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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 09/04/2025, n. 807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 807 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Civile - Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Nola, Sezione Lavoro e Previdenza, in persona del Giudice del lavoro, Dott.ssa
Daniela Ammendola, ha pronunziato all'udienza del 09/04/2025 tenutasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al R.G.N. 4754/2023
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to Vincenzo Pecorario Parte_1
E
in persona del suo legale rappresentante p.t. difeso dall'avv. Oliva Anna CP_1
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 05.09.2023, ai sensi dell'art. 445-bis comma 6 c.p.c., la parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU, nell'ambito del procedimento per Atp introdotto al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all'accompagnamento ex L. 508/88 ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica, svolta durante il procedimento di Atp ed affermando la sussistenza del requisito sanitario per la prestazione anzidetta.
Si costituiva l' convenuto il quale sulla base di varie argomentazioni giuridiche, chiedeva CP_2 dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e, comunque, il rigetto dello stesso, il tutto con vittoria delle spese del giudizio.
Con note depositate per l'odierna udienza il procuratore della parte ricorrente insisteva per l'accoglimento della domanda, e ritenuta la causa matura per la decisione, attesa la natura documentale, il GL, all'udienza del 09.04.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art 127-ter c.p.c., decideva la causa con sentenza contestuale, le cui motivazioni di seguito si illustrano.
La domanda è infondata e, per l'effetto, va respinta. Dispone l'art. 445-bis c.p.c., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio disciplinato da tale disposizione: ''Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Nella presente fattispecie, gli indicati termini risultano rispettati dalla parte ricorrente. Sono, inoltre, evidenziati i motivi della contestazione per cui la domanda non può essere considerata inammissibile.
Nel merito, la parte ricorrente lamenta la mancata valutazione da parte del CTU nominato nella fase di Atp del certificato neurologico reso dall'Ospedale ''Monaldi'' di Napoli del 04.04.2022 attestante l'asserita non autosufficienza dell'istante.
Orbene alla luce della documentazione medico-sanitaria allegata agli atti, nonché dell'asserito aggravamento delle condizioni di salute della parte ricorrente, si è ritenuto necessario procedersi alla rinnovazione della consulenza medico-legale nominando il CTU, Dott. Persona_1
Invero, il CTU sulla scorta dell'esame clinico-anamnestico e della documentazione sanitaria allegata all'atto introduttivo e prodotta nel corso del giudizio ha riscontrato le seguenti infermità: ''cardiopatia ischemica trattata con by pass aorto-coronarico e impianto di pace-maker, in buon compenso emodinamico;
diabete mellito tipo 2 in terapia con insulina con complicanze macroangiopatiche;
artrosi diffusa in specie vertebrale in soggetto con discopatie multiple della colonna vertebrale e segni clinici di bronchite cronica in soggetto tuttora fumatore'' (sul punto cfr. pg. 7 della CTU).
In definitiva, il CTU, pur rilevando un quadro patologico gravemente compromesso e, nello specifico, riconoscendo una percntuale di invalidità in misura pari al 100 %, concordemente con quanto già accertato dal CTU della precedente fase di giudizio, Dott. , conclude Persona_2 ritenendo che: ''dall'esame clinico e dallo studio critico della documentazione sanitaria in atti non emergono patologie che possano giustificare il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento
(…) In particolare, sebbene l'esaminando si sia presentato a visita utilizzando per l'appoggio 2 bastoni, non vi sono alterazioni anatomiche o strumentali che possano giustificare una simile difficoltà motoria. Del resto, lo stesso esaminando ha ricondotto il deficit motorio a generici disturbi dell'equilibrio per i quali, peraltro, non risultano mai praticati approfondimenti diagnostici o strumentali'' (cfr. pg 8 della CTU). Quanto alla censura mossa da parte ricorrente relativa all'asserita omessa valutazione del certificato medico del 04.04.2022, da parte del precedente CTU, il Dott. ha dettagliatamente chiarito Per_1 che: ''alla visita medica non hanno trovato riscontro molte delle patologie riportate nello stesso e, soprattutto, stupisce che una struttura la cui funzione primaria dovrebbe essere quella diagnostica e terapeutica si limiti a certificare una serie di condizioni (malattia cerebro-vascolare ischemica cronica, turbe vertiginose con marcate turbe dell'equilibrio, relata neuropatia) senza poi procedere ad un adeguato approfondimento diagnostico-strumentale'' (cfr. pg 9 della CTU).
Le conclusioni del CTU trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria criticamente esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal perito e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal Giudicante.
L'opposizione va dunque rigettata.
Vista la dichiarazione ex art. 152 disp. att. depositata in fase di ATP dichiara irripetibili le spese di lite e pone le spese di CTU come liquidate in separato decreto a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, Sezione Lavoro e Previdenza, in persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta la domanda;
- Dichiara irripetibili le spese di lite;
- pone le spese di CTU, redatta in sede di ATP ed in sede di opposizione, come liquidate in separato decreto a carico dell' . CP_1
Così deciso in Nola, il 09.04.2025
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Daniela Ammendola
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Civile - Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Nola, Sezione Lavoro e Previdenza, in persona del Giudice del lavoro, Dott.ssa
Daniela Ammendola, ha pronunziato all'udienza del 09/04/2025 tenutasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al R.G.N. 4754/2023
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to Vincenzo Pecorario Parte_1
E
in persona del suo legale rappresentante p.t. difeso dall'avv. Oliva Anna CP_1
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 05.09.2023, ai sensi dell'art. 445-bis comma 6 c.p.c., la parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU, nell'ambito del procedimento per Atp introdotto al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all'accompagnamento ex L. 508/88 ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica, svolta durante il procedimento di Atp ed affermando la sussistenza del requisito sanitario per la prestazione anzidetta.
Si costituiva l' convenuto il quale sulla base di varie argomentazioni giuridiche, chiedeva CP_2 dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e, comunque, il rigetto dello stesso, il tutto con vittoria delle spese del giudizio.
Con note depositate per l'odierna udienza il procuratore della parte ricorrente insisteva per l'accoglimento della domanda, e ritenuta la causa matura per la decisione, attesa la natura documentale, il GL, all'udienza del 09.04.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art 127-ter c.p.c., decideva la causa con sentenza contestuale, le cui motivazioni di seguito si illustrano.
La domanda è infondata e, per l'effetto, va respinta. Dispone l'art. 445-bis c.p.c., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio disciplinato da tale disposizione: ''Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Nella presente fattispecie, gli indicati termini risultano rispettati dalla parte ricorrente. Sono, inoltre, evidenziati i motivi della contestazione per cui la domanda non può essere considerata inammissibile.
Nel merito, la parte ricorrente lamenta la mancata valutazione da parte del CTU nominato nella fase di Atp del certificato neurologico reso dall'Ospedale ''Monaldi'' di Napoli del 04.04.2022 attestante l'asserita non autosufficienza dell'istante.
Orbene alla luce della documentazione medico-sanitaria allegata agli atti, nonché dell'asserito aggravamento delle condizioni di salute della parte ricorrente, si è ritenuto necessario procedersi alla rinnovazione della consulenza medico-legale nominando il CTU, Dott. Persona_1
Invero, il CTU sulla scorta dell'esame clinico-anamnestico e della documentazione sanitaria allegata all'atto introduttivo e prodotta nel corso del giudizio ha riscontrato le seguenti infermità: ''cardiopatia ischemica trattata con by pass aorto-coronarico e impianto di pace-maker, in buon compenso emodinamico;
diabete mellito tipo 2 in terapia con insulina con complicanze macroangiopatiche;
artrosi diffusa in specie vertebrale in soggetto con discopatie multiple della colonna vertebrale e segni clinici di bronchite cronica in soggetto tuttora fumatore'' (sul punto cfr. pg. 7 della CTU).
In definitiva, il CTU, pur rilevando un quadro patologico gravemente compromesso e, nello specifico, riconoscendo una percntuale di invalidità in misura pari al 100 %, concordemente con quanto già accertato dal CTU della precedente fase di giudizio, Dott. , conclude Persona_2 ritenendo che: ''dall'esame clinico e dallo studio critico della documentazione sanitaria in atti non emergono patologie che possano giustificare il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento
(…) In particolare, sebbene l'esaminando si sia presentato a visita utilizzando per l'appoggio 2 bastoni, non vi sono alterazioni anatomiche o strumentali che possano giustificare una simile difficoltà motoria. Del resto, lo stesso esaminando ha ricondotto il deficit motorio a generici disturbi dell'equilibrio per i quali, peraltro, non risultano mai praticati approfondimenti diagnostici o strumentali'' (cfr. pg 8 della CTU). Quanto alla censura mossa da parte ricorrente relativa all'asserita omessa valutazione del certificato medico del 04.04.2022, da parte del precedente CTU, il Dott. ha dettagliatamente chiarito Per_1 che: ''alla visita medica non hanno trovato riscontro molte delle patologie riportate nello stesso e, soprattutto, stupisce che una struttura la cui funzione primaria dovrebbe essere quella diagnostica e terapeutica si limiti a certificare una serie di condizioni (malattia cerebro-vascolare ischemica cronica, turbe vertiginose con marcate turbe dell'equilibrio, relata neuropatia) senza poi procedere ad un adeguato approfondimento diagnostico-strumentale'' (cfr. pg 9 della CTU).
Le conclusioni del CTU trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria criticamente esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal perito e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal Giudicante.
L'opposizione va dunque rigettata.
Vista la dichiarazione ex art. 152 disp. att. depositata in fase di ATP dichiara irripetibili le spese di lite e pone le spese di CTU come liquidate in separato decreto a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, Sezione Lavoro e Previdenza, in persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta la domanda;
- Dichiara irripetibili le spese di lite;
- pone le spese di CTU, redatta in sede di ATP ed in sede di opposizione, come liquidate in separato decreto a carico dell' . CP_1
Così deciso in Nola, il 09.04.2025
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Daniela Ammendola