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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 28/10/2025, n. 5032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5032 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. AB SI AG, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 281 quinquies, secondo comma, c.p.c. nella causa R.G. n. 6080/2022 promossa da in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Noventa Marco;
-ATTRICE- contro in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1 difesa dagli avv.ti Neroni Daniele e Farina Busetto Gian Franco;
-CONVENUTA-
e con la chiamata in causa di in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, contumace;
-TERZA CHIAMATA-
e di in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_3 dagli avv.ti Giadrossi Alessandro e Beltram Boris, rispetto alla quale è stata dichiarata l'estromissione, a spese di lite compensate, con ordinanza resa all'udienza del 10.5.2023;
-TERZA CHIAMATA-
e di in persona del legale rappresentante pro tempore, contumace;
Controparte_4
-TERZA CHIAMATA-
e di in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Controparte_5
1 avv.ti ES IA e OP NC RG;
-TERZA CHIAMATA-
e di in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_6 difesa dall'avv. Corso Ermanno;
-TERZA CHIAMATA-
e con l'ulteriore chiamata in causa di in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_7 rappresentata e difesa dall'avv. Tognon Jacopo;
-TERZA CHIAMATA-
Oggetto: subappalti.
Il procuratore di parte attrice ha concluso:
“Alla luce dell'accordo transattivo raggiunto in corso di causa sulle posizioni relative alle opere eseguite a IE (del quale si è dato atto all'udienza del 10 maggio 2023), il presente giudizio verte sui soli danni afferenti al cantiere “P HOUSE 3 Bologna”.
Di conseguenza, la portata e l'estensione delle conclusioni di merito sotto riportate è stata ridotta rispetto a quelle iniziali, avendo escluso le domande relative ai cantieri di IE.
Pertanto, in ottemperanza all'ordinanza del 14 gennaio 2025, precisa le Parte_1 proprie conclusioni, nel merito, nel seguente modo:
NEL MERITO:
- accertato e dichiarato l'inadempimento di nei confronti di Controparte_1 Parte_1 per i fatti descritti in narrativa e relativi al cantiere “P HOUSE 3 Bologna”, condannarsi
[...] [...] alla corresponsione sia delle penali da ritardo di cui al contratto di subappalto Controparte_1 denominato “P HOUSE 3 Bologna” per cui è causa, per l'importo di Euro 108.000,00, ovvero nella diversa entità accertata a seguito di istruttoria, sia al risarcimento dei danni subiti da
[...]
per tutte le causali descritte in narrativa con riferimento al contratto di subappalto Parte_1 del cantiere “P HOUSE 3 Bologna” per cui è causa, da liquidarsi nella somma di Euro
185.919,54, o nella diversa somma che risulterà in seguito ad istruttoria di causa, se del caso determinata anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria.
IN VIA SUBORDINATA:
- nella denegata ipotesi in cui l'intestato Tribunale ravvisasse che vantasse Controparte_1 eventuali crediti verso accertarsi e dichiararsi la compensazione tra tali poste Parte_1 con il controcredito risarcitorio di siccome sarà determinato a seguito di Parte_1
2 istruttoria di causa e per tutte le causali indicate in narrativa.
IN OGNI CASO:
- con vittoria di spese di lite, compensi ed accessori di legge.
Il procuratore di parte attrice precisa le proprie conclusioni, in via istruttoria, come da memoria ex art. 183, comma sesto, n. 2, c.p.c., che di seguito si trascrivono […]”.
Il procuratore di parte convenuta ha concluso:
“contrariis rejectis, previi ogni accertamento e/o declaratoria del caso,
IN VIA PRELIMINARE
emettersi ordinanza ingiunzione di pagamento provvisoriamente esecutiva ex art. 186 ter c.p.c. per l'importo di Euro 376.274,67 portato dalle fatture di cui al doc. 04 FR, oltre interessi moratori vertendosi in tema di transazioni commerciali;
IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO
disattendere e respingere le domande tutte formulate dall'attore perché infondate in fatto ed in diritto;
in via subordinata, accertato l'ammontare manifestamente eccessivo della penale di cui alla clausola del contratto richiamata da ridursi la stessa ad equità ex art. 1384 Parte_1
c.c. e conseguentemente rideterminarsi l'eventuale credito attoreo;
IN VIA RICONVENZIONALE
condannare l'attore a pagare ad la somma Euro 376.274,67 relativamente Controparte_1 al cantiere di Bologna oltre al pagamento di Euro 25.181,25 quale corrispettivo per l'attività di direzione lavori presso il cantiere di Bologna, il tutto oltre interessi moratori vertendosi in tema di transazioni commerciali.
in relazione alla domanda riconvenzionale per danni svolta da nei confronti di CP_5 [...]
e subordinatamente alla reiezione delle difese svolte nei confronti di Controparte_1 CP_5 stessa, accertata la responsabilità di merito alla causazione degli stessi, Controparte_8 dichiararla tenuta a manlevare da ogni pretesa di Controparte_1 CP_5 condannando a rifondere a quanto questi sarà Parte_1 Controparte_1 eventualmente tenuta a corrispondere a Controparte_5
NEI CONFRONTI D CHIAMATA IN CAUSA CP_9 Controparte_5
e subordinatamente alla reiezione delle difese svolte nei confronti di Parte_1 accertato l'inadempimento della stessa in relazione ai lavori subappaltati ed all'accertata responsabilità di quest'ultima, dichiararla tenuta a manlevare FR da ogni pretesa attorea condannando a rifondere a quanto questa sarà eventualmente Controparte_5 Controparte_1 tenuta a corrispondere all'attrice;
3 disattendere e respingere le domande tutte formulate da nei confronti di Controparte_5 [...] perché infondate in fatto ed in diritto;
Controparte_1
IN VIA ISTRUTTORIA
si insiste per l'accoglimento delle proprie istanze istruttorie così come precisate con memorie ex art. 183, 6° comma n. 2 c.p.c. ed ex art. 183, 6° comma n. 3 c.p.c. depositate rispettivamente il
10.04.2024 e 30.04.2024”.
Il procuratore di ha concluso: CP_5
“La difesa della società si riporta integralmente a quanto esposto nei propri scritti Controparte_5 difensivi depositati e, richiamato tutto quanto eccepito e replicato alle difese avversarie, precisa le proprie conclusioni come indicato nella I memoria ex art. 183, co.6, c.p.c. che per comodità vengono qui integralmente ritrascritte.
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contraris rejectis,
IN VIA PREGIUDIZIALE: vista la litispendenza della causa rubricata al n.4318/2022 avanti il
Tribunale di Padova tra ed con terze chiamate Controparte_5 CP_1 [...]
e prendere ogni più opportuno provvedimento per Controparte_10 Controparte_7 evitare il contrasto di giudicati;
NEL MERITO
IN VIA PRINCIPALE:
-rigettare le domande tutte formulate da in quanto infondate e, comunque, non Controparte_1 provate, per i motivi meglio tutti esposti in narrativa;
-accertare e dichiarare, occorrendo, l'esistenza del credito di nei confronti di CP_5 [...]
in persona del legale rappresentante p.t, per i titoli e le causali di cui alla Controparte_1 narrativa e, per l'effetto condannare la stessa a corrispondere a la somma di € CP_5
174.391,58= o la diversa maggiore o minore somma per la quale si dovessero ritenere sussistenti i presupposti di legge.
IN VIA SUBORDINATA: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande avversarie in punto di risarcimento dei danni causati alla committente principale e ribaltati alle subappaltatrici, condannare la , in persona del legale rappresentata p.t., a Controparte_11 garantire e manlevare da ogni e qualsiasi responsabilità conseguente nei termini delle CP_5 polizze n. 079.014.0000606920 e n. 079.014.0000910444 stipulate.
IN VIA UGUALMENTE SUBORDINATA: nella denegata e non creduta ipotesi in cui la domanda di venga accolta, accertato comunque il credito vantato da nella Controparte_1 CP_5 somma di € 174.391,58= o di quella diversa che risulterà dall'istruttoria, porre in compensazione giudiziale le somme eventualmente dovute a con quelle dovute a CP_1 CP_5
4 IN VIA RICONVENZIONALE
✓accertato che il ritardo nella realizzazione delle opere propedeutiche a quelle di competenza di
è imputabile a e/o a ed accertato che le opere CP_5 Controparte_1 Parte_1 realizzate a regola d'arte da sono state danneggiate a causa dell'incuria e della CP_5 negligenza di e/o di nella conduzione del cantiere per cui è Controparte_1 Parte_1 causa,
✓condannare e/o anche in solido tra loro, al pagamento in Controparte_1 Parte_1
favore di della somma di € 315.818,33 o di quella diversa che risulterà CP_5 dall'istruttoria”.
Dichiara, inoltre, di non accettare il contraddittorio in ordine a domande o eccezioni nuove formulate dalle difese avversarie.
IN VIA ISTRUTTORIA
Si insiste per la rimessione della presente causa in istruttoria con ammissione di tutte le prove indicate nella seconda memoria ex art. 183, co 6 c.p.c. – che per comodità di seguito si trascrivono
- e ci si oppone a quelle ex adverso richieste per tutti i motivi indicati nella terza memoria ex art.
183, co.6 c.p.c. […]”.
Il procuratore di ha concluso: Controparte_7
“La società terza chiamata richiamandosi integralmente al contenuto Controparte_7 dei precedenti scritti difensivi nonché ribadendo tutte le opposizioni, eccezioni e domande svolte a verbale, rifiutato il contraddittorio su fatti e domande nuove delle controparti, così conclude:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Venezia in funzione di Giudice Unico:
In via pregiudiziale:
- vista la pendenza della causa civile R.G. n. 4318/2022 avanti il Tribunale di Padova – Giudice
Dott.ssa Elisa Rubbis, avente stesse parti e stesso oggetto, dichiararsi con ordinanza la litispendenza ex art. 39 c.p.c. per i motivi di cui in narrativa, con ogni consequenziale declaratoria anche in punto di cancellazione della causa dal ruolo;
- dichiarare la decadenza e completa nullità della chiamata del terzo per modifica sostanziale della domanda e mutatio libelli con ogni consequenziale statuizione.
In via preliminare:
- dichiarare l'inoperatività delle polizze n. 079.035.0000906919 e n. 079.014.0000910444 (poi sostituita dalla polizza n. 079.035.0000906920) per mancata copertura assicurativa con ogni consequenziale declaratoria.
Nel merito in via principale: rigettare le domande attoree e la domanda di manleva della società terza chiamata Controparte_5
5 in quanto inammissibili e infondate sia in fatto che in diritto e non provate per i motivi esposti in narrativa.
Nel merito in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande attoree e della domanda di manleva della società convenuta, ridurre l'importo dovuto nei limiti di quanto sarà provato nel corso del giudizio o nella misura che sarà ritenuta di giustizia nei limiti del massimale
e comunque tenuto conto dei sottolimiti e delle franchigie ivi previste.
In via istruttoria:
ammettere le istanze istruttorie formulate dalla società terza chiamata nella propria CP_5 memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. e, in particolare, prova testimoniale limitatamente ai capitoli da 9 a 36 e C.T.U. tecnica tenendo conto del quesito come proposto dalla stessa , CP_5 opponendosi all'ammissione di tutte ulteriori istanze istruttorie formulate da tutte le parti nel presente procedimento;
dichiarare l'inammissibilità e la tardività della documentazione depositata da parte della società convenuta con memoria ex art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c. (doc. 82-83); Controparte_1
dichiarare l'inammissibilità del capitolo di prova contraria diretta formulato dalla società convenuta nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c. (cap. 2) in Controparte_1 quanto generico, inconferente e indeterminato nell'individuazione dell'azione e dal punto di vista spazio-temporale.
In ogni caso: con vittoria di spese e onorari di causa”.
Le altre parti del giudizio non si sono presentate in sede di precisazione delle conclusioni e discussione, comunque prendendosi atto della loro posizione in motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte attrice ha concluso con la società convenuta un contratto di subappalto in data 16.7.2020 avente ad oggetto la realizzazione degli impianti elettrici e meccanici e speciali, comprensiva della relativa progettazione preliminare ed esecutiva, con riferimento all'immobile “Studentato P-House
3” di Bologna.
Si tratta di un complesso immobiliare, secondo le informazioni fornite nel contratto (doc. 5 att.), costituito da 50 unità immobiliari per una superficie utile di complessivi mq 2.766,87 ed una superficie lorda vendibile di mq 4.502,93.
A sua volta, parte attrice aveva ricevuto l'appalto dalla società Ce.R.V.E.T. s.r.l., la quale, in qualità di general contractor, aveva, in precedenza, a sua volta, concluso contratto di appalto con la società
committente, proprietaria dell'area edificabile, con riferimento a tutte le prestazioni che Parte_2
6 fossero a qualsiasi titolo necessarie per l'edificazione del complesso immobiliare in esame (così è riportato nelle premesse del contratto del 16.7.2020 sopra menzionato).
Parte attrice ha agito, in via risarcitoria, anche con riferimento a penali per ritardo previste in contratto, avverso la convenuta in ordine anche a due diversi cantieri presso IE.
Parte convenuta ha chiesto ed ottenuto l'autorizzazione a chiamare in causa le cinque società a loro volte subappaltatrici, in epigrafe indicate, con riferimento ai tre cantieri, ovvero le società (segue estratto di pag. 13 della comparsa di costituzione):
- (C.F. ), con sede in 20127 Controparte_2 P.IVA_1
Milano Via
- Venini 37
- (C.F. ) con sede in 34147 IE Via Flavia n. 130 Controparte_3 P.IVA_2
- (C.F. ), con sede in Viale del Lavoro, 2F int. 2 , 35010 Controparte_4 P.IVA_3
Peraga di
- IG (PD)
- (C.F. ) con sede in 41122 Modena, Via Malavolti, n. 7 Controparte_5 P.IVA_4
- NALDI IMPIANTI s.r.l. (C.F. ), con sede in 40024 Castel S. Pietro Terme P.IVA_5
(BO), Via Viara, n. 2100/b”.
ha chiesto e ottenuto di chiamare in causa la propria compagnia di assicurazione, CP_5 [...]
la quale si è costituita in giudizio. Controparte_7
La società costituitasi, è stata estromessa dal processo, a spese di lite Controparte_3 compensate, con ordinanza resa all'udienza del 10.5.2023, la quale ha dichiarato, “manifestando in termini assoluti, oggettivi, inequivoci e incontrovertibili che la questione non sia più discutibile in questa sede (Cass. n. 14223/2017, Cass. n. 20608/2016, S.U. 20449/2014)”, la cessazione della materia del contendere.
Tale decisione è endopro-cessualmente irrevocabile e tanto si riporta, in motivazione, per completezza.
Le società nonostante la rituale notifica (v. deposito delle PEC, ad opera di parte CP_12 convenuta, in data 17.2.2023), sono rimaste contumaci nel corso del processo.
Parte convenuta, però, sin dalla prima memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. (poi, il concetto è stato ribadito, pure, nella comparsa conclusionale), ha riferito che devono “considerarsi Co abbandonate le chiamate in causa svolte da verso Controparte_2
e .
[...] Controparte_4
Il Giudice prende atto della rinuncia e dispone l'estromissione delle due società, nulla prevedendo sulle spese, non essendosi costituite.
7 Per quanto riguarda, invece, la terza chiamata società val bene evidenziare che a quest'ultima CP_6 venivano affidati, in subappalto, a catena, ad opera della convenuta, i lavori inerenti gli impianti elettrici, con riferimento al cantiere di Bologna.
La società terza chiamata, costituitasi, in un primo momento, contestando ogni addebito in manleva della convenuta, ebbe a riferire, con la seconda memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c., di aver trovato un accordo con la convenuta medesima, con conseguente richiesta di dichiarazione di cessazione della materia del contendere a spese di lite compensate in riferimento alla sua posizione.
Parte convenuta, a pag. 4 della comparsa conclusionale, riferisce di aver rinunciato alla domanda avverso la società di fatto, aderendo alla richiesta di cessazione della materia del contendere CP_6
e di estromissione dalla stessa formulata.
Va, quindi, dichiarata, con riferimento alla posizione della società la cessazione della materia CP_6 del contendere, a spese di lite compensate, con conseguente estromissione della società terza chiamata dal processo.
Tali premesse sono state anteposte per agevolare la motivazione e non distogliere, quindi,
l'attenzione del Lettore, da quello che è il residuo oggetto del contendere, ovvero il cantiere, sopra menzionato, di Bologna.
Nell'ottica dello svolgimento del processo, si fa presente che tutte le parti del processo hanno avuto possibilità di depositare le memorie ex art. 183 sesto comma c.p.c. (rito ante Riforma c.d. Cartabia)
Orbene, si considerino le varie domande tra le parti che vanno ad intrecciarsi tra di loro.
La prima domanda di parte attrice, rivolta contro la convenuta, è la seguente: “- accertato e dichiarato l'inadempimento di nei confronti di per i fatti Controparte_1 Parte_1 descritti in narrativa e relativi al cantiere “P HOUSE 3 Bologna”, condannarsi Controparte_1 alla corresponsione sia delle penali da ritardo di cui al contratto di subappalto denominato
[...]
“P HOUSE 3 Bologna” per cui è causa, per l'importo di Euro 108.000,00, ovvero nella diversa entità accertata a seguito di istruttoria, sia al risarcimento dei danni subiti da Parte_1 per tutte le causali descritte in narrativa con riferimento al contratto di subappalto del cantiere “P
HOUSE 3 Bologna” per cui è causa, da liquidarsi nella somma di Euro 185.919,54, o nella diversa somma che risulterà in seguito ad istruttoria di causa, se del caso determinata anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria”.
Sono, quindi, due le poste economiche richieste.
In primo luogo, viene richiesta la somma di € 108.000,00 a titolo di corresponsione “delle penali da ritardo di cui al contratto di subappalto denominato “P HOUSE 3 Bologna” per cui è causa”.
In particolare, parte attrice fa valere l'art.
2.5.6 del contratto per il cantiere “P HOUSE 3 Bologna”
(doc. 5, att.), vantando, così, un credito, a titolo di penale, di € 3.000,00 al giorno di ritardo, fino ad
8 un massimo del 10% del valore del subappalto, con prezzo pari ad € 1.080.000,00, tenendo conto come giorno ultimo per eseguire i lavori la data del 21.5.2021.
Parte attrice rimarca come la società Ce.R.V.E.T. abbia richiesto lo stesso importo all'attrice medesima, come da fattura del 35/E del 10.4.2024 depositata con la seconda memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c., depositata in data 10.4.2024, alle ore 17:34.
La società attrice riferisce di come avrebbe, reiteratamente, inviato missive alla convenuta a causa della sua inerzia e del malfunzionamento degli impianti.
Vi sarebbero, poi, il prospetto della Direzione dei Lavori, a cura dell'ing. e il Persona_1 certificato di pre-collaudo del collaudatore, ing. (docc. 15, datato 12.5.2022, e 16, Persona_2 cit., datato 11.5.2022), incaricati dalla committente originaria che censurerebbero le Parte_2 non conformità riscontrate in impianti, scarichi e sigillatura piatti doccia.
Le censure della committente, società , poi, sarebbero sfociate nella dichiarazione di Pt_2 risoluzione del contratto di appalto a monte, tra la società suddetta ed il general contractor (doc. 14 att.), in data 30.3.2022.
Parte attrice chiede, come visto, pure l'importo di € 185.919,54.
Tale importo sarebbe dato dalla sommatoria così descritta, da ultimo, nella comparsa conclusionale di parte: “Circa la quantificazione dei danni subiti dall'odierna deducente, ha Parte_1 fornito prova documentale di aver subito i seguenti danni:
costi di sanificazione per Euro 1.040,21. I.V.A. inclusa, poi addebitati a Controparte_1 mediante documentazione contabile (doc. 21);
costi per lavori di ripristino per Euro 48.856,00, poi addebitati a mediante Controparte_1 documentazione contabile (doc. 21, cit.);
spese per controlli degli scarichi per Euro 4.270,00, IVA inclusa, (docc. 18, 19 e 21, cit.). Per un subtotale parziale di Euro 54.166,21.
In ragione della revoca dell'appalto in capo a Ce.R.V.ET. S.r.l. da parte della committente originaria il general contractor ha subito le seguenti decurtazioni sul corrispettivo di Parte_2 appalto che sono state a propria volta addebitate su (doc. 20, cit.), e che si Parte_1 compongono in questo modo:
Euro 54.540,00 per spese per i collaudi svolti da Tecnocontrolli S.r.l. (doc. 15, cit.);
Euro 460,00 rimborso per rottura della centralina antincendio (doc. 15, cit.);
Euro 37.374,32 per detrazioni sugli impianti non conformi (doc. 16, cit.);
Euro 13.508,79, per detrazioni sugli scarichi non conformi (doc. 16, cit.);
Euro 14.856,50 per lavori in economia addebitati per sigillatura dei piatti doccia (doc. 16, cit.);
9 Euro 2.971,30 per acquisto di materiali vari (doc. 16, cit.).
Per un subtotale parziale di Euro 123.710,91”.
Parte convenuta contesta, sotto vari profili, i danni il cui risarcimento viene richiesto, pure chiedendo, in caso, la riduzione della penale, in quanto di ammontare eccessivo.
La domanda riconvenzionale verrà considerata dopo.
Le domande avverso parte convenuta vanno rigettate.
Per quanto riguarda il ritardo, come fatto rilevare anche da , incaricata di eseguire gli CP_5 impianti meccanici, e dalla sua assicurazione, riguardano una situazione generalizzata, imputabile, in primo luogo, proprio al general contractor.
Infatti, alla convenuta è stata affidata soltanto la progettazione ed esecuzione della c.d. impiantistica.
Parte convenuta si è sempre difesa sostenendo come gran parte dei vizi contestati dalla committente riguardino la parte edilizia, non di sua competenza, nonché facendo notare come la lavorazione degli impianti presupponga la previa esecuzione della parte edilizia.
Orbene, nonostante questa obiezione, non sono emersi elementi di giudizio che facessero intendere come la convenuta fosse posta nella condizione di poter eseguire la sua opera per tempo.
D'altronde, nello stesso verbale di pre-collaudo, prodotto anche dalla società attrice, si fa riferimento a gravi mancanze del general contractor che non avrebbe ottemperato alla richiesta di programmazione ed esecuzione dei collaudi e che avrebbe posto consentito la pavimentazione e le finiture in contrasto le disposizioni del direttore dei lavori.
Parimenti, la direttrice dei lavori, ing. , ragiona di un cantiere per lunghi periodi in Persona_1 assenza di idonee figure preposte alla sua conduzione e quindi senza un coordinamento generale dei lavori da parte dell'appaltatrice.
Si noti che mai parte attrice ha prodotto i contratti tra essa e Ce.R.V.E.T. nonché tra quest'ultima e
Parte_2
In tale contesto, le prove orali richieste sarebbero state superflue ai fini di colmare in modo adeguato e preciso le incertezze della posizione difensiva attorea.
Per quanto riguarda un'eventuale c.t.u., la stessa non avrebbe potuto svolgere ex post un accertamento sui profili diacronici dell'esecuzione dei lavori.
Insomma, la penale, al più, forfettizza il quantum del risarcimento ma non esclude l'accertamento dell'an della responsabilità per ritardo.
Per quanto riguarda l'altra voce di danno, la stessa è parimenti non sussistente.
Per quanto riguarda l'ammontare che Ce.R.V.E.T. “ribalta” (per usare un'espressione che ricorre spesso negli atti processuali) su parte attrice, è veramente eloquente che l'importo sia stato fatturato
10 lo stesso giorno del deposito della seconda memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c..
E' pacifico in causa, e d'altronde lo riferisce financo parte attrice nell'incipit del suo atto di citazione, che è società partecipata al 100% da Ce.R.V.E.T. S.r.l. ed ha il Parte_1 medesimo amministratore unico nella persona del signor ”. Controparte_13
Mai l'attrice pone in dubbio le somme pretese dell'altra società, sebbene si tratti di centinaia di migliaia di euro, come visto.
Inoltre, si noti che si tratterebbero di somme che decurta dal prezzo in favore di Parte_2
Ce.R.V.E.T., senza che quest'ultima neppure chieda chiarimenti.
Ancora, ed in via dirimente, non vi sono prove degli esborsi che la committente avrebbe effettuato, non emergendo, in causa, che potesse procedere in autonomia (si ragiona dei docc. 15 e 16 di spese e rimborsi).
Parte convenuta, senza ricevere contestazioni di sorta, si è doluta che i verbali citati siano stati posti a conoscenza di essa soltanto con la disclosure dell'atto di citazione e dei suoi allegati (“La documentazione prodotta da controparte sub doc. 14-15-16 non è mai stata scambiata, se non in occasione della presente causa”).
Insomma, se tra , Ce.R.V.E.T. e parte attrice vi fossero stati accordi, quanto meno, per facta Pt_2 concludentia, sarebbe del tutto lecito e legittimo, ma, certo, tale posizione non potrebbe essere de plano opposta efficacemente verso la convenuta.
Per quanto riguarda € 54.166,21, si fa presente che si tratti di importi che riguardano prove di tenuta e collaudi e gli stessi verbali della direzione di lavori ha manifestato le riserve su come Ce.R.V.E.T. abbia coordinato il cantiere in quei momenti: Ce.R.V.E.T. nulla ha mai contestato.
Si tratterebbe, poi, di lavori in autonomia, che, ben, parte attrice avrebbe potuto opporre alla sua controparte, in ipotesi.
Insomma, la passività di Ce.R.V.E.T. verso il committente è la stessa dell'attrice verso il general contractor: un minimo di auto-responsabilità era esigibile vista la professionalità dei soggetti coinvolti.
Si noti che si sta rilevando la mancanza di prova del danno, comunque essendo il relativo onere a carico del danneggiato.
Una consulenza tecnica d'ufficio non avrebbe, ancora, dipanato le incertezze sull'an del danno e, comunque, è pacifico in causa che tutte le unità abitative siano state vendute dal 2021 in poi, sicché una perizia, verosimilmente, sconterebbe tutte le incertezze dovute ad eventuali variazioni dei luoghi effettuate medio tempore, laddove in concreto seriamente eseguibile visto che si sta trattando anche di tubi e altre opere idrauliche non immediatamente visibili.
Parte attrice, chiede, in via subordinata: “- nella denegata ipotesi in cui l'intestato Tribunale
11 ravvisasse che vantasse eventuali crediti verso Controparte_1 Parte_1 accertarsi e dichiararsi la compensazione tra tali poste con il controcredito risarcitorio di
[...] siccome sarà determinato a seguito di istruttoria di causa e per tutte le causali Parte_1 indicate in narrativa”.
Non avendo riconosciuti i crediti vantati, la domanda è assorbita, all'evidenza.
Si può, ora, considerare la domanda riconvenzionale di parte convenuta avverso l'attrice:
“condannare l'attore a pagare ad la somma Euro 376.274,67 relativamente al Controparte_1 cantiere di Bologna oltre al pagamento di Euro 25.181,25 quale corrispettivo per l'attività di direzione lavori presso il cantiere di Bologna, il tutto oltre interessi moratori vertendosi in tema di transazioni commerciali”.
L'importo di € 376.274,67 sarebbe dovuto, secondo le allegazioni di parte convenuta, sulla base delle seguenti fatture: “Fattura n. 092 del 12.10.2021 pari ad Euro 55.598,40; Fattura n. 112 del
24.11.2021 pari ad Euro 52.449,63; Fattura n. 115 del 15.12.2021 pari ad Euro 95.202,57; Fattura
n. 118 del 20.12.2021 pari ad Euro 488,00 ; Fattura n. 119 del 20.12.2021 pari ad Euro 7.503,00;
Fattura n. 003 del 07.02.2022 pari ad Euro 1.454,29; Fattura n. 004 del 07/02/2022 pari ad Euro
890,60; Fattura n. 005 del 07.02.2022 pari ad Euro 1.116,30; Fattura n. 006 del 07.02.2022 pari ad Euro 14.640,00; Fattura n. 009 del 09.02.2022 pari ad Euro 3.050,00 Fattura n. 010 del
09.02.2022 pari ad Euro 750,30; Fattura n. 011 del 09.02.2022 pari ad Euro 305,00; Fattura n.
034 del 06.05.2022 pari ad Euro 142.826,58. (doc. 4 cartella compressa fatture Bologna)”.
L'importo di € 25.181,25, invece, sarebbe dovuto alla convenuta in quanto, sebbene il contratto con l'attrice non lo prevedesse, avrebbe compiuto, pure, l'attività di direzione dei lavori.
L'importo sarebbe calcolato secondo il tariffario Architetti e Ingegneri (doc. 5 conv.).
Parte attrice replica che vi sarebbero stati vizi nell'esecuzione dell'incarico e che il compenso dovuto per la direzione dei lavori sarebbe incluso in quello forfettariamente previsto in contratto.
Orbene, si ritiene che l'importo di € 376.274,67 vada riconosciuto.
E' pacifico in causa che tutte le unità abitative siano state vendute.
I primi rogiti risalgono, pacificamente, a fine 2021, ancora prima che recedesse dal Parte_2 contratto con il general contractor.
Come riferito da parte convenuta, ha, già, conseguito contro la convenuta, davanti il CP_5
Tribunale di Padova, decreto ingiuntivo n. 1175/2022 per € 174.391,58, oltre spese del procedimento ed accessori.
Nel ricorso, si facevano valere le seguenti circostanze: “3) Nonostante la realizzazione delle opere, ometteva il pagamento delle seguenti fatture: - n. 924 del 22/09/21 di € 46.768,56 scaduta il CP_1
10/01/22 (doc.n.4 fattura EL, doc. n.4 bis copia di cortesia, doc.n.4 ter ricevuta di consegna SDI); -
12 n. 1121 del 17/11/2021 di € 40.263,82 scaduta il 10/03/2022 (doc.n.5 fattura EL, doc.n.5 bis copia di cortesia, doc.n.5 ter ricevuta di consegna SDI); - n. 1395 del 23/12/2021 di € 51.135,30 scaduta il 10/03/2022 (doc.n.6 fattura EL, doc.n.6 bis copia di cortesia, doc.n.6 ter ricevuta di consegna
SDI); - n. 41 del 28/01/2022 di € 1.900,00 scaduta il 31/03/2022 (doc.n.7 fattura EL, doc.n.7 bis copia di cortesia, doc.n.7 ter ricevuta di consegna SDI); - n. 44 del 28/01/2022 di € 300,00= scaduta il 31/03/2022 (doc.n.8 fattura EL, doc.n.8 bis copia di cortesia, doc.n.8 ter ricevuta di consegna SDI) per un totale di € 140.367,68=. 4) A fronte di tale importante insoluto, la ricorrente emetteva le fatture relative alle ultime lavorazioni - considerando la resistente decaduta dal beneficio del termine contrattualmente previsto ai sensi dell'art. 1186 del codice civile - ed in particolare: - fattura n.259 del 24/03/2022 di € 28.096,77= (doc.n.9 fattura EL, doc.n.9 bis copia di cortesia, doc.n.9 ter ricevuta di consegna SDI); - n. 260 del 24/03/2022 di € 5.927,13= (doc.n.10 fattura EL, doc.n.10 bis copia di cortesia, doc.n.10 ter ricevuta di consegna SDI) per un totale di €
34.023,90=. 5) A nulla sono valse le richieste di pagamento della somma di € 174.391,58 complessiva, inviate alla debitrice anche dalla difesa che scrive (doc.n.11)”.
Parte convenuta si è opposta davanti il Tribunale di Padova e, nel giudizio di opposizione, con ordinanza ex art. 648 c.p.c. in data 6.12.2022, il Giudice ha accordato la provvisoria esecuzione: il processo di opposizione pende essendo ancora le parti in attesa della perizia d'ufficio disposta da quel Giudice.
Parte convenuta ha pagato quanto dovuto sulla base del titolo giudiziario provvisoriamente esecutivo.
E' sintomatico che quel Giudice abbia valorizzato, nell'ordinanza, ai fini della concessione della provvisoria esecuzione, la circostanza della vendita di due unità abitative a quel tempo: ora, ne sono state vendute una cinquantina.
Va anche evidenziato che il rapporto con parte attrice si è interrotto senza alcuna possibilità di replica.
In data 16.3.2022 e, quindi, due settimane prima della comunicazione della risoluzione di diritto ad opera di parte convenuta faceva rilevare a parte attrice come alcune opere edilizie Parte_2 fossero ancora incomplete, impedendo il compimento dei lavori commissionatile (doc. 52).
, poi, ha riferito la circostanza che in data 1.12.2021 aveva già approntato le dichiarazioni CP_5 di conformità, laddove in parte possibili (docc. 5 e 6).
Non vengono riferite dall'attrice, che, pure, contesta l'opera della convenuta, quali fossero le opere necessarie che la convenuta non avrebbe potuto eseguire ancora, laddove ritenute incomplete, anche considerato che il prezzo del subappalto fosse onnicomprensivo, e, ovviamente, compatibilmente allo stato delle opere edilizie in corso.
13 Si fa presente, poi, come in corso di lavori vi sia stato, pacificamente, una variante che ha stravolto l'impianto di base dell'ultimo piano, da attico a molteplici unità e come il subappalto affidato alla convenuta riguardasse, anche, gli impianti elettrici.
Parte convenuta chiede gli interessi previsti per le “transazioni commerciali”: nulla viene riferito sulla decorrenza.
Si ritiene, in mancanza di informazioni e deduzioni specifiche e considerato che occorre evitare che il contenzioso si trascini in altre sedi sul punto, di fissare tale termine iniziale nella data di costituzione in giudizio, momento in cui, incontrastabilmente, la richiesta è stata formulata.
Per quanto riguarda l'importo di € 25.181,25, al di là del fatto che l'allegato A prodotto da parte attrice sub doc. 23, sia o meno parte integrante dell'accordo (è sottoscritto senza spendita della nome della società attrice e solo “per accettazione”, pure senza data), il testo contrattuale pacificamente sottoscritto tra parte attrice e parte convenuta all'art. 2.10.3, espressamente, prevede che ogni altro corrispettivo previsto in allegati non dovesse essere corrisposto, con prevalenza e carattere assorbente dell'importo determinato a forfait, come detto, in un 1milione e 80 mila Euro.
Si consideri il rapporto tra parte convenuta e CP_5
La domanda di manleva di parte convenuta contro la terza chiamata è, chiaramente, assorbita, visto che le domande di parte attrice contro la convenuta sono state rigettate.
E' che svolge, invece, delle domande. CP_5
Le si considerino.
La prima domanda contro la convenuta ed è la seguente: “-accertare e dichiarare, occorrendo,
l'esistenza del credito di nei confronti di in persona del legale CP_5 Controparte_1 rappresentante p.t, per i titoli e le causali di cui alla narrativa e, per l'effetto condannare la stessa
a corrispondere a la somma di € 174.391,58= o la diversa maggiore o minore somma per CP_5 la quale si dovessero ritenere sussistenti i presupposti di legge”.
Si tratta dello stesso importo, al centesimo di Euro, vantato con il decreto ingiuntivo sopra menzionato e la cui opposizione pende davanti il Tribunale di Padova.
L'altra domanda, che non dipende dall'accoglimento di domande di manleva contro di essa, è la seguente: “✓accertato che il ritardo nella realizzazione delle opere propedeutiche a quelle di competenza di è imputabile a e/o a ed accertato CP_5 Controparte_1 Parte_1 che le opere realizzate a regola d'arte da sono state danneggiate a causa dell'incuria CP_5
e della negligenza di e/o di nella conduzione del cantiere per Controparte_1 Parte_1
cui è causa, e/o anche in solido tra loro, al Controparte_14 Parte_1
pagamento in favore di della somma di € 315.818,33 o di quella diversa che risulterà CP_5 dall'istruttoria”.
14 Parte terza chiamata ha chiesto, in via pregiudiziale: “vista la litispendenza della causa rubricata al
n.4318/2022 avanti il Tribunale di Padova tra ed con terze Controparte_5 CP_1 chiamate e prendere ogni più Controparte_10 Controparte_7 opportuno provvedimento per evitare il contrasto di giudicati”.
Orbene, come visto, il rilievo opera solo con riferimento alla domanda per € 174.391,58.
Si tratta di domanda tra le stesse parti e con stessa causa petendi e petitum.
E' evidente che difetta un presupposto processuale negativo e che, quindi, la relativa domanda è inammissibile.
Si potrebbe anche disporre la cancellazione della causa dal ruolo, parzialmente, ma, all'evidenza, la norma dell'art. 39 c.p.c. è congegnata per ipotesi più semplici (prevedibili sono le complicazioni in
Cancelleria, altrimenti) e, comunque, l'effetto pratico è lo stesso (rigetto in rito).
Per quanto riguarda la voce di danno corrispondente ad € 315.818,33, si tratterebbe di un importo dovuto per il ritardo che vi sarebbe stato nella consegna dell'opera a causa del comportamento di parte convenuta e/o di parte attrice.
L'importo è stato calcolato, stando al prospetto di cui al documento n. 36 di , considerando CP_5 un ritardo di 12 mesi, 16 mesi di lavori anziché 4, come originariamente previsti, tenuto presente che il contratto di subappalto, tra la convenuta e , avrebbe previsto la data di inizio lavori CP_5 in data 3.8.2020 e quella di fine lavori in data 31.1.2021, mentre le lavorazioni, da parte di CP_5 sarebbero, invece, terminate in data 30.12.2021.
Tale voce di danno è contestata da parte convenuta nonché da parte attrice. Parte Parte convenuta ha svolto, pure, a propria volta, “domanda trasversale di manleva verso Nord
Est ai fini di essere tenuta indenne in caso di eventuali pronunce di condanna”, a sua volta contestata da parte attrice, pure in rito.
Si ritiene che la domanda riconvenzionale di vada rigettata. CP_5
Nei confronti di parte convenuta, con la quale In è vincolata contrattualmente, vale la tesi CP_5 difensiva di parte convenuta.
Il contratto prevedeva, ai sensi del combinato disposto dei suoi articoli 2.6.4 e 2.14, che le riserve potessero essere fatte valere “esclusivamente”, per essere “valide”, con comunicazione scritta (PEC
o raccomandata a.r.) alla committente, al general contractor e al direttore dei lavori entro 5 giorni dalla verificazione dell'evento.
Inoltre, il contratto prevedeva un periodo di manutenzione di due anni ad opera della terza chiamata.
Non risultano atti tempestivi e nelle forme dovute volti a far valere specificamente le riserve come da contratto e, si noti, è la stessa terza chiamata a far valere il risarcimento a titolo di riserve.
15 Il rigetto della domanda nei confronti di parte convenuta comporta l'assorbimento della domanda di manleva di quest'ultima contro l'attrice.
Per quanto riguarda la posizione dell'attrice, la stessa, come è noto, non era vincolata contrattualmente con la terza chiamata, ma, come visto, con la convenuta ed il general contractor, sebbene con due contratti distinti.
Si può, anche, ritenere che l'azione contro la società attrice sia stata esercitata a titolo extracontrattuale, non essendoci un rapporto contrattuale diretto, ma si possono svolgere tali rilievi:
- la direzione dei lavori, come accertato, con riferimento all'impiantistica, è spettata a parte convenuta, tant'è vero che tra attrice e convenuta è controverso come si debba computare il compenso a tale titolo (v. supra);
- il risarcimento del danno richiesto postula che abbia lavorato con la stessa CP_5 intensità tutto il periodo reclamato, ma è la stessa a riferire di aver potuto lavorare CP_5 per il mancato finimento della parte edile;
- non vi sono elementi concreti di giudizio per valutare in senso diacronico e sincronico i ricavi potenziali della società, che, comunque, ha percepito pure il saldo delle sue spettanze con il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Padova, ancorché opposto (nel giudizio di opposizione si è ancora in attesa della perizia d'ufficio), rammentando che il prezzo è stato concordato nell'importo di € 700.000,00.
- la stessa terza chiamata ragiona di 11 mesi, poi 8, nella comparsa di costituzione mentre il prospetto è calcolato su 12 mesi.
La domanda contro l'attrice va rigettata.
Per quanto riguarda il rapporto tra e la sua compagnia di assicurazione, la stessa ha CP_5 sollevato una serie di eccezioni circa l'operatività della polizza.
L'assicurazione, in via preliminare, chiederebbe, financo, che il Giudice dichiari la decadenza e completa nullità della chiamata del terzo per modifica sostanziale della domanda e mutatio libelli con ogni consequenziale statuizione.
Il problema consisterebbe nel fatto che in un primo momento, in comparsa di CP_5 costituzione, ha depositato una polizza (sempre con la stessa compagnia assicurativa) e, poi, all'udienza del 10.5.2023, attraverso il suo difensore, ha chiesto “di poter depositare la polizza con
l'impresa assicuratrice per la responsabilità civile in quanto quella agli atti per mero refuso non è quella corretta”.
Il Giudice, in quell'udienza, ha concesso alla parte un termine di 7 giorni per depositare le altre polizze e, successivamente al deposito, ha autorizzato la chiamata in causa dell'assicurazione.
E' evidente che, a prescindere di quale sia il motivo per il quale non abbia depositato sin CP_5
16 dall'origine le polizze corrette (svista o eventuali vicende difensive avvenute nell'altro processo a
Padova), l'assicurazione ha avuto modo e tempo di difendersi adeguatamente sin dall'atto di sua costituzione e, comunque, fino all'udienza del 11.2.2024, nella quale sono stati concessi i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c., la fase introduttiva si stava trascinando per garantire l'integrità del contraddittorio (cosa usuale in materia di appalti con chiamate in causa successive).
Alcuna illegittima mutatio libelli sussiste, fermo che la compagnia assicurativa, ovviamente, è strutturata ed organizzata e ben sa quali potrebbero essere le polizze che potrebbero venire in rilievo, sicché alcuna mutatio libelli neppure sarebbe configurabile, ad opinione di questo Giudice.
Circa le polizze effettivamente fatte valere, si tratta di due polizze relative al medesimo rapporto di assicurazione in mera successione temporale, in quanto la n. 079.014.0000910444 ha sostituito e
“annullato” la precedente polizza n. 079.014.0000606920.
L'assicurazione contesta, come anticipato, l'operatività delle due polizze.
Si fa notare che l'assicurazione è stata chiamata in garanzia con riferimento alle domande di manleva proposte dalla convenuta, a sua volta citata in giudizio dalla società attrice.
Le domande di manleva sono assorbite, come già detto, e, così, la chiamata in garanzia.
Le eccezioni sollevate dall'assicurazione non sono di pronta soluzione e comportano questioni interpretative in ordine alla disciplina normativa e contrattuale.
Si può ritenere, ai fini della decisione sulle spese di lite, che la chiamata in causa di non CP_5 sia manifestamente arbitraria o manifestamente infondata (v. Cass. n. 6144/2024), ritenendo superfluo decidere le questioni suddette, visto che, a questo punto, l'interesse apprezzabile dell'assicurazione è solo quello di vedersi rimborsare le spese, appunto, di lite (è pacifico, quanto meno, che le polizze coprano l'arco temporale degli anni oggetto di causa).
Si decide sulle spese di lite.
Per quanto riguarda il rapporto tra parte attrice e parte convenuta, la stessa è vincitrice su tutta la linea, a parte il compenso come direttore di lavori.
Si tratta di aspetto marginale nell'economia di tutto il processo.
Le spese di lite nel rapporto tra attrice e In vanno, invece, compensati. CP_5
si è difesa e le sue difese sono stati determinanti anche per decidere la causa tra attrice e CP_5 convenuta: varrebbe il principio di causalità (o causazione) verso parte attrice.
Tuttavia, ha svolto domanda riconvenzionale, anche per valori ingenti, anche contro parte CP_5 attrice.
Per quanto riguarda il rapporto tra parte convenuta e parte terza chiamata , si ritiene che il CP_5 rimborso delle spese di lite dovute da parte attrice alla convenuta sia assorbente e, comunque, è stata una scelta strategica di parte convenuta effettuare le chiamate in causa, ben essendo
17 prevedibile come il processo si sarebbe complicato, vista anche la pendenza del processo parallelo a
Padova.
Le spese di lite dell'assicurazione devono essere rimborsate da parte attrice.
Si applica lo scaglione € 260.000,01-€ 520.000,00 con riferimento alle fasi di studio, introduzione, istruzione e decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, ogni diversa domanda, istanza, eccezione disattesa, nella causa R.G. n. 6080 /2022:
- dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione alle posizioni delle parti terze chiamate contumaci, e Controparte_2 [...] disponendo la loro estromissione dal processo e nulla disponendo sulle spese;
CP_4
- dichiara la cessazione della materia del contendere, a spese di lite compensate, in relazione alla posizione della parte terza chiamata costituita disponendo la sua Controparte_6 estromissione dal processo;
- rigetta le domande di parte attrice, Parte_1
- condanna parte attrice a pagare a parte convenuta, la somma di € Controparte_1
376.274,67, oltre interessi moratori ex art. 5 Dlgs. 231/2002 dalla data del 25.11.2022 al saldo;
- rigetta le domande di parte terza chiamata, Controparte_5
- condanna parte attrice a rimborsare le spese di lite a e a Controparte_1 [...] che si liquidano complessivamente, per ciascuna parte, in € Controparte_7
22.457,00, oltre il 15% per spese forfettarie ed accessori come per legge;
- compensa le spese di lite tra parte attrice e nonché tra quest'ultima e parte Controparte_5 convenuta;
- dichiara assorbita ogni questione non espressamente decisa, ancorché istruttoria Venezia,
23.10.2025.
Il Giudice
AB SI AG
18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. AB SI AG, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 281 quinquies, secondo comma, c.p.c. nella causa R.G. n. 6080/2022 promossa da in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Noventa Marco;
-ATTRICE- contro in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1 difesa dagli avv.ti Neroni Daniele e Farina Busetto Gian Franco;
-CONVENUTA-
e con la chiamata in causa di in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, contumace;
-TERZA CHIAMATA-
e di in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_3 dagli avv.ti Giadrossi Alessandro e Beltram Boris, rispetto alla quale è stata dichiarata l'estromissione, a spese di lite compensate, con ordinanza resa all'udienza del 10.5.2023;
-TERZA CHIAMATA-
e di in persona del legale rappresentante pro tempore, contumace;
Controparte_4
-TERZA CHIAMATA-
e di in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Controparte_5
1 avv.ti ES IA e OP NC RG;
-TERZA CHIAMATA-
e di in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_6 difesa dall'avv. Corso Ermanno;
-TERZA CHIAMATA-
e con l'ulteriore chiamata in causa di in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_7 rappresentata e difesa dall'avv. Tognon Jacopo;
-TERZA CHIAMATA-
Oggetto: subappalti.
Il procuratore di parte attrice ha concluso:
“Alla luce dell'accordo transattivo raggiunto in corso di causa sulle posizioni relative alle opere eseguite a IE (del quale si è dato atto all'udienza del 10 maggio 2023), il presente giudizio verte sui soli danni afferenti al cantiere “P HOUSE 3 Bologna”.
Di conseguenza, la portata e l'estensione delle conclusioni di merito sotto riportate è stata ridotta rispetto a quelle iniziali, avendo escluso le domande relative ai cantieri di IE.
Pertanto, in ottemperanza all'ordinanza del 14 gennaio 2025, precisa le Parte_1 proprie conclusioni, nel merito, nel seguente modo:
NEL MERITO:
- accertato e dichiarato l'inadempimento di nei confronti di Controparte_1 Parte_1 per i fatti descritti in narrativa e relativi al cantiere “P HOUSE 3 Bologna”, condannarsi
[...] [...] alla corresponsione sia delle penali da ritardo di cui al contratto di subappalto Controparte_1 denominato “P HOUSE 3 Bologna” per cui è causa, per l'importo di Euro 108.000,00, ovvero nella diversa entità accertata a seguito di istruttoria, sia al risarcimento dei danni subiti da
[...]
per tutte le causali descritte in narrativa con riferimento al contratto di subappalto Parte_1 del cantiere “P HOUSE 3 Bologna” per cui è causa, da liquidarsi nella somma di Euro
185.919,54, o nella diversa somma che risulterà in seguito ad istruttoria di causa, se del caso determinata anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria.
IN VIA SUBORDINATA:
- nella denegata ipotesi in cui l'intestato Tribunale ravvisasse che vantasse Controparte_1 eventuali crediti verso accertarsi e dichiararsi la compensazione tra tali poste Parte_1 con il controcredito risarcitorio di siccome sarà determinato a seguito di Parte_1
2 istruttoria di causa e per tutte le causali indicate in narrativa.
IN OGNI CASO:
- con vittoria di spese di lite, compensi ed accessori di legge.
Il procuratore di parte attrice precisa le proprie conclusioni, in via istruttoria, come da memoria ex art. 183, comma sesto, n. 2, c.p.c., che di seguito si trascrivono […]”.
Il procuratore di parte convenuta ha concluso:
“contrariis rejectis, previi ogni accertamento e/o declaratoria del caso,
IN VIA PRELIMINARE
emettersi ordinanza ingiunzione di pagamento provvisoriamente esecutiva ex art. 186 ter c.p.c. per l'importo di Euro 376.274,67 portato dalle fatture di cui al doc. 04 FR, oltre interessi moratori vertendosi in tema di transazioni commerciali;
IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO
disattendere e respingere le domande tutte formulate dall'attore perché infondate in fatto ed in diritto;
in via subordinata, accertato l'ammontare manifestamente eccessivo della penale di cui alla clausola del contratto richiamata da ridursi la stessa ad equità ex art. 1384 Parte_1
c.c. e conseguentemente rideterminarsi l'eventuale credito attoreo;
IN VIA RICONVENZIONALE
condannare l'attore a pagare ad la somma Euro 376.274,67 relativamente Controparte_1 al cantiere di Bologna oltre al pagamento di Euro 25.181,25 quale corrispettivo per l'attività di direzione lavori presso il cantiere di Bologna, il tutto oltre interessi moratori vertendosi in tema di transazioni commerciali.
in relazione alla domanda riconvenzionale per danni svolta da nei confronti di CP_5 [...]
e subordinatamente alla reiezione delle difese svolte nei confronti di Controparte_1 CP_5 stessa, accertata la responsabilità di merito alla causazione degli stessi, Controparte_8 dichiararla tenuta a manlevare da ogni pretesa di Controparte_1 CP_5 condannando a rifondere a quanto questi sarà Parte_1 Controparte_1 eventualmente tenuta a corrispondere a Controparte_5
NEI CONFRONTI D CHIAMATA IN CAUSA CP_9 Controparte_5
e subordinatamente alla reiezione delle difese svolte nei confronti di Parte_1 accertato l'inadempimento della stessa in relazione ai lavori subappaltati ed all'accertata responsabilità di quest'ultima, dichiararla tenuta a manlevare FR da ogni pretesa attorea condannando a rifondere a quanto questa sarà eventualmente Controparte_5 Controparte_1 tenuta a corrispondere all'attrice;
3 disattendere e respingere le domande tutte formulate da nei confronti di Controparte_5 [...] perché infondate in fatto ed in diritto;
Controparte_1
IN VIA ISTRUTTORIA
si insiste per l'accoglimento delle proprie istanze istruttorie così come precisate con memorie ex art. 183, 6° comma n. 2 c.p.c. ed ex art. 183, 6° comma n. 3 c.p.c. depositate rispettivamente il
10.04.2024 e 30.04.2024”.
Il procuratore di ha concluso: CP_5
“La difesa della società si riporta integralmente a quanto esposto nei propri scritti Controparte_5 difensivi depositati e, richiamato tutto quanto eccepito e replicato alle difese avversarie, precisa le proprie conclusioni come indicato nella I memoria ex art. 183, co.6, c.p.c. che per comodità vengono qui integralmente ritrascritte.
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contraris rejectis,
IN VIA PREGIUDIZIALE: vista la litispendenza della causa rubricata al n.4318/2022 avanti il
Tribunale di Padova tra ed con terze chiamate Controparte_5 CP_1 [...]
e prendere ogni più opportuno provvedimento per Controparte_10 Controparte_7 evitare il contrasto di giudicati;
NEL MERITO
IN VIA PRINCIPALE:
-rigettare le domande tutte formulate da in quanto infondate e, comunque, non Controparte_1 provate, per i motivi meglio tutti esposti in narrativa;
-accertare e dichiarare, occorrendo, l'esistenza del credito di nei confronti di CP_5 [...]
in persona del legale rappresentante p.t, per i titoli e le causali di cui alla Controparte_1 narrativa e, per l'effetto condannare la stessa a corrispondere a la somma di € CP_5
174.391,58= o la diversa maggiore o minore somma per la quale si dovessero ritenere sussistenti i presupposti di legge.
IN VIA SUBORDINATA: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande avversarie in punto di risarcimento dei danni causati alla committente principale e ribaltati alle subappaltatrici, condannare la , in persona del legale rappresentata p.t., a Controparte_11 garantire e manlevare da ogni e qualsiasi responsabilità conseguente nei termini delle CP_5 polizze n. 079.014.0000606920 e n. 079.014.0000910444 stipulate.
IN VIA UGUALMENTE SUBORDINATA: nella denegata e non creduta ipotesi in cui la domanda di venga accolta, accertato comunque il credito vantato da nella Controparte_1 CP_5 somma di € 174.391,58= o di quella diversa che risulterà dall'istruttoria, porre in compensazione giudiziale le somme eventualmente dovute a con quelle dovute a CP_1 CP_5
4 IN VIA RICONVENZIONALE
✓accertato che il ritardo nella realizzazione delle opere propedeutiche a quelle di competenza di
è imputabile a e/o a ed accertato che le opere CP_5 Controparte_1 Parte_1 realizzate a regola d'arte da sono state danneggiate a causa dell'incuria e della CP_5 negligenza di e/o di nella conduzione del cantiere per cui è Controparte_1 Parte_1 causa,
✓condannare e/o anche in solido tra loro, al pagamento in Controparte_1 Parte_1
favore di della somma di € 315.818,33 o di quella diversa che risulterà CP_5 dall'istruttoria”.
Dichiara, inoltre, di non accettare il contraddittorio in ordine a domande o eccezioni nuove formulate dalle difese avversarie.
IN VIA ISTRUTTORIA
Si insiste per la rimessione della presente causa in istruttoria con ammissione di tutte le prove indicate nella seconda memoria ex art. 183, co 6 c.p.c. – che per comodità di seguito si trascrivono
- e ci si oppone a quelle ex adverso richieste per tutti i motivi indicati nella terza memoria ex art.
183, co.6 c.p.c. […]”.
Il procuratore di ha concluso: Controparte_7
“La società terza chiamata richiamandosi integralmente al contenuto Controparte_7 dei precedenti scritti difensivi nonché ribadendo tutte le opposizioni, eccezioni e domande svolte a verbale, rifiutato il contraddittorio su fatti e domande nuove delle controparti, così conclude:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Venezia in funzione di Giudice Unico:
In via pregiudiziale:
- vista la pendenza della causa civile R.G. n. 4318/2022 avanti il Tribunale di Padova – Giudice
Dott.ssa Elisa Rubbis, avente stesse parti e stesso oggetto, dichiararsi con ordinanza la litispendenza ex art. 39 c.p.c. per i motivi di cui in narrativa, con ogni consequenziale declaratoria anche in punto di cancellazione della causa dal ruolo;
- dichiarare la decadenza e completa nullità della chiamata del terzo per modifica sostanziale della domanda e mutatio libelli con ogni consequenziale statuizione.
In via preliminare:
- dichiarare l'inoperatività delle polizze n. 079.035.0000906919 e n. 079.014.0000910444 (poi sostituita dalla polizza n. 079.035.0000906920) per mancata copertura assicurativa con ogni consequenziale declaratoria.
Nel merito in via principale: rigettare le domande attoree e la domanda di manleva della società terza chiamata Controparte_5
5 in quanto inammissibili e infondate sia in fatto che in diritto e non provate per i motivi esposti in narrativa.
Nel merito in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande attoree e della domanda di manleva della società convenuta, ridurre l'importo dovuto nei limiti di quanto sarà provato nel corso del giudizio o nella misura che sarà ritenuta di giustizia nei limiti del massimale
e comunque tenuto conto dei sottolimiti e delle franchigie ivi previste.
In via istruttoria:
ammettere le istanze istruttorie formulate dalla società terza chiamata nella propria CP_5 memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. e, in particolare, prova testimoniale limitatamente ai capitoli da 9 a 36 e C.T.U. tecnica tenendo conto del quesito come proposto dalla stessa , CP_5 opponendosi all'ammissione di tutte ulteriori istanze istruttorie formulate da tutte le parti nel presente procedimento;
dichiarare l'inammissibilità e la tardività della documentazione depositata da parte della società convenuta con memoria ex art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c. (doc. 82-83); Controparte_1
dichiarare l'inammissibilità del capitolo di prova contraria diretta formulato dalla società convenuta nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c. (cap. 2) in Controparte_1 quanto generico, inconferente e indeterminato nell'individuazione dell'azione e dal punto di vista spazio-temporale.
In ogni caso: con vittoria di spese e onorari di causa”.
Le altre parti del giudizio non si sono presentate in sede di precisazione delle conclusioni e discussione, comunque prendendosi atto della loro posizione in motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte attrice ha concluso con la società convenuta un contratto di subappalto in data 16.7.2020 avente ad oggetto la realizzazione degli impianti elettrici e meccanici e speciali, comprensiva della relativa progettazione preliminare ed esecutiva, con riferimento all'immobile “Studentato P-House
3” di Bologna.
Si tratta di un complesso immobiliare, secondo le informazioni fornite nel contratto (doc. 5 att.), costituito da 50 unità immobiliari per una superficie utile di complessivi mq 2.766,87 ed una superficie lorda vendibile di mq 4.502,93.
A sua volta, parte attrice aveva ricevuto l'appalto dalla società Ce.R.V.E.T. s.r.l., la quale, in qualità di general contractor, aveva, in precedenza, a sua volta, concluso contratto di appalto con la società
committente, proprietaria dell'area edificabile, con riferimento a tutte le prestazioni che Parte_2
6 fossero a qualsiasi titolo necessarie per l'edificazione del complesso immobiliare in esame (così è riportato nelle premesse del contratto del 16.7.2020 sopra menzionato).
Parte attrice ha agito, in via risarcitoria, anche con riferimento a penali per ritardo previste in contratto, avverso la convenuta in ordine anche a due diversi cantieri presso IE.
Parte convenuta ha chiesto ed ottenuto l'autorizzazione a chiamare in causa le cinque società a loro volte subappaltatrici, in epigrafe indicate, con riferimento ai tre cantieri, ovvero le società (segue estratto di pag. 13 della comparsa di costituzione):
- (C.F. ), con sede in 20127 Controparte_2 P.IVA_1
Milano Via
- Venini 37
- (C.F. ) con sede in 34147 IE Via Flavia n. 130 Controparte_3 P.IVA_2
- (C.F. ), con sede in Viale del Lavoro, 2F int. 2 , 35010 Controparte_4 P.IVA_3
Peraga di
- IG (PD)
- (C.F. ) con sede in 41122 Modena, Via Malavolti, n. 7 Controparte_5 P.IVA_4
- NALDI IMPIANTI s.r.l. (C.F. ), con sede in 40024 Castel S. Pietro Terme P.IVA_5
(BO), Via Viara, n. 2100/b”.
ha chiesto e ottenuto di chiamare in causa la propria compagnia di assicurazione, CP_5 [...]
la quale si è costituita in giudizio. Controparte_7
La società costituitasi, è stata estromessa dal processo, a spese di lite Controparte_3 compensate, con ordinanza resa all'udienza del 10.5.2023, la quale ha dichiarato, “manifestando in termini assoluti, oggettivi, inequivoci e incontrovertibili che la questione non sia più discutibile in questa sede (Cass. n. 14223/2017, Cass. n. 20608/2016, S.U. 20449/2014)”, la cessazione della materia del contendere.
Tale decisione è endopro-cessualmente irrevocabile e tanto si riporta, in motivazione, per completezza.
Le società nonostante la rituale notifica (v. deposito delle PEC, ad opera di parte CP_12 convenuta, in data 17.2.2023), sono rimaste contumaci nel corso del processo.
Parte convenuta, però, sin dalla prima memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. (poi, il concetto è stato ribadito, pure, nella comparsa conclusionale), ha riferito che devono “considerarsi Co abbandonate le chiamate in causa svolte da verso Controparte_2
e .
[...] Controparte_4
Il Giudice prende atto della rinuncia e dispone l'estromissione delle due società, nulla prevedendo sulle spese, non essendosi costituite.
7 Per quanto riguarda, invece, la terza chiamata società val bene evidenziare che a quest'ultima CP_6 venivano affidati, in subappalto, a catena, ad opera della convenuta, i lavori inerenti gli impianti elettrici, con riferimento al cantiere di Bologna.
La società terza chiamata, costituitasi, in un primo momento, contestando ogni addebito in manleva della convenuta, ebbe a riferire, con la seconda memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c., di aver trovato un accordo con la convenuta medesima, con conseguente richiesta di dichiarazione di cessazione della materia del contendere a spese di lite compensate in riferimento alla sua posizione.
Parte convenuta, a pag. 4 della comparsa conclusionale, riferisce di aver rinunciato alla domanda avverso la società di fatto, aderendo alla richiesta di cessazione della materia del contendere CP_6
e di estromissione dalla stessa formulata.
Va, quindi, dichiarata, con riferimento alla posizione della società la cessazione della materia CP_6 del contendere, a spese di lite compensate, con conseguente estromissione della società terza chiamata dal processo.
Tali premesse sono state anteposte per agevolare la motivazione e non distogliere, quindi,
l'attenzione del Lettore, da quello che è il residuo oggetto del contendere, ovvero il cantiere, sopra menzionato, di Bologna.
Nell'ottica dello svolgimento del processo, si fa presente che tutte le parti del processo hanno avuto possibilità di depositare le memorie ex art. 183 sesto comma c.p.c. (rito ante Riforma c.d. Cartabia)
Orbene, si considerino le varie domande tra le parti che vanno ad intrecciarsi tra di loro.
La prima domanda di parte attrice, rivolta contro la convenuta, è la seguente: “- accertato e dichiarato l'inadempimento di nei confronti di per i fatti Controparte_1 Parte_1 descritti in narrativa e relativi al cantiere “P HOUSE 3 Bologna”, condannarsi Controparte_1 alla corresponsione sia delle penali da ritardo di cui al contratto di subappalto denominato
[...]
“P HOUSE 3 Bologna” per cui è causa, per l'importo di Euro 108.000,00, ovvero nella diversa entità accertata a seguito di istruttoria, sia al risarcimento dei danni subiti da Parte_1 per tutte le causali descritte in narrativa con riferimento al contratto di subappalto del cantiere “P
HOUSE 3 Bologna” per cui è causa, da liquidarsi nella somma di Euro 185.919,54, o nella diversa somma che risulterà in seguito ad istruttoria di causa, se del caso determinata anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria”.
Sono, quindi, due le poste economiche richieste.
In primo luogo, viene richiesta la somma di € 108.000,00 a titolo di corresponsione “delle penali da ritardo di cui al contratto di subappalto denominato “P HOUSE 3 Bologna” per cui è causa”.
In particolare, parte attrice fa valere l'art.
2.5.6 del contratto per il cantiere “P HOUSE 3 Bologna”
(doc. 5, att.), vantando, così, un credito, a titolo di penale, di € 3.000,00 al giorno di ritardo, fino ad
8 un massimo del 10% del valore del subappalto, con prezzo pari ad € 1.080.000,00, tenendo conto come giorno ultimo per eseguire i lavori la data del 21.5.2021.
Parte attrice rimarca come la società Ce.R.V.E.T. abbia richiesto lo stesso importo all'attrice medesima, come da fattura del 35/E del 10.4.2024 depositata con la seconda memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c., depositata in data 10.4.2024, alle ore 17:34.
La società attrice riferisce di come avrebbe, reiteratamente, inviato missive alla convenuta a causa della sua inerzia e del malfunzionamento degli impianti.
Vi sarebbero, poi, il prospetto della Direzione dei Lavori, a cura dell'ing. e il Persona_1 certificato di pre-collaudo del collaudatore, ing. (docc. 15, datato 12.5.2022, e 16, Persona_2 cit., datato 11.5.2022), incaricati dalla committente originaria che censurerebbero le Parte_2 non conformità riscontrate in impianti, scarichi e sigillatura piatti doccia.
Le censure della committente, società , poi, sarebbero sfociate nella dichiarazione di Pt_2 risoluzione del contratto di appalto a monte, tra la società suddetta ed il general contractor (doc. 14 att.), in data 30.3.2022.
Parte attrice chiede, come visto, pure l'importo di € 185.919,54.
Tale importo sarebbe dato dalla sommatoria così descritta, da ultimo, nella comparsa conclusionale di parte: “Circa la quantificazione dei danni subiti dall'odierna deducente, ha Parte_1 fornito prova documentale di aver subito i seguenti danni:
costi di sanificazione per Euro 1.040,21. I.V.A. inclusa, poi addebitati a Controparte_1 mediante documentazione contabile (doc. 21);
costi per lavori di ripristino per Euro 48.856,00, poi addebitati a mediante Controparte_1 documentazione contabile (doc. 21, cit.);
spese per controlli degli scarichi per Euro 4.270,00, IVA inclusa, (docc. 18, 19 e 21, cit.). Per un subtotale parziale di Euro 54.166,21.
In ragione della revoca dell'appalto in capo a Ce.R.V.ET. S.r.l. da parte della committente originaria il general contractor ha subito le seguenti decurtazioni sul corrispettivo di Parte_2 appalto che sono state a propria volta addebitate su (doc. 20, cit.), e che si Parte_1 compongono in questo modo:
Euro 54.540,00 per spese per i collaudi svolti da Tecnocontrolli S.r.l. (doc. 15, cit.);
Euro 460,00 rimborso per rottura della centralina antincendio (doc. 15, cit.);
Euro 37.374,32 per detrazioni sugli impianti non conformi (doc. 16, cit.);
Euro 13.508,79, per detrazioni sugli scarichi non conformi (doc. 16, cit.);
Euro 14.856,50 per lavori in economia addebitati per sigillatura dei piatti doccia (doc. 16, cit.);
9 Euro 2.971,30 per acquisto di materiali vari (doc. 16, cit.).
Per un subtotale parziale di Euro 123.710,91”.
Parte convenuta contesta, sotto vari profili, i danni il cui risarcimento viene richiesto, pure chiedendo, in caso, la riduzione della penale, in quanto di ammontare eccessivo.
La domanda riconvenzionale verrà considerata dopo.
Le domande avverso parte convenuta vanno rigettate.
Per quanto riguarda il ritardo, come fatto rilevare anche da , incaricata di eseguire gli CP_5 impianti meccanici, e dalla sua assicurazione, riguardano una situazione generalizzata, imputabile, in primo luogo, proprio al general contractor.
Infatti, alla convenuta è stata affidata soltanto la progettazione ed esecuzione della c.d. impiantistica.
Parte convenuta si è sempre difesa sostenendo come gran parte dei vizi contestati dalla committente riguardino la parte edilizia, non di sua competenza, nonché facendo notare come la lavorazione degli impianti presupponga la previa esecuzione della parte edilizia.
Orbene, nonostante questa obiezione, non sono emersi elementi di giudizio che facessero intendere come la convenuta fosse posta nella condizione di poter eseguire la sua opera per tempo.
D'altronde, nello stesso verbale di pre-collaudo, prodotto anche dalla società attrice, si fa riferimento a gravi mancanze del general contractor che non avrebbe ottemperato alla richiesta di programmazione ed esecuzione dei collaudi e che avrebbe posto consentito la pavimentazione e le finiture in contrasto le disposizioni del direttore dei lavori.
Parimenti, la direttrice dei lavori, ing. , ragiona di un cantiere per lunghi periodi in Persona_1 assenza di idonee figure preposte alla sua conduzione e quindi senza un coordinamento generale dei lavori da parte dell'appaltatrice.
Si noti che mai parte attrice ha prodotto i contratti tra essa e Ce.R.V.E.T. nonché tra quest'ultima e
Parte_2
In tale contesto, le prove orali richieste sarebbero state superflue ai fini di colmare in modo adeguato e preciso le incertezze della posizione difensiva attorea.
Per quanto riguarda un'eventuale c.t.u., la stessa non avrebbe potuto svolgere ex post un accertamento sui profili diacronici dell'esecuzione dei lavori.
Insomma, la penale, al più, forfettizza il quantum del risarcimento ma non esclude l'accertamento dell'an della responsabilità per ritardo.
Per quanto riguarda l'altra voce di danno, la stessa è parimenti non sussistente.
Per quanto riguarda l'ammontare che Ce.R.V.E.T. “ribalta” (per usare un'espressione che ricorre spesso negli atti processuali) su parte attrice, è veramente eloquente che l'importo sia stato fatturato
10 lo stesso giorno del deposito della seconda memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c..
E' pacifico in causa, e d'altronde lo riferisce financo parte attrice nell'incipit del suo atto di citazione, che è società partecipata al 100% da Ce.R.V.E.T. S.r.l. ed ha il Parte_1 medesimo amministratore unico nella persona del signor ”. Controparte_13
Mai l'attrice pone in dubbio le somme pretese dell'altra società, sebbene si tratti di centinaia di migliaia di euro, come visto.
Inoltre, si noti che si tratterebbero di somme che decurta dal prezzo in favore di Parte_2
Ce.R.V.E.T., senza che quest'ultima neppure chieda chiarimenti.
Ancora, ed in via dirimente, non vi sono prove degli esborsi che la committente avrebbe effettuato, non emergendo, in causa, che potesse procedere in autonomia (si ragiona dei docc. 15 e 16 di spese e rimborsi).
Parte convenuta, senza ricevere contestazioni di sorta, si è doluta che i verbali citati siano stati posti a conoscenza di essa soltanto con la disclosure dell'atto di citazione e dei suoi allegati (“La documentazione prodotta da controparte sub doc. 14-15-16 non è mai stata scambiata, se non in occasione della presente causa”).
Insomma, se tra , Ce.R.V.E.T. e parte attrice vi fossero stati accordi, quanto meno, per facta Pt_2 concludentia, sarebbe del tutto lecito e legittimo, ma, certo, tale posizione non potrebbe essere de plano opposta efficacemente verso la convenuta.
Per quanto riguarda € 54.166,21, si fa presente che si tratti di importi che riguardano prove di tenuta e collaudi e gli stessi verbali della direzione di lavori ha manifestato le riserve su come Ce.R.V.E.T. abbia coordinato il cantiere in quei momenti: Ce.R.V.E.T. nulla ha mai contestato.
Si tratterebbe, poi, di lavori in autonomia, che, ben, parte attrice avrebbe potuto opporre alla sua controparte, in ipotesi.
Insomma, la passività di Ce.R.V.E.T. verso il committente è la stessa dell'attrice verso il general contractor: un minimo di auto-responsabilità era esigibile vista la professionalità dei soggetti coinvolti.
Si noti che si sta rilevando la mancanza di prova del danno, comunque essendo il relativo onere a carico del danneggiato.
Una consulenza tecnica d'ufficio non avrebbe, ancora, dipanato le incertezze sull'an del danno e, comunque, è pacifico in causa che tutte le unità abitative siano state vendute dal 2021 in poi, sicché una perizia, verosimilmente, sconterebbe tutte le incertezze dovute ad eventuali variazioni dei luoghi effettuate medio tempore, laddove in concreto seriamente eseguibile visto che si sta trattando anche di tubi e altre opere idrauliche non immediatamente visibili.
Parte attrice, chiede, in via subordinata: “- nella denegata ipotesi in cui l'intestato Tribunale
11 ravvisasse che vantasse eventuali crediti verso Controparte_1 Parte_1 accertarsi e dichiararsi la compensazione tra tali poste con il controcredito risarcitorio di
[...] siccome sarà determinato a seguito di istruttoria di causa e per tutte le causali Parte_1 indicate in narrativa”.
Non avendo riconosciuti i crediti vantati, la domanda è assorbita, all'evidenza.
Si può, ora, considerare la domanda riconvenzionale di parte convenuta avverso l'attrice:
“condannare l'attore a pagare ad la somma Euro 376.274,67 relativamente al Controparte_1 cantiere di Bologna oltre al pagamento di Euro 25.181,25 quale corrispettivo per l'attività di direzione lavori presso il cantiere di Bologna, il tutto oltre interessi moratori vertendosi in tema di transazioni commerciali”.
L'importo di € 376.274,67 sarebbe dovuto, secondo le allegazioni di parte convenuta, sulla base delle seguenti fatture: “Fattura n. 092 del 12.10.2021 pari ad Euro 55.598,40; Fattura n. 112 del
24.11.2021 pari ad Euro 52.449,63; Fattura n. 115 del 15.12.2021 pari ad Euro 95.202,57; Fattura
n. 118 del 20.12.2021 pari ad Euro 488,00 ; Fattura n. 119 del 20.12.2021 pari ad Euro 7.503,00;
Fattura n. 003 del 07.02.2022 pari ad Euro 1.454,29; Fattura n. 004 del 07/02/2022 pari ad Euro
890,60; Fattura n. 005 del 07.02.2022 pari ad Euro 1.116,30; Fattura n. 006 del 07.02.2022 pari ad Euro 14.640,00; Fattura n. 009 del 09.02.2022 pari ad Euro 3.050,00 Fattura n. 010 del
09.02.2022 pari ad Euro 750,30; Fattura n. 011 del 09.02.2022 pari ad Euro 305,00; Fattura n.
034 del 06.05.2022 pari ad Euro 142.826,58. (doc. 4 cartella compressa fatture Bologna)”.
L'importo di € 25.181,25, invece, sarebbe dovuto alla convenuta in quanto, sebbene il contratto con l'attrice non lo prevedesse, avrebbe compiuto, pure, l'attività di direzione dei lavori.
L'importo sarebbe calcolato secondo il tariffario Architetti e Ingegneri (doc. 5 conv.).
Parte attrice replica che vi sarebbero stati vizi nell'esecuzione dell'incarico e che il compenso dovuto per la direzione dei lavori sarebbe incluso in quello forfettariamente previsto in contratto.
Orbene, si ritiene che l'importo di € 376.274,67 vada riconosciuto.
E' pacifico in causa che tutte le unità abitative siano state vendute.
I primi rogiti risalgono, pacificamente, a fine 2021, ancora prima che recedesse dal Parte_2 contratto con il general contractor.
Come riferito da parte convenuta, ha, già, conseguito contro la convenuta, davanti il CP_5
Tribunale di Padova, decreto ingiuntivo n. 1175/2022 per € 174.391,58, oltre spese del procedimento ed accessori.
Nel ricorso, si facevano valere le seguenti circostanze: “3) Nonostante la realizzazione delle opere, ometteva il pagamento delle seguenti fatture: - n. 924 del 22/09/21 di € 46.768,56 scaduta il CP_1
10/01/22 (doc.n.4 fattura EL, doc. n.4 bis copia di cortesia, doc.n.4 ter ricevuta di consegna SDI); -
12 n. 1121 del 17/11/2021 di € 40.263,82 scaduta il 10/03/2022 (doc.n.5 fattura EL, doc.n.5 bis copia di cortesia, doc.n.5 ter ricevuta di consegna SDI); - n. 1395 del 23/12/2021 di € 51.135,30 scaduta il 10/03/2022 (doc.n.6 fattura EL, doc.n.6 bis copia di cortesia, doc.n.6 ter ricevuta di consegna
SDI); - n. 41 del 28/01/2022 di € 1.900,00 scaduta il 31/03/2022 (doc.n.7 fattura EL, doc.n.7 bis copia di cortesia, doc.n.7 ter ricevuta di consegna SDI); - n. 44 del 28/01/2022 di € 300,00= scaduta il 31/03/2022 (doc.n.8 fattura EL, doc.n.8 bis copia di cortesia, doc.n.8 ter ricevuta di consegna SDI) per un totale di € 140.367,68=. 4) A fronte di tale importante insoluto, la ricorrente emetteva le fatture relative alle ultime lavorazioni - considerando la resistente decaduta dal beneficio del termine contrattualmente previsto ai sensi dell'art. 1186 del codice civile - ed in particolare: - fattura n.259 del 24/03/2022 di € 28.096,77= (doc.n.9 fattura EL, doc.n.9 bis copia di cortesia, doc.n.9 ter ricevuta di consegna SDI); - n. 260 del 24/03/2022 di € 5.927,13= (doc.n.10 fattura EL, doc.n.10 bis copia di cortesia, doc.n.10 ter ricevuta di consegna SDI) per un totale di €
34.023,90=. 5) A nulla sono valse le richieste di pagamento della somma di € 174.391,58 complessiva, inviate alla debitrice anche dalla difesa che scrive (doc.n.11)”.
Parte convenuta si è opposta davanti il Tribunale di Padova e, nel giudizio di opposizione, con ordinanza ex art. 648 c.p.c. in data 6.12.2022, il Giudice ha accordato la provvisoria esecuzione: il processo di opposizione pende essendo ancora le parti in attesa della perizia d'ufficio disposta da quel Giudice.
Parte convenuta ha pagato quanto dovuto sulla base del titolo giudiziario provvisoriamente esecutivo.
E' sintomatico che quel Giudice abbia valorizzato, nell'ordinanza, ai fini della concessione della provvisoria esecuzione, la circostanza della vendita di due unità abitative a quel tempo: ora, ne sono state vendute una cinquantina.
Va anche evidenziato che il rapporto con parte attrice si è interrotto senza alcuna possibilità di replica.
In data 16.3.2022 e, quindi, due settimane prima della comunicazione della risoluzione di diritto ad opera di parte convenuta faceva rilevare a parte attrice come alcune opere edilizie Parte_2 fossero ancora incomplete, impedendo il compimento dei lavori commissionatile (doc. 52).
, poi, ha riferito la circostanza che in data 1.12.2021 aveva già approntato le dichiarazioni CP_5 di conformità, laddove in parte possibili (docc. 5 e 6).
Non vengono riferite dall'attrice, che, pure, contesta l'opera della convenuta, quali fossero le opere necessarie che la convenuta non avrebbe potuto eseguire ancora, laddove ritenute incomplete, anche considerato che il prezzo del subappalto fosse onnicomprensivo, e, ovviamente, compatibilmente allo stato delle opere edilizie in corso.
13 Si fa presente, poi, come in corso di lavori vi sia stato, pacificamente, una variante che ha stravolto l'impianto di base dell'ultimo piano, da attico a molteplici unità e come il subappalto affidato alla convenuta riguardasse, anche, gli impianti elettrici.
Parte convenuta chiede gli interessi previsti per le “transazioni commerciali”: nulla viene riferito sulla decorrenza.
Si ritiene, in mancanza di informazioni e deduzioni specifiche e considerato che occorre evitare che il contenzioso si trascini in altre sedi sul punto, di fissare tale termine iniziale nella data di costituzione in giudizio, momento in cui, incontrastabilmente, la richiesta è stata formulata.
Per quanto riguarda l'importo di € 25.181,25, al di là del fatto che l'allegato A prodotto da parte attrice sub doc. 23, sia o meno parte integrante dell'accordo (è sottoscritto senza spendita della nome della società attrice e solo “per accettazione”, pure senza data), il testo contrattuale pacificamente sottoscritto tra parte attrice e parte convenuta all'art. 2.10.3, espressamente, prevede che ogni altro corrispettivo previsto in allegati non dovesse essere corrisposto, con prevalenza e carattere assorbente dell'importo determinato a forfait, come detto, in un 1milione e 80 mila Euro.
Si consideri il rapporto tra parte convenuta e CP_5
La domanda di manleva di parte convenuta contro la terza chiamata è, chiaramente, assorbita, visto che le domande di parte attrice contro la convenuta sono state rigettate.
E' che svolge, invece, delle domande. CP_5
Le si considerino.
La prima domanda contro la convenuta ed è la seguente: “-accertare e dichiarare, occorrendo,
l'esistenza del credito di nei confronti di in persona del legale CP_5 Controparte_1 rappresentante p.t, per i titoli e le causali di cui alla narrativa e, per l'effetto condannare la stessa
a corrispondere a la somma di € 174.391,58= o la diversa maggiore o minore somma per CP_5 la quale si dovessero ritenere sussistenti i presupposti di legge”.
Si tratta dello stesso importo, al centesimo di Euro, vantato con il decreto ingiuntivo sopra menzionato e la cui opposizione pende davanti il Tribunale di Padova.
L'altra domanda, che non dipende dall'accoglimento di domande di manleva contro di essa, è la seguente: “✓accertato che il ritardo nella realizzazione delle opere propedeutiche a quelle di competenza di è imputabile a e/o a ed accertato CP_5 Controparte_1 Parte_1 che le opere realizzate a regola d'arte da sono state danneggiate a causa dell'incuria CP_5
e della negligenza di e/o di nella conduzione del cantiere per Controparte_1 Parte_1
cui è causa, e/o anche in solido tra loro, al Controparte_14 Parte_1
pagamento in favore di della somma di € 315.818,33 o di quella diversa che risulterà CP_5 dall'istruttoria”.
14 Parte terza chiamata ha chiesto, in via pregiudiziale: “vista la litispendenza della causa rubricata al
n.4318/2022 avanti il Tribunale di Padova tra ed con terze Controparte_5 CP_1 chiamate e prendere ogni più Controparte_10 Controparte_7 opportuno provvedimento per evitare il contrasto di giudicati”.
Orbene, come visto, il rilievo opera solo con riferimento alla domanda per € 174.391,58.
Si tratta di domanda tra le stesse parti e con stessa causa petendi e petitum.
E' evidente che difetta un presupposto processuale negativo e che, quindi, la relativa domanda è inammissibile.
Si potrebbe anche disporre la cancellazione della causa dal ruolo, parzialmente, ma, all'evidenza, la norma dell'art. 39 c.p.c. è congegnata per ipotesi più semplici (prevedibili sono le complicazioni in
Cancelleria, altrimenti) e, comunque, l'effetto pratico è lo stesso (rigetto in rito).
Per quanto riguarda la voce di danno corrispondente ad € 315.818,33, si tratterebbe di un importo dovuto per il ritardo che vi sarebbe stato nella consegna dell'opera a causa del comportamento di parte convenuta e/o di parte attrice.
L'importo è stato calcolato, stando al prospetto di cui al documento n. 36 di , considerando CP_5 un ritardo di 12 mesi, 16 mesi di lavori anziché 4, come originariamente previsti, tenuto presente che il contratto di subappalto, tra la convenuta e , avrebbe previsto la data di inizio lavori CP_5 in data 3.8.2020 e quella di fine lavori in data 31.1.2021, mentre le lavorazioni, da parte di CP_5 sarebbero, invece, terminate in data 30.12.2021.
Tale voce di danno è contestata da parte convenuta nonché da parte attrice. Parte Parte convenuta ha svolto, pure, a propria volta, “domanda trasversale di manleva verso Nord
Est ai fini di essere tenuta indenne in caso di eventuali pronunce di condanna”, a sua volta contestata da parte attrice, pure in rito.
Si ritiene che la domanda riconvenzionale di vada rigettata. CP_5
Nei confronti di parte convenuta, con la quale In è vincolata contrattualmente, vale la tesi CP_5 difensiva di parte convenuta.
Il contratto prevedeva, ai sensi del combinato disposto dei suoi articoli 2.6.4 e 2.14, che le riserve potessero essere fatte valere “esclusivamente”, per essere “valide”, con comunicazione scritta (PEC
o raccomandata a.r.) alla committente, al general contractor e al direttore dei lavori entro 5 giorni dalla verificazione dell'evento.
Inoltre, il contratto prevedeva un periodo di manutenzione di due anni ad opera della terza chiamata.
Non risultano atti tempestivi e nelle forme dovute volti a far valere specificamente le riserve come da contratto e, si noti, è la stessa terza chiamata a far valere il risarcimento a titolo di riserve.
15 Il rigetto della domanda nei confronti di parte convenuta comporta l'assorbimento della domanda di manleva di quest'ultima contro l'attrice.
Per quanto riguarda la posizione dell'attrice, la stessa, come è noto, non era vincolata contrattualmente con la terza chiamata, ma, come visto, con la convenuta ed il general contractor, sebbene con due contratti distinti.
Si può, anche, ritenere che l'azione contro la società attrice sia stata esercitata a titolo extracontrattuale, non essendoci un rapporto contrattuale diretto, ma si possono svolgere tali rilievi:
- la direzione dei lavori, come accertato, con riferimento all'impiantistica, è spettata a parte convenuta, tant'è vero che tra attrice e convenuta è controverso come si debba computare il compenso a tale titolo (v. supra);
- il risarcimento del danno richiesto postula che abbia lavorato con la stessa CP_5 intensità tutto il periodo reclamato, ma è la stessa a riferire di aver potuto lavorare CP_5 per il mancato finimento della parte edile;
- non vi sono elementi concreti di giudizio per valutare in senso diacronico e sincronico i ricavi potenziali della società, che, comunque, ha percepito pure il saldo delle sue spettanze con il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Padova, ancorché opposto (nel giudizio di opposizione si è ancora in attesa della perizia d'ufficio), rammentando che il prezzo è stato concordato nell'importo di € 700.000,00.
- la stessa terza chiamata ragiona di 11 mesi, poi 8, nella comparsa di costituzione mentre il prospetto è calcolato su 12 mesi.
La domanda contro l'attrice va rigettata.
Per quanto riguarda il rapporto tra e la sua compagnia di assicurazione, la stessa ha CP_5 sollevato una serie di eccezioni circa l'operatività della polizza.
L'assicurazione, in via preliminare, chiederebbe, financo, che il Giudice dichiari la decadenza e completa nullità della chiamata del terzo per modifica sostanziale della domanda e mutatio libelli con ogni consequenziale statuizione.
Il problema consisterebbe nel fatto che in un primo momento, in comparsa di CP_5 costituzione, ha depositato una polizza (sempre con la stessa compagnia assicurativa) e, poi, all'udienza del 10.5.2023, attraverso il suo difensore, ha chiesto “di poter depositare la polizza con
l'impresa assicuratrice per la responsabilità civile in quanto quella agli atti per mero refuso non è quella corretta”.
Il Giudice, in quell'udienza, ha concesso alla parte un termine di 7 giorni per depositare le altre polizze e, successivamente al deposito, ha autorizzato la chiamata in causa dell'assicurazione.
E' evidente che, a prescindere di quale sia il motivo per il quale non abbia depositato sin CP_5
16 dall'origine le polizze corrette (svista o eventuali vicende difensive avvenute nell'altro processo a
Padova), l'assicurazione ha avuto modo e tempo di difendersi adeguatamente sin dall'atto di sua costituzione e, comunque, fino all'udienza del 11.2.2024, nella quale sono stati concessi i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c., la fase introduttiva si stava trascinando per garantire l'integrità del contraddittorio (cosa usuale in materia di appalti con chiamate in causa successive).
Alcuna illegittima mutatio libelli sussiste, fermo che la compagnia assicurativa, ovviamente, è strutturata ed organizzata e ben sa quali potrebbero essere le polizze che potrebbero venire in rilievo, sicché alcuna mutatio libelli neppure sarebbe configurabile, ad opinione di questo Giudice.
Circa le polizze effettivamente fatte valere, si tratta di due polizze relative al medesimo rapporto di assicurazione in mera successione temporale, in quanto la n. 079.014.0000910444 ha sostituito e
“annullato” la precedente polizza n. 079.014.0000606920.
L'assicurazione contesta, come anticipato, l'operatività delle due polizze.
Si fa notare che l'assicurazione è stata chiamata in garanzia con riferimento alle domande di manleva proposte dalla convenuta, a sua volta citata in giudizio dalla società attrice.
Le domande di manleva sono assorbite, come già detto, e, così, la chiamata in garanzia.
Le eccezioni sollevate dall'assicurazione non sono di pronta soluzione e comportano questioni interpretative in ordine alla disciplina normativa e contrattuale.
Si può ritenere, ai fini della decisione sulle spese di lite, che la chiamata in causa di non CP_5 sia manifestamente arbitraria o manifestamente infondata (v. Cass. n. 6144/2024), ritenendo superfluo decidere le questioni suddette, visto che, a questo punto, l'interesse apprezzabile dell'assicurazione è solo quello di vedersi rimborsare le spese, appunto, di lite (è pacifico, quanto meno, che le polizze coprano l'arco temporale degli anni oggetto di causa).
Si decide sulle spese di lite.
Per quanto riguarda il rapporto tra parte attrice e parte convenuta, la stessa è vincitrice su tutta la linea, a parte il compenso come direttore di lavori.
Si tratta di aspetto marginale nell'economia di tutto il processo.
Le spese di lite nel rapporto tra attrice e In vanno, invece, compensati. CP_5
si è difesa e le sue difese sono stati determinanti anche per decidere la causa tra attrice e CP_5 convenuta: varrebbe il principio di causalità (o causazione) verso parte attrice.
Tuttavia, ha svolto domanda riconvenzionale, anche per valori ingenti, anche contro parte CP_5 attrice.
Per quanto riguarda il rapporto tra parte convenuta e parte terza chiamata , si ritiene che il CP_5 rimborso delle spese di lite dovute da parte attrice alla convenuta sia assorbente e, comunque, è stata una scelta strategica di parte convenuta effettuare le chiamate in causa, ben essendo
17 prevedibile come il processo si sarebbe complicato, vista anche la pendenza del processo parallelo a
Padova.
Le spese di lite dell'assicurazione devono essere rimborsate da parte attrice.
Si applica lo scaglione € 260.000,01-€ 520.000,00 con riferimento alle fasi di studio, introduzione, istruzione e decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, ogni diversa domanda, istanza, eccezione disattesa, nella causa R.G. n. 6080 /2022:
- dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione alle posizioni delle parti terze chiamate contumaci, e Controparte_2 [...] disponendo la loro estromissione dal processo e nulla disponendo sulle spese;
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- dichiara la cessazione della materia del contendere, a spese di lite compensate, in relazione alla posizione della parte terza chiamata costituita disponendo la sua Controparte_6 estromissione dal processo;
- rigetta le domande di parte attrice, Parte_1
- condanna parte attrice a pagare a parte convenuta, la somma di € Controparte_1
376.274,67, oltre interessi moratori ex art. 5 Dlgs. 231/2002 dalla data del 25.11.2022 al saldo;
- rigetta le domande di parte terza chiamata, Controparte_5
- condanna parte attrice a rimborsare le spese di lite a e a Controparte_1 [...] che si liquidano complessivamente, per ciascuna parte, in € Controparte_7
22.457,00, oltre il 15% per spese forfettarie ed accessori come per legge;
- compensa le spese di lite tra parte attrice e nonché tra quest'ultima e parte Controparte_5 convenuta;
- dichiara assorbita ogni questione non espressamente decisa, ancorché istruttoria Venezia,
23.10.2025.
Il Giudice
AB SI AG
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