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Sentenza 1 dicembre 2024
Sentenza 1 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 01/12/2024, n. 1730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1730 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO in persona del giudice, dott. Claudio Silvestrini, all'esito dell'udienza fissata per il 27 novembre 2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D.
Lgs. n. 149/2022), ha pronunciato in data 1 dicembre 2024, previa lettura delle note sostitutive dell'udienza depositate dalle parti costituite, la seguente
S E N T E N Z A ex art. 127-ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 4402, del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2022, pendente
T R A
, in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, con l'avv. CAPRIO TERESA,
- ricorrente (opponente) -
E
Controparte_1 con l'avv. PULIANI MANUELA,
- resistente (opposta) -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato in data 05/09/2022 la odierna parte ricorrente ha chiamato in giudizio la Parte_1 odierna parte resistente e – premessi i fatti Controparte_1 costitutivi delle proprie domande – ha presentato le conclusioni di cui alla pag.
5 del ricorso in opposizione, qui di seguito integralmente riportate e trascritte:
– in via preliminare, previo accertamento dell'inesistenza dei presupposti ex art. 642 cod. proc. civ. per l'emissione del decreto ingiuntivo in forma immediatamente esecutiva, ricorrendone gravi motivi, sospendere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n.
310/2022 emesso dal Tribunale di Velletri, dott.ssa Beatrice Marrani, in funzione del
Giudice del lavoro in data 02.08.2022, pubblicato in data 03.08.2022 e notificato il
09.08.2022, RG 4023/2022;
– nel merito, accogliere la presente opposizione e per l'effetto revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 310/2022 emesso dal Tribunale di Velletri;
- in subordine accertare e dichiarare la minor somma dovuta al ricorrente opposto. - Il tutto con vittoria di spese e competenze con distrazione.
Nel dettaglio, la odierna parte ricorrente ha impugnato il decreto ingiuntivo n. 310/2022 – emesso in data 3/08/2022 dal Tribunale di Velletri,
Sezione lavoro, all'esito del procedimento per ingiunzione di pagamento svoltosi innanzi al medesimo Tribunale e censito al NRG 4023/2022 – presentando il seguente unico motivo di opposizione: insussistenza del diritto della controparte al pagamento dell'indennità sostitutiva di ferie in misura corrispondente a n. 64 giorni di ferie non godute.
Si è costituita in giudizio la odierna parte resistente, contestando le affermazioni della odierna parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso in opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
La odierna parte resistente ha presentato, nello specifico, le seguenti conclusioni:
Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
2 - in via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo n. 310/2022 opposto;
in via principale e nel merito, rigettare l'avversa opposizione in quanto manifestamente infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti nel presente atto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 310/2022 emanato nell'ambito del procedimento avente
RG. 4023/2022;
In ogni caso, con condanna alle spese, oltre IVA CPA e rimborso spese generali in favore dei procuratori costituiti che si sono dichiarati antistatari”.
-In via subordinata: in caso di accoglimento anche parziale della presente opposizione condannare parte opponente al pagamento di Euro 460,05 a titolo di TFR maturato sino al 31.12.2021 e di Euro 870,38 a titolo di indennità per ferie non godute ovvero al pagamento di quella somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa.
La causa – istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti costituite – è stata decisa in data odierna, previa lettura delle note sostitutive dell'udienza depositate dalle parti costituite.
* * *
Il ricorso in opposizione è parzialmente fondato, per le ragioni indicate appresso.
Nel procedimento monitorio svoltosi innanzi a questo Tribunale e censito al NRG 4023/2022 la odierna parte resistente (già parte ricorrente nel procedimento monitorio in parola) aveva richiesto e ottenuto, nei confronti della odierna parte ricorrente (già parte resistente in tale procedimento), una ingiunzione di pagamento dall'importo complessivo di euro 3.941,01 lordi, facente riferimento alla quota di TFR maturata dal 14.07.2021 al 31.12.2021, stimata in euro 460,05, e alla indennità sostitutiva di ferie, stimata in euro
3.480,96 (e calcolata con riguardo a n. 64 giorni di ferie asseritamente risultanti dalla busta paga di marzo 2022, a un orario di lavoro giornaliero di n. 8 ore e
3 settimanale di n. 40 ore, alla retribuzione lorda oraria di euro 6,799 e giornaliera di euro 54,39).
La odierna parte ricorrente ha dedotto, in sede di opposizione, che la busta paga di marzo 2022 riportava un numero di ferie residue pari a n. 64 ore e non a n. 64 giorni e che pertanto il decreto ingiuntivo opposto sarebbe erroneo e dunque revocabile.
E' pacifico tra le parti, oltre che documentalmente provato, che il rapporto di lavoro intercorso tra le stesse ha avuto durata complessiva dal
14.07.2021 al 1.04.2022, per un totale di circa 7 mesi e mezzo: pertanto è irrealistico, anche in base a fatti notori e a massime di comune esperienza, che la odierna parte resistente abbia maturato in così poco tempo un numero di ferie addirittura superiore rispetto al numero complessivo di ferie annuali ordinariamente previsto dai vari contratti collettivi di lavoro.
In ragione di ciò, appare condivisibile l'interpretazione, sostenuta dalla odierna parte ricorrente, secondo la quale la busta paga di marzo 2022 indicherebbe il numero di ore di ferie maturate e non godute, anziché il numero di giorni di ferie maturati e non goduti.
Pertanto le somme spettanti alla odierna parte resistente a titolo di indennità sostitutiva di ferie, commisurata a n. 64 ore di ferie maturate e non godute, devono essere quantificate – sulla base della retribuzione oraria lorda dedotta dalla odierna parte resistente (rimasta incontestata ex adverso e dunque pacifica ex art. 115 c.p.c.) e, in ogni caso, anche in via equitativa ex art. 432
c.p.c. – in euro 435,14.
Non appare invece condivisibile la tesi, sostenuta in via subordinata dalla odierna parte resistente, secondo la quale spetterebbe a quest'ultima una indennità sostitutiva di ferie pari quantomeno a n. 128 ore di ferie non godute: difatti la odierna parte resistente – sulla quale gravava l'onere di dimostrare l'esistenza dei fatti costitutivi dell'invocato diritto alle ferie o alla correlata
4 indennità sostitutiva (cfr. Cassazione civile sez. lav., 22/12/2009, n. 26985) – non ha invero prodotto alcun documento, né richiesto l'ammissione di altre prove, per dimostrare che, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, la stessa non aveva ancora effettivamente fruito di n. 128 ore di ferie maturate medio tempore.
Dall'accoglimento (parziale) dell'unico motivo di opposizione articolato dalla odierna parte ricorrente deriva la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Per il resto va dichiarata la sussistenza del diritto della odierna parte resistente al pagamento, a carico della odierna parte ricorrente, (1) della quota di TFR maturata dal 14.07.2021 al 31.12.2021, stimabile in euro 460,05, nonché (2) dell'indennità sostitutiva delle ferie commisurata a n. 64 ore di ferie non godute, stimabile in euro 435,14.
Le spese di lite relative al procedimento monitorio gravano sulla odierna parte ricorrente e sono quantificate in euro 400,00, oltre accessori di legge
(spese generali al 15%, IVA e CPA).
Le spese di lite relative al presente giudizio di opposizione gravano sulla odierna parte resistente e sono quantificate in euro 1.200,00, oltre accessori di legge (spese generali al 15%, IVA e CPA): tuttavia, tenuto conto della soccombenza parziale reciproca nel giudizio in parola, le suddette spese possono essere compensate parzialmente, nella misura di 2/3.
P.Q.M.
- in parziale accoglimento del ricorso in opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto (n. 310/2022 emesso in data 3/08/2022 dal
Tribunale di Velletri, Sezione lavoro, nel procedimento di cui al NRG
4023/2022);
- accertato il diritto della odierna parte resistente al pagamento, a carico della parte ricorrente in opposizione, della quota di TFR maturata dal
14.07.2021 al 31.12.2021 (euro 460,05) e dell'indennità sostitutiva delle
5 ferie commisurata a n. 64 ore di ferie non godute (euro 435,14), condanna la parte ricorrente in opposizione al pagamento, in favore della odierna parte resistente, di euro 895,19 per i titoli in questione, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- condanna la parte ricorrente in opposizione al pagamento, in favore della odierna parte resistente, delle spese di lite relative alla fase monitoria, che liquida in euro 400,00, oltre spese generali al 15%, IVA
e CPA, da distrarsi, ove richiesto, in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
- condanna la odierna parte resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente in opposizione, delle spese di lite relative al presente giudizio di opposizione, che liquida, previa compensazione parziale, in euro
400,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, da distrarsi, ove richiesto, in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Velletri, 1 dicembre 2024
Il giudice dott. Claudio Silvestrini
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