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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 01/12/2025, n. 1701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1701 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2518/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica in persona del Dott. Ludovico Rossi ha pronunciato ex art. 281 sexies, co. 3 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al N. 2518 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, tra:
C.F. ), nella sua qualità di legale rappresentante Parte_1 C.F._1 del figlio minore (C.F. ), rappresentato e difeso Persona_1 C.F._2 dall'Avv. Mirko Biasi (C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio C.F._3 in Caldogno (Vi), via Dante, 29, giusta procura allegata all'atto di citazione
- attore - contro
(C.F. Controparte_1 C.F._4
- convenuta, contumace -
OGGETTO: altre ipotesi di responsabilità extra-contrattuale
CONCLUSIONI: all'udienza del 18.11.2025 parte attrice precisava le conclusioni come da note conclusive del 10.11.2025 e, quindi:
“Nel merito, in via principale
1- Accertarsi e dichiararsi il diritto di alla restituzione dell'orologio Rolex Yacht Persona_1
Master 40 n. 11662, di proprietà del medesimo, e detenuto dalla madre . Controparte_1
2- Condannarsi, conseguentemente, a rimborsare a il valore Controparte_1 Persona_1 attuale dell'orologio, pari ad € 12.750,00, sulla base dell'espletata TU.
3- Accertarsi e dichiararsi che è venuta meno al proprio dovere di custodia nei Controparte_1 confronti dei beni del figlio , all'epoca con lei convivente, e condannarsi pertanto la stessa al Per_1
pagina 1 di 8 rimborso della somma di € 7.800,00 oltre ad interessi legali, a favore di , per tutte Persona_1 le ragioni esposte in narrativa.
4- Con rifusione di spese e competenze di causa.”
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attore esponeva che:
- negli anni 2008/2009, e avevano vissuto un rapporto di convivenza, da cui era Per_1 CP_1 nato, il 27.1.2009, il figlio convivenza tuttavia cessata poco dopo la nascita di quest'ultimo; Per_1
- il 14.6.2021, gli stessi, al fine di regolamentare le sottese questioni familiari ed economiche, sottoscrivevano un accordo privato (doc. 2), che prevedeva che all'epoca dodicenne, rimanesse Per_1
a vivere con la madre, nella casa di EZ sul Brenta (di cui era nudo proprietario, la Per_1
usufruttuaria), appositamente acquistata e assicurata da con polizza dallo CP_1 Parte_1 stesso pagata (doc.5) ma intitolata alla , nonché intestata al figlio (doc. 3), con diritto di visita CP_1 del padre;
- nell'autunno del 2020, in occasione della Cresima, riceveva in regalo dal padre un orologio Per_1
Rolex Yacht Master 40 n. 11662, del valore di € 12.500,00 (doc. 6-8), che gli veniva sottratto dalla convenuta con il pretesto che fosse troppo giovane per indossarlo, procedendo a custodirlo ella stessa e negando al figlio la restituzione dell'orologio nonostante le diverse richieste, susseguitesi negli anni, dello stesso (docc.9,10);
- la casa di EZ subiva un progressivo degrado, stante il disinteresse della convenuta, che non provvedeva alle riparazioni necessarie, in particolare a seguito di forte tempesta nel mese di luglio
2023, nemmeno quando coperte da assicurazione;
- un ulteriore episodio era quello rappresentato dalla improvvisa sparizione ad inizio 2024 del salvadanaio di contenente la somma di € 7.800,00 in contanti;
Per_1
- in seguito a tali avvenimenti ed anche in ragione della corrispondenza di con il padre (doc. Per_1
13,14) che riportava una condizione di non serenità del figlio in casa, dovuta ai comportamenti materni e del di lei convivente, promuoveva presso il Tribunale di Vicenza ricorso urgente Parte_1
(doc.16) per ottenere l'affidamento esclusivo del ragazzo, ovvero comunque il collocamento presso la propria residenza;
- l'autorità giudiziaria stabiliva il collocamento prevalente e la residenza del figlio presso il padre (doc.
18), con weekend alternati presso la madre, sicché dal 20.5.2024 aveva trasferito i propri effetti Per_1 personali presso l'abitazione del padre, a Carmignano di Brenta (PD), odierna residenza del minore.
Su tali premesse il padre premettendo di agire quale esercente la potestà genitoriale su Pt_1 Per_1
e di involgere, la presente vertenza, atti di ordinaria amministrazione, chiedeva la condanna della pagina 2 di 8 convenuta: i) alla restituzione del Rolex del figlio, indebitamente sottrattogli, o in subordine al rimborso del valore dell'orologio; ii) al rimborso della somma di € 7.800,00, contenuta nel salvadanaio di per violazione dei doveri di custodia ex art.320 c.c.; iii) all'esecuzione degli interventi di Per_1 riparazione necessari ad eliminare i danni causati dagli eventi atmosferici del luglio 2023 con fissazione del relativo termine per il loro inizio o, in via gradata, la corresponsione della somma già indennizzata dall'Assicurazione.
2. Con decreto ex art. 171bis c.p.c. del 22.10.2024, declarata la contumacia della convenuta, veniva rilevato il difetto di autorizzazione del GT all'introduzione del presente giudizio, dovendosi considerare il promovimento dello stesso quale atto di straordinaria amministrazione, e veniva concesso all'uopo termine perentorio al 10.1.2025 per ottenere l'autorizzazione di cui sopra con contestuale differimento della prima udienza al 11.3.2025, poi confermata con decreto del 16.1.2025 a seguito del deposito della citata autorizzazione. La causa veniva istruita oralmente e mediante TU: all'udienza del 9.7.2025 venivano escussi i testi ed mentre, con Testimone_1 Tes_2 Tes_3 provvedimento reso in pari data, veniva nominato TU che depositava la Persona_2 relazione in data 31.7.2025. All'udienza cartolare del 23.9.2025, chiamata per il conferimento dell'incarico peritale, veniva rilevata l'irritualità dell'attività del TU atteso che lo stesso aveva svolto le operazioni peritali in assenza di formale provvedimento di conferimento di incarico e di presa atto del giuramento ed il giudizio veniva quindi rinviato al 15.10.2025 per la comparizione del consulente e la possibile sanatoria dell'attività da questi svolta. Preso atto, in tal sede, del giuramento del TU, la causa veniva rinviata per p.c. e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 18.11.2025, con termine per note conclusive fino al 11.11.2025, depositate dalla parte. All'udienza del 18.11.2025
l'attore precisava le conclusioni riportate in epigrafe, chiarendo “quanto alla domanda concernente
l'orologio, che allo stato è incerto se la convenuta sia nella disponibilità dello stesso ma è altamente verosimile che non ne abbia più la disponibilità; per tale ragione ha riformulato le conclusioni – sempre nei limiti di quanto già richiesto nello scritto introduttivo, e le conclusioni sub. 1 e 2 come da ultimo rassegnate, non vanno intese in senso alternativo, ma nel senso, accertato che l'attore avrebbe avuto diritto alla riconsegna, viene richiesta la sola condanna al controvalore, come da TU” e discuteva la causa, che veniva trattenuta in decisione ex art. 281 sexies, co. 3 c.p.c.
3. La domanda attorea va accolta nei termini che seguono.
4. Preliminarmente deve prendersi atto della rinuncia dell'attore alla domanda sub. 4, articolata in citazione, come da dichiarazione del 2.9.2025, rinuncia altresì ribadita nelle note cartolari del
18.9.2025.
Come è noto la rinuncia alla domanda o ai suoi singoli capi, qualora si atteggi come espressione della pagina 3 di 8 facoltà della parte di modificare ai sensi dell'art. 171ter c.p.c. le domande e le conclusioni precedentemente formulate, rientra fra i poteri del difensore (che in tal guisa esercita la discrezionalità tecnica che gli compete nell'impostazione della lite e che lo abilita a scegliere in relazione anche agli sviluppi della causa la condotta processuale da lui ritenuta più rispondente agli interessi del proprio rappresentato).
5. In ordine alle restanti domande, in qualità di esercente la potestà genitoriale sul Parte_1 minore ha agito giudizialmente per: i) vedere accertato il diritto di quest'ultimo alla Persona_1 restituzione dell'orologio Rolex Yacht Master 40 n. 11662, regalato dal padre al figlio e detenuto dalla odierna convenuta, con conseguente condanna della stessa al risarcimento dei danni diretto a conseguire il valore pecuniario della cosa;
ii) per sentire condannare la , previa declaratoria di CP_1 accertamento di violazione dei doveri di custodia, al rimborso della somma di € 7.800,00, oltre ad interessi legali, presente nel salvadanaio del figlio, all'epoca con la stessa convivente.
6. Innanzitutto occorre meglio qualificare la pretesa restitutoria avanzata dal proposta al Per_1 fine di ottenere la condanna della alla restituzione dell'orologio che il medesimo affermava CP_1 essere nel possesso o detenzione della medesima al momento della proposizione del giudizio. In altri termini, occorre vagliare se l'azione in esame abbia carattere reale e quindi venga attratta dalle prescrizioni di cui all'art.948 c.c. oppure se abbia natura personale e debba dunque essere qualificata quale azione di restituzione.
In punto di diritto deve osservarsi che, pur essendo le azioni di rivendicazione e di restituzione accomunate dallo scopo pratico cui tendono (ottenere la disponibilità materiale di un bene, della quale si è privi), vanno tuttavia tra loro distinte, stante la loro diversa natura giuridica: l'azione personale di restituzione è destinata ad ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire una cosa che è stata in precedenza volontariamente trasmessa dall'attore al convenuto, in forza di titolo negoziale o altro titolo giustificativo, che non presuppone necessariamente nel tradens la qualità di proprietario, sicché chi domanda la restituzione del bene non ha l'onere di fornire la prova del suo diritto di proprietà, ma è sufficiente che alleghi l'assenza di un titolo che legittimi parte convenuta a detenere il bene, spettando viceversa a quest'ultima dimostrare l'esistenza e l'attuale efficacia del titolo. Diversamente dall'azione di restituzione, l'azione di rivendicazione è un'azione a carattere reale (esercitabile erga omnes) con cui l'attore assume di essere proprietario del bene e agisce contro chiunque di fatto ne disponga, onde conseguirne nuovamente il possesso, previo riconoscimento del suo diritto di proprietà (Cass. SSUU
n.7305 del 28/3/2014).
La proprietà e gli altri diritti reali di godimento, infatti, appartengono alla categoria dei cd. diritti autodeterminati, che si identificano in base alla sola indicazione del loro contenuto e non per il titolo pagina 4 di 8 che ne costituisce la fonte, la cui eventuale deduzione non assolve ad una funzione di specificazione della domanda o dell'eccezione, ma è necessaria ai soli fini della prova, né influisce in alcun modo sulle conclusioni, che restano, comunque, cristallizzate nel medesimo "petitum", consistente nella richiesta di accertamento del diritto di proprietà (Cass. sez. II sent. n 21641 del 23/08/2019). Conseguentemente, trovando fondamento la domanda attorea non in un rapporto obbligatorio personale inter partes, ma nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, la stessa deve essere qualificata quale azione di rivendica in quanto la condanna alla consegna (circoscritta, all'udienza di discussione, al solo accertamento del diritto alla consegna e condanna al controvalore) viene chiesta nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo.
Sussunta l'azione de qua nella prescrizione di cui all'art.948 c.c., l'attore aveva l'onere di fornire la prova dell'originari esistenza fisica del rolex, di esserne titolare e che questo fosse in suo possesso prima di venire successivamente ad essere nella disponibilità della convenuta.
Orbene, il ha sufficientemente corroborato le proprie allegazioni con materiale fotografico, Per_1 che ritrae il minore con l'orologio Yacht Master 40 n. 11662 in esame al polso (doc.7) e con scambio di corrispondenza (doc.9-10) in cui la così si esprimeva: “l'orologio gli è stato regalato in CP_1 occasione della cresima, ed è ben custodito in cassetta di sicurezza perché a casa non lo tengo”, ed ancora “ti ricordo che l'orologio è di […] l'orologio resta a EZ […] lo custodisco io perché Per_1 so bene che una volta entrato a casa tua non uscirebbe più”. Non da ultimo l'elaborato peritale a firma dr.ssa (doc.19; trattasi di TU psicologica, resa in diverso giudizio, il 27.1.2025), letto Per_3 unitamente alle risultanze che precedono ed alla mancata costituzione della (“in caso di azione CP_1 di rivendica, la portata dell'onere probatorio a carico dell'attore deve stabilirsi in relazione alla peculiarità di ogni singola controversia, potendo “subire opportuni temperamenti secondo la linea difensiva adottata dal convenuto”, cfr. Cass. sez. VI-II, Ord. n.1569 del 19/1/2022), conferisce valore pieno alla prova dei fatti costitutivi della pretesta restitutoria: nella predetta relazione, in particolare, si legge che “ ha riferito che nell'ultimo periodo in cui abitava presso la madre aveva scoperto Per_1 che lei gli aveva preso i risparmi che conservava nel salvadanaio senza informarlo e che la stessa non gli permetta più di indossare un orologio regalatogli dal padre in occasione della cresima. Il ragazzo ha altresì dichiarato di non sapere dove la madre lo abbia messo: “era in camera di mia mamma però quando ho scoperto che non me lo voleva dare più e che ho capito dopo un po' che lo chiedevo che non me lo voleva dare più, mi ha detto che l'ha messo in cassetta di sicurezza e che però ha perso le chiavi, però ha continuato con la storia che ha perso le chiavi per un anno e quindi diciamo che ho paura che non ci sia più ecco” (cfr.pag.18).
Deve pertanto reputarsi acclarato il diritto alla restituzione del Rolex Yacht Master 40 n. 11662 di pagina 5 di 8 dalla stessa relazione di cui si è detto (doc. 19, pag. 71) emerge che la Persona_1 CP_1 aveva confermato di aver riposto l'orologio in una cassetta di sicurezza: in tale sede la convenuta era stata invitata a permettere al figlio – che temeva che l'orologio potesse essere stato rubato – di sincerarsi che lo stesso non lo fosse. Non consta che detta verifica sia stata consentita, sicché sussistono vari elementi (l'ammissione della madre di aver chiuso l'orologio in una cassetta di sicurezza, la mancata consegna delle chiavi della stessa al figlio/la mancata autorizzazione al figlio di visionare l'orlogio) per ritenere che la , che pacificamente deteneva tale orologio, non ne abbia più la CP_1 disponibilità. Conseguentemente, qualificata la domanda di condanna come tutela sostitutiva, ai sensi dell'art. 948, primo comma, seconda parte, c.c., deve condannarsi la convenuta a rimborsarne il valore come stimato dalla c.t.u. in atti (€ 12.750,00), oltre interessi al saggio ex art. 1284, co. 1 c.c. dalla sentenza fino al soddisfo.
7. Passando allo scrutinio della domanda volta ad ottenere il rimborso della somma di € 7.800,00, oltre ad interessi legali, contenuta nel salvadanaio di l'istruttoria orale ha confermato la Persona_1 prospettazione dell'esponente: il teste ha saputo riferire, per conoscenza diretta, Testimone_1 che il nipote aveva in camera sua, nella casa di EZ, un salvadanaio grande a forma di maiale, Per_1 salvadanaio che veniva dagli stessi aperto insieme nel Natale 2023 e il cui contenuto era la cifra di circa
€ 8.000,00, frutto di mance e regali (“ho iniziato a dargli delle mance o regalini e via via glieli davo quasi ogni volta che lo vedevo, poi a Natale 2023 abbiamo aperto insieme il salvadanaio in camera sua – è un salvadanaio grande a forma di maiale – ed effettivamente ricordo che all'epoca c'era questo importo… lo avevamo aperto perché voleva farmeli contare ed erano sugli € 8.000,00 o Per_1 giù di lì”, cfr. verbale udienza del 9.7.2025). Il medesimo testimone ha poi dichiarato, in risposta all'articolato cap.7, di aver ricevuto, nel gennaio 2024, una chiamata dal nipote che lamentava la sparizione dei soldi del salvadanaio, circostanza in seguito ribaditagli dal vivo da (“Sì, è vero Per_1 perché poi mi ha chiamato, mi disse che erano spariti i soldi […] mi chiamò per dirmi Per_1 Per_1 la cosa al telefono, poi quando ci siamo visti me l'ha raccontata, sarà stato a gennaio 2024”). Sempre secondo il teste, chieste spiegazioni direttamente alla convenuta, la stessa aveva incolpato la fidanzata dell'altro figlio, , ammettendo tuttavia che “anche lei talvolta, quando gli servivano contanti, Per_4 prendeva in prestito dal salvadanaio e poi li restitutiva – mi pare parlasse di 200 €”.
Medesime considerazioni ha svolto il teste , padrino di il quale ha confermato Testimone_4 Per_1 che il “figlioccio” gli aveva riferito di “aver questo salvadanaio e dei soldi messi via, qualche volta glieli abbiamo anche io e mia moglie, come regalo per un compleanno o per qualche evento speciale
[…]mi pare che negli ultimi anni 2023, o 2024, in qualche occasione disse che c'erano tra i 7.000 o gli
8.000 €” (cfr. verbale udienza 9.7.2025) e che gli era stato detto da che, ad inizio gennaio 2024, Per_1
pagina 6 di 8 quest'ultimo aveva aperto il salvadanaio, lo aveva trovato vuoto e che la madre aveva incolpato della sparizione dei contanti la compagna del fratello maggiore.
Lo stesso sentito in occasione del colloquio con la dr.ssa ha raccontato dell'episodio Per_1 Per_3 del salvadanaio (e di una possibile responsabilità della madre), nei seguenti termini: “mi ha detto che non è stata lei ma è stata la morosa di mio fratello. Ovviamente ho chiesto anche alla compagna di mio fratello però mi ha detto di no, che non è mai stata lei, anche perché se l'è presa per questa cosa che mia mamma l'ha accusata. E quindi la compagna di mio fratello non le ha più parlato per un mese, perché l'ha accusata e anche mio fratello se l'è presa dicendoglielo, e questa cosa non saprei come risolverla ecco… un pensiero che ho sempre avuto questo” (cfr. doc.19, pag.18)
Alla luce delle dichiarazioni rese da predetti testi (e in particolare di quelle dello zio di che Per_1 ebbe modo di vedere i risparmi dell'attore, essendo pure in grado di quantificarli), della cui attendibilità non si ha ragione di dubitare, ed in assenza di dati di segno contrario, si può inferire che, a Natale 2023, il salvadanaio, presente nella casa di EZ ove dimorava, unitamente al figlio (sino a maggio Per_1
2024), la , quale usufruttuaria, conteneva la somma di cui trattasi e che nel gennaio 2024 tale CP_1 importo non era più presente nel porcellino salvadanaio.
In ragione del criterio della preponderanza dell'evidenza tipico della presente sede, può pure ritenersi, non essendo state fornite prove circa il fatto che la sottrazione del denaro possa essere dipesa da terzi, che lo stesso sia in realtà stato preso dalla madre, che pure aveva dimostrato, per come emerge dalle dichiarazioni del teste di ben sapere dove fosse detto denaro (mentre non consta che il Per_1 soggetto accusato dalla convenuta, ossia la compagna del fratello di fosse consapevole Per_1 dell'esistenza del denaro).
Sussistono dunque tutti i requisiti per affermare la responsabilità ex art. 2043 c.c. della per la CP_1 sottrazione del denaro.
8. Conseguentemente, la deve essere condannata anche al risarcimento di € 7.800,00 oltre CP_1 interessi legali ex art. 1284, co. 1 c.c. dall'1.2.2024 (non potendosi collocare esattamente la sparizione del denaro, salvo poter affermare con certezza che avvenne a gennaio 2024) fino al saldo.
La somma di capitale ed interessi ammonta ad oggi ad € 8.118,37; a ciò dovranno aggiungersi gli interessi al tasso legale ex art. 1284, co. 1 c.c. dalla sentenza sino al soddisfo.
9. La convenuta deve dunque essere condannata, per i due distinti titoli di cui si è detto, al pagamento della somma di € 20.868,37 (12.750,00 + 8.118,37), oltre interessi al tasso legale ex art. 1284, co. 1 c.c. dalla sentenza sino al soddisfo.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono così liquidate sulla base della legge 27/2012 e articoli 1-11 DM 55/14 (modificato ex D.M. 147/2022), in base ai valori previsti per lo scaglione di pagina 7 di 8 riferimento – individuato in quello tra € 5.201,00 a 26.000,00 - applicati ai minimi stante la linearità in diritto della questione salvo che per la fase istruttoria in cui vengono applicati ai medi e precisamente:
€ 460,00 per la fase di studio della controversia, € 389,00 per la fase introduttiva del giudizio, €
1.680,00 per la fase istruttoria ed € 851,00 per la fase decisionale, per complessivi € 3.380,00 oltre accessori. All'attore dovranno essere altresì rimborsate le spese vive, per € 277,75 (CU, marca, notifica) nonché la quota di acconto corrisposta dall'attore al TU (per € 510,00), per complessivi €
787,75.
Le spese della TU vanno poste definitivamente a carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
i) in accoglimento delle domande attoree, condanna al pagamento in favore di Controparte_1 [...]
in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul minore della Parte_1 Persona_1 somma di € 20.868,37 per le causali indicate in narrativa, somma già rivalutata, oltre interessi al tasso legale ex art. 1284, co. 1 c.c. dalla sentenza sino al soddisfo;
ii) condanna al rimborso delle spese di lite in favore di in qualità Controparte_1 Parte_1 di esercente la responsabilità genitoriale sul minore liquidate in € 3.380,00 per Persona_1 compensi ed € 787,75 per esborsi, oltre accessori come per legge sui compensi;
iii) pone definitivamente a carico della convenuta le spese della consulenza tecnica d'ufficio.
Vicenza, 1° dicembre 2025
Il Giudice
Dott. Ludovico Rossi
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica in persona del Dott. Ludovico Rossi ha pronunciato ex art. 281 sexies, co. 3 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al N. 2518 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, tra:
C.F. ), nella sua qualità di legale rappresentante Parte_1 C.F._1 del figlio minore (C.F. ), rappresentato e difeso Persona_1 C.F._2 dall'Avv. Mirko Biasi (C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio C.F._3 in Caldogno (Vi), via Dante, 29, giusta procura allegata all'atto di citazione
- attore - contro
(C.F. Controparte_1 C.F._4
- convenuta, contumace -
OGGETTO: altre ipotesi di responsabilità extra-contrattuale
CONCLUSIONI: all'udienza del 18.11.2025 parte attrice precisava le conclusioni come da note conclusive del 10.11.2025 e, quindi:
“Nel merito, in via principale
1- Accertarsi e dichiararsi il diritto di alla restituzione dell'orologio Rolex Yacht Persona_1
Master 40 n. 11662, di proprietà del medesimo, e detenuto dalla madre . Controparte_1
2- Condannarsi, conseguentemente, a rimborsare a il valore Controparte_1 Persona_1 attuale dell'orologio, pari ad € 12.750,00, sulla base dell'espletata TU.
3- Accertarsi e dichiararsi che è venuta meno al proprio dovere di custodia nei Controparte_1 confronti dei beni del figlio , all'epoca con lei convivente, e condannarsi pertanto la stessa al Per_1
pagina 1 di 8 rimborso della somma di € 7.800,00 oltre ad interessi legali, a favore di , per tutte Persona_1 le ragioni esposte in narrativa.
4- Con rifusione di spese e competenze di causa.”
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attore esponeva che:
- negli anni 2008/2009, e avevano vissuto un rapporto di convivenza, da cui era Per_1 CP_1 nato, il 27.1.2009, il figlio convivenza tuttavia cessata poco dopo la nascita di quest'ultimo; Per_1
- il 14.6.2021, gli stessi, al fine di regolamentare le sottese questioni familiari ed economiche, sottoscrivevano un accordo privato (doc. 2), che prevedeva che all'epoca dodicenne, rimanesse Per_1
a vivere con la madre, nella casa di EZ sul Brenta (di cui era nudo proprietario, la Per_1
usufruttuaria), appositamente acquistata e assicurata da con polizza dallo CP_1 Parte_1 stesso pagata (doc.5) ma intitolata alla , nonché intestata al figlio (doc. 3), con diritto di visita CP_1 del padre;
- nell'autunno del 2020, in occasione della Cresima, riceveva in regalo dal padre un orologio Per_1
Rolex Yacht Master 40 n. 11662, del valore di € 12.500,00 (doc. 6-8), che gli veniva sottratto dalla convenuta con il pretesto che fosse troppo giovane per indossarlo, procedendo a custodirlo ella stessa e negando al figlio la restituzione dell'orologio nonostante le diverse richieste, susseguitesi negli anni, dello stesso (docc.9,10);
- la casa di EZ subiva un progressivo degrado, stante il disinteresse della convenuta, che non provvedeva alle riparazioni necessarie, in particolare a seguito di forte tempesta nel mese di luglio
2023, nemmeno quando coperte da assicurazione;
- un ulteriore episodio era quello rappresentato dalla improvvisa sparizione ad inizio 2024 del salvadanaio di contenente la somma di € 7.800,00 in contanti;
Per_1
- in seguito a tali avvenimenti ed anche in ragione della corrispondenza di con il padre (doc. Per_1
13,14) che riportava una condizione di non serenità del figlio in casa, dovuta ai comportamenti materni e del di lei convivente, promuoveva presso il Tribunale di Vicenza ricorso urgente Parte_1
(doc.16) per ottenere l'affidamento esclusivo del ragazzo, ovvero comunque il collocamento presso la propria residenza;
- l'autorità giudiziaria stabiliva il collocamento prevalente e la residenza del figlio presso il padre (doc.
18), con weekend alternati presso la madre, sicché dal 20.5.2024 aveva trasferito i propri effetti Per_1 personali presso l'abitazione del padre, a Carmignano di Brenta (PD), odierna residenza del minore.
Su tali premesse il padre premettendo di agire quale esercente la potestà genitoriale su Pt_1 Per_1
e di involgere, la presente vertenza, atti di ordinaria amministrazione, chiedeva la condanna della pagina 2 di 8 convenuta: i) alla restituzione del Rolex del figlio, indebitamente sottrattogli, o in subordine al rimborso del valore dell'orologio; ii) al rimborso della somma di € 7.800,00, contenuta nel salvadanaio di per violazione dei doveri di custodia ex art.320 c.c.; iii) all'esecuzione degli interventi di Per_1 riparazione necessari ad eliminare i danni causati dagli eventi atmosferici del luglio 2023 con fissazione del relativo termine per il loro inizio o, in via gradata, la corresponsione della somma già indennizzata dall'Assicurazione.
2. Con decreto ex art. 171bis c.p.c. del 22.10.2024, declarata la contumacia della convenuta, veniva rilevato il difetto di autorizzazione del GT all'introduzione del presente giudizio, dovendosi considerare il promovimento dello stesso quale atto di straordinaria amministrazione, e veniva concesso all'uopo termine perentorio al 10.1.2025 per ottenere l'autorizzazione di cui sopra con contestuale differimento della prima udienza al 11.3.2025, poi confermata con decreto del 16.1.2025 a seguito del deposito della citata autorizzazione. La causa veniva istruita oralmente e mediante TU: all'udienza del 9.7.2025 venivano escussi i testi ed mentre, con Testimone_1 Tes_2 Tes_3 provvedimento reso in pari data, veniva nominato TU che depositava la Persona_2 relazione in data 31.7.2025. All'udienza cartolare del 23.9.2025, chiamata per il conferimento dell'incarico peritale, veniva rilevata l'irritualità dell'attività del TU atteso che lo stesso aveva svolto le operazioni peritali in assenza di formale provvedimento di conferimento di incarico e di presa atto del giuramento ed il giudizio veniva quindi rinviato al 15.10.2025 per la comparizione del consulente e la possibile sanatoria dell'attività da questi svolta. Preso atto, in tal sede, del giuramento del TU, la causa veniva rinviata per p.c. e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 18.11.2025, con termine per note conclusive fino al 11.11.2025, depositate dalla parte. All'udienza del 18.11.2025
l'attore precisava le conclusioni riportate in epigrafe, chiarendo “quanto alla domanda concernente
l'orologio, che allo stato è incerto se la convenuta sia nella disponibilità dello stesso ma è altamente verosimile che non ne abbia più la disponibilità; per tale ragione ha riformulato le conclusioni – sempre nei limiti di quanto già richiesto nello scritto introduttivo, e le conclusioni sub. 1 e 2 come da ultimo rassegnate, non vanno intese in senso alternativo, ma nel senso, accertato che l'attore avrebbe avuto diritto alla riconsegna, viene richiesta la sola condanna al controvalore, come da TU” e discuteva la causa, che veniva trattenuta in decisione ex art. 281 sexies, co. 3 c.p.c.
3. La domanda attorea va accolta nei termini che seguono.
4. Preliminarmente deve prendersi atto della rinuncia dell'attore alla domanda sub. 4, articolata in citazione, come da dichiarazione del 2.9.2025, rinuncia altresì ribadita nelle note cartolari del
18.9.2025.
Come è noto la rinuncia alla domanda o ai suoi singoli capi, qualora si atteggi come espressione della pagina 3 di 8 facoltà della parte di modificare ai sensi dell'art. 171ter c.p.c. le domande e le conclusioni precedentemente formulate, rientra fra i poteri del difensore (che in tal guisa esercita la discrezionalità tecnica che gli compete nell'impostazione della lite e che lo abilita a scegliere in relazione anche agli sviluppi della causa la condotta processuale da lui ritenuta più rispondente agli interessi del proprio rappresentato).
5. In ordine alle restanti domande, in qualità di esercente la potestà genitoriale sul Parte_1 minore ha agito giudizialmente per: i) vedere accertato il diritto di quest'ultimo alla Persona_1 restituzione dell'orologio Rolex Yacht Master 40 n. 11662, regalato dal padre al figlio e detenuto dalla odierna convenuta, con conseguente condanna della stessa al risarcimento dei danni diretto a conseguire il valore pecuniario della cosa;
ii) per sentire condannare la , previa declaratoria di CP_1 accertamento di violazione dei doveri di custodia, al rimborso della somma di € 7.800,00, oltre ad interessi legali, presente nel salvadanaio del figlio, all'epoca con la stessa convivente.
6. Innanzitutto occorre meglio qualificare la pretesa restitutoria avanzata dal proposta al Per_1 fine di ottenere la condanna della alla restituzione dell'orologio che il medesimo affermava CP_1 essere nel possesso o detenzione della medesima al momento della proposizione del giudizio. In altri termini, occorre vagliare se l'azione in esame abbia carattere reale e quindi venga attratta dalle prescrizioni di cui all'art.948 c.c. oppure se abbia natura personale e debba dunque essere qualificata quale azione di restituzione.
In punto di diritto deve osservarsi che, pur essendo le azioni di rivendicazione e di restituzione accomunate dallo scopo pratico cui tendono (ottenere la disponibilità materiale di un bene, della quale si è privi), vanno tuttavia tra loro distinte, stante la loro diversa natura giuridica: l'azione personale di restituzione è destinata ad ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire una cosa che è stata in precedenza volontariamente trasmessa dall'attore al convenuto, in forza di titolo negoziale o altro titolo giustificativo, che non presuppone necessariamente nel tradens la qualità di proprietario, sicché chi domanda la restituzione del bene non ha l'onere di fornire la prova del suo diritto di proprietà, ma è sufficiente che alleghi l'assenza di un titolo che legittimi parte convenuta a detenere il bene, spettando viceversa a quest'ultima dimostrare l'esistenza e l'attuale efficacia del titolo. Diversamente dall'azione di restituzione, l'azione di rivendicazione è un'azione a carattere reale (esercitabile erga omnes) con cui l'attore assume di essere proprietario del bene e agisce contro chiunque di fatto ne disponga, onde conseguirne nuovamente il possesso, previo riconoscimento del suo diritto di proprietà (Cass. SSUU
n.7305 del 28/3/2014).
La proprietà e gli altri diritti reali di godimento, infatti, appartengono alla categoria dei cd. diritti autodeterminati, che si identificano in base alla sola indicazione del loro contenuto e non per il titolo pagina 4 di 8 che ne costituisce la fonte, la cui eventuale deduzione non assolve ad una funzione di specificazione della domanda o dell'eccezione, ma è necessaria ai soli fini della prova, né influisce in alcun modo sulle conclusioni, che restano, comunque, cristallizzate nel medesimo "petitum", consistente nella richiesta di accertamento del diritto di proprietà (Cass. sez. II sent. n 21641 del 23/08/2019). Conseguentemente, trovando fondamento la domanda attorea non in un rapporto obbligatorio personale inter partes, ma nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, la stessa deve essere qualificata quale azione di rivendica in quanto la condanna alla consegna (circoscritta, all'udienza di discussione, al solo accertamento del diritto alla consegna e condanna al controvalore) viene chiesta nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo.
Sussunta l'azione de qua nella prescrizione di cui all'art.948 c.c., l'attore aveva l'onere di fornire la prova dell'originari esistenza fisica del rolex, di esserne titolare e che questo fosse in suo possesso prima di venire successivamente ad essere nella disponibilità della convenuta.
Orbene, il ha sufficientemente corroborato le proprie allegazioni con materiale fotografico, Per_1 che ritrae il minore con l'orologio Yacht Master 40 n. 11662 in esame al polso (doc.7) e con scambio di corrispondenza (doc.9-10) in cui la così si esprimeva: “l'orologio gli è stato regalato in CP_1 occasione della cresima, ed è ben custodito in cassetta di sicurezza perché a casa non lo tengo”, ed ancora “ti ricordo che l'orologio è di […] l'orologio resta a EZ […] lo custodisco io perché Per_1 so bene che una volta entrato a casa tua non uscirebbe più”. Non da ultimo l'elaborato peritale a firma dr.ssa (doc.19; trattasi di TU psicologica, resa in diverso giudizio, il 27.1.2025), letto Per_3 unitamente alle risultanze che precedono ed alla mancata costituzione della (“in caso di azione CP_1 di rivendica, la portata dell'onere probatorio a carico dell'attore deve stabilirsi in relazione alla peculiarità di ogni singola controversia, potendo “subire opportuni temperamenti secondo la linea difensiva adottata dal convenuto”, cfr. Cass. sez. VI-II, Ord. n.1569 del 19/1/2022), conferisce valore pieno alla prova dei fatti costitutivi della pretesta restitutoria: nella predetta relazione, in particolare, si legge che “ ha riferito che nell'ultimo periodo in cui abitava presso la madre aveva scoperto Per_1 che lei gli aveva preso i risparmi che conservava nel salvadanaio senza informarlo e che la stessa non gli permetta più di indossare un orologio regalatogli dal padre in occasione della cresima. Il ragazzo ha altresì dichiarato di non sapere dove la madre lo abbia messo: “era in camera di mia mamma però quando ho scoperto che non me lo voleva dare più e che ho capito dopo un po' che lo chiedevo che non me lo voleva dare più, mi ha detto che l'ha messo in cassetta di sicurezza e che però ha perso le chiavi, però ha continuato con la storia che ha perso le chiavi per un anno e quindi diciamo che ho paura che non ci sia più ecco” (cfr.pag.18).
Deve pertanto reputarsi acclarato il diritto alla restituzione del Rolex Yacht Master 40 n. 11662 di pagina 5 di 8 dalla stessa relazione di cui si è detto (doc. 19, pag. 71) emerge che la Persona_1 CP_1 aveva confermato di aver riposto l'orologio in una cassetta di sicurezza: in tale sede la convenuta era stata invitata a permettere al figlio – che temeva che l'orologio potesse essere stato rubato – di sincerarsi che lo stesso non lo fosse. Non consta che detta verifica sia stata consentita, sicché sussistono vari elementi (l'ammissione della madre di aver chiuso l'orologio in una cassetta di sicurezza, la mancata consegna delle chiavi della stessa al figlio/la mancata autorizzazione al figlio di visionare l'orlogio) per ritenere che la , che pacificamente deteneva tale orologio, non ne abbia più la CP_1 disponibilità. Conseguentemente, qualificata la domanda di condanna come tutela sostitutiva, ai sensi dell'art. 948, primo comma, seconda parte, c.c., deve condannarsi la convenuta a rimborsarne il valore come stimato dalla c.t.u. in atti (€ 12.750,00), oltre interessi al saggio ex art. 1284, co. 1 c.c. dalla sentenza fino al soddisfo.
7. Passando allo scrutinio della domanda volta ad ottenere il rimborso della somma di € 7.800,00, oltre ad interessi legali, contenuta nel salvadanaio di l'istruttoria orale ha confermato la Persona_1 prospettazione dell'esponente: il teste ha saputo riferire, per conoscenza diretta, Testimone_1 che il nipote aveva in camera sua, nella casa di EZ, un salvadanaio grande a forma di maiale, Per_1 salvadanaio che veniva dagli stessi aperto insieme nel Natale 2023 e il cui contenuto era la cifra di circa
€ 8.000,00, frutto di mance e regali (“ho iniziato a dargli delle mance o regalini e via via glieli davo quasi ogni volta che lo vedevo, poi a Natale 2023 abbiamo aperto insieme il salvadanaio in camera sua – è un salvadanaio grande a forma di maiale – ed effettivamente ricordo che all'epoca c'era questo importo… lo avevamo aperto perché voleva farmeli contare ed erano sugli € 8.000,00 o Per_1 giù di lì”, cfr. verbale udienza del 9.7.2025). Il medesimo testimone ha poi dichiarato, in risposta all'articolato cap.7, di aver ricevuto, nel gennaio 2024, una chiamata dal nipote che lamentava la sparizione dei soldi del salvadanaio, circostanza in seguito ribaditagli dal vivo da (“Sì, è vero Per_1 perché poi mi ha chiamato, mi disse che erano spariti i soldi […] mi chiamò per dirmi Per_1 Per_1 la cosa al telefono, poi quando ci siamo visti me l'ha raccontata, sarà stato a gennaio 2024”). Sempre secondo il teste, chieste spiegazioni direttamente alla convenuta, la stessa aveva incolpato la fidanzata dell'altro figlio, , ammettendo tuttavia che “anche lei talvolta, quando gli servivano contanti, Per_4 prendeva in prestito dal salvadanaio e poi li restitutiva – mi pare parlasse di 200 €”.
Medesime considerazioni ha svolto il teste , padrino di il quale ha confermato Testimone_4 Per_1 che il “figlioccio” gli aveva riferito di “aver questo salvadanaio e dei soldi messi via, qualche volta glieli abbiamo anche io e mia moglie, come regalo per un compleanno o per qualche evento speciale
[…]mi pare che negli ultimi anni 2023, o 2024, in qualche occasione disse che c'erano tra i 7.000 o gli
8.000 €” (cfr. verbale udienza 9.7.2025) e che gli era stato detto da che, ad inizio gennaio 2024, Per_1
pagina 6 di 8 quest'ultimo aveva aperto il salvadanaio, lo aveva trovato vuoto e che la madre aveva incolpato della sparizione dei contanti la compagna del fratello maggiore.
Lo stesso sentito in occasione del colloquio con la dr.ssa ha raccontato dell'episodio Per_1 Per_3 del salvadanaio (e di una possibile responsabilità della madre), nei seguenti termini: “mi ha detto che non è stata lei ma è stata la morosa di mio fratello. Ovviamente ho chiesto anche alla compagna di mio fratello però mi ha detto di no, che non è mai stata lei, anche perché se l'è presa per questa cosa che mia mamma l'ha accusata. E quindi la compagna di mio fratello non le ha più parlato per un mese, perché l'ha accusata e anche mio fratello se l'è presa dicendoglielo, e questa cosa non saprei come risolverla ecco… un pensiero che ho sempre avuto questo” (cfr. doc.19, pag.18)
Alla luce delle dichiarazioni rese da predetti testi (e in particolare di quelle dello zio di che Per_1 ebbe modo di vedere i risparmi dell'attore, essendo pure in grado di quantificarli), della cui attendibilità non si ha ragione di dubitare, ed in assenza di dati di segno contrario, si può inferire che, a Natale 2023, il salvadanaio, presente nella casa di EZ ove dimorava, unitamente al figlio (sino a maggio Per_1
2024), la , quale usufruttuaria, conteneva la somma di cui trattasi e che nel gennaio 2024 tale CP_1 importo non era più presente nel porcellino salvadanaio.
In ragione del criterio della preponderanza dell'evidenza tipico della presente sede, può pure ritenersi, non essendo state fornite prove circa il fatto che la sottrazione del denaro possa essere dipesa da terzi, che lo stesso sia in realtà stato preso dalla madre, che pure aveva dimostrato, per come emerge dalle dichiarazioni del teste di ben sapere dove fosse detto denaro (mentre non consta che il Per_1 soggetto accusato dalla convenuta, ossia la compagna del fratello di fosse consapevole Per_1 dell'esistenza del denaro).
Sussistono dunque tutti i requisiti per affermare la responsabilità ex art. 2043 c.c. della per la CP_1 sottrazione del denaro.
8. Conseguentemente, la deve essere condannata anche al risarcimento di € 7.800,00 oltre CP_1 interessi legali ex art. 1284, co. 1 c.c. dall'1.2.2024 (non potendosi collocare esattamente la sparizione del denaro, salvo poter affermare con certezza che avvenne a gennaio 2024) fino al saldo.
La somma di capitale ed interessi ammonta ad oggi ad € 8.118,37; a ciò dovranno aggiungersi gli interessi al tasso legale ex art. 1284, co. 1 c.c. dalla sentenza sino al soddisfo.
9. La convenuta deve dunque essere condannata, per i due distinti titoli di cui si è detto, al pagamento della somma di € 20.868,37 (12.750,00 + 8.118,37), oltre interessi al tasso legale ex art. 1284, co. 1 c.c. dalla sentenza sino al soddisfo.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono così liquidate sulla base della legge 27/2012 e articoli 1-11 DM 55/14 (modificato ex D.M. 147/2022), in base ai valori previsti per lo scaglione di pagina 7 di 8 riferimento – individuato in quello tra € 5.201,00 a 26.000,00 - applicati ai minimi stante la linearità in diritto della questione salvo che per la fase istruttoria in cui vengono applicati ai medi e precisamente:
€ 460,00 per la fase di studio della controversia, € 389,00 per la fase introduttiva del giudizio, €
1.680,00 per la fase istruttoria ed € 851,00 per la fase decisionale, per complessivi € 3.380,00 oltre accessori. All'attore dovranno essere altresì rimborsate le spese vive, per € 277,75 (CU, marca, notifica) nonché la quota di acconto corrisposta dall'attore al TU (per € 510,00), per complessivi €
787,75.
Le spese della TU vanno poste definitivamente a carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
i) in accoglimento delle domande attoree, condanna al pagamento in favore di Controparte_1 [...]
in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul minore della Parte_1 Persona_1 somma di € 20.868,37 per le causali indicate in narrativa, somma già rivalutata, oltre interessi al tasso legale ex art. 1284, co. 1 c.c. dalla sentenza sino al soddisfo;
ii) condanna al rimborso delle spese di lite in favore di in qualità Controparte_1 Parte_1 di esercente la responsabilità genitoriale sul minore liquidate in € 3.380,00 per Persona_1 compensi ed € 787,75 per esborsi, oltre accessori come per legge sui compensi;
iii) pone definitivamente a carico della convenuta le spese della consulenza tecnica d'ufficio.
Vicenza, 1° dicembre 2025
Il Giudice
Dott. Ludovico Rossi
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