Decreto cautelare 3 marzo 2022
Ordinanza cautelare 23 marzo 2022
Ordinanza cautelare 14 dicembre 2022
Sentenza 20 dicembre 2025
Commentario • 1
- 1. Per le SSUU la messa alla prova non è applicabile agli enti; l’ordinanza ammissiva è impugnabile dal PGAccesso limitatoAldo Aceto · https://www.altalex.com/ · 13 aprile 2023
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza 20/12/2025, n. 1886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 1886 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01886/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00265/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 265 del 2022, proposto da
AO RI, in proprio e quale titolare dell’omonima azienda agricola, rappresentato e difeso dall'avvocato Anna Barbero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Torino, corso Galileo Ferraris, 120;
contro
Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), in persona del legale rappresentante pro tempore , Agenzia delle Entrate - Riscossione (ADER), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentate e difese dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'annullamento
“ dell'intimazione di pagamento dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione n. 11020229000018908000 dell'importo di euro 889.672,21, inviata al ricorrente a mezzo pec il 24 gennaio 2022, in riferimento alla cartella di pagamento AGEA n. 30020180000011740000, avente ad oggetto "Prelievo latte sulle consegne" per i periodi 2002/03, 2005/06, 2006/07, 2007/08, 2008/09, notificata al ricorrente il 10 dicembre 2018 ”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e dell’Agenzia delle Entrate - Riscossione (ADER);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 novembre 2025 il dott. PI BU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente ha impugnato l’intimazione di pagamento indicata in epigrafe davanti a questo Tribunale, chiedendone, previa sospensione, l’annullamento.
A sostegno del ricorso sono stati dedotti sia motivi attinenti al merito della pretesa creditoria (inclusa l’eccezione di prescrizione) sia motivi relativi ad asseriti vizi di forma della procedura di riscossione.
Con decreto Presidenziale n. 387/2022 e successiva ordinanza n. 464/2022 questo Tribunale ha disposto adempimenti istruttori a carico delle parti, sospendendo l’efficacia del provvedimento impugnato e rinviando ad un’altra camera di consiglio per l’ulteriore trattazione della domanda cautelare.
Con ordinanza n. 1106/2022 questo Tribunale ha definitivamente accolto la domanda cautelare.
In vista dell’udienza pubblica, AGEA e il ricorrente hanno dato atto dell’intervenuto annullamento giurisdizionale, ai fini del ricalcolo, di tutte le imputazioni di prelievo presupposte agli atti di intimazione impugnati.
In particolare, AGEA ha riferito che avrebbe proceduto al discarico della cartella e ad inviare la comunicazione di ricalcolo in ottemperanza alle intervenute sentenze di annullamento. Sulla scorta di tali elementi, ha quindi chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, ferma restando la contestazione dell’eccezione di prescrizione formulata dal ricorrente.
Il ricorrente ha invece insistito nella domanda di annullamento dei provvedimenti impugnati non risultandogli l’avvenuto discarico delle cartelle.
All’udienza pubblica del 5 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Occorre innanzitutto rilevare che la mancata produzione in giudizio da parte delle Amministrazioni resistenti della prova del formale “discarico” o annullamento dell’intimazione impugnata preclude la declaratoria della cessazione della materia del contendere, avendo il ricorrente insistito nelle domande proposte ed essendo peraltro stata sollevata con specifico motivo di ricorso l’eccezione di prescrizione dei crediti azionati.
3. Tale eccezione deve essere esaminata per prima tenuto conto che dal suo eventuale accoglimento il ricorrente otterrebbe un esito del giudizio più favorevole (inesigibilità del credito) rispetto alla mera caducazione dell’intimazione impugnata ai fini del ricalcolo.
L’eccezione di prescrizione è infondata.
La pendenza e la definizione nelle more del presente processo dei giudizi instaurati avverso le imputazioni di prelievo e la cartella presupposte all’intimazione impugnata non consentono, infatti, di ritenere decorso il termine di prescrizione della pretesa creditoria azionata da AGEA.
Sul punto, si richiama l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale “ …il combinato disposto ex artt. 2943, comma 1 c.c. (ai sensi del quale “La prescrizione è interrotta dalla notificazione dell’atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo”) e 2945, commi 1 e 2 c.c. (a mente dei quali, rispettivamente, “Per effetto dell'interruzione s'inizia un nuovo periodo di prescrizione” e “Se l'interruzione è avvenuta mediante uno degli atti indicati dai primi due commi dell'articolo 2943, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio”) trova applicazione anche ove l’iniziativa giudiziale sia stata assunta dal debitore (odierno appellato) ed il giudizio abbia assunto forma impugnatoria (come quello di impugnazione dell’originaria cartella di pagamento). Tale lettura pare, invero, confortata sia dal dato letterale dello stesso art. 2943, comma 1 c.c. (che ricollega l'interruzione della prescrizione alla sola notificazione dell'atto introduttivo del giudizio senza indicare il soggetto che deve iniziare lo stesso) sia dalla ratio della previsione che è quella di mettere in quiescenza il meccanismo prescrizionale fintanto che l’accertamento dell’an o quantum della pretesa creditoria risulta ancora sub judice. Inoltre, detta lettura sembra meglio sposarsi con l’esigenza di conciliare il dettato codicistico “comune” con la struttura impugnatoria del giudizio amministrativo che ha ad oggetto un provvedimento con il quale l’amministrazione ha in precedenza esercitato il suo potere secondo lo schema del diritto potestativo stragiudiziale (senza dimenticare che, peraltro, nella materia de qua, si ha una giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo adito con cognizione naturalmente estesa all’intero rapporto controverso) (Cons. di Stato, sent. n. 4989/2024, cfr. punto 5.5 della motivazione).
Nel caso di specie, il termine di prescrizione del credito risulta essere stato interrotto con la proposizione dei giudizi avverso gli atti presupposti all’intimazione impugnata, i quali sono stati definiti nelle more del presente processo. Di conseguenza, alcuna prescrizione può ritenersi maturata in relazione alla pretesa creditoria di AGEA, anche a prescindere dagli atti interruttivi adottati da quest’ultima nel corso della procedura di riscossione.
4. Nel merito, accertata la non maturazione della prescrizione dei crediti azionati, si deve rilevare in via assorbente l’intervenuto annullamento giurisdizionale, ai fini del ricalcolo, delle imputazioni di prelievo presupposte all’intimazione impugnata per effetto delle sentenze del Consiglio di Stato nn. 10303/2022, 3960/2022, 3958/2022, 3957/2022, 3959/2022, 1883/2023 e del Tar Lazio n. 13391/2023, che hanno ravvisato il contrasto degli atti presupposti con il diritto eurounitario.
Tale intervenuto annullamento degli atti presupposti all’intimazione impugnata comporta l’illegittimità, in via derivata, di quest’ultima, quale atto di riscossione conseguenziale.
Al riguardo, in analoghe controversie, la giurisprudenza ha chiarito quanto segue: “ In linea con la giurisprudenza tributaria della Corte di cassazione (sez. V, n.7259 del 2017) i cui principi sono applicabili al caso di specie (considerato che la riscossione delle c.d. quote latte avviene secondo la disciplina dell’iscrizione a ruolo), va ribadito che opera l’istituto dell’invalidità caducante, nel senso che l’annullamento dell’atto accertativo del debito travolge anche gli atti successivi che quello presuppongono. Infatti, nell'ambito del fenomeno generale dell'invalidità derivata, è utile ricordare, si deve distinguere tra la figura dell’invalidità caducante (o caducazione per rifrazione) e quella dell’invalidità ad effetto viziante. La figura dell’invalidità caducante si delinea allorquando il provvedimento annullato in sede giurisdizionale costituisce il presupposto unico ed imprescindibile dei successivi atti consequenziali, esecutivi e meramente confermativi, sicché il suo venir meno travolge automaticamente (nel senso che non occorre una ulteriore specifica impugnativa) tali atti successivi strettamente e specificamente collegati al provvedimento presupposto. L'effetto caducante può essere ravvisato solo quando tra i due atti vi sia un rapporto di presupposizione - consequenzialità immediata, diretta e necessaria, nel senso che l’atto successivo si pone come inevitabile conseguenza di quello precedente, perché non vi sono nuove e ulteriori valutazioni di interessi, né del destinatario dell’atto presupposto, né di altri soggetti. Ne discende che nessun onere di impugnazione degli atti successivi alla imputazione del prelievo supplementare gravava sulla parte privata. D’altronde, la tesi dell’efficacia caducante affonda le sue radici nella storica distinzione dottrinale tra invalidità ad effetto caducante (dove il nesso di presupposizione è talmente forte da comportare la caducazione dell’atto a valle a seguito dell’annullamento di quello presupposto «a monte») ed invalidità ad effetto viziante, la quale richiede l’apposita impugnativa anche dell’atto applicativo. 9.-Ora, nel caso di specie, poiché gli atti di prelievo sono stati annullati e poiché essi costituivano unico presupposto degli atti «a valle», i soggetti preposti alla riscossione non potevano, per quelle annualità, emettere intimazioni di pagamento quale quella impugnata. Ciò al di là della intervenuta impugnazione o meno della cartella di pagamento che si fosse frapposta tra l’atto di imputazione del prelievo e l’intimazione di pagamento. Qui la questione non è – come invece rilevato dalle appellanti –tanto quella del regime dell’atto c.d. anticomunitario (ossia se esso sia «nullo» o «annullabile»), quanto gli effetti prodotti dal nesso di presupposizione tra atto «impositivo» a monte e atti, «esecutivi», a valle. In tema di riscossione dei tributi (la cui disciplina, come si è detto, è applicabile alle c.d. «quote latte» giusta art. 1, comma 525, l. n. 228 del 2012 e rinvio ivi contenuto al d.P.R. n. 602 del1973), l’iscrizione a ruolo e la cartella di pagamento divengono illegittime a seguito della sentenza che, accogliendo il ricorso proposto dal contribuente, annulla l’atto impositivo da esse presupposto, poiché tale pronuncia fa venir meno, indipendentemente dal suo passaggio in giudicato, il titolo sul quale si fonda la pretesa tributaria, privandola del supporto dell'atto amministrativo che la legittima ed escludendo quindi che essa possa formare ulteriormente oggetto di alcuna forma di riscossione. 9.1. È appena il caso di aggiungere che, venuto meno il titolo originario e prima che (dal ricalcolo cui deve procedere Agea, a valle dell’annullamento degli atti di prelievo, anche ai sensi dell’art. 10 bis del d.l. 69 del2023) se ne formi uno nuovo, sostitutivo del primo, la riscossione costituirebbe un indebito oggettivo ” (Cons. di Stato, sent. n. 645/2024).
In applicazione di tali principi, l’intimazione impugnata risulta pertanto illegittima per invalidità derivata dagli atti presupposti – annullati in sede giurisdizionale, ai fini del ricalcolo, per contrasto con il diritto eurounitario – con conseguente assorbimento, per ragioni di pregiudizialità logica, delle ulteriori censure proposte dal ricorrente.
5. Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, il ricorso deve essere accolto, e per l’effetto, deve essere annullata l’intimazione di pagamento impugnata, ferma restando la non maturazione della prescrizione della pretesa creditoria di AGEA e il doveroso riesercizio del potere da parte di quest’ultima secondo quanto indicato nelle sentenze di annullamento degli atti presupposti.
6. La peculiarità del contenzioso e l’intervenuto annullamento, nelle more del presente giudizio, degli atti presupposti all’intimazione di pagamento impugnata giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e per l’effetto, annulla l’intimazione di pagamento impugnata secondo quanto indicato in motivazione.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
FF PR, Presidente
Luca Pavia, Referendario
PI BU, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| PI BU | FF PR |
IL SEGRETARIO