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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 29/09/2025, n. 3078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3078 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE DI FIRENZE Sezione Seconda Civile
Il Giudice, dott. Massimo Maione Mannamo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n. 12263/2022 R.G. Affari Contenziosi, avente ad oggetto: “Risarcimento danni per crimini di guerra e contro l'umanità - Fondo ristori”
VERTENTE
TRA
rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Di Porto, Aldo Parte_1
Baldaccini, Matteo Pericoli e Simone Conti
-Attrice- E
Controparte_1 [...]
, rappresentati e difesi ex lege Controparte_2 dall'Avvocatura dello Stato di Firenze
-Convenuti-
REPUBBLICA FEDERALE CP_3
-Convenuta contumace-
pagina 1 di 14
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 26.10.2022,
[...]
evocava in giudizio innanzi a questo Tribunale la Parte_1 [...]
e il Controparte_4 Controparte_2
chiedendone la condanna in solido tra loro, ai sensi e per gli effetti
[...]
dell'art. 43 del d.l. n. 36 del 30 Aprile 2022, convertito con modifiche dalla l.
29 Giugno 2022 n. 79, e dell'art. 8 comma 11 ter del d.l. n. 198 del 29
Dicembre 2022, convertito con modifiche dalla l. n. 14 del 24.2.2023, al risarcimento, iure hereditatis, dei danni non patrimoniali subiti dalla nonna
, dalla madre e dallo zio in conseguenza della
[...] Parte_2 CP_5
deportazione nel campo di concentramento di Auschwitz e della successiva barbara uccisione dei propri parenti ed affini , Parte_3 Per_2 Per_3
, , , e , e
[...] Controparte_6 Persona_4 Persona_5 Per_6
quindi per la definitiva perdita del rapporto parentale.
Esponeva parte attrice, a fondamento della propria pretesa, che in esecuzione del piano ricordato dalla storia come 'Soluzione finale della questione ebraica' intrapreso dai leader nazisti nel 1941, i coniugi e nella Per_2 Per_3
notte tra il 5 ed il 6 Novembre del 1943 erano stati prelevati dalle loro abitazioni in quanto ebrei, arrestati e condotti in caserma.
Dopo tre giorni, il 9 Novembre 1943, e , insieme ad altri, erano Per_2 Per_3
stati fatti salire su di un convoglio con destinazione Auschwitz, dove erano stati immediatamente e barbaramente uccisi nelle camere a gas.
Analoga sorte era toccata a , figlio di e Controparte_6 Per_2
. Per_3
coniugato con e dalla cui unione erano nati i Controparte_6 Persona_4
figli e , aveva deciso di trasferirsi per motivi professionali a Per_5 Per_7
Firenze dove, il 27 Dicembre 1943 era stato arrestato dai tedeschi, unitamente pagina 2 di 14 alla moglie e ai figli e , assieme ai familiari, in un Per_4 Per_5 Per_8
carcere fiorentino per poi essere trasferiti a LA per essere quindi deportati ad Auschwitz il 30 Gennaio 1944.
e moriranno nelle camere a gas il 6 Febbraio 1944, a Vittorio Per_4
Emanuele toccherà la medesima sorte in data 29 Febbraio 1944 mentre ad arà risparmiata la vita, ancorché costretto a vivere per in lungo periodo Per_5
tra atroci sofferenze nel campo di sterminio. .
Aggiungeva che era stato prelevato dai tedeschi all'età di 76 anni Parte_3
dall'Ospizio Israelitico Settimio Sadun ove era ricoverato, fatto salire su di un convoglio direzione Auschwitz il 26 Giugno 1944 ed ucciso nelle camere a gas il 30 Giugno 1944.
Chiedeva, pertanto, che venisse accertata e dichiarata la responsabilità della
Repubblica Federale di Germania per i crimini ed i fatti di reato commessi dai soldati tedeschi e da considerarsi crimini di guerra e contro l'umanità.
Per l'effetto, chiedeva la condanna dei convenuti al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali subiti, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Si costituivano la e il Controparte_7
i quali, contestando Controparte_2
quanto ex adverso dedotto, chiedevano il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Eccepivano, in via preliminare di rito, il difetto di legittimazione passiva della
Controparte_4
Nel merito, il difetto di legittimazione ad agire da parte dell'attrice mancando la prova del suo status di erede universale nonché la prescrizione del diritto dedotto in giudizio.
Chiedevano pertanto il rigetto della domanda per mancanza di prova dei fatti costitutivi dell'illecito e, in caso di accoglimento, avanzavano eccezione di compensazione con quanto eventualmente già percepito a titolo indennitario e/o risarcitorio in conseguenza del fatto illecito. pagina 3 di 14 Non si costituiva la REPUBBLICA FEDERALE di della quale CP_3
pertanto veniva dichiarata la contumacia.
La causa, documentalmente istruita, sulle conclusioni delle parti così come rassegnate a verbale, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 25.2.2025, assegnati i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di parte attrice, per i motivi che saranno di seguito illustrati, non merita accoglimento.
1) Sulla giurisdizione dello Stato italiano
In via preliminare- ancorché non sia stata oggetto di eccezione da parte convenuta- va affermata la giurisdizione dello Stato italiano in ordine ai giudizi aventi ad oggetto il risarcimento dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, quali quelli compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra l'1 Settembre 1939 e l'8 Maggio
1945.
E' noto come la Corte Costituzionale, con sentenza n. 238 del 2014, ha affermato una regola derogatoria alla norma consuetudinaria di diritto internazionale sull'immunità dalla giurisdizione degli Stati stranieri per atti iure imperii, nel senso che di tale norma non vi è l'adeguamento automatico di cui all'art. 10, primo comma, Cost. quando ciò comporterebbe la violazione del diritto al giudice di chi sia stato vittima di crimini contro l'umanità e di gravi violazioni dei diritti fondamentali della persona.
pagina 4 di 14 Ha affermato, testualmente, la Corte con la predetta sentenza che «l'immunità dello Stato straniero dalla giurisdizione del giudice italiano consentita dagli artt. 2 e 24
Cost. protegge la funzione, non anche comportamenti che non attengono all'esercizio tipico della potestà di governo, ma sono espressamente ritenuti e qualificati illegittimi, in quanto lesivi di diritti inviolabili».
Con tale pronuncia è stata altresì dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 17 agosto 1957, n. 848 (Esecuzione dello Statuto delle Nazioni
Unite, firmato a San Francisco il 26 giugno 1945), limitatamente all'esecuzione data all'art. 94 della Carta delle Nazioni Unite, nella parte in cui obbligava il giudice italiano ad adeguarsi alla pronuncia della Corte internazionale di giustizia del 3 febbraio 2012, che gli imponeva di negare la propria giurisdizione in riferimento ad atti di uno Stato straniero che consistano in crimini di guerra e contro l'umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona.
Analoga dichiarazione di illegittimità costituzionale ha investito l'art. 3 della legge 14 gennaio 2013, n. 5 (Adesione della Repubblica italiana alla
Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, firmata a New York il 2 dicembre 2004, nonché norme di adeguamento all'ordinamento interno), anche quest'ultimo - per quanto risulta chiaramente dalla motivazione - nella parte concernente il suddetto obbligo di adeguamento alla pronuncia della Corte internazionale di giustizia.
Pertanto, alla stregua dei principi sopra richiamati non possono esservi dubbi in ordine alla giurisdizione del Giudice italiano nei confronti della CP_3
ribadita dalla Suprema Corte la quale, difatti, ha avuto modo di osservare che
«l'immunità dalla giurisdizione civile degli Stati esteri per atti "iure imperii" costituisce una prerogativa (e non un diritto) riconosciuta da norme consuetudinarie internazionali, la cui operatività è preclusa nel nostro ordinamento, a seguito della sentenza della Corte cost. n.
238 del 2014, per i "delicta imperii", per quei crimini, cioè, compiuti in violazione di norme internazionali di "ius cogens", in quanto tali lesivi di valori universali che trascendono gli interessi delle singole comunità statali» (Cass. SS.UU. n. 20442/2020) e, ancora, che pagina 5 di 14 «la proponibilità, contro la , della domanda volta al Controparte_4
risarcimento dei danni conseguenti alla commissione, da parte del regime nazista, di crimini contro l'umanità nei confronti di cittadini italiani (nella specie, la cattura in Grecia e la successiva deportazione in un lager tedesco, con adibizione ai lavori forzati in condizione di schiavitù tra il 1943 e il 1945) non è preclusa dalla norma consuetudinaria internazionale che sancisce l'immunità degli Stati esteri dalla giurisdizione civile per gli atti compiuti iure imperii, la cui operatività nel nostro ordinamento, in forza dell'art. 10 Cost., trova il proprio limite nel rispetto del diritto fondamentale alla dignità umana, riconducibile agli artt. 2 e 24
Cost.» (Cass. n. 3642/2024).
Affermata la giurisdizione dello Stato italiano, si vedrà infra quale dovrebbe essere la statuizione nei confronti della Controparte_4
qualora il fatto illecito allegato da parte attrice quale causa petendi della sua pretesa risarcitoria sia sussumibile tra i crimini di guerra e contro l'umanità e la responsabilità del fatto sia ascrivibile alla Repubblica Tedesca: ovverosia se il contenuto del provvedimento decisorio debba essere di accertamento o di condanna.
In ogni caso, quanto sin qui affermato esclude la fondatezza del difetto di legittimazione passiva della sollevata dall'Avvocatura, trattandosi di CP_3
Stato estero evocato in giudizio nello Stato italiano per crimini commessi dalle sue truppe militari.
2)La vicenda storica posta a fondamento della domanda risarcitoria e il diritto dei congiunti al risarcimento per perdita del rapporto parentale
La produzione documentale di parte attrice- unitamente alla sostanziale non contestazione specifica da parte della convenuta, si sensi dell'art. 115 cpc- consente di ritenere provati i fatti da essa allegati quale causa petendi della pretesa risarcitoria. pagina 6 di 14 La prova è data:
1) da Il libro della memoria: gli ebrei deportati dall'Italia (1943-1945), di
[...]
; Per_9
2) dagli estratti della banca dati del Centro di Documentazione Ebraica
Contemporanea;
3) dai certificati rilasciati dalla Comunità Ebraica di Roma;
4) dalle testimonianze presenti nell'archivio Yad Vashem;
5) dalla testimonianza di conservata presso l'Archivio della Parte_2
Comunità Israelitica di Firenze;
6) dagli studi effettuati da tra cui «Sulle sofferenze e sui danni Parte_4
subiti in questa guerra». Due memoriali dall'Archivio storico della Comunità ebraica di Firenze, Annali di Firenze, 2008;
7) dal memoriale a ricordo dei 1821 deportati della Toscana, sito nel
Palazzo Medici Riccardi di Firenze;
8) dal memoriale in ricordo dei 248 deportati della Comunità ebraica di
Firenze, sito nel giardino della sinagoga di Firenze;
9) dalla lastra affissa in memoria della famiglia di Controparte_6
, sita all'interno del palazzo della comunità ebraica di Firenze;
[...]
10) dalla pietra d'inciampo in memoria di apposta sul Parte_3
Lungarno di fronte all'Ospizio israelitico di Firenze;
11) dal memoriale della Shoah di LA (Il muro dei nomi);
12) dalla lastra presente nel museo ebraico di Firenze;
13) dal bosco in onore dei deportati e vittime delle persecuzioni in Italia, sito in Firenze, dove e hanno piantato due alberi in onore Pt_2 CP_5
dei CU . Per_5 Per_6
Risultano così provati i fatti posti da parte attrice quale causa petendi della propria richiesta risarcitoria.
Trattasi di crimini di guerra e contro l'umanità- deportazione ed uccisione a seguito delle sevizie e de integranti illecito doloso- le cui conseguenze devono pagina 7 di 14 essere risarcite ai sensi dell'art. 2043 cc- compiuti dai militari tedeschi del
Terzo Reich e, come tali, imputabili alla in forza del rapporto CP_3
organico esistente.
Ed invero, l'art. 6 secondo comma, lett. b) dello Statuto del Tribunale Militare
Internazionale di OR (istituito l'8 Agosto1945) annovera tra i 1) crimini di guerra «l'assassinio, i cattivi trattamenti e la deportazione per lavori forzati, o per qualsiasi altro scopo, delle popolazioni civili dei territori occupati, l'assassinio o i cattivi trattamenti di prigionieri di guerra o delle persone sul mare, l'esecuzione di ostaggi, il saccheggio di beni pubblici o privati, la distruzione ingiustificata di città e di villaggi, ovvero le devastazioni non giustificate da esigenze d'ordine militare»; tra 2) i crimini contro l'umanità, «l'assassinio, lo sterminio, la riduzione in schiavitù, la deportazione e qualsiasi altro atto inumano commesso contro popolazioni civili, prima e durante la guerra, ovvero le persecuzioni per motivi politici, razziali o religiosi...».
3) Individuazione del soggetto tenuto al pagamento del risarcimento e relative statuizioni da adottare nel presente procedimento
L'unico soggetto tenuto al pagamento dei danni reclamati dalla parte attrice- qualora la domanda fosse fondata- è il presso cui è stato istituito, con d.l.
n. 36/2022, il c.d. 'Fondo ristori'.
Ed invero, l'art. 43 del citato d.l. n. 36/2022 è così rubricato: «Istituzione del
Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e
l'8 maggio 1945»
Esso, inoltre, prevede:
«
1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in pagina 8 di 14 danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e
l'8 maggio 1945, assicurando continuità all'Accordo tra la Repubblica italiana e la
Repubblica reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica Controparte_4
14 aprile 1962, n. 1263, con una dotazione di euro 20.000.000 per l'anno 2023 e di euro
13.655.467 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.
2. Hanno diritto all'accesso al alle condizioni e secondo le modalità previste dal CP_9
presente articolo e dal decreto di cui al comma 4, coloro che hanno ottenuto un titolo costituito da sentenza passata in giudicato avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1, a seguito di azioni giudiziarie avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero entro il termine di cui al comma 6. È a carico del il CP_9
pagamento delle spese processuali liquidate nelle sentenze di cui al primo periodo. Resta ferma, in relazione ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e a quelli instaurati successivamente, sentita l'Avvocatura dello Stato, la facoltà di definizione mediante transazione, che costituisce titolo per l'accesso al Fondo.
3. In deroga all'articolo 282 del codice di procedura civile, anche nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le sentenze aventi ad oggetto l'accertamento
e la liquidazione dei danni di cui al comma 1 acquistano efficacia esecutiva al momento del passaggio in giudicato e sono eseguite esclusivamente a valere sul Fondo di cui al medesimo comma 1. Le procedure esecutive basate sui titoli aventi ad oggetto la liquidazione dei danni di cui al comma 1 o derivanti da sentenze straniere recanti la condanna della Germania per il risarcimento di danni provocati dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre
1939 e l'8 maggio 1945 non possono essere iniziate o proseguite e i giudizi di esecuzione eventualmente intrapresi sono estinti.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro della giustizia, da emanare non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite:
a) la procedura di accesso al Fondo;
b) le modalità di erogazione degli importi agli aventi diritto, detratte le somme eventualmente già ricevute dalla Repubblica italiana a titoli di benefici o indennizzi ai sensi della legge 10 pagina 9 di 14 marzo 1955, n. 96, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, della legge 18 novembre 1980, n. 791, e della legge 29 gennaio 1994, n. 94;
c) le ulteriori disposizioni per l'attuazione del presente articolo.
5. Il pagamento effettuato con le procedure previste al comma 4 estingue ogni diritto o ragione di credito correlata alle pretese risarcitorie per i fatti di cui al comma 1…».
Inoltre, l'art. 2 co 2 del decreto interministeriale del 28 Giugno 2023- che ha introdotto una normativa sub-primaria autorizzata proprio dall'art. 43- prevede che è «a carico del Fondo, nel rispetto della normativa vigente e secondo le procedure di cui agli articoli 3 e 4 del presente decreto, il pagamento dei danni liquidati nella sentenza [...] e delle spese processuali eventualmente liquidate dalla sentenza medesima, detratte le somme ricevute dall'avente diritto dalla Repubblica Italiana a titolo di benefici o indennizzi ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963 n. 2043, della legge 18 novembre 1980, n. 791, della legge 29 gennaio 1994, n. 94».
In definitiva, dalle previsioni normative primarie e sub-primarie richiamate si ricava che 1) il diritto all'accesso al Fondo spetta a chi è munito di titolo divenuto definitivo che contenga l'accertamento e la liquidazione dei danni da crimini di guerra compiuti da Terzo Reich, 2) l'obbligo di pagamento grava solo ed esclusivamente sul in forza della dotazione monetaria prevista CP_9
dall'art. 43, 3) l'unico soggetto tenuto quindi al pagamento è il presso cui il predetto Fondo è stato istituito, con esclusione quindi di ogni possibile condanna della Controparte_7
Quanto appena affermato sub 2)- in ordine al pagamento a carico esclusivo del con provvista proveniente dal Fondo- esclude che vi possa essere una condanna della Controparte_4
Le norma richiamate, infatti, sono inequivoche nello stabilire che i diritti risarcitori possano essere fatti valere solo sul 'Fondo ristori' con obbligo al pagamento da parte del pagina 10 di 14 D'altra parte, che non vi possa essere condanna della si ricava dallo CP_3
stesso incipit dell'art. 43 là dove afferma l'istituzione del Fondo, «assicurando continuità all'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1961, n. 1263»: il che evidenzia la volontà, da parte del Legislatore, di chiudere definitivamente ogni questione risarcitoria nei confronti della già definita negli accordi di CP_3
Bonn del 1961, di cui uno recepito dal DPR n. 1263/1961, tenendo indenne la e facendosi «carico- con una norma virtuosa, anche se onerosa - del 'ristoro' CP_3
dei danni subìti dalle vittime di crimini di guerra, compiuti, dalle forze armate del Terzo
Reich, sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani»(Corte Cost. n.
159/2023).
Conferma, infine, la conclusione cui si è giunti in ordine alla non assoggettabilità della ad un pronuncia di condanna l'ulteriore CP_3 previsione prevista dall'art. 43 co 3 ove si prevede che «Le procedure esecutive basate sui titoli aventi ad oggetto la liquidazione dei danni di cui al comma 1 o derivanti da sentenze straniere recanti la condanna della per il risarcimento di CP_3
danni provocati dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio
1945 non possono essere iniziate o proseguite e i giudizi di esecuzione eventualmente intrapresi sono estinti», tanto che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 159/2023, ha avuto modo di affermare, per quel che riguarda la fase esecutiva di sentenze di condanna della che l'accesso al Fondo CP_3
configura «una sorta di espromissione ex lege (art. 1272 cod. civ.), eccezionalmente a contenuto liberatorio nella misura in cui è contestualmente estinta la procedura esecutiva in corso nei confronti del debitore (la e non sarebbe più proponibile una nuova». CP_3
Tanto renderebbe giuridicamente inutile una sentenza di condanna della
Germania quando, poi, essa non sarebbe eseguibile esecutivamente.
La pronuncia riguardante la a giusto titolo evocata nel presente CP_3
giudizio, potrebbe essere- in caso di accoglimento della domanda- di mero pagina 11 di 14 accertamento in ordine alla deportazione e alla successiva morte dei parenti di parte attrice.
4) Le statuizioni di rigetto
Tanto precisato in punto di diritto e di fondatezza della ricostruzione storica fornita da parte attrice, si deve osservare, tuttavia, che non può essere accolta la domanda risarcitoria proposta da parte attrice iure hereditatis in ordine ai danni patìti da:
1) per la perdita della sorella del nipote Per_1 Per_2 Controparte_6
, dei pronipoti e , dei cognati e e di
[...] Per_5 Per_3 Parte_3
; Persona_4
2) da e per la perdita degli zii , e Pt_2 CP_5 Per_2 Per_3
del cugino , dei CU e e Parte_3 Controparte_6 Per_5
di . Persona_4
Ed infatti, quanto al punto 1) difetta la prova che Controparte_10
dell'odierna attrice- sia erede, quale figlia, di 'secondaria' Parte_5
rispetto all'uccisine dei propri congiunti- poiché manca un qualsiasi atto dal quale evincersi la volontà di di accettare l'eredità, espressa o Parte_2
tacita che sia ai sensi degli artt. 475, 476 e 477 cc, di : così che non può Per_1
affermarsi, in mancanza di tale prova, che la pretesa risarcitoria di si sia Per_1
trasmessa iure hereditatis a e, quindi, da alla figlia di Parte_2 Parte_2
questa, Parte_1
Va rammentato che il nostro ordinamento, differentemente da quello francese e tedesco, non ha accolto il principio del passaggio automatico, in capo all'erede, del patrimonio del de cuius (principio della saisine) e che, di conseguenza, l'eredità si acquista esclusivamente con l'accettazione, espressa o tacita.
Tale dimostrazione non è stata fornita, così che la domanda di parte attrice non può essere accolta. pagina 12 di 14 Quanto al punto 2), invece, in merito alla qualità di erede di parte CP_5
manca la dimostrazione dell'accettazione dell'eredità di questi, il che comporta il rigetto della domanda.
Parte attrice, tuttavia, potrebbe ottenere il ristoro per i danni subìti iure proprio dalla madre-'vittima secondaria'- poiché in questo caso, con l'atto introduttivo del giudizio, avrebbe manifestato la propria volontà di accettare l'eredità materna(e quindi anche i diritti risarcitori).
Ma anche in questo caso la domanda è sfornita di prova in ordine all'effettivo legame tra la madre e gli zii, cugini e CU;
analoghe Parte_2
considerazioni vanno svolte anche per quanto riguarda la perdita del rapporto parentale tra ed i nipoti, pronipoti e cognati. Per_1
Invero, ai fini probatori va osservato che «in tema di danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, la sussistenza di effettivi rapporti di reciproco affetto e solidarietà con il congiunto è assistita da una presunzione "iuris tantum", fondata sulla comune appartenenza al medesimo "nucleo familiare minimo", che può essere superata dalla prova contraria fornita dal convenuto, anch'essa imperniata su elementi presuntivi tali da far venir meno (ovvero attenuare) la presunzione suddetta, dovendo in ogni caso il giudice procedere, ai sensi dell'art. 2729 c.c., a una valutazione complessiva della gravità, precisione
e concordanza degli elementi indiziari a sua disposizione» (Cass. n. 9010/2022), con la precisazione che «l'uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli od ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del
"quantum debeatur"). Nei casi suddetti è pertanto onere del convenuto provare che vittima e superstite fossero tra foro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo» (Cass. n. 22397/2022;
Cass. n. 3767/2018).
In definitiva, la presunzione appena menzionata riguarda i genitori, il coniuge, i figli ed i fratelli: in tutti gli atri casi, ancorché ipotizzabile la perdita del pagina 13 di 14 rapporto parentale tra la vittima secondaria ed il parente, tale presunzione non può dirsi operante, essendo per contro onere di parte attrice allegare e prova l'effettività e la consistenza che legava i parenti al defunto.
Tanto comporta il rigetto della domanda.
5) Le spese processuali
Le spese, in considerazione della novità delle questioni trattate, vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa disattese, rigetta la domanda proposta da nei Parte_1
confronti della FEDERALE di GERMANIA e del CP_4
e compensa tra le parti le Controparte_2
spese processuali.
Firenze, 29.IX.2025
Il Giudice
-dott. Massimo Maione Mannamo-
pagina 14 di 14
Il Giudice, dott. Massimo Maione Mannamo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n. 12263/2022 R.G. Affari Contenziosi, avente ad oggetto: “Risarcimento danni per crimini di guerra e contro l'umanità - Fondo ristori”
VERTENTE
TRA
rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Di Porto, Aldo Parte_1
Baldaccini, Matteo Pericoli e Simone Conti
-Attrice- E
Controparte_1 [...]
, rappresentati e difesi ex lege Controparte_2 dall'Avvocatura dello Stato di Firenze
-Convenuti-
REPUBBLICA FEDERALE CP_3
-Convenuta contumace-
pagina 1 di 14
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 26.10.2022,
[...]
evocava in giudizio innanzi a questo Tribunale la Parte_1 [...]
e il Controparte_4 Controparte_2
chiedendone la condanna in solido tra loro, ai sensi e per gli effetti
[...]
dell'art. 43 del d.l. n. 36 del 30 Aprile 2022, convertito con modifiche dalla l.
29 Giugno 2022 n. 79, e dell'art. 8 comma 11 ter del d.l. n. 198 del 29
Dicembre 2022, convertito con modifiche dalla l. n. 14 del 24.2.2023, al risarcimento, iure hereditatis, dei danni non patrimoniali subiti dalla nonna
, dalla madre e dallo zio in conseguenza della
[...] Parte_2 CP_5
deportazione nel campo di concentramento di Auschwitz e della successiva barbara uccisione dei propri parenti ed affini , Parte_3 Per_2 Per_3
, , , e , e
[...] Controparte_6 Persona_4 Persona_5 Per_6
quindi per la definitiva perdita del rapporto parentale.
Esponeva parte attrice, a fondamento della propria pretesa, che in esecuzione del piano ricordato dalla storia come 'Soluzione finale della questione ebraica' intrapreso dai leader nazisti nel 1941, i coniugi e nella Per_2 Per_3
notte tra il 5 ed il 6 Novembre del 1943 erano stati prelevati dalle loro abitazioni in quanto ebrei, arrestati e condotti in caserma.
Dopo tre giorni, il 9 Novembre 1943, e , insieme ad altri, erano Per_2 Per_3
stati fatti salire su di un convoglio con destinazione Auschwitz, dove erano stati immediatamente e barbaramente uccisi nelle camere a gas.
Analoga sorte era toccata a , figlio di e Controparte_6 Per_2
. Per_3
coniugato con e dalla cui unione erano nati i Controparte_6 Persona_4
figli e , aveva deciso di trasferirsi per motivi professionali a Per_5 Per_7
Firenze dove, il 27 Dicembre 1943 era stato arrestato dai tedeschi, unitamente pagina 2 di 14 alla moglie e ai figli e , assieme ai familiari, in un Per_4 Per_5 Per_8
carcere fiorentino per poi essere trasferiti a LA per essere quindi deportati ad Auschwitz il 30 Gennaio 1944.
e moriranno nelle camere a gas il 6 Febbraio 1944, a Vittorio Per_4
Emanuele toccherà la medesima sorte in data 29 Febbraio 1944 mentre ad arà risparmiata la vita, ancorché costretto a vivere per in lungo periodo Per_5
tra atroci sofferenze nel campo di sterminio. .
Aggiungeva che era stato prelevato dai tedeschi all'età di 76 anni Parte_3
dall'Ospizio Israelitico Settimio Sadun ove era ricoverato, fatto salire su di un convoglio direzione Auschwitz il 26 Giugno 1944 ed ucciso nelle camere a gas il 30 Giugno 1944.
Chiedeva, pertanto, che venisse accertata e dichiarata la responsabilità della
Repubblica Federale di Germania per i crimini ed i fatti di reato commessi dai soldati tedeschi e da considerarsi crimini di guerra e contro l'umanità.
Per l'effetto, chiedeva la condanna dei convenuti al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali subiti, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Si costituivano la e il Controparte_7
i quali, contestando Controparte_2
quanto ex adverso dedotto, chiedevano il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Eccepivano, in via preliminare di rito, il difetto di legittimazione passiva della
Controparte_4
Nel merito, il difetto di legittimazione ad agire da parte dell'attrice mancando la prova del suo status di erede universale nonché la prescrizione del diritto dedotto in giudizio.
Chiedevano pertanto il rigetto della domanda per mancanza di prova dei fatti costitutivi dell'illecito e, in caso di accoglimento, avanzavano eccezione di compensazione con quanto eventualmente già percepito a titolo indennitario e/o risarcitorio in conseguenza del fatto illecito. pagina 3 di 14 Non si costituiva la REPUBBLICA FEDERALE di della quale CP_3
pertanto veniva dichiarata la contumacia.
La causa, documentalmente istruita, sulle conclusioni delle parti così come rassegnate a verbale, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 25.2.2025, assegnati i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di parte attrice, per i motivi che saranno di seguito illustrati, non merita accoglimento.
1) Sulla giurisdizione dello Stato italiano
In via preliminare- ancorché non sia stata oggetto di eccezione da parte convenuta- va affermata la giurisdizione dello Stato italiano in ordine ai giudizi aventi ad oggetto il risarcimento dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, quali quelli compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra l'1 Settembre 1939 e l'8 Maggio
1945.
E' noto come la Corte Costituzionale, con sentenza n. 238 del 2014, ha affermato una regola derogatoria alla norma consuetudinaria di diritto internazionale sull'immunità dalla giurisdizione degli Stati stranieri per atti iure imperii, nel senso che di tale norma non vi è l'adeguamento automatico di cui all'art. 10, primo comma, Cost. quando ciò comporterebbe la violazione del diritto al giudice di chi sia stato vittima di crimini contro l'umanità e di gravi violazioni dei diritti fondamentali della persona.
pagina 4 di 14 Ha affermato, testualmente, la Corte con la predetta sentenza che «l'immunità dello Stato straniero dalla giurisdizione del giudice italiano consentita dagli artt. 2 e 24
Cost. protegge la funzione, non anche comportamenti che non attengono all'esercizio tipico della potestà di governo, ma sono espressamente ritenuti e qualificati illegittimi, in quanto lesivi di diritti inviolabili».
Con tale pronuncia è stata altresì dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 17 agosto 1957, n. 848 (Esecuzione dello Statuto delle Nazioni
Unite, firmato a San Francisco il 26 giugno 1945), limitatamente all'esecuzione data all'art. 94 della Carta delle Nazioni Unite, nella parte in cui obbligava il giudice italiano ad adeguarsi alla pronuncia della Corte internazionale di giustizia del 3 febbraio 2012, che gli imponeva di negare la propria giurisdizione in riferimento ad atti di uno Stato straniero che consistano in crimini di guerra e contro l'umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona.
Analoga dichiarazione di illegittimità costituzionale ha investito l'art. 3 della legge 14 gennaio 2013, n. 5 (Adesione della Repubblica italiana alla
Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, firmata a New York il 2 dicembre 2004, nonché norme di adeguamento all'ordinamento interno), anche quest'ultimo - per quanto risulta chiaramente dalla motivazione - nella parte concernente il suddetto obbligo di adeguamento alla pronuncia della Corte internazionale di giustizia.
Pertanto, alla stregua dei principi sopra richiamati non possono esservi dubbi in ordine alla giurisdizione del Giudice italiano nei confronti della CP_3
ribadita dalla Suprema Corte la quale, difatti, ha avuto modo di osservare che
«l'immunità dalla giurisdizione civile degli Stati esteri per atti "iure imperii" costituisce una prerogativa (e non un diritto) riconosciuta da norme consuetudinarie internazionali, la cui operatività è preclusa nel nostro ordinamento, a seguito della sentenza della Corte cost. n.
238 del 2014, per i "delicta imperii", per quei crimini, cioè, compiuti in violazione di norme internazionali di "ius cogens", in quanto tali lesivi di valori universali che trascendono gli interessi delle singole comunità statali» (Cass. SS.UU. n. 20442/2020) e, ancora, che pagina 5 di 14 «la proponibilità, contro la , della domanda volta al Controparte_4
risarcimento dei danni conseguenti alla commissione, da parte del regime nazista, di crimini contro l'umanità nei confronti di cittadini italiani (nella specie, la cattura in Grecia e la successiva deportazione in un lager tedesco, con adibizione ai lavori forzati in condizione di schiavitù tra il 1943 e il 1945) non è preclusa dalla norma consuetudinaria internazionale che sancisce l'immunità degli Stati esteri dalla giurisdizione civile per gli atti compiuti iure imperii, la cui operatività nel nostro ordinamento, in forza dell'art. 10 Cost., trova il proprio limite nel rispetto del diritto fondamentale alla dignità umana, riconducibile agli artt. 2 e 24
Cost.» (Cass. n. 3642/2024).
Affermata la giurisdizione dello Stato italiano, si vedrà infra quale dovrebbe essere la statuizione nei confronti della Controparte_4
qualora il fatto illecito allegato da parte attrice quale causa petendi della sua pretesa risarcitoria sia sussumibile tra i crimini di guerra e contro l'umanità e la responsabilità del fatto sia ascrivibile alla Repubblica Tedesca: ovverosia se il contenuto del provvedimento decisorio debba essere di accertamento o di condanna.
In ogni caso, quanto sin qui affermato esclude la fondatezza del difetto di legittimazione passiva della sollevata dall'Avvocatura, trattandosi di CP_3
Stato estero evocato in giudizio nello Stato italiano per crimini commessi dalle sue truppe militari.
2)La vicenda storica posta a fondamento della domanda risarcitoria e il diritto dei congiunti al risarcimento per perdita del rapporto parentale
La produzione documentale di parte attrice- unitamente alla sostanziale non contestazione specifica da parte della convenuta, si sensi dell'art. 115 cpc- consente di ritenere provati i fatti da essa allegati quale causa petendi della pretesa risarcitoria. pagina 6 di 14 La prova è data:
1) da Il libro della memoria: gli ebrei deportati dall'Italia (1943-1945), di
[...]
; Per_9
2) dagli estratti della banca dati del Centro di Documentazione Ebraica
Contemporanea;
3) dai certificati rilasciati dalla Comunità Ebraica di Roma;
4) dalle testimonianze presenti nell'archivio Yad Vashem;
5) dalla testimonianza di conservata presso l'Archivio della Parte_2
Comunità Israelitica di Firenze;
6) dagli studi effettuati da tra cui «Sulle sofferenze e sui danni Parte_4
subiti in questa guerra». Due memoriali dall'Archivio storico della Comunità ebraica di Firenze, Annali di Firenze, 2008;
7) dal memoriale a ricordo dei 1821 deportati della Toscana, sito nel
Palazzo Medici Riccardi di Firenze;
8) dal memoriale in ricordo dei 248 deportati della Comunità ebraica di
Firenze, sito nel giardino della sinagoga di Firenze;
9) dalla lastra affissa in memoria della famiglia di Controparte_6
, sita all'interno del palazzo della comunità ebraica di Firenze;
[...]
10) dalla pietra d'inciampo in memoria di apposta sul Parte_3
Lungarno di fronte all'Ospizio israelitico di Firenze;
11) dal memoriale della Shoah di LA (Il muro dei nomi);
12) dalla lastra presente nel museo ebraico di Firenze;
13) dal bosco in onore dei deportati e vittime delle persecuzioni in Italia, sito in Firenze, dove e hanno piantato due alberi in onore Pt_2 CP_5
dei CU . Per_5 Per_6
Risultano così provati i fatti posti da parte attrice quale causa petendi della propria richiesta risarcitoria.
Trattasi di crimini di guerra e contro l'umanità- deportazione ed uccisione a seguito delle sevizie e de integranti illecito doloso- le cui conseguenze devono pagina 7 di 14 essere risarcite ai sensi dell'art. 2043 cc- compiuti dai militari tedeschi del
Terzo Reich e, come tali, imputabili alla in forza del rapporto CP_3
organico esistente.
Ed invero, l'art. 6 secondo comma, lett. b) dello Statuto del Tribunale Militare
Internazionale di OR (istituito l'8 Agosto1945) annovera tra i 1) crimini di guerra «l'assassinio, i cattivi trattamenti e la deportazione per lavori forzati, o per qualsiasi altro scopo, delle popolazioni civili dei territori occupati, l'assassinio o i cattivi trattamenti di prigionieri di guerra o delle persone sul mare, l'esecuzione di ostaggi, il saccheggio di beni pubblici o privati, la distruzione ingiustificata di città e di villaggi, ovvero le devastazioni non giustificate da esigenze d'ordine militare»; tra 2) i crimini contro l'umanità, «l'assassinio, lo sterminio, la riduzione in schiavitù, la deportazione e qualsiasi altro atto inumano commesso contro popolazioni civili, prima e durante la guerra, ovvero le persecuzioni per motivi politici, razziali o religiosi...».
3) Individuazione del soggetto tenuto al pagamento del risarcimento e relative statuizioni da adottare nel presente procedimento
L'unico soggetto tenuto al pagamento dei danni reclamati dalla parte attrice- qualora la domanda fosse fondata- è il presso cui è stato istituito, con d.l.
n. 36/2022, il c.d. 'Fondo ristori'.
Ed invero, l'art. 43 del citato d.l. n. 36/2022 è così rubricato: «Istituzione del
Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e
l'8 maggio 1945»
Esso, inoltre, prevede:
«
1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in pagina 8 di 14 danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e
l'8 maggio 1945, assicurando continuità all'Accordo tra la Repubblica italiana e la
Repubblica reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica Controparte_4
14 aprile 1962, n. 1263, con una dotazione di euro 20.000.000 per l'anno 2023 e di euro
13.655.467 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.
2. Hanno diritto all'accesso al alle condizioni e secondo le modalità previste dal CP_9
presente articolo e dal decreto di cui al comma 4, coloro che hanno ottenuto un titolo costituito da sentenza passata in giudicato avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1, a seguito di azioni giudiziarie avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero entro il termine di cui al comma 6. È a carico del il CP_9
pagamento delle spese processuali liquidate nelle sentenze di cui al primo periodo. Resta ferma, in relazione ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e a quelli instaurati successivamente, sentita l'Avvocatura dello Stato, la facoltà di definizione mediante transazione, che costituisce titolo per l'accesso al Fondo.
3. In deroga all'articolo 282 del codice di procedura civile, anche nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le sentenze aventi ad oggetto l'accertamento
e la liquidazione dei danni di cui al comma 1 acquistano efficacia esecutiva al momento del passaggio in giudicato e sono eseguite esclusivamente a valere sul Fondo di cui al medesimo comma 1. Le procedure esecutive basate sui titoli aventi ad oggetto la liquidazione dei danni di cui al comma 1 o derivanti da sentenze straniere recanti la condanna della Germania per il risarcimento di danni provocati dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre
1939 e l'8 maggio 1945 non possono essere iniziate o proseguite e i giudizi di esecuzione eventualmente intrapresi sono estinti.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro della giustizia, da emanare non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite:
a) la procedura di accesso al Fondo;
b) le modalità di erogazione degli importi agli aventi diritto, detratte le somme eventualmente già ricevute dalla Repubblica italiana a titoli di benefici o indennizzi ai sensi della legge 10 pagina 9 di 14 marzo 1955, n. 96, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, della legge 18 novembre 1980, n. 791, e della legge 29 gennaio 1994, n. 94;
c) le ulteriori disposizioni per l'attuazione del presente articolo.
5. Il pagamento effettuato con le procedure previste al comma 4 estingue ogni diritto o ragione di credito correlata alle pretese risarcitorie per i fatti di cui al comma 1…».
Inoltre, l'art. 2 co 2 del decreto interministeriale del 28 Giugno 2023- che ha introdotto una normativa sub-primaria autorizzata proprio dall'art. 43- prevede che è «a carico del Fondo, nel rispetto della normativa vigente e secondo le procedure di cui agli articoli 3 e 4 del presente decreto, il pagamento dei danni liquidati nella sentenza [...] e delle spese processuali eventualmente liquidate dalla sentenza medesima, detratte le somme ricevute dall'avente diritto dalla Repubblica Italiana a titolo di benefici o indennizzi ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963 n. 2043, della legge 18 novembre 1980, n. 791, della legge 29 gennaio 1994, n. 94».
In definitiva, dalle previsioni normative primarie e sub-primarie richiamate si ricava che 1) il diritto all'accesso al Fondo spetta a chi è munito di titolo divenuto definitivo che contenga l'accertamento e la liquidazione dei danni da crimini di guerra compiuti da Terzo Reich, 2) l'obbligo di pagamento grava solo ed esclusivamente sul in forza della dotazione monetaria prevista CP_9
dall'art. 43, 3) l'unico soggetto tenuto quindi al pagamento è il presso cui il predetto Fondo è stato istituito, con esclusione quindi di ogni possibile condanna della Controparte_7
Quanto appena affermato sub 2)- in ordine al pagamento a carico esclusivo del con provvista proveniente dal Fondo- esclude che vi possa essere una condanna della Controparte_4
Le norma richiamate, infatti, sono inequivoche nello stabilire che i diritti risarcitori possano essere fatti valere solo sul 'Fondo ristori' con obbligo al pagamento da parte del pagina 10 di 14 D'altra parte, che non vi possa essere condanna della si ricava dallo CP_3
stesso incipit dell'art. 43 là dove afferma l'istituzione del Fondo, «assicurando continuità all'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1961, n. 1263»: il che evidenzia la volontà, da parte del Legislatore, di chiudere definitivamente ogni questione risarcitoria nei confronti della già definita negli accordi di CP_3
Bonn del 1961, di cui uno recepito dal DPR n. 1263/1961, tenendo indenne la e facendosi «carico- con una norma virtuosa, anche se onerosa - del 'ristoro' CP_3
dei danni subìti dalle vittime di crimini di guerra, compiuti, dalle forze armate del Terzo
Reich, sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani»(Corte Cost. n.
159/2023).
Conferma, infine, la conclusione cui si è giunti in ordine alla non assoggettabilità della ad un pronuncia di condanna l'ulteriore CP_3 previsione prevista dall'art. 43 co 3 ove si prevede che «Le procedure esecutive basate sui titoli aventi ad oggetto la liquidazione dei danni di cui al comma 1 o derivanti da sentenze straniere recanti la condanna della per il risarcimento di CP_3
danni provocati dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio
1945 non possono essere iniziate o proseguite e i giudizi di esecuzione eventualmente intrapresi sono estinti», tanto che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 159/2023, ha avuto modo di affermare, per quel che riguarda la fase esecutiva di sentenze di condanna della che l'accesso al Fondo CP_3
configura «una sorta di espromissione ex lege (art. 1272 cod. civ.), eccezionalmente a contenuto liberatorio nella misura in cui è contestualmente estinta la procedura esecutiva in corso nei confronti del debitore (la e non sarebbe più proponibile una nuova». CP_3
Tanto renderebbe giuridicamente inutile una sentenza di condanna della
Germania quando, poi, essa non sarebbe eseguibile esecutivamente.
La pronuncia riguardante la a giusto titolo evocata nel presente CP_3
giudizio, potrebbe essere- in caso di accoglimento della domanda- di mero pagina 11 di 14 accertamento in ordine alla deportazione e alla successiva morte dei parenti di parte attrice.
4) Le statuizioni di rigetto
Tanto precisato in punto di diritto e di fondatezza della ricostruzione storica fornita da parte attrice, si deve osservare, tuttavia, che non può essere accolta la domanda risarcitoria proposta da parte attrice iure hereditatis in ordine ai danni patìti da:
1) per la perdita della sorella del nipote Per_1 Per_2 Controparte_6
, dei pronipoti e , dei cognati e e di
[...] Per_5 Per_3 Parte_3
; Persona_4
2) da e per la perdita degli zii , e Pt_2 CP_5 Per_2 Per_3
del cugino , dei CU e e Parte_3 Controparte_6 Per_5
di . Persona_4
Ed infatti, quanto al punto 1) difetta la prova che Controparte_10
dell'odierna attrice- sia erede, quale figlia, di 'secondaria' Parte_5
rispetto all'uccisine dei propri congiunti- poiché manca un qualsiasi atto dal quale evincersi la volontà di di accettare l'eredità, espressa o Parte_2
tacita che sia ai sensi degli artt. 475, 476 e 477 cc, di : così che non può Per_1
affermarsi, in mancanza di tale prova, che la pretesa risarcitoria di si sia Per_1
trasmessa iure hereditatis a e, quindi, da alla figlia di Parte_2 Parte_2
questa, Parte_1
Va rammentato che il nostro ordinamento, differentemente da quello francese e tedesco, non ha accolto il principio del passaggio automatico, in capo all'erede, del patrimonio del de cuius (principio della saisine) e che, di conseguenza, l'eredità si acquista esclusivamente con l'accettazione, espressa o tacita.
Tale dimostrazione non è stata fornita, così che la domanda di parte attrice non può essere accolta. pagina 12 di 14 Quanto al punto 2), invece, in merito alla qualità di erede di parte CP_5
manca la dimostrazione dell'accettazione dell'eredità di questi, il che comporta il rigetto della domanda.
Parte attrice, tuttavia, potrebbe ottenere il ristoro per i danni subìti iure proprio dalla madre-'vittima secondaria'- poiché in questo caso, con l'atto introduttivo del giudizio, avrebbe manifestato la propria volontà di accettare l'eredità materna(e quindi anche i diritti risarcitori).
Ma anche in questo caso la domanda è sfornita di prova in ordine all'effettivo legame tra la madre e gli zii, cugini e CU;
analoghe Parte_2
considerazioni vanno svolte anche per quanto riguarda la perdita del rapporto parentale tra ed i nipoti, pronipoti e cognati. Per_1
Invero, ai fini probatori va osservato che «in tema di danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, la sussistenza di effettivi rapporti di reciproco affetto e solidarietà con il congiunto è assistita da una presunzione "iuris tantum", fondata sulla comune appartenenza al medesimo "nucleo familiare minimo", che può essere superata dalla prova contraria fornita dal convenuto, anch'essa imperniata su elementi presuntivi tali da far venir meno (ovvero attenuare) la presunzione suddetta, dovendo in ogni caso il giudice procedere, ai sensi dell'art. 2729 c.c., a una valutazione complessiva della gravità, precisione
e concordanza degli elementi indiziari a sua disposizione» (Cass. n. 9010/2022), con la precisazione che «l'uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli od ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del
"quantum debeatur"). Nei casi suddetti è pertanto onere del convenuto provare che vittima e superstite fossero tra foro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo» (Cass. n. 22397/2022;
Cass. n. 3767/2018).
In definitiva, la presunzione appena menzionata riguarda i genitori, il coniuge, i figli ed i fratelli: in tutti gli atri casi, ancorché ipotizzabile la perdita del pagina 13 di 14 rapporto parentale tra la vittima secondaria ed il parente, tale presunzione non può dirsi operante, essendo per contro onere di parte attrice allegare e prova l'effettività e la consistenza che legava i parenti al defunto.
Tanto comporta il rigetto della domanda.
5) Le spese processuali
Le spese, in considerazione della novità delle questioni trattate, vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa disattese, rigetta la domanda proposta da nei Parte_1
confronti della FEDERALE di GERMANIA e del CP_4
e compensa tra le parti le Controparte_2
spese processuali.
Firenze, 29.IX.2025
Il Giudice
-dott. Massimo Maione Mannamo-
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