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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 25/06/2025, n. 927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 927 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice BI TT
SENTENZA pronunciata all'udienza del 24/6/2025
a seguito di trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 1547/2022 r.g. tra
, con il patrocinio dell'Avv. Gian Paolo Di Brino Parte_1 ricorrente e
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Guido CP_1 Eudizi
resistente
Le domande delle parti
Parte ricorrente ha chiesto “- accertare e dichiarare la rapportabilità causale all'attività lavorativa espletata della malattia professionale denunciata in data 02.04.2021; - accertare e dichiarare la percentuale di danni permanenti che ne sono derivati, e che risulterà più esatta a seguito di Consulenza Tecnica D'Ufficio, di cui si chiede sin d'ora
l'ammissione; - per l'effetto, condannare l' , in persona del Presidente pro-tempore, alla costituzione, in favore del CP_1 ricorrente, di una rendita vitalizia derivante dal cumulo del danno che verrà accertato per la patologia lombare denunciata, CP_ con il 12% già riconosciuto dall' per esiti di infortunio occorso in data 25.03.2015 a seguito di domanda di revisione del 02.04.2021 (“Esiti di ricostruzione LCA e MI con deficiti funzionale ginocchio sin;
esiti distrattivi LLE e LLi, lesione ME;
piccolo esito cicatriziale” – v. doc.8), in misura e decorrenza di legge, oltre accessori sui ratei arretrati come per legge;
o alla corresponsione dell'indennizzo in capitale del danno biologico qualora venga accertata una invalidità complessiva inferiore al 16%, in misura di legge oltre accessori come per legge;
- condannare, altresì, l' al CP_1 pagamento del periodo dell'inabilità temporanea che verrà eventualmente accertato.”
L' chiede l'integrale rigetto del ricorso. CP_1
Le ragioni della decisione
1. Il ricorrente ha incardinato il presente giudizio al fine di vedersi riconoscere il diritto a beneficiare della rendita vitalizia derivante dal cumulo del danno che verrà accertato per la patologia lombare (protrusioni discali lL4-L5 e L5-S1), di cui afferma la patogenesi lavorativa, con il 12% già CP_ riconosciuto dall' per esiti di infortunio occorso in data 25.3.2015. Il ricorrente premette di avere presentato domanda amministrativo per il riconoscimento della malattia professionale in data 2.4.2021; CP_ respinta dall' con provvedimento del 2.7.2021 per mancanza del nesso di causalità.
2. A sostegno della propria tesi allega di lavorare, dal settembre del 2005 a tutt'oggi, svolgendo l'attività lavorativa di autista di mezzi pesanti abilitato al trasporto pubblico alle dipendenze di diverse società (Trambus S.p.a. e attualmente la Roma Cap); di Parte_2 aver lavorato con turni di 6 ore e 40 minuti svolgendo il servizio diurno e notturno e 1 o 2 volte a settimana il turno di lavoro lungo di 8/9 ore;
afferma che la patogenesi professionale sussista, trattandosi di patologia tabellata, e che comunque possa affermarsi con ragionevole certezza a fronte del tipo di lavoro svolto, che comporta il mantenimento della postura seduta con soggezione a vibrazioni, urti e contraccolpi amplificati dalle caratteristiche dei mezzi di trasporto guidati e dalle cattive condizioni del manto stradale.
3. Parte resistente ritiene non provata l'eziologia professionale.
4. La causa è stata istruita mediante escussione di testi CTU medico-legale, e discussa mediante scambio di note ex art. 127 ter c.p.c.
5. La questione controversa tra le parti riguarda l'accertamento e la valutazione medico- legale della patologia lamentata al fine di verificarne l'origine professionale. Detta questione deve essere risolta in senso positivo, in base alle argomentazioni che si vanno ad esporre.
6. A fronte del sistema misto disciplinato dall'art. 10 d.lgs. n. 38/2000, deve distinguersi tra patologie tabellate e patologie non tabellate. Mentre per le prime sussiste una presunzione legale di eziologia professionale, per le patologie non tabellate, così come per le patologie ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro deve essere fornita dal lavoratore, in quanto elemento costitutivo della pretesa.
7. In entrambi i casi, incombe sul lavoratore l'onere di allegazione e prova degli elementi fattuali inerenti al contesto lavorativo cui si imputa efficacia causale. L'oggetto dei suddetti oneri è costituito dalle caratteristiche della lavorazione morbigena, e riguarda quindi le specifiche modalità di svolgimento della prestazione lavorativa ritenute tali da concretizzare un'esposizione rilevante al rischio specifico. La parte che denunci una malattia professionale deve in altri termini, descrivere – e successivamente provare – le mansioni svolte, l'ambiente di lavoro ed ogni altro profilo rilevante rispetto alla durata ed all'intensità di esposizione al fattore ritenuto patogeno (cfr. per tutte Cass. Civ.,
SS.UU., Sentenza n. 11353 del 17/6/2004).
8. Anche per le patologie tabellate, dunque, l'accertamento dell'eziologia professionale della patologia implica comunque una valutazione medico legale relativa alla specificità ed adeguatezza del rischio cui il lavoratore sia stato concretamente sottoposto, in termini di tipologia, durata ed entità dell'esposizione al rischio stesso, posto che la presunzione legale investe esclusivamente il nesso tra la malattia tabellata e le relative specificate – ed anch'esse tabellate – cause morbigene (Sez. L, Sentenza n.
15400 del 13/7/2011).
9. Conseguentemente, la prova degli elementi fattuali inerenti le modalità della prestazione lavorativa cui si imputa efficacia causale deve essere fornita dal lavoratore con gli strumenti messi a sua disposizione dall'ordinamento e ritualmente dedotti.
10. Nel caso di specie, dalle risultanze della prova testimoniale espletata emerge con chiarezza che l'attività quotidianamente svolta dal ricorrente consista nella guida, sostanzialmente senza interruzioni per tutto il turno di lavoro di autobus adibiti al trasporto pubblico di persone di diversa patologia (il teste “il nostro turno di lavoro è variabile, oggi arriva anche a 9 ore, la media lavorativa è Testimone_1 di 6 ore e 40, ma a causa dei turni a nastro arrivano anche a 9 ore. Durante questo orario di lavoro guidiamo sempre, abbiamo solo la pausa al capolinea ma sono tre minuti, dipende dal traffico, a volte per esigenze di servizio la pausa è anche più breve.” verbale del 7.2.2024) con caratteristiche molto variegate in termini di vetustà, di qualità della seduta e delle sospensioni (deposizioni dei testi e . Data la Testimone_1 Testimone_2 molteplicità di mezzi e di tratte, ed il conseguente contenuto soltanto generico delle deposizioni dei testi in tal senso, è stato quindi impossibile determinare con certezza o con ragionevole grado di probabilità la percentuale di tempo passato alla guida di veicoli con specifiche problematiche in termini di rigidità della seduta e delle sospensioni o su percorsi con manto stradale dissestato.
11. Raggiunta solo nei termini suesposti la prova dello svolgimento di mansioni con le caratteristiche allegate, la rilevante probabilità che a tali elementi fattuali sia conseguita la patologia riscontrata è valutazione tecnico-giuridica, svolta con l'ausilio di una consulenza medico legale. In particolare, riguardo al caso di specie, l'accertamento della sussistenza del nesso deve vertere sul fatto che la guida di autobus possa ritenersi inclusa tra le lavorazioni svolte in modo non occasionale con macchine che comportano la trasmissione di vibrazioni al corpo intero con l'intensità rilevante in base alle vigenti tabelle
12. La CTU è stata svolta attraverso una ricerca volta all'individuazione dell'accertamento della correlabilità patogenetica tra l'attività lavorativa espletata e l'insorgenza delle patologie Il CTU ha affermato che “tale attività comporta, oltre alle attività accessorie finalizzate al raggiungimento del luogo di lavoro ed agli spostamenti interni ai diversi depositi autotranviari, l'esposizione al mantenimento protratto della postura seduta con necessità di agire con gli arti inferiori sulle pedaliere nonché a reiterate e protratte sollecitazioni bio-meccaniche, determinate dalla marcia dei mezzi di trasporto sulla rete stradale capitolina, caratterizzata da manto stradale in asfalto spesso sede di sconnessioni, tombini e buche nonché da irregolare pavimentazione in blocchetti di pietra (cosiddetti “sanpietrini”)”.
13. Quanto al nesso di causalità ha quindi sostenuto che debba ritenersi “altamente verosimile che le mansioni di autista di autobus su linee urbane capitoline, continuativamente disimpegnate dal Sig. per un Pt_1 periodo di circa 16 anni, abbiano potuto esporlo alle richiamate sollecitazioni biomeccaniche, posturali e microtraumatiche reiterate e che tali sollecitazioni abbiano rivestito un ruolo quantomeno concausale preponderante tale da concretizzare il rischio lavorativo assicurato di contrarre la documentata patologia denunciata”. Ha infine concluso “la medesima infermità, pertanto, e' da connotarsi come malattia professionale e determina un danno biologico permanente nella misura del 4% (quattro per cento), in soggetto portatore di un preesistente danno biologico permanente nella misura del 12% per pregresso infortunio lavorativo a carico del ginocchio sinistro e, per la coesistenza di tale danno, una invalidita' complessivamente valutabile nella misura del 15% con decorrenza dalla data della domanda (02.04.2021).
14. La relazione peritale, alla luce dei chiarimenti forniti, è pienamente attendibile ed utilizzabile ai fini della decisione.
15. L'incidenza causalmente determinante di altri possibili fattori extralavorativi può essere esclusa in ragione del fatto che l'attività lavorativa era svolta, con le descritte modalità, a tempo pieno e secondo l'organizzazione per turni, ossia per un numero di ore al giorno tali da rendere estremamente improbabile che il ricorrente potesse, al di fuori di tale attività, essere sottoposto in modo altrettanto sistematico, prolungato e continuativo ad analoghe sollecitazioni.
16. La consistenza in termini di tempo dell'attività morbigena consente di ritenere la stessa, se non causa esclusiva, quanto meno causa da sola sufficiente alla produzione dell'evento patologico, e quindi rilevante in virtù dei principi ormai consolidati in tema di causalità (cfr., per tutte, Sezioni Unite, sentenze del 11/1/2008, nn. 576 ss., alla cui esaustiva trattazione si rinvia) per cui il nesso di causalità materiale si configura in ambito civilistico sulla scorta dei principi espressi dagli artt. 40 e 41 c.p., secondo la teoria della condicio sine qua non. Un evento, cioè, è causa di un altro laddove, elidendo mentalmente il primo, risulta che il secondo non si sarebbe verificato.
17. Tale teoria implica due corollari. Il primo consiste nel principio dell'equivalenza delle concause, in base al quale, laddove coesistano più fattori eziologici concorrenti, ciascuno di essi deve ritenersi causa del danno evento, a meno che uno di essi non sia di per sé idoneo a causare il danno, elidendo il nesso con la causa più remota. Il secondo corollario consiste nella selezione, tra le serie causali riconducibili all'evento, esclusivamente di quelle che rispondono ad un criterio di regolarità causale o adeguatezza, ossia di prevedibilità statistica, in base ad una valutazione oggettiva, operata ex ante ed in concreto (c.d. prognosi postuma).
18. Le richiamate conclusioni del CTU e l'applicazione dei principi così sintetizzati consentono, in conclusione, di ritenere provato il nesso di causalità tra l'attività lavorativa svolta con le caratteristiche richiamate e la patologia riscontrata, con un grado di permanenza pari al 4% e con decorrenza fin dalla data di presentazione della domanda e che, in cumulo con l'invalidità conseguente all'infortunio lavorativo a carico del ginocchio sinistro, determina una invalidità complessivamente valutabile al 15% a decorrere dalla domanda amministrativa. 19. Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate come da dispositivo in applicazione dei criteri del D.M. 55/2014. Le spese di CTU devono essere poste definitivamente a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 1547/2022 r.g.:
- Accerta che le patologie da cui il ricorrente è affetto hanno origine professionale e comporta, in cumulo con l'invalidità già accertata come conseguente ad infortunio sul lavoro, una menomazione permanente della capacità lavorativa specifica della stessa nella misura del 15% ;
- condanna per l'effetto l' al pagamento in favore del ricorrente delle spettanze allo stesso CP_1 dovute per legge in conseguenza della patologia professionale come sopra accertata;
- condanna l' a rifondere a controparte le spese del presente giudizio, quantificate in euro CP_1
2.697,00 oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
- pone definitivamente le spese della CTU in capo all' . CP_1
Tivoli, 24/6/2025
Il Giudice
BI TT
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice BI TT
SENTENZA pronunciata all'udienza del 24/6/2025
a seguito di trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 1547/2022 r.g. tra
, con il patrocinio dell'Avv. Gian Paolo Di Brino Parte_1 ricorrente e
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Guido CP_1 Eudizi
resistente
Le domande delle parti
Parte ricorrente ha chiesto “- accertare e dichiarare la rapportabilità causale all'attività lavorativa espletata della malattia professionale denunciata in data 02.04.2021; - accertare e dichiarare la percentuale di danni permanenti che ne sono derivati, e che risulterà più esatta a seguito di Consulenza Tecnica D'Ufficio, di cui si chiede sin d'ora
l'ammissione; - per l'effetto, condannare l' , in persona del Presidente pro-tempore, alla costituzione, in favore del CP_1 ricorrente, di una rendita vitalizia derivante dal cumulo del danno che verrà accertato per la patologia lombare denunciata, CP_ con il 12% già riconosciuto dall' per esiti di infortunio occorso in data 25.03.2015 a seguito di domanda di revisione del 02.04.2021 (“Esiti di ricostruzione LCA e MI con deficiti funzionale ginocchio sin;
esiti distrattivi LLE e LLi, lesione ME;
piccolo esito cicatriziale” – v. doc.8), in misura e decorrenza di legge, oltre accessori sui ratei arretrati come per legge;
o alla corresponsione dell'indennizzo in capitale del danno biologico qualora venga accertata una invalidità complessiva inferiore al 16%, in misura di legge oltre accessori come per legge;
- condannare, altresì, l' al CP_1 pagamento del periodo dell'inabilità temporanea che verrà eventualmente accertato.”
L' chiede l'integrale rigetto del ricorso. CP_1
Le ragioni della decisione
1. Il ricorrente ha incardinato il presente giudizio al fine di vedersi riconoscere il diritto a beneficiare della rendita vitalizia derivante dal cumulo del danno che verrà accertato per la patologia lombare (protrusioni discali lL4-L5 e L5-S1), di cui afferma la patogenesi lavorativa, con il 12% già CP_ riconosciuto dall' per esiti di infortunio occorso in data 25.3.2015. Il ricorrente premette di avere presentato domanda amministrativo per il riconoscimento della malattia professionale in data 2.4.2021; CP_ respinta dall' con provvedimento del 2.7.2021 per mancanza del nesso di causalità.
2. A sostegno della propria tesi allega di lavorare, dal settembre del 2005 a tutt'oggi, svolgendo l'attività lavorativa di autista di mezzi pesanti abilitato al trasporto pubblico alle dipendenze di diverse società (Trambus S.p.a. e attualmente la Roma Cap); di Parte_2 aver lavorato con turni di 6 ore e 40 minuti svolgendo il servizio diurno e notturno e 1 o 2 volte a settimana il turno di lavoro lungo di 8/9 ore;
afferma che la patogenesi professionale sussista, trattandosi di patologia tabellata, e che comunque possa affermarsi con ragionevole certezza a fronte del tipo di lavoro svolto, che comporta il mantenimento della postura seduta con soggezione a vibrazioni, urti e contraccolpi amplificati dalle caratteristiche dei mezzi di trasporto guidati e dalle cattive condizioni del manto stradale.
3. Parte resistente ritiene non provata l'eziologia professionale.
4. La causa è stata istruita mediante escussione di testi CTU medico-legale, e discussa mediante scambio di note ex art. 127 ter c.p.c.
5. La questione controversa tra le parti riguarda l'accertamento e la valutazione medico- legale della patologia lamentata al fine di verificarne l'origine professionale. Detta questione deve essere risolta in senso positivo, in base alle argomentazioni che si vanno ad esporre.
6. A fronte del sistema misto disciplinato dall'art. 10 d.lgs. n. 38/2000, deve distinguersi tra patologie tabellate e patologie non tabellate. Mentre per le prime sussiste una presunzione legale di eziologia professionale, per le patologie non tabellate, così come per le patologie ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro deve essere fornita dal lavoratore, in quanto elemento costitutivo della pretesa.
7. In entrambi i casi, incombe sul lavoratore l'onere di allegazione e prova degli elementi fattuali inerenti al contesto lavorativo cui si imputa efficacia causale. L'oggetto dei suddetti oneri è costituito dalle caratteristiche della lavorazione morbigena, e riguarda quindi le specifiche modalità di svolgimento della prestazione lavorativa ritenute tali da concretizzare un'esposizione rilevante al rischio specifico. La parte che denunci una malattia professionale deve in altri termini, descrivere – e successivamente provare – le mansioni svolte, l'ambiente di lavoro ed ogni altro profilo rilevante rispetto alla durata ed all'intensità di esposizione al fattore ritenuto patogeno (cfr. per tutte Cass. Civ.,
SS.UU., Sentenza n. 11353 del 17/6/2004).
8. Anche per le patologie tabellate, dunque, l'accertamento dell'eziologia professionale della patologia implica comunque una valutazione medico legale relativa alla specificità ed adeguatezza del rischio cui il lavoratore sia stato concretamente sottoposto, in termini di tipologia, durata ed entità dell'esposizione al rischio stesso, posto che la presunzione legale investe esclusivamente il nesso tra la malattia tabellata e le relative specificate – ed anch'esse tabellate – cause morbigene (Sez. L, Sentenza n.
15400 del 13/7/2011).
9. Conseguentemente, la prova degli elementi fattuali inerenti le modalità della prestazione lavorativa cui si imputa efficacia causale deve essere fornita dal lavoratore con gli strumenti messi a sua disposizione dall'ordinamento e ritualmente dedotti.
10. Nel caso di specie, dalle risultanze della prova testimoniale espletata emerge con chiarezza che l'attività quotidianamente svolta dal ricorrente consista nella guida, sostanzialmente senza interruzioni per tutto il turno di lavoro di autobus adibiti al trasporto pubblico di persone di diversa patologia (il teste “il nostro turno di lavoro è variabile, oggi arriva anche a 9 ore, la media lavorativa è Testimone_1 di 6 ore e 40, ma a causa dei turni a nastro arrivano anche a 9 ore. Durante questo orario di lavoro guidiamo sempre, abbiamo solo la pausa al capolinea ma sono tre minuti, dipende dal traffico, a volte per esigenze di servizio la pausa è anche più breve.” verbale del 7.2.2024) con caratteristiche molto variegate in termini di vetustà, di qualità della seduta e delle sospensioni (deposizioni dei testi e . Data la Testimone_1 Testimone_2 molteplicità di mezzi e di tratte, ed il conseguente contenuto soltanto generico delle deposizioni dei testi in tal senso, è stato quindi impossibile determinare con certezza o con ragionevole grado di probabilità la percentuale di tempo passato alla guida di veicoli con specifiche problematiche in termini di rigidità della seduta e delle sospensioni o su percorsi con manto stradale dissestato.
11. Raggiunta solo nei termini suesposti la prova dello svolgimento di mansioni con le caratteristiche allegate, la rilevante probabilità che a tali elementi fattuali sia conseguita la patologia riscontrata è valutazione tecnico-giuridica, svolta con l'ausilio di una consulenza medico legale. In particolare, riguardo al caso di specie, l'accertamento della sussistenza del nesso deve vertere sul fatto che la guida di autobus possa ritenersi inclusa tra le lavorazioni svolte in modo non occasionale con macchine che comportano la trasmissione di vibrazioni al corpo intero con l'intensità rilevante in base alle vigenti tabelle
12. La CTU è stata svolta attraverso una ricerca volta all'individuazione dell'accertamento della correlabilità patogenetica tra l'attività lavorativa espletata e l'insorgenza delle patologie Il CTU ha affermato che “tale attività comporta, oltre alle attività accessorie finalizzate al raggiungimento del luogo di lavoro ed agli spostamenti interni ai diversi depositi autotranviari, l'esposizione al mantenimento protratto della postura seduta con necessità di agire con gli arti inferiori sulle pedaliere nonché a reiterate e protratte sollecitazioni bio-meccaniche, determinate dalla marcia dei mezzi di trasporto sulla rete stradale capitolina, caratterizzata da manto stradale in asfalto spesso sede di sconnessioni, tombini e buche nonché da irregolare pavimentazione in blocchetti di pietra (cosiddetti “sanpietrini”)”.
13. Quanto al nesso di causalità ha quindi sostenuto che debba ritenersi “altamente verosimile che le mansioni di autista di autobus su linee urbane capitoline, continuativamente disimpegnate dal Sig. per un Pt_1 periodo di circa 16 anni, abbiano potuto esporlo alle richiamate sollecitazioni biomeccaniche, posturali e microtraumatiche reiterate e che tali sollecitazioni abbiano rivestito un ruolo quantomeno concausale preponderante tale da concretizzare il rischio lavorativo assicurato di contrarre la documentata patologia denunciata”. Ha infine concluso “la medesima infermità, pertanto, e' da connotarsi come malattia professionale e determina un danno biologico permanente nella misura del 4% (quattro per cento), in soggetto portatore di un preesistente danno biologico permanente nella misura del 12% per pregresso infortunio lavorativo a carico del ginocchio sinistro e, per la coesistenza di tale danno, una invalidita' complessivamente valutabile nella misura del 15% con decorrenza dalla data della domanda (02.04.2021).
14. La relazione peritale, alla luce dei chiarimenti forniti, è pienamente attendibile ed utilizzabile ai fini della decisione.
15. L'incidenza causalmente determinante di altri possibili fattori extralavorativi può essere esclusa in ragione del fatto che l'attività lavorativa era svolta, con le descritte modalità, a tempo pieno e secondo l'organizzazione per turni, ossia per un numero di ore al giorno tali da rendere estremamente improbabile che il ricorrente potesse, al di fuori di tale attività, essere sottoposto in modo altrettanto sistematico, prolungato e continuativo ad analoghe sollecitazioni.
16. La consistenza in termini di tempo dell'attività morbigena consente di ritenere la stessa, se non causa esclusiva, quanto meno causa da sola sufficiente alla produzione dell'evento patologico, e quindi rilevante in virtù dei principi ormai consolidati in tema di causalità (cfr., per tutte, Sezioni Unite, sentenze del 11/1/2008, nn. 576 ss., alla cui esaustiva trattazione si rinvia) per cui il nesso di causalità materiale si configura in ambito civilistico sulla scorta dei principi espressi dagli artt. 40 e 41 c.p., secondo la teoria della condicio sine qua non. Un evento, cioè, è causa di un altro laddove, elidendo mentalmente il primo, risulta che il secondo non si sarebbe verificato.
17. Tale teoria implica due corollari. Il primo consiste nel principio dell'equivalenza delle concause, in base al quale, laddove coesistano più fattori eziologici concorrenti, ciascuno di essi deve ritenersi causa del danno evento, a meno che uno di essi non sia di per sé idoneo a causare il danno, elidendo il nesso con la causa più remota. Il secondo corollario consiste nella selezione, tra le serie causali riconducibili all'evento, esclusivamente di quelle che rispondono ad un criterio di regolarità causale o adeguatezza, ossia di prevedibilità statistica, in base ad una valutazione oggettiva, operata ex ante ed in concreto (c.d. prognosi postuma).
18. Le richiamate conclusioni del CTU e l'applicazione dei principi così sintetizzati consentono, in conclusione, di ritenere provato il nesso di causalità tra l'attività lavorativa svolta con le caratteristiche richiamate e la patologia riscontrata, con un grado di permanenza pari al 4% e con decorrenza fin dalla data di presentazione della domanda e che, in cumulo con l'invalidità conseguente all'infortunio lavorativo a carico del ginocchio sinistro, determina una invalidità complessivamente valutabile al 15% a decorrere dalla domanda amministrativa. 19. Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate come da dispositivo in applicazione dei criteri del D.M. 55/2014. Le spese di CTU devono essere poste definitivamente a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 1547/2022 r.g.:
- Accerta che le patologie da cui il ricorrente è affetto hanno origine professionale e comporta, in cumulo con l'invalidità già accertata come conseguente ad infortunio sul lavoro, una menomazione permanente della capacità lavorativa specifica della stessa nella misura del 15% ;
- condanna per l'effetto l' al pagamento in favore del ricorrente delle spettanze allo stesso CP_1 dovute per legge in conseguenza della patologia professionale come sopra accertata;
- condanna l' a rifondere a controparte le spese del presente giudizio, quantificate in euro CP_1
2.697,00 oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
- pone definitivamente le spese della CTU in capo all' . CP_1
Tivoli, 24/6/2025
Il Giudice
BI TT