Articolo 3 della Legge 7 marzo 1952, n. 95
Articolo 2Articolo 4
Versione
11 marzo 1952
Art. 3.
Ai titolari di pensioni indicate negli articoli 1 e 4 della legge 4 maggio 1951, n. 307 , relative a cessazioni dal servizio avvenute anteriormente al 1 luglio 1951, e' concessa una somma pari al 40 per cento di una mensilita' della sola pensione attualmente goduta.
Entrata in vigore il 11 marzo 1952