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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 19/05/2025, n. 1532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1532 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente Est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 5988/2023 R.G. avente ad oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale promosso da
, nato ad [...] il [...], CF rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Mascolo Carmelina
- ricorrente -
e da
, nata a [...], CF , rappresentata e Controparte_1 C.F._2 difesa dall'Avv. Falcetta Claudio
- resistente - con l'intervento della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
- interveniente necessario –
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta depositate dalle parti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.11.2023 il ricorrente, sig. , premesso di aver instaurato Parte_1 una convivenza more uxorio con la sig.ra da fine maggio 2020 a fine agosto 2023, Controparte_1 dalla quale nascevano due figlie riconosciute da entrambi, il 2.2.2021 e il CP_2 Per_1
1.1.2023, assumeva che a causa di forti contrasti insorti tra gli stessi la relazione si era interrotta;
ricorreva pertanto al Tribunale per la pronuncia circa l'affido condiviso delle figlie minori con residenza privilegiata presso la madre e contestualmente chiedeva disporsi il contributo al mantenimento a suo carico ed in favore delle minori in euro 100,00 mensili. In data 3.1.2024 si costituiva parte resistente, sig.ra la quale insisteva per l'affido Controparte_1 esclusivo delle minori alla madre, calendarizzando il diritto di visita paterno e chiedeva determinarsi il contributo al mantenimento delle minori a carico del sig. nella misura di euro 500,00 mensili, Pt_1 oltre al 50% delle spese straordinarie.
Alla udienza del 19.3.2025 comparivano entrambe le parti, assistite dai rispettivi difensori e parte resistente sig.ra in corso di audizione ed a modifica della richiesta di affido avanzata in CP_1 comparsa, chiedeva affido condiviso delle minori, mostrandosi aperta ad una maggiore partecipazione del padre alla vita delle bambine.
Il Presidente Relatore, a scioglimento della riserva di cui alla predetta udienza, assumeva provvedimenti provvisori e rinviava all'udienza del 2.5.2025 per la precisazione delle conclusioni da trattare in modalità cartolare ex art. 127 ter cpc.
Pervenute le note, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Il Tribunale, in ragione delle risultanze acquisite al processo, ritiene di confermare l' affido condiviso delle minori, dando atto che entrambe le parti in sostanza chiedono tale statuizione.
Dalle risultanze processuali emerge una forte conflittualità delle parti, prevedibilmente dovuta alla giovane età delle stesse, tuttavia non trova riscontro l'aggressività e la pericolosità del ricorrente come prospettata da parte resistente in atti, circostanza avvalorata del resto dallo stesso atto di transazione datato 16.4.2025, agli atti, nel quale entrambe le parti si obbligano ad accettare le rispettive rimessioni delle denunce-querele. La stessa sig. in sede di libera audizione, ha richiesto statuirsi affido CP_1 condiviso delle minori, palesando la sua disponibilità a che il sig. partecipi di più alla vita dei Pt_1 bambini predisponendo un diritto di visita ampio, la qual cosa avvalora i termini di affidabilità che la resistente nutre nei confronti del ricorrente.
Il Tribunale ritiene che parte ricorrente appare come figura genitoriale con adeguate capacità accudenti, tendenzialmente propese ad una convinta sperimentazione della cogenitorialità sia pur con attriti nella comunicativa che vanno superati e ridimensionati.
Tale situazione se non dà luogo a criticità nell'espletamento del ruolo e quindi non appare condizionare l'esercizio condiviso della potestà genitoriale, tuttavia impone un'attuazione del diritto di visita paterno che sia più incrementato.
La sig.ra risulta d'altro canto avere una buona cura delle figlie, ragion per cui appare adeguata CP_1 la statuizione di affido condiviso con collocazione prevalente presso la madre.
Per quanto concerne il diritto di visita paterno, va regolamentato come segue: il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie per un pomeriggio a settimana, di mercoledì, dalle ore 16.00 alle ore 20.30 anche con cena, nonché sabato e domenica alternati dalle ore 10.30 alle ore 20.30 con pranzo e cena, dopo i quattro anni delle minori due fine settimana al mese alternati con pernotto;
cinque giorni consecutivi durante le ferie estive senza pernotto almeno fino a quattro anni di età delle minori, successivamente giorni dieci con pernotto;
festività natalizie e pasquali alternate previo accordo tra le parti.
Quanto ai provvedimenti di natura patrimoniale il Tribunale preliminarmente prende atto che, dalle risultanze processuali, emerge che il ricorrente svolge attività di operaio con stipendio di euro 400,00, circostanza contestata dalla resistente la quale deduceva che il sig. lavorava sino a tardo Pt_1 pomeriggio, il che fa agevolmente presumere che lo stesso percepisca uno stipendio ordinario di operaio;
la resistente invece è disoccupata e vive con i suoi genitori.
Ritenuto pertanto che il contributo al mantenimento dei figli, ex art. 148 cc, deve essere determinato in modo proporzionale alle risorse di cui gode ciascuno ed equitativo rispetto al concreto apporto fornito da ciascun genitore e preso atto che l'assegno unico pari ad euro 480,00 è percepito interamente dalla sig.ra questo Tribunale ritiene opportuno confermare la determinazione CP_1 statuita in euro 200,00 quale contributo a carico del sig. per il mantenimento della prole. Pt_1
Sussistono equi motivi sulla base delle risultanze in atti per compensare tra le parti le spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Nola definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di sentito il PM, così provvede: Controparte_1
- conferma la statuizione vigente ex ordinanza del 19.3.2024 di affido condiviso delle minori e con collocazione presso la madre e diritto di visita paterno come precisato CP_2 Per_1 in parte motiva;
- conferma il contributo al mantenimento delle minori a carico del padre nella misura complessiva di euro 200,00 mensili (100,00 per ciascuna figlia) da versare entro il giorno 5 di ogni mese mediante contanti o vaglia postale o bonifico bancario, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo le linee guida del Protocollo COA e Trib. Nola 20.5.2021;
- spese di lite compensate.
Così deciso in Nola, 19.5.2025.
Il Presidente est.
Dr. Vincenza Barbalucca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente Est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 5988/2023 R.G. avente ad oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale promosso da
, nato ad [...] il [...], CF rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Mascolo Carmelina
- ricorrente -
e da
, nata a [...], CF , rappresentata e Controparte_1 C.F._2 difesa dall'Avv. Falcetta Claudio
- resistente - con l'intervento della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
- interveniente necessario –
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta depositate dalle parti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.11.2023 il ricorrente, sig. , premesso di aver instaurato Parte_1 una convivenza more uxorio con la sig.ra da fine maggio 2020 a fine agosto 2023, Controparte_1 dalla quale nascevano due figlie riconosciute da entrambi, il 2.2.2021 e il CP_2 Per_1
1.1.2023, assumeva che a causa di forti contrasti insorti tra gli stessi la relazione si era interrotta;
ricorreva pertanto al Tribunale per la pronuncia circa l'affido condiviso delle figlie minori con residenza privilegiata presso la madre e contestualmente chiedeva disporsi il contributo al mantenimento a suo carico ed in favore delle minori in euro 100,00 mensili. In data 3.1.2024 si costituiva parte resistente, sig.ra la quale insisteva per l'affido Controparte_1 esclusivo delle minori alla madre, calendarizzando il diritto di visita paterno e chiedeva determinarsi il contributo al mantenimento delle minori a carico del sig. nella misura di euro 500,00 mensili, Pt_1 oltre al 50% delle spese straordinarie.
Alla udienza del 19.3.2025 comparivano entrambe le parti, assistite dai rispettivi difensori e parte resistente sig.ra in corso di audizione ed a modifica della richiesta di affido avanzata in CP_1 comparsa, chiedeva affido condiviso delle minori, mostrandosi aperta ad una maggiore partecipazione del padre alla vita delle bambine.
Il Presidente Relatore, a scioglimento della riserva di cui alla predetta udienza, assumeva provvedimenti provvisori e rinviava all'udienza del 2.5.2025 per la precisazione delle conclusioni da trattare in modalità cartolare ex art. 127 ter cpc.
Pervenute le note, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Il Tribunale, in ragione delle risultanze acquisite al processo, ritiene di confermare l' affido condiviso delle minori, dando atto che entrambe le parti in sostanza chiedono tale statuizione.
Dalle risultanze processuali emerge una forte conflittualità delle parti, prevedibilmente dovuta alla giovane età delle stesse, tuttavia non trova riscontro l'aggressività e la pericolosità del ricorrente come prospettata da parte resistente in atti, circostanza avvalorata del resto dallo stesso atto di transazione datato 16.4.2025, agli atti, nel quale entrambe le parti si obbligano ad accettare le rispettive rimessioni delle denunce-querele. La stessa sig. in sede di libera audizione, ha richiesto statuirsi affido CP_1 condiviso delle minori, palesando la sua disponibilità a che il sig. partecipi di più alla vita dei Pt_1 bambini predisponendo un diritto di visita ampio, la qual cosa avvalora i termini di affidabilità che la resistente nutre nei confronti del ricorrente.
Il Tribunale ritiene che parte ricorrente appare come figura genitoriale con adeguate capacità accudenti, tendenzialmente propese ad una convinta sperimentazione della cogenitorialità sia pur con attriti nella comunicativa che vanno superati e ridimensionati.
Tale situazione se non dà luogo a criticità nell'espletamento del ruolo e quindi non appare condizionare l'esercizio condiviso della potestà genitoriale, tuttavia impone un'attuazione del diritto di visita paterno che sia più incrementato.
La sig.ra risulta d'altro canto avere una buona cura delle figlie, ragion per cui appare adeguata CP_1 la statuizione di affido condiviso con collocazione prevalente presso la madre.
Per quanto concerne il diritto di visita paterno, va regolamentato come segue: il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie per un pomeriggio a settimana, di mercoledì, dalle ore 16.00 alle ore 20.30 anche con cena, nonché sabato e domenica alternati dalle ore 10.30 alle ore 20.30 con pranzo e cena, dopo i quattro anni delle minori due fine settimana al mese alternati con pernotto;
cinque giorni consecutivi durante le ferie estive senza pernotto almeno fino a quattro anni di età delle minori, successivamente giorni dieci con pernotto;
festività natalizie e pasquali alternate previo accordo tra le parti.
Quanto ai provvedimenti di natura patrimoniale il Tribunale preliminarmente prende atto che, dalle risultanze processuali, emerge che il ricorrente svolge attività di operaio con stipendio di euro 400,00, circostanza contestata dalla resistente la quale deduceva che il sig. lavorava sino a tardo Pt_1 pomeriggio, il che fa agevolmente presumere che lo stesso percepisca uno stipendio ordinario di operaio;
la resistente invece è disoccupata e vive con i suoi genitori.
Ritenuto pertanto che il contributo al mantenimento dei figli, ex art. 148 cc, deve essere determinato in modo proporzionale alle risorse di cui gode ciascuno ed equitativo rispetto al concreto apporto fornito da ciascun genitore e preso atto che l'assegno unico pari ad euro 480,00 è percepito interamente dalla sig.ra questo Tribunale ritiene opportuno confermare la determinazione CP_1 statuita in euro 200,00 quale contributo a carico del sig. per il mantenimento della prole. Pt_1
Sussistono equi motivi sulla base delle risultanze in atti per compensare tra le parti le spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Nola definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di sentito il PM, così provvede: Controparte_1
- conferma la statuizione vigente ex ordinanza del 19.3.2024 di affido condiviso delle minori e con collocazione presso la madre e diritto di visita paterno come precisato CP_2 Per_1 in parte motiva;
- conferma il contributo al mantenimento delle minori a carico del padre nella misura complessiva di euro 200,00 mensili (100,00 per ciascuna figlia) da versare entro il giorno 5 di ogni mese mediante contanti o vaglia postale o bonifico bancario, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo le linee guida del Protocollo COA e Trib. Nola 20.5.2021;
- spese di lite compensate.
Così deciso in Nola, 19.5.2025.
Il Presidente est.
Dr. Vincenza Barbalucca