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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 09/05/2025, n. 852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 852 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4376/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Pietracci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4376/2021 promossa da:
, (C.F. ) rappresentata e difesa dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Valentina Lo Bartolo e con questi elettivamente domiciliata in Osimo alla Via Santa Chiara n. 9
ATTORE/I contro
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Marta Mereu Controparte_1 C.F._2 presso il cui studio sito in Senigallia alla Via Cavour n. 20, ha eletto domicilio
CONVENUTO/I
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, regolarmente notificato, introduceva il giudizio di merito ex Parte_1 art. 616 cpc derivante dalla opposizione ex art. 615 2 comma cpc promossa da avverso Controparte_1 l'atto di precetto notificatogli dall'attrice con il quale gli veniva intimato il pagamento della somma di
€. 2482,48 oltre interessi per spese straordinarie sostenute per il mantenimento della figlia Persona_1 in virtù di sentenza di separazione n. 1405/2018 del Tribunale di Ancona, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Ancona, contrariis reiectis, previa revoca dell'ordinanza che ha disposto la sospensione della procedura esecutiva n. 567/2021 R.G.E., - In via principale e nel merito: 1) disporre l'assegnazione delle somme pignorate dalla sig.ra Parte_1
con l'atto di pignoramento notificato alla Azienda Vinicola Umani Ronchi Spa in data
[...] 02/03/21, secondo la Nota di precisazione del credito depositata per complessivi €3.741,73; 2) rigettare l'opposizione depositata dal sig. in cancelleria non notificata alla sig.ra Controparte_1
siccome inammissibile ed infondata per tutte le ragioni di fatto e di diritto di cui Parte_1 alla narrativa che precede e pertanto, 3) rigettare tutte le domande, eccezioni, istanze tutte formulate in atto di opposizione dall'Opponente, siccome inammissibili e in ogni caso perché infondate in fatto ed in diritto e anche perché generiche, per l'effetto; 4) dichiarare e accertare la regolarità, la validità e l'efficacia in ogni sua parte degli atti esecutivi e del titolo, ovvero del pignoramento presso terzi, azionato in base alla sentenza del Tribunale di Ancona del 18/07/2021 n. 1405 spedita in forma esecutiva il 03/10/2018, resa nel giudizio di separazione dei coniugi n. 6747/2014 R.G., notificata al sig. con atto di precetto in rinnovazione del 24/08/2019; 5) accertare e dichiarare il diritto in CP_1 capo alla IG.ra di procedere in executivis per il suo credito pari a €2.482,48 oltre Parte_1
a interessi legali e spese successive, in forza alla sentenza del Tribunale di Ancona del 18/07/2021 n. 1405 resa spedita in forma esecutiva il 03/10/2018, resa nel giudizio di separazione dei coniugi n.
6747/2014 R.G.; 6) anche in via riconvenzionale, in subordine e comunque, accertare e dichiarare che pagina 1 di 3 sono dovute dall'Opponente alla sig.ra le somme portate dal precetto notificatogli Parte_1 in data 22/01/2021 e che, pertanto, ha diritto di procedere esecutivamente per Parte_1
€2.482,48, oltre agli interessi legali sulla sorte dal 22/01/2021 sino all'effettivo soddisfo e alle spese della procedura;
7) in ogni caso, respingere l'eccezione di nullità del precetto per carenza di titolo esecutivo e non debenza delle somme portate dal precetto siccome infondata;
8) respingere l'eccezione di adempimento siccome non fondata su prova scritta e comunque infondata; 9) respingere ogni altra e diversa domanda, istanza, eccezione siccome del tutto infondata. Vittoria di spese, funzioni ed onorari del presente giudizio e della fase di opposizione”.
Costituitasi parte convenuta, insisteva nella propria opposizione chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni : “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettate tutte le domande avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto, dichiarare la nullità del precetto per carenza assoluta del titolo e per mancanza di certezza, liquidità ed esigibilità del credito azionato, in quanto contestato e la conseguente nullità del pignoramento. Dichiarare che la IG.ra non ha diritto a Parte_1 procedere in via esecutiva in forza del precetto impugnato. Ordinare lo svincolo degli importi pignorati presso il datore di lavoro Umani Ronchi S.p.A. con sede in Osimo, SS 16, Km 310+400. Con vittoria di spese e di onorari e con condanna della controparte anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c. stante la totale temerarietà della iniziativa proposta, nella misura equitativa ritenuta congrua e di giustizia”.
All'esito del deposito delle memorie istruttorie, ritenute ininfluenti le prove per testi richieste da parte attrice veniva fissata udienza id precisazione delle conclusioni ed all'udienza del 30/21/2023, previa integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo pignorato, litisconsorte necessario, la causa veniva trattenuta in decisione.
Con l'atto di precetto opposto la IG.ra ha intimato al IG. il Parte_1 Controparte_1 pagamento, entro dieci giorni dalla notifica dell'atto, della somma complessiva di € 2.482,48 dovute a titolo di contributo per il pagamento delle spese straordinarie sostenute nell'anno 2020 per la figlia sulla base di quanto statuito dal Tribunale di Ancona, con sentenza del 18/7/2018 munita di Per_1 formula esecutiva in data 3/10/2018 e notificata in uno con un primo atto di precetto il 24/8/2019.
A seguito della notifica dell'atto di pignoramento presso terzi proponeva opposizione Controparte_1 dinanzi al GE deducendo:
1) la illegittima richiesta di compartecipazione per spese straordinarie non dovute in quanto comprese nel contributo ordinario al mantenimento, quali spese alimentari, utenze per l'abitazione, vestiario, spese mediche ordinarie e consuete, nonché la spesa delle lenti a contatto poiché espressamente conteggiata nel momento in cui il Tribunale ha determinato il contributo per il mantenimento ordinario;
2) la mancata richiesta preventiva di consenso in merito ai “viaggi” ed alle attività “ludiche”.
3) la nullità dell'atto di precetto per carenza di titolo esecutivo idoneo in quanto il recupero delle spese straordinarie che per rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita della prole, deve essere azionato con specifico titolo esecutivo, non essendo titolo idoneo la sentenza di separazione
Deve premettersi che in sede di opposizione a precetto non è consentito il controllo del contenuto intrinseco del titolo giudiziario in base a cui si procede, dovendo l'indagine essere limitata all'esistenza del titolo in rapporto alla esecuzione, al fine di stabilire se questa manchi addirittura del titolo o risulti ingiusta per sopravvenuta caducazione del titolo medesimo per fatti posteriori alla sua formazione.
Il tema del giudizio è invece l'interpretazione del titolo esecutivo giudiziario.
La sentenza posta a fondamento dell'atto di precetto prevede che il debba versare il 70% delle CP_1 spese straordinarie con le specificazioni di cui al Protocollo per le udienze e i procedimenti in materia pagina 2 di 3 di famiglia del Tribunale di Ancona.
La parte opponente ha eccepito che molte delle spese richieste dalla controparte non siano rimborsabili in quanto non ricomprese nel Protocollo.
Si ritiene opportuno , ai fini della decisione, procedere ad analizzare le singole voci di spesa oggetto dell'atto di precetto impugnato:
- gite: S LE , Musei CA , Roma, Riccione e Toscana, trattasi di viaggi scolastici che secondo il Protocollo richiedono il preventivo accordo e delle quali il ha acconsentito CP_1 solo alla prima contribuendo alla spesa mediante versamento del 70%; non si rinvengono nel fascicolo documenti comprovanti che le altre gite prevedessero o meno il pernottamento né se si trattassero di gite scolastiche o ludiche;
- spese scolastiche: libri universitari, spese di trasporto, rientrano tra le spese straordinarie da non concordare preventivamente e, pertanto, rimborsabili così come il ha dato prova di aver CP_1 provveduto mediante bonifici;
invero, la voce “ corredo scolastico” riportata nella pec del
31/10/2020 non è debitamente comprovata da attestazioni di spesa riferibili né a tale categoria né imputabili alla figlia il ha provveduto a rimborsare la spesa dell'hard disk per Per_1 CP_1 computer e cuffia per lezioni a distanza;
- spese per lenti a contatto al momento della notifica dell'atto di precetto non rientravano tra quelle rimborsabili come spesa straordinaria così come precisato proprio dal Tribunale di
Ancona nella sentenza di separazione;
- le spese ludiche, regali di compleanno, spese per l'allarme, per pulizia del giardino o per utilizzo dell'auto di proprietà della non rientrano tra le spese straordinarie di cui può Parte_1 essere richiesta la partecipazione del CP_1
- le spese mediche risultano documentalmente rimborsate dal CP_1
Da un esame attento e scrupoloso della copiosa ed a volte ripetitiva documentazione prodotta dal parte attrice si evince che gli scontrini allegati all'atto di precetto non sono in alcun modo riferibili alla figlia e che si siano resi necessari sulla base di prescrizioni mediche o scolastiche. Per_1
Analogamente non può essere attribuito rilievo probatorio a spese per abbigliamento emergenti da scontrini di negozi, laddove dette spese non appaiono riferibili alla persona della figlia Per_1
Pertanto, non trova fondamento la pretesa esecutiva azionata dalla risultando corrisposte le Parte_1 spese di carattere straordinario dovute dal in riferimento a quanto stabilito nel titolo azionato. CP_1
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate sulla base dei parametri previsti dal D.M. n.
142/2022 nei valori medi
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Accoglie l'opposizione spiegata da;
Controparte_1
Condanna altresì a rimborsare a le spese di lite, che si liquidano in Parte_1 Controparte_1
€ 2.552,00 per compensi , oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Ancona, 9 maggio 2025
Il Giudice dott. Patrizia Pietracci
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Pietracci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4376/2021 promossa da:
, (C.F. ) rappresentata e difesa dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Valentina Lo Bartolo e con questi elettivamente domiciliata in Osimo alla Via Santa Chiara n. 9
ATTORE/I contro
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Marta Mereu Controparte_1 C.F._2 presso il cui studio sito in Senigallia alla Via Cavour n. 20, ha eletto domicilio
CONVENUTO/I
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, regolarmente notificato, introduceva il giudizio di merito ex Parte_1 art. 616 cpc derivante dalla opposizione ex art. 615 2 comma cpc promossa da avverso Controparte_1 l'atto di precetto notificatogli dall'attrice con il quale gli veniva intimato il pagamento della somma di
€. 2482,48 oltre interessi per spese straordinarie sostenute per il mantenimento della figlia Persona_1 in virtù di sentenza di separazione n. 1405/2018 del Tribunale di Ancona, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Ancona, contrariis reiectis, previa revoca dell'ordinanza che ha disposto la sospensione della procedura esecutiva n. 567/2021 R.G.E., - In via principale e nel merito: 1) disporre l'assegnazione delle somme pignorate dalla sig.ra Parte_1
con l'atto di pignoramento notificato alla Azienda Vinicola Umani Ronchi Spa in data
[...] 02/03/21, secondo la Nota di precisazione del credito depositata per complessivi €3.741,73; 2) rigettare l'opposizione depositata dal sig. in cancelleria non notificata alla sig.ra Controparte_1
siccome inammissibile ed infondata per tutte le ragioni di fatto e di diritto di cui Parte_1 alla narrativa che precede e pertanto, 3) rigettare tutte le domande, eccezioni, istanze tutte formulate in atto di opposizione dall'Opponente, siccome inammissibili e in ogni caso perché infondate in fatto ed in diritto e anche perché generiche, per l'effetto; 4) dichiarare e accertare la regolarità, la validità e l'efficacia in ogni sua parte degli atti esecutivi e del titolo, ovvero del pignoramento presso terzi, azionato in base alla sentenza del Tribunale di Ancona del 18/07/2021 n. 1405 spedita in forma esecutiva il 03/10/2018, resa nel giudizio di separazione dei coniugi n. 6747/2014 R.G., notificata al sig. con atto di precetto in rinnovazione del 24/08/2019; 5) accertare e dichiarare il diritto in CP_1 capo alla IG.ra di procedere in executivis per il suo credito pari a €2.482,48 oltre Parte_1
a interessi legali e spese successive, in forza alla sentenza del Tribunale di Ancona del 18/07/2021 n. 1405 resa spedita in forma esecutiva il 03/10/2018, resa nel giudizio di separazione dei coniugi n.
6747/2014 R.G.; 6) anche in via riconvenzionale, in subordine e comunque, accertare e dichiarare che pagina 1 di 3 sono dovute dall'Opponente alla sig.ra le somme portate dal precetto notificatogli Parte_1 in data 22/01/2021 e che, pertanto, ha diritto di procedere esecutivamente per Parte_1
€2.482,48, oltre agli interessi legali sulla sorte dal 22/01/2021 sino all'effettivo soddisfo e alle spese della procedura;
7) in ogni caso, respingere l'eccezione di nullità del precetto per carenza di titolo esecutivo e non debenza delle somme portate dal precetto siccome infondata;
8) respingere l'eccezione di adempimento siccome non fondata su prova scritta e comunque infondata; 9) respingere ogni altra e diversa domanda, istanza, eccezione siccome del tutto infondata. Vittoria di spese, funzioni ed onorari del presente giudizio e della fase di opposizione”.
Costituitasi parte convenuta, insisteva nella propria opposizione chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni : “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettate tutte le domande avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto, dichiarare la nullità del precetto per carenza assoluta del titolo e per mancanza di certezza, liquidità ed esigibilità del credito azionato, in quanto contestato e la conseguente nullità del pignoramento. Dichiarare che la IG.ra non ha diritto a Parte_1 procedere in via esecutiva in forza del precetto impugnato. Ordinare lo svincolo degli importi pignorati presso il datore di lavoro Umani Ronchi S.p.A. con sede in Osimo, SS 16, Km 310+400. Con vittoria di spese e di onorari e con condanna della controparte anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c. stante la totale temerarietà della iniziativa proposta, nella misura equitativa ritenuta congrua e di giustizia”.
All'esito del deposito delle memorie istruttorie, ritenute ininfluenti le prove per testi richieste da parte attrice veniva fissata udienza id precisazione delle conclusioni ed all'udienza del 30/21/2023, previa integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo pignorato, litisconsorte necessario, la causa veniva trattenuta in decisione.
Con l'atto di precetto opposto la IG.ra ha intimato al IG. il Parte_1 Controparte_1 pagamento, entro dieci giorni dalla notifica dell'atto, della somma complessiva di € 2.482,48 dovute a titolo di contributo per il pagamento delle spese straordinarie sostenute nell'anno 2020 per la figlia sulla base di quanto statuito dal Tribunale di Ancona, con sentenza del 18/7/2018 munita di Per_1 formula esecutiva in data 3/10/2018 e notificata in uno con un primo atto di precetto il 24/8/2019.
A seguito della notifica dell'atto di pignoramento presso terzi proponeva opposizione Controparte_1 dinanzi al GE deducendo:
1) la illegittima richiesta di compartecipazione per spese straordinarie non dovute in quanto comprese nel contributo ordinario al mantenimento, quali spese alimentari, utenze per l'abitazione, vestiario, spese mediche ordinarie e consuete, nonché la spesa delle lenti a contatto poiché espressamente conteggiata nel momento in cui il Tribunale ha determinato il contributo per il mantenimento ordinario;
2) la mancata richiesta preventiva di consenso in merito ai “viaggi” ed alle attività “ludiche”.
3) la nullità dell'atto di precetto per carenza di titolo esecutivo idoneo in quanto il recupero delle spese straordinarie che per rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita della prole, deve essere azionato con specifico titolo esecutivo, non essendo titolo idoneo la sentenza di separazione
Deve premettersi che in sede di opposizione a precetto non è consentito il controllo del contenuto intrinseco del titolo giudiziario in base a cui si procede, dovendo l'indagine essere limitata all'esistenza del titolo in rapporto alla esecuzione, al fine di stabilire se questa manchi addirittura del titolo o risulti ingiusta per sopravvenuta caducazione del titolo medesimo per fatti posteriori alla sua formazione.
Il tema del giudizio è invece l'interpretazione del titolo esecutivo giudiziario.
La sentenza posta a fondamento dell'atto di precetto prevede che il debba versare il 70% delle CP_1 spese straordinarie con le specificazioni di cui al Protocollo per le udienze e i procedimenti in materia pagina 2 di 3 di famiglia del Tribunale di Ancona.
La parte opponente ha eccepito che molte delle spese richieste dalla controparte non siano rimborsabili in quanto non ricomprese nel Protocollo.
Si ritiene opportuno , ai fini della decisione, procedere ad analizzare le singole voci di spesa oggetto dell'atto di precetto impugnato:
- gite: S LE , Musei CA , Roma, Riccione e Toscana, trattasi di viaggi scolastici che secondo il Protocollo richiedono il preventivo accordo e delle quali il ha acconsentito CP_1 solo alla prima contribuendo alla spesa mediante versamento del 70%; non si rinvengono nel fascicolo documenti comprovanti che le altre gite prevedessero o meno il pernottamento né se si trattassero di gite scolastiche o ludiche;
- spese scolastiche: libri universitari, spese di trasporto, rientrano tra le spese straordinarie da non concordare preventivamente e, pertanto, rimborsabili così come il ha dato prova di aver CP_1 provveduto mediante bonifici;
invero, la voce “ corredo scolastico” riportata nella pec del
31/10/2020 non è debitamente comprovata da attestazioni di spesa riferibili né a tale categoria né imputabili alla figlia il ha provveduto a rimborsare la spesa dell'hard disk per Per_1 CP_1 computer e cuffia per lezioni a distanza;
- spese per lenti a contatto al momento della notifica dell'atto di precetto non rientravano tra quelle rimborsabili come spesa straordinaria così come precisato proprio dal Tribunale di
Ancona nella sentenza di separazione;
- le spese ludiche, regali di compleanno, spese per l'allarme, per pulizia del giardino o per utilizzo dell'auto di proprietà della non rientrano tra le spese straordinarie di cui può Parte_1 essere richiesta la partecipazione del CP_1
- le spese mediche risultano documentalmente rimborsate dal CP_1
Da un esame attento e scrupoloso della copiosa ed a volte ripetitiva documentazione prodotta dal parte attrice si evince che gli scontrini allegati all'atto di precetto non sono in alcun modo riferibili alla figlia e che si siano resi necessari sulla base di prescrizioni mediche o scolastiche. Per_1
Analogamente non può essere attribuito rilievo probatorio a spese per abbigliamento emergenti da scontrini di negozi, laddove dette spese non appaiono riferibili alla persona della figlia Per_1
Pertanto, non trova fondamento la pretesa esecutiva azionata dalla risultando corrisposte le Parte_1 spese di carattere straordinario dovute dal in riferimento a quanto stabilito nel titolo azionato. CP_1
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate sulla base dei parametri previsti dal D.M. n.
142/2022 nei valori medi
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Accoglie l'opposizione spiegata da;
Controparte_1
Condanna altresì a rimborsare a le spese di lite, che si liquidano in Parte_1 Controparte_1
€ 2.552,00 per compensi , oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Ancona, 9 maggio 2025
Il Giudice dott. Patrizia Pietracci
pagina 3 di 3