TAEG effettivo;
dichiarare la nullità per vessatorietà delle clausole contrattuali relative ai costi connessi al finanziamento (quali interessi moratori, penali e rimborsi spese a vario titolo previsti) anche perché le relative somme sono generiche, eccessivamente onerose, illegittime e non dovute, oltre che superiori alla soglia del tasso usura. Le somme illegittimamente percepite dalla Società finanziaria andranno restituite con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali. Vittoria di spese processuali, oltre spese generali pari al 15%, Iva e Cnap. Ai fini del contributo unificato si dichiara che il valore della presente causa
è entro € 25.000,00 ed il contributo unificato è ridotto alla metà e pari ad euro 118,50. Ai fini istruttori, ci si oppone sin da ora alla eventuale richiesta di provvisoria esecuzione poiché
l'opposizione è di pronta e facile soluzione e fondata su prova scritta, riservando le nostre richieste istruttorie dopo aver letto le difese svolte dalla odierna opposta, sostanziale attore nel relativo giudizio ordinario, e comunque nel rispetto dei termini di legge.
Con comparsa del 6 novembre 2015 si costituiva in giudizio deducendo: CP_2
a) la mancata contestazione dell'opponente circa l'an debeatur riducendosi l'opposizione ad una mera contestazione delle clausole contrattuali relative agli interessi applicati;
b) dall' esame della lista movimenti allegata nel fascicolo del procedimento monitorio nove delle rate previste dal piano di rimborso risultavano regolarmente versate dall'opponente. c) la contestazione secondo cui le scritture contabili non avrebbero rispettato i requisiti di cui all'art. 50 D.Lgs.
1.9.1993 n. 385 (TUB) era priva di pregio poiché l'opposta non aveva mai azionato le sue ragioni di credito utilizzando il potere di autocertificazione del proprio credito da parte di un funzionario (privilegio proprio delle Banche e non delle Finanziarie), così come riconosciuto dal Testo Unico
Bancario. Per di più il documento a fondamento della richiesta monitoria non era solo la lista movimenti depositata agli atti nel procedimento monitorio ma anche il contratto stesso;
d) la presunta indeterminatezza della somma ingiunta a titolo di interessi e la mancata specificazione nel ricorso monitorio, la natura, l'entità ed il tasso di interessi applicato era smentita dal deposito del contratto sottoscritto dal debitore e della lista movimenti da cui si evinceva che l'opponente si era reso inadempiente al pagamento dei ratei previsti dal piano di rimborso - nonostante l'impegno assunto in sede di contratto, per il quale risultava rispettata anche la normativa relativa alle clausole vessatorie ex art. 1431 co. 2 c.c. — effettuando l'ultimo pagamento nell'agosto 2013. Dalla medesima lista movimenti emergeva che il debitore aveva pagato solo 9 delle 84 rate previste dal contratto di finanziamento. Pertanto, a seguito dell'inadempimento, erano stati correttamente applicati i “Costi contrattualmente previsti in caso di ritardo nel pagamento” anch'essi espressamente indicati nel contratto di finanziamento;
e) Quanto alla polizza assicurativa abbinata al contratto di finanziamento parte opposta evidenziava che parte opponente dapprima, affermava di non aver richiesto l'attivazione della polizza assicurativa per poi successivamente, sollecitare l'attivazione della stessa a “seguito del licenziamento avvenuto in data 30.09.2013.
Inoltre la Copertura Assicurativa “Salvarata” era una polizza facoltativa cui il sig. aveva deciso di aderire volontariamente e la non obbligatorietà della Parte_1
polizza era confermata dal modulo denominato “Prestito personale —
Informazioni di base sul credito ai consumatori” posto a corredo del contratto di finanziamento, nel quale era specificato che al fine di ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte non era obbligatorio sottoscrivere un'assicurazione che garantisse il credito. Inoltre l'adesione alla polizza assicurativa era contenuta un apposito modulo intitolato “Modulo di adesione alla copertura assicurativa “salvarata””, debitamente sottoscritto, in ogni sua parte, dall'opponente, in data 27.03.2012;
f) in merito alla disattesa richiesta dell'opponente di attivazione della polizza assicurativa a causa della perdita del lavoro l'opposta precisava che la comunicazione inviata dal legale del debitore il 05.09.2013, era stata prontamente riscontrata, dall'ufficio reclami dell'opposta, con una missiva contenente le indicazioni utili al debitore al fine di predisporre la documentazione necessaria all'apertura del sinistro. Successivamente, il sinistro veniva regolarmente aperto da e assumeva il n. 0T941486087, così come risultava dalla Controparte_3
comunicazione inviata al Sig. in data 04.03.2015. In tale ultima Parte_1
comunicazione, la Compagnia Assicurativa richiedeva al Sig. l'invio Parte_1 della documentazione necessaria alla liquidazione del sinistro e tale richiesta rimaneva disattesa dall'opponente;
g) quanto alla asserita illegittimità del TAEG e degli interessi di mora applicati al contratto di finanziamento, l'opposto precisava che la normativa in materia e, in particolare, la Direttiva della Banca d'Italia sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari prevedeva, al punto 4.2.4, che il T.a.e.g. dovesse ricomprendere gli interessi, i costi e le altre spese che il consumatore doveva pagare in relazione al contratto di credito, nonché i costi relativi a tutti i servizi accessori che fossero espressamente qualificati come obbligatori e, quindi, come necessari in vista della successiva concessione del credito, Nel caso di specie, l'opponente aveva aderito ad una copertura assicurativa facoltativa che costituiva, evidentemente, un servizio accessorio e non necessario, pertanto, gli importi relativi alla voce
“Salvarata” non erano stati correttamente ricompresi nel TAEG. Inoltre era priva di pregio la contestazione circa la non sottoscrizione e vessatorietà delle clausole contenenti gli interessi di mora applicati poiché, le stesse erano state specificamente sottoscritte dal debitore tramite apposita apposizione della propria firma in calce alle condizioni generali di finanziamento materialmente separate dal resto del contratto. Allo stesso modo era infondata la circostanza sostenuta dall'opponente che l'applicazione degli interessi di mora fosse contrattualmente prevista con cadenza trimestrale, e la loro eccessiva onerosità per il debitore/contraente debole, quando la somma addebitata a titolo di interessi di mora ammontava ad appena euro 326,86 a fronte di un inadempimento pluriennale e di un importo scaduto ed impagato pari ad euro 24.380,80 e neppure era stata applicata alcuna penale;
Concludeva, pertanto, chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis: - in via preliminare, concedere la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo n. 105/2015 - accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda attorea e, per l'effetto, rigettare la stessa è conseguentemente confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda dell'opponente riguardo alla nullità delle clausole contrattuali, accertare e dichiarare il quantum di cui all'esposizione debitoria e per l'effetto, condannare la Sig. al pagamento della minor somma che dovesse risultare Parte_1 dall'accertamento giudiziale, maggiorata dagli interessi legali dalla data del primo inadempimento, sino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese, e di compensi di cui al presente giudizio”
All'udienza del 12 gennaio 2016 l'opponente chiedeva la concessione della provvisoria esecuzione ed evidenziava che le contestazioni formulate erano generiche e smentite dalla documentazione allegata, parte opposta si riportava a quanto dedotto e si opponeva alla provvisoria esecuzione. le parti chiedevano inoltre la concessione dei termini ex 183 c.6
c.p.c.
All'udienza del 15 gennaio 2016 il Giudice, a scioglimento della riserva di cui all'udienza del 12 gennaio 2016 visti gli atti;
considerato che
secondo il disposto dell'art 648 c.p.c. in prima udienza doveva provvedersi, ove richiesto, in ordine alla provvisoria esecuzione del decreto opposto la cui concessione restava subordinata per un verso alla verifica del credito e, per altro verso all' accertamento della consistenza o meno della prova scritta di pronta esecuzione dell'opposizione proposta;
ritenuto che
l'opposizione non era fondata su prova scritta e non appariva di pronta soluzione, atteso che i motivi di opposizione riguardavano tra l'altro la dedotta irregolarità delle scritture contabili ed il calcolo degli interessi senza specifiche deduzioni;
considerato che
ai sensi della legge 9 agosto 2013 n.
98 recante conversione in legge con modificazioni del decreto legge 21 giugno 2013 n. 69
l'esperimento del procedimento di mediazione era condizione di procedibilità della domanda giudiziale riguardante ogni controversia in materia di contatti finanziari e doveva essere disposto successivamente alla pronuncia sulle istanze ex art 648-649 CPC, il
Giudice concedeva l'esecuzione provvisoria del decreto opposto, disponeva l'esperimento del procedimento di mediazione, assegnava contestualmente il termine di 15 giorni a decorrere dal primo febbraio 2016 per la presentazione della domanda di mediazione e rinviava per il prosieguo eventuale all'udienza del 28 giugno 2016 per l'assegnazione dei termini di cui all'art 183 comma 6 CPC.
All'udienza del 28 giugno 2016 il Giudice concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183
c.p.c. e rinviava per l'ammissione dei mezzi istruttori all'udienza del 12 gennaio 2017.
Con memorie ex art. 183 comma 6 n.1 del 13 settembre 2016 parte opposta evidenziava che parte opponente non aveva partecipato alla mediazione presso la Accademia
Nazionale del Diritto - Sede di Terracina, come disposta dal Giudice adito con ordinanza istruttoria del 15.01.2016, e riservandosi una più compiuta deduzione su ogni punto in sede di seconda memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c., nel riportarsi integralmente ai propri scritti difensivi, insisteva per l'accoglimento delle già formulate conclusioni, e nel conseguente rigetto delle istanze e richieste tutte ex adverso proposte
Con memorie ex art. 183 comma 6 n.1 del 14 settembre 2016 parte opponente ribadiva quanto già dedotto in precedenza.
Con memorie ex art. 183 comma 6 n.2 del 26 ottobre 2016 parte opposta contestava la richiesta di C.T.U. contabile di parte opponente al fine di verificare la presunta usurarietà del T.a.e.g. computato tenendo conto dei costi connessi alla polizza assicurativa facoltativa da lui sottoscritta ciò in quanto gli elementi di cui controparte chiedeva la verifica si evincevano tutti dagli scritti difensivi, nonché dalle copiose allegazioni documentali. Oltre
a ciò in considerazione del fatto che l'espletamento di una c.t.u. avrebbe determinato inevitabilmente un ulteriore danno economico per la finanziaria - che aveva già subìto un considerevole pregiudizio in conseguenza dell'inadempimento dell'opponente e che si era vista costretta ad gire giudizialmente per il recupero del proprio credito l'opposta chiedeva di non essere onerata dei costi connessi all'eventuale espletamento dell'indagine peritale. Infine in via istruttoria l'opposta richiedeva di essere ammessa alla prova contraria diretta e necessaria a seguito delle difese formulate da controparte.
Con memorie ex art. 183 comma 6 n.2 del 26 ottobre 2016 parte opponente chiedeva l'interrogatorio formale di parte opposta e prova per testi dei signori MA FA,
e sui seguenti capitoli di prova: 1) vero che all'atto della Testimone_1 Testimone_2
stipula del contratto di finanziamento di euro 20.000 avvenuto nel marzo 2012 presso l'abitazione del sig sita in Terracina, l'addetto dipendente della Parte_1 finanziaria subordinava la concessione del prestito alla stipula di una polizza assicurativa;
2) vero che l'addetto dipendente della riferiva al sig che la CP_2 Parte_1 stipula della polizza assicurativa era obbligatoria per la concessione del prestito;
3) vero che la finanziaria all'atto della stipula del prestito faceva sottoscrivere al sig. il Parte_1
contratto di finanziamento della polizza assicurativa, senza dargli lettura delle condizioni contrattuali di tali contratti sottoscritti. Parte opponente chiedeva inoltre di essere ammessa alla prova contraria articolata da parte opposta.
Con memorie ex art. 183 comma 6 n.3 del 11 novembre 2016 parte opposta si opponeva fermamente alla richiesta di interrogatorio formale del legale rappresentante di CP_2
giacchè esso non poteva avere contezza di ogni singolo contratto di finanziamento
[...] sottoscritto ed all'ammissione della prova per testi dei Sigg.ri MA FA, Tes_1
e , in quanto i capitoli di prova così come formulati ex adverso
[...] Testimone_2
erano irrilevanti ai fini del decidere.
Con memorie ex art. 183 comma 6 n.3 del 16 novembre 2016 parte opponente ribadiva quanto già dedotto negli atti precedenti e evidenziava di non aver mai richiesto alcuna consulenza tecnica d'ufficio di natura contabile.
All'udienza del 12 gennaio 2017 l'opposto chiedeva rinvio per la precisazione delle conclusioni e si opponeva alle richieste istruttorie, parte opponente richiamava gli atti precedenti e chiedeva l'ammissione delle prove così come articolate nelle memorie del II termine. Il Giudice, a scioglimento della riserva, ritenuto che la causa fosse stata sufficientemente istruita, sulla base delle prove documentali in atti, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 7 dicembre 2017
Con comparsa del 9 settembre 2022 l'Avv. Luca Polverino e l'Avv. Luigi Coluccino, si costituivano nell'interesse di parte opposta in sostituzione dell'Avv. Giuseppe Sollitto, richiamando integralmente tutto quanto esposto, dedotto, eccepito e prodotto con gli scritti difensivi da quest'ultimo depositati in giudizio, da intendersi per intero trascritti.
Con ordinanza del 5 settembre 2024 il Giudice, a seguito di vari rinvii, visti gli atti, visto l'art. 127 ter c.p.c. disponeva che l'udienza del 14 novembre 2024 fosse sostituita dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnava alle parti termine perentorio fino al giorno dell'udienza per il deposito delle note scritte.
Con note di trattazione scritta del 17 ottobre 2024 parte opponente reiterava la contestazione sulla costituzione in giudizio del nuovo soggetto giuridico Controparte_1
in luogo di non accettava il contraddittorio nei riguardi dello
[...] CP_2
stesso, e ribadiva quanto già espresso in atti. Con note di trattazione scritta del 7 novembre 2024 parte opposta si riportava agli atti precedenti e chiedeva di trattenere la causa in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Con ordinanza del 14 novembre 2024 il Giudice all'esito dell'udienza a trattazione scritta fissata per la precisazione delle conclusioni, lette le note di udienza depositate da parte opponente in data 17 ottobre 2024 e da parte opposta in data 7 novembre 2024 assegnava alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. ed assumeva la causa in decisione.
Parte opponente depositava comparsa conclusionale in data 9 gennaio 2025 e memoria di replica in data 31 gennaio 2025 così concludendo “Riportandoci ai precedenti scritti difensivi, alla Memoria Conclusiva, si insiste per la revoca del D.I. e l'accoglimento delle
Conclusioni rassegnate nell'Atto di Opposizione al D.I.., con Vittoria di spese, onorari, spese generali 15%, oltre accessori di legge, in favore del Scrr Procuratore antistatario, art. 93 cpc.”
Parte opposta depositava comparsa conclusionale in data 13 gennaio 2025 e memoria di replica in data 3 febbraio 2025 così concludendo “Tutto ciò dedotto la scrivente difesa, nel riportarsi integralmente ai propri scritti difensivi insiste per l'accoglimento delle già tolte conclusioni, e nel conseguente rigetto delle istanze e richieste tutte ex adverso proposte”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata e deve pertanto essere rigettata.
Come è noto in materia di responsabilità contrattuale a colui che sui afferma creditore è sufficiente provare il preesistente rapporto giuridico da cui deriva il proprio diritto di credito mentre grava sul debitore convenuto in giudizio l'onere della prova di dimostrare il regolare adempimento della propria obbligazione e quindi il fatto estintivo – solutorio.
La norma cardine del sistema della responsabilità ex contractu è infatti l'articolo 1218 c.c. in base alla quale il debitore che non esegue o non esegue esattamente la prestazione dovuta è obbligato a risarcire il danno, salvo che non provi che il ritardo ovvero l'inadempimento sia stato determinato da una causa a lui non imputabile ovvero da impossibilità. Ciò premesso, nel caso in esame, parte opposta ha documentato l'esistenza del rapporto contrattuale, peraltro non disconosciuto da parte opponente che non ha contestato di aver ricevuto le somme finanziate, con la produzione del contratto sottoscritto e della lista movimenti di quanto pagato dall'opponente e quindi del residuo da pagare non oggetto di specifica opposizione.
Risulta infondatezza in proposito la contestazione circa l'affidabilità ed efficacia probatoria, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 D. Lgs 1.9.1993 n. 385 (TUB), delle scritture contabili prodotte dall'opposta a corredo e sostegno del suo ricorso di ingiunzione in quanto prive dei requisiti richiesti dalla detta normativa poiché la documentazione prodotta dalla stessa comprova il credito ingiunto e parte opposta non si
è avvalsa dei poteri autocertificatori di cui alla norma citata. Pacifico è che l'opponente abbia stipulato il finanziamento di cui al contratto prodotto in atti di complessivi €
20.000,00 a rimborsarsi in n. 84 rate mensili da € 377,00 ciascuna compresi i tassi concretamente applicati con un T.a.n. fissato al 11,19% e T.a.e.g al 12,69, non essendo la circostanza mai stata da lui contestata. La movimentazione prodotta dall'opposta è relativa proprio agli incassi a mezzo RID di 84 rate mensili a partire dall'29.03.2012 da cui risultano regolarmente pagate soltanto nr. 9 rate. Ne consegue che non v'è dubbio che il piano di ammortamento e la lista movimenti prodotta dall'opposta si riferiscano al finanziamento di € 20.000,00 ed attestino il pagamento di alcune della rate previste dal piano di rimborso dall'opponente e il debito residuato in seguito al mancato incasso delle altre rate, e d'altro canto, l'opponente, non ha né allegato né provato di aver estinto il debito contratto con il finanziamento in questione o che il debito residuo fosse inferiore a quello ingiunto, né ha contestato la quantificazione del debito. Sul punto si precisa che a differenza dell'ipotesi del credito derivante da un contratto di conto corrente, l'ormai consolidato e condivisibile orientamento giurisprudenziale afferma che, se si tratta di credito fatto valere con il ricorso per decreto ingiuntivo che non ha ad oggetto il pagamento del saldo debitore di un conto corrente bancario - per la prova del quale può trovare applicazione la disposizione di cui all'art. 50 del d.lgs. n. 385 del 1993, che consente alla Banca di avvalersi di un estratto conto certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti - ma, come nel caso di specie, il rimborso di un finanziamento ai fini del quale non è necessaria la ricostruzione dell'andamento del rapporto, mediante l'individuazione dei movimenti a debito e a credito intervenuti dall'ultimo saldo e delle condizioni attive e passive concretamente praticate dalla banca, risulta sufficiente la prova della stipulazione del contratto contenente la compiuta indicazione delle condizioni economiche applicate al rapporto e della consegna della somma mutuata (cfr. Cass. 02/01/2023 n. 21; Cass. 29/11/2018 n. 30944; Cass. 22/04/2010 n. 9541; Cass. 6/07/2001 n.
9209).
Allo stesso modo deve ritenersi infondata la contestazione relativa all'incertezza della domanda relativa agli interessi poiché essi erano esattamente determinati nel contratto di finanziamento depositato e parte opponente non ha documentato una loro erronea applicazione con tassi più elevati di quanto convenuto.
In merito invece alla circostanza sostenuta dall'opposto della presenza di una polizza assicurativa mai richiesta da quest'ultimo, per un importo complessivo ed aggiuntivo di €
1.590,00, abbinata dal creditore al prestito personale, contenuta in clausole vessatorie e resa obbligatoria, pena la mancata concessione del prestito stesso si specifica che, come indicato dall'opposta, l'opponente ha aderito volontariamente a tale polizza sottoscrivendo in data 27.03.2012 il Modulo di adesione alla copertura assicurativa
“salvarata”, e la cui facoltatività risultava confermata per tabulas dal modulo denominato
“Prestito personale — Informazioni di base sul credito ai consumatori” posto a corredo del contratto di finanziamento, nel quale era specificato che “Per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte” non era obbligatorio sottoscrivere un'assicurazione a garanzia del credito. Pertanto, anche in questo caso, le contestazioni di parte opponente non possono che essere considerate infondate in quanto quest'ultimo, oltre a quanto suesposto sosteneva dapprima di non aver richiesto la polizza assicurativa che aveva, invece, regolarmente sottoscritto, per poi affermare, di averne richiesto l'attivazione, a causa della perdita del lavoro ma che, in maniera illegittima, la polizza stessa non sarebbe stata resa operativa.
Quanto alla asserita illegittimità del TAEG e degli interessi di mora applicati al contratto di finanziamento si precisa che la normativa - conferente in materia e, in particolare, la
Direttiva della Banca d'Italia sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari prevede, al punto 4.2.4, che il T.a.e.g. debba ricomprendere gli interessi, i costi e le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito, nonché i costi relativi a tutti i servizi accessori che siano espressamente qualificati come obbligatori e, quindi, come necessari in vista della successiva concessione del credito. Sul punto, a conferma della necessità di valutare in concreto e non formalmente le spese di assicurazione, prima di escluderle dal novero delle voci da utilizzare per il calcolo del tasso usurario, va registrato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644, comma 4, c.p., essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito. La sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo” (cfr. Cass. 14/09/2023 n. 26522; Cass. 01/02/2022 n.
3025; Cass. 06/08/2021 n. 22465; Cass. 26/11/2021 n. 37058; Cass. 20/08/2020 n. 17466;
Cass. 24/09/2018 n. 22458; Cass. 16/04/2018 n. 9298; Cass. 05/04/2017 n. 8806). Nella fattispecie, la polizza assicurativa prevista nel contratto va considerata facoltativa atteso che è riportato nel contratto stesso la non obbligatorietà, ai fini dell'ottenimento del credito anche alle condizioni contrattuali offerte della sottoscrizione, di un altro contratto per servizio accessorio e di un'assicurazione a garanzia del credito ma parte opponente non ha fornito la prova della illegittimità dei tassi praticati pur computando il prezzo della polizza.
Con riferimento invece agli interessi di mora applicati che sarebbero di importo manifestamente eccessivo, si evidenzia che le clausole contrattuali concernenti il ritardo nei pagamenti ed il mancato pagamento delle rate contenute a pagina 3 del contratto di prestito personale ai numeri 8 e 9 sono state approvate tramite sottoscrizione cumulativa dal debitore in calce alle condizioni generali di finanziamento materialmente separate dal resto del contratto ma non possono considerarsi eccessivamente onerosi per il debitore/contraente debole, giacché la somma addebitata a titolo di interessi di mora ammonta ad appena euro 326,86 a fronte di un inadempimento pluriennale e di un importo scaduto ed impagato pari ad euro 24.380,80
Sul punto si evidenzia che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proposto nei confronti del decreto ingiuntivo richiesto a titolo di saldo passivo di rapporti bancari, una volta che sia contestata dal cliente opponente la pattuizione degli interessi ultralegali per mancanza di requisiti di legge, è onere della attrice (in senso sostanziale) ai sensi dell'art.2697 c.c. produrre il contratto su cui si fonda il rapporto, documentare l'andamento di quest'ultimo e fornire così la piena prova della propria pretesa (in tal senso Cass. Ord. n.
14640/2018; Sent. n. 21466/2013). Ed
Alla luce delle suddette circostanze ne consegue che l'opposizione deve ritenersi infondata e deve quindi essere rigettata. La soccombenza dell'opponente nel merito della domanda regola le spese del presente giudizio, che vengono liquidate, nella misura media, come in dispositivo sulla base del D.M. 55/14 considerato che non è stata svolta attività istruttoria.
PQM
Il Tribunale di Latina, monocraticamente e definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa:
- rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 105/2015 del 27/01/2015;
- condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali, in Parte_1
favore dell'opposta che liquida in € 3.397,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA, CPA come per legge.
Lì 6 febbraio 2025.
Il Giudice dott. Stefano Fava