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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 31/10/2025, n. 876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 876 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 102/2019
Tribunale Ordinario di Paola
Sezione Prima Civile
Verbale di udienza del 31/10/2025
È presente, per l'attore, l'avv. Simona Socievole, in sostituzione dell'avv. AMERIGO CETRARO. È altresì presente, per il convenuto, l'avv. Annamaria Bellanza, in sostituzione dell'avv. CAROLINA LUSSANA.
Il Giudice invita le parti alla precisazione delle conclusioni e alla discussione orale della causa.
L'avv. Socievole si riporta a tutti gli scritti difensivi e insiste per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
L'avv. Bellanza si riporta alle conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e ribadite nel foglio di precisazione delle conclusioni depositato sul fascicolo telematico.
Esaurita la discussione, il Giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio, nell'ora del deposito telematico, il Giudice decide la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale, su pagina separata, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
TT ET
pagina 1 di 7 R.G.N. 102/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Paola, sezione Prima civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. TT ET, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo RG 102/2019 vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Amerigo Parte_1 C.F._1
AR (C.F. ); C.F._2
attore
E
(P.I. ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1 con sede in Roma, via Po n. 20, rappresentata e difesa dall'avv. Carolina Lussana (C.F.
); C.F._3
convenuto
NONCHÈ
(C.F. CP_2 C.F._4
convenuto contumace
Oggetto: lesione personale
Conclusioni delle parti: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
1. chiede il risarcimento dei danni, patrimoniali e non, subiti a seguito di Parte_1 un incidente stradale imputabile esclusivamente alla condotta di guida imprudente dei convenuti.
1.1. Deduce l'attore che in data 13/07/2016, verso le ore 18:00 circa e nel comune di Diamante, precisamente località Cucco-Riviere S.S.18 (progressiva chilometrica 271,920), pagina 2 di 7 mentre si trovava alla guida dell'autocarro, modello “Piaggio Porter”, targato DG009TR, di sua proprietà, veniva in collisione con il veicolo autocarro modello “Ford Transit”, targato CS319304, condotto da , ma privo di copertura assicurativa, il quale proveniva CP_2 dalla località Cammarotea di Diamante e, giunto in corrispondenza dell'intersezione con la S.S.18, al fine di immettersi nel flusso della circolazione, effettuava una manovra di svolta a sinistra non consentita, contravvenendo all'obbligo di concedere la precedenza ai veicoli che transitavano sulla strada principale e, quindi, allo stesso attore che percorreva regolarmente la S.S. 18 con direzione Diamante – Scalea. A seguito dell'evento e a causa della contorsione della lamiera dell'autocarro modello “Piaggio Porter” provocata dal violento urto, , rimasto incastrato all'interno dell'abitacolo e liberato solo Parte_1
a seguito dell'intervento dei Vigili del Fuoco, ha riportato le seguenti lesioni: “Politrauma scheletrico con frattura del muro posteriore dell'acetabolo di sin. con lussazione e rottura della testa femore, frattura distale femore dx., frattura estremità prossimale tibia sx, frattura tibia e perone dx, frattura olecrano sin.”. Seguivano: intervento chirurgico di osteosintesi (avvenuto il 15/07/2016), rimozione dei mezzi di sintesi metallici e confezionamento di apparecchio gessato dell'arto superiore sinistro;
ricovero per riabilitazione nel periodo tra il 14/10/2016 ed il 23/11/2016, nonché, in data 12/08/2016, sottoposizione a visita presso specialista neurologico il cui esito riscontrava “sindrome depressiva reattiva post-traumatica, con disturbi del sonno”. Infine, dai successivi controlli ambulatoriali, emergevano “dolori ai focolai di frattura, limitazione dei movimenti del gomito sinistro, dolori all'anca sinistra con limitazione dei movimenti, zoppia”. A fronte di un danno all'integrità psicofisica stimato nella misura del 48%, di 156 giorni di ITT e di 90 Co gg. di , l'assicuratore non ha corrisposto alcuna somma a titolo di ristoro, provvedendo, invece, al solo riconoscimento del risarcimento del danno materiale dell'autocarro sul quale viaggiava l'attore e per l'importo di € 3.000,00. Conclude affinché, accertata e dichiarata l'univoca responsabilità del conducente e proprietario del veicolo modello “Ford Transit”, targato. CS319304, i convenuti siano condannati al risarcimento dei danni quantificati in € 355.000,00 ovvero della maggior o minor somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e svalutazione monetaria fino all'effettivo soddisfo, nonché alla voce di danno relativa al danno esistenziale e danno alla vita relazionale da valutarsi.
1.2. Si è costituita in giudizio, quale impresa designata per il Fondo di Garanzia,
[...]
la quale, in via preliminare, ha eccepito l'improcedibilità della domanda Controparte_1 attorea nel caso in cui non fosse stata provata la notifica della denuncia di sinistro oltre che all'impresa designata anche alla Consap – Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada. Nel merito chiede il rigetto, sul rilievo della mancanza di prova della esclusiva responsabilità dell'assicurato e, in ogni caso, per la ritenuta concorrente responsabilità del danneggiato, il quale procedeva a velocità non commisurata alle condizioni di luogo e di traffico. Dal verbale di sopralluogo redatto dalle forze dell'ordine intervenute poco dopo il sinistro risultano, infatti, tracce di una frenata del mezzo dell'attore rispettivamente di mt. 8 a destra e di mt. 18 a sinistra. Al contrario, procedeva a bassa velocità in quanto CP_2 era in fase di spunto dal segnale di Stop. L'assicuratore contesta, inoltre, l'esorbitanza delle somme richieste a titolo risarcitorio rispetto all'effettiva entità delle lesioni riportate, pagina 3 di 7 peraltro determinate oltre che dalla condotta di guida descritte anche dalla circostanza che lo stesso attore non utilizzasse le cinture di sicurezza al momento del sinistro. Conclude affinché il tribunale dichiari, in via preliminare, l'improcedibilità e/o l'inammissibilità e/o l'improponibilità della domanda;
quindi, in via principale, il rigetto della domanda e, in subordine, dichiari il concorso colposo dei conducenti ovvero dell'attore ai sensi dell'art. 1227 c.c., con conseguente riduzione della liquidazione richiesta in misura non inferiore al 30%.
1.3. Dopo lo scambio delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. e l'assunzione della prova testimoniale, è stata disposta CTU medico legale sulla persona di per Parte_1
l'accertamento dei danni conseguiti al sinistro. La causa, poi, all'esito della precisazione delle conclusioni e della discussione, è stata decisa con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
2. La domanda proposta dall'attore è parzialmente fondata e va accolta, nei limiti e per le ragioni che verranno di seguito indicati.
2.1. L'art. 2054, comma secondo, cod. Civ., dispone che «nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli». La disposizione in questione pone una presunzione di pari responsabilità dei soggetti coinvolti in un sinistro stradale che, per come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, «può essere superata unicamente dalla duplice prova, posta a carica del danneggiato, che lo scontro è dipeso dal solo comportamento colposo dell'altra parte e che il danneggiato medesimo ha fatto tutto il possibile per evitare il verificarsi dell'evento dannoso» [Cass. Civ., Sez. 3, sentenza n. 2652317 del 17/12/2007 (Rv. 600856); Cass. Civ., Sez. 3, sentenza n. 456 del 12/01/2005 (Rv. 579131)]. Pertanto, non è sufficiente, ai fini del superamento della presunzione, la prova della condotta gravemente colposa di uno dei conducenti coinvolti nell'incidente, dal momento che l'accertamento in concreto d'una condotta di guida gravemente colposa da parte di uno dei conducenti coinvolti in un sinistro stradale solleva l'altro dall'onere di vincere la menzionata presunzione solo nel caso in cui la colpa concreta dell'uno sia stata tale da rendere teoricamente impossibile qualunque manovra salvifica da parte dell'altro. È, dunque, «falsamente applicato l'art. 2054, comma secondo, c.c., se il giudice attribuisca l'intera responsabilità ad uno solo dei conducenti, nonostante non possa stabilire in concreto se l'altro conducente abbia avuto la possibilità almeno teorica di evitare la collisione» [Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 29927 del 20/11/2024 (Rv. 672909 - 01)]. Pertanto, anche laddove venisse accertata, in concreto, la colpa grave di uno dei due conducenti, il giudice resta gravato dell'obbligo di «accertare l'eventuale responsabilità concorrente dell'altro conducente» non potendosi, per ciò stesso ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054 c.c., comma 2 (Cass. Civ., Sez. 3, sentenza n. 24860 del 09/12/2010).
2.2. Nella specie, risulta accertato, anche alla luce delle testimonianze raccolte e della documentazione versata in atti, che il conducente dell'autocarro modello “Ford Transit” ha colpevolmente determinato il sinistro per non aver rispettato il segnale di stop e aver pagina 4 di 7 imprudentemente avviato la manovra di inserimento sulla Strada Statale, peraltro in una direzione non consentita (svolta a sinistra anziché nella direzione consentita di destra), con ciò tagliando la strada all'autocarro, modello Piaggio Porter, condotto dall'attore. Nondimeno, non è possibile, allo stato degli atti e delle prove raccolte, affermare con certezza che l'attore non avesse la possibilità, anche solo teorica, di evitare la collisione. Sebbene il teste , escusso all'udienza del 16/03/2023, abbia riferito che l'attore Tes_1
“viaggiava ad andatura moderata e sicuramente nei limiti di velocità imposti su quel tratto di strada”, deve ritenersi che tale indicazione non sia sufficiente a ritenere esente da colpa la condotta del danneggiato. A tale conclusione questo Giudice perviene in ragione del fatto che l'energia sviluppata dall'impatto, desumibile sia dalle tracce di frenata lasciate sull'asfalto (18 metri la ruota sinistra e 8 metri quella destra), per come risulta dal rapporto di polizia, sia dalla retroflessione della lamiera del veicolo da lui condotto, indizi che la marcia avvenisse a una velocità sostenuta e, in ogni caso, non adeguata alla situazione di pericolo che si era venuta a creare. Peraltro, dalle dichiarazioni rese da Testimone_2 sentito in data 23/08/2016 a sommarie informazioni dagli organi di polizia giudiziaria emerge anche che il conducente del avesse percepito che l'altro veicolo Parte_2 stesse per effettuare la manovra (“il ad andatura lenta, suonava e Parte_2 lampeggiava per attirare l'attenzione dell'autocarro Ford”), senza tuttavia adottare le contromisure necessarie. Da tali circostanze si desume che anche il conducente del , Pt_2 nel segnalare preventivamente il proprio imminente passaggio al convenuto, era consapevole della sua presenza e della manovra di inserimento sulla carreggiata della SS 18 che questi era intento a intraprendere, ma non ha tempestivamente adeguato la velocità al fine di evitare l'impatto. La manovra di (frenata di) emergenza è stata, dunque, tardivamente avviata, quando il Piaggio Porter era giunto a circa venti metri di distanza da luogo in cui è poi avvenuto l'impatto: spazio che non si è rivelato poi sufficiente ad evitare la collisione, ciò che dimostra che la velocità non era contenuta nei limiti richiesti dalla situazione di pericolo che si era venuta in concreto a creare, al di là di quanto abbia potuto percepire il testimone oculare sulla stessa, ritenuta moderata. La circostanza che il conducente dell'altro veicolo abbia poi effettuato la svolta (non consentita) a sinistra non appare decisiva, perché data la velocità dell'altro veicolo, l'impatto sarebbe verosimilmente avvenuto anche se il veicolo disturbante avesse svoltato nella direzione consentita, senza rispettare il segnale di stop.
Per quanto in evidenza, questo Giudice ritiene non superata la presunzione posta dall'art. 2054 cod. civ., benché risulti evidente una responsabilità prevalente in capo al convenuto. Pertanto, questi deve essere chiamato a rispondere dell'incidente e delle sue conseguenze nella misura del 70%, mentre il danneggiato va ritenuto corresponsabile nella misura del 30%, per non aver anche egli tenuto una condotta di guida sufficientemente prudente da potergli consentire di evitare il sinistro [sulla possibilità di applicare diverse percentuali di responsabilità anche nel caso di mancato superamento della pariteticità delle colpe, si veda Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 9040 del 15/04/2010 (Rv. 612532 - 01)].
pagina 5 di 7 2.3. Accertata, nei termini sopra illustrati, la responsabilità concorsuale delle parti e, in particolare, nella percentuale precisata in capo al conducente dell'autocarro modello “Ford Transit”, la convenuta società come rappresentata nell'odierno Controparte_1 giudizio, in via solidale con il responsabile civile del veicolo sarà tenuta a far CP_2 fronte a tutti gli oneri necessari per il ristoro dei danni subiti dall'attore e che siano direttamente riconducibili all'evento lesivo.
A tale riguardo, va osservato che nella consulenza in atti il dott. ha Persona_1 ampiamente dato conto degli esami effettuati sulla persona, ha appurato che le lesioni in oggetto sono in rapporto causale con il sinistro e ha verificato che, a seguito dell'incidente per cui è causa, l'attore ha riportato le lesioni indicate e risultate ormai stabilizzate. Dette lesioni sono state ritenute compatibili con l'uso della cintura di sicurezza, perché la loro causa è da attribuire principalmente alla retroflessione della carrozzeria. Il consulente ha altresì descritto gli esiti derivati dalle lesioni sulla preesistente integrità fisica del soggetto in base ai criteri indicati in sede di incarico ed è pervenuto alla conclusione che l'evento traumatico ha determinato una riduzione permanente della validità in misura pari al 42%. Le risultanze della relazione di perizia sono condivise da questo giudice in quanto sorrette da idonea motivazione e non affette da macroscopici errori o vizi logici. Peraltro, alla consulenza non sono state mosse critiche nemmeno dalle parti e dai loro consulenti.
Per la liquidazione del danno il giudice può fare riferimento alle tabelle predisposte dal Tribunale di Milano, alle quali va riconosciuta efficacia para-normativa in quanto concretizzano il criterio della liquidazione equitativa di cui all'art. 1226 c.c. [Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 8532 del 06/05/2020 (Rv. 657813 - 01)].
Nessun risarcimento automatico questo Giudice ritiene di poter riconoscere e accordare in ordine al danno morale, in difetto di allegazione e di prova di questo, così come alcuna maggiorazione va accordata a titolo di personalizzazione, attesa l'omessa specifica deduzione di conseguenze peculiari del caso concreto, che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili. La circostanza che l'attore non possa più effettuare la corsa sulla spiaggia o giocare a tennis è da ritenersi comune e già contemplata nella liquidazione effettuata. Peraltro, l'attore al CTU ha dichiarato che prima dell'incidente non svolgeva alcuna attività sportiva, a tacere del fatto che, proprio considerando la tabella riepilogativa di calcolo allegata dall'attore, non è stata indicata alcuna somma né per il danno morale né a titolo di personalizzazione, ciò che comprova che la domanda è stata effettivamente circoscritta al solo danno biologico.
Il danno alla persona va, pertanto, liquidato in complessivi € 144.930,10 pari al 70% del valore sul maggiore importo di € 207.043,00, tenuto conto della percentuale di invalidità così come accertata (42%) rapportata all'età del danneggiato al momento del fatto (48 anni). A tale importo dovranno poi sommarsi € 18.601,25 per danno biologico temporaneo, di cui 84 giorni di inabilità totale (€ 9.660,00), 55 giorni di inabilità parziale al 75% (€ 4.743,75), 41 giorni di inabilità parziale al 50% (€ 2.357,50) e 64 giorni di inabilità parziale al 25% (€ 1.840,00).
pagina 6 di 7 In conclusione, il danno va definitivamente determinato in € 157.950,97 di cui € 144.930,10 per danno biologico permanente ed € 13.020.87 (pari al 70% di € 18.601,25) per danno biologico temporaneo.
Alle somme sopra indicate, liquidate in base a valori monetari attuali, vanno aggiunti gli interessi compensativi, che appare equo riconoscere, sulla base dell'insegnamento della Suprema Corte [Cass. civ. Sez. U, Sentenza n. 1712 del 17/02/1995 (Rv. 490480 - 01)], nella misura legale sulla somma devalutata al momento della domanda e successivamente rivalutata anno per anno sino all'attualità, oltre agli ulteriori interessi sulla somma così liquidata dalla data del deposito della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo.
3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri tabellari medi di cui al DM 55/2014, tenuto conto del valore effettivo (cfr. art. 5 DM 55/2014) della controversia. In considerazione del fatto che è stata riconosciuta una responsabilità concorrente nella causazione dell'incidente, anche l'onere relativo al pagamento delle spese legali e delle spese di consulenza tecnica va ripartito nella misura indicata, con conseguenziale compensazione delle stesse nella misura del 30%.
PQM
Il Tribunale in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza o eccezione e definitivamente pronunciando, così provvede:
In parziale accoglimento della domanda, accerta e dichiara che il sinistro occorso all'attore in data 13/07/2016 è imputabile per il 70 per cento alla condotta di guida imprudente di e per il 30 per cento alla condotta di guida imprudente di . CP_2 Parte_1
Condanna i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni in favore di Parte_1
che si liquidano nella misura di € 157.950,97, oltre interessi da liquidarsi per come
[...] indicato in parte motiva.
Liquida le spese di lite in complessivi € 545,00 per esborsi ed € 7616,00, oltre rimborso forfettario al 15%, CPA e IVA, se dovuta, per compensi e ne dispone la compensazione tra le parti in ragione del 30 per cento. Condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento della restante parte di € 381,50 per esborsi ed € 5331,20 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, CPA e IVA, se dovuta, da distrarsi in favore dell'avv. Amerigo AR, che ha dichiarato di avere anticipato le spese e di non aver ricevuto compenso dal suo assistito ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Pone l'onere del pagamento della consulenza tecnica per il 30% in capo all'attore e per il 70% in capo ai convenuti, in solido tra loro.
Paola, 31 ottobre 2025.
Il Giudice
TT ET
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Tribunale Ordinario di Paola
Sezione Prima Civile
Verbale di udienza del 31/10/2025
È presente, per l'attore, l'avv. Simona Socievole, in sostituzione dell'avv. AMERIGO CETRARO. È altresì presente, per il convenuto, l'avv. Annamaria Bellanza, in sostituzione dell'avv. CAROLINA LUSSANA.
Il Giudice invita le parti alla precisazione delle conclusioni e alla discussione orale della causa.
L'avv. Socievole si riporta a tutti gli scritti difensivi e insiste per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
L'avv. Bellanza si riporta alle conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e ribadite nel foglio di precisazione delle conclusioni depositato sul fascicolo telematico.
Esaurita la discussione, il Giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio, nell'ora del deposito telematico, il Giudice decide la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale, su pagina separata, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
TT ET
pagina 1 di 7 R.G.N. 102/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Paola, sezione Prima civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. TT ET, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo RG 102/2019 vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Amerigo Parte_1 C.F._1
AR (C.F. ); C.F._2
attore
E
(P.I. ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1 con sede in Roma, via Po n. 20, rappresentata e difesa dall'avv. Carolina Lussana (C.F.
); C.F._3
convenuto
NONCHÈ
(C.F. CP_2 C.F._4
convenuto contumace
Oggetto: lesione personale
Conclusioni delle parti: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
1. chiede il risarcimento dei danni, patrimoniali e non, subiti a seguito di Parte_1 un incidente stradale imputabile esclusivamente alla condotta di guida imprudente dei convenuti.
1.1. Deduce l'attore che in data 13/07/2016, verso le ore 18:00 circa e nel comune di Diamante, precisamente località Cucco-Riviere S.S.18 (progressiva chilometrica 271,920), pagina 2 di 7 mentre si trovava alla guida dell'autocarro, modello “Piaggio Porter”, targato DG009TR, di sua proprietà, veniva in collisione con il veicolo autocarro modello “Ford Transit”, targato CS319304, condotto da , ma privo di copertura assicurativa, il quale proveniva CP_2 dalla località Cammarotea di Diamante e, giunto in corrispondenza dell'intersezione con la S.S.18, al fine di immettersi nel flusso della circolazione, effettuava una manovra di svolta a sinistra non consentita, contravvenendo all'obbligo di concedere la precedenza ai veicoli che transitavano sulla strada principale e, quindi, allo stesso attore che percorreva regolarmente la S.S. 18 con direzione Diamante – Scalea. A seguito dell'evento e a causa della contorsione della lamiera dell'autocarro modello “Piaggio Porter” provocata dal violento urto, , rimasto incastrato all'interno dell'abitacolo e liberato solo Parte_1
a seguito dell'intervento dei Vigili del Fuoco, ha riportato le seguenti lesioni: “Politrauma scheletrico con frattura del muro posteriore dell'acetabolo di sin. con lussazione e rottura della testa femore, frattura distale femore dx., frattura estremità prossimale tibia sx, frattura tibia e perone dx, frattura olecrano sin.”. Seguivano: intervento chirurgico di osteosintesi (avvenuto il 15/07/2016), rimozione dei mezzi di sintesi metallici e confezionamento di apparecchio gessato dell'arto superiore sinistro;
ricovero per riabilitazione nel periodo tra il 14/10/2016 ed il 23/11/2016, nonché, in data 12/08/2016, sottoposizione a visita presso specialista neurologico il cui esito riscontrava “sindrome depressiva reattiva post-traumatica, con disturbi del sonno”. Infine, dai successivi controlli ambulatoriali, emergevano “dolori ai focolai di frattura, limitazione dei movimenti del gomito sinistro, dolori all'anca sinistra con limitazione dei movimenti, zoppia”. A fronte di un danno all'integrità psicofisica stimato nella misura del 48%, di 156 giorni di ITT e di 90 Co gg. di , l'assicuratore non ha corrisposto alcuna somma a titolo di ristoro, provvedendo, invece, al solo riconoscimento del risarcimento del danno materiale dell'autocarro sul quale viaggiava l'attore e per l'importo di € 3.000,00. Conclude affinché, accertata e dichiarata l'univoca responsabilità del conducente e proprietario del veicolo modello “Ford Transit”, targato. CS319304, i convenuti siano condannati al risarcimento dei danni quantificati in € 355.000,00 ovvero della maggior o minor somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e svalutazione monetaria fino all'effettivo soddisfo, nonché alla voce di danno relativa al danno esistenziale e danno alla vita relazionale da valutarsi.
1.2. Si è costituita in giudizio, quale impresa designata per il Fondo di Garanzia,
[...]
la quale, in via preliminare, ha eccepito l'improcedibilità della domanda Controparte_1 attorea nel caso in cui non fosse stata provata la notifica della denuncia di sinistro oltre che all'impresa designata anche alla Consap – Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada. Nel merito chiede il rigetto, sul rilievo della mancanza di prova della esclusiva responsabilità dell'assicurato e, in ogni caso, per la ritenuta concorrente responsabilità del danneggiato, il quale procedeva a velocità non commisurata alle condizioni di luogo e di traffico. Dal verbale di sopralluogo redatto dalle forze dell'ordine intervenute poco dopo il sinistro risultano, infatti, tracce di una frenata del mezzo dell'attore rispettivamente di mt. 8 a destra e di mt. 18 a sinistra. Al contrario, procedeva a bassa velocità in quanto CP_2 era in fase di spunto dal segnale di Stop. L'assicuratore contesta, inoltre, l'esorbitanza delle somme richieste a titolo risarcitorio rispetto all'effettiva entità delle lesioni riportate, pagina 3 di 7 peraltro determinate oltre che dalla condotta di guida descritte anche dalla circostanza che lo stesso attore non utilizzasse le cinture di sicurezza al momento del sinistro. Conclude affinché il tribunale dichiari, in via preliminare, l'improcedibilità e/o l'inammissibilità e/o l'improponibilità della domanda;
quindi, in via principale, il rigetto della domanda e, in subordine, dichiari il concorso colposo dei conducenti ovvero dell'attore ai sensi dell'art. 1227 c.c., con conseguente riduzione della liquidazione richiesta in misura non inferiore al 30%.
1.3. Dopo lo scambio delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. e l'assunzione della prova testimoniale, è stata disposta CTU medico legale sulla persona di per Parte_1
l'accertamento dei danni conseguiti al sinistro. La causa, poi, all'esito della precisazione delle conclusioni e della discussione, è stata decisa con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
2. La domanda proposta dall'attore è parzialmente fondata e va accolta, nei limiti e per le ragioni che verranno di seguito indicati.
2.1. L'art. 2054, comma secondo, cod. Civ., dispone che «nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli». La disposizione in questione pone una presunzione di pari responsabilità dei soggetti coinvolti in un sinistro stradale che, per come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, «può essere superata unicamente dalla duplice prova, posta a carica del danneggiato, che lo scontro è dipeso dal solo comportamento colposo dell'altra parte e che il danneggiato medesimo ha fatto tutto il possibile per evitare il verificarsi dell'evento dannoso» [Cass. Civ., Sez. 3, sentenza n. 2652317 del 17/12/2007 (Rv. 600856); Cass. Civ., Sez. 3, sentenza n. 456 del 12/01/2005 (Rv. 579131)]. Pertanto, non è sufficiente, ai fini del superamento della presunzione, la prova della condotta gravemente colposa di uno dei conducenti coinvolti nell'incidente, dal momento che l'accertamento in concreto d'una condotta di guida gravemente colposa da parte di uno dei conducenti coinvolti in un sinistro stradale solleva l'altro dall'onere di vincere la menzionata presunzione solo nel caso in cui la colpa concreta dell'uno sia stata tale da rendere teoricamente impossibile qualunque manovra salvifica da parte dell'altro. È, dunque, «falsamente applicato l'art. 2054, comma secondo, c.c., se il giudice attribuisca l'intera responsabilità ad uno solo dei conducenti, nonostante non possa stabilire in concreto se l'altro conducente abbia avuto la possibilità almeno teorica di evitare la collisione» [Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 29927 del 20/11/2024 (Rv. 672909 - 01)]. Pertanto, anche laddove venisse accertata, in concreto, la colpa grave di uno dei due conducenti, il giudice resta gravato dell'obbligo di «accertare l'eventuale responsabilità concorrente dell'altro conducente» non potendosi, per ciò stesso ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054 c.c., comma 2 (Cass. Civ., Sez. 3, sentenza n. 24860 del 09/12/2010).
2.2. Nella specie, risulta accertato, anche alla luce delle testimonianze raccolte e della documentazione versata in atti, che il conducente dell'autocarro modello “Ford Transit” ha colpevolmente determinato il sinistro per non aver rispettato il segnale di stop e aver pagina 4 di 7 imprudentemente avviato la manovra di inserimento sulla Strada Statale, peraltro in una direzione non consentita (svolta a sinistra anziché nella direzione consentita di destra), con ciò tagliando la strada all'autocarro, modello Piaggio Porter, condotto dall'attore. Nondimeno, non è possibile, allo stato degli atti e delle prove raccolte, affermare con certezza che l'attore non avesse la possibilità, anche solo teorica, di evitare la collisione. Sebbene il teste , escusso all'udienza del 16/03/2023, abbia riferito che l'attore Tes_1
“viaggiava ad andatura moderata e sicuramente nei limiti di velocità imposti su quel tratto di strada”, deve ritenersi che tale indicazione non sia sufficiente a ritenere esente da colpa la condotta del danneggiato. A tale conclusione questo Giudice perviene in ragione del fatto che l'energia sviluppata dall'impatto, desumibile sia dalle tracce di frenata lasciate sull'asfalto (18 metri la ruota sinistra e 8 metri quella destra), per come risulta dal rapporto di polizia, sia dalla retroflessione della lamiera del veicolo da lui condotto, indizi che la marcia avvenisse a una velocità sostenuta e, in ogni caso, non adeguata alla situazione di pericolo che si era venuta a creare. Peraltro, dalle dichiarazioni rese da Testimone_2 sentito in data 23/08/2016 a sommarie informazioni dagli organi di polizia giudiziaria emerge anche che il conducente del avesse percepito che l'altro veicolo Parte_2 stesse per effettuare la manovra (“il ad andatura lenta, suonava e Parte_2 lampeggiava per attirare l'attenzione dell'autocarro Ford”), senza tuttavia adottare le contromisure necessarie. Da tali circostanze si desume che anche il conducente del , Pt_2 nel segnalare preventivamente il proprio imminente passaggio al convenuto, era consapevole della sua presenza e della manovra di inserimento sulla carreggiata della SS 18 che questi era intento a intraprendere, ma non ha tempestivamente adeguato la velocità al fine di evitare l'impatto. La manovra di (frenata di) emergenza è stata, dunque, tardivamente avviata, quando il Piaggio Porter era giunto a circa venti metri di distanza da luogo in cui è poi avvenuto l'impatto: spazio che non si è rivelato poi sufficiente ad evitare la collisione, ciò che dimostra che la velocità non era contenuta nei limiti richiesti dalla situazione di pericolo che si era venuta in concreto a creare, al di là di quanto abbia potuto percepire il testimone oculare sulla stessa, ritenuta moderata. La circostanza che il conducente dell'altro veicolo abbia poi effettuato la svolta (non consentita) a sinistra non appare decisiva, perché data la velocità dell'altro veicolo, l'impatto sarebbe verosimilmente avvenuto anche se il veicolo disturbante avesse svoltato nella direzione consentita, senza rispettare il segnale di stop.
Per quanto in evidenza, questo Giudice ritiene non superata la presunzione posta dall'art. 2054 cod. civ., benché risulti evidente una responsabilità prevalente in capo al convenuto. Pertanto, questi deve essere chiamato a rispondere dell'incidente e delle sue conseguenze nella misura del 70%, mentre il danneggiato va ritenuto corresponsabile nella misura del 30%, per non aver anche egli tenuto una condotta di guida sufficientemente prudente da potergli consentire di evitare il sinistro [sulla possibilità di applicare diverse percentuali di responsabilità anche nel caso di mancato superamento della pariteticità delle colpe, si veda Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 9040 del 15/04/2010 (Rv. 612532 - 01)].
pagina 5 di 7 2.3. Accertata, nei termini sopra illustrati, la responsabilità concorsuale delle parti e, in particolare, nella percentuale precisata in capo al conducente dell'autocarro modello “Ford Transit”, la convenuta società come rappresentata nell'odierno Controparte_1 giudizio, in via solidale con il responsabile civile del veicolo sarà tenuta a far CP_2 fronte a tutti gli oneri necessari per il ristoro dei danni subiti dall'attore e che siano direttamente riconducibili all'evento lesivo.
A tale riguardo, va osservato che nella consulenza in atti il dott. ha Persona_1 ampiamente dato conto degli esami effettuati sulla persona, ha appurato che le lesioni in oggetto sono in rapporto causale con il sinistro e ha verificato che, a seguito dell'incidente per cui è causa, l'attore ha riportato le lesioni indicate e risultate ormai stabilizzate. Dette lesioni sono state ritenute compatibili con l'uso della cintura di sicurezza, perché la loro causa è da attribuire principalmente alla retroflessione della carrozzeria. Il consulente ha altresì descritto gli esiti derivati dalle lesioni sulla preesistente integrità fisica del soggetto in base ai criteri indicati in sede di incarico ed è pervenuto alla conclusione che l'evento traumatico ha determinato una riduzione permanente della validità in misura pari al 42%. Le risultanze della relazione di perizia sono condivise da questo giudice in quanto sorrette da idonea motivazione e non affette da macroscopici errori o vizi logici. Peraltro, alla consulenza non sono state mosse critiche nemmeno dalle parti e dai loro consulenti.
Per la liquidazione del danno il giudice può fare riferimento alle tabelle predisposte dal Tribunale di Milano, alle quali va riconosciuta efficacia para-normativa in quanto concretizzano il criterio della liquidazione equitativa di cui all'art. 1226 c.c. [Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 8532 del 06/05/2020 (Rv. 657813 - 01)].
Nessun risarcimento automatico questo Giudice ritiene di poter riconoscere e accordare in ordine al danno morale, in difetto di allegazione e di prova di questo, così come alcuna maggiorazione va accordata a titolo di personalizzazione, attesa l'omessa specifica deduzione di conseguenze peculiari del caso concreto, che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili. La circostanza che l'attore non possa più effettuare la corsa sulla spiaggia o giocare a tennis è da ritenersi comune e già contemplata nella liquidazione effettuata. Peraltro, l'attore al CTU ha dichiarato che prima dell'incidente non svolgeva alcuna attività sportiva, a tacere del fatto che, proprio considerando la tabella riepilogativa di calcolo allegata dall'attore, non è stata indicata alcuna somma né per il danno morale né a titolo di personalizzazione, ciò che comprova che la domanda è stata effettivamente circoscritta al solo danno biologico.
Il danno alla persona va, pertanto, liquidato in complessivi € 144.930,10 pari al 70% del valore sul maggiore importo di € 207.043,00, tenuto conto della percentuale di invalidità così come accertata (42%) rapportata all'età del danneggiato al momento del fatto (48 anni). A tale importo dovranno poi sommarsi € 18.601,25 per danno biologico temporaneo, di cui 84 giorni di inabilità totale (€ 9.660,00), 55 giorni di inabilità parziale al 75% (€ 4.743,75), 41 giorni di inabilità parziale al 50% (€ 2.357,50) e 64 giorni di inabilità parziale al 25% (€ 1.840,00).
pagina 6 di 7 In conclusione, il danno va definitivamente determinato in € 157.950,97 di cui € 144.930,10 per danno biologico permanente ed € 13.020.87 (pari al 70% di € 18.601,25) per danno biologico temporaneo.
Alle somme sopra indicate, liquidate in base a valori monetari attuali, vanno aggiunti gli interessi compensativi, che appare equo riconoscere, sulla base dell'insegnamento della Suprema Corte [Cass. civ. Sez. U, Sentenza n. 1712 del 17/02/1995 (Rv. 490480 - 01)], nella misura legale sulla somma devalutata al momento della domanda e successivamente rivalutata anno per anno sino all'attualità, oltre agli ulteriori interessi sulla somma così liquidata dalla data del deposito della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo.
3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri tabellari medi di cui al DM 55/2014, tenuto conto del valore effettivo (cfr. art. 5 DM 55/2014) della controversia. In considerazione del fatto che è stata riconosciuta una responsabilità concorrente nella causazione dell'incidente, anche l'onere relativo al pagamento delle spese legali e delle spese di consulenza tecnica va ripartito nella misura indicata, con conseguenziale compensazione delle stesse nella misura del 30%.
PQM
Il Tribunale in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza o eccezione e definitivamente pronunciando, così provvede:
In parziale accoglimento della domanda, accerta e dichiara che il sinistro occorso all'attore in data 13/07/2016 è imputabile per il 70 per cento alla condotta di guida imprudente di e per il 30 per cento alla condotta di guida imprudente di . CP_2 Parte_1
Condanna i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni in favore di Parte_1
che si liquidano nella misura di € 157.950,97, oltre interessi da liquidarsi per come
[...] indicato in parte motiva.
Liquida le spese di lite in complessivi € 545,00 per esborsi ed € 7616,00, oltre rimborso forfettario al 15%, CPA e IVA, se dovuta, per compensi e ne dispone la compensazione tra le parti in ragione del 30 per cento. Condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento della restante parte di € 381,50 per esborsi ed € 5331,20 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, CPA e IVA, se dovuta, da distrarsi in favore dell'avv. Amerigo AR, che ha dichiarato di avere anticipato le spese e di non aver ricevuto compenso dal suo assistito ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Pone l'onere del pagamento della consulenza tecnica per il 30% in capo all'attore e per il 70% in capo ai convenuti, in solido tra loro.
Paola, 31 ottobre 2025.
Il Giudice
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