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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 04/12/2025, n. 2210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2210 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 7288/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Quarta Sezione Civile riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Laura GAGGIOTTI Presidente dr.ssa Michela Benedetta BORDIERI Giudice dr.ssa TH MA ANCONA Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
07/11/2024, assunto in decisione all'udienza in data 26/11/2025 e vertente
TRA nata a [...] in data [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. MEMOLA MICHELE, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
- RICORRENTE –
E
nato a [...] in data [...] (C.F.: Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. TACCOGNA ROSA ed elettivamente C.F._2 domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
- RESISTENTE –
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
OGGETTO: Separazione giudiziale
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 26.11.2025.
Le parti all'udienza del 20.11.2025 hanno dichiarato di essere addivenute ad un accordo volto a definire in via consensuale la controversia. Per l'effetto, in data 26.11.2025 hanno depositato congiuntamente note di trattazione scritta ove hanno chiesto al Tribunale di accogliersi e recepirsi le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
- pronunciare la separazione personale dei coniugi e dal matrimonio Parte_1 Controparte_1 concordatario contratto in Monza in data 26 giugno 2014;
- autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
- affidare il figlio d entrambi i genitori, con collocamento paritario;
Per_1
- il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio ome di seguito meglio indicato, salvo ogni miglior Per_1 diverso accordo fra le parti e compatibilmente con gli impegni del minore:
dal sabato pomeriggio durante l'anno scolastico, in pari orario in periodo non scolastico, sino al lunedì mattina quando lo riaccompagnerà a scuola durante il periodo scolastico e nel luogo concordato con la moglie in periodo extrascolastico;
ogni mercoledì dall'orario di uscita da scuola durante il periodo scolastico, in pari orario durante il periodo non scolastico, sino al venerdì mattina quando lo riaccompagnerà a scuola durante l'anno scolastico ovvero nel luogo concordato con la moglie in periodo extrascolastico;
almeno 15 giorni consecutivi durante le ferie estive nel periodo compreso fra il 10 giugno e il 10 settembre di ogni anno, periodo da concordarsi entro la fine del mese di maggio;
per le vacanze natalizie, ad anni alterni, la Vigilia di Natale con un genitore e il giorno di Natale con l'altro, e dalla mattina del 26 dicembre sino all'1 gennaio con un genitore e dalla mattina del 2 gennaio sino alla mattina del 7 gennaio con l'altro genitore;
per le vacanze pasquali, ad anni alterni, dal Venerdì Santo al pomeriggio del giorno di Pasqua un anno e dal pomeriggio del giorno di Pasqua alla sera del Lunedì dell'Angelo l'anno successivo;
tutte le altre festività e le festività scolastiche e passerà un anno con il padre e l'anno successivo Per_1 con la madre;
-le parti precisano che alla Sig.ra viene assegnata la casa sita in Monza via Emilio Borsa Parte_1
n. 46, già arredata, e composta da due camere da letto, un bagno, soggiorno con cucina, balcone, cantina e posto auto di pertinenza, in cui si trasferirà entro il 15 dicembre 2025 giusto impegno assunto a verbale all'udienza del 20 novembre 2025;
-la casa coniugale di proprietà esclusiva del medesimo, acquistata anteriormente al matrimonio, è assegnata al Sig. con tutto quanto l'arreda; Controparte_1
-in vista del suo trasferimento nell'immobile di via Emilio Borsa 46 la Sig.ra asporterà Parte_1 dalla casa coniugale ogni suo effetto personale;
-la sig.ra trasferirà la sua residenza in Via Borsa n. 46 Monza entro il 15.12.2025 essendo previsto Pt_1 il sopralluogo per la riconsegna dell'immobile da parte dell'attuale locatario Ministero dell'Interno in data
2 dicembre 2025; -le parti precisano che la casa ubicata in via Borsa n. 46 Monza, formalmente intestata alla Sig.ra Parte_1
è stata pagata integralmente dal Sig. il quale continuerà a versare la rata di mutuo
[...] Controparte_1 sino alla sua scadenza prevista entro giugno 2026;
-che le parti concordano espressamente che la casa di via Borsa n. 46 Monza viene assegnata alla Sig.ra sino al raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio quando la Sig.ra Parte_1 Per_1
d'accordo col Signor porrà in vendita l'immobile al miglior prezzo di Parte_1 Controparte_1 collocamento del bene sul mercato immobiliare e comunque ad una cifra compresa tra euro 150.000,00 ed euro 200.000,00. Il ricavato sarà equamente diviso nella misura del 50%, decurtate eventuali spese di intermediari immobiliari e/o altre spese funzionali alla vendita;
con tale versamento del 50% in favore della una tantum, le parti dichiarano che non hanno reciprocamente null'altro a pretendere. Pt_1
-le parti si faranno carico delle spese ordinarie della abitazione in uso.
-porre a carico del Sig. l'obbligo di corrispondere a titolo di contributo per il Controparte_1 mantenimento del figlio minore l'importo di euro 125,00 al mese sino al raggiungimento Per_1 dell'indipendenza economica da parte del figlio (con versamento in via anticipata e rivalutazione annuale, secondo gli indici ISTAT) entro il giorno 10 di ogni mese, per dodici mesi all'anno. Dare atto in sentenza che il Signor dichiara di rinunciare in favore della moglie, alla propria quota sull'Assegno Controparte_1
Unico erogato dall'Inps il quale sarà, pertanto, interamente percepito, a far data dall'1 dicembre 2025 dalla Signora Parte_1
-disporre il rimborso delle spese straordinarie anticipate in misura del 50 percento con l'obbligo del preventivo accordo e della successiva rendicontazione;
-per l'individuazione delle spese ordinarie e di quelle straordinarie, disporre l'applicazione delle Linee
Guida condivise concernenti le spese per i figli siglate in data 7 maggio 2018 tra l'Ordine degli Avvocati di Monza e il Tribunale di Monza che testualmente prevedono:
“A. SPESE IE
Saranno da considerarsi spese ordinarie quelle che abbiano carattere prevedibile e frequenza significativa, saranno invece da considerarsi spese straordinarie quelle oggettivamente imprevedibili nell'an o nel quantum.
Saranno pertanto ricomprese nel mantenimento ordinario:
a. Vitto e mensa scolastica b. Abbonamenti a trasporti per esigenze di istruzione;
c. Farmaci da banco;
d. Abbigliamento, comprese le spese per il cambio di stagione;
e. Contributi alle spese di abitazione (canoni di locazione, spese condominiali ordinarie, utenze, tributi);
f. Materiale didattico e di cancelleria per la scuola, successivo al corredo di inizio anno;
g. Baby sitter, frequenza del cd. tempo prolungato, del cd. pre-scuola o del cd. doposcuola;
B. SPESE STRAIE EROGABILI SENZA PREVENTIVO ACCORDO
Spese mediche h. Ticket dovuti in relazione a farmaci richiedenti prescrizione medica (esclusi farmaci da banco), nonché ad esami diagnostici non invasivi, a trattamenti sanitari ovvero a visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
i. Spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es, occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritte dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
j. Spese per accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche non erogabili dal Servizio Sanitario
Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia);
k. Spese mediche urgenti;
Spese scolastiche e di istruzione l. Iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
m. Libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
n. Per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
o. Corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
p. Partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
q. Frequentazione di centri estivi gestiti da ente pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori).
C. SPESE PER LE QUALI È NECESSARIO IL PREVENTIVO ACCORDO
Ogni altra spesa non compresa tra quelle sopra indicate è invece soggetta a consenso dell'altro genitore.
In via esemplificativa e non esaustiva si possono indicare:
Spese mediche r. Esami diagnostici, trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche presso strutture private non convenzionate, salvo urgenze;
s. Cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
t. Interventi chirurgici, accertamenti e trattamenti invasivi, anche se eseguiti presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
u. Farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
Altre spese v. Gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
w. Iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
x. Iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
y. Iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari; alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
z. Iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
aa. Viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
bb. Acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione).
D. DOCUMENTAZIONE DELLA SPESA
Ogni spesa per la quale si intenda richiedere il contributo o il rimborso, indipendentemente dalla necessità di consenso o meno, dovrà essere provata a mezzo di idonea documentazione.
E. MODALITA' DI RICHIESTA E PRESTAZIONE DEL CONSENSO
La richiesta di consenso dovrà essere inoltrata alla controparte in forma scritta anche a mezzo di comunicazione telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno giorni quindici - salvo urgenze-rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale derivi la spesa. In tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dalla attività;
Entro giorni sette dalla comunicazione l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso;
in mancanza, la Spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni.
F. RICHIESTA DEL RIMBORSO E MODALITÀ DI ADEMPIMENTO
I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza.
A tal fine, il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare la propria richiesta in forma scritta, anche con mezzo telematico (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), con i relativi giustificativi almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il versamento del mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al versamento per il mantenimento ordinario del mese successivo.
In caso di spese superiori a euro 500,00 ciascuno dei genitori dovrà anticipare - e quindi a versare prima dell'erogazione - i relativi costi per la quota di sua spettanza”.
- disporre che i coniugi si autorizzino reciprocamente al rilascio e/o al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio con iscrizione del figlio minore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di separazione è fondata. Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi, già venuta meno al tempo dell'udienza di comparizione dinanzi al Giudice delegato.
Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite ed evidenziate dai coniugi nel corso dell'istruttoria, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale.
II. Il Collegio rileva che il presente procedimento si è caratterizzato dall'inziale accesa conflittualità tra le parti che aveva determinato preoccupazioni rispetto al benessere e al preminente interesse del figlio minore 13.11.2014). Per_1
In particolare, accadeva che nonostante l'assegnazione della casa familiare a rifiutava di CP_1 Pt_1 fuoriuscire dall'immobile in quanto, a suo dire, la sua presenza sarebbe stata indispensabile al fine di stemperare gli agiti aggressivi del minore, il quale avrebbe potuto mettere a rischio anche la propria incolumità.
Altresì, il resistente deduceva che la madre non era in grado di far fronte alle esuberanze di Per_1 dunque insisteva affinché fosse considerata necessaria la sua presenza nell'abitazione coniugale. pur condividendo motivi di preoccupazione per alcuni atteggiamenti del figlio, risultato reattivo Pt_1 alle frustrazioni connesse ai limiti imposti dai genitori (soprattutto rispetto all'utilizzo di devices), si riteneva pienamente in grado di svolgere le sue funzioni genitoriali, affermando, semmai, che la presenza in casa di determinava pregiudizio per il minore, connesso all'esposizione alla conflittualità dei genitori. CP_1
Il Giudice sentiva il minore all'udienza del 28.10.2025 e lo stesso sottolineava il suo desiderio di poter trascorrere pari tempo con entrambi i genitori, in quanto profondamente addolorato dalla loro separazione.
In data 14.11.2025 perveniva in atti la relazione di aggiornamento da parte del servizio sociale di Monza;
in particolare, l'Ente riteneva che la condizione di malessere del minore avrebbe potuto ridimensionarsi solo tramite l'interruzione della convivenza dei genitori, oltre ad apparire fondamentale la prosecuzione degli interventi già in essere.
All'udienza del 20.11.2025 entrambi i genitori dichiaravano di concordare con il servizio sociale sia rispetto alla prosecuzione dei servizi sia in punto di strumenti a tutela del figlio, quali la UONPIA e Contr l' . Nella medesima sede, dava atto di essere ormai intenzionato a interrompere la convivenza e i CP_1 genitori addivenivano ad un accordo volto a definire in via consensuale tutti gli aspetti della separazione.
Osserva il Collegio che gli accordi raggiunti dalle parti possono essere accolti e recepiti in quanto tutelanti per il figlio minore e perché in linea con le proposte del servizio sociale.
Invero, sebbene siano emersi elementi di criticità rispetto a ciascun genitore, che vedono il padre meno consapevole delle proprie fragilità e la madre oberata psicologicamente dalle vicende trascorse, gli strumenti a loro supporto sono tali da coadiuvarli nell'esercizio della genitorialità congiunta.
III. Per tale motivo, il Tribunale dispone che i servizi sociali competenti per territorio, allo stato individuati presso il di Monza, proseguano il monitoraggio del nucleo per un periodo di dodici CP_3 mesi a far data dall'emissione del presente provvedimento, onerandoli di segnalare tempestivamente e senza indugio all'A.G. competente eventuali situazioni di pericolo e di pregiudizio per il minore.
Dispone, vista anche la concorde volontà manifestata dai genitori, la prosecuzione del percorso di valutazione psicodiagnostica dei genitori e della UONPIA per Per_1
In particolare, si rileva come l'esito delle valutazioni psicodiagnostiche potrà essere utile al servizio incaricato per l'attivazione di tutti i sostegni suggeriti dal servizio specialistico, tesi a rafforzare le competenze genitoriali ed a sostenere la coppia nel percorso del figlio.
IV. Le spese del giudizio, considerato l'accordo raggiunto, si dichiarano interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di con ricorso depositato in data 07/11/2024, così provvede: Controparte_1
I. Pronuncia la separazione di e che hanno Parte_1 Controparte_1 celebrato matrimonio con rito concordatario a Monza (MB) in data 26.06.2014 (trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Monza (MB) al n.42, parte II, Serie A), omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Manda la Cancelleria di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Monza (MB) al suo passaggio in giudicato per le annotazioni di legge;
III. Dispone che i servizi sociali di Monza, proseguano il monitoraggio del nucleo per un periodo di dodici mesi a far data dall'emissione del presente provvedimento, onerandoli di segnalare tempestivamente e senza indugio all'A.G. competente, Procura per i Minorenni di Milano, eventuali situazioni di pericolo e di pregiudizio per il minore.
Ordina la prosecuzione delle valutazioni psicodiagnostiche per i genitori, con attivazione all'esito dei percorsi suggeriti dal servizio specialistico, e della UONPIA per come in Per_1 parte motiva;
IV. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 27 novembre 2025
Il Presidente
Dott.ssa Laura Gaggiotti
Il Giudice est.
Dott.ssa TH MA CO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Quarta Sezione Civile riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Laura GAGGIOTTI Presidente dr.ssa Michela Benedetta BORDIERI Giudice dr.ssa TH MA ANCONA Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
07/11/2024, assunto in decisione all'udienza in data 26/11/2025 e vertente
TRA nata a [...] in data [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. MEMOLA MICHELE, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
- RICORRENTE –
E
nato a [...] in data [...] (C.F.: Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. TACCOGNA ROSA ed elettivamente C.F._2 domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
- RESISTENTE –
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
OGGETTO: Separazione giudiziale
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 26.11.2025.
Le parti all'udienza del 20.11.2025 hanno dichiarato di essere addivenute ad un accordo volto a definire in via consensuale la controversia. Per l'effetto, in data 26.11.2025 hanno depositato congiuntamente note di trattazione scritta ove hanno chiesto al Tribunale di accogliersi e recepirsi le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
- pronunciare la separazione personale dei coniugi e dal matrimonio Parte_1 Controparte_1 concordatario contratto in Monza in data 26 giugno 2014;
- autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
- affidare il figlio d entrambi i genitori, con collocamento paritario;
Per_1
- il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio ome di seguito meglio indicato, salvo ogni miglior Per_1 diverso accordo fra le parti e compatibilmente con gli impegni del minore:
dal sabato pomeriggio durante l'anno scolastico, in pari orario in periodo non scolastico, sino al lunedì mattina quando lo riaccompagnerà a scuola durante il periodo scolastico e nel luogo concordato con la moglie in periodo extrascolastico;
ogni mercoledì dall'orario di uscita da scuola durante il periodo scolastico, in pari orario durante il periodo non scolastico, sino al venerdì mattina quando lo riaccompagnerà a scuola durante l'anno scolastico ovvero nel luogo concordato con la moglie in periodo extrascolastico;
almeno 15 giorni consecutivi durante le ferie estive nel periodo compreso fra il 10 giugno e il 10 settembre di ogni anno, periodo da concordarsi entro la fine del mese di maggio;
per le vacanze natalizie, ad anni alterni, la Vigilia di Natale con un genitore e il giorno di Natale con l'altro, e dalla mattina del 26 dicembre sino all'1 gennaio con un genitore e dalla mattina del 2 gennaio sino alla mattina del 7 gennaio con l'altro genitore;
per le vacanze pasquali, ad anni alterni, dal Venerdì Santo al pomeriggio del giorno di Pasqua un anno e dal pomeriggio del giorno di Pasqua alla sera del Lunedì dell'Angelo l'anno successivo;
tutte le altre festività e le festività scolastiche e passerà un anno con il padre e l'anno successivo Per_1 con la madre;
-le parti precisano che alla Sig.ra viene assegnata la casa sita in Monza via Emilio Borsa Parte_1
n. 46, già arredata, e composta da due camere da letto, un bagno, soggiorno con cucina, balcone, cantina e posto auto di pertinenza, in cui si trasferirà entro il 15 dicembre 2025 giusto impegno assunto a verbale all'udienza del 20 novembre 2025;
-la casa coniugale di proprietà esclusiva del medesimo, acquistata anteriormente al matrimonio, è assegnata al Sig. con tutto quanto l'arreda; Controparte_1
-in vista del suo trasferimento nell'immobile di via Emilio Borsa 46 la Sig.ra asporterà Parte_1 dalla casa coniugale ogni suo effetto personale;
-la sig.ra trasferirà la sua residenza in Via Borsa n. 46 Monza entro il 15.12.2025 essendo previsto Pt_1 il sopralluogo per la riconsegna dell'immobile da parte dell'attuale locatario Ministero dell'Interno in data
2 dicembre 2025; -le parti precisano che la casa ubicata in via Borsa n. 46 Monza, formalmente intestata alla Sig.ra Parte_1
è stata pagata integralmente dal Sig. il quale continuerà a versare la rata di mutuo
[...] Controparte_1 sino alla sua scadenza prevista entro giugno 2026;
-che le parti concordano espressamente che la casa di via Borsa n. 46 Monza viene assegnata alla Sig.ra sino al raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio quando la Sig.ra Parte_1 Per_1
d'accordo col Signor porrà in vendita l'immobile al miglior prezzo di Parte_1 Controparte_1 collocamento del bene sul mercato immobiliare e comunque ad una cifra compresa tra euro 150.000,00 ed euro 200.000,00. Il ricavato sarà equamente diviso nella misura del 50%, decurtate eventuali spese di intermediari immobiliari e/o altre spese funzionali alla vendita;
con tale versamento del 50% in favore della una tantum, le parti dichiarano che non hanno reciprocamente null'altro a pretendere. Pt_1
-le parti si faranno carico delle spese ordinarie della abitazione in uso.
-porre a carico del Sig. l'obbligo di corrispondere a titolo di contributo per il Controparte_1 mantenimento del figlio minore l'importo di euro 125,00 al mese sino al raggiungimento Per_1 dell'indipendenza economica da parte del figlio (con versamento in via anticipata e rivalutazione annuale, secondo gli indici ISTAT) entro il giorno 10 di ogni mese, per dodici mesi all'anno. Dare atto in sentenza che il Signor dichiara di rinunciare in favore della moglie, alla propria quota sull'Assegno Controparte_1
Unico erogato dall'Inps il quale sarà, pertanto, interamente percepito, a far data dall'1 dicembre 2025 dalla Signora Parte_1
-disporre il rimborso delle spese straordinarie anticipate in misura del 50 percento con l'obbligo del preventivo accordo e della successiva rendicontazione;
-per l'individuazione delle spese ordinarie e di quelle straordinarie, disporre l'applicazione delle Linee
Guida condivise concernenti le spese per i figli siglate in data 7 maggio 2018 tra l'Ordine degli Avvocati di Monza e il Tribunale di Monza che testualmente prevedono:
“A. SPESE IE
Saranno da considerarsi spese ordinarie quelle che abbiano carattere prevedibile e frequenza significativa, saranno invece da considerarsi spese straordinarie quelle oggettivamente imprevedibili nell'an o nel quantum.
Saranno pertanto ricomprese nel mantenimento ordinario:
a. Vitto e mensa scolastica b. Abbonamenti a trasporti per esigenze di istruzione;
c. Farmaci da banco;
d. Abbigliamento, comprese le spese per il cambio di stagione;
e. Contributi alle spese di abitazione (canoni di locazione, spese condominiali ordinarie, utenze, tributi);
f. Materiale didattico e di cancelleria per la scuola, successivo al corredo di inizio anno;
g. Baby sitter, frequenza del cd. tempo prolungato, del cd. pre-scuola o del cd. doposcuola;
B. SPESE STRAIE EROGABILI SENZA PREVENTIVO ACCORDO
Spese mediche h. Ticket dovuti in relazione a farmaci richiedenti prescrizione medica (esclusi farmaci da banco), nonché ad esami diagnostici non invasivi, a trattamenti sanitari ovvero a visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
i. Spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es, occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritte dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
j. Spese per accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche non erogabili dal Servizio Sanitario
Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia);
k. Spese mediche urgenti;
Spese scolastiche e di istruzione l. Iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
m. Libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
n. Per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
o. Corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
p. Partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
q. Frequentazione di centri estivi gestiti da ente pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori).
C. SPESE PER LE QUALI È NECESSARIO IL PREVENTIVO ACCORDO
Ogni altra spesa non compresa tra quelle sopra indicate è invece soggetta a consenso dell'altro genitore.
In via esemplificativa e non esaustiva si possono indicare:
Spese mediche r. Esami diagnostici, trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche presso strutture private non convenzionate, salvo urgenze;
s. Cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
t. Interventi chirurgici, accertamenti e trattamenti invasivi, anche se eseguiti presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
u. Farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
Altre spese v. Gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
w. Iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
x. Iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
y. Iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari; alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
z. Iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
aa. Viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
bb. Acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione).
D. DOCUMENTAZIONE DELLA SPESA
Ogni spesa per la quale si intenda richiedere il contributo o il rimborso, indipendentemente dalla necessità di consenso o meno, dovrà essere provata a mezzo di idonea documentazione.
E. MODALITA' DI RICHIESTA E PRESTAZIONE DEL CONSENSO
La richiesta di consenso dovrà essere inoltrata alla controparte in forma scritta anche a mezzo di comunicazione telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno giorni quindici - salvo urgenze-rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale derivi la spesa. In tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dalla attività;
Entro giorni sette dalla comunicazione l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso;
in mancanza, la Spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni.
F. RICHIESTA DEL RIMBORSO E MODALITÀ DI ADEMPIMENTO
I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza.
A tal fine, il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare la propria richiesta in forma scritta, anche con mezzo telematico (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), con i relativi giustificativi almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il versamento del mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al versamento per il mantenimento ordinario del mese successivo.
In caso di spese superiori a euro 500,00 ciascuno dei genitori dovrà anticipare - e quindi a versare prima dell'erogazione - i relativi costi per la quota di sua spettanza”.
- disporre che i coniugi si autorizzino reciprocamente al rilascio e/o al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio con iscrizione del figlio minore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di separazione è fondata. Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi, già venuta meno al tempo dell'udienza di comparizione dinanzi al Giudice delegato.
Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite ed evidenziate dai coniugi nel corso dell'istruttoria, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale.
II. Il Collegio rileva che il presente procedimento si è caratterizzato dall'inziale accesa conflittualità tra le parti che aveva determinato preoccupazioni rispetto al benessere e al preminente interesse del figlio minore 13.11.2014). Per_1
In particolare, accadeva che nonostante l'assegnazione della casa familiare a rifiutava di CP_1 Pt_1 fuoriuscire dall'immobile in quanto, a suo dire, la sua presenza sarebbe stata indispensabile al fine di stemperare gli agiti aggressivi del minore, il quale avrebbe potuto mettere a rischio anche la propria incolumità.
Altresì, il resistente deduceva che la madre non era in grado di far fronte alle esuberanze di Per_1 dunque insisteva affinché fosse considerata necessaria la sua presenza nell'abitazione coniugale. pur condividendo motivi di preoccupazione per alcuni atteggiamenti del figlio, risultato reattivo Pt_1 alle frustrazioni connesse ai limiti imposti dai genitori (soprattutto rispetto all'utilizzo di devices), si riteneva pienamente in grado di svolgere le sue funzioni genitoriali, affermando, semmai, che la presenza in casa di determinava pregiudizio per il minore, connesso all'esposizione alla conflittualità dei genitori. CP_1
Il Giudice sentiva il minore all'udienza del 28.10.2025 e lo stesso sottolineava il suo desiderio di poter trascorrere pari tempo con entrambi i genitori, in quanto profondamente addolorato dalla loro separazione.
In data 14.11.2025 perveniva in atti la relazione di aggiornamento da parte del servizio sociale di Monza;
in particolare, l'Ente riteneva che la condizione di malessere del minore avrebbe potuto ridimensionarsi solo tramite l'interruzione della convivenza dei genitori, oltre ad apparire fondamentale la prosecuzione degli interventi già in essere.
All'udienza del 20.11.2025 entrambi i genitori dichiaravano di concordare con il servizio sociale sia rispetto alla prosecuzione dei servizi sia in punto di strumenti a tutela del figlio, quali la UONPIA e Contr l' . Nella medesima sede, dava atto di essere ormai intenzionato a interrompere la convivenza e i CP_1 genitori addivenivano ad un accordo volto a definire in via consensuale tutti gli aspetti della separazione.
Osserva il Collegio che gli accordi raggiunti dalle parti possono essere accolti e recepiti in quanto tutelanti per il figlio minore e perché in linea con le proposte del servizio sociale.
Invero, sebbene siano emersi elementi di criticità rispetto a ciascun genitore, che vedono il padre meno consapevole delle proprie fragilità e la madre oberata psicologicamente dalle vicende trascorse, gli strumenti a loro supporto sono tali da coadiuvarli nell'esercizio della genitorialità congiunta.
III. Per tale motivo, il Tribunale dispone che i servizi sociali competenti per territorio, allo stato individuati presso il di Monza, proseguano il monitoraggio del nucleo per un periodo di dodici CP_3 mesi a far data dall'emissione del presente provvedimento, onerandoli di segnalare tempestivamente e senza indugio all'A.G. competente eventuali situazioni di pericolo e di pregiudizio per il minore.
Dispone, vista anche la concorde volontà manifestata dai genitori, la prosecuzione del percorso di valutazione psicodiagnostica dei genitori e della UONPIA per Per_1
In particolare, si rileva come l'esito delle valutazioni psicodiagnostiche potrà essere utile al servizio incaricato per l'attivazione di tutti i sostegni suggeriti dal servizio specialistico, tesi a rafforzare le competenze genitoriali ed a sostenere la coppia nel percorso del figlio.
IV. Le spese del giudizio, considerato l'accordo raggiunto, si dichiarano interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di con ricorso depositato in data 07/11/2024, così provvede: Controparte_1
I. Pronuncia la separazione di e che hanno Parte_1 Controparte_1 celebrato matrimonio con rito concordatario a Monza (MB) in data 26.06.2014 (trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Monza (MB) al n.42, parte II, Serie A), omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Manda la Cancelleria di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Monza (MB) al suo passaggio in giudicato per le annotazioni di legge;
III. Dispone che i servizi sociali di Monza, proseguano il monitoraggio del nucleo per un periodo di dodici mesi a far data dall'emissione del presente provvedimento, onerandoli di segnalare tempestivamente e senza indugio all'A.G. competente, Procura per i Minorenni di Milano, eventuali situazioni di pericolo e di pregiudizio per il minore.
Ordina la prosecuzione delle valutazioni psicodiagnostiche per i genitori, con attivazione all'esito dei percorsi suggeriti dal servizio specialistico, e della UONPIA per come in Per_1 parte motiva;
IV. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 27 novembre 2025
Il Presidente
Dott.ssa Laura Gaggiotti
Il Giudice est.
Dott.ssa TH MA CO