Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 03/03/2025, n. 214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 214 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4434/2024 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Relatore ed estensore
Dott. Eugenio Bolondi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4434/2024 v.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GUIDETTI PAOLO, Parte_1 C.F._1
con domicilio eletto presso il difensore e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GUIDETTI Controparte_1 C.F._2
PAOLO, con domicilio eletto presso il difensore
RICORRENTI
avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto
FATTO
Premesso che:
- quanto alla separazione, alle seguenti condizioni:
“1) La sig.ra ed il sig. continueranno ad abitare Parte_1 Controparte_1
provvisoriamente nella casa familiare sita in CA di MO (Mo), Via Resistenza n. 63
suddividendosi in parti eguali le spese e le utenze domestiche. Il sig dichiara Controparte_1
fin d'ora che tutti i beni, gli arredi e le suppellettili che la compongono sono di esclusiva proprietà della sig.r Parte_1
Il sig. si impegna e si obbliga a trasferirsi altrove prelevando i propri e soli Controparte_1
effetti personali e si impegna a trasferire anche la propria residenza anagrafica contestualmente il giorno della stipula del rogito di compravendita di cui si tratterà in seguito.
2) Le parti dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti e pertanto dichiarano fin d'ora di non aver a pretendere, l'una nei confronti dell'altra di un assegno di mantenimento.
3) Le parti danno atto di essere comproprietarie in parti eguali dell'immobile acquistato, in data
5.5.2005, con atto pubblico a ministero Notaio dott. rep. 105431, sito in Persona_1
CA di MO (Mo), Via Resistenza n. 63 e censito NCEU di detto Comune al Foglio
12, Particella 351, sub 18, cat. a/2, cl. 2, vani 6, R.C. 480,30 € e la relativa pertinenza censita al
Foglio 12, Particella 351, sub. 14, cat. c/6 , 14 mq, R.C. 38,32 € oltre le parti comuni.
Premesso quanto sopra i coniugi, a regolamentazione dei loro rapporti attivi e passivi,
stabiliscono e pattuiscono che il sig. si impegna ed obbliga a vendere alla Controparte_1
sig.ra che si impegna ed obbliga ad acquistare, il 50% di piena proprietà Parte_1
dell'immobile precedentemente descritto, con le relative pertinenze e quote comuni per il prezzo tra loro convenuto di € 75.000,00 (settanta cinque mila euro). La sig.ra riconosce di piena proprietà del sig l'immobile sito Parte_1 Controparte_1
in Romania, Borsa, Str. Capra Neagră n. 14/A, a lui solo intestato e mai caduto in comunione tra loro.
La sig.r si impegna e si obbliga a prelevare dall'immobile sito in Romania, Borsa, Parte_1
Str. Capra Neagră n. 14/A i propri e soli effetti personali, in accordo ed in presenza del sig.
. Controparte_1
Le parti si impegnano ad effettuare il rogito di compravendita entro 14 mesi dalla data di deposito del presente ricorso, salvo prorogare detto termine in accordo tra loro.
Avvenuta la stipula del rogito di compravendita, il sig contestualmente alla Controparte_1
stipula, si impegna a lasciare la casa familiare.
Quanto a detto trasferimento, le parti, dichiarano che sarà effettuato senza spirito di liberalità,
rientrando nella regolamentazione dei rapporti patrimoniali attivi e passivi tra coniugi all'atto dello scioglimento della comunione legale tra loro. Detto trasferimento sarà pertanto esente da imposte di registro, ipotecarie, catastali e di bolli e anche dalla tassa dovuta all'Archivio Notarile
ai sensi dell'art. 19 L. n. 74/87, e della sentenza Corte Costituzionale n. 154/19996, e della sentenza della Corte di Cassazione, sez. Tributaria Civile, 14 gennaio – 17 febbraio 2016, n.
3110, ed in conformità alla circolare dell'Agenzia delle Entrate n.49/E del 16.3.2000, nonché
della nota del Ministero della Giustizia, Ufficio Centrale degli Archivi Notarili, del 12.4.2006,
protocollo n. 249, posizione n.1162.
Anche l'Agenzia delle Entrate, con propria circolare n.2/E emessa il 21.2.2014, ha confermato a far tempo dal 1° gennaio 2014 l'esenzione di qualsiasi imposta per gli atti di trasferimento di diritti reali immobiliari, posti in essere dai coniugi in sede di separazione e/o divorzio.
Le quote di cui sopra verranno cedute nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.
Le spese di rogito per addivenire all'atto di compravendita saranno a carico della sig.r Pt_1
Part
mentre le spese del geometr incaricato di redigere Ape saranno
[...] Persona_2
a carico delle parti per pari quote. 4) Stipulato il rogito di compravendita, le parti dichiarano di aver così sciolto la comunione tra loro e la sig.r riconosce al sig la piena proprietà dell'immobile Parte_1 Controparte_1
sito in Romania, Borsa, Str. Capra Neagră n. 14/A.
5) Le parti danno atto che per l'acquisto dell'immobile descritto alla condizione n. 3), hanno contratto mutuo ipotecario concesso loro d e danno atto inoltre che, in Controparte_2
data 14 ottobre 2024, hanno estinto anticipatamente il mutuo saldando le quote rimanenti.
6) Il sig riconosce alla sig.r la proprietà dell'autovettura marca Controparte_1 Parte_1
Peugeot targata FS094XN. La sig.ra riconosce al sig. la Parte_1 Controparte_1
proprietà dell'autovettura marca Volkswagen targata FH964NL.
7) Le spese legali saranno a carico delle parti per pari quote”.
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.p.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
-La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
-Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico. - Quanto, infine alla domanda di divorzio, la causa deve essere rimessa in istruttoria, essendo necessario il decorso del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione ex art. 3, co. 2, n. 2) lett. b) legge div.;
P.Q.M.
Il Tribunale di MO in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e ogni diversa domanda, deduzione ed Parte_1 Controparte_1
eccezione disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nata in [...] il Parte_1
27/08/1968 e ato in ROMANIA il 08/04/1966. Controparte_1
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di CASTELVETRO DI MODENA (MO)
di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune (Anno 2016, atto n.7, Parte II serie C).
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà
passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
5. provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio per l'emissione della sentenza di divorzio congiunto.
Così deciso in MO, nella camera di consiglio del 11/02/2025.
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale