Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 23/04/2025, n. 1010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1010 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
5489/2020 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata - I Sezione Civile – riunito in camera di consiglio, composto dai seguenti magistrati:
1) dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
2) dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
3) dott.ssa Anna Coletti Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5489 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, avente ad oggetto: divorzio contenzioso, e vertente
TRA
, nato a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1
rappresentato e difeso giusta procura in atti dagli avv.ti Ferdinando Astarita e Maria Scognamiglio presso il cui studio, sito in Vico Equense alla Via Nicotera 29/b, è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
E
, nata ad [...] in data [...] e residente in [...]
Colombo n.130, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. OL Furcolo presso la quale elettivamente domicilia in Napoli, alla via Giosuè Carducci 61
RESISTENTE
NONCHE'
P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 13.11.2024, l'avv.
Ferdinando Astarita e l'avv. Maria Scognamiglio per il ricorrente hanno rassegnato le conclusioni riportandosi ai propri atti e verbali di causa, in particolare al ricorso introduttivo, alla memoria integrativa depositata il giorno 30.3.2022, nonché alle memorie 183, VI comma c.p.c., depositate rispettivamente il giorno 4/5/2022, 3/6/2022 e 22/6/2022 ed all'ordinanza del 23.10.2023 relativa alla
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atti e conclusioni e ne hanno chiesto il totale accoglimento, con salvezza di spese, diritti ed onorari di lite. Hanno chiesto, limitatamente alla posizione della minore, di confermare le statuizioni tutte così come già rese sul punto nel provvedimento datato 23.10.2023; hanno chiesto inoltre che la casa coniugale sia assegnata a favore del sig. quale genitore a favore del quale è stata Parte_1
disposta la collocazione prevalente della minore Persona_2
Hanno chiesto revocarsi l'assegno di mantenimento a favore della figlia anche a conferma del Per_3 contenuto del provvedimento di revoca dell'assegno di mantenimento a favore della figlia , già Per_3
ritenuta economicamente autosufficiente nel decreto emesso a conclusione del ricorso depositato ex art. 710 c.p.c. dal sig. c/ – segnato al n. 686/2020 RG e definito con Parte_1 Controparte_1
Decreto n. cronol. 2348/2022 (già agli atti della procedura). Hanno osservato ancora che da anni la figlia si è trasferita in Thailandia con il proprio compagno dalla precedente residenza di Londra Per_3
dove ha acquistato un immobile che, causa trasferimento, ha ceduto in locazione a terzi.
Quanto alla posizione della figlia OL hanno chiesto revocarsi l'assegno di mantenimento, seppure già rideterminato in minus, in quanto ella allo stato è impegnata quale ricercatrice retribuita in
Francia. Si sono riportati alle istanze istruttorie e hanno chiesto l'assegnazione della causa a sentenza con i termini di legge.
L'avv. OL Furcolo per la resistente in via preliminare ha chiesto disporsi la prosecuzione dei percorsi e in subordine ha rassegnato le seguenti conclusioni: 1) nell'esclusivo interesse della minore e sulla scorta dell'ultima relazione acquisita in data 30/10/2024, revocare il Persona_4
Provvedimento di cui all'Ordinanza del 23/10/2023 di inversione del collocamento;
2) per l'effetto, disporre nuovamente l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori, con il Persona_1
domicilio preferenziale presso la madre, nella casa coniugale, luogo dove è cresciuta e dove risiedono le sorelle, per lasciarla in un clima protetto, considerato che la ragazza agisce mediante un
“palleggiamento tra le dimore dell'uno e dell'altra”, e con la possibilità di vedere il padre ogni qualvolta lo desideri;
3) in via gradata, disporre l'affido alternato, ma sempre con domiciliazione presso la madre nella casa coniugale, per i motivi di cui sopra;
4) disporre, pertanto, la revoca del contributo per il mantenimento per a carico della Sig.ra 5) disporre, Persona_1 Controparte_1
altresì, che il contributo per il mantenimento di venga posto esclusivamente a carico del Persona_1
Sig. Pt_1
Il P.M., in data 04.12.2024, ha concluso affinché sia dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, disponendo l'affido condiviso del minore, con residenza privilegiata presso la madre, ponendo a carico del padre un congruo assegno di mantenimento e con regolamentazione del diritto di visita secondo il regime ordinario.
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04.11.2020, chiedeva pronunciarsi la cessazione degli Parte_1
effetti civili del matrimonio contratto con in data 08.02.1992 in Vico Equense, nel Controparte_1
corso del quale sono nate tre figlie: (nata a [...] il [...]), OL (nata a Per_3
Piano di Sorrento il 4.10.1993) e (nata a [...] il [...]). Persona_1
A sostegno della domanda allegava che tra i coniugi era intervenuta separazione consensuale omologata dal tribunale di Torre Annunziata con decreto del 3.5.2017, con cui era stato previsto l'obbligo a carico di di versare complessivamente euro 330,00 a titolo di Parte_1
mantenimento delle figlie maggiorenni, e OL, ed euro 340,00 a titolo di mantenimento della Per_3 figlia minore , oltre al 50% delle spese straordinarie;
veniva, poi, disposto l'affidamento Persona_1
condiviso della figlia minore con residenza privilegiata presso la madre, a cui veniva assegnata la casa coniugale in Meta alla via Cristoforo Colombo n. 130 e disciplinato il diritto di visita del padre
(oltre ad altre pattuizioni di carattere accessorio concernenti la cantinola posta al primo piano della casa coniugale e la barca a vela acquistata in costanza di matrimonio in regime di comunione legale).
Deduceva di aver subito un peggioramento delle proprie condizioni economiche, essendo disoccupato, e che le figlie OL e erano diventate economicamente autosufficienti: in Per_3
particolare, precisava che OL aveva trasferito da anni il suo domicilio in Spagna, lavorando presso l'Istituto de Tecnologia Quimica;
che si era trasferita dal 2015 a Londra, lavorando presso Per_3
l'attività commerciale denominata “The End”.
Pertanto, chiedeva di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio e, quanto al mantenimento delle tre figlie, chiedeva di: non prevedere alcun assegno per il mantenimento delle figlie OL e , maggiorenni ed economicamente autosufficienti o, in subordine, una riduzione Per_3
con versamento diretto alle stesse;
prevedere un assegno solo per il mantenimento della figlia minorenne, ridotto rispetto all'epoca della separazione o pari all'importo all'epoca Persona_1
previsto.
Si costituiva la resistente, la quale aderiva alla domanda di divorzio ma si opponeva alle avverse istanze chiedendo, a sua volta, l'assegnazione della casa coniugale per abitarla unitamente alle figlie, minore e maggiorenni, confermando il diritto di visita da parte del padre rispetto alla minore R_
, già stabilito in separazione, nonché confermare il mantenimento a carico del padre in favore
[...]
delle figlie maggiorenni anche con versamento diretto e aumentare ad euro 600,00 il mantenimento per la minore. In particolare, deduceva che la condizione economica dello era molto più florida Pt_1
rispetto a quanto dallo stesso prospettato, disponendo egli degli introiti derivanti dalla gestione di una casa vacanze in Meta e dall'attività di SK (per la quale aveva in passato anche lasciato il lavoro
3 di impiegato di banca); precisava, inoltre, che le figlie, OL e , non erano autosufficienti Per_3
essendo, la prima, impegnata in un mero dottorato di ricerca e la seconda, invece, ancora studentessa iscritta al quarto anno di giurisprudenza.
All'udienza del 22.12.2021 il Presidente, atteso l'esito negativo del tentativo di conciliazione, confermava in via provvisoria i provvedimenti adottati in sede di separazione ad eccezione della disciplina relativa al mantenimento delle figlie;
veniva, infatti, stabilito a carico del ricorrente l'obbligo di versare mensilmente alla resistente, a titolo di mantenimento della figlia minore R_
, la somma mensile di euro 450,00 e, a titolo di mantenimento delle figlie maggiorenni non
[...]
economicamente autosufficienti, la cifra complessiva di euro 280,00 (euro 140,00 a figlia).
Depositate dalle parti memorie in cui si riportavano alle iniziali richieste, assegnati i termini di cui all'art. 183, comma 6 cpc, ammessa e assunta in parte la prova orale, il Collegio pronunciava sentenza n. 29/2023 sul solo status rimettendo la causa sul ruolo per completare l'istruttoria.
Con istanza depositata in data 24.03.2023, parte resistente allegava che, nelle more del giudizio, la figlia minore aveva cominciato a rifiutare il cibo e ad assumere comportamenti Persona_1
autolesionisti, tanto da allarmare la scuola e l'insegnante di basket. Aggiungeva che il padre si era opposto più di una volta a sottoporre la figlia agli accertamenti medici necessari e al sostegno psicologico offerto dallo sportello scolastico;
pertanto, la chiedeva di disporre l'affido CP_1
esclusivo della minore e, in subordine, di ammonire il ricorrente a tenere i comportamenti opportuni per far fronte alle esigenze della ragazza. Infine, chiedeva di modificare l'ordinanza presidenziale, dando atto del diritto in capo all'istante di percepire il 50% degli utili ricavati dall'utilizzo da parte dell'ex coniuge della barca in comproprietà o, in subordine, di disporne la vendita con attribuzione della metà del ricavato.
Con memoria del 11.05.2023 chiedeva il rigetto delle domande di controparte Parte_1
deducendo che la situazione di malessere vissuta dalla figlia era da imputare solo ed esclusivamente al comportamento ossessivo ed oppressivo della madre;
altresì negava qualsiasi elemento di novità circa l'utilizzo della barca a vela tale da chiedere una modifica delle statuizioni adottate.
Il G.I., all'esito dell'udienza del 12.05.2023, ordinava ai Servizi Sociali di Meta di monitorare il rapporto di entrambi i genitori con la figlia minore con l'ausilio di uno psicologo infantile e invitava le parti ad intraprendere un percorso di mediazione e sostegno alla genitorialità.
Nelle more, parte ricorrente deduceva che dal 17.07.2023 la figlia minore si era Persona_1 trasferita volontariamente presso l'abitazione del padre e chiedeva, pertanto, di disporre la collocazione della minore presso di sé.
Depositate dai S.S. incaricati le relazioni sul monitoraggio, veniva disposto l'ascolto della minore per l'udienza del 11.10.2023 e preso atto della volontà della stessa di voler restare con Persona_1
4 il padre, il G.I. con ordinanza del 23.10.2023, confermava l'affido condiviso della figlia e ne disponeva la collocazione prevalente presso il padre, articolando il regime di visita della madre e ponendo a carico di quest'ultima un assegno mensile di mantenimento per la figlia euro 350,00 oltre spese straordinarie al 50%.
Inoltre, essendo emersa una profonda conflittualità tra i genitori (in particolare, nella relazione sulla verifica delle competenze genitoriali delle parti in causa depositata in data 28.09.2023, si evidenziava quanto segue: “emerge tra i due ex coniugi un contesto di elevata conflittualità protratta anche dopo la fine della relazione. La coppia non è riuscita ad elaborare la separazione in maniera funzionale e tale condizione ha ostacolato e tuttora ostacola una buona riorganizzazione dei rapporti in seno al nucleo, indispensabile per il benessere di tutti e in primo luogo della figlia minore. Molto scarso è il livello di collaborazione per quanto riguarda l'aspetto educativo della figlia, pertanto frequentemente emergono circostanze nelle quali i punti di vista risultano diametralmente opposti e tale condizione provoca ostilità tra i due”), si invitavano le parti a proseguire i percorsi di sostegno alla genitorialità nonché un percorso di mediazione familiare, con onere per i S.S. incaricati di depositare, altresì, la relazione sugli accertamenti neuropsichiatrici a cui si era sottoposta la minore.
Veniva, infine, rigettata l'istanza di modifica dei provvedimenti presidenziali relativi ai ricavi percepiti dall'utilizzo della barca in comproprietà, in quanto estranea al procedimento di divorzio e attinente ad una mera pattuizione accessoria concordata in sede di separazione.
Con atto depositato in data 16.11.2023, chiedeva di sospendere gli effetti Controparte_1 dell'ordinanza predetta e ricollocare la minore presso la madre, adducendo che gli Persona_1
impegni lavorativi del padre gli impedivano di vigilare sulla figlia, la quale continuava a manifestare comportamenti autolesionistici e ribelli, uscendo quando voleva e ritornando a tarda notte senza dare notizie di sé; acquisite le relazioni di aggiornamento dei S.S., all'esito dell'udienza del 6.12.2023, con ordinanza depositata in pari data, il giudice rigettava l'istanza di modifica, disponeva il proseguimento del monitoraggio del nucleo familiare.
All'udienza del 29.05.2024, l'istruttore procedeva nuovamente all'ascolto della minore e disponeva il prosieguo del monitoraggio in corso rinviando, altresì, la causa per la precisazione delle conclusioni;
quindi, acquisita la relazione, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza del 13.11.2024, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa acquisizione del parere del PM e assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
Tanto premesso, essendo già intervenuta sentenza sullo status, in ordine ai provvedimenti accessori, il Collegio è chiamato a pronunciarsi sull'affido, collocazione e visite della minore , sul Persona_1 mantenimento di quest'ultima, nonché sulla domanda di mantenimento delle figlie maggiorenni e OL. Per_3
5 Affido, collocazione e visite della minore
Per quanto concerne l'individuazione del regime di affido della minore e la sua collocazione, è opportuno premettere che nel corso del procedimento sono stati disposti specifici accertamenti incaricando i Servizi Sociali di Meta, allo scopo di verificare le effettive capacità genitoriali della coppia ed il rapporto di entrambe le figure di riferimento con . Persona_1
Dalla prima relazione acquisita in data 28.9.2023, è emerso che la minore strumentalizza a proprio vantaggio l'alta conflittualità tra i genitori, dimostrandosi fragile, confusa e poco incline al dialogo, non in grado di riconoscere i ruoli genitoriali;
quanto ai genitori, il padre è apparso come “poco normativo” mentre la madre è apparsa “una donna molto fragile, dai suoi racconti emerge un vissuto matrimoniale sofferto e un forte difficoltà a vivere serenamente il suo ruolo di mamma;
la donna attribuisce categoricamente le sue difficoltà al mancato sostegno del suo ex marito e ai maltrattamenti subiti”.
Dall'analisi della prima relazione sui percorsi è, dunque, emerso uno scarso livello di collaborazione tra i coniugi in merito alla gestione dell'aspetto educativo della figlia e, dunque, un'assenza di comunicazione condizionata “da sentimenti di rabbia e mancanza di stima reciproca”. In detto contesto, la minore ha manifestato, inizialmente, un'elevata conflittualità con la madre Persona_1
ed un forte desiderio di distacco dalla stessa, come si ricava anche dalle dichiarazioni rese dalla medesima all'udienza del 11.10.2023 (cfr. “vivo con papà da un paio di mesi … con mamma non vado d'accordo; non la sopporto;
ogni volta che voglio parlarle lei non mi ascolta e inizia ad urlare
… i litigi con mamma sono proseguiti anche quando mi sono trasferita a casa di papà; quest'estate lei è venuta una volta a casa di papà e abbiamo litigato. Ha anche denunciato papà perché sono andata a vivere a casa sua”).
La situazione di disagio vissuta dalla minore è stata, poi, evidenziata nella relazione neuropsichiatrica infantile - redatta a seguito di accertamenti disposti con il consenso dei genitori della minore in conseguenza degli episodi allegati dalla madre (restrizione dell'introito alimentare e accesso al pronto soccorso avvenuto nel settembre 2023 a seguito di intossicazione per assunzione eccessiva di tachipirina) - nella quale si rappresenta la connessione tra le difficoltà manifestate dalla minore, i problemi di comunicazione tra i genitori e la “scarsa sintonizzazione emotiva che ella percepirebbe nelle relazione con le principali figure familiari”. Ciononostante, la minore, sebbene più volte sollecitata anche in sede di ascolto, non ha inteso partecipare agli ulteriori incontri proposti per individuare un adeguato percorso psicodiagnostico.
Acquisita, poi, relazione presso l'istituto scolastico frequentato dalla minore, è emerso che R_
- la quale usufruisce di un piano formativo personalizzato derivante dall'adesione, su richiesta
[...] di entrambi i genitori, al progetto sperimentale nazionale “studente-atleta di alto livello” in quanto
6 partecipa a competizioni di livello nazionale di pallacanestro - frequenta regolarmente le lezioni, ha effettuato un numero esiguo di assenze (mentre maggiore è il numero di ingressi in ritardo o di uscite anticipate, sebbene tutte giustificate), con un rendimento però poco costante e una condotta sostanzialmente corretta (cfr. relazione del 4.12.2023).
Dunque, a fronte delle criticità emerse è stato disposto il prosieguo del monitoraggio del nucleo familiare e dei percorsi che, però, non hanno consentito di registrare alcun sostanziale miglioramento per entrambi i genitori sotto il profilo della comunicazione, come si può evincere dalla relazione di febbraio 2024 e di aprile 2024.
Disposto nuovamente l'ascolto della minore, all'udienza del 29.05.2024, ha dichiarato Persona_1
di aver ripreso a frequentare la madre e ha, nuovamente, rappresentato di non volersi sottoporre ad alcun percorso di psicoterapia individuale. Acquisite, poi, ulteriori relazioni sui percorsi di sostegno alla genitorialità (essendo stati interrotti quelli di mediazione, visto il rifiuto dello di proseguirli Pt_1
attese le posizioni troppo distanti tra i coniugi, come dal medesimo dichiarato alla suddetta udienza),
i S.S. hanno rappresentato che nonostante i coniugi si siano attenuti alle disposizioni del tribunale in merito ai percorsi genitoriali, “non è possibile riscontrare alcun miglioramento né i termini di riflessione critica sul conflitto né in termini di gestione pratica della minore” evidenziando, pertanto,
l'opportunità che entrambi siano sollecitati ad un esercizio maggiormente responsabile del loro compito genitoriale e in particolare della bigenitorialità.
Dunque, si è in presenza di un nucleo familiare in cui indubbiamente persiste un'elevata conflittualità
- nonostante i vari interventi predisposti a supporto - che necessita di un costante monitoraggio ma, al contempo, a parere del Collegio, ciò non è sufficiente per adottare un provvedimento di affidamento esclusivo della minore, ormai quasi sedicenne. Al riguardo, si evidenzia che la S.C., ha affermato che
“la mera conflittualità esistente tra i coniugi, che spesso connota i procedimenti separatizi, non preclude il ricorso a tale regime preferenziale solo se si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole. Assume invece connotati ostativi alla relativa applicazione ove si esprima in forme atte ad alterare e a porre in pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, e dunque tale da pregiudicare il loro superiore interesse” (Cass. civ., 5108/2012).
Pertanto, nella fattispecie in esame, tenuto conto dell'età della minore - prossima al compimento del sedicesimo atto di età - e di un certo equilibrio raggiunto dalla stessa nell'attuale assetto familiare, si reputa opportuno confermare l'affidamento condiviso pur con un constante monitoraggio da parte dei
S.S., i quali hanno evidenziato come la conflittualità del nucleo familiare - e la strumentalizzazione della stessa da parte della figlia - potrebbero essere arginate mediante l'attivazione di Persona_1 un percorso terapeutico familiare, già sottoposto all'attenzione delle parti anche nel corso del
7 colloquio congiunto avvenuto in data 22 ottobre 2024 presso il Centro della Famiglia della Azienda
Speciale Consortile Penisola Sorrentina.
Quanto, poi, alla collocazione della minore, nel valutare quale sia la soluzione preferibile, occorre tener conto del superiore interesse della stessa e, in particolare, delle sue consuetudini di vita, della prossimità ai luoghi di interesse (scuola, centri sportivi e, più in generale, luoghi dove svolgere attività ricreative), nonché della effettiva e concreta possibilità di trascorrere del tempo con ciascun genitore.
Dagli accertamenti espletati è emerso che la minore, in seguito al trasferimento presso l'abitazione del padre nel luglio 2023, si divide tra la dimora materna e quella paterna;
ha ripreso a frequentare con regolarità la madre, come dalla stessa dichiarato all'udienza del 29.05.2024 (ove ha riferito di recarsi a casa della madre liberamente, regolandosi in base agli impegni scolastici e di sport) e con la quale ha trascorso anche tutto il periodo estivo visti gli impegni di lavoro del padre (come è plausibile che sia, considerato che questi lavora come skipper ed è chiaro che in detto periodo sia stato occupato in modo prevalente nella sua attività lavorativa). D'altra parte, le abitazioni dei genitori non sono distanti e la permanenza nell'una o nell'altra non altera le consuetudini di vita della minore.
Dunque, al fine di garantire alla minore la conservazione di un rapporto significativo con entrambi i genitori e, al contempo, stabilità e continuità con le attuali consuetudini di vita, si reputa opportuno prevedere un collocamento paritetico della minore presso i genitori.
Ne consegue che, salvo diverso accordo tra le parti e tenuto conto delle esigenze scolastiche e ricreative della minore, nonché degli impegni lavorativi dei genitori (la madre lavora come insegnante mentre il padre come skipper), una settimana, trascorrerà con la madre il lunedì, il Persona_1
mercoledì e il giovedì, pernottando presso di lei, mentre starà con il padre il martedì e il fine settimana dal venerdì alla domenica;
la settimana successiva, starà con la madre il lunedì e il Persona_1
martedì, con pernottamento, nonché il finesettimana dal sabato alla domenica sera, mentre starà con il padre dal mercoledì al venerdì con pernottamento.
Durante il periodo estivo, trascorrerà con ciascun genitore quattro settimane, anche non consecutive, da individuare tra i mesi di giugno, luglio e agosto, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno;
durante le festività natalizie, starà con un genitore, ad anni alterni, dal 24 al 31 dicembre e con l'altro dal 1° gennaio al 6 gennaio;
durante le festività pasquali, ad anni alterni, starà con un genitore il giorno di Pasqua e con l'altro il lunedì in Albis.
Infine, considerato che entrambi i genitori necessitano di un supporto costante nell'esercizio del proprio ruolo genitoriale al fine di gestire le intemperanze della figlia, occorre disporre che i Servizi
Sociali di Meta proseguano il monitoraggio del nucleo familiare, relazionando al G.T. di questo
Tribunale ogni 6 mesi per i prossimi 18 mesi, al fine di vigilare sull'osservanza delle disposizioni adottate dal tribunale, sullo stato emotivo della minore e sul suo rapporto con i genitori segnalando
8 immediatamente eventuali criticità dovessero emergere. Invita, altresì, le parti ad intraprendere un percorso terapeutico familiare, come suggerito dalla psicologa del Centro della Famiglia della
Azienda Speciale Consortile Penisola Sorrentina, disponendo che i S.S. di Meta, relazionino semestralmente al G.T. anche in merito a tale profilo.
Assegnazione della casa familiare.
Con riguardo all'assegnazione della casa familiare, in sede di precisazione delle Parte_1 conclusioni ha chiesto anche l'assegnazione dell'immobile adibito a residenza familiare (di sua proprietà).
Noti i principi che governano la materia e, dunque, la necessità di garantire che sia preservato l'habitat domestico dei figli, minori o maggiorenni non autosufficienti economicamente, nella fattispecie in esame, la domanda va disattesa. È pacifico, infatti, che da tempo il ricorrente vive presso altra abitazione dove trascorre parte del suo tempo, ma è altrettanto vero che la stessa Persona_1 continua a frequentare, con altrettanta regolarità (salvo che per una fase iniziale), l'abitazione familiare assegnata alla madre in sede presidenziale a conferma dei provvedimenti della separazione.
Si osserva che, come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, la scelta di far conseguire all'affido condiviso una frequentazione sostanzialmente paritetica del figlio minore con i genitori
(come nella specie) non esclude l'assegnazione della casa familiare e nell'ipotesi in cui s'intenda procedere ad una revoca e conseguente mutamento dell'assegnazione, è necessario indicarne le ragioni in funzione dell'esclusivo interesse del minore. Infatti, non si può ritenere indifferente rispetto allo sviluppo psico fisico del minore l'allontanamento immediato del genitore assegnatario dalla casa familiare, che deve continuare a rimanere l'habitat domestico di elezione del minore stesso (cfr.
Cassazione civile sez. I, 24/02/2023, n. 5738).
Pertanto, nella specie, è evidente che a fronte di una frequentazione sostanzialmente paritetica di entrambi i genitori, l'assegnazione del godimento della casa familiare in capo al padre pregiudicherebbe la minore, modificando il contesto relazionale e sociale all'interno del quale ha vissuto prima dell'inasprirsi del conflitto familiare e nel quale la stessa continua ad essere inserita, dividendosi tra la dimora materna e paterna. Allora, per le ragioni esposte, va confermata l'assegnazione della casa familiare a . Controparte_1
Mantenimento delle figlie.
Si premette che tutta la documentazione relativa ai redditi delle parti e alla condizione economico patrimoniale delle figlie maggiorenni, depositata con la comparsa conclusionale e la memoria di replica di parte resistente, non può essere vagliata in quanto tardivamente allegata.
Ciò detto, in merito al mantenimento della minore considerato che i tempi di Persona_1
permanenza della stessa presso i genitori sono sostanzialmente uguali, si ritiene che nulla debba essere
9 previsto a carico di un genitore e in favore dell'altro, dovendo provvedere ciascuno al mantenimento diretto della figlia.
A carico di ciascun genitore, invece, va posta la metà delle spese straordinarie per la figlia purché previamente concordate, mentre per le sole spese straordinarie obbligatorie (ad es. le spese per tasse scolastiche ed universitarie, per libri di testo, le spese mediche e di degenza per interventi indifferibili presso strutture pubbliche o private convenzionate) sostenute da un genitore devono essere rimborsate per la metà all'altro genitore indipendentemente dal previo accordo.
In base alle tempestive allegazioni delle parti, infatti, deve escludersi che vi sia uno squilibrio tra le posizioni reddituali dei genitori, tale da giustificare la previsione di un assegno nonostante il collocamento paritetico della minore: risulta, infatti, che lavora come insegnante e Controparte_1
abita nella casa familiare di proprietà di il quale, pur avendo allegato di aver subito Parte_1
una contrazione dei redditi dall'epoca della separazione, non ha fornito alcuna prova al riguardo. Parte Anzi, è pacifico che gode degli introiti dell'attività di a cui ha adibito parte della Parte_1 casa nella quale abita e che svolge l'attività di skipper, come pacificamente è emerso nel corso dell'espletamento della prova testimoniale, disponendo in via esclusiva della barca in comproprietà con la e usufruendo di introiti presumibilmente maggiori di quelli dichiarati;
lo stesso dicasi CP_1
per la la quale pur avendo allegato di percepire unicamente lo stipendio di insegnante, non CP_1
ha allegato alcuna documentazione reddituale e ha, altresì, sostenuto di aver sempre provveduto in via esclusiva al pagamento delle tasse universitarie, delle spese di vitto e alloggio delle figlie maggiorenni domiciliate all'estero, nonché delle spese straordinarie relative all'attività sportiva di
. Persona_1
Dunque, è più che plausibile che entrambi i coniugi usufruiscano di introiti di gran lunga superiori rispetto a quelli dichiarati con la conseguenza di dover escludere la sussistenza di uno squilibrio tra i rispettivi redditi. Ne consegue che i genitori dovranno provvedere in via diretta al mantenimento della minore , atteso il collocamento paritario della stessa. Persona_1
Per quanto concerne le figlie maggiorenni, il ricorrente ha allegato che le figlie OL e , Per_3
rispettivamente di anni 31 e 32, sono ormai autosufficienti e che nulla è più dovuto per il loro mantenimento. In particolare, ha dedotto che la prima si è trasferita in Spagna dove lavora presso l'Istituto de tecnologia quimica di Valencia (per poi trasferirsi in Francia) e la seconda in Inghilterra dove è ha lavorato presso l'attività Al contrario, la ha chiesto di confermare CP_2 CP_1
l'obbligo del ricorrente di contribuire al mantenimento delle figlie in quanto non ancora pienamente autosufficienti.
Sul punto, si rammenta che “l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli, secondo le regole degli artt. 147 e 148 cod. civ., non cessa, “ipso facto”, con il raggiungimento della maggiore
10 età da parte di questi ultimi, ma perdura, immutato, finché il genitore interessato alla declaratoria della cessazione dell'obbligo stesso non dia la prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero che il mancato svolgimento di un'attività economica dipende da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato dello stesso” (Cass. civ., sent. n. 19589 del 26-9-2011; conf.
Cass. civ., ord. n. 21752 del 15-7/9-10-2020).
Ebbene, applicando detti principi alla fattispecie in esame, la domanda della non può trovare CP_1
accoglimento.
In primo luogo, si evidenzia che sin all'udienza presidenziale la ha confermato che la figlia CP_1
OL ha svolto un dottorato retribuito all'estero mentre la sorella ha lavorato anch'ella Per_3 all'estero, e pur avendo allegato che la retribuzione di entrambe non è sufficiente per provvedere in piena autonomia al rispettivo sostentamento, nulla ha documentato circa i redditi percepiti dalle figlie.
Inoltre, nel corso dell'istruttoria orale è stato confermato da tutti i testi escussi che le figlie maggiori hanno vissuto per un lungo periodo all'estero e hanno ivi lavorato.
Dunque, si tratta di figlie ormai più che trentenni ed è evidente come, avendo vissuto per anni all'estero, abbiano anche provveduto in autonomia al proprio sostentamento.
In detto contesto, è del tutto irrilevante che la figlia , in data 11.09.2023, si sia licenziata per Per_3 riprendere gli studi presso l'università telematica Pegaso, come allegato dalla resistente in comparsa conclusionale;
a parte la tardività della allegazione che certamente non consente di tener conto della documentazione depositata con la comparsa, è incontestato che la figlia vive in Thailandia dove lavora il fidanzato, con il quale deve presumersi che conviva, per cui del tutto irrilevante è la circostanza allegata in comparsa nella quale si legge che “al termine della laurea farà ritorno a casa della madre. Quindi nessun trasferimento da anni. Oggi ha terminato tutti gli esami e ha fissato la tesi per la sessione straordinaria che termina a febbraio prossimo”.
Quanto alla figlia OL, in assenza di contrarie allegazioni, deve ritenersi che la stessa - impegnata in ambito universitario nello svolgimento di dottorati di ricerca retribuiti - sia ormai inserita nel mondo del lavoro, svolgendo attività conformi al profilo professionale acquisito.
In definitiva, il Collegio ritiene che nulla vada disposto a carico di a titolo di Parte_1
mantenimento delle figlie OL e , maggiorenni ed economicamente autosufficienti. Per_3
Regolamentazione delle spese di lite.
Le spese di lite atteso l'esito complessivo del giudizio e la natura della controversia, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di divorzio avanzata da nei Parte_1
confronti di , così provvede: Controparte_1
11 1) affida la figlia minore congiuntamente a entrambi i genitori con collocazione Persona_1
paritetica presso gli stessi;
2) dispone che la minore salvo diverso accordo tra le parti e tenuto conto delle Persona_1
esigenze scolastiche e ricreative della stessa nonché degli impegni lavorativi dei genitori, trascorrerà:
- con la madre il lunedì, il mercoledì e il giovedì, pernottando presso di lei, mentre starà con il padre il martedì e il fine settimana dal venerdì alla domenica, con pernottamento. La settimana successiva, starà con la madre il lunedì e il martedì, con pernottamento, nonché il Persona_1
finesettimana dal sabato alla domenica sera, mentre starà con il padre dal mercoledì al venerdì con pernottamento;
- durante il periodo estivo, trascorrerà con ciascun genitore quattro settimane, anche non consecutive, da individuare tra i mesi di giugno, luglio e agosto, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno;
- durante le festività natalizie, starà con un genitore, ad anni alterni, dal 24 al 31 dicembre e con l'altro dal 1° gennaio al 6 gennaio;
durante le festività pasquali, ad anni alterni, starà con un genitore il giorno di Pasqua e con l'altro il lunedì in Albis;
3) dispone che i Servizi Sociali di Meta proseguano il monitoraggio del nucleo familiare, relazionando al G.T. di questo Tribunale ogni 6 mesi per i prossimi 18 mesi, al fine di vigilare sull'osservanza delle disposizioni adottate dal tribunale, sullo stato emotivo della minore e sul suo rapporto con i genitori segnalando immediatamente eventuali criticità dovessero emergere, invitando altresì le parti ad intraprendere un percorso terapeutico familiare;
4) dispone che ciascun genitore provveda al mantenimento diretto della figlia attesi i pari tempi di permanenza della minore presso ciascuno;
5) pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di contribuire nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie relative alla figlia minore;
Persona_1
6) assegna la casa coniugale sita in Meta alla via Cristoforo Colombo n.130 a;
Controparte_1
7) rigetta la domanda di assegno di mantenimento per le figlie e OL, maggiorenni ed Per_3
economicamente autosufficienti;
8) dispone a cura della Cancelleria la trasmissione degli atti al G.T. per la vigilanza ai sensi dell'art. 337 c.c. e la comunicazione della presente sentenza ai S.S. del CP_3
9) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 25.02.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Anna Coletti dott.ssa Marianna Lopiano
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